N NORME. red.it

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilita' dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalita' di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1995, n. 552, 26 febbraio 1996, n. 83, e 26 aprile 1996, n. 218.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 10 maggio 1996, n. 250, 8 luglio 1996, n. 355, e 6 settembre 1996, n. 464.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1996
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK

Allegato


ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 553
Dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis 1. Se non e' possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall' articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale , il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare piu' vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima".
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 1-ter, le parole: "gradualmente per la" sono sostituite dalle seguenti: "gradualmente in relazione alla"; le parole: "non oltre la data del 30 giugno 1998" sono sostituite dalle seguenti: "improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997".
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
"Art. 6-bis 1. E' istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , istitutiva del Parco nazionale dell'Asinara, la effettiva costituzione degli organi di garanzia e tutela del Parco nazionale dell'Asinara e il rispetto dei tempi previsti dal presente decreto e dall'intesa di programma in materia.
Art. 6-ter. - 1. Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1 gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilita' del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti".