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Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi.

Art. 1.

1. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 499, cosi' come prorogato dall'articolo 1 della legge 19 dicembre 1995, n. 538, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi deve ultimare i suoi lavori, e' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 1997.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo ed all'art. 1: - Il testo dell' recante: "Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, di cui alla , e successive modificazioni", e' il seguente: "Art. 2. - 1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Il termine e' stato prorogato al 31 dicembre 1996 dall' .