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Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base:
c) delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dell'articolo 127, comma 6 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'articolo 2 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 3 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;
e) delle disposizioni relative alla istruzione, presso la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'articolo 1 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 5 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;
f) dalle disposizioni relative alla istituzione del servizio telefonico di informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'articolo 5 comma 1 lettera c) dei decreti - legge 13 luglio 1995, n. 288 e 18 settembre 1995, n. 383, non convertiti in legge e dall'articolo 6 dei decreti - legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;
g) delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unita' sanitarie locali (SERT) di cui l'articolo 5 dei decreti - legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, di cui l'articolo 8 dei decreti - legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di cui l'articolo 8 del decreto - legge 18 novembre 1995, n. 487; di cui all'articolo 1 dei decreti - legge 18 gennaio 1996, n. 21; 19 marzo 1996, n. 131 e 17 maggio 1996, n. 268, non convertiti in legge :
2. Le somme stanziate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni, presentate sulla base delle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del presente articolo.
3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati :
a) ad iniziare di razionalizzare dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati, che abbiano per obbiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;
b) alla elaborazione e alla realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;
c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli compotamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;
d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, selle patologie correlate nonche' sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;
e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;
f) alla formazione del personale dei settori di specifica competenza;
g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari sociali.
4. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati :
a) alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio - sanitaria delle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi :
b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di verifica e di valutazione degli interventi.
5. Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del comma 4 nonche' sugli specifici risultati ottenuti.
6. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento degli affari sociali entro 31 ottobre 1995 dagli enti locali e dalle aziende unita' sanitarie locali finalizzate :
a) alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza e dalla alcoldipendenza correlata;
b) alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti nonche' all'attivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alla unita' di strada.
7. I progetti ed i servizi di cui al comma 6 lettere a) e b), devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o piu' fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettera b), devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unita' sanitarie locali, secondo la vigente normativa.
8. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, presentati al comune territorialmente competente entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimenti per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero in caso di mancata istituzione dell'albo e delle more della registrazione temporanea, che si coordinano con la regione o con l'azienda unita' sanitaria locale mediante apposite convenzioni finalizzati :
a) alla prevenzione della tossicodipendenza e dell'alcoldipendenza correlata nonche' al recupero e al rinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, in raccordo con la programmazione dell'ente locale competente;
b) al sostegno delle attivita' di recupero e di rinserimento sociale gia' avviate e dettagliamente documentate;
c) all'attivazione dei servizi sperimentali di cui al comma 6, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma 7.
9. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di rinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento degli affari sociali entro il 30 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a quelli concordati con l'agenzia per l'impiego o con il SERT territorialmente competenti.
10. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i profili riguardanti la congruenza e la validita'. Per l'esame dei progetti presentati ai sensi dei commi 8 e 9 la commissione e' integrata con in rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanita', di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, nonche' da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano a all'associazione nazionale dei comuni italiani(ANCI). Gli oneri derivanti dalla integrazione della composizione della commissione di cui al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione stessa.
11. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'azienda unita' sanitaria locale competenti per il territorio; al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualita' di funzionario delegato.
12. Il funzionario delegato dispone un anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento e' erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuata ai sensi del comma 14.
13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61 -bis del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilita' dello Stato le somme accreditate in contabilita' speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finalizzati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario (( 2000 )).
14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, (( . . . )).

Art. 2.

1. Le disponibilita' esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1358 e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi. Le somme del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartite nell'esercizio finanziario 1996 tra i capitoli di spesa dei Ministeri di cui l'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate nell'esercizio medesimo, possono esserlo nell'esercizio successivo.
Nota all'art. 2. - L'art. 127, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con , (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255), reca testualmente: "Art. 127 (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati al perseguimento degli obiettivi del presente testo unico, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanita' con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali. 2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno, previa presentazione di progetti di fattibilita' indicanti i tempi, le modalita' e gli obbiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno e quelli che intendono attivare servizi sperimentali di prevenzione sul territorio. 3. Una quota almeno pari al 7 per cento degli stanziamenti di cui al comma 11 e' destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi. 4. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'art. 1. 5. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, specifica le priorita' in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonche' di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro: a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio; b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti; c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente; d) della necessita' di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi proposti dalla Organizzazione mondiale della sanita' (regione europea) e dalla Comunita' europea. 6. Per l'esame istruttorio dei progetti e' istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione e' coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento. 8. Le amministrazioni provvedono altresi' ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti. 9. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficolta' operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, puo' apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entita' del finanziamento accordato. 10. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria e' valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1990. 11. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato in lire 176.040 milioni per l'anno 1990 e in lire 177.990 milioni a decorrere dal 1991. 12. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga e' disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Comitato potra' articolarsi in piu' sezioni, per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all' ".

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 marzo 1997
SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Visto, il Guardasigilli: Flick