Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente.
Art. 2.
1. Il personale in posizione di comando alla data del 15 marzo 1995 presso il Ministero dell'ambiente puo' essere confermato, ovvero ricollocato, nella posizione di comando improrogabilmente fino al 31 dicembre 1997.
2. Gli oneri per il comando del personale di cui al comma 1 restano a carico del Ministero dell'ambiente ove tale onere sia gia' stato assunto dal Ministero medesimo prima del 15 marzo 1995.