Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.