N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra, con cinque protocolli, venti allegati e atto finale, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

Art. 113

ARTICOLO 113
Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.