Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.
Art. 1.
Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari
1. Le somme, dovute per effetto della convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Centro di produzione S.p.a., approvata con decreto ministeriale il 21 novembre 1994 ed avente ad oggetto il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, sono mantenute nel conto dei residui del capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per essere utilizzate nell'esercizio successivo.