Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1996, n. 630, recante finanziamento dei disavanzi delle aziende unita' sanitarie locali al 31 dicembre 1994 e copertura della spesa farmaceutica per il 1996.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13
DICEMBRE 1996, N. 630.
All'articolo 1:
il comma 9 e' soppresso;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. L'accantonamento di cui alla tabella A, voce Ministero della sanita', della legge 23 dicembre 1996, n. 663 , e' destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e 1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300 miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni. Le disponibilita' derivanti dai mutui di cui al periodo precedente assunti per la copertura dei disavanzi sono utilizzate per il 90 per cento con le stesse modalita' di cui all'articolo 1 e per il 10 per cento vengono assegnate alle regioni dopo il completamento degli adempimenti di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13
DICEMBRE 1996, N. 630.
All'articolo 1:
il comma 9 e' soppresso;
il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Alla copertura dell'onere a carico dello Stato, valutato in lire 700 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede per gli anni 1997, 1998 e 1999 mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. L'accantonamento di cui alla tabella A, voce Ministero della sanita', della legge 23 dicembre 1996, n. 663 , e' destinato quanto a lire 450 miliardi per gli anni 1998 e 1999 all'assunzione di ulteriori mutui per il ripiano dei disavanzi di parte corrente del Servizio sanitario nazionale a tutto il 31 dicembre 1994 e quanto a lire 50 miliardi per gli anni 1998 e 1999 e a lire 300 miliardi per l'anno 1999 all'assunzione di mutui per gli interventi di edilizia sanitaria di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e successive modificazioni. Le disponibilita' derivanti dai mutui di cui al periodo precedente assunti per la copertura dei disavanzi sono utilizzate per il 90 per cento con le stesse modalita' di cui all'articolo 1 e per il 10 per cento vengono assegnate alle regioni dopo il completamento degli adempimenti di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 ".