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Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo e scambio di note, fatta a Roma il 22 settembre 1994.

Art. 20

Articolo 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni temporaneamente, per un periodo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una universita', collegio, scuola od altro analogo istituto e che e' o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente e' esente da imposta nel detto primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attivita' di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente articolo non si applica al reddito derivante da attivita' di ricerca qualora la ricerca e' effettuata non nel pubblico interesse, ma principalmente nell'interesse privato di una o piu' persone determinate.