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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 559, 26 febbraio 1996, n. 88, e 26 aprile 1996, n. 223.
4. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 marzo 1996, n. 146, e 17 maggio 1996, n. 279.
5. Le disposizioni del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 322, sono produttive di effetti sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 430.