Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994.
Art. 39
ARTICOLO 39
1. Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione sovietica;
b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi che battono bandiera dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
Dopo un periodo transitorio che non dovra' protrarsi oltre il 1 luglio 1997, ogni Parte concede lo stesso trattamento alle navi gestite da cittadini e societa' dell'altra Parte che battono bandiera di un paese terzo.
3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie dell'Ucraina e viceversa.
1. Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale.
a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.
b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa.
2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti:
a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione sovietica;
b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;
c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa;
d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale.
Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi che battono bandiera dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
Dopo un periodo transitorio che non dovra' protrarsi oltre il 1 luglio 1997, ogni Parte concede lo stesso trattamento alle navi gestite da cittadini e societa' dell'altra Parte che battono bandiera di un paese terzo.
3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie dell'Ucraina e viceversa.