Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993
Art. 13
Art. 13.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo, le autorita' competenti saranno:
per la Repubblica italiana,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per il coordinamento della protezione civile da lui delegato e il Ministro dell'interno;
per la Federazione russa,
il Presidente del Consiglio dei Ministri - Capo del Governo o il Presidente del Comitato di Stato per la protezione civile, le situazioni di emergenza e l'assistenza in caso di catastrofi naturali o tecnologiche.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo, le autorita' competenti saranno:
per la Repubblica italiana,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per il coordinamento della protezione civile da lui delegato e il Ministro dell'interno;
per la Federazione russa,
il Presidente del Consiglio dei Ministri - Capo del Governo o il Presidente del Comitato di Stato per la protezione civile, le situazioni di emergenza e l'assistenza in caso di catastrofi naturali o tecnologiche.