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Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note.

Art. 13

Articolo 13 - Disposizioni particolari
1. Ogniqualvolta un membro del personale prende servizio o termina le proprie funzioni, la Fondazione ne informa le autorita' italiane.
Almeno una volta all'anno la Fondazione comunica alle autorita' italiane l'elenco di tutti i membri del personale e dei loro familiari conviventi. Il direttore della Fondazione consegna a tutti i membri del personale una speciale carta d'identita' con fotografia, nome del titolare e sue funzioni alla Fondazione.
2. Il Consiglio d'amministrazione della Fondazione ha il diritto e il dovere di privare dell'immunita' il direttore della Fondazione o un membro del suo personale o un esperto incaricato dalla Fondazione, qualora ritenga che l'immunita' possa ostacolare il corso della giustizia e la sua rimozione non pregiudichi gli interessi della Fondazione.
3. La Fondazione si impegna a cooperare con le competenti autorita' del Governo italiano ogniqualvolta sia necessario per prevenire abusi relativi ai privilegi, alle immunita' e alle facilitazioni previste dal presente Accodo.