Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre leggi, e' stabilito in lire 4 miliardi per l'anno 1996.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito nelle percentuali fissate dall'articolo 4 della citata legge n. 476 del 1987, ed e' liquidato alle condizioni e con le modalita' indicate nella legge stessa.
3. Entro il 31 marzo 1997 le associazioni di cui al comma 1 presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalita' istituzionali. A tal fine alle relazioni sono allegati i preventivi ed i consuntivi dell'attivita' svolta, nonche' le relazioni sull'attivita' svolta nell'esercizio precedente.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' , recante nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche, e' il seguente:
"Art. 1 (Finalita'). - 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche' per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell' , come successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.
2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignita' e di opportunita' e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di eta', di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalita' sociale.
3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associazioni e del Servizio sanitario nazionale".
- Il testo dell' e' il seguente:
"Art. 4 (Fondo globale). - 1. E' istituito il 'Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale', iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e' fissato in lire 5.000 milioni. Esso e' assegnato nella misura del 65 per cento e ripartito in parti uguali a favore dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 e nella misura del 35 per cento in favore dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dello stesso art. 1.
3. Nell'ambito della ripartizione del 35 per cento di cui al precedente comma 2, le quote del fondo sono cosi' ulteriormente ripartite:
a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti gli enti e le associazioni ammessi al contributo che abbiano almeno dieci sedi in regioni diverse;
b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attivita' svolta;
c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attivita' di cui al precedente art. 3 e in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1996
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK