Ratifica ed esecuzione dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, con dieci allegati e due protocolli, atto finale, dichiarazioni e scambio di lettere riguardante l'Uruguay Round, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994.
Art. 21
ARTICOLO 21
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati:
- dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 15 e,
- al momento della sua entrata in vigore, dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.
2. La creazione di un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche avviene secondo le disposizioni del protocollo n. 1 allegato al presente accordo.
1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati:
- dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 15 e,
- al momento della sua entrata in vigore, dalle disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio.
2. La creazione di un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche avviene secondo le disposizioni del protocollo n. 1 allegato al presente accordo.