Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti (qui di seguito denominati collettivamente Parti Contraenti o individualmente Parte Contraente),
Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,
Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e favoriranno la prosperita' delle due Parti Contraenti,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. per "investimento" si intende ogni attivita' investita dal governo ovvero da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima.
Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, quali ipoteche, vincoli, pegni, usufrutto e diritti simili;
b) titoli azionari ed obbligazionari di Societa' o diritti o interessi di altro tipo in tali Societa', prestiti e titoli emessi da un Parte Contraente o da una sua persona fisica o giuridica, nonche' profitti trattenuti allo scopo di essere reinvestiti;
c) diritti su valori monetari o su prestazioni aventi un valore economico connessi ad investimenti;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti, comprese quelli di ricerca per estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non influisce sulla loro classificazione come investimenti a condizione che tale modifica non sia contraria al riconoscimento, se avvenuto, concesso in relazione ai beni originariamente investiti.
2. Per "investitore", si intende il governo di una Parte Contraente ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Per "persona fisica", si intende con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita in conformita' alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, come imprese pubbliche o private, societa' a responsabilita' limitata, associazioni di affari, autorita', partnership, fondazioni, aziende, istituzioni, enti, agenzie, fondi di sviluppo, imprese, cooperative ed organizzazioni o altre entita' simili, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno; e qualsiasi entita' costituita e riconosciuta al di fuori della giurisdizione di una Parte Contraente quale persona giuridica ed in cui detta Parte o qualsiasi persona giuridica fra le sue nazionali o persona giuridica costituita all'interno della sua giurisdizione abbia un interesse predominante.
5. Per "redditi" si intendono le somme fruttate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non in via esclusiva, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o commissioni e pagamenti in natura, inclusi gli utili derivanti da reinvestimenti.
6. Per "territorio" si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, le zone marittime. Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', o esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione.
7. Il termine "attivita' connesse" comprende l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione di persone giuridiche, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula, l'esecuzione ed l'imposizione coattiva dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualsiasi tipo di proprieta' ivi compresi i diritti di proprieta' intellettuale ed industriale; l'assunzione di prestiti, l'acquisto e l'emissione di azioni di partecipazione e l'acquisto di valuta estera per importazioni.
8. Con il termine "valuta liberamente utilizzabile" si intende qualsiasi valuta che sia ampiamente utilizzata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e per cui esistono acquirenti sui principali mercati di cambio.
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti (qui di seguito denominati collettivamente Parti Contraenti o individualmente Parte Contraente),
Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e,
Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e favoriranno la prosperita' delle due Parti Contraenti,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1. per "investimento" si intende ogni attivita' investita dal governo ovvero da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima.
Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica:
a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, quali ipoteche, vincoli, pegni, usufrutto e diritti simili;
b) titoli azionari ed obbligazionari di Societa' o diritti o interessi di altro tipo in tali Societa', prestiti e titoli emessi da un Parte Contraente o da una sua persona fisica o giuridica, nonche' profitti trattenuti allo scopo di essere reinvestiti;
c) diritti su valori monetari o su prestazioni aventi un valore economico connessi ad investimenti;
d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;
e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti, comprese quelli di ricerca per estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non influisce sulla loro classificazione come investimenti a condizione che tale modifica non sia contraria al riconoscimento, se avvenuto, concesso in relazione ai beni originariamente investiti.
2. Per "investitore", si intende il governo di una Parte Contraente ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
3. Per "persona fisica", si intende con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento.
4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita in conformita' alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, come imprese pubbliche o private, societa' a responsabilita' limitata, associazioni di affari, autorita', partnership, fondazioni, aziende, istituzioni, enti, agenzie, fondi di sviluppo, imprese, cooperative ed organizzazioni o altre entita' simili, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno; e qualsiasi entita' costituita e riconosciuta al di fuori della giurisdizione di una Parte Contraente quale persona giuridica ed in cui detta Parte o qualsiasi persona giuridica fra le sue nazionali o persona giuridica costituita all'interno della sua giurisdizione abbia un interesse predominante.
5. Per "redditi" si intendono le somme fruttate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non in via esclusiva, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o commissioni e pagamenti in natura, inclusi gli utili derivanti da reinvestimenti.
6. Per "territorio" si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, le zone marittime. Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', o esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione.
7. Il termine "attivita' connesse" comprende l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione di persone giuridiche, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula, l'esecuzione ed l'imposizione coattiva dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualsiasi tipo di proprieta' ivi compresi i diritti di proprieta' intellettuale ed industriale; l'assunzione di prestiti, l'acquisto e l'emissione di azioni di partecipazione e l'acquisto di valuta estera per importazioni.
8. Con il termine "valuta liberamente utilizzabile" si intende qualsiasi valuta che sia ampiamente utilizzata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e per cui esistono acquirenti sui principali mercati di cambio.
Art. 2
ARTICOLO 2
Promozione e protezione degli investimenti
1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri loro conferiti in conformita' alle loro leggi, regolamenti e prassi amministrative, dovranno permettere detti investimenti ed attivita' connesse.
2. Una volta effettuati, gli investimenti godranno in ogni momento di piena protezione e sicurezza, in conformita' al diritto internazionale.
3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente fara' si' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento, la cessazione, la liquidazione o la cessione degli investimenti o dei diritti relativi agli investimenti ed alle attivita' connesse, effettuate nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti o ostacolati da provvedimenti arbitrari, irragionevoli o discriminatori.
4. (i) Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di prendere le misure e le disposizioni di legge necessarie per la concessione di adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. (ii) Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti saranno autorizzati a rivolgersi alle competenti autorita' del Paese ospite al fine di ottenere le adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione ed il Paese ospite dovra' fornire loro assistenza, consensi, approvazioni, licenze ed autorizzazioni in misura ed a condizioni che saranno di volta in volta determinate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite.
5. Con riferimento alle proprie politiche fiscali, ciascuna Parte Contraente dovrebbe adoperarsi al fine di accordare un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente.
6. Le Parti Contraenti dovranno consultarsi periodicamente in materia di opportunita' di investimento nell'ambito del territorio dell'altra Parte Contraente nei vari settori dell'economia per determinare ove gli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell'altra possano essere piu' vantaggiosi nell'interesse di entrambe le Parti Contraenti.
7. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno incoraggiare e facilitare la formazione e la creazione degli appropriati enti giuridici congiunti fra investitori delle Parti Contraenti per creare, sviluppare ed eseguire progetti di investimento nei diversi settori economici in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite.
8. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno essere autorizzati ad impiegare personale direttivo di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalita' e nella misura permessa dalla legge del Paese ospite. Le Parti Contraenti dovranno mettere a disposizione tutte le necessarie facilitazioni, ivi compresi l'emissione di visti e permessi di soggiorno per detto personale direttivo e le loro famiglie in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative delle due Parti Contraenti.
9. Ciascuna Parte Contraente rendera' pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le prassi amministrative e rendera' disponibili le informazioni concernenti le prassi e procedure amministrative che attengono o hanno effetto sugli investimenti.
Promozione e protezione degli investimenti
1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri loro conferiti in conformita' alle loro leggi, regolamenti e prassi amministrative, dovranno permettere detti investimenti ed attivita' connesse.
2. Una volta effettuati, gli investimenti godranno in ogni momento di piena protezione e sicurezza, in conformita' al diritto internazionale.
3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente fara' si' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento, la cessazione, la liquidazione o la cessione degli investimenti o dei diritti relativi agli investimenti ed alle attivita' connesse, effettuate nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti o ostacolati da provvedimenti arbitrari, irragionevoli o discriminatori.
4. (i) Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di prendere le misure e le disposizioni di legge necessarie per la concessione di adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. (ii) Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti saranno autorizzati a rivolgersi alle competenti autorita' del Paese ospite al fine di ottenere le adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione ed il Paese ospite dovra' fornire loro assistenza, consensi, approvazioni, licenze ed autorizzazioni in misura ed a condizioni che saranno di volta in volta determinate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite.
5. Con riferimento alle proprie politiche fiscali, ciascuna Parte Contraente dovrebbe adoperarsi al fine di accordare un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente.
6. Le Parti Contraenti dovranno consultarsi periodicamente in materia di opportunita' di investimento nell'ambito del territorio dell'altra Parte Contraente nei vari settori dell'economia per determinare ove gli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell'altra possano essere piu' vantaggiosi nell'interesse di entrambe le Parti Contraenti.
7. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno incoraggiare e facilitare la formazione e la creazione degli appropriati enti giuridici congiunti fra investitori delle Parti Contraenti per creare, sviluppare ed eseguire progetti di investimento nei diversi settori economici in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite.
8. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno essere autorizzati ad impiegare personale direttivo di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalita' e nella misura permessa dalla legge del Paese ospite. Le Parti Contraenti dovranno mettere a disposizione tutte le necessarie facilitazioni, ivi compresi l'emissione di visti e permessi di soggiorno per detto personale direttivo e le loro famiglie in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative delle due Parti Contraenti.
9. Ciascuna Parte Contraente rendera' pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le prassi amministrative e rendera' disponibili le informazioni concernenti le prassi e procedure amministrative che attengono o hanno effetto sugli investimenti.
Art. 3
ARTICOLO 3
Clausola della nazione piu' favorita
1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi delle persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati agli investimenti e relativi redditi delle proprie persone fisiche o giuridiche o delle persone fisiche e giuridiche di Stati terzi.
2. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investori dell'altra Parte Contraente, in materia di gestione, mantenimento, uso, godimento, acquisizione o cessione dei loro investimenti, o di qualsiasi altra attivita' connessa, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati ai loro propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo.
Clausola della nazione piu' favorita
1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi delle persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati agli investimenti e relativi redditi delle proprie persone fisiche o giuridiche o delle persone fisiche e giuridiche di Stati terzi.
2. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investori dell'altra Parte Contraente, in materia di gestione, mantenimento, uso, godimento, acquisizione o cessione dei loro investimenti, o di qualsiasi altra attivita' connessa, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati ai loro propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo.
Art. 4
ARTICOLO 4
Eccezione
Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o a quelli di qualsiasi Stato terzo non dovranno essere interpretate in modo da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risulta da:
1) unioni doganali esistenti o future, unioni economiche o aree di libero scambio o aree comuni di tariffe esterne, unione monetaria o accordi internazionali analoghi, o altre forme di accordi regionali o sub-regionali, o intese di cooperazione di cui ciascuna delle due
Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte; ovvero
2) adozione di un accordo volto a portare alla formazione o all'estensione di detta unione o area entro un ragionevole lasso di tempo; ovvero
3) accordi internazionali, regionali o sub-regionali o altre intese relative in tutto o in parte alla tassazione o ai movimenti di capitali o legislazione nazionale relativa in tutto o in parte alla tassazione; ovvero
4) un accordo della Parte Contraente con un altro Stato relativo al commercio transfrontaliero e volto a prevenire la doppia imposizione.
Eccezione
Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o a quelli di qualsiasi Stato terzo non dovranno essere interpretate in modo da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risulta da:
1) unioni doganali esistenti o future, unioni economiche o aree di libero scambio o aree comuni di tariffe esterne, unione monetaria o accordi internazionali analoghi, o altre forme di accordi regionali o sub-regionali, o intese di cooperazione di cui ciascuna delle due
Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte; ovvero
2) adozione di un accordo volto a portare alla formazione o all'estensione di detta unione o area entro un ragionevole lasso di tempo; ovvero
3) accordi internazionali, regionali o sub-regionali o altre intese relative in tutto o in parte alla tassazione o ai movimenti di capitali o legislazione nazionale relativa in tutto o in parte alla tassazione; ovvero
4) un accordo della Parte Contraente con un altro Stato relativo al commercio transfrontaliero e volto a prevenire la doppia imposizione.
Art. 5
ARTICOLO 5
Risarcimento per danni o perdite
1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, tumulti o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori, in materia di restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altri riconoscimenti, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli concessi ai suoi investitori ed agli investitori di un qualsiasi Stato terzo.
2. Fatto salvo quanto al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una Parte Contraente che nel corso di uno degli eventi di cui a detto paragrafo abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente derivanti da:
(a) sequestro dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita';
(b) distruzione dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita' non causato da combattimento o non richiesto dalla necessita' della situazione, si vedranno accordare un sollecito ed adeguato risarcimento per danni e perdite subite durante il periodo del sequestro o in conseguenza della distruzione della proprieta'. I relativi pagamenti verranno effettuati in valuta liberamente utilizzabile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Risarcimento per danni o perdite
1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, tumulti o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori, in materia di restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altri riconoscimenti, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli concessi ai suoi investitori ed agli investitori di un qualsiasi Stato terzo.
2. Fatto salvo quanto al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una Parte Contraente che nel corso di uno degli eventi di cui a detto paragrafo abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente derivanti da:
(a) sequestro dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita';
(b) distruzione dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita' non causato da combattimento o non richiesto dalla necessita' della situazione, si vedranno accordare un sollecito ed adeguato risarcimento per danni e perdite subite durante il periodo del sequestro o in conseguenza della distruzione della proprieta'. I relativi pagamenti verranno effettuati in valuta liberamente utilizzabile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Art. 6
ARTICOLO 6
Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti o delle loro persone fisiche o giuridiche non saranno soggetti a sequestro, confisca o misure analoghe che possano limitare permanentemente o temporaneamente i connessi diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento, salvo i casi in cui cio' sia specificamente disposto per legge o sulla base della decisione di un tribunale competente emanata in conformita' alle leggi in vigore.
2. Gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, congelati o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi l'imposizione di tasse, la vendita obbligatoria di tutto o parte di un investimento o l'impedimento o la privazione della sua gestione e del suo controllo.
Tutte queste azioni fanno riferimento all'esproprio eccetto i casi in cui l'esproprio:
(a) sia compiuto ai fini pubblici o interesse nazionale;
(b) sia compiuto in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge e non sia discriminatoria;
(c) non violi alcuna specifica disposizione o clausola contrattuale o espropriazione contenute nell'Accordo di investimento fra le persone fisiche o giuridiche interessate e la parte che effettua l'esproprio;
(d) sia effettuato in conformita' e regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti;
(e) l'investitore abbia il diritto di adire gli enti amministrativi o giuridici dell'altra Parte Contraente per assicurarsi che l'esproprio sia stato effettuato in conformita' ai principi della legislazione nazionale;
(f) l'investitore abbia diritto di contestare l'esproprio o altre misure analoghe presso i tribunali competenti della Parte Contraente che ha adottato dette misure;
(g) sia accompagnato da un immediato, pieno ed effettivo risarcimento.
3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sara' determinato in conformita' ai principi accettati di valutazione che portano al valore di mercato secondo i parametri di valutazione accettati a livello internazionale. Qualora detto valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento verra' calcolato in base al valore che esemplifica le attivita' dell'azienda. Il risarcimento dovra' comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR semestrale maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data del pagamento. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che ha la responsabilita', l'ammontare di detto compenso verra' calcolato secondo le procedure di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo, esso sara' corrisposto con sollecitudine e verra' emanata una autorizzazione per il rimpatrio in valuta convertibile.
4. Qualora una Parte Contraente nazionalizzi o espropri l'investimento di una persona giuridica costituita o autorizzata ai sensi della legge vigente nel territorio ed in cui l'altra Parte contraente o i suoi investitori possiedono azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti di interesse, essa dovra' garantire un immediato, pieno ed effettivo risarcimento e permettere che esso sia rimpatriato.
Detto risarcimento verra' determinato e corrisposto in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
5. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.
6. Qualora le misure di cui al presente Articolo non siano piu' dichiarate applicabili nei termini fissati dalle relative leggi o regolamenti o dette misure siano state dichiarate dalle autorita' competenti non piu' compatibili con i fini pubblici o l'interesse nazionale, l'investitore interessato dovra', su sua richiesta, essere autorizzato a fare domanda per il recupero della proprieta' o del possesso degli investimenti colpiti.
Nazionalizzazione o esproprio
1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti o delle loro persone fisiche o giuridiche non saranno soggetti a sequestro, confisca o misure analoghe che possano limitare permanentemente o temporaneamente i connessi diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento, salvo i casi in cui cio' sia specificamente disposto per legge o sulla base della decisione di un tribunale competente emanata in conformita' alle leggi in vigore.
2. Gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, congelati o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi l'imposizione di tasse, la vendita obbligatoria di tutto o parte di un investimento o l'impedimento o la privazione della sua gestione e del suo controllo.
Tutte queste azioni fanno riferimento all'esproprio eccetto i casi in cui l'esproprio:
(a) sia compiuto ai fini pubblici o interesse nazionale;
(b) sia compiuto in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge e non sia discriminatoria;
(c) non violi alcuna specifica disposizione o clausola contrattuale o espropriazione contenute nell'Accordo di investimento fra le persone fisiche o giuridiche interessate e la parte che effettua l'esproprio;
(d) sia effettuato in conformita' e regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti;
(e) l'investitore abbia il diritto di adire gli enti amministrativi o giuridici dell'altra Parte Contraente per assicurarsi che l'esproprio sia stato effettuato in conformita' ai principi della legislazione nazionale;
(f) l'investitore abbia diritto di contestare l'esproprio o altre misure analoghe presso i tribunali competenti della Parte Contraente che ha adottato dette misure;
(g) sia accompagnato da un immediato, pieno ed effettivo risarcimento.
3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sara' determinato in conformita' ai principi accettati di valutazione che portano al valore di mercato secondo i parametri di valutazione accettati a livello internazionale. Qualora detto valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento verra' calcolato in base al valore che esemplifica le attivita' dell'azienda. Il risarcimento dovra' comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR semestrale maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data del pagamento. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che ha la responsabilita', l'ammontare di detto compenso verra' calcolato secondo le procedure di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo, esso sara' corrisposto con sollecitudine e verra' emanata una autorizzazione per il rimpatrio in valuta convertibile.
4. Qualora una Parte Contraente nazionalizzi o espropri l'investimento di una persona giuridica costituita o autorizzata ai sensi della legge vigente nel territorio ed in cui l'altra Parte contraente o i suoi investitori possiedono azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti di interesse, essa dovra' garantire un immediato, pieno ed effettivo risarcimento e permettere che esso sia rimpatriato.
Detto risarcimento verra' determinato e corrisposto in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
5. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi della stessa.
6. Qualora le misure di cui al presente Articolo non siano piu' dichiarate applicabili nei termini fissati dalle relative leggi o regolamenti o dette misure siano state dichiarate dalle autorita' competenti non piu' compatibili con i fini pubblici o l'interesse nazionale, l'investitore interessato dovra', su sua richiesta, essere autorizzato a fare domanda per il recupero della proprieta' o del possesso degli investimenti colpiti.
Art. 7
ARTICOLO 7
Rimpatrio di capitali e redditi
1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira', senza indebito ritardo e dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, ivi compresa l'imposta sul reddito, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente utilizzabile di:
a) profitti netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili derivanti da investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente;
b) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
c) fondi destinati al rimborso di prestiti;
d) remunerazioni e spettanze corrisposte alle persone fisiche dell'altra Parte Contraente autorizzate a prestare attivita' e servizi in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio;
e) capitali spesi per la gestione e il deprezzamento del capitale inclusivi dei fondi aggiuntivi spesi per il mantenimento dell'investimento.
2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi.
3. I trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 dovranno essere effettivi senza indebito ritardo. I tassi di cambio applicabili a detti trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno al tasso di cambio vigente alla data del trasferimento.
Rimpatrio di capitali e redditi
1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira', senza indebito ritardo e dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, ivi compresa l'imposta sul reddito, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente utilizzabile di:
a) profitti netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili derivanti da investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente;
b) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
c) fondi destinati al rimborso di prestiti;
d) remunerazioni e spettanze corrisposte alle persone fisiche dell'altra Parte Contraente autorizzate a prestare attivita' e servizi in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio;
e) capitali spesi per la gestione e il deprezzamento del capitale inclusivi dei fondi aggiuntivi spesi per il mantenimento dell'investimento.
2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi.
3. I trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 dovranno essere effettivi senza indebito ritardo. I tassi di cambio applicabili a detti trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno al tasso di cambio vigente alla data del trasferimento.
Art. 8
ARTICOLO 8
Surroga
1. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima citata Parte Contraente il cui diritto di surroga non dovra' eccedere i diritti originari dell'investitore. In relazione al trasferimento dei pagamenti all'altra Parte Contraente in virtu' di detta cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 5, 6 e 7.
2. Nonostante il disposto dell'Articolo 1 del presente Accordo, il presente Articolo si dovra' applicare soltanto agli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ove l'investimento sia stato registrato, se necessario, presso le autorita' competenti della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato.
Surroga
1. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima citata Parte Contraente il cui diritto di surroga non dovra' eccedere i diritti originari dell'investitore. In relazione al trasferimento dei pagamenti all'altra Parte Contraente in virtu' di detta cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 5, 6 e 7.
2. Nonostante il disposto dell'Articolo 1 del presente Accordo, il presente Articolo si dovra' applicare soltanto agli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ove l'investimento sia stato registrato, se necessario, presso le autorita' competenti della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato.
Art. 9
ARTICOLO 9
Composizione delle controversie in materia di investimento
1. Le controversie, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti effettuati da detto investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altra Parte Contraente saranno, per quanto possibile, ricomposte in via amichevole.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte, secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di ricomposizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia:
(a) al tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;
(b) ad un Tribunale Arbitrale secondo le disposizioni di cui al protocollo;
(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento" per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 in materia di "Composizione delle Controversie in materia di Investimento fra Stati e Cittadini di altri Stati".
3. Nessuna Parte Contraente dovra' trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita alla procedura di arbitrato finche' non siano stati esperiti detti procedimenti e l'altra Parte Contraente non abbia rispettato o non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione in conformita' alle leggi interne.
Composizione delle controversie in materia di investimento
1. Le controversie, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento per esproprio, nazionalizzazione o misure analoghe, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti effettuati da detto investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altra Parte Contraente saranno, per quanto possibile, ricomposte in via amichevole.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte, secondo le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di ricomposizione, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia:
(a) al tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere;
(b) ad un Tribunale Arbitrale secondo le disposizioni di cui al protocollo;
(c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento" per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 in materia di "Composizione delle Controversie in materia di Investimento fra Stati e Cittadini di altri Stati".
3. Nessuna Parte Contraente dovra' trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita alla procedura di arbitrato finche' non siano stati esperiti detti procedimenti e l'altra Parte Contraente non abbia rispettato o non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione in conformita' alle leggi interne.
Art. 10
ARTICOLO 10
Ricomposizione delle controversie tra Parti Contraenti
1. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere ricomposte per quanto possibile, amichevolmente, da entrambe le Parti tramite i canali diplomatici.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro tre mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ne informa l'altra, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un arbitro. I due arbitri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti che dovra' fungere da Presidente (qui di seguito designato il Presidente).
Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due arbitri.
4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le Parti Contraenti non abbiano nominato il loro arbitro o i due arbitri non concordino sul Presidente, potra' essere presentata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinche' effettui la nomina. Nel caso in cui esso sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, il Vice-presidente sara' invitato a procedere alla designazione. Qualora anche il Vice-presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti contraenti a procedere alla designazione.
5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti al proprio arbitro ed alla sua consulenza nei procedimenti arbitrali; i costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.
Sara' il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.
Ricomposizione delle controversie tra Parti Contraenti
1. Le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, dovranno essere ricomposte per quanto possibile, amichevolmente, da entrambe le Parti tramite i canali diplomatici.
2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro tre mesi dalla data in cui ciascuna delle due Parti Contraenti ne informa l'altra, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita': entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un arbitro. I due arbitri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti che dovra' fungere da Presidente (qui di seguito designato il Presidente).
Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due arbitri.
4. Qualora entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le Parti Contraenti non abbiano nominato il loro arbitro o i due arbitri non concordino sul Presidente, potra' essere presentata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia affinche' effettui la nomina. Nel caso in cui esso sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, il Vice-presidente sara' invitato a procedere alla designazione. Qualora anche il Vice-presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti contraenti a procedere alla designazione.
5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti al proprio arbitro ed alla sua consulenza nei procedimenti arbitrali; i costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti.
Sara' il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.
Art. 11
ARTICOLO 11
Applicazione agli investimenti
Il presente Accordo verra' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle due Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' alla legislazione, alle norme ed ai regolamenti vigenti.
Applicazione agli investimenti
Il presente Accordo verra' applicato agli investimenti effettuati nel territorio di una delle due Parti Contraenti da investitori dell'altra Parte Contraente prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in conformita' alla legislazione, alle norme ed ai regolamenti vigenti.
Art. 12
ARTICOLO 12
Relazioni fra Governi
Le disposizioni del presente Accordo dovranno applicarsi indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.
Relazioni fra Governi
Le disposizioni del presente Accordo dovranno applicarsi indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.
Art. 13
ARTICOLO 13
Applicazione di altre norme ed impegni speciali
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri accordi a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto comunemente riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti o dalla legislazione interna del Paese ospite, nulla impedira' a ciascuna Parte Contraente o ciascuno dei suoi investitori che abbia effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di avvalersi di qualsivoglia disposizione che risulti la piu' favorevole al proprio caso.
2. Gli investimenti soggetti a contratti o impegni speciali assunti da uno Stato contraente in relazione agli investitori dell'altra Parte verranno disciplinati, nonostante le disposizioni del presente Accordo, dai termini di questi contratti ed impegni nella misura in cui le loro disposizioni siano piu' favorevoli di quelle sancite dal presente Accordo.
3. Ciascuna Parte Contraente dovra' osservare gli obblighi derivanti dal presente Accordo in conformita' alla legislazione nazionale.
Applicazione di altre norme ed impegni speciali
1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altri accordi a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto comunemente riconosciuti da entrambe le Parti Contraenti o dalla legislazione interna del Paese ospite, nulla impedira' a ciascuna Parte Contraente o ciascuno dei suoi investitori che abbia effettuato investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente di avvalersi di qualsivoglia disposizione che risulti la piu' favorevole al proprio caso.
2. Gli investimenti soggetti a contratti o impegni speciali assunti da uno Stato contraente in relazione agli investitori dell'altra Parte verranno disciplinati, nonostante le disposizioni del presente Accordo, dai termini di questi contratti ed impegni nella misura in cui le loro disposizioni siano piu' favorevoli di quelle sancite dal presente Accordo.
3. Ciascuna Parte Contraente dovra' osservare gli obblighi derivanti dal presente Accordo in conformita' alla legislazione nazionale.
Art. 14
ARTICOLO 14
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore nel momento in cui le due Parti Contraenti si saranno notificate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.
Art. 15
ARTICOLO 15
Durata e cessazione
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni e restera' in vigore per un ulteriore periodo o ulteriori periodi di 10 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non notifichi all'altra per iscritto l'intenzione di porre termine all'Accordo un anno prima della scadenza del periodo iniziale o di ciascun periodo successivo. La denuncia diventera' effettiva un anno dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.
2. Per gli investimenti effettuati prima della data in cui diviene effettiva la denuncia dell'Accordo, le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a partire dalla data di termine del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha 'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEGLI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA EMIRATI ARABI UNITI
GIOVANNI FERRERO AHMED HUMID AL TAYER
AMBASCIATORE D'ITALIA MINISTRO DI STATO PER LE
FINANZE E INDUSTRIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Durata e cessazione
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni e restera' in vigore per un ulteriore periodo o ulteriori periodi di 10 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non notifichi all'altra per iscritto l'intenzione di porre termine all'Accordo un anno prima della scadenza del periodo iniziale o di ciascun periodo successivo. La denuncia diventera' effettiva un anno dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.
2. Per gli investimenti effettuati prima della data in cui diviene effettiva la denuncia dell'Accordo, le disposizioni del presente Accordo rimarranno in vigore per ulteriori cinque (5) anni a partire dalla data di termine del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha 'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEGLI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA EMIRATI ARABI UNITI
GIOVANNI FERRERO AHMED HUMID AL TAYER
AMBASCIATORE D'ITALIA MINISTRO DI STATO PER LE
FINANZE E INDUSTRIA
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Agreement
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocol
Protocol
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
PROTOCOLLO
Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.
1. Con riferimento all'art. 3:
Entrambe le Parti Contraenti dovranno disciplinare, secondo la loro legislazione ed i loro regolamenti, le procedure relative all'entrata, alla residenza, al lavoro ed ai viaggi entro i loro rispettivi territori necessari ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed ai membri delle loro famiglie impegnati in attivita' connesse con gli investimenti nello spirito del presente Accordo.
2. In riferimento all'Articolo 9:
Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 esso si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni:
a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera', nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.
b) Il riconoscimento e l'esclusione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.
FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha 'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEGLI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA EMIRATI ARABI UNITI
GIOVANNI FERRERO AHMED HUMID AL TAYER
AMBASCIATORE D'ITALIA MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e la protezione degli investimenti, le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.
1. Con riferimento all'art. 3:
Entrambe le Parti Contraenti dovranno disciplinare, secondo la loro legislazione ed i loro regolamenti, le procedure relative all'entrata, alla residenza, al lavoro ed ai viaggi entro i loro rispettivi territori necessari ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed ai membri delle loro famiglie impegnati in attivita' connesse con gli investimenti nello spirito del presente Accordo.
2. In riferimento all'Articolo 9:
Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'art. 9 esso si svolgera' in conformita' ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di cui alla Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresi' delle seguenti disposizioni:
a) il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.
Alle designazioni degli arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvedera', nella sua qualita' di Autorita' preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sara' Stoccolma salvo diverso accordo fra le Parti in causa.
b) Il riconoscimento e l'esclusione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sara' disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali in conformita' alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.
FATTO ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995, corrispondente al 21 Sha 'Ban 1415, in duplice copia, in lingua italiana, inglese ed araba, tutte facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, fara' fede il testo inglese.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DEGLI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA EMIRATI ARABI UNITI
GIOVANNI FERRERO AHMED HUMID AL TAYER
AMBASCIATORE D'ITALIA MINISTRO DI STATO PER LE FINANZE E INDUSTRIA
Parte di provvedimento in formato grafico