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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalita' di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 121.
AVVERTENZA: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1996. A norma (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 luglio 1996
SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 257

All'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 , e' aggiunto il seguente:
'4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese'".
All'articolo 3, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. La tabella G allegata alla legge 13 marzo 1980, n. 70 , e' sostituita dalla tabella C-bis allegata al presente decreto".
Dopo la tabella C allegata al decreto-legge e' aggiunta la seguente:


Parte di provvedimento in formato grafico