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Ratifica ed esecuzione dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995.

Art. 21

ARTICOLO 21
I prodotti originari della Tunisia non beneficiano all'importazione nella Comunita' di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1191/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie.