N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 85 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo

Art. 1

ACCORDO EUROMEDITERRANEO
CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE
E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE,
E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA
IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in appresso denominati "Stati membri", e
LA COMUNITA' EUROPEA,
LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e
LO STATO DI ISRAELE,
in appresso denominato "Israele", dall'altra,
CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunita', i sui Stati membri e Israele e dei valori che li accomunano;
CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e Israele desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita' e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia israeliana in quella europea;
CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al principio della liberta' economica e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti umani e della democrazia, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione;
CONSAPEVOLI della necessita' di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilita' politica e lo sviluppo economico attraverso un'incentivazione della cooperazione regionale;
DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse:
DESIDERANDO mantenere e intensificare il dialogo in campo economico, scientifico e tecnologico, culturale, nel campo degli audiovisivi e in campo sociale a vantaggio delle Parti;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e da Israele a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), definiti nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round;
CONVINTI che il presente Accordo di associazione creera' un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi, gli investimenti e la cooperazione economica e tecnologica,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra.
2. Il presente Accordo si prefigge i seguenti obiettivi:
- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico che
consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti;
- promuovere, tra l'altro attraverso l'espansione degli scambi di beni e di servizi, la reciproca liberalizzazione del diritto di stabilimento, l'ulteriore graduale liberalizzazione degli appalti pubblici, la libera circolazione dei capitali e l'intensificazione della cooperazione in campo scientifico e tecnologico, l'armonioso sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunita' e Israele, favorendo in tal modo il progresso dell'attivita' economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'aumento della produttivita' e della stabilita' finanziaria nella Comunita' e in Israele;
- incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilita' politica ed economica;
- promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco
interesse.

Art. 2

Articolo 2
Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente Accordo, si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale dell'Accordo.

Art. 3

Articolo 3
1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarieta' e la reciproca comprensione.
2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:
- sviluppare una migliore comprensione reciproca e a una
progressiva convergenza di posizioni sulle questioni
internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti;
- permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione
e degli interessi dell'altra;
- promuovere la stabilita' e la sicurezza regionale.

Art. 4

Articolo 4
Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e punta a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, quali in particolare la pace, la sicurezza e la democrazia.

Art. 5

Articolo 5
1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge in particolare:
a) a livello ministeriale;
b) a livello di alti funzionari (direttori politici) tra
rappresentanti di Israele, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra;
c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali
diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi;
d) attraverso il sistematico aggiornamento di Israele, che
contraccambiera' nel modo adeguato, sulle questioni relative alla politica estera e della sicurezza comune;
e) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
2. Tra il Parlamento europeo e la Knesset israeliana si instaura un dialogo politico.

Art. 6

Articolo 6
1. La zona di libero scambio tra la Comunita' e Israele viene consolidata secondo le modalita' indicate nel presente Accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizzano la nomenclatura combinata delle merci e la tariffa doganale israeliana.

Art. 7

Articolo 7
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e di Israele diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, diversi da quelli specificati nell'Allegato I del presente Accordo.

Art. 8

Articolo 8
Negli scambi tra la Comunita' e Israele non sono ammessi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, ne' tasse di effetto equivalente. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Art. 9

Articolo 9
1. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie di Israele elencate nell'Allegato II del presente Accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato III.
b) Tale elemento agricolo si calcola in base agli scarti tra i
prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazoni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Qualora l'elemento agricolo sia stato oggetto di tariffazione, esso e' sostituito dal dazio specifico corrispondente.
2. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte di Israele, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie della Comunita' elencate nell'Allegato IV, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato V.
b) Tale elemento agricolo si calcola, mutatis mutandis, secondo i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b). Esso puo'
configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem.
c) Israele puo' ampliare l'elenco delle merci cui si applica tale elemento agricolo, a condizione che le merci siano diverse da quelle elencate nell'Allegato V e siano comprese tra quelle di cui all'Allegato II del presente Accordo. Prima di essere adottato, detto elemento agricolo e' comunicato per esame al Comitato di associazione, che puo' prendere qualsiasi decisione sia necessaria.
3. In deroga all'articolo 8, la Comunita' e Israele possono applicare alle merci elencate rispettivamente negli allegati III e V i dazi indicati in corrispondenza di ciascuna merce.
4. Qualora negli scambi tra la Comunita' e Israele l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base venga ridotta, o a seguito di reciproche concessioni per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti.
5. La riduzione di cui al paragrafo 4, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari cui si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
6. L'elenco delle merci soggette a concessioni sotto forma di riduzione dell'elemento agricolo negli scambi tra la Comunita' e Israele, nonche' la misura di dette concessioni sono riportati nell'Allegato VI.

Art. 10

Articolo 10
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e di Israele elencati nell'Allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Art. 11

Articolo 11
La Comunita' e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle Parti. A decorrere dal 1› gennaio 2000, la Comunita' e Israele esaminano la situazione al fine di fissare le misure che la Comunita' e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1› gennaio 2001 conformemente al presente obiettivo.

Art. 12

Articolo 12
I prodotti agricoli originari di Israele elencati nel protocollo n. 1 e nel protocollo n. 3 importati nella Comunita' sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.

Art. 13

Articolo 13
I prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 e nel protocollo n. 3 importati in Israele sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli..

Art. 14

Articolo 14
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della loro particolare importanza, la Comunita' e Israele esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.

Art. 15

Articolo 15
La Comunita' e Israele esaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilita' di accordarsi vicendevolmente e nel reciproco interesse concessioni per quanto riguarda gli scambi di prodotti della pesca.

Art. 16

Articolo 16
Tra la Comunita' e Israele non e' ammessa alcuna restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente.

Art. 17

Articolo 17
Tra la Comunita' e Israele non e' ammessa alcuna restrizione quantitativa all'esportazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente.

Art. 18

Articolo 18
1. I prodotti originari di Israele non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Art. 19

Articolo 19
1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte.
2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Art. 20

Articolo 20
1. Qualora vengano istituite norme specifiche a seguito dell'applicazione della sua politica agricola o di una modifica delle norme esistenti, o qualora vengano modificate o prorogate le disposizioni relative all'applicazione della sua politica agricola, la Parte in questione puo' modificare le disposizioni derivanti dall'Accordo in relazione ai prodotti oggetto di tali norme o modifiche.
2. Nei casi suddetti la Parte in questione tiene debito conto degli interessi dell'altra Parte. A tal fine le Parti possono reciprocamente consultarsi nell'ambito del Consiglio di associazione.

Art. 21

Articolo 21
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente Accordo.
2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra la Comunita' e Israele in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si svolgono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e di Israele.

Art. 22

Articolo 22
Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 25.

Art. 23

Articolo 23
Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o
- gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia, o
- difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Comunita' o Israele possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25.

Art. 24

Articolo 24
Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17 comporti:
i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure d'effetto equivalente, o
ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice,
e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Art. 25

Articolo 25
1. Nel caso in cui la Comunita' o Israele assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 23 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra Parte.
2. Nei casi specificati agli articoli 22, 23 e 24, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile la Parte in questione fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per esaminare approfonditamente la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
Nella scelta delle misure adeguate si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo.
Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:
a) per quanto riguarda l'articolo 22, il Comitato di associazione dev'essere informato nel caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate;
b) per quanto riguarda l'articolo 23, le difficolta' generate
dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che puo' prendere ogni decisione utile per porvi fine.
Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. Il campo di applicazione di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte;
c) per quanto riguarda l'articolo 24, le difficolta' generate
dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione.
Il Comitato puo' adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato;
d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento
immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22, 23 e 24, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.

Art. 26

Articolo 26
Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o Israele abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o Israele, secondo il caso, possono, in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, adottare misure restrittive di durata limitata e la cui portata non puo' eccedere quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o Israele, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte e le sottopongono appena possibile un calendario per l'abolizione delle misure in questione.

Art. 27

Articolo 27
Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Art. 28

Articolo 28
La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

Art. 29

Articolo 29
1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'Accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle societa' di una Parte a favore di consumatori dei servizi situati nell'altra Parte.
2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1.
Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco
riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita e i
rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale
sugli scambi di servizi, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale Accordo.
3. Il perseguimento di detto obiettivo costituira' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Art. 30

Articolo 30
1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo.
2. Conformemente al GATS, detto trattamento non si applica:
a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle
disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo;
b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle
esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'Accordo GATS.

Art. 31

Articolo 31
Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 33 e 34, non vi sono restrizioni tra la Comunita', da una parte, e Israele, dall'altra, al movimento di capitali e non vi sono discriminazioni basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza dei loro cittadini o del luogo in cui detti capitali sono investiti.

Art. 32

Articolo 32
I pagamenti correnti legati alla circolazione delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali nel quadro del presente Accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

Art. 33

Articolo 33
Nel rispetto delle altre disposizioni del presente Accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunita' e di Israele, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra Parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di titoli sui mercati dei capitali.
Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Israele da persone residenti nella Comunita' o nella Comunita' da persone residenti in Israele e degli utili derivanti da tali investimenti.

Art. 34

Articolo 34
Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e Israele provochino, o minaccino di provocare, gravi difficolta' per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunita' o di Israele, la Comunita' o Israele, rispettivamente, possono adottare, conformemente alle condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunita' e Israele per un periodo non superiore a sei mesi, sempreche' tali misure siano strettamente necessarie.

Art. 35

Articolo 35
Le Parti adottano misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti delle imprese che operano nei settori dei servizi di pubblica utilita' per l'acquisto di merci, opere e servizi aldila' di quanto e' gia' stato reciprocamente accordato nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC.

Art. 36

Articolo 36
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e Israele:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di
associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra
imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o di Israele, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o
talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di associazione adotta tramite decisione le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1.
Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali
norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni
dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.
3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distruzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.
4. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo 3 del titolo II, il paragrafo 1, punto iii) non si applica.
5. Se la Comunita' o Israele ritengono una pratica incompatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e
- tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle
norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o
- in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di
arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un
pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi,
esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione.
Per quanto riguarda le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure opportune possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici applicabile tra le Parti.
6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Art. 37

Articolo 37
1. Gli Stati membri e Israele adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, non esista alcuna discriminazione tra cittadini degli Stati membri e di Israele rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci.
2. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.

Art. 38

Articolo 38
Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunita' e Israele in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

Art. 39

Articolo 39
1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VII, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, corrispondente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti.
2. L'attuazione del presente articolo e dell'Allegato VII e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti nell'ambito del Comitato di associazione per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Art. 40

Articolo 40
Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica. Le disposizioni dettagliate per il conseguimento di tale obiettivo saranno esposte in accordi separati conclusi a tal fine.

Art. 41

Articolo 41
Obiettivi
La Comunita' e Israele si impegnano a promuovere la cooperazione economica, nel mutuo interesse e su basi di reciprocita', conformemente agli obiettivi generali del presente Accordo.

Art. 42

Articolo 42
Campo di applicazione
1. La cooperazione privilegera' anzitutto i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunita' e di Israele, o quelli che possono essere generatori di crescita e di posti di lavoro. I principali settori di cooperazione sono indicati negli articoli 44-57, ferma restando la possibilita' di inserire la cooperazione in altri settori di interesse per le Parti.
2. Nell'attuazione dei vari settori della cooperazione economica pertinenti, si terra' conto della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

Art. 43

Articolo 43
Metodi e modalita'
La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso:
a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica economica, in particolare della politica fiscale, della politica monetaria e della bilancia dei pagamenti, e che intensifichera' la stretta collaborazione tra autorita' competenti in materia di politica economica, ciascuna per le proprie aree di competenza, nell'ambito del Consiglio di associazione o di qualsiasi altra sede da esso designata;
b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti;
c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione;
d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e riunioni di lavoro;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
f) la divulgazione delle informazioni relative alla cooperazione.

Art. 44

Articolo 44
Cooperazione regionale
Le Parti favoriscono iniziative volte a promuovere la cooperazione regionale.

Art. 45

Articolo 45
Cooperazione industriale
Le Parti promuovono la cooperazione in particolare nei seguenti settori:
- cooperazione industriale tra operatori economici della Comunita' e di Israele, anche attraverso l'accesso di Israele alle reti comunitarie per il ravvicinamento delle imprese o per la cooperazione decentrata;
- diversificazione della produzione industriale di Israele;
- cooperazione tra piccole e media imprese della Comunita' e di Israele;
- facilitazione dell'accesso ai capitali di investimento;
- servizi di informazione e di sostegno;
- stimolazione delle innovazioni.

Art. 46

Articolo 46
Agricoltura
La cooperazione tra le Parti verte sui seguenti aspetti:
- sostegno alle politiche attuate dalle Parti per diversificare la produzione;
- promozione di un'agricoltura non nociva per l'ambiente;
- intensificazione delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazione rappresentative di categorie e professioni di Israele e della Comunita' a carattere spontaneo;
- formazione e assistenza tecnica;
- armonizzazione degli standard fitosanitari e veterinari;
- sviluppo rurale integrato, anche tramite il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attivita' economiche associate;
- cooperazione tra regioni rurali, scambio di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

Art. 47

Articolo 47
Standard
Le Parti si sforzano di ridurre le differenze per quanto riguarda la standardizzazione e la valutazione della conformita'. A tal fine le Parti concludono se del caso accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformita'.

Art. 48

Articolo 48
Servizi finanziari
Le Parti cooperano, se del caso attraverso la conclusione di accordi, per quanto riguarda l'adozione di norme e standard comuni tra l'altro per quanto riguarda la contabilita' e i sistemi di regolamentazione e vigilanza nei settori del credito, delle assicurazioni e in altri settori finanziari.

Art. 49

Articolo 49
Dogane
1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale per garantire il rispetto delle disposizioni commerciali. A tal fine esse instaurano un dialogo sulle questioni doganali.
2. La cooperazione verte sulla semplificazione e computerizzazione delle procedure doganali, configurandosi in particolare come scambio di informazioni tra esperti e formazione professionale. 3.
Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente Accordo, in particolare per la lotta agli stupefacenti e al riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Art. 50

Articolo 50
Ambiente
1. Le Parti promuovono la cooperazione per la prevenzione del degrado ambientale, per il controllo dell'inquinamento e per garantire l'uso razionale delle risorse naturali, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile e di promuovere progetti ambientali regionali.
2. La cooperazione si concentra in particolare sugli aspetti seguenti:
- desertificazione;
- qualita' dell'acqua del Mediterraneo e controllo e prevenzione dell'inquinamento marino;
- smaltimento dei rifiuti;
- salinizzazione;
- gestione ambientale di aree costiere particolarmente delicate;
- educazione e sensibilizzazione ambientale;
- uso di sofisticati strumenti di gestione ambientale, metodi di sorveglianza e monitoraggio ambientale, ivi compreso l'impiego di sistemi informatici ambientali e valutazione dell'impatto ambientale;
- impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza dei centri industriali in particolare;
- impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e delle acque.

Art. 51

Articolo 51
Energia
1. Le Parti considerano il riscaldamento globale e l'esaurimento delle sorgenti di combustibile fossile una grave minaccia per l'umanita'. Le Parti cooperano pertanto per sviluppare fonti di energia rinnovabile, per garantire l'utilizzo razionale dei combustibili in modo tale da limitare l'inquinamento dell'ambiente e per promuovere il risparmio energetico.
2. Le Parti si adoperano per incoraggiare iniziative volte a favorire la cooperazione regionale in settori quali il transito di gas. petrolio ed elettricita'.

Art. 52

Articolo 52
Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni
Le Parti promuovono la cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture informatiche e delle telecomunicazioni nel reciproco interesse. La cooperazione verte anzitutto sul perseguimento di azioni legate alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'armonizzazione degli standard e all'ammodernamento delle tecnologie.

Art. 53

Articolo 53
Trasporti
1. Le Parti promuovono la cooperazione nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, per rendere piu' efficiente la circolazione dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale.
2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti:
- conseguimento di elevati standard di sicurezza nei trasporti
marittimi ed aerei; a tal fine le Parti avvieranno consultazioni a livello di esperti per scambiarsi informazioni;
- standardizzazione delle apparecchiature tecniche, in particolare
e per quanto riguarda il trasporto combinato e multimodale e i trasbordi;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti.

Art. 54

Articolo 54
Turismo
Le Parti si scambiano informazioni sui piani di sviluppo turistico e sui progetti di commercializzazione turistica, sulle esposizioni, mostre, sui simposi e sulle pubblicazioni attinenti al turismo.

Art. 55

Articolo 55
Ravvicinamento delle leggi
Le Parti fanno tutto il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.

Art. 56

Articolo 56
Stupefacenti e riciclaggio del denaro
1. Le Parti cooperano in particolare al fine di:
- rendere piu' efficaci le politiche e le misure di lotta alla
fornitura e al traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e alla riduzione dell'uso illecito di tali sostanze;
- incoraggiare l'adozione di metodologie comuni per la riduzione della domanda;
- impedire che i sistemi finanziari delle Parti siano utilizzati per riciclare i capitali derivanti da attivita' criminali in generale e dal traffico di stupefacenti in particolare.
2. La cooperazione prendera' la forma di scambi di informazioni e, se del caso, di attivita' congiunte in relazione ai seguenti aspetti:
- stesura e applicazione di leggi nazionali;
- monitoraggio del commercio dei precursori;
- creazione di sistemi informativi e istituzioni sociali e
sanitarie e attuazione di progetti collegati, compresi progetti di ricerca e formazione;
- applicazione dei massimi standard internazionali applicabili in materia di lotta al riciclaggio del denaro e all'uso illecito dei precursori chimici, in particolare quelli adottati dalla task force "azione finanziaria" e dalla task force "azione chimica".
3. Le Parti determinano congiuntamente, in conformita' della rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per conseguire questi obiettivi. Le loro iniziative distinte dalle iniziative congiunte sono oggetto di consultazione e di stretto coordinamento.
Gli organismi del settore pubblico e del settore privato operanti in questo campo possono partecipare alle suddette iniziative, in base ai poteri loro conferiti, collaborando con gli organismi
competenti di Israele, della Comunita' e dei suoi Stati membri.

Art. 57

Articolo 57
Immigrazione ed emigrazione
Le Parti cooperano in particolare al fine di:
- definire settori di reciproco interesse in materia di politiche di immigrazione;
- rendere piu' efficaci le misure volte ad impedire o a reprimere i flussi migratori clandestini.

Art. 58

Articolo 58
1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi nel reciproco interesse.
2. Le Parti esaminano le possibilita' di associare Israele alle iniziative della Comunita' in questo settore, consentendo in tal modo una cooperazione in campi quali la coproduzione, la formazione, lo sviluppo e la distribuzione.

Art. 59

Articolo 59
Le Parti promuovono la cooperazione in materia di istruzione, formazione e scambi di giovani. Tra i settori di cooperazione possono rientrare, in particolare, gli scambi di giovani, la cooperazione tra universita' e altri istituti di istruzione/formazione, l'apprendimento delle lingue, la traduzione e altri modi per promuovere una migliore comprensione reciproca tra le rispettive culture.

Art. 60

Articolo 60
Le Parti promuovono la cooperazione culturale. Tra i settori di cooperazione possono rientrare in particolare la traduzione, lo scambio di opere d'arte e di artisti, la tutela e il restauro di monumenti e localita' storici e culturali, la formazione di personale che opera in campo culturale, l'organizzazione di manifestazioni culturali a carattere europeo, la reciproca sensibilizzazione e il contributo alla diffusione delle informazioni sui principali avvenimenti culturali.

Art. 61

Articolo 61
Le Parti promuovono attivita' di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

Art. 62

Articolo 62
La cooperazione si svolge in particolare attraverso:
a) un regolare dialogo tra le Parti;
b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche tramite incontri tra funzionari ed esperti;
c) la fornitura di consulenze, capacita' specialistiche e formazione;
d) l'esecuzione di iniziative comuni quali seminari e incontri di lavoro;
e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare;
f) la diffusione delle informazioni sulle iniziative di cooperazione.

Art. 63

Articolo 63
1. Le Parti instaurano un dialogo che copre tutti gli aspetti di reciproco interesse, in particolare le questioni sui problemi sociali delle societa' posti industriali, quali la disoccupazione, il reinserimento dei disabili, la parita' di trattamento per uomini e donne, le relazioni industriali, la formazione professionale, la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro ecc. 2.
La cooperazione prendera' la forma di incontri di esperti, seminari e incontri di lavoro.

Art. 64

Articolo 64
1. Al fine di coordinare i regimi previdenziali dei lavoratori israeliani legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e dei loro familiari ivi legalmente residenti, dovrebbero applicarsi le disposizioni seguenti, fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in ciascuno Stato membro:
- tutti i periodi di copertura assicurativa, di impiego o di
residenza di tali lavoratori nei diversi Stati membri devono essere accumulati al fine di stabilire i diritti a pensione e indennita' di anzianita', invalidita' e di pensione di sopravvivenza e ai fini dell'assistenza medica per detti lavoratori e per le loro famiglie;
- tutte le pensioni e le indennita' di anzianita', sopravvivenza, per infortuni o invalidita' professionali, fatta eccezione per i pagamenti non legati a contributi, beneficiano del libero trasferimento in Israele al tasso applicabile calcolato in base alla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri obbligati;
- ai lavoratori in questione sono versati assegni familiari per i membri della loro famiglia di cui sopra.
2. Israele riconosce ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari ivi legalmente residenti un trattamento analogo a quello di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in Israele.

Art. 65

Articolo 65
1. Il Consiglio di associazione decide in merito alle disposizioni per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 64.
2. Il Consiglio di associazione decide in merito alle modalita' della cooperazione amministrativa per garantire la gestione e il controllo necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Art. 66

Articolo 66
Le misure decise dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 65 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali tra Israele e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini di Israele o degli Stati membri.

Art. 67

Articolo 67
E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Art. 68

Articolo 68
1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra.
2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno.
4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo dello Stato di Israele, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

Art. 69

Articolo 69
1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dal presente Accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti nell'Accordo stesso. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni.
2. Le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Art. 70

Articolo 70
1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'Accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione la totalita' o una parte delle proprie competenze.

Art. 71

Articolo 71
1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo dello Stato di Iraele, dall'altra.
2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo dello Stato di Israele.

Art. 72

Articolo 72
1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'Accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione.
2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti

Art. 73

Articolo 73
Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'Accordo.

Art. 74

Articolo 74
Il Consiglio di associazione adotta tutte le opportune misure per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Knesset dello Stato di Israele, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e il Consiglio economico e sociale di Israele.

Art. 75

Articolo 75
1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo.
2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione.
3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia.
Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Art. 76

Articolo 76
Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Art. 77

Articolo 77
Nei settori contemplati dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- il regime applicato dallo Stato di Israele nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa';
- il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dello Stato di Israele non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini israeliani o imprese e societa' israeliane.

Art. 78

Articolo 78
Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione dell'Accordo avra' l'effetto:
- di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta;
- di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale;
- di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

Art. 79

Articolo 79
1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente Accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente Accordo.
2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente Accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente Accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Art. 80

Articolo 80
I protocolli 1-5 e gli Allegati I-VII, nonche' le dichiarazioni e gli scambi di lettere costituiscono parte integrante del presente Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'Atto finale, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Art. 81

Articolo 81
Il presente Accordo e' concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Art. 82

Articolo 82
Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intendono Israele, da una parte, e la Comunita', gli Stati membri, o la Comunita' e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

Art. 83

Articolo 83
Il presente Accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio dello Stato di Israele, dall'altra.

Art. 84

Articolo 84
Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede, e' depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Art. 85

Articolo 85
Il presente Accordo e' approvato dalle Parti secondo le loro rispettive procedure.
L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.
A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e lo Stato di Israele, nonche' l'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato di Israele, firmati a Bruxelles l'11 maggio 1975.
Protocollo n. 4

Art. 1

Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche;
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto;
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti;
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformita' dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC);
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione o alla persona che ha fatto eseguire l'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori dei territori delle Parti, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto;
g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione;
h) per "valore dei materiali originali" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis;
i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA");
j) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

Art. 2

Articolo 2
Criteri d'origine
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del presente protocollo, si considerano:
1. prodotti originari della Comunita':
a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi
dell'articolo 4 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non
totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
2. prodotti originari di Israele:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele ai sensi
dell'articolo 4 del presente protocollo;
b) i prodotti ottenuti in Israele contenenti materiali non
totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Israele di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

Art. 3

Articolo 3
Cumulo bilaterale
1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari di Israele ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari di Israele e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni.

Art. 4

Articolo 4
Prodotti totalmente ottenuti
1. Si considerano "totalmente ottenuti " nella Comunita' o in Israele:
a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo e dal loro fondo marino o oceanico;
b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j).
2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
- che sono immatricolate o registrate in Israele o in uno Stato membro della Comunita',
- che battono bandiera di Israele o di uno Stato membro della Comunita',
- che appartengono almeno per meta' a cittadini di Israele o di uno Stato membro della Comunita' o ad una societa' la cui sede principale e' situata in Israele in uno di detti Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Israele o di Stati membri della Comunita' e di cui, inoltre, per quanto riguarda le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a detti Stati, a Israele, a loro enti pubblici o cittadini,
- il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini di Israele o di Stati membri della Comunita',
- e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Israele o di Stati membri della Comunita'.
3. Le espressioni "Israele " e la "Comunita'" comprendono anche le acque territoriali di Israele e degli Stati membri della Comunita'.
Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunita' o di Israele, purche' ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.

Art. 5

Articolo 5
Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nella Comunita' o in Israele sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'Allegato II, in combinazione con le note dell'Allegato I.
Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati o meno dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che:
a) il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto;
b) laddove nell'elenco sono indicate una o piu' percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo.
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 6.

Art. 6

Articolo 6
Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti
1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 5:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli;
(ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette,
sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o di Israele;
f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo;
g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
h) la macellazione degli animali.

Art. 7

Articolo 7
Unita' da prendere in considerazione
1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' il prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.
Ne consegue che:
a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione;
b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
2. Ogni qualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Art. 8

Articolo 8
Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso in quello di questi ultimi o non e' fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Art. 9

Articolo 9
Assortimenti
Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Art. 10

Articolo 10
Elementi neutri
Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della Comunita' o di Israele, non e' necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, ne' delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Art. 11

Articolo 11
Principio della territorialita'
Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Israele. A tal fine, l'acquisizione del carattere di prodotto originario si considera interrotta quando le merci che sono state oggetto di lavorazione o trasformazione nella Parte interessata hanno lasciato il territorio di detta Parte, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13.

Art. 12

Articolo 12
Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una delle
Parti
1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario in una delle Parti alle condizioni enunciate nel titolo II non e' pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di detta Parte su merci ivi successivamente reimportate, sempre che:
a) detti materiali siano totalmente ottenuti nella Parte in questione o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 6 anteriormente alla loro esportazione; e
b) possa essere addotta alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:
i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati;
ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in questione in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Parte in questione.
Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'Allegato II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella Parte in questione e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di detta Parte in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata.
3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte in questione, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nella regola corrispondente figurante nell'elenco e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

Art. 13

Articolo 13
Reimportazione delle merci
I prodotti originari esportati dalla Comunita' o da Israele verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati come se non avessero mai lasciato la Parte in questione a condizione che si possa addurre alle autorita' doganali la prova soddisfacente:
a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Art. 14

Articolo 14
Trasporto diretto
1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunita' e di Israele senza attraversare altri territori.
Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari di Israele o della Comunita' in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunita' o di Israele, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
I prodotti originari di Israele o della Comunita' possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o di Israele.
2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:
a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con la quale e' effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure
b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
i) una descrizione esatta delle merci;
ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e
iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la
sosta delle merci nel paese di transito, ovvero,
c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Art. 15

Articolo 15
Esposizioni
1. I prodotti spediti da una delle Parti per un'esposizione in un paese terzo e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati in un'altra Parte beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'Accordo, purche' soddisfino le condizioni stabilite dal presente protocollo per riconoscere loro il carattere di prodotti originari della Comunita' o di Israele e purche' sia fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che:
a) un esportatore ha spedito detti prodotti da una delle Parti nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
b) l'esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a una persona in un'altra Parte;
c) i prodotti sono stati spediti in quest'ultima Parte durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorita' doganali del paese d'importazione deve essere presentata normalmente una prova d'origine rilasciata o redatta conformemente alle disposizioni del titolo V, con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale della natura dei prodotti e delle condizioni in cui sono stati esposti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

Art. 16

Articolo 16
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi 1. I materiali non originari impiegati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunita' o di Israele ai sensi del presente protocollo, per i quali e' stata rilasciata o redatta una prova d'origine conformemente alle disposizioni del titolo V, non sono oggetto in nessuna Parte di restituzione di dazi doganali di qualsiasi tipo o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi disposizione concernente il rimborso, la remissione o il mancato pagamento totale o parziale dei dazi doganali o di tasse di effetto equivalente, applicabili in una delle Parti ai materiali impiegati nella fabbricazione, qualora il rimborso, la remissione o il mancato pagamento abbiano luogo, espressamente o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando essi sono destinati al consumo interno di detta Parte.
3. L'esportatore dei prodotti corredati di una prova d'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorita' doganali, tutti i documenti atti a comprovare che non e' stata ottenuta alcuna restituzione dei dazi per i materiali non originari impiegati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili a detti materiali sono stati effettivamente corrisposti.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche agli imballaggi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, agli accessori, pezzi di ricambio e utensili ai sensi dell'articolo 8, nonche' agli assortimenti ai sensi dell'articolo 9, quando detti prodotti non sono originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 si applicano solo ai materiali del tipo contemplato dal presente Accordo.

Art. 17

Articolo 17
Requisiti di carattere generale
1. I prodotti originari ai sensi del presente protocollo sono ammessi, all'importazione in una delle Parti, a beneficiare dell'Accordo, su presentazione:
a) di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui
modello figura nell'Allegato III; o,
b) nei casi indicati nell'articolo 22, paragrafo 1, di una
dichiarazione, il cui testo figura nell'Allegato IV, rilasciata
dall'esportatore su una fattura, una bolletta di consegna od
ogni altro documento commerciale (qui di seguito denominata
"dichiarazione su fattura") nella quale i prodotti in questione
siano descritti in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione.
2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo, nei casi elencati all'articolo 27, sono ammessi a beneficiare dell'Accordo, senza che sia necessario presentare uno dei documenti succitati.

Art. 18

Articolo 18
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato dalle autorita' doganali del paese esportatore su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilita', dal suo rappresentante autorizzato.
2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compilano il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all'Allegato III.
Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui l'Accordo e' redatto conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere effettuata nell'apposita casella senza spaziature.
Qualora lo spazio non sia completamente utilizzato, dev'essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.
3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorita' doganali del paese di esportazione in cui e' rilasciato il certificato in circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.
4. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di uno Stato membro della Comunita' europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali di Israele se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari di Israele ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del presente protocollo.
5. Qualora si applichino le disposizioni dell'articolo 3, le autorita' doganali dello Stato membro della Comunita' o di Israele sono inoltre abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunita' o di Israele ai sensi del presente protocollo e purche' le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunita' o in Israele.
In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 e' subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno tre anni dalle autorita' doganali dello Stato di esportazione.
6. Le autorita' doganali che rilasciano un certificato EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo. A tale scopo esse hanno facolta' di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o ad ogni altro controllo che ritengano utile.
Spetta inoltre alle autorita' doganali che rilasciano il certificato accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 2 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella parte del certificato riservata alle autorita' doganali.
8. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e' rilasciato dalle autorita' doganali del paese d'esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso e' tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o e' assicurata.

Art. 19

Articolo 19
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
1. In deroga all'articolo 18, paragrafo 8, il certificato EUR.1 puo' essere rilasciato, in via eccezionale, anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
a) non e' stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari; oppure se
b) viene fornita alle autorita' doganali la prova soddisfacente che il certificato di circolazione EUR.1 e' stato rilasciato ma non e' stato accettato all'importazione per motivi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella domanda luogo e data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonche' i motivi della sua richiesta.
3. Le autorita' doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4. I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT",
"DELIVRE A POSTERIORI",
"RILASCIATO A POSTERIORI",
"AFGEGEVEN A POSTERIORI",
"ISSUED RETROSPECTIVELY",
"DICITURE IN GRECO",
"EXPEDIDO A POSTERIORI",
"EMITADO A POSTERIORI",
"ANNETTU JALKIKATEEN",
"UFTARDAT I EFTRHAND",
"VERSIONE IN EBRAICO".
5. Le diciture di cui al paragrafo 4 devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Art. 20

Articolo 20
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore puo' richiedere alle autorita' doganali che l'hanno rilasciato, un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.
2. I duplicati cosi', rilasciati devono recare una delle seguenti diciture:
"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO",
"DUPLICAAT", "DUPLICATE","DICITURA IN GRECO",
"DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",
"VERSIONE IN EBRAICO".
3. Le diciture di cui al paragrafo 2, la data di rilascio e il numero di serie del certificato originale vengono riportati nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4. Il duplicato, su cui deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, e' valido a decorrere da questa data.

Art. 21

Articolo 21
Sostituzione dei certificati
1. La sostituzione di uno o piu' certificati EUR.1 con uno o piu' certificati EUR.1 e' sempre possibile a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale cui spetta la responsabilita' del controllo delle merci.
2. Il certificato sostitutivo rilasciato in applicazione del presente articolo e' considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.
3. Il certificato sostitutivo e' rilasciato in base a una domanda scritta del riesportatore, previa verifica da parte delle autorita' competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data di rilascio e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Art. 22

Articolo 22
Condizioni per la compilazione di dichiarazione su fattura
1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b) puo' essere compilata:
a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23;
b) da qualsiasi esportatore per ogni spedizione consistente in uno
o piu' colli contenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6.000 ECU.
2. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle Parti e soddisfano gli altri requisiti di cui al presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dev'essere pronto a presentare in qualsiasi momento, a richiesta delle autorita' doganali del paese esportatore, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione nonche' l'adempimento degli altri requisiti di cui al presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura e' compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolletta di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'Allegato IV, utilizzando una delle versioni linguistiche elencate in detto allegato conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d'esportazione. La dichiarazione puo' anche essere manoscritta; in tal caso e' redatta con inchiostro e in stampatello.
5. Le fatture comportanti la dichiarazione recano la firma originale manoscritta dell'esportatore.
Tuttavia gli esportatori autorizzati ai sensi dell'articolo 23 non sono tenuti a firmare dette dichiarazioni purche' si impegnino per iscritto con le autorita' doganali del paese esportatore ad accettare la piena responsabilita' riguardo ad ogni dichiarazione su fattura che li identifichi, come se questa recasse effettivamente la loro firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura puo' essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce (o, in via eccezionale, successivamente). Se la dichiarazione su fattura e' compilata dopo che i prodotti cui si riferisce sono stati dichiarati alle autorita' doganali del paese d'importazione, essa deve contenere un riferimento ai documenti gia' presentati a dette autorita'.

Art. 23

Articolo 23
Esportatori autorizzati
1. Le autorita' doganali del paese d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato "esportatore autorizzato", che effettui frequenti esportazioni di prodotti ai sensi dell'Accordo e che offra alle autorita' doganali soddisfacenti garanzie per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda gli altri requisiti di cui al presente protocollo, a compilare le dichiarazioni su fattura a prescindere dal valore dei prodotti in questione.
2. Le autorita' doganali possono conferire lo status di esportatore autorizzato riservandosi di applicare qualsiasi condizione che giudichino opportuna.
3. Le autorita' doganali attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che figura sulla dichiarazione su fattura.
4. Le autorita' doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.
5. Le autorita' doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse agiscono in tal senso se l'esportatore autorizzato non offre piu' le garanzie di cui al paragrafo 1, non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa un uso improprio dell'autorizzazione.

Art. 24

Articolo 24
Validita' della prova d'origine
1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 ha una validita' di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentato entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
La dichiarazione su fattura ha una validita' di quattro mesi dalla data di compilazione da parte dell'esportatore e deve essere presentata entro detto termine alle autorita' doganali del paese d'importazione.
2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura presentati alle autorita' doganali del paese importatore dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine e' dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorita' doganali del paese importatore possono accettare i certificati di circolazione EUR.1 o le dichiarazioni su fattura se i prodotti sono stati presentati loro prima della scadenza di detto termine.

Art. 25

Articolo 25
Presentazione della prova d'origine
I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorita' doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorita' possono esigere la presentazione di una traduzione del certificato EUR.1 o della dichiarazione su fattura.
Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale per i prodotti ricorrono le condizioni richieste per l'applicazione dell'Accordo.

Art. 26

Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorita' doganali del paese d'importazione, i prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a) del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVI o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, sono importati con spedizioni scaglionate, per tali prodotti viene presentata alle autorita' doganali un'unica prova d'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Art. 27

Articolo 27
Esonero dalla prova formale dell'origine
1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova formale dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni di privati destinate a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purche' si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti di cui al presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicita' della dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione puo' essere effettuata sulla dichiarazione in dogana C2/CP3 o su un foglio ad essa allegato.
2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente i prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantita', consentano di escludere ogni fine commerciale.
3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare 500 ECU se si tratta di piccole spedizioni oppure 1.200 ECU se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Art. 28

Articolo 28
Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi 1. L'esportatore che presenta domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 conserva per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura conserva per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione nonche' i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
3. Le autorita' doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato EUR.1 conservano per almeno tre anni il formulario di domanda di cui all'articolo 18, paragrafo 2.
4. Le autorita' doganali del paese importatore conservano per almeno tre anni i certificati EUR.1 e le dichiarazioni su fattura che sono stati loro presentati.

Art. 29

Articolo 29
Discordanze ed errori formali
1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione EUR.1 o su una dichiarazione su fattura e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalita' d'importazione dei prodotti non comporta ipso facto l'invalidita' del certificato di circolazione EUR.1 o della dichiarazione su fattura se viene regolarmente accertato che questi documenti corrispondono ai prodotti presentati.
2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sul certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sull'esattezza delle diciture in esso contenute.

Art. 30

Articolo 30
Importi espressi in ECU
1. Gli importi nella moneta nazionale del paese esportatore equivalenti a quelli espressi in ECU sono fissati dal paese esportatore e comunicati alle altre Parti.
Qualora gli importi superino gli importi corrispondenti fissati dal paese d'importazione, quest'ultimo li accetta se i prodotti sono fatturati nella moneta del paese d'esportazione.
Quando la merce e' fatturata nella moneta di un altro Stato membro della Comunita', lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese in questione.
2. Fino al 30 aprile 2000 compreso, gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in ECU al 1› ottobre 1994.
Per ciascuno dei quinquenni successivi, gli importi espressi in ECU e il loro controvalore nelle monete nazionali degli Stati vengono riveduti dal Consiglio di associazione in base ai tassi di cambio dell'ECU in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto quinquennio.
Nel procedere a detta revisione, il Consiglio di associazione garantisce che non si verifichino diminuzioni degli importi da utilizzare in una qualsiasi moneta nazionale e tiene conto altresi' dell'opportunita' di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, essa puo' decidere di modificare gli importi espressi in ECU.

Art. 31

Articolo 31
Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi
Le autorita' doganali degli Stati membri e di Israele si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunita' europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorita' doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

Art. 32

Articolo 32
Verifica della prova d'origine
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura e' effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorita' doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticita' del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorita' doganali del paese di importazione rispediscono alle autorita' doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se e' stata presentata, o la dichiarazione su fattura o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta.
Esse forniscono, a sostegno della richiesta di controllo a posteriori, ogni documento o informazione che hanno potuto ottenere e che fa ritenere che le indicazioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura siano inesatte.
3. Il controllo viene effettuato dalle autorita' doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno la facolta' di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell'esportatore, nonche' a tutte le altre verifiche che ritengono utili.
4. Qualora le autorita' doganali del paese di importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilita' di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5. I risultati del controllo devono essere comunicati entro il termine massimo di dieci mesi, alle autorita' doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono identici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari e se rispondono agli altri requisiti del presente protocollo.
Qualora siano state applicate le disposizioni sul cumulo di cui all'articolo 3, paragrafo 2 e all'articolo 18, paragrafo 5, la risposta comprende una copia (copie) del certificato (dei certificati) di circolazione o della dichiarazione (delle dichiarazioni) su fattura sulle quali ci si e' basati.
6. Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticita' del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorita' doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Art. 33

Articolo 33
Soluzione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 31 che non sia possibile risolvere tra le autorita' doganali che richiedono il controllo e le autorita' doganali incaricate di effettuarlo, o che sollevano problemi di interpretazione del presente protocollo sono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale.
Per la soluzione delle controversie tra l'importatore e le autorita' doganali dello Stato di importazione si applica comunque la legislazione di tale Stato.

Art. 34

Articolo 34
Sanzioni
Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati intestati, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

Art. 35

Articolo 35
Zone franche
1. Gli Stati membri e Israele adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, qualora prodotti originari della Comunita' o di Israele importati in una zona franca sotto la scorta di un certificato EUR.1 siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorita' competenti devono rilasciare, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1, se la lavorazione o la trasformazione subita e' conforme alle disposizioni del presente protocollo.

Art. 36

Articolo 36
Applicazione del protocollo
1. Nell'espressione "Comunita'" utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla.
Nell'espressione "prodotti originari della Comunita'" non rientrano i prodotti originari di queste zone.
2. Il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 37.

Art. 37

Articolo 37
Condizioni particolari
1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 e i riferimenti a detti articoli si applicano mutatis mutandis al presente articolo.
2. Purche' siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 14, sono considerati:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del
presente protocollo,
oppure
ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente
protocollo, di Israele o della Comunita' e che siano stati
oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle
lavorazioni o trasformazioni insufficienti di cui
all'articolo 6;
2) prodotti originari di Israele:
a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele;
b) i prodotti ottenuti in Israele nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o
trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del
presente protocollo,
oppure
ii) che tali prodotti siano originari, ai sensi del presente
protocollo, di Ceuta e Melilla o della Comunita' e che
siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni
superiori alle lavorazioni o trasformazioni insufficienti
di cui all'articolo 6.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato e' tenuto ad apporre le diciture "Israele" e "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1. Inoltre, quando trattasi di prodotti originari di Ceuta e Melilla, il carattere originario dev'essere indicato nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1.
5. Le autorita' doganali spagnole sono incaricate di far applicare il presente protocollo a Ceuta e Melilla.

Art. 38

Articolo 38
Modifiche del protocollo
Il Consiglio di associazione puo' decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Art. 39

Articolo 39
Comitato di cooperazione doganale
1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il Comitato e' composto, da un lato, da esperti degli Stati membri e da funzionari dei servizi della Commissione delle Comunita' europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, da esperti designati da Israele.

Art. 40

Articolo 40
Allegati
Gli allegati del presente protocollo ne costituiscono parte integrante.

Art. 41

Articolo 41
Esecuzione del protocollo
La Comunita' e Israele prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Art. 42

Articolo 42
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'Accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nel territorio della Comunita' o di Israele, a condizione che vengano presentati - entro il termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorita' doganali dello Stato di importazione un certificato di circolazione EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorita' competenti dello Stato di esportazione, nonche' i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
Protocollo n. 5

Art. 1

PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA
TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni adottate dalle Parti che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) "dazi doganali": tutti i dazi, le tasse, commissioni o altre imposte richieste e riscosse nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, escluse tuttavia le commissioni e le imposte il cui importo si limita approssimativamente al costo dei servizi resi;
c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale;
d) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di assistenza doganale;
e) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile.

Art. 2

Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle operazioni contrarie a detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria, salvo accordo di detta autorita'.

Art. 3

Articolo 3
Assistenza su richiesta
1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione.
2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state regolarmente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata adotta le misure necessarie affinche' siano sottoposti a sorveglianza particolare:
a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;
b) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in condizioni tali da fare ragionevolmente supporre che siano destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale;
c) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Art. 4

Articolo 4
Assistenza spontanea
Le Parti si prestano assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare quando ricevono informazioni riguardanti:
- operazioni che sono o che esse ritengono contrarie a tale legislazione e che possono interessare altre Parti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Art. 5

Articolo 5
Comunicazione/Notifica
Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure
necessarie per
- fornire tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni
che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Art. 6

Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
1. Le domande formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse sono allegati i documenti necessari per permettere di dare loro risposta. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate a norma del paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda;
b) le misure di cui si chiede l'adozione;
c) l'oggetto e il morivo della domanda;
d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione;
e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti se ne puo' richiedere la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.

Art. 7

Articolo 7
Adempimento delle domande
1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata o, qualora quest'ultima non possa procedere direttamente, il servizio amministrativo al quale detta autorita' ha indirizzato la richiesta, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo le informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza sono adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata.
3. I funzionari della Parte richiedente autorizzati a investigare sulle violazioni della legislazione doganale possono, in casi particolari e d'intesa con la Parte interpellata, presenziare, rispettivamente nella Comunita' o in Israele, alle indagini svolte dai funzionari della Comunita' o di Israele relative a violazioni che interessano la Parte richiedente e possono chiedere che la Parte interpellata esamini i libri, registri e altri documenti o altri supporti di dati pertinenti e ne fornisca delle copie o fornisca eventuali informazioni relative alla violazione.

Art. 8

Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. La consegna dei documenti di cui al paragrafo 1 puo' essere sostituita dalla fornitura di informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.

Art. 9

Articolo 9
Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza
1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio':
a) possa pregiudicare la sovranita' di Israele o di uno Stato membro della Comunita' richiesto di prestare assistenza ai sensi del presente protocollo; o
b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o
c) implichi normative sui cambi o sulle imposte diverse dalle norme relative ai dazi doganali; o
d) implichi una violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorita' richiedente sollecita un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. In tal caso, spetta all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda.
3. Se l'assistenza e' interrotta o rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.

Art. 10

Articolo 10
Obbligo di osservare la riservatezza
1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, in applicazione del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dall'obbligo del segreto professionale e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili in materia nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie.
2. La comunicazione di dati a carattere personale puo' avvenire unicamente se il livello di tutela delle persone previsto dalla legislazione delle Parti e' equivalente. Le Parti devono quantomeno garantire un livello di tutela basato sui principi della Convenzione n. 108 del 28 gennaio 1981 del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.

Art. 11

Articolo 11
Uso delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e dette informazioni sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso di informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi promossi a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.
3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi agli organi giurisdizionali, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Art. 12

Articolo 12
Esperti e testimoni
1. Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione dell'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento.
Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.

Art. 13

Articolo 13
Spese di assistenza
Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' dell'applicazione del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti, testimoni, interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.

Art. 14

Articolo 14
Esecuzione
1. L'applicazione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali nazionali di Israele, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in vigore in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.
2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalita' di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Art. 15

Articolo 15
Complementarita'
1. Il presente protocollo integra gli accordi di assistenza reciproca conclusi o che si concluderanno tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e Israele e non ne pregiudica l'applicazione.
Inoltre esso non osta alla fornitura di un'assistenza reciproca piu' vasta ai sensi di detti accordi.
2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni raccolte in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 1997
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri VISTO, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - Allegato I



ALLEGATO I
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7


Codice NC Designazione delle merci
ex 3502 Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10 - Ovoalbumina:
-- Altra:
3502 10 91 --- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99 --- altra
ex 3502 90 - Altri:
-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
--- lattoalbumina:
3502 90 51 ---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59 ---- altra

Accordo - Allegato II



ALLEGATO II
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9


Codice NC Designazione delle merci
0403 da 0403 10 51 a 0403 10 99 da 0403 90 71 a 403 90 99 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidifi- cati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzan- ti, di frutta o cacao: - Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao - Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao
0710 40 00 0711 90 30 Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato: Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conserva- zione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato
ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:
1517 10 10 1517 90 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% - altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%
ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10
1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate ne' comprese altrove, escluse le preparazioni della voce NC 1901 90 91
ex 1902 Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato
1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perla- cei, scarti di setacciature o forme simili
1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altri- menti preparati
1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico
2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico
2004 10 91 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate
2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato
2005 20 10 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate
2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato
2008 92 45 Preparazioni del tipo Musli a base di fiocchi di cereali non tostati
2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole
2101 10 98 Preparazioni a base di caffe'
2101 20 98 Preparazioni a base di te' o di mate
2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffe', esclusa la cicoria torrefatta
2101 30 99 Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffe', esclusi quelli di cicoria torrefatta
da 2102 10 31 a 2102 10 39 Lieviti di panificazione
ex 2103 Preparazioni per salse e salse preparate: --- Mayonnaise
2105 Gelati, anche contenenti cacao
ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati
2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse prove- nienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404
2905 43 00 Mannitolo
2905 44 D-Glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterifi- cati della voce NC 3505 10 50
3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime prepa- rate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove
3823 60 Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44

Accordo - Allegato III



ALLEGATO III
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3





(1) Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano
superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste
ultime.
(1) L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle
condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in
materia.
Codice NC Designazione delle merci Dazio applicabile (1)
3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
3501 10 - Caseina:
3501 10 10 -- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (1) 0%
3501 10 50 -- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (2) 3%
3501 10 90 -- altre 12%
3501 90 - altri:
3501 90 90 -- altri 8%

Accordo - Allegato IV



ALLEGATO IV
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2


Codice NC Designazione delle merci
19.02 Paste alimentari e cuscus:
A - di farina di grano duro
B - altri
19.05.10 Pane croccante detto "knakerbrot"
19.05 2090 Pane con spezie (panpepato) e affini, non specifica- mente destinato ai diabetici:
A - avente tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
B - altro
ex 3000 A - Cialde e cialdine:
A1 -- non ripiene, anche ricoperte
A1a --- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
A1b --- Altre
A2 -- Altre
A2a --- Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte
A2b -- Altre
19.05.4010 Fette biscottate, con aggiunta di zucchero, miele o altri dolcificanti, uova, grassi, formaggio, frutta, cacao o affini:
A - aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
B - Altre
19.05 ex 3000) B - Altri prodotti della panetteria, con aggiunta di
+ 9019 zucchero, miele o altri dolcificanti, uova, grassi, formaggio, frutta, cacao o affini:
B1 -- con aggiunta di uova, in misura non inferiore al 10%, in peso
B2 -- con aggiunta di frutta secca:
B2a --- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte; cfr. Allegato V
B2b --- altri
B3 -- aventi tenore, in peso, inferiore a 10% di zucchero aggiunto e senza aggiunta di uova o frutta secca
B3a(i) --- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
B3a(ii) ---- altri
B3b --- altri:
B3b(i) ---- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina
B3b(ii) ---- altri
B4 --- altri
B4a -- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte; cfr. Allegato V
B4b --- altri
21.05 Gelati, anche contenenti cacao
A - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte
B - aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% di materie grasse provenienti dal latte
C - aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 7% di materie grasse provenienti dal latte
ex 22.07.1050 Alcole ottenute dall'uva o dal vino d'uva, avente una gradazione uguale o superiore a 80%, utilizzato nella produzione di bevande alcooliche
ex 1099 Alcole ottenuto dall'uva o dal vino d'uva, avente una gradazione uguale o superiore a 80%, altro
22.08.2090 Liquori ottenuti a partire dalla distillazione di vino d'uva o di vinacce, aventi prezzo uguale o inferiore a 0,05 USD/cl. e contenenti meno del 17% di alcole
35.02.1000 Ovoalbumina:
A essiccata
B altra

Accordo - Allegato V



ALLEGATO V
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9





(1) Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime.

(1) Entro un contingente annuo di 5.000 t questo dazio sara' ridotto a 0,0375 USD/kg.






(1) Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime.
Codice doganale israeliano Designazione delle merci Dazio applicabile (1)
1704 1704 10 1704 90 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) - Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero inver- tito calcolato in saccarosio): -- altri - altri -- altri 0,075 USD/kg (1)
1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 0%
ex 1901 ex 2004 ex 2005 ex 2103 ex 2104 1901.1020 1901.2020 1901.9030 2004.1010 2004.9010 2005.2010 2005.4010 2005.5910 2005.9010 2103.9020 2104.1010 Preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, del tipo utilizzato per l'alimentazione dei bambini o destinate ad uso dietetico o culinario, contenenti meno del 50%, in peso, di cacao, escluse le preparazioni dietetiche di farina di soia, contenenti olio di soia e altri oli vegetali, carboidrati e sale, e le prepara- zioni dietetiche a base di farina priva di glutine - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Accordo - Allegato VI



Allegato VI
Tabella 1: Le importazioni nella Comunita' dei seguenti prodotti originari di Israele sono soggette alle concessioni sotto indicate.




(1) Questo contingente sara' ridotto a 9.275 t per il primo anno di applicazione della presente concessione e a 9.940 t per il secondo. (1) Questo contingente sara' ridotto a 4.725 t per il primo anno di applicazione della presente concessione e a 5.060 t per il secondo.
Tabella 2: Le importazioni in Israele dei seguenti prodotti originari della Comunita' sono soggette alle concessioni sotto indicate


Codice NC Designazione delle merci Contingente annuo 1.000 kg Concessione entro i limiti del contingente
0710 10 40 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), congelato 10.600 (1) riduzione del 30% dell'elemento agricolo
0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), non congelato 5.400 (1) riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1704 90 30 Preparazione detta "cioccolato bianco" 100 riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1806 Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 2.500 riduzione del 15% dell'elemento agricolo
ex 1901 ex 2106 Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte 100 riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati 200 riduzione del 30% dell'elemento agricolo
1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 3.200 riduzione del 30% dell'elemento agricolo

Accordo - Allegato VII



ALLEGATO VII
Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale
1. Entro il termine del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, Israele aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale delle quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri:
- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);
- Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
- Protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);
- Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);
- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
Il Consiglio di associazione puo' decidere che il presente paragrafo si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore.
2. Entro il termine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, Israele ratifichera' la Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961).
3. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendata nel 1979);
- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);
- Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).


Protocollo n. 1

PROTOCOLLO N. 1
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE
NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DI ISRAELE
Articolo 1
1. I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. a) I dazi doganali sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a".
b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune
prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Nel caso dei prodotti corrispondenti alle voci 020722, 020742 e 220421, tuttavia, le riduzioni dei dazi si applicano come indicato nella colonna "e".
3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna "b".
Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, il dazio della tariffa doganale comune e' applicato, secondo i prodotti, nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c".
4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "d".
Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune e' applicato, secondo i prodotti, nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c" per i quantitativi importati eccedenti il contingente.
5. Per alcuni prodotti di cui al paragrafo 3 e indicati alla colonna "e", agli importi dei contingenti tariffari sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, da 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000.
6. Come indicato alla colonna "e", per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4, la Comunita' puo' fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o piu' prodotti rischiano di creare difficolta' sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna "c" per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

Protocollo n. 1 - Allegato

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2

PROTOCOLLO N. 2
RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE
IN ISRAELE DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA'
Articolo 1
1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunita' sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato.
2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna "b" e conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c".
3. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c".
4. Per alcuni altri prodotti per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "c".
Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, Israele puo', tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3.
5. Per i prodotti per i quali non e' stabilito un contingente tariffario ne' un quantitativo di riferimento, Israele puo' fissare un quantitativo di riferimento come previsto al paragrafo 4 se, tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o piu' prodotti rischiano di creare difficolta' sul mercato israeliano.
Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3.
6. Per i formaggi e latticini, sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 10% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2000.

Protocollo n. 2 - Allegato

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3

PROTOCOLLO N. 3
RELATIVO ALLE QUESTIONI FITOSANITARIE
Fatte salve le disposizioni dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6, le Parti convengono che a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo:
a) Nei loro scambi commerciali, i requisiti di certificazione fitosanitaria si applichino
- per quanto riguarda i fiori recisi:
-- solo ai generi Dendranthema, Dianthus e Pelargonium per
l'introduzione nell'UE,
-- e solo ai generi Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium,
Gypsophilia e Anemone per l'introduzione in Israele, e
- per quanto riguarda la frutta:
-- solo agli agrumi, ai generi Fortunella, Poncirus e ai loro
ibridi Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzigium e Vaccinum per l'introduzione nell'UE;
-- e a tutti i generi per l'introduzione in Israele.
b) Nei loro scambi commerciali, il requisito di un permesso fitosanitario per l'introduzione di piante o prodotti vegetali si applica solo per consentire l'introduzione delle piante o dei prodotti vegetali che altrimenti sarebbe vietata, sulla base di un'analisi dei rischi di malattie epidemiche.
c) Qualora una Parte preveda l'introduzione di nuove misure fitosanitarie che possano ripercuotersi negativamente in modo specifico sugli scambi esistenti tra le Parti avvia consultazioni con l'altra Parte per esaminare le misure previste e i loro effetti.

Protocollo n. 4 - Allegato I

ALLEGATI AL PROTOCOLLO 4
ALLEGATO I
Note introduttive all'elenco dell'Allegato II
Osservazioni preliminari:
Le note stabilite nel presente elenco si applicano unicamente ai prodotti contemplati dall'Accordo.
Nota 1
1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna (1) indica la voce od il capitolo del Sistema armonizzato, mentre nella colonna (2) figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) o (4). Se in taluni casi la voce che figura nella colonna (1) e' preceduta da "ex", cio' significa che la regola nelle colonne (3) o (4) si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna (2).
1.2. Quando nella colonna (1) compaiono piu' voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la designazione delle merci nella colonna (2) e' espressa in termini generali, la corrispondente regola delle colonne (3) o (4) si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna (1).
1.3. Quando nell'elenco compaiono piu' regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nelle colonne (3) o (4).
1.4. Se ad un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne (3) e (4), l'esportatore puo' optare per l'applicazione della regola figurante nella colonna (3) o per l'applicazione di quella figurante nella colonna (4). Se nella colonna (4) non compare alcuna regola di origine, deve applicarsi la regola figurante nella colonna (3).
Nota 2
2.1. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna (3) deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna (3) si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
2.2. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati "materiali di qualsiasi voce", e' ammesso l'impiego anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce..." significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto, purche' diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna (2) dell'elenco.
2.3. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applica.
Ad esempio:
Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica, e' ottenuto da "sbozzi di forgia" della voce 7224.
Se la forgiatura e' stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha gia' ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso e' considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o no. Percio' il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando
si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.
2.4. La regola dell'elenco rappresenta la lavorazione o trasformazione minima richiesta; l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni piu' complesse e' anch'essa idonea a conferire il carattere di prodotto originario, contrariamente all'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario ad un certo stadio di fabbricazione, l'impiego di questo materiale e' autorizzato negli stadi di fabbricazione precedenti ma non in quelli successivi.
2.5. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto puo' essere fabbricato a partire da piu' di un materiale, cio' significa che e' ammesso l'uso di uno o piu' materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.
Ad esempio:
La regola per i tessuti delle voci da ex Capitolo 50 al Capitolo 55 autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Cio' non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensi' che si puo' usare un materiale o l'altro, oppure entrambi.
2.6. Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale
condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri
materiali che, per loro natura, non possono rispettare
questa regola. (Cfr. anche nota 5.2 per quanto riguarda i
tessili).
Ad esempio:
La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.
Tuttavia cio' non si applica ai prodotti che, sebbene non possano essere fabbricati a partire dal particolare materiale indicato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.
Ad esempio:
Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se e' previsto che tale tipo di articolo possa essere ottenuto solo a partire da filati non originari, non e' ammesso partire da "tessuti non tessuti" anche se, normalmente, i tessuti non tessuti non possono essere ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioe' allo stadio di fibra.
2.7. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o piu' percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non puo' mai eccedere la percentuale piu' elevata fra quelle indicate.
Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 3
3.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; inoltre, se non altrimenti specificato, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
3.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonche' le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
3.3. Nell'elenco, con i termini "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta oppure filati.
3.4. Nell'elenco, per "fibre in fiocco sintetiche o artificiali" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.
Nota 4
4.1. Quando per un determinato prodotto figurante nell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna (3) non si applicano ai materiali tessili di base utilizzati nella fabbricazione di tale prodotto che rappresentano globalmente il 10% o meno del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche punti 4.3 e 4.4).
4.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o piu' materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo,
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramie' ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco;
Ad esempio:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 e' un filato misto. Percio', le fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10% del peso del filato.
Ad esempio:
Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 e' un tessuto misto. Percio', i filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o i filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate ne' pettinate ne' altrimenti preparate per la filatura) o una combinazione di entrambi possono essere utilizzati fino a un massimo del 10% del peso del tessuto.
Ad esempio:
Una superficie tessile "tufted" della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 e' un prodotto misto solo se il tessuto di cotone e' esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato e' esso stesso misto.
Ad esempio:
Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto poiche' si tratta di due diversi materiali tessili di base.
Ad esempio:
Un tappeto con ciuffi di filati artificiali e ciuffi di filati di cotone ed il dorso di iuta e' un prodotto misto, poiche' sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. E' quindi ammesso qualsiasi materiale non originario utilizzato ad uno stadio di fabbricazione superiore a quello consentito dalla regola, a condizione che il suo peso globale non superi il 10% del peso del materiale tessile nel tappeto. Percio', il dorso di iuta, i filati artificiali e/o filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di fabbricazione a condizione che siano rispettati i limiti di peso.
4.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti", la tolleranza e' del 20% per tali filati. 4.4.
Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, la tolleranza e' del 30% per tale nastro.
Nota 5
5.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a pie' di pagina relativa alla presente nota, i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna (3) per i prodotti finiti in questione possono essere usati, purche' siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8% del prezzo franco fabbrica del prodotto.
5.2. I materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63 possono essere utilizzati liberamente, anche se non contengono tessili.
Ad esempio:
Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, cio' non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiche' questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, ne' l'uso di chiusure lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.
5.3. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore dei materiali che non sono stati classificati nei capitoli da 50 a 63 deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.
Nota 6
6.1. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403 si intendono le seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto (1);
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
i) isomerizzazione.
(1) Cfr. nota esplicativa complementare 4 b) del capitolo
27 della nomenclatura combinata.
6.2. Per "trattamento specifico" ai sensi delle voci 2710, 2711 e 2712 si intendono le seguenti operazioni:
a) distillazione sotto vuoto;
b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
c) cracking;
d) reforming;
e) estrazione mediante solventi selettivi;
f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti:
trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
g) polimerizzazione;
h) alchilazione;
ij) isomerizzazione.
k) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85% il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
l) (solo per i prodotti della voce 2710) deparaffinazione
mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
m) (solo per gli oli pesanti della voce ex 2710) trattamento
all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250(gradi)C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex n) (solo per gli oli combustibili della voce ex 2710)
distillazione atmosferica, purche' tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30% a 300(gradi)C, secondo il metodo ASTM D 86;
o) (solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli
combustibili della voce ex 2710) voltolizzazione ad alta frequenza.
6.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

Protocollo n. 4 - Allegato II



ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE
SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHE' IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI
PRODOTTO ORIGINARIO
_____________________________________________________________________ | Voce | Designazione | Lavorazione o trasformazione | |doganale | delle merci |alla quale devono essere sottoposti | | SA (1) | (2) | i materiali non originari | | | | per ottenere il carattere | | | | di prodotti originari | | | | (3) o (4) | |_________|____________________|____________________________________| Cap. 01 Animali vivi (1)
ex Carni e frattaglie Fabbricazione nella quale tutte le
Cap. 02 commestibili esclusi materie utilizzate devono essere
i prodotti dei nn. classificate in una voce diversa
0201;0202;0206;0210 da quella del del prodotto
per i quali si
applicano le regole
seguenti:
0201 Carni di animali Fabbricazione a partire da materiali della specie bovina, di qualsiasi voce, escluse le carni fresche o refrige- di animali della specie bovina,
rate congelate, della voce 0202.
0202 Carni di animali Fabbricazione a partire da materiali della specie bovina, di qualsiasi voce, escluse le carni congelate di animali della specie bovina,
fresche o refrigerate, della
voce 0201.
0206 Frattaglie commesti- Fabbricazione a partire da materiali bili di animali del- di qualsiasi voce, escluse le
le specie bovina, carcasse delle voci da 0201 a 0205. suina, ovina, capri-
na, equina, asinina
o mulesca, fresche,
refrigerate o conge-
late
0210 Carni e frattaglie Fabbricazione a partire da materiali commestibili, salate, di qualsiasi voce, escluse le carni in salamoia, secche e frattaglie commestibili delle voci o affumicate; farine da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati
e polveri, commesti- di volatili della voce 0207
bili, di carni o di
frattaglie
ex Pesci e crostacei, (*)
Cap. 03 molluschi e altri
invertebrati acqua-
tici vivi
da 0302 Pesci, esclusi i Fabbricazione in cui tutti i
a 0305 pesci vivi materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0306 Crostacei, esclusi Fabbricazione in cui tutti i
i crostacei vivi materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 0307 Molluschi: inverte- Fabbricazione in cui tutti i
brati acquatici di- materiali del capitolo 3 utilizzati versi dai crostacei devono essere interamente ottenuti
e dai molluschi,
esclusi i molluschi
vivi
ex Latte e derivati del Fabbricazione in cui tutti i
Cap. 04 latte esclusi i pro- materiali utilizzati devono essere
dotti delle voci classificati in una voce diversa da 0402;0403; da 0404 a quella del prodotto
0406; prodotti com-
mestibili di origine
animale, non nomina-
ti ne' compresi
altrove
0402 Latte e derivati Fabbricazione a partire da materiali da 0404 del latte di qualsiasi voce, esclusi il latte a 0406 o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403 Latticello, latte e Fabbricazione in cui:
crema coagulati, - tutti i materiali del capitolo 4
yogurt, kefir e al- utilizzati devono essere originari, tri tipi di latte e - i succhi di frutta (eccettuati
creme fermentati o succhi di ananasso, di limetta e di acidificati, anche pompelmo) della voce 2009 devono
concentrati o con essere originari, e
aggiunta di zuccheri - il valore di tutti i materiali
o di altri dolcifi- del capitolo 17 utilizzati non deve canti o con aggiunta eccedere il 30% del prezzo franco
di aromatizzanti, di fabbrica del prodotto
frutta o cacao
0407 Uova di volatili, (1)
in guscio, fresche,
conservate o cotte
0408 Uova di volatili, Fabbricazione a partire da materiali sgusciate e tuorli di qualsiasi voce escluse le uova
d'uova, freschi, es- di volatili della voce 0407
siccati, cotti in
acqua o al vapore,
modellati, congela-
ti o altrimenti con-
servati, anche con
aggiunta di zuccheri
o di altri dolci-
ficanti
0409 Miele naturale (1)
ex Altri prodotti di Fabbricazione in cui tutti i
Cap. 05 origine animale, non materiali utilizzati devono essere
nominati ne' compre- classificati in una voce diversa
si altrove, esclusi da quella del prodotto
i prodotti delle
voci ex 0502; ex
0506
ex 0502 Setole di maiale o Pulitura, disinfezione, cernita e
di cinghiale, raddrizzamento di setole
preparate
ex 0506 Ossa (comprese quel- Fabbricazione in cui tutti i
le interne delle materiali del capitolo 2 utilizzati corna) grezze devono essere interamente ottenuti
Cap. 06 Piante vive e pro- (1)
dotti della flori-
coltura
ex Ortaggi o legumi, (1)
Cap. 07 piante, radici e tu-
beri mangerecci,
esclusi i prodotti
delle voci da 0710 e
0713 per i quali
sono applicabili le
regole seguenti
da ex Ortaggi o legumi con- Fabbricazione in cui tutti gli
0710 gelati o essiccati, ortaggi o legumi utilizzati devono a ex temporaneamente con- essere interaramente ottenuti
0713 servati, esclusi
quelli delle voci
ex 0710 e ex 0711
per i quali sono ap-
plicabili le regole
seguenti
ex 0710 Granturco dolce (non Fabbricazione a partire dal
cotto o cotto in granturco dolce, fresco o
acqua o al vapore), refrigerato
congelato
ex 0711 Granturco dolce, Fabbricazione a partire da
temporaneamente granturco dolce, fresco o
conservato refrigerato
ex
Cap. 08 Frutta commestibile; (1)
scorze di agrumi o
di meloni esclusi i
prodotti delle voci
0811,0812,0813,0814
per i quali sono ap-
plicabili le regole
seguenti
0811 Frutta, anche cotta
in acqua o al vapore,
congelata, anche con
aggiunta di zuccheri
o di altri
dolcificanti:
- con aggiunta di Fabbricazione in cui il valore dei
zuccheri materiali del capitolo 17
utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altre Fabbricazione in cui tutta la
frutta utilizzata deve essere
interamente ottenuta
0812 Frutta temporanea- Fabbricazione in cui tutta la
mente conservate frutta utilizzata deve essere
(per es., mediante interamente ottenuta
anidride solforosa o
in acqua salata, sol-
forata o addizionata
di altre sostanze at-
te ad assicurarne
temporaneamente la
conservazione) ma non
atte per l'alimenta-
zione nello stato in
cui sono presentate
0813 Frutta secche, diver- Fabbricazione in cui tutta la
se da quelle delle frutta utilizzata deve essere
voci da 0801 a 0806, interamente ottenuta
miscugli di frutta
secche o di frutta a
guscio di questo
capitolo
0814 Scorze di agrumi o Fabbricazione in cui tutta la
di meloni (comprese frutta utilizzata deve essere
quelle di cocomeri), interamente ottenuta
fresche, congelate,
presentate in acqua
salata, solforata o
addizionata di altre
sostanze atte ad as-
sicurarne temporanea-
mente la conservazio-
ne, oppure secche
ex Caffe', te', mate e (1)
Cap. 09 spezie, esclusi i mi-
scugli di spezie del-
la voce 0910 per i
quali sono applica-
bili le regole
seguenti
ex 0910 Miscugli di spezie di Fabbricazione in cui tutti i
cui alla nota 1 b) materiali utilizzati devono essere del capitolo 09 classificati in una voce diversa
da quella del prodotto
Cap. 10 Cereali (1)
ex
Cap. 11 Prodotti della ma- Fabbricazione in cui tutti i
cerazione: malto, cereali, ortaggi, legumi,
amidi e fecole; radici e tuberi della voce
inulina, glutine 0714 o la frutta utilizzata
di frumento, esclu- devono essere interamente
si quelli della voce ottenuti
1106 per i quali
sono applicabili le
regole seguenti
ex 1106 Farine e semolini dei Essiccazione e macinazione di
legumi da granella, legumi della voce 0708
secchi, della voce
0713
ex Semi e frutti oleosi: (1)
Cap. 12 semi,sementi e frutti
diversi; piante indu-
striali o medicinali;
paglie e foraggi,
escluse le farine di
semi o di frutti
oleosi della voce
1208 per i quali e'
applicabile la rego-
la seguente
1208 Farine di semi o di Fabbricazione in cui tutti i
frutti oleosi, di- materiali utilizzati devono essere verse dalla farina classificati in una voce diversa
di senapa da quella del prodotto
ex Gomme, resine ed Fabbricazione in cui tutti i
Cap. 13 altri succhi ed materiali utilizzati devono essere estratti vegetali classificati in una voce diversa
esclusi i prodotti da quella del prodotto
della voce 1301
1301 Gomma lacca, gomme, Fabbricazione in cui il valore dei
resine, gommoresine materiali della voce 1301
e balsami, naturali utilizzati non deve eccedere
il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
Cap. 14 Materie da intreccio (1)
ed altri prodotti di
origine vegetale,
non nominati ne'
compresi altrove
ex Grassi e oli animali Fabbricazione in cui tutti i
Cap. 15 o vegetali; prodotti materiali utilizzati devono essere della loro scissione; classificati in una voce diversa
grassi alimentari da quella del prodotto
lavorati; cere di
origine animale o ve-
getale, esclusi i
prodotti delle voci
1501,1502,1504, ex
1505,1506, da ex
1507 a 1515, ex 1516,
ex 1517 ed ex 1519
per i quali sono ap-
plicabili le regole
seguenti:
1501 Strutto; altri grassi
di maiale e grassi di
volatili, fusi, anche
pressati o estratti
mediante solventi:
- grassi di ossa o Fabbricazione a partire da
grassi di cascami materiali di qualsiasi voce
doganale, esclusi quelle delle
voci 0203, 0206 o 0207 oppure da
ossa della voce 0506
- altri Fabbricazione a partire da carni
o frattaglie commestibili di
animali della specie suina della
voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502 Grassi di aninali
della specie bovi-
na, ovina o capri-
na, grezzi o fusi,
anche pressati o
estratti mediante
solventi:
- grassi di ossa o Fabbricazione a partire da
grassi di cascami materiali di qualsiasi voce
esclusi quelli delle voci
0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da
ossa della voce 0506
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti 1504 Grassi ed oli e loro
frazioni, di pesci
o di mammiferi marini,
anche raffinati, ma
non modificati
chimicamente:
- Frazioni solide di Fabbricazione a partire da materiali oli di pesci e di di qualsiasi voce comprese le
grassi e di oli di altre materie della voce 1504
mammiferi marini
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali animali dei capitoli
2 e 3 utilizzati devono essere
interamente ottenuti
ex 1505 Lanolina raffinata Fabbricazione a partire dal grassp
di lana greggio (untume)
della voce 1505
1506 Altri grassi e oli
animali e loro
frazioni, anche
raffinati, ma non
modificati chimica-
mente: :
- Frazioni solide Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce comprese gli
altri materiali della voce 1506
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali animali del capitoli 2
utilizzati devono essere
interamente ottenuti
ex Oli vegetali e loro
da 1507 frazioni, fissi,
a 1515 anche raffinati, ma
non modificati
chimicamente:
- Frazioni solide Fabbricazione a partire da altri
escluse quelle materiali delle voci da 1507 a 1515 dell'olio di
jojoba
- altri, esclusi:
- olio di tung
(di abrasin), di
oleococca e di
oiticicica, cera di
mirica e cera del
Giappone
- oli destinati a
usi tecnici o indu-
striali, diversi
dalla fabbricazione
di prodotti ali-
mentari
ex 1516 Grassi e oli animali Fabbricazione in cui tutti i
o vegetali e loro materiali animali e vegetali
frazioni, riesterifi- utilizzati devono essere
cati, anche raffina- interamente ottenuti
ti, ma non ulterior-
mente preparati
ex 1517 Miscele alimentari Fabbricazione in cui tutti i
liquide di oli vege- materiali vegetali utilizzati
tali delle voci da devono essere interamente ottenuti 1507 a 1515
ex 1519 Alcoli grassi indu- Fabbricazione a partire da materiali striali aventi il di qualsiasi voce compresi gli
carattere delle cere acidi grassi della voce 1519
artificiali
1601 Salsicce, salami e Fabbricazione a partire da animali
prodotti simili, di del capitolo 1
carne, di frattalie
o di sangue; prepara-
zioni alimentari a
base di tali prodotti
1602 Altre preparazioni e Fabbricazione a partire da animali
conserve di carne, di del capitolo 1
frattaglie o di sangue
1603 Estratti e sughi di Fabbricazione a partire da animali
carne, di pesce del capitolo 1.
o di crostacei, di Inoltre, i pesci, i crostacei,i
molluschi o di altri molluschi e gli altri invertebrati invertebrati acquatici acquatici utilzzati devono essere
interamente ottenuti
1604 Preparazioni e con- Fabbricazione in cui tutti i pesci
serve di pesci; ca- o le uova di pesce utilizzati
viale e suoi succe- devono essere interamente ottenuti cedanei preparati
con uova di pesce
1605 Crostacei, molluschi Fabbricazione in cui tutti i
e altri invertebrati crostacei, i molluschi e gli altri acquatici, preparati invertebrati acquatici utilizzati
o conservati devono essere interamente ottenuti ex 1701 Zuccheri di canna o Fabbricazione in cui tutti i
di barbabietola e materiali utilizzati devono essere saccarosio chimica- classificati in una voce diversa
mente puro, allo da quella del prodotto
stato solido, senza
aggiunta di aromatiz-
zanti o di coloranti
ex 1701 Zuccheri di canna o Fabbricazione in cui il valore dei
di barbabietola e materiali del capitolo 17
saccarosio chimica- utilizzati non devono eccedere il
mente puro, allo 30% del prezzo franco fabbrica
stato solido, con del prodotto
aggiunta di aromatiz-
zanti o di coloranti
1702 Altri zuccheri,
compresi il lattosio,
il maltosio, il gluco-
sio e il fruttosio
(levulosio) chimica-
mente puri, allo stato
solido; sciroppi di
zuccheri senza aggiun-
ta di aromatizzanti o
di coloranti, succe-
nei del miele, anche
mescolati con miele
naturale; zuccheri e
melassi caramellati:
- maltosio o frutto- Fabbricazione a partire da materiali sio chimicamente di qualsiasi voce, compresi gli
puri altri materiali della voce 1702
- altri zuccheri, Fabbricazione in cui il valore dei
allo stato solido, materiali del capitolo 17
con aggiunta di utilizzati non deve eccedere il
aromatizzanti o di 30% del prezzo franco fabbrica
coloranti del prodotto
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati devono essere interamente ottenuti
ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui il valore dei
dall'estrazione o materiali del capitolo 17
dalla raffinazione utilizzati non deve eccedere il
dello zucchero, con 30% del prezzo franco fabbrica
con l'aggiunta di del prodotto
aromatizzanti o di
coloranti
ex 1703 Melassi ottenuti Fabbricazione in cui tutti i
dall'estrazione o materiali utilizzati devono essere dalla raffinazione classificati in una voce diversa
dello zucchero, senza da quella del prodotto
aggiunta di aromatiz-
zanti o di coloranti
1704 Prodotti a base di Fabbricazione in cui tutti i
zuccheri non conte- materiali utilizzati devono essere nenti cacao (compreso classificati in una voce diversa
il cioccolato bianco) da quella del prodotto e il valore degli altri materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere
il 30% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Cacao e sue prepara- Fabbricazione in cui tutti i
Cap. 18 zioni, esclusi i materiali utilizzati devono essere prodotti delle voci classificati in una voce diversa
1801 e 1806 per i da quella del prodotto
quali si applicano
le seguenti regole:
1801 Cacao in grani, (1)
interi o infranti,
greggio o torrefatto
1806 Cioccolata e altre Fabbricazione a partire da materiali preparazioni alimen- che sono classificati in una voce
tari contenenti diversa da quella del prodotto.
cacao Inoltre, il valore dei materiali
del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
1901 Estratti di malto;
preparazioni alimen-
tari a base di farine,
semolini, amidi,
fecole o estratti di
malto, non contenenti
cacao in polvere o che
ne contengano in una
proporzione inferiore
a 50%, in peso, non
nominate ne' comprese
altrove; preparazioni
alimentari di prodotti
delle voci da 0401 a
0404, non contententi
cacao in polvere o che
ne contengano in una
proporzione inferiore
a 10%, in peso, non
nominate ne' comprese
altrove



- Estratti di malto Fabbricazione a partire da
cereali del capitolo 10
- Altri Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto e
nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non
deve eccedere il 30% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
1902 Paste alimentari, Fabbricazione in cui tutti i cereali anche cotte o farcite (escluso il frumento duro), le
(di carne o di altre carni, le frattaglie, i pesci, i
sostanze) oppure i crostacei e i molluschi
altrimenti preparate, utilizzati devono essere
quali spaghetti, interamente ottenuti
maccheroni, tagliatel-
le, lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni;
cuscus, anche
preparato
1903 Tapioca e suoi succe- Fabbricazione a partire da materiali danei preparati a di qualsiasi voce esclusa la fecola partire da fecola, in di patate della voce 1108
forma di fiocchi:
grumi, granelli
perlacei, scarti di
setacciature o forme
simili
1904 Prodotti a base di
cereali ottenuti per
soffiatura o tostatura
(per esempio, "corn
flakes");
cereali, diversi dal
granturco, in grani,
precotti o altrimenti
preparati:
- non contenenti
cacao Fabbricazione in cui:
- tutti i cereali e le farine
(escluso il granturco del tipo
"Zea Indurata", il grano duro e
loro derivati) utilizzati
devono essere interamente ottenuti e
- il valore dei materiali del
capitolo 17 utilizzati non deve
eccedere il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- contenenti Fabbricazione a partire da materiali cacao di qualsiasi voce, eccetto
la voce 1806.
Inoltre, il valore di tutti i
materiali del capitolo 17
utilizzati non deve eccedere
il 30% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
1905 Prodotti della Fabbricazione a partire da material panetteria, della di qualsiasi voce, esclusi quelli
pasticceria o della del capitolo 11
biscotteria, anche
con aggiunta di cacao;
ostie, capsule vuote
dei tipi utilizzati
per medicamenti, ostie
per sigilli, paste in
sfoglie essiccate di
farina, di amido o di
fecola e prodotti
simili
2001 Ortaggi e legumi, Fabbricazione in cui tutti gli
frutta ed altre parti ortaggi, i legumi e la frutta
commestibili di utilizzati devono essere
piante, preparati o interamente ottenuti
conservati nell'aceto
o nell'acido acetico
2002 Pomodori preparati o Fabbricazione in cui i pomodori
conservati ma non utilizzati devono essere
nell'aceto o acido interamente ottenuti
acetico
2003 Funghi e tartufi, Fabbricazione in cui tutti i funghi preparati o conserva- e tartufi utilizzati devono essere ti, ma non nell'aceto interamente ottenuti
o acido acetico
2004 e Altri ortaggi e Fabbricazione in cui tutti gli
2005 legumi, preparati o ortaggi e i legumi utilizzati
conservati, ma non devono essere interamente ottenuti nell'aceto o acido
acetico, anche
congelati
2006 Frutta, scorze di Fabbricazione in cui il valore dei
frutta ed altre parti materiali del capitolo 17
di piante, cotte utilizzati non deve eccedere il 30% zuccheri o candite del prezzo franco fabbrica del
(sgocciolate, diaccia- prodotto
te o cristallizate)
2007 Confetture, gelatine, Fabbricazione in cui il valore dei
marmellate, puree e materiali del capitolo 17
paste di frutta, ot- utilizzati non deve eccedere il
tenute mediante cot- 30% del prezzo franco fabbrica
tura, anche con l'ag- del prodotto
giunta di zuccheri o
di altri dolcificanti
2008 Frutta e altre parti
commestibili di
piante, altrimenti
preparate o conserva-
te, con o senza
aggiunta di zucchero o
di altri dolcificanti
o di alcole, non no-
minate ne' comprese
altrove:
- Frutta (inclusa la Fabbricazione in cui tutta la
frutta a guscio), frutta utilizzata deve essere
cotta, ma non al interamente ottenuta
vapore o bollita,
senza aggiunta di
zuccheri, congelata
- Frutta a guscio, Fabbricazione in cui il valore
senza aggiunta di della frutta a guscio e dei semi
zuccheri o di oleosi originari delle voci 0801,
alcole 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati
deve eccedere il 60% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
- Altri Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto
Inoltre il valore dei materiali
del capitolo 17 utilizzati non
deve eccedere il 30% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex 2009 Succhi di frutta, Fabbricazione a partire da materiali non fermentati, senza che sono classificati in una voce
aggiunta di alcole, diversa da quella del prodotto
anche addizionati di
zuccheri o di altri
dolcificanti
ex 2009 Succhi di frutta Fabbricazione a partire da materiali (compresi i mosti di che sono classificati in una voce
uva) non fermentati, diversa da quella del prodotto.
senza aggiunta di Inoltre il valore dei materiali
alcole, anche addi- del capitolo 17 utilizzati non deve zionati di zucchero o eccedere il 30% del prezzo franco
di altri dolcificanti fabbrica del prodotto
ex Preparazioni alimen- Fabbricazione a partire da materiali Cap. 21 tari diverse, esclusi che sono classifificati in una voce i prodotti delle voci diversa da quella del prodotto
ex 2101, ex 2103, ex
2104 ed ex 2106 per i
quali si applicano le
seguenti regole:
ex 2101 Cicoria torrefatta e Fabbricazione in cui tutta la
suoi estratti, essen- cicoria utilizzata deve essere
ze e concentrati interamente ottenuta
ex 2103 Preparazione per Fabbricazione a partire da materiali salse e salse prepa- che sono classificati in una voce
rate, condimenti diversa da quella del prodotto.
composti Tuttavia, la farina di senapa o
senapa preparata possono essere
utilizzate
- Senapa preparata Fabbricazione a partire da
farina di senapa
ex 2104 Preparazioni per Fabbricazione a partire da materiali zuppe, minestre o di qualsiasi voce, esclusi gli
brodi; zuppe, ortaggi o legumi preparati o
minestre o brodi conservati delle voci da 2002
preparati: a 2005
- Preparazioni Si applica la regola per le voci
alimentari composte in cui vanno classificati
omogeneizzate questi prodotti allorche' sono
presentati non confezionati
ex 2106 Sciroppi di zucche- Fabbricazione in cui il valore
ro, aromatizzati o dei materiali del capitolo 17
colorati utilizzati non deve eccedere il 30% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Bevande, liquidi Fabbricazione in cui tutte le
Cap. 22 alcolici e aceti ad materie utilizzate devono essere
esclusione dei pro- classificate in una voce diversa
dotti delle voci da quella del prodotto
2201; 2202; ex 2204;
2205; ex 2207; ex
2208; ex 2209, per i
quali si applicano le
regole seguenti:
2201 Acque, comprese le Fabbricazione in cui tutte le
acque minerali, natu- acque utilizzate devono essere
rali o artificiali e interamente ottenute
le acque gassate,
senza aggiunta di
zucchero o di altri
dolcificanti ne' di
aromatizzanti;
ghiaccio e neve
2202 Acque, comprese le Fabbricazione a partire da materiali acque minerali e le che sono classificati in una voce
acque gassate, con diversa da quella del prodotto.
l'aggiunta di zucche- Inoltre il valore del materiale del ri o di altri dolci- capitolo 17 utilizzati non deve
ficanti o aromatiz- eccedere il 30% del prezzo franco
zanti, ed altre fabbrica del prodotto e tutti i
bevande non alcoliche, succhi di frutta utilizzati
esclusi i succhi di (esclusi i succhi di frutta a base frutta o di ortaggi di ananasso, di limette e di
della voce 2009 pompelmo) devono essere
interamente ottenuti
ex 2204 Vini di uve fresche, Fabbricazione a partire da altri
compresi i vini mosti di uva
arricchiti di alcole;
mosti di uva con
aggiunta di alcole.
I prodotti seguenti,
contenenti materiali
ricavati dall'uva:
2205 Vermut ed altri vini Fabbricazione a partire da materiali ex 2207 di uve fresche, di qualsiasi voce, eccetto uve e
ex 2208 preparati con piante materie ricavate dall'uva
ex 2209 o con sostanze aroma-
tiche; alcole etilico
ed acquaviti, anche
denaturati; acquaviti,
liquori ed altre
bevande alcoliche;
preparazioni alcoliche
composte dai tipi
utilizzati per la fab-
bricazione di bevande;
aceti commestibili
ex 2208 Whisky con titolo Fabbricazione in cui il valore
alcolometrico volu- dell'alcole ottenuto dalla
mico inferiore a distillazione dei cereali
50% volume utilizzati non deve eccedere il
15% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Residui e cascami Fabbricazione in cui tutti i
Cap. 23 dell'industria ali- materiali utilizzati devono essere mentare; alimenti per classificati in una voce diversa
animali ad esclusio- da quella del prodotto
ne dei prodotti delle
voci ex 2303, ex 2306,
2309 per i quali si
applicano le regole
seguenti:
ex 2303 Residui della fab- Fabbricazione in cui tutto il
bricazione degli granturco utilizzato deve essere
amidi di granturco interamente ottenuto
(escluse le acque di
macerazione concentra-
te) avente tenore di
proteine, calcolato
sulla sostanza secca,
superiore al 40% in
peso
ex 2306 Panelli e altri Fabbricazione in cui le olive
residui solidi del- utilizzate devono essere
l'estrazione dell'olio interamente ottenute
di oliva, con tenore
di olio d'oliva
superiore al 3%
2309 Preparazione dei tipi Fabbricazione in cui tutti i
utilizzati per cereali, gli zuccheri, le
l'alimentazione degli melasse, le carni e il latte
animali utilizzati devono essere
interamente ottenuti
2401 Tabacchi greggi o (1)
non lavorati; cascami
di tabacco:
2402 Sigari (compresi i Fabbricazione in cui almeno il 70%
sigari spuntati) in peso del tabacco non lavorato o
sigaretti e sigaret- dei cascami di tabacco della voce
te, di tabacco o di 2401 utilizzati
succedanei di tabac- devono essere interamente ottenuti
co
ex 2403 Tabacco da fumo Fabbricazione in cui almeno il 70%
in peso del tabacco non lavorato o
dei cascami del tabacco della voce
2401 utilizzati devono essere
interamente ottenuti
ex 2403 Altri tabacchi e Fabbricazione in cui tutti i
succedanei del ta- materiali utilizzati devono essere
bacco, lavorati: classificati in una voce diversa da tabacchi "omogeneiz- quella del prodotto
zati" o "ricostitui-
ti"; estratti e su-
ghi di tabacco
ex Sale; zolfo; terre e Fabbricazione a partire da materiali capitolo pietre; gessi, calce che sono classificati in una voce
25 e cementi, esclusi i diversa da quella del prodotto
prodotti delle voci
ex 2504, ex 2515, ex
2516, ex 2518, ex
2519, ex 2520, ex
2524, ex 2525 e ex
2530 per i quali le
relative regole sono
specificate in
appresso
ex 2504 Grafite naturale Arricchimento del contenuto di
cristallina, arric- carbonio, purificazione e frantuma- chita di carbonio, zione della grafite cristallina
purificata e frantu- greggia
mata
ex 2515 Marmi semplicemente Segamento, o altra operazione di
segati o altrimenti taglio, di marmi (anche precedente- tagliati, in blocchi mente segati) di spessore superiore o in lastre di forma a 25 cm
quadrata o rettango-
lare, di spessore
uguale o inferiore a
25 cm
ex 2516 Granito, porfido, Segamento, o altra operazione di
basalto, arenaria ed taglio, di marmi (anche precedente- altre pietre da ta- mente segati) di spessore superiore glio o da costruzio- a 25 cm
ne, semplicemente Segamento, o altra operazione di
segati o altrimenti taglio, di pietre (anche precedente- tagliati in blocchi mente segate) di spessore superiore o in lastre di forma a 25 cm
quadrata o rettango-
lare, di spessore
uguale o inferiore a
25 cm
ex 2518 Dolomite calcinata Calcinazione della dolomite non
calcinata
ex 2519 Carbonato di magne- Fabbricazione in cui tutti i materia- sio naturale (magne- li utilizzati sono classificati in
site), macinato, ri- una voce doganale diversa da quella posto in recipienti del prodotto.
ermetici e ossido di Tuttavia il carbonato di magnesio
magnesio, anche puro, naturale (magnesite) puo' essere
diverso dalla ma- utilizzato
gnesia fusa elettri-
camente o dalla
magnesia calcinata
a morte (sintetiz-
zata)
ex 2520 Gessi specialmente Fabbricazione in cui il valore
preparati per di tutti i materiali utilizzati non l'odontoiatria eccede il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 2524 Fibre di amianto Fabbricazione a partire dal
naturali minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525 Mica in polvere Triturazione della mica o dei
residui di mica
ex 2530 Terre coloranti, Calcinazione o triturazione di
calcinate o polve- terre coloranti
rizzate
capitolo Minerali, scorie e Fabbricazione a partire da materiali 26 ceneri che sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto
ex Combustibili minera- Fabbricazione a partire da materiali capitolo li, oli minerali e che sono classificati in una voce
27 prodotti della loro diversa da quella del prodotto
distillazione; so-
stanze bituminose;
cere minerali,
esclusi i prodotti
delle voci ex 2707 e
da 2709 a 2715, per
i quali le relative
regole sono specifi-
cate in appresso
ex 2707 Oli in cui i costi- Operazioni di raffinazione e/o uno o tuenti aromatici su- diversi trattamenti definiti (1)
perano, in peso, i
costituenti non aro- Altre operazioni in cui tutti i
matici, trattandosi materiali utilizzati devono essere
di prodotti analoghi classificati in una voce tariffaria agli oli minerali ed diversa da quella del prodotto.
ad altri prodotti Tuttavia, materiali della stessa
provenienti dalla voce tariffaria del prodotto possono distillazione dei essere utilizzati a condizione che
catrami di carbon il loro valore non ecceda il 50%
fossile ottenuti ad del prezzo franco fabbrica del
alta temperatura prdotto
distillanti piu' del
65% del loro volume
fino a 250›C (com-
prese le miscele di
benzine e di benzo-
lo), destinati ad
essere impiegati co-
me carburanti o come
combustibili
ex 2709 Oli greggi di mine- Distillazione pirogenica dei
rali bituminosi minerali bituminosi
da 2710 Oli di petrolio o di Operazioni di raffinazione e/o uno o a 2712 minerali bituminosi, diversi trattamenti definiti (1)
diversi dagli oli
greggi; preparazioni
non nominate ne' Altre operazioni in cui tutti i
comprese altrove, materiali utilizzati devono essere
contenenti, in peso, classificati in una voce tariffaria 70% o piu' di oli di diversa da quella del prodotto.
petrolio e di mine-
rali bituminosi e Tuttavia, materiali della stessa voce prodotto possono
costituiscono il essere utilizzati a condizione che
componente di base il loro valore non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica del prodotto Gas di petrolio ed
altri idrocarburi
gassosi
Vaselina, paraffina,
cera di petrolio
microcristallina
"slack wax", ozoceri-
te, cera di lignite,
cera di torba, altre
cere minerali prodot-
ti simili ottenuti
per sintesi o con
altri procedimenti,
anche colorati
da 2713 Coke di petrolio, Operazioni di raffinazione e/o uno o a 2715 bitume di petrolio diversi trattamenti definiti (1)
ed altri residui
degli oli di petro-
lio o di minerali
bituminosi Altre operazioni in cui tutti i
Bitumi ed asfalti, materiali utilizzati devono essere
naturali: scisti e classificati in una voce tariffaria sabbie bituminosi; differente da quella del prodotto.
asfalti e rocce Tuttavia, materiali della stessa
asfaltiti
Miscele bituminose essere utilizzati a condizione che
a base di asfalto o
di bitume naturali, il loro valore non ecceda il 50% del di bitume di
petrolio, di catra- prezzo franco fabbrica del prodotto me minerale o di
pece di catrame
minerale
_____________________________________________________________________ (1) Per questi prodotti si applica sempre il criterio dell'ottenimento intero, di cui all'articolo 4.
_____________________________________________________________________ | Voce | Designazione | Lavorazione o trasformazione | |doganale | delle merci |alla quale devono essere sottoposti | | SA (1) | (2) | i materiali non originari | | | | per ottenere il carattere | | | | di prodotti originari | | | | (3) | |_________|____________________|____________________________________| ex Prodotti chimici Fabbricazione in cui tutti i materia- capitolo inorganici: composti li utilizzati sono classificati in
28 inorganici od orga- una voce doganale diversa da quella
nici di metalli pre- del prodotto.
ziosi, di metalli Tuttavia, materiali classificati
delle terre rare, di nella stessa voce possono essere
metalli radioattivi utilizzati purche' il loro valore
o di isotopi, esclu- non ecceda il 20% del prezzo franco
si i prodotti delle fabbrica del prodotto.
voci ex 2805, ex
2811 ed ex 2833 ed
ex 2840 per i quali
le regole sono spe-
cificate in appresso
ex 2805 "Mischmetall" Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore
di tutti i materiali utilizzati non
eccede il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto.
ex 2811 Triossido di zolfo Fabbricazione a partire da diossido
di zolfo
ex 2833 Solfato di alluminio Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 2840 Perborato di sodio Fabbricazione a partire da tetra-
borato bisodico pentaidrato
ex Prodotti chimici or- Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo ganici, esclusi i riali utilizzati sono classificati
29 prodotti delle voci in una voce doganale diversa da
ex 2901, ex 2902, ex quella del prodotto.
2905, 2915, 2932, Tuttavia, materiali classificati
2933 e 2934, per i nella stessa voce possono essere
quali le relative utilizzati purche' il loro valore
regole sono specifi- non ecceda il 20% del prezzo franco
cate in appresso fabbrica del prodotto.
ex 2901 Idrocarburi acicli- Operazioni di raffinazione e/o uno o ci utilizzati come diversi trattamenti definiti (1)
carburante o combu-
stibile Altre operazioni in cui tutti i
materiali utilizzati devono essere
classificati in una voce tariffaria
differente da quella del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa vo- ce tariffaria del prodotto possono
essere utilizzati a condizione che
il loro valore non ecceda il 50%
del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto



ex 2902 Cicloparaffinici e Operazioni di raffinazione e/o uno
cicloolefinici (di- o diversi trattamenti definiti (1)
versi dall'azulene),
benzene, toluene, Altre operazioni in cui tutti i
xileni, destinati ad materiali utilizzati devono essere
essere utilizzati classificati in una voce tariffaria
come carburante o differente da quella del prodotto.
combustibile Tuttavia, materiali della stessa
voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che
il loro valore non ecceda il 50%
del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
ex 2905 Alcolati metallici Fabbricazione a partire da materiali di questa voce doga- di qualsiasi voce doganale, compresi nale e di etanolo o gli altri materiali della voce 2905. di glicerina Tuttavia, gli alcolati metallici di
questa voce possono essere utiliz-
zati purche' il loro valore non
ecceda il 20% del prezzo franco fab- brica del prodotto
2915 Acidi monocarbos- Fabbricazione a partire da materiali silici aciclici sa- di qualsiasi voce doganale.
turi e loro anidri- Tuttavia, il valore di tutti i mate- di, alogenuri, pe- riali delle voci 2915 e 2916 utiliz- rossidi e peros- zati non puo' eccedere il 20% del
siacidi, loro deri- prezzo franco fabbrica del prodotto. vati alogenati,
solfonati, nitrati
o nitrosi
2932 Composti eteroci-
clici con uno o piu'
cheroatomi di solo
ossigeno:
- eteri interni e Fabbricazione a partire da materiali loro derivati, di qualsiasi voce doganale. Tut-
alogenati, solfo- tavia, il valore di tutti i materiali nati, nitrati o delle voci 2909 utilizzati non puo'
nitrosi eccedere il 20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto.
- acetali ciclici ed Fabbricazione a partire da materiali emiacetali interni; di qualsiasi voce doganale
loro derivati alo-
genati, solfonati,
nitrati o nitrosi
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate-
riali utilizzati sono classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali
classificati nella stessa voce pos-
sono essere utilizzati, purche' il
loro valore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
2933 Composti eteroci- Fabbricazione a partire da materiali clici con uno o piu' di qualsiasi voce doganale. Tut-
eteroatomi di solo tavia, il valore di tutti i materia- azoto; acidi nu- li delle voci 2932 e 2933 utilizzati cleici e loro sali non deve eccedere il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
2934 Altri composti Fabbricazione a partire da materiali eterociclici di qualsiasi voce.
Tuttavia, il valore di tutti i mate- riali delle voci 2932, 2933 e 2934
utilizzati non deve eccedere il 20%
del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
ex Prodotti farma- Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo ceutici, esclusi i riali utilizzati sono classificati
30 prodotti delle voci in una voce doganale diversa da
3002, 3003 e 3004, quella del prodotto.
per i quali le re- Tuttavia, materiali classificati
lative regole sono nella stessa voce possono essere
specificate in utilizzati purche' il loro valore
appresso non ecceda il 20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto



3002 Sangue umano, san-
gue animale prepara-
to per usi terapeu-
tici, profilattici o
diagnostici; sieri
specifici di animali
o di persone im-
munizzati ed altri
costituenti del san-
gue; vaccini, tos-
sine, colture di mi-
crorganismi (esclusi
i lieviti) e prodot-
ti simili:
- prodotti composti Fabbricazione a partire da materiali da due o piu' di qualsiasi voce doganale, compresi elementi mescolati gli altri materiali della voce 3002. per uso terapeu- Tuttavia, i materiali corrispondenti tico o profilat- alla presente descrizione possono
tico oppure da anche essere utilizzati purche' il
prodotti non loro valore non ecceda il 20% del
mescolati per la prezzo franco fabbrica del prodotto
stessa utilizza-
zione, condiziona-
ti in confezioni
di dosi prestabi-
lite o in imbal-
laggi per la ven-
dita al minuto
- altri:
-- sangue umano Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002.
Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono
anche essere utilizzati purche' il
loro valore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
-- sangue animale Fabbricazione a partire da materiali preparato per uso di qualsiasi voce doganale, compresi terapeutico o pro- gli altri materiali della voce 3002. filattico Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono
anche essere utilizzati purche' il
loro valore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
-- frazioni di san- Fabbricazione a partire da materiali gue diverse da di qualsiasi voce doganale, compresi antisieri, emoglo- gli altri materiali della voce 3002. bina e globuline Tuttavia, i materiali corrispondenti del siero alla presente descrizione possono
anche essere utilizzati purche' il
loro valore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
-- emoglobina, glo- Fabbricazione a partire da materiali bulina del sangue di qualsiasi voce doganale, compresi e globulina del gli altri materiali della voce 3002. siero Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono
anche essere utilizzati purche' il
loro valore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
-- altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002.
Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono
anche essere utilizzati purche' il
loro valore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e Medicamenti (esclusi Fabbricazione in cui:
3004 i prodotti delle vo- - tutti i materiali utilizzati sono
ci 3002, 3005 e classificati in una voce doganale
3006) diversa da quella del prodotto.
Tuttavia, i materiali delle voci
3003 o 3004 possono essere utiliz- zati purche' il loro valore globa- le non ecceda il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non ecceda il 50% del
prezzo franco fabbrica del prodot- to
ex Concimi; esclusi Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo quelli della voce ex riali utilizzati sono classificati
31 3105, per i quali le in una voce doganale diversa da
regole sono specifi- quella del prodotto.
cate in appresso Tuttavia, materiali classificati
nella stessa voce possono essere
utilizzati purche' il loro valore
non ecceda il 20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 3105 Concimi minerali o Fabbricazione in cui:
chimici contenenti - tutti i materiali utilizzati sono
due o tre elementi classificati in una voce doganale
fertilizzanti: azo- diversa da quella del prodotto.
to, fosforo e potas- Tuttavia, materiali classificati
sio; altri concimi; nella stessa voce doganale del
prodotti di questo prodotto possono essere utilizzati capitolo presentati purche' il loro valore non ecceda
sia in pasticche o il 20% del prezzo franco fabbrica
forme simili, sia del prodotto
in imballaggi di un - il valore di tutti i materiali
peso lordo inferiore utilizzati non ecceda il 50% del
o uguale a 10 kg, prezzo franco fabbrica del
esclusi i seguenti prodotto
prodotti:
- nitrato di sodio
- calciocianammide
- solfato di potassio
- solfato di potassio
e di magnesio
ex Estratti per concia Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo o per tinta; tannini riali utilizzati sono classificati
32 e loro derivati; in una voce doganale diversa da
pigmenti ed altre quella del prodotto.
sostanze coloranti; Tuttavia, materiali classificati
pitture e vernici; nella stessa voce possono essere
mastici; inchiostri; utilizzati purche' il loro valore
esclusi i prodotti non ecceda il 20% del prezzo franco
delle voci 3201 e fabbrica del prodotto
3205, per i quali le
relative regole sono
specificate in ap-
presso
ex 3201 Tannini e loro sali, Fabbricazione a partire da estratti
eteri, esteri ed al- per concia di origine vegetale
tri derivati
3205 Lacche coloranti; Fabbricazione a partire da materiali
preparazioni a base di qualsiasi voce doganale, escluse
di lacche coloran- le voci 3203 e 3204 e 3205; tuttavia i ti previste nella materiali della voce 3205 possono
nota 3 di questo essere utilizzati, purche' il loro
capitolo (1) valore non ecceda il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex Oli essenziali e Fabbricazione in cui tutti i
capitolo resinoidi; prodotti materiali utilizzati sono
33 per profumeria o classificati in una voce doganale
per toletta, prepa- diversa da quella del prodotto.
rati e preparazioni Tuttavia, materiali classificati
cosmetiche, esclusi nella stessa voce possono essere
i prodotti della utilizzati purche' il loro valore
voce 3301, per i non ecceda il 20% del prezzo franco
quali la relativa fabbrica del prodotto
regola e' specifi-
cata in appresso
3301 Oli essenziali Fabbricazione a partire da materiali
(deterpenati o non) di qualsiasi voce doganale, compresi
compresi quelli materiali di un "gruppo" (1) diverso
detti "concreti" o di questa stessa voce doganale. Tut-
"assoluti"; resi- tavia, materiali dello stesso "gruppo" noidi; soluzioni possono essere utilizzati purche' il
concentrate di oli loro valore non ecceda il 20% del
essenziali nei prezzo franco fabbrica del prodotto
grassi, negli oli
fissi, nelle cere
o nei prodotti
analoghi, ottenute
per "enfleurage" o
macerazione; sot-
toprodotti terpeni-
ci residuali della
deterpenazione degli
oli essenziali;
acque distillate
aromatiche e solu-
zioni acquose di oli
essenziali
ex Saponi, agenti or- Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo ganici di superfi- riali utilizzati sono classificati
34 cie, preparazioni in una voce doganale diversa da
per liscivie, prepa- quella del prodotto.
razioni lubrifican- Tuttavia, materiali classificati
ti, cere artificia- nella stessa voce possono essere
li, cere preparate, utilizzati purche' il loro valore
prodotti per pulire non ecceda il 20% del prezzo franco
e lucidare, candele fabbrica del prodotto
e prodotti simili,
paste per modelli,
"cere per l'odonto-
iatria" e composi-
zioni per l'odonto-
iatria a base di
gesso, esclusi i
prodotti delle voci
ex 3403 e 3404, per
i quali le relative
regole sono specifi-
cate in appresso
ex 3403 Preparazioni lubri- Operazioni di raffinazione e/o uno
ficanti contenenti o diversi trattamenti definiti (1)
meno del 70% in peso
di oli di petrolio o Altre operazioni in cui tutti i
di minerali bitumi- materiali utilizzati devono essere
nosi classificati in una voce tariffaria
diversa da quella del prodotto.
Tuttavia, materiali della stessa
voce tariffaria del prodotto possono essere utilizzati a condizione che
il loro valore non ecceda il 50%
del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
3404 Cere artificiali e Fabbricazione in cui tutti i mate-
cere preparate: riali utilizzati devono essere
- Cere artificiali e classificati in una voce diversa da
cere preparate a quella del prodotto. Tuttavia, mate- base di paraffine, riali della stessa voce tariffaria
di cere di petro- del prodotto possono essere utiliz-
lio o di minerali zati a condizione che il loro valore bituminosi di non ecceda il 50% del prezzo franco
residui paraffini- fabbrica del prodotto
ci
- altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi:
- gli oli idrogenati aventi il ca-
rattere delle cere della voce
1516,
- gli acidi grassi non definiti
chimicamente o gli alcoli grassi
industriali della voce 1519,
- i materiali della voce 3404
Tuttavia, questi materiali possono
essere utilizzati purche' il loro
valore non ecceda il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex Sostanze albumino- Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo idi: prodotti a base riali utilizzati sono classificati
35 di amidi o di fecole in una voce doganale diversa da
modificati; colle; quella del prodotto.
enzimi; esclusi i Tuttavia, materiali classificati
prodotti delle voci nella stessa voce possono essere
3505 ed ex 3507, per utilizzati purche' il loro valore
i quali le relative non ecceda il 20% del prezzo franco
regole sono specifi- fabbrica del prodotto
cate in appresso
3505 Destrina ed altri
amidi e fecole modi-
ficati (per esempio,
amidi e fecole, pre-
gelatinizzati od
esterificati); colle
a base di amidi o di
fecole, di destrina
o di altri amidi o
fecole modificati:
- eteri ed esteri di Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505
- altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto
quelli della voce 1108
ex 3507 Enzimi preparati non Fabbricazione in cui il valore di
nominati ne' compre- tutti i materiali utilizzati non ec- si altrove cede il 50% del presso franco fab-
brica del prodotto
capitolo Polveri ed esplosi- Fabbricazione in cui tutti i mate-
36 vi: articoli piro- riali utilizzati sono classificati
tecnici; fiammiferi; in una voce doganale diversa da
leghe piroforiche; quella del prodotto.
sostanze infiammabi- Tuttavia, materiali classificati
li nella stessa voce possono essere
utilizzati purche' il loro valore
non ecceda il 20% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex Prodotti per la fo- Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo tografia e per la riali utilizzati sono classificati
37 cinematografia, in una voce diversa da quella del
esclusi i prodotti prodotto.
delle voci 3701, Tuttavia, materiali classificati
3702 e 3704, per i nella stessa voce possono essere
quali le relative utilizzati purche' il loro valore
regole sono specifi- non ecceda il 20% del prezzo franco
cate in appresso fabbrica del prodotto
3701 Lastre e pellicole
fotografiche piane
sensibilizzate, non
impressionate, di
materie diverse dal-
la carta, del car-
tone o dai tessili,
pellicole fotografi-
che piane a sviluppo
e stampa istantanei,
sensibilizzate, non
impressionate, anche
in caricatori
- pellicole a colori Fabbricazione in cui tutti i mate-
per apparecchi fo- riali utilizzati sono classificati
tografici a svi- in una voce diversa dalle voci 3701
luppo istantaneo, e 3202. Tuttavia i materiali della
in caricatori voce 3702 possono essere utilizzati, purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco fabbrica del
prodotto
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate-
riali utilizzati sono classificati
in una voce diversa dalle voci 3701
e 3202. Tuttavia, i materiali
classificati nelle voci 3701 e 3702
possono essere utilizzati, purche'
il loro valore non ecceda il 20% del prezzo franco fabbrica del prodotto
3702 Pellicole fotogra- Fabbricazione in cui tutti i mate-
fiche sensibiliz- riali utilizzati sono classificati
zate, non impressio- in una voce doganale diversa dalle
nate, in rotoli, di voci 3701 o 3702
materie diverse dal-
la carta, dal carto-
ne o dai tessili;
pellicole fotogra-
fiche a sviluppo e
a stampa istanta-
nei, in rotoli,
sensibilizzate, non
impressionate
3704 Lastre, pellicole, Fabbricazione in cui tutti i mate-
carte, cartoni e riali utilizzati sono classificati
tessili, fotografi- in una voce doganale diversa dalle
ci, impressionati ma voci da 3701 a 3704
non sviluppati
ex Prodotti vari delle Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo industrie chimiche; riali utilizzati sono classificati
38 esclusi i prodotti in una voce doganale diversa da
delle voci ex 3801, quella del prodotto.
ex 3803, ex 3805, ex Tuttavia, materiali classificati
3806, ex 3807, da nella stessa voce possono essere
3808 a 3814, da 3818 utilizzati purche' il loro valore
a 3820, 3822 e 3823, non ecceda il 20% del prezzo franco
per i quali le rela- fabbrica del prodotto
tive regole sono
specificate in ap-
presso
ex 3801 Grafite artificiale;
grafite colloidale o
semicolloidale; pre-
parazioni a base di
grafite o di altro
carbonio, in forma
di paste, blocchi,
placchette o di
altri semiprodotti;
- grafite colloidale Fabbricazione in cui il valore di
in sospensione in tutti i materiali utilizzati non
olio e grafite se- eccede il 50% del prezzo franco
micolloidale; com- fabbrica del prodotto
posizioni in pasta
per elettrodi, a
base di sostanze
carboniose
- grafite in forma Fabbricazione in cui il valore di
di pasta, in una tutti i materiali della voce 3403
miscela di oltre non eccede il 20% del prezzo franco
il 30%, in peso, fabbrica del prodotto
di grafite e di
oli minerali
- altri Fabbricazione in cui tutti i mate-
riali utilizzati sono classificati
in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, materiali clas-
sificati nella stessa voce possono
essere utilizzati, purche' il loro
valore non ecceda il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex 3803 Tallol raffinato Raffinazione di tallol greggio
ex 3805 Essenza di trementi- Depurazione consistente nella di-
na al solfato, depu- stillazione o nella raffinazione
rata dell'essenza di trementina al sol-
fato, greggia
ex 3806 Gomme esteri Fabbricazione a partire da acidi
resinici
ex 3807 Pece nera (pece di Distillazione del catrame di legno
catrame vegetale)
3808 Insetticidi, roden- Fabbricazione in cui il valore di
ticidi, fungicidi, tutti i materiali utilizzati non
erbicidi, inibitori eccede il 50% del prezzo franco
di germinazione e fabbrica del prodotto
regolatori di cre-
scita per piante,
disinfettanti e pro-
dotti simili presen-
tati in forme o in
imballaggi per la
vendita al minuto
oppure allo stato di
preparazioni o in
forma di oggetti
quali nastri, stop-
pini e candele sol-
forati e carte mo-
schicide.
3809 Agenti d'apprettatu- Fabbricazione in cui il valore di
ra o di finitura, tutti i materiali utilizzati non
acceleranti di tin- eccede il 50% del prezzo franco
tura o di fissaggio fabbrica del prodotto
di materie coloranti
e altri prodotti e
preparazioni (per
esempio bozzime pre-
parate e preparazio-
ni per la mordenza-
tura), dei tipi uti-
lizzati nelle indu-
strie tessili, della
carta, del cuoio o
in industrie simili,
non nominati ne'
compresi altrove
3810 Preparazioni per il Fabbricazione in cui il valore di
decapaggio dei me- tutti i materiali utilizzati non
talli; preparazioni eccede il 50% del prezzo franco
disossidanti per fabbrica del prodotto
saldare o brasare ed
altre preparazioni
ausiliarie per la
saldatura o la bra-
satura dei metalli;
paste e polveri per
saldare o brasare,
composte di metallo
e di altri prodotti;
preparazioni dei tipi
utilizzati per il
rivestimento o il
riempimento di elet-
trodi o di bacchette
per saldatura
3811 Preparazioni anti-
detonanti, inibitori
di ossidazione, ad-
ditivi peptizzanti,
preparazioni per mi-
gliorare la viscosi-
ta', additivi contro
la corrosione ed
altri additivi pre-
parati, per oli mi-
nerali (compresa la
benzina) o per altri
liquidi adoperati per
gli stessi scopi
degli oli minerali:
- additivi prepara- Fabbricazione in cui il valore di
ti per oli lubri- tutti i materiali del n. 3811 uti-
ficanti, contenen- lizzati non eccede il 50% del
ti oli di petro- prezzo franco fabbrica del prodotto
lio o di minerali
bituminosi



- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i metalli utilizzati non
eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
3812 Preparazioni dette Fabbricazione in cui il valore di
"acceleranti di tutti i materiali utilizzati non
vulcanizzazione"; eccede il 50% del prezzo franco
plastificanti compo- fabbrica del prodotto
sti per gomma o ma-
terie plastiche, non
nominati ne' compre-
si altrove; prepara-
zioni antiossidanti
ed altri stabiliz-
zanti composti per
gomma o materie pla-
stiche
3813 Preparazioni e ca- Fabbricazione in cui il valore di
riche per apparecchi tutti i materiali utilizzati non
estintori; granate e eccede il 50% del prezzo franco
bombe estintrici fabbrica del prodotto
3814 Solventi e diluenti Fabbricazione in cui il valore di
organici composti, tutti i materiali utilizzati non
non nominati ne' eccede il 50% del prezzo franco
compresi altrove; fabbrica del prodotto
preparazioni per
togliere pitture o
vernici
3818 Elementi chimici Fabbricazione in cui il valore di
drogati per essere tutti i materiali utilizzati non
utilizzati in elet- eccede il 50% del prezzo franco
tronica, in forma di fabbrica del prodotto
dischi, piastrine o
forme analoghe; com-
posti chimici drogati
per essere utilizzati
in elettronica
3819 Liquidi per freni Fabbricazione in cui il valore di
idraulici ed altri tutti i materiali utilizzati non
liquidi preparati eccede il 50% del prezzo franco
per trasmissioni fabbrica del prodotto
idrauliche, non con-
tenenti o contenenti
meno di 70%, in peso
di oli di petrolio o
di minerali bituminosi
3820 Preparazioni anti- Fabbricazione in cui il valore di
gelo e liquidi pre- tutti i materiali utilizzati non
parati per lo eccede il 50% del prezzo franco
sbrinamento fabbrica del prodotto
3822 Reattivi composti Fabbricazione in cui il valore di
per diagnostica o da tutti i materiali utilizzati non
laboratorio, diversi eccede il 50% del prezzo franco
da quelli delle voci fabbrica del prodotto
3002 o 3006
3823 Leganti preparati
per forme o per ani-
me da fonderia; pro-
dotti chimici e pre-
parazioni delle in-
dustrie chimiche o
delle industrie con-
nesse (comprese
quelle costituite da
miscele di prodotti
naturali), non nomi-
nati ne' compresi
altrove; prodotti
residuali delle in-
dustrie chimiche o
delle industrie con-
nesse, non nominati
ne' compresi altrove
- i seguenti prodot- Fabbricazione in cui tutti i mate-
ti della voce riali utilizzati sono classificati
3823: in una voce diversa da quella del
prodotto. Tuttavia, i materiali
classificati nella stessa voce pos-
sono essere utilizzati, purche' il
loro valore non ecceda il 20% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
-- leganti preparati
per forme o per
anime da fonderia,
a partire da pro-
dotti resinosi
naturali
-- acidi naftenici e
i loro sali inso-
lubili in acqua e
loro esteri
-- sorbitolo diverso
da quello della
voce 2905
-- solfati di petro-
lio, esclusi i
solfonati di pe-
trolio di metalli
alcalini, d'ammo-
nio e d'etanolam-
mine; acidi solfo-
nici di oli mine-
rali bituminosi,
tiofenici, e loro
sali
-- scambiatori di
ioni
-- composizioni as-
sorbenti per com-
pletare il vuoto
nei tubi o nelle
valvole elettriche
-- ossidi di ferro
alcalinizzati per
la depurazione dei
gas
-- acque ammoniacali
e masse depuranti
esaurite prove-
nienti dalla depu-
razione del gas
illuminante
-- acidi solfonafte-
nici e loro sali
insolubili in
acqua e loro este-
ri
-- oli di flemma e di
Dippel
-- miscele di sali
aventi differenti
anioni
-- paste da copiatura
a base gelatinosa,
anche su supporto
di carta o di tes-
suto
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
da ex Materie plastiche in
3901 a forme primarie;
3915 cascami, ritagli e
rottami di plastica
esclusi i prodotti
della voce ex 3907
per i quali la rela-
tiva regola e' spe-
cificata in appres-
so:
- prodotti addizio- Fabbricazione in cui:
nali mopolimeriz- - il valore di tutti i materiali
zati utilizzati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del pro-
dotto, e
- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede
il 20% del prezzo franco fabbrica
del prodotto (1)
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali del capitolo 39
utilizzati non eccede il 20% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
(1)
ex 3907 Copolimeri, ottenuti Fabbricazione in cui tutti i mate-
da policarbonati e riali utilizzati sono classificati
copolimeri acriloni- in una voce diversa da quella del
trile-butadien- prodotto. Tuttavia, materiali clas-
stirene (ABS) sificati nella stessa voce possono
essere utilizzati, purche' il loro
valore non ecceda il 50% del prezzo
franco fabbrica del prodotto (1)
da ex Semilavorati ed ar-
3916 a ticoli di plastica,
3921 esclusi quelli delle
voci ex 3916, ex
3917 e ex 3920 e ex
3921; per i quali le
relative regole sono
specificate in ap-
presso:
- prodotti piatti, Fabbricazione in cui il valore di
non solamente la- tutti i materiali del capitolo 39
vorati in superfi- utilizzati non eccede il 50% del
cie o tagliati in prezzo franco fabbrica del prodotto
forma diversa da
quella quadrata o
rettangolare; al-
tri prodotti, non
semplicemente la-
vorati in superfi-
cie
- altri
-- prodotti addizio- Fabbricazione in cui:
nali omopolimeriz- - il valore di tutti i materiali
zati utilizzati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del pro-
dotto, e
- il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede
il 20% del prezzo franco fabbrica
del prodotto (1)
-- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali del capitolo 39
utilizzati non eccede il 20% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
(1)
ex 3916 Profilati e tubi Fabbricazione in cui:
e - il valore di tutti i materiali
ex 3917 non eccede il 50% del prezzo fran- co fabbrica del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20% del prezzo
franco fabbrica del prodotto
ex 3920 Fogli e pellicole Fabbricazione a partire da un sale
di ionomeri parziale di termoplastica, che e'
un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutraliz-
zato con ioni metallici, principal-
mente di zinco e sodio
ex 3921 Fogli di plastica, Fabbricazione a partire da fogli di
metalizzati poliestere altamente trasparenti di
spessore inferiore a 23 micron (1)
da 3922 Articoli di plastica Fabbricazione in cui il valore di
a 3926 tutti i materiali utilizzati non
eccede il 50% del prezzo franco fab- brica del prodotto
ex Gomma e lavori i Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo gomma, esclusi gli riali utilizzati sono classificati
40 articoli delle voci in una voce diversa da quella del
4001, 4005, 4012 e prodotto
ex 4017, per i quali
le regole sono indi-
cate in appresso
ex 4001 Lastre "crepe" di Laminazione di fogli "crepe" di gom- gomma per suole ma naturale
4005 Gomma mescolata, Fabbricazione in cui il valore di
non vulcanizzata, in tutti i materiali utilizzati, esclu- forme primarie o in sa la gomma naturale, non eccede il
lastre, fogli o na- 50% del prezzo franco fabbrica del
stri prodotto
4012 Coperture usate o
rigenerate, di gom-
ma; coperture piene
o semipiene, bat-
tistrada amovibili
per coperture e pro-
tettori, in gomma
- coperture rigene- Rigenerazione di coperture usate
rate, piene o se-
mipiene, in gomma
- altri Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi
quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017 Articoli in gomma Fabbricazione a partire da gomma
indurita indurita
ex Pelli (diverse da Fabbricazione in cui il valore di
capitolo quelle per pellic- tutti i materiali utilizzati sono
41 ceria) e cuoio greg- classificati in una voce diversa da
gi, esclusi i quella del prodotto
prodotti delle voci
ex 4102, da 4104 a
4107 e 4109, per i
quali le regole sono
indicate in appresso
ex 4102 Pelli gregge di ovi- Slanatura di pelli di ovini
ni, senza vello
da 4104 Cuoio e pelli depi- Riconciatura di cuoio e pelli pre-
a 4107 lati, preparati, di- conciati o
versi da quelli
delle voci 4108 o Fabbricazione in cui tutti i mate-
4109 riali utilizzati sono classificati
in una voce doganale diversa da
quella del prodotto
4109 Cuoio e pelli, ver- Fabbricazione a partire da cuoio e
niciati o laccati; pelli delle voci da 4104 a 4107,
cuoio e pelli, me- purche' il loro valore non ecceda il tallizzati 50% del prezzo franco fabbrica del
prodotto
capitolo Lavori di cuoio e di Fabbricazione in cui tutti i mate-
42 pelli; oggetti di riali utilizzati sono classificati
selleria e finimen- in una voce doganale diversa da
ti; oggetti da viag- quella del prodotto
gio, borse, borsette
e simili contenito-
ri; lavori di budel-
la
ex Pelli da pellicceria Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo e loro lavori; pel- riali utilizzati sono classificati
43 licce artificiali, in una voce diversa da quella del
esclusi i prodotti prodotto
delle voci ex 4302 e
4303 per i quali le
regole sono indicate
in appresso
ex 4302 Pelli da pellicceria
conciate o prepara-
te, cucite:
- tavole, croci e Imbianchimento o tintura, oltre al
manufatti simili taglio ed alla confezione di pelli
da pellicceria conciate o preparate
- altri Fabbricazione a partire da pelli da
pellicceria conciate o preparate,
non cucite
4303 Indumenti, accessori Fabbricazione a partire da pelli da
di abbigliamento ed pellicceria conciate o preparate,
altri oggetti di non cucite, della voce 4302
pelle da pellicceria
ex Legno, carbone di Fabbricazione in cui tutti i mate-
capitolo legna e lavori di riali utilizzati sono classificati
44 legno, esclusi i in una voce diversa da quella del
prodotti delle voci prodotto
ex 4403, ex 4407, ex
4408, 4409 da ex 4410
a ex 4413, ex 4415,
ex 4415, 4418 e ex
4421, per i quali le
regole sono indicate
in appresso



(1) Cfr. nota introduttiva 6 dell'allegato I.
(1) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purche' non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.
(1) Per "gruppo" si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.
(1) Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.
(1) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardne (fattore di opacita') - e' inferiore al 2%.
_____________________________________________________________________ | Voce | Designazione | Lavorazione o trasformazione | |doganale | delle merci |alla quale devono essere sottoposti | | SA (1) | (2) | i materiali non originari | | | | per ottenere il carattere | | | | di prodotti originari | | | | (3) o (4) | |_________|____________________|____________________________________| ex 4403 Legno semplicemente Fabbricazione a partire da legno
squadrato grezzo, anche scortecciato o
semplicemente sgrossato
ex 4407 Legno segato o ta- Levigatura, piallatura o incollatura gliato per il lungo, con giunture a spina
tranciato o sfoglia-
to, piallato, levi-
gato o incollato con
giunture a spina, di
spessore superiore a
6 mm
ex 4408 Fogli da impiallac- Giuntura, piallatura, levigatura
ciatura e fogli per o incollatura con giuntuture a spina compensati, giuntati
ed altro legno sega-
to per il lungo,
tranciato o sfoglia-
to, piallato, levi-
gato o incollato con
giuntura a spina, di
spessore inferiore o
uguale a 6 mm
ex 4409 Legno Œcomprese le
liste e le tavolette
(parchetti) per pavi-
menti, non riunite©
profilato (con inca-
stri semplici, scana-
lato, sagomato a for-
ma di battente, con
limbelli, smussato,
con incastri a Y, con
modanature, arroton-
damenti o simili)
lungo uno o piu' orli
o superfici, levigato
o incollato con giun-
ture a spina
- levigato o incol- Levigatura o incollatura, con
lato con giunture giunture a spina
a spina
- liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature
- altro Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa
versa da quella del prodotto
ex 4410 a Liste e modanature, Fabbricazione di liste e modanature
ex 4413 per cornici, per la
decorazione interna
di costruzioni, per
impianti elettrici,
e simili
4415 Casse, cassette, Fabbricazione a partire da tavole
gabbie, cilindri ed non tagliate per un uso determinato
imballaggi simili,
di legno
ex 4416 Fusti, botti, tini, Fabbricazione a partire da legname
mastelli ed altri da bottaio, segato sulle due
lavori da bottaio, e facce principali, ma non
loro parti, di legno altrimenti lavorato
ex 4418 Lavori di falegname-
ria e lavori di car-
penteria per costru-
zioni, compresi i
pannelli cellulari,
i pannelli per pavi-
menti e le tavole di
copertura (shingles
e shakes), di legno
- lavori di falegna- Fabbricazione in cui tutti i
meria e lavori di materiali utilizzati sono
carpenteria per co- classificati in una voce doga-
struzioni nale diversa da quella del
prodotto. Tuttavia possono es-
sere utilizzati pannelli cel-
lulari o tavole di copertura
("shingles" e "shakes") di le-
gno
- liste e modanature Fabbricazione di liste e modanature
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
ex 4421 Legno preparato per Fabbricazione a partire da
fiammiferi: zeppe di legno di qualsiasi voce doga-
legno per calzature nale, escluso il legno in fu-
scelli della voce 4409
ex Sughero e lavori di Fabbricazione in cui tutti i
capitolo sughero, esclusi i materiali utilizzati sono
45 prodotti della voce classificati in una voce di-
4503 per i quali la versa da quella del prodotto
regola e' indicata in
appresso
4503 Articoli in sughero Fabbricazione a partire da su-
naturale ghero naturale della voce 4501
capitolo Lavori di intreccio, Fabbricazione in cui tutti i
46 da panieraio o da materiali utilizzati sono
stuoiaio classificati in una voce di-
versa da quella del prodotto
capitolo Paste di legno o di Fabbricazione in cui tutti i
47 altre materie fibro- materiali utilizzati sono
se cellulosiche; classificati in una voce di-
avanzi e rifiuti di versa da quella del prodotto
carta o di cartone
capitolo Carta e cartone; la- Fabbricazione in cui tutti i
48 vori di pasta di materiali utilizzati sono
cellulosa, di carta classificati in una voce di-
o di cartone, esclu- versa da quella del prodotto
si i prodotti delle
voci ex 4811, 4816,
4817, ex 4818, ex
4819, ex 4820 e ex
4823, per i quali le
regole sono indicate
in appresso
ex 4811 Carta e cartoni sem- Fabbricazione a partire da ma-
plicemente rigati, teriali per la fabbricazione
lineati o quadretta- della carta del capitolo 47
ti
4816 Carta carbone, carta Fabbricazione a partire da ma-
detta "autocopiante" teriali per la fabbricazione
e altra carta per della carta del capitolo 47
riproduzione di co-
pie (diverse da
quelle della voce
4809) matrici comple-
te per duplicatori
e lastre offset, di
carta, anche condi-
zionate in scatole
4817 Buste, biglietti Fabbricazione in cui:
postali, cartoline - tutti i materiali utilizza-
postali non illu- ti sono classificati in una
strate e cartoncini voce doganale diversa da quel-
per corrispondenza, la del prodotto, e
di carta o di carto- - il valore di tutti i mate-
ne; scatole, involu- riali utilizzati non eccede il
cri a busta e simili 50% del prezzo franco fabbrica
di carta o di carto- del prodotto
ne, contenenti un
assortimento di pro-
dotti cartotecnici
per corrispondenza



ex 4818 Carta igienica Fabbricazione a partire da ma-
teriali per la fabbricazione
della carta del capitolo 47
ex 4819 Scatole, sacchi, Fabbricazione in cui:
sacchetti, cartocci - tutti i materiali utilizzati
ed altri imballaggi sono classificati in una voce
di carta, di carto- doganale diversa da quella del
ne, di ovatta di prodotto, e
cellulosa o di stra- - il valore di tutti i materiali
ti di fibre di cel- utilizzati non eccede il 50% del
lulosa prezzo franco fabbrica prodotto
ex 4820 Blocchi di carta da Fabbricazione in cui il valore di
lettere tutti i materiali utilizzati non
eccede il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 4823 Altra carta, altro Fabbricazione a partire da materiali cartone, altra ovat- per la fabbricazione della carta
ta di cellulosa ed del capitolo 47
altri strati di fi-
bre di cellulosa,
tagliati a misura
ex Prodotti dell'edito- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ria, della stampa o materiali utilizzati sono
49 delle altre indu- classificati in una voce di-
strie grafiche; te- versa da quella del prodotto
sti manoscritti o
dattiloscritti e
piani esclusi i pro-
dotti delle voci
4909 e 4910 per i
quali le regole sono
indicate in appresso
4909 Cartoline postali Fabbricazione a partire da ma-
stampate o illustra- teriali non classificati nella
te; cartoline stam- voce 4909 o 4911
pate con auguri o
comunicazioni perso-
nali, anche illu-
strate, con o senza
busta, guarnizioni
od applicazioni
4910 Calendari di ogni
genere, stampati,
compresi i blocchi
di calendari da sfo-
gliare
- calendari del ge- Fabbricazione in cui:
nere "perpetuo", o - tutti i materiali utilizzati sono
muniti di blocchi di classificati in una voce doganale
fogli sostituibili, diversa da quella del prodotto, e
montati su supporti - il valore di tutti i materiali
di materia diversa utilizzati non eccede il 50% del
dalla carta o dal prezzo franco fabbrica del prodotto
cartone
- altri Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce
4909 o 4911
ex Seta, esclusi i pro- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo dotti delle voci ex materiali utilizzati sono
50 5003, da 5004 a ex classificati in una voce di-
5006 e 5007, per i versa da quella del prodotto
quali le regole sono
indicate in appresso
ex 5003 Cascami di seta Cardatura o pettinatura dei
(compresi i bozzoli cascami di seta
non atti alla trat-
tura, i cascami di
filatura e gli sfi-
lacciati), cardati o
pettinati
da 5004 a Filati di seta e fi- Fabbricazione a partire da (1)
ex 5006 lati di cascami di - seta greggia o cascami di seta
seta cardati, pettinati o altrimen-
ti preparati per la filatura,
- altre fibre naturali, non
cardate, n! pettinate, n! al-
trimenti preparate per la fi-
latura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbrica-
zione della carta
5007 Tessuti di seta o di Fabbricazione a partire da (1)
cascami di seta: filati semplici
- contenenti fili di
gomma
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali
discontinue, non cardate, ne'
pettinate ne' altrimenti preparate
per la filatura
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni preparatorie
o di finissaggio (quali purga,
sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura), purche' il valore
dei tessili non stampati non ecceda
il 47,5% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Lana, peli fini o Fabbricazione in cui tutti i
capitolo grossolani, filati e materiali utilizzati sono
51 tessuti di crine, e- classificati in una voce diversa
sclusi i prodotti da quella del prodotto
delle voci da 5106 a
5110 e da 5111 a 5113
per i quali le regole
sono indicate in
da 5106 Filati di lana, di Fabbricazione a partire da (1):
a 5110 peli fini o grosso- - seta greggia o cascami di seta
lani o di crine cardati, pettinati o altrimenti
preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate,
ne' pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbricazione
della carta
da 5111 Tessuti di lana, di
a 5113 peli fini o grosso-
lani o di crine:
- contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
gomma filati semplici
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali
discontinue, non cardate, ne'
pettinate ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni preparatorie
o di fissaggio (quali purga,
sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il
47,5% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Cotone, esclusi i Fabbricazione in cui tutti i
capitolo prodotti delle voci materiali utilizzati sono
52 da 5204 a 5207 e da classificati in una voce diversa
5208 a 5212 per i da quella del prodotto
quali le regole sono
indicate in appresso
da 5204 Filati di cotone Fabbricazione a partire da (1):
a 5207
- seta greggia o cascami di seta
cardati, pettinati o altrimenti
preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbricazione
della carta
da 5208 tessuti di cotone:
a 5212
- contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
gomma filati semplici
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali
discontinue, non cardate, ne'
pettinate ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno
due delle operazioni preparatorie
o di finissaggio (quali purga,
sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura) purche' il valore dei
tessili non stampati non ecceda il
47,5% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Altre fibre tessili Fabbricazione in cui tutti i
capitolo vegetali; filati di materiali utilizzati sono
53 carta e tessuti di classificati in una voce diversa
filati di carta, da quella del prodotto
esclusi i prodotti
delle voci da 5306 a
5308 e da 5309 a
5311, per i quali le
regole sono indicate
in appresso
da 5306 Filati di altre fi- Fabbricazione a partire da (1)
a 5308 bre tessili vegeta-
li; filati di carta
- seta greggia o cascami di seta
cardati, pettinati o altrimenti
preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbricazione
della carta
da 5309 Tessuti di altre fi-
a 5311 bre tessili vegetali;
tessuti di filati di
carta:
- contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
gomma filati semplici
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali
discontinue, non cardate, ne'
pettinate ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno due
delle operazioni preparatorie o
di finissaggio (quali purga,
sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il
47,5% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
da 5401 Filati, monofilamen- Fabbricazione a partire da (1):
a 5406 ti e fili di fila- - seta greggia o cascami di seta
menti o artificiali cardati, pettinati o altrimenti
preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbricazione
zione della carta
5407 Tessuti di filati di
e filamenti sintetici
5408 o artificiali:
5407 - contenenti fili di Fabbricazione a partire da (1)
e gomma filati semplici
5408
(segue)
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali
discontinue, non cardate, ne'
pettinate ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno due
delle operazioni preparatorie o
di finissaggio (quali purga,
sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il
47,5% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
da 5501 Fibre sintetiche o Fabbricazione a partire da materiali a 5507 artificiali discon- chimici o paste tessili
tinue
da 5508 Filati e filati per Fabbricazione a partire da (1):
a 5511 cucire
- seta greggia o cascami di seta
cardati, pettinati o altrimenti
preparati per la filatura,
- fibre naturali, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbricazione
della carta
da 5512 Tessuti di fibre
a 5516 sintetiche o artifi-
ciali o discontinue:
da 5512 - contenenti fili di Fabbricazione a partire da filati
a 5516 gomma semplici (1)
(segue)
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali
discontinue, non cardate ne'
pettinate ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici, o paste
tessili, o
- carta
oppure
Stampa accompagnata da almeno due
delle operazioni preparatorie o
di finissaggio (quali purga,
sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il
47,5% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex Ovatte, feltri e Fabbricazione a partire da (1):
capitolo stoffe non tessute; - fibre naturali,
56 filati speciali; - fibre di cocco,
spago, corde e funi; - materiali chimici o paste tessili, manufatti di corde- tessili,
ria, esclusi i pro- - materiali per la fabbricazione
dotti delle voci della carta
5602, 5604, 5605 e
5606, per le quali
le relative regole
sono specificate in
appresso
5602 Feltri, anche impre-
gnati, spalmati, ri-
coperti o stratifi-
cati:
- feltri all'ago Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, o
- materiali chimici o paste
tessili
Tuttavia:
- il filato di polipropilene
della voce 5402
- le fibre di polipropilene
delle voci 5503 o 5506, o
- i fasci di fibre di polipropilene
della voce 5501, nei quali la
denominazione di un singolo
filamento o di una singola fibra
e' comunque inferiore a 9 decitex,
possono essere utilizzati purche'
il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
- fiocco artificiale ottenuto
a partire dalla caseina, o
- materiali chimici o paste
tessili
5604 Fili e corde di
gomma, ricoperti di
materie tessili; fi-
lati tessili, lamel-
le o forme simili
delle voci 5404 o
5405, impregnati,
spalmati, ricoperti
o rivestiti di gomma
o di materia plasti-
ca:
- fili e corde di Fabbricazione a partire da filati o
gomma ricoperti di corde di gomma non ricoperti di
materie tessili materie tessili
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
- materiali chimici o paste
tessili, o
- materiali per la fabbricazione
della carta
5605 Filati metallici e Fabbricazione a partire da (1):
filati metallizzati, - fibre naturali,
anche spiralati - fibre sintetiche o artificiali
(vergolinati), co- discontinue, non cardate, ne'
stituiti da filati ne pettinate, ne altrimenti
tessili, lamelle o, preparate per la filatura,
forme simili delle - materiali chimici o paste
voci 5404 o 5405, tessili, o
combinati con metal- - materiali per la fabbricazione
lo in forma di fili, della carta
di lamelle o di pol-
veri, oppure rico-
perti di metallo
5606 Filati spiralati Fabbricazione a partire da (1):
(vergolinati) lamel- - fibre naturali,
le o forme simili - fibre sintetiche o artificiali
delle voci 5404 o discontinue, non cardate, ne'
5405 rivestite pettinate, ne' altrimenti
(spiralate), diversi preparate per la filatura,
da quelle della voce - materiali chimici o paste
5605 e dai filati di tessili, o
crine rivestiti - materiali per la fabbricazione
(spiralati); filati della carta
di ciniglia; filati
detti "a catenella"
capitolo Tappeti ed altri ri-
57 vestimenti del suolo
di materie tessili:
- di feltro ad ago Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, o
- materiali chimici o paste
tessili
Tuttavia:
- i filati di polipropilene
della voce 5402, o
- le fibre di polipropilene
delle voci 5503 e 5506, o
- i fasci di fibre di polipropilene
della voce 5501, nei
quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra
e' comunque inferiore a 9 decitex,
possono essere utilizzati purche'
il loro valore non ecceda il 40%
del prezzo franco fabbrica
del prodotto
- di altri feltri Fabbricazione a partire da(1):
- fibre naturali, non cardate, ne'
pettinate, ne altrimenti
preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste
tessili
- di altri materiali Fabbricazione a partire da (1):
tessili - filati di cocco,
- filati di filamenti sintetici
o artificiali,
- fibre naturali, o
- fibre sintetiche o artificiali
discontinue non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura
ex Tessuti speciali;
capitolo superfici tessili
58 "tufted": pizzi;
arazzi; passamane-
ria; ricami, esclusi
i prodotti delle vo-
ci 5805 e 5810; per
i quali le regole
sono specificate in
appresso:
- elastici, costi- Fabbricazione a partire da filati
tuiti da fili tessi- semplici (1)
li associati a fili
di gomma
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali
discontinue, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
o
- materiali chimici o paste
tessili
oppure
Stampa accompagnata da almeno due
delle operazioni preparatorie o
di finissaggio (quali purga,
sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il
47,5% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
5805 Arazzi tessuti a ma- Fabbricazione in cui tutti i
no (tipo Gobelins, materiali utilizzati sono
Fiandra, Aubusson, classificati in una voce diversa
Beauvais e simili) da quella del prodotto
ed arazzi fatti al-
l'ago (per esempio a
piccolo punto, a
punto a croce), an-
che confezionati



5810 Ricami in pezza, in Fabbricazione in cui:
strisce o in motivi - tutti i materiali utilizzati
sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 50%
del prezzo franco fabbrica
del prodotto
5901 Tessuti spalmati di Fabbricazione a partire da filati
colla, o di sostanze
amidacee, dei tipi
utilizzati in lega-
toria per cartonaggi,
nella fabbricacazione
di astucci o per usi
simili, tele per de-
calco e trasparenti
per il disegno, tele
preparate per la
pittura; bugrane e
tessuti simili rigidi
per cappelleria
5902 Nappe a trama per
pneumatici ottenute
da filati ad alta
tenacita' di nylon o
di altre poliammidi,
di poliesteri o di
rayon viscosa:
- contenenti, in pe- Fabbricazione a partire da filati
so, non piu' del 90%
di materie tessili
- altri Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903 Tessuti impregnati, Fabbricazione a partire da filati
spalmati o ricoperti
di materia plastica
o stratificati con
materia plastica,
diversi da quelli
della voce 5902
5904 Linoleum, anche ta- Fabbricazione a partire da filati
gliati; rivestimenti (1)
del suolo costituiti
da una spalmatura o
da una ricopertura
applicata su un sup-
porto di materie
tessili, anche ta-
gliati
5905 Rivestimenti murali Fabbricazione a partire da filati
di materie tessili:
- impregnati, spal-
mati, ricoperti o
stratificati con
gomma, materie pla-
stiche o altre mate-
rie
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali
discontinue, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura,
o
- materiali chimici o paste
tessili o
Stampa accompagnata da almeno due
delle operazioni preparatorie o
di finissaggio (quali purga,
sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilita' dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione
superficiale, rammendo e
slappolatura), purche' il valore dei tessili non stampati non ecceda il
47,5% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
5906 Tessuti gommati, di-
versi da quelli del-
la voce 5902:
- tessuti a maglia Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali,
- fibre sintetiche, non cardate, ne' pettinate, n! altrimenti
preparate per la filatura,
o
- materiali chimici o paste
tessili
- altri tessuti di Fabbricazione a partire da
filati sintetici materiali chimici
contenenti, in peso,
piu' del 90% di ma-
terie tessili
- altri Fabbricazione a partire da filati
5907 Altri tessuti impre- Fabbricazione a partire da filati
gnati, spalmati o
ricoperti; tele di-
pinte per scenari di
teatri, per sfondi
di studi o per usi
simili
5908 Lucignoli tessuti,
intrecciati o a ma-
glia, di materie
tessili, per lampa-
de, fornelli, accen-
dini, candele o si-
mili; reticelle ad
incandescenza e
stoffe tubolari a
maglia occorrenti
per la loro fabbri-
cazione, anche im-
pregnate:
- reticelle ad in- Fabbricazione a partire da
candescenza, impre- stoffe tubolari a maglia
gnate
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa
da quella del prodotto
da 5909 Manufatti tessili
a 5911 per usi industriali:
- dischi e corone Fabbricazione a partire da filati
per lucidare, diver- o da cascami di tessuti o da
si da quelli di fel- stracci della voce 6310
tro della voce 5911
- altri Fabbricazione a partire da (1):
- filati di cocco,
- fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali,
discontinue, non cardate, ne'
pettinate, n! altrimenti
preparate per la filatura,
o
- materiali chimici o paste
tessili
capitolo Stoffe a maglia Fabbricazione a partire da (1):
60 - fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali,
discontinue, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste
tessili
capitolo Indumenti ed acces-
61 sori di abbigliamen-
to, a maglia:
- ottenuti riunendo Fabbricazione a partire da filati
mediante cucitura, o (1) (1)
altrimenti confezio-
nati, due o piu'
parti di stoffa a
maglia, tagliate o
realizzate diretta-
mente nella forma
voluta
capitolo - altri Fabbricazione a partire da (1):
61
(segue) - fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali,
discontinue, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste
tessili
ex Indumenti ed acces- Fabbricazione a partire da filati
capitolo sori di abbigliamen- (1) (2)
62 to, diversi da quel-
li a maglia, esclusi
quelli delle voci
doganali ex 6202, ex
6204, ex 6206, ex
6209, ex 6210, ex
6211, 6213, 6214, ex
6216 ed 6217, per i
quali le relative
regole sono specifi-
cate in appresso
ex 6202, Indumenti per donna Fabbricazione a partire da filati
ex 6204, e bambini piccoli (1)
ex 6206, ("bebes") ed altri o
e accessori per ve- Fabbricazione a partire da tessuti
ex 6209, stiario, confezio- non ricamati, il cui valore non deve nati, ricamati eccedere il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto (1)
ex 6210, Equipaggiamenti Fabbricazione a partire da filati
e ignifughi in tessuto (1)
ex 6216 ricoperto di un o
foglio di poliestere
alluminizzato
Fabbricazione a partire da tessuti
non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto (1)
6213 e Fazzoletti da naso
6214 o da taschino;
scialli, sciarpe,
foulard, fazzoletti
da collo, sciarpet-
te, mantiglie, veli
e velette e manufat-
ti simili:
- ricamati Fabbricazione a partire da filati
semplici, greggi (1) (2)
o
Fabbricazione a partire da tessuti
non ricamati, il cui valore non ecce- da il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (2)
- altri Fabbricazione a partire da filati
semplici, greggi (2)
ex 6217 Altri accessori di
abbigliamento confe-
zionati; parti di
indumenti ed acces-
sori di abbigliamen-
to, diversi da quel-
li della voce 6212
- ricamati Fabbricazione a partire da filati
(1)
oppure
Fabbricazione a partire da tessuti
non ricamati, il cui valore non ecce- de il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
- equipaggiamenti Fabbricazione a partire da filati
ignifughi in tessuto (1)
ricoperto di un
foglio di poliestere
alluminizzato
oppure
Fabbricazione a partire da tessuti
non spalmati, il cui valore non ecce- de il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto (1)
Fabbricazione in cui:
- tessuti di - tutti i materiali utilizzati sono
rinforzo per collet- classificati in una voce diversa da
ti e polsini, quella del prodotto e
tagliati - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
Fabbricazione a partire da filati
(1)
- altri
ex Altri manufatti Fabbricazione in cui tutti i
capitolo tessili confeziona- materiali utilizzati sono
63 ti; assortimenti; classificati in una voce diversa da
oggetti da rigattie- quella del prodotto
re e stracci, esclu-
si i prodotti delle
voci da 6301 a 6304,
6305, 6306, ex 6307
e 6308, per i quali
le regole sono indi-
cate in appresso
da 6301 Coperte; biancheria
a 6304 da letto, ecc.; ten-
de, tendine, ecc.;
altri manufatti per
l'arredamento: Fabbricazione a partire da (1):
- in feltro, non - fibre naturali, o
tessuti - materiali chimici o paste tessili
da 6301 - altri
a 6304 - ricamati Fabbricazione da filati semplici,
(segue) grezzi (1)
oppure
Fabbricazione a partire da tessuti
non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a
condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
- altri Fabbricazione a partire da filati
semplici, grezzi (1)(1)
6305 Sacchi e sacchetti Fabbricazione a partire da (1):
da imballaggio - fibre naturali,
- fibre sintetiche o artificiali,
discontinue, non cardate, ne'
pettinate, ne' altrimenti
preparate per la filatura, o
- materiali chimici o paste
tessili
6306 Copertoni, vele per
imbarcazioni, per
tavole a vela o car-
ri a vela, tende per
l'esterno, tende ed
oggetti per campeg-
gio:
- non tessuti Fabbricazione a partire da (1):
- fibre naturali, o
- materiali chimici o paste tessili
- altri Fabbricazione a partire da filati
semplici, greggi
ex 6307 Altri manufatti Fabbricazione in cui il valore di
confezionati, com- tutti i materiali utilizzati non
presi i modelli di eccede il 40% del prezzo franco
vestiti fabbrica del prodotto
6308 Assortimenti costi- Ciascun articolo incorporato
tuiti da pezzi di nell'assortimento deve rispettare le tessuto e di filati, regole applicabili qualora non fosse anche con accessori, presentato in assortimento. Tuttavia, per la confezione di articoli non originari possono essere tappeti, di arazzi, incorporati purche' il loro valore
di tovaglie o di to- totale non ecceda il 15% del prezzo
vaglioli ricamati, o franco fabbrica dell'assortimento
di manufatti tessili
simili, in imballag-
gi per la vendita al
minuto
da 6401 Calzature Fabbricazione a partire da materiali a 6405 di qualsiasi voce doganale, escluse
le calzature incomplete formate da
tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce
6406
6406 Parti di calzature; Fabbricazione in cui tutti i
suole interne amovi- materiali utilizzati sono
bili, tallonetti ed calssificati in una voce diversa da
oggetti simili amo- quella del prodotto
vibili; ghette, gam-
bali ed oggetti si-
mili, e loro parti
ex Cappelli, coprica- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo po ed altre accon- materiali utilizzati sono
65 ciature; loro parti, classificati in una voce diversa da
esclusi i prodotti quella del prodotto
delle voci 6503 e
6505, per i quali le
regole sono indica-
te in appresso
6503 Cappelli, coprica- Fabbricazione a partire da filati o
po ed altre accon- da fibre tessili (1)
ciature, di feltro,
fabbricati con le
campane o con i di-
schi o piatti della
voce 6501, anche
guarniti
6505 Cappelli, coprica- Fabbricazione a partire da filati o
po ed altre accon- da fibre tessili (1)
ciature a maglia, o
confezionati con
pizzi, feltro o al-
tri prodotti tessi-
li, in pezzi (ma non
in strisce), anche
guarniti; retine per
capelli di qualsiasi
materia, anche guar-
nite
ex Ombrelli (da piog- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo gia o da sole), om- materiali utilizzati sono
66 brelloni, bastoni, classificati in una voce diversa da
bastoni-sedile, fru- quella del prodotto
ste, frustini e lo-
ro parti, esclusi i
prodotti della voce
6601 per i quali la
regola e' indicata
in appresso
6601 Ombrelli (da piog- Fabbricazione in cui il valore di
gia o da sole), om- tutti i materiali utilizzati non
brelloni (compresi eccede il 50% del prezzo franco
gli ombrelli-basto- fabbrica del prodotto
ni, gli ombrelloni
da giardino e simi-
li)



capitolo Piume e calugine Fabbricazione in cui tutti i
67 preparate e oggetti materiali utilizzati sono
di piume e di calu- classificati in una voce diversa da
gine; fiori artifi- quella del prodotto
ciali; lavori di
capelli
ex Lavori di pietre, Fabbricazione in cui tutti i
capitolo gesso, cemento, materiali utilizzati sono
68 amianto, mica o ma- classificati in una voce diversa da
terie simili, esclu- quella del prodotto
si i prodotti delle
voci ex 6803, ex
6812 e ex 6814, per
i quali le regole
sono indicate in ap-
presso
ex 6803 Lavori di ardesia Fabbricazione a partire dall'ardesia naturale o agglome- lavorata
rata
ex 6812 Lavori in amianto; Fabbricazione a partire da materiali lavori di miscele a appartenenti a tutte le voci
base di amianto o a
base di amianto e
carbonato di magne-
sio
ex 6814 Lavori di mica, Fabbricazione a partire da mica la-
compresa la mica ag- vorata (compresa la mica agglomerata glomerata o ricosti- o ricostituita)
tuita, anche su sup-
porto di carta, di
cartone o di altri
materiali
capitolo Prodotti ceramici Fabbricazione in cui tutti i
69 materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa da
quella del prodotto
ex Vetro e lavori di Fabbricazione in cui tutti i
capitolo vetro, esclusi i materiali utilizzati sono
70 prodotti delle voci classificati in una voce diversa da
7006, 7007, 7008, quella del prodotto
7009, 7010, 7013 e
ex 7019, per i quali
le regole sono indi-
cate in appresso
7006 Vetro delle voci Fabbricazione a partire da materiali 7003, 7004 o 7005, della voce 7001
curvato, smussato,
inciso, forato,
smaltato o altrimen-
ti lavorato, ma non
incorniciato ne'
combinato con altri
materiali
7007 Vetro di sicurezza, Fabbricazione a partire da materiali costituito da vetri della voce 7001
temperati o formati
da fogli aderenti
fra loro
7008 Vetri isolanti a Fabbricazione a partire da materiali pareti multiple della voce 7001
7009 Specchi di vetro, Fabbricazione a partire da materiali anche incorniciati, della voce 7001
compresi gli specchi
retrovisivi
7010 Damigiane, botti- Fabbricazione in cui tutti i
glie, boccette, ba- materiali utilizzati sono
rattoli, vasi, im- classificati in una voce doganale
ballaggi tubolari, diversa da quella del prodotto
ampolle ed altri re- o
cipienti per il tra- Sfaccettatura di bottiglie e
sporto o l'imballag- boccette il cui valore non eccede il gio, di vetro; ba- 50% del prezzo franco fabbrica del
rattoli per conser- prodotto finito
ve, di vetro; tappi,
coperchi ed altri
dispositivi di chiu-
sura, di vetro
7013 Oggetti di vetro Fabbricazione in cui tutti i
per la tavola, la materiali utilizzati sono
cucina, la toletta, classificati in una voce doganale
l'ufficio, la deco- diversa da quella del prodotto
razione degli appar- o
tamenti o per usi Sfaccettatura di oggetti di vetro,
simili, diversi da- il cui valore non eccede il 50% del
gli oggetti delle prezzo franco fabbrica del prodotto
voci 7010 o 7018 finito
o
Decorazione a mano (ad esclusione
della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui
valore non eccede il 50% del prezzo
franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019 Lavori di fibre di Fabbricazione a partire da:
vetro, diversi dai - stoppini greggi, filati accoppiati filati in parallelo senza torsione (roving), e
- lana di vetro
ex Perle fini o colti- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo vate, pietre prezio- materiali utilizzati sono
71 se (gemme), pietre classificati in una voce diversa da
semipreziose (fini) quella del prodotto
o simili, metalli
preziosi, metalli
placcati o ricoperti
di metalli preziosi
e lavori di queste
materie; minuterie
di fantasia; monete,
esclusi i prodotti
delle voci ex 7102,
ex 7103, ex 7104,
7106, ex 7107, 7108,
ex 7109, 7110, ex
7111, 7116 e 7117,
per i quali le rego-
le sono indicate in
appresso

Protocollo n. 4 - Allegato II



ex 7102, Pietre preziose Fabbricazione a partire da pietre
ex 7103 e (gemme), semiprezio- preziose (gemme), o semipreziose
ex 7104 se (fini), naturali, (fini), non lavorate
sintetiche o rico-
stituite, lavorate
7106, Metalli preziosi:
7108 e - greggi Fabbricazione a partire da materiali 7110 non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110
o
Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle vo- ci doganali 7106, 7108 o 7110
o
Fabbricazione di leghe di metalli
preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni
- semilavorati o in Fabbricazione a partire da metalli
polvere preziosi, greggi
ex 7107, Metalli comuni ri- Fabbricazione a partire da metalli
ex 7109 e coperti di metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, ex 7111 preziosi, semilavo- greggi
rati
7116 Lavori di perle fi- Fabbricazione in cui il valore di
ni o coltivate, di tutti i materiali utilizzati non
pietre preziose eccede il 50% del prezzo franco
(gemme), di pietre fabbrica del prodotto
semipreziose (fini)
o di pietre sinteti-
che o ricostituite
7117 Minuterie di fan- Fabbricazione in cui tutti i
tasia materiali utilizzati sono
classificati in una voce doganale
diversa da quella del prodotto
o
Fabbricazione a partire da parti in
metalli comuni, non placcati o rico- perti di metalli preziosi, purche' il valore di tutti i materiali utilizza- ti non ecceda il 50% del prezzo fran- co fabbrica del prodotto
ex Ghisa, ferro e ac- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ciaio, esclusi i materiali utilizzati sono
72 prodotti delle voci classificati in una voce diversa da
7207, da 7208 a diversa da quella del prodotto
7216, 7217, ex 7218,
da 7219 a 7222,
7223, ex 7224, da
7225 a 7227, 7228 e
7229, per i quali
le regole sono indi-
cate in appresso
7207 Semiprodotti di Fabbricazione a partire da materiali ferro o di acciai delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e
non legati 7205
da 7208 Prodotti laminati Fabbricazione a partire da lingotti
a 7216 piatti, vergella o o altre forme primarie della voce
bordione, barre, 7206
profilati di ferro o
di acciai non legati
7217 Fili di ferro o di Fabbricazione a partire da
acciai non legati semiprodotti della voce 7207
ex 7218, Semiprodotti, pro- Fabbricazione a partire da lingotti
da 7219 dotti laminati piat- o altre forme primarie della voce
a 7222 ti, barre, profila- 7218
ti di acciai inossi-
dabili
7223 Fili di acciai Fabbricazione a partire da
inossidabili semiprodotti della voce 7218
ex 7224, Semiprodotti, pro- Fabbricazione a partire da lingotti
da 7225 dotti laminati piat- o altre forme primarie della voce
a 7227 ti, barre, profila- 7224
ti in altri acciai
legati
7228 Barre e profilati Fabbricazione a partire da lingotti
di altri acciai le- o altre forme primarie delle voci
gati; barre forate 7206, 7218 o 7224
per la perforazione,
di acciai legati o
non legati
7229 Fili di altri Fabbricazione a partire da
acciai legati semiprodotti della voce 7224
ex Lavori di ghisa, Fabbricazione in cui tutti i
capitolo ferro o acciaio, materiali utilizzati sono
73 esclusi i prodotti classificati in una voce diversa da
delle voci ex 7301, quella del prodotto
7302, 7304, 7305,
7306, ex 7307, 7308
e ex 7315, per i
quali le regole sono
indicate in appresso
ex 7301 Palancole Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302 Elementi per la co- Fabbricazione a partire da materiali struzione di strade della voce 7206
ferrate, di ghisa,
di ferro o di ac-
ciaio: rotaie, con-
trorotaie e rotaie a
cremagliera, aghi,
cuori, tiranti per
aghi ed altri ele-
menti per incroci o
scambi, traverse,
stecche (ganasce),
cuscinetti, cunei,
piastre di appoggio,
piastre di fissag-
gio, piastre e barre
di scartamento ed
altri pezzi special-
mente costruiti per
la posa, la congiun-
zione o il fissaggio
delle rotaie
7304, Tubi e profilati Fabbricazione a partire da materiali 7305 e cavi, di ferro (non delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7306 ghisa) o di acciaio
ex 7307 Accessori per tubi Tornitura, trapanatura, alesatura,
(ISO n. X5CrNiMo filettatura, sbavatura e sabbiatura
1712), composti di di abbozzi fucinati, il cui valore
piu' parti non eccede il 35% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
7308 Costruzioni e parti Fabbricazione in cui tutti i mate-
di costruzioni (per riali utilizzati sono classificati in esempio: ponti ed una voce doganale diversa da quella
elementi di ponti, del prodotto. Tuttavia i profilati
porte di cariche o ottenuti per saldatura della voce
chiuse, torri, pilo- 7301 non possono essere utilizzati
ni, pilastri, colon-
ne, ossature, impal-
cature, tettoie,
porte e finestre e
loro intelaiature,
stipiti e soglie,
serrande di chiusu-
ra, balaustrate) di
ghisa, ferro o ac-
ciaio, escluse le
costruzioni prefab-
bricate della voce
9406; lamiere, bar-
re, profilati, tubi
e simili, di ghisa,
ferro o acciaio,
predisposti per es-
sere utilizzati nel-
le costruzioni
ex 7315 Catene antisdruc- Fabbricazione in cui il valore di
ciolevoli tutti i materiali della voce 7315
utilizzati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Rame e lavori di Fabbricazione in cui:
capitolo rame, esclusi i pro- - tutti i materiali utilizzati sono
74 dotti delle voci da classificati in una voce doganale di- 7401 a 7405; le re- versa da quella del prodotto, e
gole applicabili ai - il valore di tutti i materiali
quali sono specifi- utilizzati non eccede il 50% del
cate in appresso prezzo franco fabbrica del prodotto
7401 Metalline cuprife- Fabbricazione in cui tutti i
re; rame da cementa- materiali utilizzati sono
zione (precipitato classificati in una voce diversa da
di rame) quella del prodotto
7402 Rame non raffinato; Fabbricazione in cui tutti i
anodi di rame per materiali utilizzati sono
affinazione elettro- classificati in una voce diversa da
litica quella del prodotto
7403 Rame raffinato e Fabbricazione in cui tutti i
leghe di rame, grez- materiali utilizzati sono
zo: classificati in una voce diversa da
- rame raffinato quella del prodotto
- leghe di rame Fabbricazione a partire da rame
raffinato, grezzo, o da cascami e
rottami
7404 Cascami ed avanzi Fabbricazione in cui tutti i
di rame materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa da
quella del prodotto
7405 Leghe madri di rame Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa da
quella del prodotto
ex Nichel e lavori di Fabbricazione in cui:
capitolo nichel, esclusi i - tutti i materiali utilizzati sono
75 prodotti delle voci classificati in una voce doganale di- da 7501 a 7503, per versa da quella del prodotto, e
i quali le regole - il valore di tutti i materiali
sono indicate in ap- utilizzati non eccede il 50% del
presso prezzo franco fabbrica del prodotto
da 7501 Metalline di Fabbricazione in cui tutti i
a 7503 nichel, "sinters" di materiali utilizzati sono
ossidi di nichel ed classificati in una voce diversa da
altri prodotti quella del prodotto
intermedi della me-
tallurgia del
nichel; nichel greg-
gio, cascami ed
avanzi di nichel
ex Alluminio e lavori Fabbricazione in cui:
capitolo di alluminio, esclu- - tutti i materiali utilizzati sono 76 si i prodotti delle classificati ad una voce diversa da
voci 7601, 7602 e ex quella del prodotto, e
7616; per i quali le - il valore di tutti i materiali
regole sono indicate utilizzati non eccede il 50% del
in appresso prezzo franco fabbrica del prodotto
7601 Alluminio grezzo Fabbricazione tramite trattamento
termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e
rottami di alluminio
7602 Cascami ed avanzi Fabbricazione in cui tutti i
di alluminio materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa da
quella del prodotto
ex 7616 Articoli di allumi- Fabbricazione in cui:
nio diversi dalle - tutti i materiali utilizzati sono
tele metalliche classificati in una voce doganale di- (comprese le tele versa da quella del prodotto. Tutta- continue o senza fi- via le tele metalliche (comprese le
ne), reti e griglie, tele continue o senza fine), le reti di fili di alluminio e le griglie, di fili di alluminio e e lamiere o nastri le lamiere o nastri spiegati di allu- spiegati di allumi- minio possono essere utilizzati, e
nio - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex Piombo e lavori di Fabbricazione in cui:
capitolo piombo, esclusi i - tutti i materiali utilizzati sono
78 prodotti delle voci classificati in una voce doganale di- 7801 e 7802, per i versa da quella del prodotto, e
quali le regole sono - il valore di tutti i materiali
indicate in appresso utilizzati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
7801 Piombo greggio:
- Piombo raffinato Fabbricazione a partire da piombo
d'opera
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce doganale
diversa da quella del prodotto.
Tuttavia i cascami e i rottami di
piombo della voce 7802 non possono
essere utilizzati
7802 Cascami ed avanzi Fabbricazione in cui tutti i
di piombo materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa da
quella del prodotto
ex Zinco e lavori di Fabbricazione in cui:
capitolo zinco, esclusi i - tutti i materiali utilizzati sono
79 prodotti delle voci classificati in una voce doganale di- 7901 e 7902, per i versa da quella del prodotto e
quali le regole sono - il valore di tutti i materiali
indicate in appresso utilizzati non eccede il 50% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
7901 Zinco greggio Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce doganale
diversa da quella del prodotto.
Tuttavia i cascami e i rottami di
piombo della voce 7902 non possono
essere utilizzati
7902 Cascami ed avanzi Fabbricazione in cui tutti i
di zinco materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa da
quella del prodotto
ex Stagno e lavori di Fabbricazione in cui:
capitolo stagno, esclusi i - tutti i materiali utilizzati sono
80 prodotti delle voci classificati in una voce doganale
8001, 8002 e 8007, diversa da quella del prodotto, e
per i quali le rego- - il valore di tutti i materiali
le sono indicate in utilizzati non eccede il 50% del
appresso prezzo franco fabbrica del prodotto
8001 Stagno greggio Fabbricazione in cui tuttii
materiali utilizzati sono
classificati in una voce doganale
diversa da quella del prodotto.
Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
8002 e Cascami ed avanzi Fabbricazione in cui tutti i
8007 di stagno; altri la- materiali utilizzati sono
vori di stagno classificati in una voce diversa da
quella del prodotto
capitolo Altri metalli comu-
81 ni; cermet; lavori
di queste materie
- altri metalli co- Fabbricazione in cui il valore di
muni, lavorati; la- tutti i materiali classificati nella vori di queste ma- stessa voce del prodotto utilizzato
terie non eccede il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui tutti i
materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa da
quella del prodotto
ex Utensili e utensi- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo leria; oggetti di materiali utilizzati sono
82 coltelleria e posa- classificati in una voce diversa da
teria da tavola, di quella del prodotto
metalli comuni; par-
ti di questi oggetti
di metalli comuni,
esclusi i prodotti
delle voci 8206,
8207, 8208, ex 8211,
8214 e 8215, per i
quali le regole sono
indicate in appresso
8206 Utensili compresi Fabbricazione in cui tutti i
in almeno due delle materiali utilizzati sono
voci da 8202 a 8205, classificati in una voce doganale
condizionati in as- diversa dalle voci da 8202 a 8205.
sortimenti per la Tuttavia, utensili delle voci da 8202 vendita al minuto a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purche' il loro valore
non ecceda il 15% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8207 Utensili intercam- Fabbricazione in cui:
biabili per utensi- - tutti i materiali utilizzati sono
leria a mano, anche classificati in una voce doganale
meccanica o per mac- diversa da quella del prodotto, e
chine utensili (per - il valore di tutti i materiali
esempio: per imbuti- utilizzati non eccede il 40% del
re, stampare, punzo- prezzo franco fabbrica del prodotto
nare, maschiare, fi-
lettare, forare,
alesare, scanalare,
fresare, tornire,
avvitare) comprese
le filiere per tra-
filare o estrudere i
metalli, nonche' gli
utensili di perfora-
zione o di sondaggio
8208 Coltelli e lame Fabbricazione in cui:
trancianti per mac- - tutti i materiali utilizzati sono
chine o apparecchi classificati in una voce doganale
meccanici diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8211 Coltelli (diversi Fabbricazione in cui tutti i mate-
da quelli della voce riali utilizzati sono classificati in 8208), a lama tran- una voce doganale diversa da quella
ciante o dentata, del prodotto. Tuttavia, le lame di
compresi i roncoli coltello ed i manici di metalli comu- chiudibili ni possono essere utilizzati
8214 Altri oggetti di Fabbricazione in cui tutti i
coltelleria (per materiali utilizzati sono
esempio: tosatrici, classificati in una voce doganale
fenditoi, coltellac- diversa da quella del prodotto.
ci, scuri da macel- Tuttavia, i manici di metalli comuni laio o da cucina e possono essere utilizzati
tagliacarte), uten-
sili ed assortimen-
ti di utensili per
manicure o pedicure
(comprese le lime da
unghie)
8215 Cucchiai, forchet- Fabbricazione in cui tutti i
te, mestoli, schiu- materiali utilizzati sono
marole, palette da classificati in una voce doganale
torta, coltelli spe- diversa da quella del prodotto.
ciali da pesce o da Tuttavia, i manici di metalli comuni burro, pinze da zuc- possono essere utilizzati
chero e oggetti si-
mili
ex Lavori diversi di Fabbricazione in cui tutti i
capitolo metalli comuni materiali utilizzati sono
83 esclusi i prodotti classificati in una voce diversa da
delle voci ex 8306 da quella del prodotto
per i quali le rego-
le sono indicate in
appresso
ex 8306 Statuette ed ogget- Fabbricazione in cui tutti i mate-
ti di ornamento per riali utilizzati sono classificati in interni, di metalli una voce doganale diversa da quella
comuni del prodotto. Tuttavia, gli altri ma- teriali della voce 8306 possono esse- re utilizzati purche' il loro valore non ecceda il 30% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
_____________________________________________________________________ (1) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 4.
(2) Cfr. nota n. 5.


_____________________________________________________________________ | Voce | Designazione | Lavorazione o trasformazione | |doganale | delle merci |alla quale devono essere sottoposti | | SA (1) | (2) | i materiali non originari | | | | per ottenere il carattere | | | | di prodotti originari | | | | (3) | |_________|____________________|____________________________________| ex Reattori nucleari, Fabbricazione in cui:
capitolo caldaie, macchine, - tutti i materiali utilizzati sono
84 apparecchi e conge- classificati in una voce doganale di- gni meccanici; parti versa da quella del prodotto, e
di queste macchine o - tutti i materiali utilizzati sono
apparecchi esclusi i classificati in una voce doganale di- prodotti delle se- versa da quella del prodotto
guenti voci o par-
ti di voci dogana-
li, per i quali le
relative regole fi-
gurano in appresso:
ex 8401, 8402, 8403,
ex 8404, da 8406 a
8409, 8411, 8412, ex
8413, ex 8414, 8415,
8418, ex 8419, 8420,
8423, da 8425 a
8430, ex 8431, 8439,
8441, da 8444 a
8447, ex 8448, 8452,
da 8456 a 8466, da
8469 a 8472, 8480,
8482, 8484 e 8485
ex 8401 Elementi combusti- Fabbricazione in cui tutti i mate-
bili nucleari riali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del pro-
dotto (1)
8402 Caldaie a vapore Fabbricazione in cui:
(generatori di vapo- - tutti i materiali utilizzati sono
re), diverse dalle classificati in una voce diversa da
caldaie per il ri- quella del prodotto, e
scaldamento centra- - il valore di tutti i materiali
le costruite per utilizzati non eccede il 40% del
produrre contempo- prezzo franco fabbrica del prodotto
raneamente acqua
calda e vapore a
bassa pressione;
caldaie dette "ad
acqua surriscaldata"
8403 e Caldaie per il ri- Fabbricazione in cui tutti i mate-
ex 8404 scaldamento centra- riali utilizzati sono classificati in le, diverse da quel- una voce diversa da 8403 o 8404.
le della voce 8402 e
apparecchi ausiliari
per caldaie per il
riscaldamento
8406 Turbine a vapore Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
8407 Motori a pistone Fabbricazione in cui il valore di
alternativo o rota- tutti i materiali non eccede il 40%
tivo, con accensione del prezzo franco fabbrica del pro-
a scintilla (motori dotto
a scoppio)
8408 Motori a pistone, Fabbricazione in cui il valore di
con accensione per tutti i materiali non eccede il 40%
compressione (motori del prezzo franco fabbrica del pro-
diesel o semidiesel) dotto
8409 Parti riconoscibili Fabbricazione in cui il valore di
come destinate, tutti i materiali non eccede il 40%
esclusivamente o del prezzo franco fabbrica del pro-
principalmente, ai dotto
motori delle voci
8407 o 8408
8411 Turboreattori, tur- Fabbricazione in cui:
bopropulsori e altre - tutti i materiali utilizzati sono
turbine a gas classificati in una voce diversa da
quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
8412 Altri motori e mac- Fabbricazione il cui il valore di
chine motrici tutti i materiali non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
ex 8413 Pompe volumetriche Fabbricazione in cui:
rotative - tutti i materiali utilizzati sono
classificati in una voce diversa da
quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414 Ventilatori e simi- Fabbricazione in cui:
li, per usi indu- - tutti i materiali utilizzati sono
striali classificati in una voce diversa da
quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del prodotto
8415 Macchine ed ap- Fabbricazione in cui il valore di
parecchi per il con- tutti i materiali utilizzati non ec- dizionamento del- cede il 40% del prezzo franco fabbri- l'aria, comprendenti ca del prodotto
un ventilatore a mo-
tore e dei disposi-
tivi atti a modifi-
care la temperatura
e l'umidita', com-
presi quelli nei
quali il grado igro-
metrico non e' rego-
labile separatamente



8418 Frigoriferi, conge- Fabbricazione in cui:
latori-conservatori - tutti i materiali sono classifica- ed altro materiale, ti in una voce diversa da quella del altre macchine ed prodotto,
apparecchi per la - il valore di tutti i materiali
produzione del fred- utilizzati non eccede il 40% del
do, con attrezzatura prezzo franco fabbrica del prodotto, elettrica o di altre e
specie; pompe di - il valore di tutti i materiali non calore diverse dalle originari utilizzati non eccede il
macchine ed apparec- valore dei materiali originari
chi per il condizio- utilizzati
namento dell'aria
della voce 8415
ex 8419 Macchine per l'in- Fabbricazione in cui:
dustria del legno, - il valore di tutti i materiali
della pasta per car- utilizzati non eccede il 40% del
ta e del cartone prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i mate-
riali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
8420 Calandre e lamina- Fabbricazione in cui:
toi, diversi da - il valore di tutti i materiali
quelli per i metal- utilizzati non eccede il 40% del
li o per il vetro, e prezzo franco fabbrica del prodotto, cilindri per dette e
macchine - entro il predetto limite, i mate-
riali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
8423 Apparecchi e stru- Fabbricazione in cui:
menti per pesare, - tutti i materiali utilizzati sono
comprese la basculle classificati in una voce diversa da
e le bilance per ve- quella del prodotto, e
rificare ma escluse - il valore di tutti i materiali
le bilance sensibili utilizzati non eccede il 40% del
ad un peso di 5 cg o prezzo franco fabbrica del prodotto
meno; pesi per qual-
siasi bilancia
da 8425 Macchine ed ap- Fabbricazione in cui:
a 8428 parecchi di solleva- - il valore di tutti i materiali
mento, di movimenta- utilizzati non eccede il 40% del
zione, di carico o prezzo franco fabbrica del prodotto, di scarico e
- entro il predetto limite, i mate-
riali classificati della voce 8431
sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8429 Apripista (bulldo-
zers, angledozers),
livellatrici, ruspe,
spianatrici, pale
meccaniche, escava-
tori, caricatori e
caricatrici-spala-
trici, compattatori
e rulli compressori,
semoventi:
- rulli compressori Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non ec- cede il 40% del prezzo franco fabbri- ca del prodotto
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del
prezzo franco fabbrica del prodotto, e
- entro il predetto limite, i mate-
riali classificati nella voce 8431
sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 10% del prezzo franco fab- brica del prodotto
8430 Altre macchine ed Fabbricazione in cui:
apparecchi per lo - il valore di tutti i materiali
sterramento, il li- utilizzati non eccede il 40% del
vellamento, lo spia- prezzo franco fabbrica del prodotto, namento, la escava- e
zione, per rendere - entro il predetto limite, i mate-
compatto il terreno, riali classificati nella voce 8431
l'estrazione o la sono unicamente utilizzati fino ad un perforazione della valore del 10% del prezzo franco fab- terra, dei minerali brica del prodotto
o dei minerali
metalliferi, batti-
pali a macchine per
l'estrazione dei pa-
li, spazzaneve
ex 8431 Parti di ricambio Fabbricazione in cui il valore di
per rulli compresso- tutti i materiali utilizzati non ec- ri cede il 40% del prezzo franco fabbri- ca del prodotto
8439 Macchine ed appa- Fabbricazione in cui:
recchi per la fab- - il valore di tutti i materiali
bricazione della pa- utilizzati non eccede il 40% del
sta di materie prezzo franco fabbrica del prodotto, fibrose cellulosiche - entro il predetto limite, i mate-
o per la fabbrica- riali classificati nella stessa voce zione o la finitura doganale del prodotto sono unicamente della carta o del utilizzati fino ad un valore del 25% cartone del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
8441 Altre macchine ed Fabbricazione in cui:
apparecchi per la - il valore di tutti i materiali
lavorazione della utilizzati non eccede il 40% del
pasta per carta, prezzo franco fabbrica del prodotto, della carta o del e
cartone, comprese le - entro il predetto limite, i mate-
tagliatrici di ogni riali classificati nella stessa voce tipo doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25% del prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
da 8444 Macchine per l'in- Fabbricazione in cui il valore di
a 8447 dustria tessile tutti i materiali utilizzati non ec- delle voci da 8444 a cede il 40% del prezzo franco
8447 fabbrica del prodotto
ex Macchine e apparec- Fabbricazione in cui il valore di
8448 chi ausiliari per le tutti i materiali utilizzati non ec- macchine delle voci cede il 40% del prezzo franco fab-
8444 e 8445 brica del prodotto
8452 Macchine per cucire,
escluse le macchine
per cucire i fogli
della voce
8440; mobili, sup-
porti e coperchi
costruiti apposita-
mente per macchine
per cucire; aghi per
macchine per cucire:
- macchine per cuci- Fabbricazione in cui:
re unicamente con
punto annodato, - il valore di tutti i materiali
la cui testa pesa utilizzati non eccede il 40% del
al massimo 16 Kg, prezzo franco fabbrica del
senza motore o 17 prodotto,
Kg con il motore - il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati per il
montaggio della testa (senza mo-
tore) non eccede il valore dei
materiali originari utilizzati, e - il meccanismo di tensione del
filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono gia' prodotti originari
- altri Fabbricazione in cui il valore di
tutti i materiali utilizzati non
eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
da 8456 Macchine utensili, Fabbricazione in cui il valore di
apparecchi (loro tutti i materiali utilizzati non
parti di ricambio eccede il 40% del prezzo franco
ed accessori) fabbrica del prodotto
delle voci da
8456 a 8466
da 8469 Macchine per ufficio Fabbricazione in cui il valore di
a 8472 (ad esempio, macchine tutti i materiali utilizzati non
da scrivere, macchine eccede il 40% del prezzo franco
calcolatrici, macchine fabbrica del prodotto
automatiche per l'ela-
borazione di dati, du-
plicatori, cucitrici
meccaniche)
8480 Staffe per fonderia; Fabbricazione in cui il valore di
piastre di fondo per tutti i materiali utilizzati
forme; modelli per non eccede il 50% del prezzo
forme; forme per i franco fabbrica del prodotto
metalli (diversi
dalle lingotterie),
i carburi metallici,
il vetro, le materie
minerali, la gomma o
le materie plastiche
_____________________________________________________________________ (1) Questa regola e' applicabile fino al 31 dicembre 1998.
Segue tabella


_____________________________________________________________________


| Voce | Designazione | Lavorazione o trasformazione | |doganale | delle merci |alla quale devono essere sottoposti | | SA (1) | (2) | i materiali non originari | | | | per ottenere il carattere | | | | di prodotti originari | | | | (3) | |_________|____________________|____________________________________| 8482 Cuscinetti a rotola- Fabbricazione in cui:
mento, a sfere, a - tutti i materiali utilizzati
cilindri, a rulli o sono classificati in una voce
ad aghi diversa da quella del prodotto,
e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del
prodotto
8484 Guarnizioni metallo- Fabbricazione in cui il valore di
plastiche; serie o as- tutti i materiali utilizzati non
sortimenti di guarni- eccede il 40% del prezzo franco
zioni di composizione fabbrica del prodotto.
diversa, presentati in
involucri, buste o
imballaggi simili
8485 Parti di macchine o Fabbricazione in cui il valore di
di apparecchi non no- tutti i materiali utilizzati non
minate ne' comprese eccede il 40% del prezzo franco
altrove in questo ca- fabbrica del prodotto
pitolo, ma non aventi
congiunzioni elettri-
che, parti isolate
elettricamente, av-
volgimenti, contatti o
altre caratteristiche
elettriche.
ex Macchine elettriche, Fabbricazione in cui:
capitolo apparecchi e materiale - tutti i materiali utilizzati
85 elettrico e loro parti; sono classificati in una voce
apparecchi per la regi- diversa da quella del prodotto,
strazione o la riprodu- e
zione del suono, appa- - il valore di tutti i materiali
recchi per la regi- utilizzati non eccede il 40% del strazione o la riprodu- prezzo franco fabbrica del
zione delle immagini e prodotto
del suono per la tele-
visione, e parti ed
accessori di tali ap-
parecchi, esclusi gli
articoli delle seguen-
ti voci o sottovoci,
per i quali le relati-
ve regole figurano in
appresso:
8501, 8502, ex 8518,
da 8519 a 8529, da
8535 a 8537, ex 8541
8542, da 8544 a 8548
8501 Motori e generatori Fabbricazione in cui:
elettrici (esclusi i - il valore di tutti i materiali
gruppi elettrogeni) utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
- entro il predetto limite, i ma-
teriali classificati nella voce
8503 sono unicamente utilizzati
fino ad un valore del 10% del
prezzo franco fabbrica del pro-
dotto
8502 Gruppi elettrogeni e Fabbricazione in cui:
convertitori rotanti - il valore di tutti i materiali
elettrici utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
- entro il predetto limite, i ma-
teriali classificati nella voce
8501 o 8503 sono unicamente
utilizzati fino ad un valore
del 10% del prezzo franco fab-
brica del prodotto.
ex 8518 Microfoni e loro sup- Fabbricazione in cui:
porti; altoparlanti - il valore di tutti i materiali
anche montati nelle utilizzati non eccede il 40%
loro casse acustiche; del prezzo franco fabbrica del
auricolari, cuffie e prodotto, e
simili, anche combi- - il valore di tutti i materiali
nati con un microfono; non originari utilizzati non
amplificatori elettrici eccede il valore dei materia-
ad audiofrequenza; li originari utilizzati
apparecchi elettrici di
amplificazione del
suono
8519 Giradischi, elettrofoni,
lettori di cassette ed
altri apparecchi per la
riproduzione del suono
senza dispositivo in-
corporato per la regi-
strazione del suono
- fonografi elettrici Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica
del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
8520 Magnetofoni ed altri Fabbricazione in cui:
apparecchi per la re- - il valore di tutti i materiali
gistrazione del suono, utilizzati non eccede il 40%
anche con dispositivo del prezzo franco fabbrica del
incorporato per la ri- prodotto,
produzione del suono - il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
8521 Apparecchi per la Fabbricazione in cui:
video registrazione o - il valore di tutti i materiali
la video riproduzione utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto,
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
8522 Parti ed accessori di Fabbricazione in cui il valore di
apparecchi delle voci tutti i materiali utilizzati non
da 8519 a 8521 eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8523 Supporti preparati per Fabbricazione in cui il valore di
la registrazione del tutti i materiali utilizzati non
suono o per simili eccede il 40% del prezzo franco
registrazioni,ma non fabbrica del prodotto
registrati, diversi
dai prodotti del
capitolo 37
8524 Dischi, nastri ed altri
supporti per la regi-
strazione del suono o
per simili registrazio-
ni, registrati, compre-
se le matrici e le for-
me galvaniche per la
fabbricazione di di-
schi, esclusi i pro-
dotti del capitolo 37:
- matrici e forme gal- Fabbricazione in cui il valore di
vaniche per la tutti i materiali utilizzati non
fabbricazione di eccede il 40% del prezzo franco
dischi fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
- il valore dei materiali della
voce 8523 utilizzati non eccede
il 10% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
8525 Apparecchi trasmit- Fabbricazone in cui:
tenti per la radiote- - il valore di tutti i materiali
lefonia, la radiote- utilizzati non eccede il 40%
legrafia, la radiodif- del prezzo franco fabbrica del
fusione o la televisio- prodotto,
ne, anche muniti di un - il valore dei materiali non
apparecchio ricevente o originari utilizzati non
di un apparecchio per eccede il valore dei materiali
la registrazione o la originari utilizzati
riproduzione del
suono, telecamere
8526 Apparecchi di radio- Fabbricazione in cui:
rilevamento e di ra- - il valore di tutti i materiali
dioscandaglio (radar), utilizzati non eccede il 40%
apparecchi di radio- del prezzo franco fabbrica del
navigazione ed ap- prodotto,
parecchi di radiotele- - il valore di tutti i materiali
comando non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
8527 Apparecchi riceventi Fabbricazione in cui:
per la radiotelefo- - il valore di tutti i materiali
nia, la radiotelegra- utilizzati non eccede il 40%
fia o la radiodiffu- del prezzo franco fabbrica del
sione, anche combina- prodotto,
ti, in uno stesso in- - il valore di tutti i materiali
volucro, con un ap- non originari utilizzati non
parecchio per la re- eccede il valore dei materiali
gistrazione o la ri- originari utilizzati
produzione del suono
o con un apparecchio
di orologeria
8528 Apparecchi riceventi per
la televisione, compresi
i televisori a circuito
chiuso (videomonitor e
i videoproiettori),
anche combinati in uno
stesso involucro, con
un apparecchio riceven-
te per la radiodiffu-
sione o la registrazione
o la riproduzione
del suono o di immagini
- apparecchi per la Fabbricazione in cui:
registrazione o la - il valore di tutti i materiali
riproduzione di im- utilizzati non eccede il 40%
magini, con video- del prezzo franco fabbrica del
sintonizzazione prodotto,
incorporato - il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto,
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
8529 Parti riconoscibi-
li come destinate
esclusivamente o
principalmente agli
apparecchi delle vo-
ci da 8525 a 8528:
- adatte per essere Fabbricazione in cui il valore di
utilizzate unica- tutti i materiali utilizzati non
mente o principal- eccede il 40% del prezzo franco
mente con apparec- fabbrica del prodotto
chi per la regi-
strazione o la ri-
produzione di
immagini
- altre - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto,
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
8535 e Apparecchi per l'in- Fabbricazione in cui:
8536 terruzione, il sezio- - il valore di tutti i materiali
namento, la protezio- utilizzati non eccede il 40%
ne, la diramazione, del prezzo franco fabbrica del
l'allacciamento o il prodotto, e
collegamento dei - entro il predetto limite, il
circuiti elettrici valore dei materiali della voce
8538 utilizzati non eccede il
10% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
8537 Quadri, pannelli, men- Fabbricazione in cui:
sole, banchi, armadi - il valore di tutti i materiali
(compresi gli armadi utilizzati non eccede il 40%
di comando numerico) del prezzo franco fabbrica del
ed altri supporti prodotto, e
provvisti di vari - entro il predetto limite, il
apparecchi delle voci valore dei materiali della voce
8535 o 8536 per il 8538 utilizzati non eccede il
comando o la distri- 10% del prezzo franco fabbrica
buzione elettrica, del prodotto
compresi quelli che
incorporano gli stru-
menti o apparecchi
del capitolo 90 di-
versi dagli appa-
recchi di commutazio-
ne della voce 8517
ex 8541 Diodi, transistor e Fabbricazione in cui:
simili dispositivi a - tutti i materiali utilizzati
semiconduttori, esclusi sono classificati in una voce
i dischi (wafers) non diversa da quella del prodotto, ancora tagliati in mi- e
croplacchette - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto,
8542 Circuiti integrati e Fabbricazione in cui:
micro-assiemaggi elet- - il valore di tutti i materiali
tronici utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto, e
- entro il predetto limite, i ma- teriali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente uti- lizzati fino ad un valore del
10% del prezzo franco fabbrica
del prodotto



8544 Fili, cavi (compre- Fabbricazione in cui il valore di
si i cavi coassiali), tutti i materiali utilizzati non
ed altri conduttori eccede il 40% del prezzo franco
isolati per l'elet- fabbrica del prodotto
tricita' (anche lac-
cati od ossidati ano-
dicamente), muniti o
meno di pezzi di con-
giunzione; cavi di
fibre ottiche,costi-
tuiti di fibre rive-
stite individualmen-
te, anche dotati di
conduttori elettrici
o muniti di pezzi di
congiunzione
8545 Elettrodi di carbone, Fabbricazione in cui il valore
spazzole di carbone, di tutti i materiali utilizzati
carboni per lampade o non eccede il 40% del prezzo
per pile ed altri og- franco fabbrica del prodotto
getti di grafite o di
altro carbonio, con o
senza metallo, per usi
elettrici
8546 Isolatori per l'elet- Fabbricazione in cui il valore di tricita', di qualsiasi tutti i materiali utilizzati non
materia eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
Pezzi isolanti intera- Fabbricazione in cui il valore di mente di materie iso- tutti i materiali utilizzati non
lanti o con semplici eccede il 40% del prezzo franco
parti metalliche di fabbrica del prodotto
congiunzione (per
esempio: boccole a vi-
te) annegate nella
massa, per macchine,
apparecchi o impian-
ti elettrici, diver-
si dagli isolatori
della voce 8546; tubi
isolanti e loro rac-
cordi, di metalli
comuni, isolati inter-
namente
8548 Parti elettriche di Fabbricazione in cui il valore di macchine o di apparec- tutti i materiali utilizzati non
chi, non nominate ne' eccede il 40% del prezzo franco
comprese altrove in fabbrica del prodotto
questo capitolo
da 8601 Veicoli e materiale Fabbricazione in cui il valore di a 8607 rotante per strade tutti i materiali utilizzati non
ferrate o simili e eccede il 40% del prezzo franco
loro parti fabbrica del prodotto
8608 Materiale fisso per Fabbricazione in cui:
strade ferrate o simili;- tutti i materiali utilizzati
apparecchi meccanici sono classificati in una voce
(compresi quelli elet- diversa da quella del prodotto, tromeccanici) di segna- e
lazione, di sicurezza, - il valore di tutti i materiali
di controllo o di coman- utilizzati non eccede il 40%
do per strade ferrate o del prezzo franco fabbrica del
simili, reti stradali o prodotto, e
fluviali, aree di par-
cheggio, installazioni
portuali o aerodromi;
loro parti
8609 Casse mobili e conteni- Fabbricazione in cui il valore di tori (compresi quelli tutti i materiali utilizzati non
uso cisterna e quelli eccede il 40% del prezzo franco
uso serbatoio) apposi- fabbrica del prodotto
tamente costruiti ed
attrezzati per uno o
piu' mezzi di traspor-
to
ex Vetture automobili, Fabbricazione in cui il valore di capitolo trattori, velocipedi, tutti i materiali utilizzati non
87 motocicli ed altri eccede il 40% del prezzo franco
veicoli terrestri, lo- fabbrica del prodotto
ro parti ed accessori,
esclusi i prodotti
delle seguenti voci o
sottovoci, per i quali
le relative regole fi-
gurano in appresso: da
8709 a 8711, ex 8712,
8715 e 8716.
8709 Autocarrelli non muniti Fabbricazione in cui:
di un dispositivo di - tutti i materali utilizzati so- sollevamento, dei tipi no classificati in una voce di- utilizzati negli stabi- versa da quella del prodotto, e limenti, nei depositi - il valore di tutti i materiali
nei porti o utilizzati non eccede il 40%
negli aeroporti, per del prezzo franco fabbrica
il trasporto di merci del prodotto, e
su brevi distanze; car-
relli-trattori dei tipi
utilizzati nelle
stazioni; loro parti
8710 Carri da combattimen- Fabbricazione in cui:
to e autoblinde, anche - tutti i materiali utilizzati
armati; loro parti sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
8711 Motocicli (compresi i
ciclomotori) e veloci-
pedi con motore ausi-
liario, anche con car-
rozzini laterali; car-
rozzini laterali
("side car")
- con motore alterna-
tivo a pistoni, a
combustione interna,
a cilindrata:
- non superiore ai 50 Fabbricazione in cui:
cm cubi - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
- il valore dei materiali non
originari utilizzati non eccede il valore dei materiali origi-
nari utilizzati
- superiore ai 50 cm Fabbricazione in cui:
cubi - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
- il valore dei materiali non
originari utilizzati non eccede il valore dei materiali origi-
nari utilizzati
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
- il valore dei materiali non
originari utilizzati non ec-
cede il valore dei materiali
originari utilizzati
ex 8712 Biciclette senza cu- Fabbricazione a partire da ma-
scinetti a sfere teriali che non sono classifi-
cati nella voce 8714
8715 Carrozzine, passeg- Fabbricazione in cui:
gini e veicoli simili - tutti i materiali utilizzati
per il trasporto dei sono classificati in una voce
bambini; loro parti diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
8716 Rimorchi e semirimor- Fabbricazione in cui:
chi per qualsiasi - tutti i materiali utilizzati
veicolo; altri sono classificati in una voce
veicoli non automobili; diversa da quella del prodotto, loro parti e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex Aeroplani, veicoli spa- Fabbricazione in cui tutti i ma-
capitolo ziali e loro parti, teriali utilizzati sono classifi- 88 esclusi i prodotti cati in una voce diversa da
delle voci ex 8804 e quella del prodotto
8805 per i quali
le regole sono
specificate in appresso
ex 8804 Rotochutes Fabbricazione a partire da
materiali di qualsiasi voce, com- presi gli altri materiali della
voce 8804
8805 Apparecchi e disposi- Fabbricazione in cui tutti i ma-
tivi per il lancio di teriali utilizzati sono classifi- veicoli aerei; appa- cati in una voce diversa da quel- recchi e dispositivi la del prodotto
per l'appontaggio di
veicoli aerei e appa-
recchi e dispositivi
simili; apparecchi al
suolo di allenamento
al volo; loro parti
capitolo Navi, battelli ed altri Fabbricazione in cui tutti i ma-
89 natanti teriali utilizzati sono classifi- cati in una voce diversa da quel- la del prodotto. Inoltre, gli
scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex Strumenti ed apparecchi Fabbricazione in cui:
capitolo d'ottica, per foto- - tutti i materiali utilizzati
90 grafia, e per cinema- sono classificati in una voce
tografia, di misura, diversa da quella del
di controllo o prodotto, e
di precisione, strumen-
ti ed apparecchi medi-
co-chirurgici; parti - il valore di tutti i materiali
ed accessori di questi utilizzati non eccede il 40%
strumenti o apparecchi, del prezzo franco fabbrica
esclusi i prodotti del- del prodotto, e
le seguenti voci o sot-
tovoci, per i quali le
relative regole figura-
no in appresso:
9001, 9002, 9004, ex
9005, ex 9006, 9007,
9011, ex 9014, da 9015
a 9020 e da 9024 a 9033
9001 Fibre ottiche e fasci Fabbricazione in cui il valore di di fibre ottiche tutti i materiali utilizzati non
diversi da quelli eccede il 40% del prezzo franco
della voce 8544; fabbrica del prodotto
materie polarizzanti
in fogli o in
lastre; lenti (com-
prese le lenti oftal-
miche a contatto),
prismi, specchi ed
altri elementi di ot-
tica, di qualsiasi
materia, non montati,
diversi da quelli di
vetro non lavorato
otticamente
9002 Lenti, prismi, specchi Fabbricazione in cui il valore di ed altri elementi di tutti i materiali utilizzati non
ottica di qualsiasi ma- eccede il 40% del prezzo franco
teria, montati, per fabbrica del prodotto
strumenti o apparecchi,
diversi da quelli di
vetro non lavorato
otticamente



9004 Occhiali (correttivi, Fabbricazione in cui il valore di protettivi o altri) ed tutti i materiali utilizzati non
oggetti simili eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex 9005 Binocoli, cannocchiali, Fabbricazione in cui:
telescopi ottici e loro - tutti i materiali utilizzati
sostegni sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto,
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
ex 9006 Apparecchi fotografici Fabbricazione in cui:
(non cinematografici); - tutti i materiali utilizzati
apparecchi e disposi- sono classificati in una voce
tivi, compresi lampade diversa da quella del prodotto, e tubi, per la - il valore di tutti i materiali
produzione di lampi di utilizzati non eccede il 40%
luce in fotografia, del prezzo franco fabbrica del
diversi dalle lampade prodotto,
per lampi di luce, - il valore di tutti i materiali
elettriche non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
9007 Cineprese e proiettori Fabbricazione in cui:
cinematografici, anche - tutti i materiali utilizzati
muniti di dispositivi sono classificati in una voce
per la registrazione o diversa da quella del prodot-
la riproduzione del to,
suono - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto,
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
9011 Microscopi ottici, com- Fabbricazione in cui:
presi quelli per la mi- - tutti i materiali utilizzati
crofotografia, la mi- sono classificati in una voce
crocinematografia o la diversa da quella del prodotto, microproiezione - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto,
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
ex 9014 Altri strumenti ed ap- Fabbricazione in cui il valore di parecchi di navigazio- tutti i materiali utilizzati non
ne eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
9015 Strumenti ed apparec- Fabbricazione in cui il valore di chi di geodesia, topo- tutti i materiali utilizzati non
grafia, agrimensura, eccede il 40% del prezzo franco
livellazione, fotogram- fabbrica del prodotto
metria, idrografia,
oceanografia, idrologia,
meteorologia o geofisi-
ca, escluse le bussole,
telemetri
9016 Bilance sensibili ad un Fabbricazione in cui il valore di peso di 5 cg o meno, tutti i materiali utilizzati non
con o senza pesi eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
9017 Strumenti da disegno, Fabbricazione in cui il valore di per tracciare o per tutti i materiali utilizzati non
calcolo (per esempio: eccede il 40% del prezzo franco
macchine per disegnare, fabbrica del prodotto
pantografi, rapportato-
ri, scatole di com-
passi, regoli e cerchi
calcolatori), strumenti
di misura di lunghezze,
per l'impiego manuale
(per esempio: metri,
micrometri, noni e ca-
libri) non nominati ne'
compresi altrove in
questo capitolo
9018 Strumenti e apparecchi
per la medicina, la
chirurgia, l'odontoia-
tria e la veterinaria,
compresi gli apparecchi
di scintigrafia ed altri
apparecchi elettromedi-
cali, nonche' gli ap-
parecchi per controlli
oftalmici:
- poltrone per gabi- Fabbricazione a partire da ma-
netti da dentista, teriali di qualsiasi voce doga-
munite di strumenti nale compresi gli "altri mate-
o di sputacchiera riali" della voce doganale 9018
- altri Fabbricazione in cui:
- tutti i materiali utilizzati
sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
9019 Apparecchi di meccano- Fabbricazione in cui:
terapia; apparecchi per - tutti i materiali utilizzati
massaggio; apparecchi di sono classificati in una voce
psicotecnica; apparecchi diversa da quella del prodotto, di ozonoterapia, di os- e
sigenoterapia, di aero- - il valore di tutti i materiali
solterapia, apparecchi utilizzati non eccede il 40%
respiratori di rianima- del prezzo franco fabbrica del
zione ed altri apparec- prodotto
chi di terapia
respiratoria
9020 Altri apparecchi respi- Fabbricazione in cui:
ratori e maschere anti- - tutti i materiali utilizzati
gas, escluse le masche- sono classificati in una voce
re di protezione prive diversa da quella del prodotto, del meccanismo e e
dell'elemento filtran- - il valore di tutti i materiali
te amovibile utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto
9024 Macchine ed apparecchi Fabbricazione in cui il valore di per le prove di durez- tutti i materiali utilizzati non
za, di trazione, di eccede il 40% del prezzo franco
compressione, di ela- fabbrica del prodotto
sticita' o di altre
proprieta' meccaniche
dei materiali (per
esempio: metalli, le-
gno, tessili, carta,
materie plastiche)
9025 Densimetri, aerometri, Fabbricazione in cui il valore di pesaliquidi e strumenti tutti i materiali utilizzati non
simili a galleggiamento eccede il 40% del prezzo franco
termometri, pirometri, fabbrica del prodotto
barometri, igrometri e
psicometri registratori
o no, anche combinati
fra loro
9026 Strumenti ed apparec- Fabbricazione in cui il valore di chi di misura o di con- tutti i materiali utilizzati non
trollo della portata, eccede il 40% del prezzo franco
del livello della pres- fabbrica del prodotto
sione o di altre carat-
teristiche variabili
dei liquidi o
dei gas (per esempio:
misuratori di portata,
indicatori di livello,
manometri, contatori
di calore) esclusi gli
strumenti ed apparecchi
delle voci 9014, 9015,
9028 o 9032
9027 Strumenti ed apparecchi Fabbricazione in cui il valore di per analisi fisiche o tutti i materiali utilizzati non
chimiche (per esempio: eccede il 40% del prezzo franco
polarimetri, rifratto- fabbrica del prodotto
metri, spettrometri,
analizzatori di gas o
di fumi);
strumenti ed apparecchi
per prove di viscosita',
di porosita', di dilata-
zione, di tensione su-
perficiale o simili, o
per misure calorimetri-
che, acustiche o foto-
metriche (compresi gli
indicatori dei tempi di
posa); microtomi
9028 Contatori di gas, di li-
quidi o di elettricita',
compresi i contatori per
la loro taratura:
- parti ed accessori Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non
eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui:
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40%
del prezzo franco fabbrica del
prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
9029 Altri contatori (per Fabbricazione in cui il valore di esempio: contagiri, tutti i materiali utilizzati non
contatori di produzio- eccede il 40% del prezzo franco
ne, tassametri, tota- fabbrica del prodotto
lizzatore del cammino
percorso (conta-chi-
lometri), pedometri;
indicatori di velocita'
e tachimetri, diversi
da quelli della voce
9015;stroboscopi
9030 Oscilloscopi, analizza- Fabbricazione in cui il valore di tori di spettro ed al- tutti i materiali utilizzati non
tri strumenti ed appa- eccede il 40% del prezzo franco
recchi per la misura fabbrica del prodotto
o il controllo di
grandezze elettriche,
strumenti ed apparec-
chi per la misura o
la rilevazione delle
radiazioni alfa,
beta, gamma, x, cosmi-
che o di altre radia-
zioni ionizzanti
9031 Strumenti, apparecchi Fabbricazione in cui il valore di e macchine di misura o tutti i materiali utilizzati non
di controllo, non no- eccede il 40% del prezzo franco
minati ne' compresi fabbrica del prodotto
altrove in questo ca-
pitolo e loro parti;
proiettori di profili
9032 Strumenti ed apparecchi Fabbricazione in cui il valore di di regolazione o di tutti i materiali utilizzati non
controllo automatici eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
9033 Parti ed accessori non Fabbricazione in cui il valore di nominati ne' compresi tutti i materiali utilizzati non
altrove in questo ca- eccede il 40% del prezzo franco
pitolo, di macchine, fabbrica del prodotto
apparecchi, strumenti
od oggeti del capitolo
90
ex Pendole ed orologi; lo- Fabbricazione in cui il valore di capitolo ro parti; esclusi i tutti i materiali utilizzati non
91 prodotti delle seguen- eccede il 40% del prezzo franco
ti voci, per i quali le fabbrica del prodotto
relative regole figura-
no in appresso: 9105 e
da 9109 a 9113
9105 Orologi, pendole, sve- Fabbricazione in cui:
glie e simili apparec- - il valore di tutti i materiali
chi di orologeria, con utilizzati non eccede il 40%
movimento diverso da del prezzo franco fabbrica del
quello degli prodotto, e
orologi tascabili - il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
9109 Movimenti di orologe- Fabbricazione in cui:
ria, completi e monta- - il valore di tutti i materiali
ti, diversi da quelli utilizzati non eccede il 40% del degli orologi prezzo franco fabbrica del
tascabili prodotto e
- il valore di tutti i materiali
non originari utilizzati non
eccede il valore dei materiali
originari utilizzati
9110 Movimenti di orologe- Fabbricazione in cui:
ria completi, non mon- - il valore di tutti i materiali
tati o parzialmente utilizzati non eccede il 40% del montati prezzo franco fabbrica del
"chablons", movimenti prodotto, e
di orologeria incom- - il valore di tutti i materiali
pleti, montati; sbozzi della voce 9114 utilizzati non
di movimenti di orolo- eccede il 10% del prezzo franco geria fabbrica del prodotto
9111 Casse per orologi e Fabbricazione in cui:
loro parti - tutti i materiali utilizzati so- no classificati in una voce di- versa da quella del prodotto, e - il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto
9112 Casse, gabbie e simili, Fabbricazione in cui:
per apparecchi di oro- - tutti i materiali utilizzati
logeria e loro parti sono classificati in una voce
diversa da quella del prodotto, e
- il valore di tutti i materiali
utilizzati non eccede il 40% del prezzo franco fabbrica del pro- dotto, e
9113 Cinturini e braccialet-
ti per orologi e loro
parti:
- di metallo, anche Fabbricazione in cui il valore di placcati, o ricoperti tutti i materiali utilizzati non
di metallo prezioso eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
- altri Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non
eccede il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
capitolo Strumenti musicali, Fabbricazione in cui il valore di 92 parti ed accessori tutti i materiali utilizzati non
di questi strumenti eccede il 40% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
capitolo Armi, munizioni e loro Fabbricazione in cui il valore di 93 parti ed accessori tutti i materiali utilizzati non
eccede il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex Mobili; mobili medico- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo chirurgici; oggetti materiali utilizzati sono
94 letterecci e simili; classificati in una voce diver-
apparecchi per l'illu- sa da quella del prodotto
minazione non nomina-
ti ne' compresi al-
trove; insegne pubbli-
citarie, insegne lumi-
nose, targhette indi-
catrici luminose ed
oggetti simili; co-
struzioni prefabbri-
cate, esclusi i pro-
dotti delle voci ex
9401, ex 9403, 9405
e 9606 per i quali le
regole sono specifi-
cate in appresso



ex 9401 Mobili di metallo, Lavorazione in cui tutti i mate-
ed muniti di tessuto in riali utilizzati sono classificati ex 9403 cotone, non imbottito, in una voce doganale diversa da
di peso non superiore quella del prodotto
ai 300 g/m2 oppure
Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto
all'uso, della voce 9401 o 9403,
purche':
- il suo valore non ecceda il 25% del prodotto, e
- tutti gli altri materiali uti-
lizzati siano gia' originari e
classificati in una voce diver- sa da 9401 o 9403
9405 Apparecchi per l'illu- Fabbricazione in cui il valore di minazione (compresi i tutti i materiali utilizzati non
proiettori) e loro par- eccede il 50% del prezzo franco
ti, non nominati ne' fabbrica del prodotto
compresi altrove; inse-
gne pubblicitarie, in-
segne luminose, targhet-
te indicatrici luminose
ed oggetti simili, muni-
ti di una fonte di illu-
minazione fissata in mo-
do definitivo
9406 Costruzioni prefabbri- Fabbricazione in cui il valore di cate tutti i materiali utilizzati non
eccede il 50% del prezzo franco
fabbrica del prodotto
ex Giocattoli, giochi, og- Fabbricazione in cui tutti i
capitolo getti per divertimento materiali utilizzati sono classi- 95 o sport; loro parti ed ficati in una voce diversa da
accessori, esclusi i quella del prodotto
prodotti delle voci
9503 ed ex 9506 per i
quali le regole sono
specificate in appres-
so
9503 Altri giocattoli; mo- Fabbricazione in cui:
delli ridotti e model- - tutti i materiali utilizzati
li simili per il di- sono classificati in una voce
vertimento, anche ani- doganale diversa da quella del
mati; puzzle di ogni prodotto, e
specie - purche' il valore di tutti i ma- teriali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco fabbrica
del prodotto
ex 9506 Oggetti ed attrezzi per Fabbricazione in cui tutti i mate- la ginnastica, l'atle- riali utilizzati sono classificati tica, gli altri sport in una voce diversa da quella del (escluso il tennis da prodotto. Tuttavia, possono essere tavolo) o i giochi utilizzati sbozzi per la fabbrica- all'aperto, non nomina- zione di teste di mazze da golf
ti ne' compresi altrove
in questo capitolo; pi-
scine e vasche per
sguazzare
ex Lavori diversi esclusi Fabbricazione in cui tutti i mate- capitolo quelli delle voci ex riali utilizzati sono classificati 96 9601, ex 9602, ex 9603, in una voce diversa da quella del 9605, 9606, 9612, ex prodotto.
9613 e ex 9614, per i
quali le relative rego-
le figurano in appresso
ex 9601 Lavori in materie ani- Fabbricazione a partire da materie ed mali, vegetali o mine- da intaglio lavorate, della mede- ex 9602 rali da intaglio sima voce doganale
ex 9603 Scope e spazzole Fabbricazione in cui il valore di (escluse le granate ed tutti i materiali utilizzati non
articoli analoghi, le eccede il 50% del prezzo franco
spazzole di pelo di fabbrica del prodotto
martora o di scoiatto-
lo), scope meccaniche
per l'impiego a mano,
diverse da quelle a
motore, tamponi e rul-
li per dipingere, sco-
pe di stracci, di spu-
gna
9605 Assortimenti da viag- Ogni articolo dell'assortimento
gio per la toletta deve soddisfare le condizioni che personale, per il cu- gli sarebbero applicabili qualora cito o la pulizia del- non fosse incluso nell'assorti-
le calzature o degli mento; tuttavia, articoli non
abiti originari possono essere incorpo- rati, purche' il loro valore
complessivo non ecceda il 15%
del prezzo franco fabbrica
dell'assortimento
9606 Bottoni e bottoni a Fabbricazione in cui:
pressione; dischetti - tutti i materiali utilizzati
per bottoni ed altre sono classificati in una voce
parti di bottoni o di diversa da quella del prodotto, bottoni a pressione; e
sbozzi di bottoni - purche' il valore di tutti i
materiali utilizzati non ecceda il 50% del prezzo franco del
prodotto



9612 Nastri inchiostratori Fabbricazione in cui:
per macchine da scri- - tutti i materiali utilizzati so- vere e nastri inchio- no classificati in una voce do- stratori simili, in- ganale diversa da quella del
chiostrati o altrimen- prodotto, e
ti preparati per la- - purche' il valore di tutti i ma- sciare impronte, anche teriali utilizzati non ecceda il montati su bobine o in 50% del prezzo franco fabbrica
cartucce; cuscinetti del prodotto
per timbri, anche im-
pregnati, con o senza
scatola
ex 9613 Accenditori ed accendi- Fabbricazione in cui il valore di ni ad accensione piezo- tutti i materiali della voce 9613 elettrica utilizzati non eccede il 30% del
prezzo franco fabbrica del
prodotto
ex 9614 Pipe, comprese le te- Fabbricazione a partire da sbozzi ste di pipe
capitolo Oggetti d'arte, da Fabbricazione in cui tutti i mate- 97 collezione o di anti- riali utilizzati sono classificati chita' in una voce diversa da quella del prodotto.





Protocollo n. 4 - Allegato III

ALLEGATO III
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1
1. Il certificato EUR.1 e' compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo e' stampato in una o piu' lingue in cui l'accordo e' redatto. Il certificato EUR. 1 viene compilato in una di tali lingue e in conformita' delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 x 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in piu' nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorita' competenti degli Stati membri della Comunita' e di Israele possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.


CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"
(2) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono


-2- Ad esempio documenti di importazione, certificati di circolazione, dichiarazioni del produttore ecc., relativi ai prodotti utilizzati nella produzione delle merci.
NOTE
1. Il certificato non deve presentare ne' raschiature ne' correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica cosi' apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorita' doganali del paese o territorio in cui il certificato e' rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
(1) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare "alla rinfusa"


-3- Qualora le merci non siano confezionate indicare, a seconda dei casi, il numero degli articoli o la condizione "alla rinfusa".
DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE
Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,
DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;
PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di
soddisfare a queste condizioni:
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (4):
__________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorita' competenti,
qualsiasi giustificazione supplementare che dette
autorita' ritenessero indispensabile per il rilascio del
certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette
autorita', della mia contabilita' e delle circostanze
relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci. _______________________ (Luogo e data ) _______________________ (Firma)
_____________________________________________________________________ (4) Ad esempio: i documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.



__________________________________________________________________ (1)| 1. Esportatore (nome, | EUR.1 N. A 000 000 | | indirizzo completo, | | | paese) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |________________________________________| | |Prima di compilare il formulario consul-| | |tare le note a retro | | |________________________________________| | | 2. Certificato utilizzato negli scambi | | | preferenziali tra | |_______________________| | | 3. Destinatario (nome,| -------------------------------------- |
| indirizzo completo, | e |
| paese) (indicazione | -------------------------------------- |
| facoltativa) | (Indicare i paesi, gruppi di paesi o |
| | territori di cui trattasi) |
| |________________________________________|
| |4. Paese, gruppo di |5. Paese, gruppo di|
| | paesi o territorio | paesi o territorio|
| | di cui i prodotti | di destinazione |
| | sono considerati | |
| | originari | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|________________________________________________________________|
|6. Informazioni riguar-| 7. Osservazioni |
|danti il trasporto (in-| |
|dicazione facoltativa) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
|________________________________________________________________|
(2)|8. N. d'ordine, marche,|9. Massa lorda (Kg) |10. Fatture (indi- |
|numeri, numero e natura|o altra misura |cazione facoltati- |
|dei colli -1-, designa-|(l, m cubi, ecc.) |va) |
|zione delle merci | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|________________________________________________________________|
|11. VISTO DELLA DOGANA | |12. DICHIARAZIONE |
|Dichiarazione certifi- | | DELL'ESPORTATORE |
|cata conforme | |Io sottoscritto dichiaro |
|Documento d'esportazio-| |che le merci di cui sopra |
|ne -2- | |soddisfano alle condizioni |
|modello ______ n. ____ | |richieste per ottenere il |
|del __________________ | |presente certificato. |
|Ufficio doganale _____ | | |
| _____________________ | Timbro |Luogo e data _____________ |
|Paese o territorio in | | |
|cui il certificato e' | | |
|rilasciato ___________ | | |
| _____________________ | | |
|A ________ addi' _____ | | _________________________ |
| | | (Firma) |
|_______________________| | |
| (Firma) | | |
|_______________________|____________|___________________________|
__________________________________________________________________ |13. DOMANDA DI CONTROL-|14. RISULTATO DEL CONTROLLO | |LO, da inviare a: | | | |________________________________________| | |Il controllo effettuato ha permesso di | | |constatare che il presente certificato | | |(.) | | |Œ © E' stato effettivamente rilasciato | | |dall'ufficio doganale indicato e che i | | |dati ivi contenuti sono esatti | | |Œ © non risponde alle condizioni di au- | | |tenticita' e di regolarita' richieste | | |(si vedano le allegate osservazioni) | | | | |_______________________| | |E' richiesto il con- | | |trollo dell'autentici- | | |ta' e della regolarita'| | |del presente certifica-| | |to | | | | | | | | | _____________________ | ___________________________ | | (Luogo e data) | (Luogo e data) | | | | | __________________ | __________________ Timbro | | | | | Timbro | | | | | | | | | ___________________ | ___________________ | | ___________(Firma) | ___________(Firma) | | | | | | (.) Segnare con una X la menzione ap- | | | plicabile | |________________________________________________________________| -1- Da compilare unicamente se richiesto dalla normativa del paese o territorio esportatore.

Protocollo n. 4 - Allegato IV

ALLEGATO IV
Dichiarazione di cui all'articolo 22 (4)
Io sottoscritto, esportatore delle merci figuranti nel presente documento dichiaro che, salvo diversa indicazione, le merci rispondono ai requisiti previsti per il riconoscimento del carattere originario negli scambi preferenziali con:
La Comunita' europea/Israele (4)
e che il paese di origine delle merci e':
Israele/la Comunita' europea (1) (luogo e data)
(firma)
(La firma dev'essere seguita dal nome leggibile del firmatario)
(4) Cancellare la dicitura non pertinente.

Atto finale

ATTO FINALE
I plenipotenziari:
del REGNO DEL BELGIO,
del REGNO DI DANIMARCA,
della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
della REPUBBLICA ELLENICA,
del REGNO DI SPAGNA,
della REPUBBLICA FRANCESE,
dell'IRLANDA,
della REPUBBLICA ITALIANA,
del GRANDUCATO Del LUSSEMBURGO,
del REGNO DEI PAESI BASSI,
della REPUBBLICA D'AUSTRIA,
della REPUBBLICA PORTOGHESE,
della REPUBBLICA DI FINLANDIA,
del REGNO DI SVEZIA,
del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio,
qui di seguito denominati "Stati membri", e
della COMUNITA' EUROPEA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
qui di seguito denominate "Comunita'",
da una parte, e
il plenipotenziario dello STATO DI ISRAELE, qui di seguito denominato "Israele",
dall'altra,
riuniti a Bruxelles, il venti novembre millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte e lo Stato di Israele, dall'altra, qui di seguito denominato "accordo euromediterraneo", hanno adottato i testi elencati in appresso:
l'accordo euromediterraneo, i suoi allegati, nonche' i seguenti protocolli:
PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunita' di prodotti agricoli originali di Israele, PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in
Israele di prodotti agricoli originari della
Comunita',
PROTOCOLLO N. 3 relativo alle questioni fitosanitarie,
PROTOCOLLO N. 4 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione
amministrativa,
PROTOCOLLO N. 5 relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' il plenipotenziario di Israele hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:
Dichiarazione comune relativa all'articolo 2 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 6, paragrafo 2 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 e all'allegato VII dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa al titolo VI dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 44 dell'accordo.
Dichiarazione comune sulla cooperazione decentrata.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 68 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 74 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'articolo 75 dell'accordo.
Dichiarazione comune sugli appalti pubblici.
Dichiarazione comune sulle questioni veterinarie.
Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 4 dell'accordo.
Dichiarazione comune relativa all'applicazione anticipata.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e il plenipotenziario di Israele hanno inoltre preso atto dei seguenti scambi di lettere allegati al presente atto finale:
Accordo in forma di scambio di lettere sulle questioni bilaterali in sospeso.
Accordo in forma di scambio di lettere relativo al Protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune.
Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'applicazione degli accordi dell'Uruguay Round.
Il plenipotenziario di Israele ha preso atto delle seguenti dichiarazioni della Comunita' europea, allegate al presente atto finale:
Dichiarazione relativa all'articolo 28 sull'adeguamento delle norme sull'origine.
Dichiarazione relativa all'articolo 28 sul cumulo dell'origine.
Dichiarazione relativa all'articolo 36.
Dichiarazione relativa al titolo VI sulla cooperazione economica.
I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto della seguente dichiarazione di Israele, allegata al presente atto finale:
Dichiarazione relativa all'articolo 65 dell'accordo.

Atto finale-Dichiarazioni

DICHIARAZIONI COMUNI
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2
Le Parti ribadiscono l'importanza che annettono al rispetto dei diritti umani nei termini previsti dalla Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la lotta contro la xenofobia, l'antisemitismo e il razzismo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 5
Si puo' concordare l'opportunita' che si svolgano riunioni tra esperti in specifici settori.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
Nel caso di modifiche della nomenclatura utilizzata per la classificazione dei prodotti agricoli o di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato II, le Parti convengono di avviare consultazioni per concordare gli adeguamenti che possano risultare necessari per mantenere le concessioni esistenti.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 2
Al fine di assicurare la corretta applicazione della notifica preventiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2, Israele trasmettera' alla Commissione, entro un termine opportuno prima dell'adozione, in via informale e riservata, gli elementi del calcolo dell'elemento agricolo da applicare. La Commissione informera' Israele della sua valutazione entro il termine di 10 giorni lavorativi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 39 E ALL'ALLEGATO VII
Ai fini del presente accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende, in particolare, i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore per i programmi informatici, e di diritti connessi, i brevetti, i disegni industriali, le indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi di fabbrica e i marchi relativi a servizi, le topografie di circuiti integrati, nonche' la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967) e la tutela delle informazioni riservate sul "know-how".
Resta inteso che nella traduzione in lingua ebraica dell'accordo l'espressione "proprieta' intellettuale, industriale e commerciale" sara' tradotta con l'espressione ebraica corrispondente a "proprieta' intellettuale".

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL TITOLO VI
Ciascuna delle Parti dovra' sostenere i costi finanziari della sua quota di partecipazione alle attivita' intraprese nel contesto della cooperazione economica, da decidersi caso per caso.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 44
Le Parti ribadiscono il loro impegno per quanto riguarda il processo di pace in Medio Oriente e la loro convinzione che la pace vada consolidata attraverso la cooperazione regionale. La Comunita' e' disposta a sostenere progetti di sviluppo congiunti presentati da Israele e dagli Stati confinanti, nel rispetto delle procedure tecniche e di bilancio della Comunita'.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALLA COOPERAZIONE DECENTRATA
Le Parti riaffermano l'importanza che annettono ai programmi di cooperazione decentrati quale strumento per promuovere gli scambi di esperienze e il trasferimento di conoscenza specialistiche nella regione mediterranea e tra la Comunita' europea e i suoi partner mediterranei.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 68
Il regolamento interno del Consiglio di associazione prevedera' la possibilita' di adottare decisioni tramite procedura scritta.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 74
Le Parti prendono atto che il Comitato economico e sociale della Comunita' e il Consiglio economico e sociale di Israele possono intensificare le loro relazioni attraverso un dialogo a scadenze annuali e la reciproca collaborazione.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 75
Quando si applica la procedura di arbitrato, le Parti si sforzano di garantire che il Consiglio di associazione designi il terzo arbitro entro due mesi dalla designazione del secondo.

DICHIARAZIONE COMUNE SUGLI APPALTI PUBBLICI
Le Parti avvieranno negoziati formali in svariati settori per aprire i rispettivi mercati degli appalti pubblici piu' di quanto e' stato reciprocamente convenuto ai sensi dell'accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC, in appresso denominato AAP. I suddetti negoziati dovrebbero essere avviati in tempo per poter trovare un'inte- sa prima del termine del 1995.
Le Parti convengono che i suddetti negoziati copriranno, tra l'altro, gli appalti di:
- beni, opere e servizi di entita' operanti nei settori delle telecomunicazioni e dei trasporti urbani (fatta eccezione per gli autobus);
- servizi acquistati da entita' contemplate dall'AAP, per ampliare i reciproci impegni previsti dall'allegato 4 dell'Appendice I dell'AAP.
Le Parti si impegnano ad astenersi dall'introdurre ulteriori misure discriminatorie nei confronti dei fornitori dell'altra Parte nei settori delle apparecchiature mediche ed elettriche pesanti, in aggiunta alle disposizioni gia' concordate nell'AAP e cercano di non introdurre misure discriminatorie che distorcano l'apertura degli appalti.
Le Parti riesaminano periodicamente l'applicazione del loro accordo sugli appalti pubblici al fine di portare avanti negoziati volti ad un ampliamento dei settori reciprocamente contemplati.
Le Parti inoltre sosterranno attivamente la liberalizzazione dei mercati dei servizi di telecomunicazione e parteciperanno al gruppo dei negoziati multilaterali sulle telecomunicazioni di base del GATS.

DICHIARAZIONE COMUNE SULLE QUESTIONI VETERINARIE
Le Parti cercheranno di applicare le loro norme in materia di questioni veterinarie in modo non discriminatorio e cercheranno di non introdurre nuove misure che abbiano l'effetto di ostacolare indebitamente gli scambi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 4
La Comunita' e Israele convengono che le lavorazioni o trasformazioni eseguite al di fuori delle Parti avvengano attraverso il sistema del perfezionamento passivo o con un sistema analogo.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE ANTICIPATA
Le Parti esprimono la loro intenzione di procedere all'applicazione anticipata delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi e alla cooperazione doganale attraverso un accordo interinale che entrera' in vigore, se possibile, il 1° gennaio 1996.

Atto finale-Scambio di lettere

ACCORDO IN FORMA
DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA' E ISRAELE
SULLE QUESTIONI BILATERALI IN SOSPESO
A. Lettera della Comunita'
Signor ,
La Comunita' e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975.
La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo su quanto precede.
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
B. Lettera di Israele
Signor ,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta:
"La Comunita' e Israele prendono atto dell'accordo raggiunto sull'introduzione di una soluzione accettabile per tutte le questioni bilaterali ancora in sospeso relative all'applicazione dell'accordo di cooperazione del 1975.
La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo su quanto precede".
Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera.
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione.
Per il Governo di Israele

ACCORDO IN FORMA
DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA' E ISRAELE
RELATIVO AL PROTOCOLLO N. 1
PER QUANTO RIGUARDA LE IMPORTAZIONI NELLA COMUNITA'
DI FIORI E BOCCIOLI DI FIORI RECISI, FRESCHI,
DI CUI ALLA SOTTOVOCE 0603 10
DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE
A. Lettera della Comunita'
Signor ,
tra la Comunita' e Israele e' stato convenuto quanto segue:
Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 0603 10 della tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19 500 t.
Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita';
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.
Israele si impegna altresi' a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani.
Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di opinioni.
La prego di confermarmi se il Suo governo e' d'accordo su quanto precede.
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
B. Lettera di Israele
Signor ,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta:
"tra la Comunita' e Israele e' stato convenuto quanto segue:
Il Protocollo n. 1 prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni nella Comunita' di fiori e boccioli di fiori recisi, freschi, di cui alla sottovoce 06.03.10 della Tariffa doganale comune originari di Israele, entro il limite di 19.500 t.
Israele si impegna a rispettare le condizioni qui di seguito elencate per le importazioni nella Comunita' di rose e garofani che possono beneficiare dell'eliminazione di tale tariffa:
- il livello dei prezzi delle importazioni nella Comunita' dev'essere pari almeno all'85% del livello dei prezzi comunitari per gli stessi prodotti negli stessi periodi;
- il prezzo israeliano dev'essere determinato registrando i prezzi dei prodotti importati su mercati d'importazione rappresentativi della Comunita';
- il livello dei prezzi comunitari deve basarsi sui prezzi dei produttori registrati in mercati rappresentativi dei principali Stati membri produttori;
- i livelli dei prezzi sono registrati ogni due settimane e ponderati in base ai rispettivi quantitativi. Questa disposizione si applica ai prezzi comunitari e ai prezzi israeliani;
- sia per i prezzi praticati dai produttori comunitari, sia per i prezzi di importazione dei prodotti israeliani, si opera una distinzione tra rose a fiore grande e rose a fiore piccolo e tra garofani uniflori e garofani multiflori;
- qualora il livello dei prezzi israeliano per qualsiasi tipo di prodotto sia inferiore all'85% del livello dei prezzi comunitario, la preferenza tariffaria e' sospesa. La Comunita' reintroduce la preferenza tariffaria quando si registra un livello dei prezzi israeliano pari o superiore all'85% del livello dei prezzi comunitario.
Israele si impegna altresi' a mantenere la tradizionale distinzione commerciale tra rose e garofani.
Qualora il mercato comunitario dovesse risentire negativamente di un cambiamento di tale distinzione, la Comunita' si riserva il diritto di stabilire le proporzioni conformemente al tradizionale andamento degli scambi. In tali casi, si potrebbe tenere un adeguato scambio di
opinioni."
Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera.
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione.
Per il Governo di Israele

ACCORDO IN FORMA
DI SCAMBIO DI LETTERE
TRA LA COMUNITA' E ISRAELE
RELATIVO ALL'APPLICAZIONE
DEGLI ACCORDI DELL'URUGUAY ROUND
A. Lettera della Comunita'
Signor ,
l'accordo raggiunto tra la Comunita' europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunita'. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1› dicembre. A tale proposito, la Comunita' ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sara' meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei.
Se entro il 1° dicembre 1995 non sara' stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunita' adottera' tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentira' l'importazione di 200.000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele.
La Comunita' europea, inoltre, adottera' le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunita' dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo.
Analogamente, Israele adottera' se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunita' per la stagione 1995-1996.
La prego di confermarmi se il Governo di Israele e' d'accordo su quanto precede.
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione.
A nome del Consiglio dell'Unione europea
B. Lettera di Israele
Signor ,
mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta:
"L'accordo raggiunto tra la Comunita' europea e Israele non contiene alcuna disposizione relativa al nuovo regime applicato alle importazioni di arance nella Comunita'. Le Parti continueranno i negoziati al riguardo per trovare una soluzione prima dell'inizio della stagione commerciale 1995-1996, vale a dire prima del 1› dicembre. A tale proposito, la Comunita' ha convenuto che il trattamento riservato ad Israele non sara' meno favorevole di quello riconosciuto agli altri partner mediterranei.
Se entro il 1° dicembre 1995 non sara' stato raggiunto un accordo sul prezzo d'entrata delle arance, la Comunita' adottera' tutte le misure necessarie per garantire a Israele un prezzo d'entrata adeguato ed accettabile per entrambe le Parti, che consentira' l'importazione di 200.000 t di arance da Israele, quantitativo che comporta una riduzione del 30% rispetto al contingente tariffario attualmente previsto per le arance provenienti da Israele.
La Comunita' europea, inoltre, adottera' le opportune misure per consentire l'importazione nella Comunita' dei tradizionali prodotti agricoli trasformati israeliani non figuranti all'allegato II previsti dalle concessioni di cui al nuovo accordo.
Analogamente, Israele adottera' se necessario misure parallele per garantire le importazioni dei prodotti agricoli tradizionalmente esportati dalla Comunita' per la stagione 1995-1996".
Mi pregio confermarLe che il mio Governo e' d'accordo sul contenuto di tale lettera.
Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione.
Per il Governo di Israele

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA
DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA
SUL CUMULO DELL'ORIGINE (ARTICOLO 28)
In base all'evoluzione della situazione politica, qualora Israele e uno o piu' altri paesi mediterranei concludessero accordi finalizzati all'istituzione del libero scambio, la Comunita' europea e' disposta ad applicare il cumulo dell'origine nel suo regime commerciale con tali paesi.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA
SULL'ADEGUAMENTO DELLE NORME SULL'ORIGINE (ARTICOLO 28)
Nel quadro del processo di graduale armonizzazione delle norme d'origine applicabili tra la Comunita' e altri paesi terzi, la Comunita' puo' in avvenire proporre al Consiglio di associazione gli emendamenti al Protocollo n. 4 che potessero risultare necessari.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA SULL'ARTICOLO 36
La Comunita' dichiara che, fino all'adozione da parte del Consiglio di associazione delle norme di applicazione sulla concorrenza leale di cui all'articolo 36, paragrafo 2, nel contesto dell'interpretazione dell'articolo 36, paragrafo 1, essa valutera' le eventuali prassi contrarie a tale articolo sulla base dei criteri derivanti dalle norme di cui agli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunita' europea e, nel caso dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, dalle norme di cui agli articoli 65 e 66 di detto trattato e dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ivi compreso il diritto derivato.
Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al Capitolo 3 del Titolo II, la Comunita' valutera' le eventuali pratiche contrarie al paragrafo 1, comma i) dell'articolo 36 secondo i criteri stabiliti dalla Comunita' sulla base degli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunita' europea e in particolare secondo i criteri stabiliti dal regolamento n. 26 del Consiglio del 1962.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA
SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA (TITOLO VI)
Israele rimarra' tra i potenziali beneficiari di finanziamenti a carico degli stanziamenti comunitari per i programmi di cooperazione regionale nel Mediterraneo e di altre linee di bilancio orizzontali pertinenti. Israele continuera' inoltre a poter beneficiare dei prestiti BEI concessi nel quadro dello strumento orizzontale per il Mediterraneo.

DICHIARAZIONE DI ISRAELE
DICHIARAZIONE DI ISRAELE RELATIVA ALL'ARTICOLO 65
Israele dichiara che, nelle discussioni che porteranno alla decisione del Consiglio di associazione di cui all'articolo 65, paragrafo 1, intende sollevare la questione delle norme per evitare la duplice imposizione per quanto riguarda i lavoratori di una Parte residenti nel territorio dell'altra Parte.