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Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.

Art. 1.

Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516
1. E' approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, che modifica l'intesa del 29 dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell' , e' il seguente: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Nota all' , reca: "Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno".