Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 22 settembre 1994.