Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 131 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
ACCORDO EUROPEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITA EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominati "Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in appresso denominate "la Comunita'",
che agiscono nel quadro dell'Unione europea,
da una parte,
e LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
in appresso denominata "Lettonia",
dall'altra,
RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;
RICONOSCENDO che la Comunita' e la Lettonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocita', che consenta alla Lettonia di partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando le relazioni gia' avviate in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e con l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali;
CONSIDERANDO l'impegno a rafforzare le liberta' politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico della Lettonia che rispetta - anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE) e dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) - lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che prevede un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche e la liberalizzazione necessaria per introdurre stabilmente l'economia di mercato;
CONCORDI nel ritenere che la Lettonia abbia fatto considerevoli progressi nell'attuare le riforme politiche ed economiche e che proseguira' su questa via;
CONSIDERANDO l'impegno a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel trattato della Carta europea dell'energia e nella dichiarazione ministeriale della conferenza di Lucerna del 30 aprile 1993;
DESIDEROSI di migliorare i contatti tra i cittadini nonche' la libera circolazione delle informazioni e delle idee, come concordato tra le Parti nell'ambito della CSCE e dell'OSCE;
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;
RICONOSCENDO la necessita' di portare avanti, con l'aiuto della Comunita', la riforma politica ed economica in Lettonia;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di contribuire all'attuazione delle riforme e di aiutare la Lettonia ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;
RICONOSCENDO che la piena applicazione dell'accordo e' inscindibile dalla realizzazione di un programma coerente di riforme economiche e politiche da parte della Lettonia;
RICONOSCENDO la necessita' di proseguire la cooperazione regionale tra gli Stati baltici, tenendo conto dell'esigenza di portare avanti in parallelo l'integrazione tra l'Unione europea e questi ultimi, tra di essi e in un piu' vasto contesto regionale;
CONSIDERANDO l'impegno a liberalizzare il commercio in base ai principi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
PREVEDENDO che l'accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra di essi e soprattutto per lo sviluppo degli scambi, delle questioni commerciali e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;
TENENDO CONTO del dialogo politico sulle questioni di reciproco interesse instaurato dalla dichiarazione comune del maggio 1992;
DESIDEROSI di avviare e intensificare un dialogo politico regolare nel contesto multilaterale definito dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, rafforzato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 1994 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994;
RICORDANDO che la Lettonia e' associata all'Unione europea occidentale (UEO) dal maggio 1994 e che partecipa al Programma "Partenariato per la pace" dell'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO);
RICONOSCENDO il contributo che il Patto per la stabilita' in Europa puo' dare alla stabilita' e alle relazioni di buon vicinato nella regione baltica e ribadendo la loro ferma intenzione di collaborare per il successo dell'iniziativa;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di utilizzare strumenti globali e pluriennali di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria;
TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Lettonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;
DESIDERANDO creare un contesto per la cooperazione volta a combattere le attivita' illegali;
RICONOSCENDO che la Lettonia intende diventare, a termine, membro dell'Unione europea e che, a giudizio delle Parti, l'associazione istituita dal presente accordo la aiutera' a conseguire questo obiettivo;
TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di comune interesse,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Lettonia, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Lettonia, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le Parti;
- promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando cosi' lo sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Lettonia;
- gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, della cooperazione per la prevenzione delle attivita' illegali nonche' dell'assistenza della Comunita' alla Lettonia;
- sostenere gli sforzi della Lettonia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Lettonia nell'Unione europea. A tal fine, la Lettonia dovra' adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia;
- creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITA EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominati "Stati membri", e
la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in appresso denominate "la Comunita'",
che agiscono nel quadro dell'Unione europea,
da una parte,
e LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
in appresso denominata "Lettonia",
dall'altra,
RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono;
RICONOSCENDO che la Comunita' e la Lettonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocita', che consenta alla Lettonia di partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando le relazioni gia' avviate in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e con l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali;
CONSIDERANDO l'impegno a rafforzare le liberta' politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico della Lettonia che rispetta - anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE) e dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) - lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che prevede un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche e la liberalizzazione necessaria per introdurre stabilmente l'economia di mercato;
CONCORDI nel ritenere che la Lettonia abbia fatto considerevoli progressi nell'attuare le riforme politiche ed economiche e che proseguira' su questa via;
CONSIDERANDO l'impegno a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel trattato della Carta europea dell'energia e nella dichiarazione ministeriale della conferenza di Lucerna del 30 aprile 1993;
DESIDEROSI di migliorare i contatti tra i cittadini nonche' la libera circolazione delle informazioni e delle idee, come concordato tra le Parti nell'ambito della CSCE e dell'OSCE;
CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti;
RICONOSCENDO la necessita' di portare avanti, con l'aiuto della Comunita', la riforma politica ed economica in Lettonia;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di contribuire all'attuazione delle riforme e di aiutare la Lettonia ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale;
RICONOSCENDO che la piena applicazione dell'accordo e' inscindibile dalla realizzazione di un programma coerente di riforme economiche e politiche da parte della Lettonia;
RICONOSCENDO la necessita' di proseguire la cooperazione regionale tra gli Stati baltici, tenendo conto dell'esigenza di portare avanti in parallelo l'integrazione tra l'Unione europea e questi ultimi, tra di essi e in un piu' vasto contesto regionale;
CONSIDERANDO l'impegno a liberalizzare il commercio in base ai principi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);
PREVEDENDO che l'accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra di essi e soprattutto per lo sviluppo degli scambi, delle questioni commerciali e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica;
TENENDO CONTO del dialogo politico sulle questioni di reciproco interesse instaurato dalla dichiarazione comune del maggio 1992;
DESIDEROSI di avviare e intensificare un dialogo politico regolare nel contesto multilaterale definito dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, rafforzato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 1994 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994;
RICORDANDO che la Lettonia e' associata all'Unione europea occidentale (UEO) dal maggio 1994 e che partecipa al Programma "Partenariato per la pace" dell'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO);
RICONOSCENDO il contributo che il Patto per la stabilita' in Europa puo' dare alla stabilita' e alle relazioni di buon vicinato nella regione baltica e ribadendo la loro ferma intenzione di collaborare per il successo dell'iniziativa;
TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di utilizzare strumenti globali e pluriennali di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria;
TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Lettonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo;
DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni;
DESIDERANDO creare un contesto per la cooperazione volta a combattere le attivita' illegali;
RICONOSCENDO che la Lettonia intende diventare, a termine, membro dell'Unione europea e che, a giudizio delle Parti, l'associazione istituita dal presente accordo la aiutera' a conseguire questo obiettivo;
TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di comune interesse,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Lettonia, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Lettonia, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le Parti;
- promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando cosi' lo sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Lettonia;
- gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, della cooperazione per la prevenzione delle attivita' illegali nonche' dell'assistenza della Comunita' alla Lettonia;
- sostenere gli sforzi della Lettonia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Lettonia nell'Unione europea. A tal fine, la Lettonia dovra' adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia;
- creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.
Art. 2
ARTICOLO 2
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.
2. Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' della regione, che gli Stati baltici, mantengano e sviluppino la cooperazione fra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo.
2. Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' della regione, che gli Stati baltici, mantengano e sviluppino la cooperazione fra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
Art. 3
ARTICOLO 3
1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui di seguito, che scadra' al piu' tardi il 31 dicembre 1999.
2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione di cui all'articolo 110 esaminera' periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lettonia in base ai principi menzionati nel preambolo.
3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica ne' al Titolo II ne' al Titolo III.
1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui di seguito, che scadra' al piu' tardi il 31 dicembre 1999.
2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione di cui all'articolo 110 esaminera' periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lettonia in base ai principi menzionati nel preambolo.
3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica ne' al Titolo II ne' al Titolo III.
Art. 4
ARTICOLO 4
L'Unione europea e la Lettonia sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Lettonia, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:
- il progressivo ravvicinamento della Lettonia all'Unione europea;
- una progressiva convergenza di posizioni tra le Parti sulle questioni internazionali, in particolare quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una di esse;
- una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;
- la sicurezza e la stabilita' in Europa.
L'Unione europea e la Lettonia sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Lettonia, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare:
- il progressivo ravvicinamento della Lettonia all'Unione europea;
- una progressiva convergenza di posizioni tra le Parti sulle questioni internazionali, in particolare quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una di esse;
- una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea;
- la sicurezza e la stabilita' in Europa.
Art. 5
ARTICOLO 5
Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.
Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.
Art. 6
ARTICOLO 6
1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre Procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:
- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Lettonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;
- inserendo la Lettonia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attivita' svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre Procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:
- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Lettonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra;
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali;
- inserendo la Lettonia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attivita' svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
Art. 7
ARTICOLO 7
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunita' europee, i loro Stati membri e la Repubblica di Lettonia (in appresso denominato "Comitato parlamentare").
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunita' europee, i loro Stati membri e la Repubblica di Lettonia (in appresso denominato "Comitato parlamentare").
Art. 8
ARTICOLO 8
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima ai quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Lettonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni del GATT e dell'OMC.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello indicato negli allegati II-IV e X oppure, se inferiore, quello effettivamente applicato erga omnes il 1 gennaio 1995.
4. Qualora, dopo il 1 gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunita' e la Lettonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima ai quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Lettonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni del GATT e dell'OMC.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello indicato negli allegati II-IV e X oppure, se inferiore, quello effettivamente applicato erga omnes il 1 gennaio 1995.
4. Qualora, dopo il 1 gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunita' e la Lettonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Art. 9
ARTICOLO 9
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Lettonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ai prodotti citati all'articolo 16.
3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in conformita' delle disposizioni di detto trattato.
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Lettonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1.
2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ai prodotti citati all'articolo 16.
3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in conformita' delle disposizioni di detto trattato.
Art. 10
ARTICOLO 10
1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Lettonia sono aboliti il 1 gennaio 1995.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995 per i prodotti originari della Lettonia.
1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Lettonia sono aboliti il 1 gennaio 1995.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995 per i prodotti originari della Lettonia.
Art. 11
ARTICOLO 11
1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti il 1 gennaio 1995.
2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
- il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1 gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati.
3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
- il 1 gennaio 1997 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1 gennaio 1999 i dazi rimanenti sono eliminati.
4. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lettonia di prodotti originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995.
1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti il 1 gennaio 1995.
2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
- il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1 gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati.
3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:
- il 1 gennaio 1997 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base;
- il 1 gennaio 1999 i dazi rimanenti sono eliminati.
4. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lettonia di prodotti originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995.
Art. 12
ARTICOLO 12
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Art. 13
ARTICOLO 13
Il 1 gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunita' e la Lettonia.
Il 1 gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunita' e la Lettonia.
Art. 14
ARTICOLO 14
1. Il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Lettonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato IV, che saranno aboliti dalla Lettonia entro e non oltre la fine del 1998.
2. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Lettonia e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' il 1 gennaio 1995.
3. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lettonia il 1 gennaio 1995.
1. Il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Lettonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato IV, che saranno aboliti dalla Lettonia entro e non oltre la fine del 1998.
2. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Lettonia e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' il 1 gennaio 1995.
3. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lettonia il 1 gennaio 1995.
Art. 15
ARTICOLO 15
Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra Parte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.
Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.
Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra Parte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.
Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.
Art. 16
ARTICOLO 16
1. I prodotti tessili di origine lettone elencati nell'allegato V del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunita' secondo le modalita' indicate nel medesimo allegato, che puo' essere riveduto previa decisione del Consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'articolo 112.
2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.
1. I prodotti tessili di origine lettone elencati nell'allegato V del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunita' secondo le modalita' indicate nel medesimo allegato, che puo' essere riveduto previa decisione del Consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'articolo 112.
2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.
Art. 17
ARTICOLO 17
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Lettonia.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lettonia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Comunita'.
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Lettonia.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lettonia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Comunita'.
Art. 18
ARTICOLO 18
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Lettonia.
2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Lettonia.
2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.
Art. 19
ARTICOLO 19
Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati.
Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati.
Art. 20
ARTICOLO 20
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari della Lettonia e alle importazioni in Lettonia di prodotti agricoli originari della Comunita'.
2. La Comunita' e la Lettonia si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati VII-XI alle condizioni ivi specificate.
3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.
4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunita', delle regole della politica agraria della Lettonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia lettone, del potenziale di produzione e di esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali, le Comunita' e la Lettonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunita' di prodotti agricoli originari della Lettonia e alle importazioni in Lettonia di prodotti agricoli originari della Comunita'.
2. La Comunita' e la Lettonia si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati VII-XI alle condizioni ivi specificate.
3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4.
4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunita', delle regole della politica agraria della Lettonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia lettone, del potenziale di produzione e di esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali, le Comunita' e la Lettonia esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilita' di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
Art. 21
ARTICOLO 21
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.
Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, e in particolare l'articolo 30, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 provochino gravi perturbazioni sui mercati dell'altra Parte, le due Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata puo' adottare le misure che ritiene necessarie.
Art. 22
ARTICOLO 22
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Lettonia.
2. Per "prodotti della pesca" si intendono i prodotti elencati nel capitolo 3 della nomenclatura combinata e i gruppi di prodotti di cui ai codici 0511 91 10, 0511 91 90, 1604, 1605, 1902 20 10 e 2301 20 00 della nomenclatura combinata.
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunita' e della Lettonia.
2. Per "prodotti della pesca" si intendono i prodotti elencati nel capitolo 3 della nomenclatura combinata e i gruppi di prodotti di cui ai codici 0511 91 10, 0511 91 90, 1604, 1605, 1902 20 10 e 2301 20 00 della nomenclatura combinata.
Art. 23
ARTICOLO 23
1. La Comunita' e la Lettonia si accordano reciprocamente le concessioni di cui agli allegati XII e XIII alle condizioni ivi specificate.
2. Le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 4, e 21 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.
1. La Comunita' e la Lettonia si accordano reciprocamente le concessioni di cui agli allegati XII e XIII alle condizioni ivi specificate.
2. Le disposizioni degli articoli 20, paragrafo 4, e 21 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.
Art. 24
ARTICOLO 24
Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e 2.
Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e 2.
Art. 25
ARTICOLO 25
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, negli scambi tra la Comunita' e la Lettonia:
- non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione ne' oneri di effetto equivalente, ne' si aumentano quelli gia' applicati;
- non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' misure di effetto equivalente, ne' si rendono piu' restrittive quelle gia' esistenti.
2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche nei settori agricolo e della pesca della Lettonia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, negli scambi tra la Comunita' e la Lettonia:
- non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione ne' oneri di effetto equivalente, ne' si aumentano quelli gia' applicati;
- non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione o all'esportazione ne' misure di effetto equivalente, ne' si rendono piu' restrittive quelle gia' esistenti.
2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche nei settori agricolo e della pesca della Lettonia e della Comunita' o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.
Art. 26
ARTICOLO 26
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.
Art. 27
ARTICOLO 27
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Lettonia sanciti nei presente accordo.
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Nell'ambito del Consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le Parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunita', si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunita' e della Lettonia sanciti nei presente accordo.
Art. 28
ARTICOLO 28
La Lettonia puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 25, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunita'.
Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo 1, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi il 31 dicembre 1998.
Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
La Lettonia informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Lettonia fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi iniziando al piu' tardi dopo due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.
La Lettonia puo' adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 25, paragrafo 1, primo trattino sotto forma di dazi doganali maggiorati.
Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie oppure determinati settori in corso di ristrutturazione o in serie difficolta', in particolare qualora dette difficolta' producano gravi problemi sociali.
I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25% ad valorem e mantengono un elemento preferenziale per i prodotti originari della Comunita'.
Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non puo' superare il 15% del totale delle importazioni dalla Comunita' di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo 1, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.
Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore a tre anni, a meno che il Consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al piu' tardi il 31 dicembre 1998.
Nessun prodotto puo' essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi piu' di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.
La Lettonia informa il Consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunita', si tengono consultazioni nell'ambito del Consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Lettonia fornisce al Consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi iniziando al piu' tardi dopo due anni dalla loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il Consiglio di associazione puo' decidere un calendario diverso.
Art. 29
ARTICOLO 29
Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.
Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT, essa puo' adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformita' dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 33.
Art. 30
ARTICOLO 30
Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Lettonia, puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.
Qualora un prodotto venga importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Lettonia, puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33.
Art. 31
ARTICOLO 31
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 25 porti a
i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 25 porti a
i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 33. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.
Art. 32
ARTICOLO 32
Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominati "gli Stati membri") e la Lettonia procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa, alla fine de 1998, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il Consiglio di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
Gli Stati membri dell'Unione europea (in appresso denominati "gli Stati membri") e la Lettonia procedono ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che venga esclusa, alla fine de 1998, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il Consiglio di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.
Art. 33
ARTICOLO 33
1. Nel caso in cui la Comunita' o la Lettonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficolta' di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.
2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Lettonia, fornisce il piu' rapidamente possibile al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.
Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.
a) Per quanto riguarda l'articolo 30, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando e' stata sollevata la questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure necessarie per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per ovviare alle difficolta' insorte.
b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso.
c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.
Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli e' stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.
d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Lettonia, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.
1. Nel caso in cui la Comunita' o la Lettonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficolta' di cui all'articolo 30 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.
2. Nei casi specificati agli articoli 29, 30 e 31, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Lettonia, fornisce il piu' rapidamente possibile al Consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.
Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.
a) Per quanto riguarda l'articolo 30, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione, che puo' decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il Consiglio di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando e' stata sollevata la questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure necessarie per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per ovviare alle difficolta' insorte.
b) Per quanto riguarda l'articolo 29, il Consiglio di associazione e' informato del caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione e' stata sottoposta al Consiglio di associazione, la Parte importatrice puo' adottare le misure del caso.
c) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Consiglio di associazione.
Il Consiglio di associazione puo' adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli e' stata sottoposta la questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.
d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunita' o la Lettonia, puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 29, 30 e 31, le misure precauzionali strettamente necessarie per far fronte alla situazione.
Art. 34
ARTICOLO 34
Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonche' i metodi di cooperazione amministrativa.
Il protocollo n. 3 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo nonche' i metodi di cooperazione amministrativa.
Art. 35
ARTICOLO 35
L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione di vegetali di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o delle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
L'accordo lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone o degli animali o di preservazione di vegetali di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o delle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Art. 36
ARTICOLO 36
Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicare agli scambi tra la Lettonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'atra.
Il protocollo n. 4, valido fino al 31 dicembre 1995, riporta le specifiche disposizioni da applicare agli scambi tra la Lettonia, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'atra.
Art. 37
ARTICOLO 37
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
- il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalita' lettone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Lettonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.
1. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
- il trattamento concesso ai lavoratori di nazionalita' lettone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e' esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita', per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;
- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 41, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili nel suo territorio, la Lettonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonche' ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.
Art. 38
ARTICOLO 38
1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' lettone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro,
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Lettonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.
1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalita' lettone legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro,
- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilita', per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidita' derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennita' non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Lettonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.
Art. 39
ARTICOLO 39
1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 38.
2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
1. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 38.
2. Il Consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Art. 40
ARTICOLO 40
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Lettonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Lettonia o degli Stati membri.
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformita' dell'articolo 39 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Lettonia e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini della Lettonia o degli Stati membri.
Art. 41
ARTICOLO 41
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori lettoni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi.
2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilita' dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori lettoni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunita' di concludere accordi analoghi.
2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunita' di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilita' di accesso alla formazione professionale, in conformita' con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunita'.
Art. 42
ARTICOLO 42
A decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lettonia sara' stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentira' la situazione occupazionale nella Comunita', il Consiglio di associazione esaminera' altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulera' raccomandazioni in tal senso.
A decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lettonia sara' stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentira' la situazione occupazionale nella Comunita', il Consiglio di associazione esaminera' altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulera' raccomandazioni in tal senso.
Art. 43
ARTICOLO 43
Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Lettonia, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Lettonia nei modi specificati all'articolo 92 del presente accordo.
Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Lettonia, la Comunita' fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Lettonia nei modi specificati all'articolo 92 del presente accordo.
Art. 44
ARTICOLO 44
1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XIV:
i) un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi per lo stabilimento di societa' lettoni;
ii) alle consociate e filiali di societa' lettoni stabilite sul loro territorio, per la loro attivita', un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle societa' di paesi terzi stabilite sul loro territorio. 2. La Lettonia agevola l'avvio di attivita' sul suo territorio da parte di societa' e cittadini della Comunita'. A tal fine, essa:
i) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle societa' comunitarie, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle societa' di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XV, per i quali tale trattamento sara' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;
ii) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Lettonia, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul suo territorio.
3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), la Lettonia si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini.
4. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilita' di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XV. Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare detto allegato.
Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione puo' decidere in via eccezionale, su richiesta del la Lettonia e in caso di necessita', di prorogare per un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori elencati nell'allegato XV.
5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attivita' dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.
1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XIV:
i) un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' o, se migliore, alle societa' di paesi terzi per lo stabilimento di societa' lettoni;
ii) alle consociate e filiali di societa' lettoni stabilite sul loro territorio, per la loro attivita', un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle societa' di paesi terzi stabilite sul loro territorio. 2. La Lettonia agevola l'avvio di attivita' sul suo territorio da parte di societa' e cittadini della Comunita'. A tal fine, essa:
i) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle societa' comunitarie, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle societa' di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XV, per i quali tale trattamento sara' concesso al piu' tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3;
ii) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attivita' delle filiali e consociate di societa' comunitarie stabilite in Lettonia, di quello concesso alle proprie societa' o, se migliore, alle consociate e filiali di societa' di un paese terzo stabilite sul suo territorio.
3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), la Lettonia si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attivita' di societa' e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini.
4. Nel corso del periodo transitorio di cui al paragrafo 2 i), il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilita' di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XV. Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare detto allegato.
Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all'articolo 3, il Consiglio di associazione puo' decidere in via eccezionale, su richiesta del la Lettonia e in caso di necessita', di prorogare per un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori elencati nell'allegato XV.
5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attivita' dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3.
Art. 45
ARTICOLO 45
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attivita' nei settori di cui al paragrafo 1.
Art. 46
ARTICOLO 46
Ai fini del presente accordo,
a) per "societa' comunitaria" o "societa' lettone" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della Lettonia.
Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o della Lettonia viene considerata una societa' comunitaria o lettone se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Lettonia.
b) Per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima.
c) Per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.
d) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere
attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o lettoni, il
diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Lettonia o nella Comunita'.
e) Per "attivita'" si intendono quelle economiche.
f) Le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
g) Per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Lettonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Lettonia.
h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o della Lettonia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Lettonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Lettonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lettonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Lettonia in conformita' delle rispettive legislazioni.
Ai fini del presente accordo,
a) per "societa' comunitaria" o "societa' lettone" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunita' o della Lettonia.
Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o della Lettonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o della Lettonia viene considerata una societa' comunitaria o lettone se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Lettonia.
b) Per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima.
c) Per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione.
d) per "stabilimento" si intende
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere
attivita' economiche in qualita' di lavoratori autonomi e di avviare attivita', in particolare societa', che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attivita' economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, ne' conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le societa' comunitarie o lettoni, il
diritto di intraprendere e svolgere attivita' economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Lettonia o nella Comunita'.
e) Per "attivita'" si intendono quelle economiche.
f) Le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.
g) Per "cittadino della Comunita'" o "cittadino della Lettonia" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Lettonia.
h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o della Lettonia stabiliti al di fuori della Comunita' e della Lettonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o della Lettonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lettonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Lettonia in conformita' delle rispettive legislazioni.
Art. 47
ARTICOLO 47
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI, ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi facendo non discrimini le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte nel quadro dell'accordo.
3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI, ciascuna Parte puo' disciplinare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' e dei cittadini sul suo territorio, sempreche' cosi facendo non discrimini le societa' e i cittadini della controparte rispetto alle sue societa' e ai suoi cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla Parte nel quadro dell'accordo.
3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle Parti di rivelare informazioni connesse all'attivita' e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.
Art. 48
ARTICOLO 48
1. Le disposizioni degli articoli 44 e 47 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.
1. Le disposizioni degli articoli 44 e 47 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attivita' sul suo territorio di filiali di societa' dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di societa' stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, da motivi di prudenza.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi di prudenza.
Art. 49
ARTICOLO 49
1. Una "societa' comunitaria" o una "societa' lettone" stabilita, rispettivamente, sul territorio della Lettonia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Lettonia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e della Lettonia, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali.
I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
- controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione e al
licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Lettonia di cittadini lettoni o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a) all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' lettone oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria in uno Stato membro della Comunita' o in Lettonia, a condizione che:
- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che
- la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della Lettonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro della Comunita' o in Lettonia.
1. Una "societa' comunitaria" o una "societa' lettone" stabilita, rispettivamente, sul territorio della Lettonia o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della Lettonia e della Comunita', cittadini degli Stati membri e della Lettonia, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo impiegati esclusivamente da societa', consociate o filiali.
I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso de- nominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi del paragrafo 2, lettera c) del presente articolo e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
- controllano e coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative;
- hanno facolta' di procedere personalmente all'assunzione e al
licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale.
b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale.
c) Per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunita' o della Lettonia di cittadini lettoni o della Comunita' sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, ai sensi del paragrafo 2, lettera a) all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una societa' lettone oppure una consociata o una filiale di una societa' comunitaria in uno Stato membro della Comunita' o in Lettonia, a condizione che:
- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e che non forniscano servizi, e che
- la sede principale della societa' si trovi al di fuori della Comunita' e della Lettonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della societa' nello Stato membro della Comunita' o in Lettonia.
Art. 50
ARTICOLO 50
Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Lettonia l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate in Lettonia e nella Comunita', il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il Consiglio di associazione puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine.
Al fine di rendere piu' agevole per i cittadini della Comunita' e della Lettonia l'avvio e lo svolgimento di attivita' professionali regolamentate in Lettonia e nella Comunita', il Consiglio di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Il Consiglio di associazione puo' prendere tutte le misure necessarie a tal fine.
Art. 51
ARTICOLO 51
Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia puo' prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari qualora determinate industrie:
- siano in corso di ristrutturazione;
- siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Lettonia;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini lettoni in un determinato settore o in una determinata industria in Lettonia;
- o siano nuove industrie sul suo territorio.
Le suddette misure:
- cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3,
- sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e
- si riferiscono unicamente allo stabilimento in Lettonia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari, gia' stabiliti in Lettonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadini lettoni.
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Lettonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo.
Prima di introdurre le suddette misure, la Lettonia consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Lettonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Lettonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.
Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia puo' prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di societa' e cittadini comunitari qualora determinate industrie:
- siano in corso di ristrutturazione;
- siano in gravi difficolta', in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Lettonia;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da societa' o cittadini lettoni in un determinato settore o in una determinata industria in Lettonia;
- o siano nuove industrie sul suo territorio.
Le suddette misure:
- cessano di applicarsi al piu' tardi allo scadere del periodo transitorio di cui all'articolo 3,
- sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione e
- si riferiscono unicamente allo stabilimento in Lettonia dopo l'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attivita' di societa' e cittadini comunitari, gia' stabiliti in Lettonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle societa' o ai cittadini lettoni.
Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Lettonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle societa' e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a societa' o cittadini di qualsiasi paese terzo.
Prima di introdurre le suddette misure, la Lettonia consulta il Consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al Consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Lettonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Lettonia consulta il Consiglio di associazione immediatamente dopo averle applicate.
Al termine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia puo' introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del Consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.
Art. 52
ARTICOLO 52
1. Le Parti si impegnano, in conformita' delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o lettoni stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi, a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Lettonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi.
3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
1. Le Parti si impegnano, in conformita' delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di societa' o di cittadini comunitari o lettoni stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 56, le Parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi, a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una societa' o di un cittadino della Comunita' o della Lettonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettivita' o di fornire essi stessi servizi.
3. Entro e non oltre otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Art. 53
ARTICOLO 53
1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Lettonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
1. Le Parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o societa' della Comunita' e della Lettonia stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo la firma dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente piu' restrittiva rispetto a quella esistente al momento della firma dell'accordo, puo' chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
Art. 54
ARTICOLO 54
1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.
a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione del carico degli accordi bilaterali tra uno Stato membro della Comunita' e l'ex Unione Sovietica;
b) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi, tranne casi eccezionali in cui societa' di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunita' di esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato;
c) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa;
d) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
Ogni Parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati a fornire servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Lettonia e viceversa.
4. Per consentire il transito delle merci attraverso il territorio di ciascuna Parte, le Parti si impegnano a concludere quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico intermodale attraverso i rispettivi territori.
5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario e fluviale nonche', se del caso, aereo saranno oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
6. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 5, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente il giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.
7. Durante il periodo transitorio, la Lettonia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e aerei, nella misura in cui cio' favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.
8. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo.
1. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.
a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti per le Parti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.
2. In applicazione dei principi del paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni in materia di ripartizione del carico degli accordi bilaterali tra uno Stato membro della Comunita' e l'ex Unione Sovietica;
b) si astengono dall'introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi, tranne casi eccezionali in cui societa' di linea di una qualsiasi delle Parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunita' di esercitare la loro attivita' verso e dal paese terzo interessato;
c) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di carichi secchi e liquidi alla rinfusa;
d) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.
Ogni Parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi gestite da cittadini o societa' dell'altra Parte per quanto riguarda l'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, l'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati a fornire servizi internazionali mare-fiume lungo le idrovie della Lettonia e viceversa.
4. Per consentire il transito delle merci attraverso il territorio di ciascuna Parte, le Parti si impegnano a concludere quanto prima, e comunque entro la fine del 1999, un accordo sul transito del traffico intermodale attraverso i rispettivi territori.
5. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e la prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario e fluviale nonche', se del caso, aereo saranno oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le Parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
6. Prima della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 5, le Parti non prendono nessuna misura o iniziativa piu' restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione esistente il giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.
7. Durante il periodo transitorio, la Lettonia adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti stradali, ferroviari, fluviali e aerei, nella misura in cui cio' favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.
8. Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il Consiglio di associazione esamina in che modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e aereo.
Art. 55
ARTICOLO 55
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanita'.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio di una Parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Art. 56
ARTICOLO 56
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra in base ad una specifica disposizione dell'accordo.
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione dell'accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonche' di prestazione dei servizi, a condizione che, cosi' facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra in base ad una specifica disposizione dell'accordo.
Art. 57
ARTICOLO 57
Le societa' controllate da e di proprieta' esclusiva di societa' o cittadini della Lettonia oppure di proprieta' comune di societa' o cittadini della Comunita' beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo.
Le societa' controllate da e di proprieta' esclusiva di societa' o cittadini della Lettonia oppure di proprieta' comune di societa' o cittadini della Comunita' beneficiano anch'esse delle disposizioni dei capitoli II, III e IV del presente titolo.
Art. 58
ARTICOLO 58
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o in base alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Lettonia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali gia' concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese fiscali o in base alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Lettonia di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Art. 59
ARTICOLO 59
Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a norma dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), in particolare l'articolo V.
Le Parti adeguano progressivamente le disposizioni del presente titolo. Nel formulare raccomandazioni in tal senso, il Consiglio di associazione tiene conto dei rispettivi obblighi delle Parti a norma dell'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), in particolare l'articolo V.
Art. 60
ARTICOLO 60
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative e all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative e all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
Art. 61
ARTICOLO 61
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile secondo le disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e trasferimento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e della Lettonia.
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile secondo le disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e trasferimento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e della Lettonia.
Art. 62
ARTICOLO 62
1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
Fatto salvo l'articolo 44, ultimo paragrafo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e' garantita la libera circolazione del capitale connesso allo stabilimento e all'attivita' dei lavoratori autonomi, compresa la liquidazione e il rimpatrio di questi investimenti.
2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio.
Cio' si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per operazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Lettonia evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunita' e della Lettonia nonche' di rendere piu' restrittive il regime esistente.
4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Lettonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
1. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
Fatto salvo l'articolo 44, ultimo paragrafo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e' garantita la libera circolazione del capitale connesso allo stabilimento e all'attivita' dei lavoratori autonomi, compresa la liquidazione e il rimpatrio di questi investimenti.
2. Per quanto riguarda le operazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo gli Stati membri e la Lettonia garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio.
Cio' si applica anche alla libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per operazioni commerciali, alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti e ai prestiti finanziari.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri e la Lettonia evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunita' e della Lettonia nonche' di rendere piu' restrittive il regime esistente.
4. Le Parti si consultano per facilitare la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Lettonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Art. 63
ARTICOLO 63
1. Le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
1. Le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Il Consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
Art. 64
ARTICOLO 64
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Lettonia:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Lettonia, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.
3. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.
Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si basa sulle disposizioni dell'accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.
4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, iii), le Parti accettano che, fino al 31 dicembre 1999, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Lettonia venga valutato tenendo conto del fatto che la Lettonia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Lettonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra
Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e
fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su
richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:
- la disposizione del paragrafo 1, iii) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.
6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e
- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,
la Comunita' o la Lettonia possono prendere misure appropriate, pre- via consultazione nell'ambito dei Consiglio di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, iii) del presente articolo, tali misure appropriate, qualora si applichi in materia il GATT, possono essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.
7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunita' e la Lettonia:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o della Lettonia, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea oppure, per i prodotti contemplati dal trattato CECA, in base alle regole corrispondenti del trattato CECA, compreso il diritto derivato.
3. Entro il 31 dicembre 1997, il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.
Fino all'adozione di dette norme, per l'applicazione del paragrafo 1, iii) e delle parti pertinenti del paragrafo 2 ci si basa sulle disposizioni dell'accordo relativo all'interpretazione e all'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT.
4. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, iii), le Parti accettano che, fino al 31 dicembre 1999, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Lettonia venga valutato tenendo conto del fatto che la Lettonia va assimilata alle regioni della Comunita' di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunita' europea. Il Consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Lettonia, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.
b) Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra
Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e
fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su
richiesta di una delle Parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.
5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:
- la disposizione del paragrafo 1, iii) non si applica;
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.
6. Se ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e
- non sia adeguatamente trattata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,
la Comunita' o la Lettonia possono prendere misure appropriate, pre- via consultazione nell'ambito dei Consiglio di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, iii) del presente articolo, tali misure appropriate, qualora si applichi in materia il GATT, possono essere adottate soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le Parti.
7. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate a norma del paragrafo 3, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.
Art. 65
ARTICOLO 65
1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta appena possibile all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.
2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Lettonia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Lettonia, a seconda dei casi, in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro del GATT, possono adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di guanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Lettonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
1. Le Parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la Parte che le ha introdotte presenta appena possibile all'altra Parte il calendario relativo alla loro abolizione.
2. Qualora uno o piu' Stati membri o la Lettonia abbiano o rischino di avere gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o la Lettonia, a seconda dei casi, in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro del GATT, possono adottare misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non puo' essere piu' ampia di guanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o la Lettonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Art. 66
ARTICOLO 66
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 90, e i pertinenti principi del trattato CECA, segnatamente la liberta' decisionale per gli imprenditori.
Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione garantisce che, a decorrere dal 1 gennaio 1998, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 90, e i pertinenti principi del trattato CECA, segnatamente la liberta' decisionale per gli imprenditori.
Art. 67
ARTICOLO 67
1. A norma del presente articolo e dell'allegato XVII, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. La Lettonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.
3. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVII, paragrafo 1, delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.
4. In caso di problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
1. A norma del presente articolo e dell'allegato XVII, le Parti confermano l'importanza che attribuiscono ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
2. La Lettonia continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di assicurare, entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3 del presente accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunita', ivi compresi mezzi analoghi di esercizio di tali diritti.
3. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 3, la Lettonia aderisce alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato XVII, paragrafo 1, delle quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri, secondo le disposizioni pertinenti delle convenzioni stesse.
4. In caso di problemi in materia di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale tali da falsare le condizioni del commercio, si tengono urgentemente consultazioni su richiesta di una delle Parti per trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Art. 68
ARTICOLO 68
1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' lettoni, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie.
Entro e non oltre il termine del periodo di transizione di cui all'articolo 3, le societa' comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle proce- dure di aggiudicazione dei contratti in Lettonia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' lettoni.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Lettonia, a norma del capitolo II del titolo IV, come succursali, definite ai sensi dell'articolo 46, e con le modalita' di cui all'articolo 57, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' lettoni. Le societa' comunitarie stabilite in Lettonia come filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 46, beneficiano di tale trattamento al piu' tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3.
Quando la Lettonia avra' adottato la legislazione necessaria, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993.
Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Lettonia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le societa' comunitarie prima del termine del periodo di transizione.
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Lettonia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 37-60 del presente accordo.
1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocita', segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC.
2. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' lettoni, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunita' conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' comunitarie.
Entro e non oltre il termine del periodo di transizione di cui all'articolo 3, le societa' comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 46 del presente accordo, possono accedere alle proce- dure di aggiudicazione dei contratti in Lettonia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' lettoni.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le societa' comunitarie stabilite in Lettonia, a norma del capitolo II del titolo IV, come succursali, definite ai sensi dell'articolo 46, e con le modalita' di cui all'articolo 57, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa' lettoni. Le societa' comunitarie stabilite in Lettonia come filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 46, beneficiano di tale trattamento al piu' tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 3.
Quando la Lettonia avra' adottato la legislazione necessaria, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993.
Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilita' per la Lettonia di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le societa' comunitarie prima del termine del periodo di transizione.
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attivita' e la fornitura di servizi tra la Comunita' e la Lettonia, nonche' l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 37-60 del presente accordo.
Art. 69
ARTICOLO 69
Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Lettonia nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Lettonia a quella della Comunita'. La Lettonia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.
Le Parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Lettonia nella Comunita' e' il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Lettonia a quella della Comunita'. La Lettonia deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.
Art. 70
ARTICOLO 70
Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti, telecomunicazioni, ambiente, commesse pubbliche, statistiche, affidabilita' dei prodotti, diritto del lavoro e degli imprenditori.
Fra questi settori, si dovrebbe progredire rapidamente nel ravvicinamento delle leggi riguardanti, in particolare, il mercato interno, la concorrenza, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei consumatori.
Il ravvicinamento delle legislazioni si estende in particolare ai seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti, telecomunicazioni, ambiente, commesse pubbliche, statistiche, affidabilita' dei prodotti, diritto del lavoro e degli imprenditori.
Fra questi settori, si dovrebbe progredire rapidamente nel ravvicinamento delle leggi riguardanti, in particolare, il mercato interno, la concorrenza, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei consumatori.
Art. 71
ARTICOLO 71
La Comunita' fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attivita' di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti;
- aiuto per migliorare le procedure doganali e le statistiche;
- aiuto per il ravvicinamento della legislazione lettone a quella dell'Unione europea.
La Comunita' fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attivita' di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti;
- aiuto per migliorare le procedure doganali e le statistiche;
- aiuto per il ravvicinamento della legislazione lettone a quella dell'Unione europea.
Art. 72
ARTICOLO 72
1. La Comunita' e la Lettonia sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Lettonia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Lettonia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.
3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, all'agricoltura e al settore agroindustriale, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.
4. Infine, si rivolgera' particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i tre Stati baltici, con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale nonche' con gli altri paesi situati sulle rive del Mar Baltico per uno sviluppo integrato della regione.
1. La Comunita' e la Lettonia sviluppano ulteriormente la cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Lettonia, rafforzando i legami economici esistenti sulla base piu' ampia possibile, a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Lettonia. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilita' con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.
3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compresi gli investimenti, all'agricoltura e al settore agroindustriale, all'energia, ai trasporti, alle telecomunicazioni, allo sviluppo regionale e al turismo.
4. Infine, si rivolgera' particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i tre Stati baltici, con gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale nonche' con gli altri paesi situati sulle rive del Mar Baltico per uno sviluppo integrato della regione.
Art. 73
ARTICOLO 73
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:
- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Lettonia;
- la partecipazione della Comunita' alle iniziative dei settori pubblico e privato lettoni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
- la ristrutturazione di singoli settori;
- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'industria leggera, dei beni di consumo e dei servizi di mercato.
2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorita' stabilite dalla Lettonia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know- how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.
COOPERAZIONE INDUSTRIALE
1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:
- la cooperazione industriale tra operatori economici delle due Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in Lettonia;
- la partecipazione della Comunita' alle iniziative dei settori pubblico e privato lettoni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;
- la ristrutturazione di singoli settori;
- la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita, soprattutto nei settori dell'industria leggera, dei beni di consumo e dei servizi di mercato.
2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorita' stabilite dalla Lettonia, puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know- how in materia di gestione e a promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attivita' delle imprese e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.
Art. 74
ARTICOLO 74
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lettonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lettonia.
2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge:
- la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lettonia;
- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;
- lo scambio di informazioni sulle opportunita' di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.
La Comunita' potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni.
3. La Lettonia si atterra' alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).
PROMOZIONE E TUTELA DEGLI INVESTIMENTI
1. La cooperazione mira a mantenere e, se necessario, a migliorare, il contesto giuridico e il clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e esteri, e alla loro tutela, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale e per lo sviluppo della Lettonia. La cooperazione mira inoltre a incoraggiare e a promuovere gli investimenti esteri e la privatizzazione in Lettonia.
2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge:
- la definizione di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti in Lettonia;
- se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti;
- un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica;
- lo scambio di informazioni sulle opportunita' di investimento, tramite fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali e altre manifestazioni.
La Comunita' potrebbe fornire assistenza nella fase di avviamento agli organismi che promuovono gli investimenti interni.
3. La Lettonia si atterra' alle norme sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS).
Art. 75
ARTICOLO 75
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunita' e della Lettonia.
2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how:
- migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonche' per la cooperazione transfrontaliera;
- fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi;
- instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunita' attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera.
3. Sara' prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunita' e della Lettonia.
2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how:
- migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonche' per la cooperazione transfrontaliera;
- fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilita', marketing, controllo di qualita', ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi;
- instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunita' attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera.
3. Sara' prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.
Art. 76
ARTICOLO 76
NORME IN CAMPO AGRICOLO E INDUSTRIALE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunita', al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformita'.
2. A tale scopo, la cooperazione punta a:
- promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformita', riconoscendo il diritto della Lettonia di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (piu' rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualita' ambientale;
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Lettonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET).
3. La Comunita' fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente organizzando programmi di formazione per gli esperti lettoni in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e sistemi di qualita' nei paesi europei.
NORME IN CAMPO AGRICOLO E INDUSTRIALE E VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' 1. Le Parti cooperano, se del caso con l'assistenza tecnica della Comunita', al fine di ridurre le differenze a livello di norme tecniche e di procedure di valutazione della conformita'.
2. A tale scopo, la cooperazione punta a:
- promuovere l'applicazione delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure europee per la valutazione della conformita', riconoscendo il diritto della Lettonia di elaborare e applicare eventualmente norme speciali (piu' rigorose) per conseguire i suoi obiettivi in materia di qualita' ambientale;
- se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;
- incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Lettonia ai lavori degli organismi specializzati (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC e EUROMET).
3. La Comunita' fornisce alla Lettonia l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente organizzando programmi di formazione per gli esperti lettoni in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e sistemi di qualita' nei paesi europei.
Art. 77
ARTICOLO 77
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
1. Le Parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:
- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.
Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.
2. Il Consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.
COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
1. Le Parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:
- scambi d'informazioni sulle rispettive politiche in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attivita' comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know- how;
- attivita' di formazione e programmi di mobilita' per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprieta' intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Lettonia ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.
Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.
2. Il Consiglio di associazione stabilisce procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.
3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle Parti.
Art. 78
ARTICOLO 78
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo equilibrato le risorse umane e di migliorare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Lettonia, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorita' del paese. Si elaborano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, sul programma TEMPUS e sull'Eurofacolta'). In questo contesto, si esamina anche l'opportunita' di una partecipazione della Lettonia ad altri programmi comunitari.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- riforma del sistema d'istruzione e di formazione lettone;
- formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro;
- cooperazione tra universita' e tra universita' e imprese e mobilita' di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- promozione dell'insegnamento delle lingue in Lettonia, soprattutto per le minoranze;
- insegnamento delle lingue della Comunita', formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria;
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e delle nuove tecniche di formazione;
- fornitura di materiale e attrezzature per la formazione.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1. La cooperazione si prefigge di sviluppare in modo equilibrato le risorse umane e di migliorare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Lettonia, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorita' del paese. Si elaborano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, sul programma TEMPUS e sull'Eurofacolta'). In questo contesto, si esamina anche l'opportunita' di una partecipazione della Lettonia ad altri programmi comunitari.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui seguenti settori:
- riforma del sistema d'istruzione e di formazione lettone;
- formazione iniziale, formazione sul posto di lavoro e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- formazione per gli insegnanti durante le ore di lavoro;
- cooperazione tra universita' e tra universita' e imprese e mobilita' di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- promozione dell'insegnamento delle lingue in Lettonia, soprattutto per le minoranze;
- insegnamento delle lingue della Comunita', formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria;
- sviluppo dell'insegnamento a distanza e delle nuove tecniche di formazione;
- fornitura di materiale e attrezzature per la formazione.
Art. 79
ARTICOLO 79
AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE
1. Scopo della cooperazione in questo settore e' ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonche' la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e dei terreni non inquinati.
Si cerchera' in particolare di:
- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale;
- avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli;
- migliorare la produttivita' e la qualita' mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione;
- promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunita';
- ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione;
- promuovere la complementarita' nel settore agricolo;
- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e della Lettonia;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;
- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola;
- promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi.
2. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.
AGRICOLTURA E SETTORE AGROINDUSTRIALE
1. Scopo della cooperazione in questo settore e' ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura, la pesca in acqua dolce e il settore agroindustriale, nonche' la silvicoltura, promuovendo nel contempo la tutela e l'uso sostenibile dei paesaggi naturali e dei terreni non inquinati.
Si cerchera' in particolare di:
- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, ecc.;
- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
- migliorare la pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- definire criteri per lo sviluppo dell'agricoltura estensiva e intensiva, della silvicoltura e della pesca in acqua dolce in linea con i piani e programmi di sviluppo nazionale e regionale;
- avviare e promuovere una cooperazione efficace per quanto riguarda i sistemi d'informazione agricoli;
- migliorare la produttivita' e la qualita' mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi antinquinamento connessi ai mezzi di produzione;
- sviluppare l'agricoltura biologica, la trasformazione e la commercializzazione della produzione;
- promuovere l'applicazione delle norme alimentari della Comunita';
- ristrutturare, sviluppare, ammodernare e decentrare le imprese di trasformazione alimentare e le loro tecniche di commercializzazione;
- promuovere la complementarita' nel settore agricolo;
- promuovere la cooperazione industriale nel settore agricolo e lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunita' e della Lettonia;
- intensificare la cooperazione fitozoosanitaria ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e di organizzazione di controlli;
- scambiare informazioni relative alla politica e alla legislazione agricola;
- promuovere le joint venture, segnatamente per la cooperazione sui mercati dei paesi terzi.
2. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per conseguire questi obiettivi.
Art. 80
ARTICOLO 80
PESCA
1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Lettonia.
2. La cooperazione tiene conto in particolare:
- dell'avvio di attivita' sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico;
- della tradizionale cooperazione in materia di pesca;
- della necessita' di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione;
- dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia;
- della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lettonia mediante la creazione di joint venture;
- dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessita' di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione;
- dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how;
- dell'introduzione in Lettonia delle norme CE in materia di qualita' della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi);
- degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonche' sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca;
- della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.
PESCA
1. Le Parti sviluppano la cooperazione in materia di pesca conformemente all'accordo sulle relazioni di pesca tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Lettonia.
2. La cooperazione tiene conto in particolare:
- dell'avvio di attivita' sostenibili di pesca negli oceani e nel Mar Baltico;
- della tradizionale cooperazione in materia di pesca;
- della necessita' di sviluppare i sistemi di controllo della pesca, le statistiche relative alle catture e i sistemi d'informazione;
- dello sviluppo del potenziale scientifico per lo studio delle risorse ittiche nel Mar Baltico, di un'azione comune per la conservazione e il rinnovamento delle scorte ittiche (segnatamente salmone e merluzzo) e dell'introduzione delle tecnologie moderne in materia;
- della graduale modernizzazione della flotta peschereccia e dell'industria di trasformazione ittica della Lettonia mediante la creazione di joint venture;
- dello sviluppo delle imprese private nel settore e della necessita' di trasferire l'esperienza della CE in materia di tecniche di commercializzazione;
- dello sviluppo della cooperazione industriale in materia di pesca e degli scambi di know-how;
- dell'introduzione in Lettonia delle norme CE in materia di qualita' della produzione e di condizioni sanitarie per la piscicoltura (compresi i mangimi);
- degli scambi di informazioni sulle politiche e sulla legislazione in materia di pesca nonche' sulla creazione di un mercato per i prodotti della pesca;
- della cooperazione nell'ambito delle organizzazioni internazionali per la pesca.
Art. 81
ARTICOLO 81
ENERGIA
1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa.
2. La cooperazione si prefigge quanto segue:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricita';
- settori dell'elettricita' e del gas, compresa la valutazione della possibilita' di interconnessione delle reti di fornitura europee;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;
- trasferimento di tecnologia e know-how;
- cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia;
- cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.
3. Si fornira' la necessaria assistenza tecnica.
ENERGIA
1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea dell'energia, le Parti cooperano per consentire una progressiva integrazione dei mercati dell'energia in Europa.
2. La cooperazione si prefigge quanto segue:
- formulazione e pianificazione della politica energetica, anche per quanto riguarda gli aspetti a lungo termine;
- gestione e formazione nel settore energetico;
- promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
- sviluppo delle risorse energetiche;
- miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
- impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
- settore dell'energia nucleare, in particolare la sicurezza;
- maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricita';
- settori dell'elettricita' e del gas, compresa la valutazione della possibilita' di interconnessione delle reti di fornitura europee;
- ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
- definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore;
- trasferimento di tecnologia e know-how;
- cooperazione per le politiche tariffarie e tributarie nel settore dell'energia;
- cooperazione regionale tra gli Stati baltici nel settore dell'energia, segnatamente sotto forma di un rilevante contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nella regione.
3. Si fornira' la necessaria assistenza tecnica.
Art. 82
ARTICOLO 82
SICUREZZA NUCLEARE
1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori:
- miglioramento della formazione del personale;
- perfezionamento della legislazione e delle normative lettoni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse;
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione;
- definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente.
3. La cooperazione comprende altresi' scambi d'informazioni e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia.
4. Le Parti riconoscono la necessita' di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare e identificare il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potra' ampliare la cooperazione nel settore.
SICUREZZA NUCLEARE
1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione piu' sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione in materia nucleare si concentra nei seguenti settori:
- miglioramento della formazione del personale;
- perfezionamento della legislazione e delle normative lettoni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorita' di vigilanza e delle loro risorse;
- sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
- problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
- gestione delle scorie radioattive;
- disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
- decontaminazione;
- definizione e applicazione di norme di sicurezza uniformi per tutelare la salute dei lavoratori, la popolazione e l'ambiente.
3. La cooperazione comprende altresi' scambi d'informazioni e di esperienze, nonche' attivita' di ricerca e di sviluppo conformemente alle disposizioni in materia di scienza e tecnologia.
4. Le Parti riconoscono la necessita' di instaurare una cooperazione, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per combattere il contrabbando nucleare. Sono previsti scambi di informazioni, sostegno tecnico per analizzare e identificare il materiale e un'assistenza amministrativa e tecnica per predisporre controlli doganali efficaci. A seconda delle future esigenze, si potra' ampliare la cooperazione nel settore.
Art. 83
ARTICOLO 83
AMBIENTE
1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale.
2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:
- controllo efficace dei livelli di inquinamento;
- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali (comprese le centrali nucleari);
- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
- qualita' delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (protezione del Mar Baltico dall'inquinamento causato da navi, isole artificiali, piattaforme e altre fonti);
- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
- uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili;
- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento provocato dai prodotti chimici agricoli, eutrofizzazione dell'acqua;
- protezione delle foreste, della flora e della fauna;
- conservazione della biodiversita';
- zone protette;
- pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento dei mezzi pubblici, specialmente nelle citta';
- uso di strumenti economici e fiscali;
- gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;
- mutamenti climatici a livello planetario;
- ripristino delle zone contaminate;
- tutela della salute umana contro i rischi ambientali.
3. La cooperazione avverra' principalmente tramite:
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'utilizzazione in condizioni sicure delle biotecnologie ecologiche;
- potenziamento istituzionale e programmi di formazione;
- trasferimento di tecnologia e di know-how;
- ravvicinamento delle leggi (in base alle norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (compresa la cooperazione tra i tre Stati baltici e nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e a livello internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- istruzione e informazione sulle questioni ambientali;
- studi di impatto ambientale;
AMBIENTE
1. Le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale.
2. La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:
- controllo efficace dei livelli di inquinamento;
- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e ecologici; sicurezza degli stabilimenti industriali (comprese le centrali nucleari);
- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
- qualita' delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (protezione del Mar Baltico dall'inquinamento causato da navi, isole artificiali, piattaforme e altre fonti);
- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
- uso sostenibile delle risorse naturali non rinnovabili;
- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento provocato dai prodotti chimici agricoli, eutrofizzazione dell'acqua;
- protezione delle foreste, della flora e della fauna;
- conservazione della biodiversita';
- zone protette;
- pianificazione territoriale, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento dei mezzi pubblici, specialmente nelle citta';
- uso di strumenti economici e fiscali;
- gestione delle zone costiere e prevenzione dell'inquinamento marino;
- mutamenti climatici a livello planetario;
- ripristino delle zone contaminate;
- tutela della salute umana contro i rischi ambientali.
3. La cooperazione avverra' principalmente tramite:
- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'utilizzazione in condizioni sicure delle biotecnologie ecologiche;
- potenziamento istituzionale e programmi di formazione;
- trasferimento di tecnologia e di know-how;
- ravvicinamento delle leggi (in base alle norme comunitarie);
- cooperazione a livello regionale (compresa la cooperazione tra i tre Stati baltici e nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente) e a livello internazionale;
- elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;
- istruzione e informazione sulle questioni ambientali;
- studi di impatto ambientale;
Art. 84
ARTICOLO 84
TRASPORTI
1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Lettonia di:
- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito comunitario attraverso la Lettonia, su strada, per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita'.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; preparazione del quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;
- assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni (conferenze e seminari);
- sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in Lettonia.
3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:
- costruzione e modernizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali e aeroportuali lungo i corridoi transeuropei riconosciuti e i principali assi stradali di interesse comune;
- miglioramento delle condizioni, riduzione dei tempi di attesa e agevolazione del transito alle frontiere sul tratto lettone del corridoio multimodale n. 1 di Creta, in base alle norme stabilite dagli accordi internazionali dell'Unione europea per garantire l'interoperativita';
- gestione della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti, ivi compresa la cooperazione tra le autorita' nazionali competenti;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto strada- rotaia, della containerizzazione e del trasbordo;
- contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunita';
- promozione del cabotaggio in alternativa al trasporto transfrontaliero e come soluzione particolarmente indicata nella regione del Mar Baltico;
- promozione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti;
- progetti concreti in un contesto trilaterale o multilaterale (Consiglio degli Stati del Mar Baltico), di cooperazione regionale, come la Via Baltica.
TRASPORTI
1. Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti per consentire alla Lettonia di:
- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito comunitario attraverso la Lettonia, su strada, per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunita'.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica; preparazione del quadro legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti;
- assistenza tecnica e consulenze, nonche' scambi d'informazioni (conferenze e seminari);
- sostegno allo sviluppo delle infrastrutture in Lettonia.
3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:
- costruzione e modernizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, fluviali, portuali e aeroportuali lungo i corridoi transeuropei riconosciuti e i principali assi stradali di interesse comune;
- miglioramento delle condizioni, riduzione dei tempi di attesa e agevolazione del transito alle frontiere sul tratto lettone del corridoio multimodale n. 1 di Creta, in base alle norme stabilite dagli accordi internazionali dell'Unione europea per garantire l'interoperativita';
- gestione della rete ferroviaria, dei porti e degli aeroporti, ivi compresa la cooperazione tra le autorita' nazionali competenti;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto strada- rotaia, della containerizzazione e del trasbordo;
- contributo alla definizione di politiche di trasporto compatibili con quelle applicabili nella Comunita';
- promozione del cabotaggio in alternativa al trasporto transfrontaliero e come soluzione particolarmente indicata nella regione del Mar Baltico;
- promozione di programmi di ricerca e sviluppo congiunti;
- progetti concreti in un contesto trilaterale o multilaterale (Consiglio degli Stati del Mar Baltico), di cooperazione regionale, come la Via Baltica.
Art. 85
ARTICOLO 85
TELECOMUNICAZIONI, SERVIZI POSTALI E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 1. Le Parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:
- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive;
- definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;
- attivita' di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia;
- esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;
- promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione,
soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.
2. Queste attivita' si concentrano nei seguenti settori prioritari:
- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Lettonia, nonche' di strumenti e procedure giuridici;
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni lettone e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione dei sistemi transeuropei;
- aspetti giuridici delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati;
- modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi lettoni.
TELECOMUNICAZIONI, SERVIZI POSTALI E TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE 1. Le Parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:
- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, di servizi postali e di trasmissioni radiotelevisive;
- definizione di un quadro normativo stabile e coerente per le telecomunicazioni, i servizi postali e le trasmissioni radiotelevisive;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le Parti;
- attivita' di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia;
- esecuzione congiunta di progetti da parte di organismi competenti di entrambe le Parti;
- promozione delle norme e dei sistemi di certificazione europei;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione,
soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.
2. Queste attivita' si concentrano nei seguenti settori prioritari:
- sviluppo e applicazione di una politica settoriale di mercato delle telecomunicazioni, dei servizi postali e delle trasmissioni radiotelevisive in Lettonia, nonche' di strumenti e procedure giuridici;
- ammodernamento della rete di telecomunicazioni lettone e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione nell'ambito degli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione dei sistemi transeuropei;
- aspetti giuridici delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico europeo: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse, struttura tariffaria nella telefonia vocale;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- miglioramento delle reti di dati e sviluppo di servizi d'informazione in base ai dati;
- modernizzazione dei servizi postali e radiotelevisivi lettoni.
Art. 86
ARTICOLO 86
INFRASTRUTTURE D'INFORMAZIONE
Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede:
- scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi;
- una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione attuali (universita' e/o enti governativi);
- scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti;
- formazione e consulenze;
- esecuzione congiunta di progetti;
- promozione e definizione congiunta di norme, metodi di certificazione e metodi di prova;
- promozione di un quadro normativo appropriato;
- promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture.
INFRASTRUTTURE D'INFORMAZIONE
Le Parti si adoperano per ampliare e rafforzare la cooperazione al fine di creare un'infrastruttura globale d'informazione, che prevede:
- scambi di informazioni sulle politiche e sui programmi volti a creare l'infrastruttura d'informazione e i servizi connessi;
- una stretta cooperazione tra le istituzioni che gestiscono le reti d'informazione attuali (universita' e/o enti governativi);
- scambi di informazioni sulle tecnologie, sulle esigenze del mercato e su altri aspetti; organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti e industriali di entrambe le Parti;
- formazione e consulenze;
- esecuzione congiunta di progetti;
- promozione e definizione congiunta di norme, metodi di certificazione e metodi di prova;
- promozione di un quadro normativo appropriato;
- promozione dello sviluppo dei servizi d'informazione e delle infrastrutture.
Art. 87
ARTICOLO 87
BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI
1. Le Parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per favorire la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Lettonia.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
- miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Lettonia sulla base delle norme internazionali e della Comunita' europea;
- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;
- sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
- compilazione di glossari terminologici;
- scambi di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge e le leggi gia' in vigore;
- preparazione e traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e lettoni.
3. A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.
BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI
1. Le Parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per favorire la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Lettonia.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
- miglioramento ed efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Lettonia sulla base delle norme internazionali e della Comunita' europea;
- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;
- sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
- compilazione di glossari terminologici;
- scambi di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge e le leggi gia' in vigore;
- preparazione e traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e lettoni.
3. A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.
Art. 88
ARTICOLO 88
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA REVISIONE DEI CONTI E DEI CONTROLLI FINANZIARI
1. Le Parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione lettone, ispirati ai metodi e alle procedure standard della Comunita'.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
- scambi di informazioni relative ai sistemi di revisione dei conti;
- uniformazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;
- attivita' di formazione e consulenza.
3. A tal fine, la Comunita' fornisce la necessaria assistenza tecnica.
COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA REVISIONE DEI CONTI E DEI CONTROLLI FINANZIARI
1. Le Parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di controllo finanziario e di revisione dei conti all'interno dell'amministrazione lettone, ispirati ai metodi e alle procedure standard della Comunita'.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
- scambi di informazioni relative ai sistemi di revisione dei conti;
- uniformazione della documentazione attinente alla revisione dei conti;
- attivita' di formazione e consulenza.
3. A tal fine, la Comunita' fornisce la necessaria assistenza tecnica.
Art. 89
ARTICOLO 89
POLITICA MONETARIA
Su richiesta delle autorita' lettoni, la Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Lettonia ad allineare progressivamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Su richiesta della Lettonia, si procede altresi' a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.
POLITICA MONETARIA
Su richiesta delle autorita' lettoni, la Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria per aiutare la Lettonia ad allineare progressivamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Su richiesta della Lettonia, si procede altresi' a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.
Art. 90
ARTICOLO 90
RICICLAGGIO DEL DENARO
1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).
RICICLAGGIO DEL DENARO
1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi costantemente e di collaborare per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attivita' illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.
2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force "Azione finanziaria" (FATF).
Art. 91
ARTICOLO 91
SVILUPPO REGIONALE
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:
- scambi di informazioni tra autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Lettonia per l'elaborazione di tali politiche;
- azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunita';
- scambi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone piu' povere;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.
SVILUPPO REGIONALE
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:
- scambi di informazioni tra autorita' nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Lettonia per l'elaborazione di tali politiche;
- azione comune delle autorita' regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunita';
- scambi di visite per esaminare le possibilita' di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone piu' povere;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.
Art. 92
ARTICOLO 92
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanita' e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanita', al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunita'. In particolare, la cooperazione comprende:
- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- informazione e attivita' di formazione;
- cooperazione nel settore della sanita'.
2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:
- organizzazione del mercato del lavoro;
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza professionale;
- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.
La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, prestazioni di esperti, informazioni e formazione.
3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale lettone alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
COOPERAZIONE NEL SETTORE SOCIALE
1. Le Parti instaurano una cooperazione in materia di sanita' e di sicurezza sul posto di lavoro e di pubblica sanita', al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunita'. In particolare, la cooperazione comprende:
- assistenza tecnica;
- scambi di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- informazione e attivita' di formazione;
- cooperazione nel settore della sanita'.
2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le Parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:
- organizzazione del mercato del lavoro;
- modernizzazione dei servizi di collocamento e di consulenza professionale;
- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.
La collaborazione in questo campo prende la forma di studi, prestazioni di esperti, informazioni e formazione.
3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le Parti punta ad adeguare il sistema previdenziale lettone alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.
Art. 93
ARTICOLO 93
TURISMO
Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare:
- agevolando il flusso di turisti;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- sviluppando i progetti di cooperazione regionale;
- esaminando le possibilita' di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra citta', ecc.);
- introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.
TURISMO
Le Parti promuovono e intensificano la cooperazione nel settore del turismo, in particolare:
- agevolando il flusso di turisti;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- sviluppando i progetti di cooperazione regionale;
- esaminando le possibilita' di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, gemellaggi tra citta', ecc.);
- introducendo sistemi informatizzati di prenotazione e di informazione (preferibilmente comuni ai tre Stati baltici) e norme di tutela di consumatori per i turisti.
Art. 94
ARTICOLO 94
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunita' e la Lettonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lettonia informazioni piu' specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'.
2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonche' a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.
3. La cooperazione puo' comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunita' e la Lettonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lettonia informazioni piu' specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'.
2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonche' a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.
3. La cooperazione puo' comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.
Art. 95
ARTICOLO 95
TUTELA DEI CONSUMATORI
1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lettonia e della Comunita'. Un'effettiva tutela dei consumatori e' infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato.
2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono:
- un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia;
- il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lettonia con quella della Comunita';
- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza.
3. La cooperazione puo' comprendere:
- scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;
- formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG;
- potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni;
- creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri lettoni e comunitari;
- accesso alle banche dati della Comunita';
- sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori.
4. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
TUTELA DEI CONSUMATORI
1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lettonia e della Comunita'. Un'effettiva tutela dei consumatori e' infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato.
2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono:
- un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia;
- il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lettonia con quella della Comunita';
- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza.
3. La cooperazione puo' comprendere:
- scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;
- formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG;
- potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni;
- creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri lettoni e comunitari;
- accesso alle banche dati della Comunita';
- sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori.
4. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
Art. 96
ARTICOLO 96
DOGANE
1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale lettone a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
- la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;
- l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Lettonia;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini;
- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 100 e dal Titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
DOGANE
1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale lettone a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
- la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;
- l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e della Lettonia;
- la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini;
- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.
Si fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 100 e dal Titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
Art. 97
ARTICOLO 97
COOPERAZIONE STATISTICA
1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Lettonia.
2. In particolare, le Parti cooperano al fine di:
- rafforzare l'apparato statistico della Lettonia;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche.
3. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
COOPERAZIONE STATISTICA
1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Lettonia.
2. In particolare, le Parti cooperano al fine di:
- rafforzare l'apparato statistico della Lettonia;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche.
3. La Comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.
Art. 98
ARTICOLO 98
ECONOMIA
1. La Comunita' e la Lettonia agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunita' e la Lettonia:
- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo;
- analizzano in comune le questioni economiche di interesse reciproco, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Lettonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
ECONOMIA
1. La Comunita' e la Lettonia agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.
2. A tal fine, la Comunita' e la Lettonia:
- si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo;
- analizzano in comune le questioni economiche di interesse reciproco, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e della Lettonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
Art. 99
ARTICOLO 99
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorita' nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorita' nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.
Art. 100
ARTICOLO 100
DROGA
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonche' per prevenire e ridurre la domanda di droga.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' per realizzare azioni in comune.
3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. E prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunita'.
La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda:
- l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali;
- la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
- una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga;
- la formazione di personale e la ricerca;
- la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chem- ical Action Task Force" (CATF).
Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.
DROGA
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonche' per prevenire e ridurre la domanda di droga.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' per realizzare azioni in comune.
3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. E prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunita'.
La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda:
- l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali;
- la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
- una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga;
- la formazione di personale e la ricerca;
- la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chem- ical Action Task Force" (CATF).
Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.
Art. 101
ARTICOLO 101
1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attivita' illecite:
- immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalita' sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
- corruzione;
- operazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari;
- trasferimento illecito di autoveicoli;
- criminalita' organizzata.
2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:
- l'elaborazione della legislazione nazionale:
- la creazione di centri d'informazione;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite;
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;
- la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attivita' illecite.
Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.
1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attivita' illecite:
- immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalita' sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione;
- corruzione;
- operazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni;
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari;
- trasferimento illecito di autoveicoli;
- criminalita' organizzata.
2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per:
- l'elaborazione della legislazione nazionale:
- la creazione di centri d'informazione;
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite;
- la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative;
- la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attivita' illecite.
Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.
Art. 102
ARTICOLO 102
1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Lettonia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse.
Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare:
- le traduzioni letterarie;
- gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
- la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone);
- la pubblicita' relativa alle manifestazioni culturali;
- la cooperazione tra biblioteche.
2. Le Parti possono cooperare per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo lettone potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e in conformita' della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma.
Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alle regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.
La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.
1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Lettonia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse.
Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare:
- le traduzioni letterarie;
- gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
- la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone);
- la pubblicita' relativa alle manifestazioni culturali;
- la cooperazione tra biblioteche.
2. Le Parti possono cooperare per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo lettone potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e in conformita' della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma.
Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alle regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.
La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.
Art. 103
ARTICOLO 103
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 104, 105, 106 e 107, fatto salvo l'articolo 107, la Lettonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 104, 105, 106 e 107, fatto salvo l'articolo 107, la Lettonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.
Art. 104
ARTICOLO 104
Tale assistenza finanziaria e' coperta:
- sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Lettonia e tenuto conto del disposto degli articoli 105 e 106;
- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilita' da stabilire previa consultazione con la Lettonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.
Tale assistenza finanziaria e' coperta:
- sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con la Lettonia e tenuto conto del disposto degli articoli 105 e 106;
- dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilita' da stabilire previa consultazione con la Lettonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.
Art. 105
ARTICOLO 105
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti.
Le Parti informano il Consiglio di associazione.
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti.
Le Parti informano il Consiglio di associazione.
Art. 106
ARTICOLO 106
1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto della disponibilita' di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Lettonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea:
- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della divisa lettone;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.
2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte della Lettonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilita' e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Lettonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Lettonia in materia.
1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto della disponibilita' di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Lettonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea:
- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della divisa lettone;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.
2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte della Lettonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilita' e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte della Lettonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.
3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Lettonia in materia.
Art. 107
ARTICOLO 107
L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia lettone, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lettonia.
L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia lettone, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lettonia.
Art. 108
ARTICOLO 108
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Art. 109
ARTICOLO 109
La Lettonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunita' nei settori indicati nell'allegato XVIII. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lettonia alle attivita' di cui all'allegato XVIII, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' e le condizioni della partecipazione della Lettonia a queste attivita'. Il contributo finanziario della Lettonia alle attivita' di cui all'allegato XVIII si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo' decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunita' europee, di integrare il contributo della Lettonia.
La Lettonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunita' nei settori indicati nell'allegato XVIII. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lettonia alle attivita' di cui all'allegato XVIII, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' e le condizioni della partecipazione della Lettonia a queste attivita'. Il contributo finanziario della Lettonia alle attivita' di cui all'allegato XVIII si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo' decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunita' europee, di integrare il contributo della Lettonia.
Art. 110
ARTICOLO 110
E' istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
E' istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Art. 111
ARTICOLO 111
1. Il Consiglio di associazione e composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lettone.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lettone, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dai suo regolamento interno.
5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.
1. Il Consiglio di associazione e composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lettone.
2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lettone, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dai suo regolamento interno.
5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.
Art. 112
ARTICOLO 112
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.
Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione.
Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.
Art. 113
ARTICOLO 113
1. Ciascuna Parte puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna Parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una Parte in causa della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.
1. Ciascuna Parte puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna Parte e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna Parte puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una Parte in causa della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.
Art. 114
ARTICOLO 114
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo lettone, normalmente alti funzionari.
Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo lettone, normalmente alti funzionari.
Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 112.
Art. 115
ARTICOLO 115
Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.
Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.
Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.
Art. 116
ARTICOLO 116
E' istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lettone e del Parlamento europeo.
Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
E' istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lettone e del Parlamento europeo.
Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Art. 117
ARTICOLO 117
1. Il Comitato parlamentare e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lettone.
2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lettone, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
1. Il Comitato parlamentare e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lettone.
2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lettone, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Art. 118
ARTICOLO 118
Il Comitato parlamentare puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di' associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.
Il Comitato parlamentare e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.
Il Comitato parlamentare puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
Il Comitato parlamentare puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di' associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.
Il Comitato parlamentare e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione.
Il Comitato parlamentare puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
Art. 119
ARTICOLO 119
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.
Art. 120
ARTICOLO 120
L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.
L'accordo non impedisce ad una Parte contraente di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.
Art. 121
ARTICOLO 121
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Lettonia nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Lettonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lettoni o tra societa' e filiali lettoni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Lettonia nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali;
- le misure applicate dalla Comunita' nei confronti della Lettonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lettoni o tra societa' e filiali lettoni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Art. 122
ARTICOLO 122
Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Lettonia non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso alla Lettonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari della Lettonia non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso alla Lettonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Art. 123
ARTICOLO 123
1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.
1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.
Art. 124
ARTICOLO 124
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro, fatta eccezione per i settori di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro, fatta eccezione per i settori di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.
Art. 125
ARTICOLO 125
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro.
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e la Lettonia, dall'altro.
Art. 126
ARTICOLO 126
I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-XVIII sono parte integrante del presente accordo.
I protocolli nn. 1-5 e gli allegati I-XVIII sono parte integrante del presente accordo.
Art. 127
ARTICOLO 127
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
Art. 128
ARTICOLO 128
Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Art. 129
ARTICOLO 129
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lettonia.
Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Lettonia.
Art. 130
ARTICOLO 130
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.
Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.
Art. 131
ARTICOLO 131
Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le proce- dure di cui al primo comma sono state espletate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Lettonia sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.
Il presente accordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.
Le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione.
Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo.
Fatto a Lussemburgo, addi' dodici giugno millenovecentonovantacinque.
Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure.
L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le proce- dure di cui al primo comma sono state espletate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Lettonia sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992.
Il presente accordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Lettonia sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali.
Le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione.
Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo.
Fatto a Lussemburgo, addi' dodici giugno millenovecentonovantacinque.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - Elenco Allegati
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Accordo - Allegato I
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Accordo - Allegato II
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Accordo - Allegato III
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Accordo - Allegato IV
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Accordo - Allegato V
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Accordo - Allegato VI
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Accordo - Allegato VII
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Accordo - Allegato VIII
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Accordo - Allegato IX
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Accordo - Allegato X
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Accordo - Allegato XI
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Accordo - Allegato XII
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Accordo - Allegato XIII
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Accordo - Allegato XIV
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Accordo - Allegato XV
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Accordo - Allegato XVI
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Accordo - Allegato XVII
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Accordo - Allegato XVIII
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Elenco Protocolli
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Protocollo n. 1
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Protocollo n. 1 - Allegato I
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Protocollo n. 1 - Allegato II
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Protocollo n. 1 - Protocollo A
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Protocollo n. 1 - Protocollo B
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Protocollo n. 1 - Protocollo C
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Protocollo n. 1 - Protocollo D
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Protocollo n. 2
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Protocollo n. 2 - Allegato I
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Protocollo n. 2 - Allegato II
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Protocollo n. 2 - Allegato III
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Protocollo n. 2 - Allegato IV
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Protocollo n. 3
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Protocollo n. 3 - Allegato I
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Protocollo n. 3 - Allegato II
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Protocollo n. 3 - Allegato III
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Protocollo n. 3 - Allegato IV
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Protocollo n. 3 - Allegato V
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Protocollo n. 4
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Protocollo n. 4 - Allegato A
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Protocollo n. 4 - Allegato B
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Protocollo n. 5
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Atto finale
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Dichiarazioni comuni
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