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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.