Ratifica ed esecuzione degli atti finali della Conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli atti finali della conferenza addizionale dei plenipotenziari relativa alla costituzione e convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a Ginevra il 22 dicembre 1992.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 58 degli atti stessi.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti finali
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
COSTITUZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Preambolo
1. Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell'importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (qui di seguito denominata "La Convenzione") che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonche' lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Oggetto dell'Unione
2 1. L'Unione si prefigge:
3 a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i Membri dell'Unione ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta;
4 b) di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali e finanziarie necessarie per la sua attuazione;
5 c) di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione piu' efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilita' e di generalizzare il piu' possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico;
6 d) di fare ogni sforzo per estendere i vantaggi delle nuove tecnologie di telecomunicazioni a tutti gli abitanti del pianeta;
7 e) di promuovere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche;
8 f) di armonizzare gli sforzi dei Membri a tal fine;
9 g) di promuovere a livello internazionale l'adozione di un approccio piu' generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell'economia e della societa' dell'informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonche' con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni.
10 2. A tal fine ed in particolare, l'Unione:
11 a) provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e di ogni posizione orbitale associata sull'orbita dei satelliti geostazionari al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi;
12 b) coordina gli sforzi in vista di eliminare le interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nonche' dell'orbita dei satelliti geostazionari per i servizi di radiocomunicazione;
13 c) agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualita' del servizio;
14 d) incoraggia la cooperazione internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, nonche' la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e dei circuiti di telecomunicazione nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l'utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze;
15 e) coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilita' che essi offrono;
16 f) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri in vista di stabilire tariffe ai livelli piu' bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualita' ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni;
17 g) induce l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione;
18 h) effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni;
19 i) si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, per promuovere la creazione di linee de credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l'altro, ad estendere i servizi di telecomunicazioni alle zone piu' isolate nei paesi.
COSTITUZIONE DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE
TELECOMUNICAZIONI
Preambolo
1. Nel riconoscere pienamente a ciascun Stato il diritto sovrano di regolamentare le sue telecomunicazioni e tenuto conto dell'importanza crescente delle telecomunicazioni per la salvaguardia della pace e lo sviluppo economico e sociale di tutti gli Stati, gli Stati Parti alla presente Costituzione, strumento fondamentale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (qui di seguito denominata "La Convenzione") che la completa, ai fini di agevolare le relazioni pacifiche e la cooperazione internazionale tra i popoli nonche' lo sviluppo economico e sociale mediante il buon funzionamento delle telecomunicazioni, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Oggetto dell'Unione
2 1. L'Unione si prefigge:
3 a) di mantenere e di estendere la cooperazione internazionale tra tutti i Membri dell'Unione ai fini del miglioramento e del razionale utilizzo delle telecomunicazioni di ogni sorta;
4 b) di promuovere e di offrire assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni e di promuovere inoltre la mobilitazione delle risorse materiali e finanziarie necessarie per la sua attuazione;
5 c) di favorire lo sviluppo di mezzi tecnici e la loro utilizzazione piu' efficace in vista di accrescere il rendimento dei servizi di telecomunicazione, di accrescere la loro utilita' e di generalizzare il piu' possibile la loro utilizzazione da parte del pubblico;
6 d) di fare ogni sforzo per estendere i vantaggi delle nuove tecnologie di telecomunicazioni a tutti gli abitanti del pianeta;
7 e) di promuovere l'utilizzazione dei servizi di telecomunicazione in vista di agevolare le relazioni pacifiche;
8 f) di armonizzare gli sforzi dei Membri a tal fine;
9 g) di promuovere a livello internazionale l'adozione di un approccio piu' generale riguardo ai problemi di telecomunicazione, in considerazione della diffusione a livello mondiale dell'economia e della societa' dell'informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali nonche' con le organizzazioni non governative che si occupano di telecomunicazioni.
10 2. A tal fine ed in particolare, l'Unione:
11 a) provvede ad assegnare le bande di frequenze dello spettro radioelettrico, ad effettuare la ripartizione delle frequenze radioelettriche e la registrazione delle assegnazioni di frequenze e di ogni posizione orbitale associata sull'orbita dei satelliti geostazionari al fine di evitare interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi;
12 b) coordina gli sforzi in vista di eliminare le interferenze pregiudizievoli tra le stazioni di radiocomunicazione dei vari paesi e di migliorare l'utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nonche' dell'orbita dei satelliti geostazionari per i servizi di radiocomunicazione;
13 c) agevola la normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni grazie ad una soddisfacente qualita' del servizio;
14 d) incoraggia la cooperazione internazionale mirante ad assicurare assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo, nonche' la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento degli impianti e dei circuiti di telecomunicazione nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la sua partecipazione ai programmi appropriati delle Nazioni Unite e l'utilizzazione delle sue risorse a seconda delle esigenze;
15 e) coordina gli sforzi in vista di armonizzare lo sviluppo dei mezzi di telecomunicazione, in particolare quelli che fanno appello alle tecniche spaziali in maniera da utilizzare in maniera ottimale le possibilita' che essi offrono;
16 f) favorisce la collaborazione tra i suoi Membri in vista di stabilire tariffe ai livelli piu' bassi possibili, compatibili con un servizio di buona qualita' ed una gestione finanziaria sana ed indipendente delle telecomunicazioni;
17 g) induce l'adozione di misure atte a garantire la sicurezza della vita umana mediante la cooperazione dei servizi di telecomunicazione;
18 h) effettua studi, stabilisce regolamentazioni, adotta risoluzioni, formula raccomandazioni ed auspici, raccoglie e pubblica informazioni concernenti le telecomunicazioni;
19 i) si adopera, con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali, per promuovere la creazione di linee de credito preferenziali e favorevoli destinate allo sviluppo di progetti sociali volti, tra l'altro, ad estendere i servizi di telecomunicazioni alle zone piu' isolate nei paesi.
Art. 2
Articolo 2
Formazione
20 L'Unione internazionale delle telecomunicazioni, tenuto conto del principio di universalita' e dell'interesse di una partecipazione universale all'Unione, e' composta da:
21 a) ogni Stato che sia Membro dell'Unione in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione;
22 b) ogni altro Stato, Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione;
23 c) ogni altro Stato, non Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che chieda di divenire Membro dell'Unione e che, dopo che la sua domanda e' stata approvata da due terzi dei membri dell'Unione, aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualita' di Membro e' presentata durante il periodo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro sara' considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui e' stato consultato.
Formazione
20 L'Unione internazionale delle telecomunicazioni, tenuto conto del principio di universalita' e dell'interesse di una partecipazione universale all'Unione, e' composta da:
21 a) ogni Stato che sia Membro dell'Unione in quanto parte ad una Convenzione internazionale delle telecomunicazioni prima dell'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione;
22 b) ogni altro Stato, Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione;
23 c) ogni altro Stato, non Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che chieda di divenire Membro dell'Unione e che, dopo che la sua domanda e' stata approvata da due terzi dei membri dell'Unione, aderisca alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 53 della presente Costituzione. Se questa domanda di ammissione in qualita' di Membro e' presentata durante il periodo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, il Segretario generale consulta i Membri dell'Unione; un Membro sara' considerato come astenuto se non ha risposto entro un termine di quattro mesi a decorrere dal giorno in cui e' stato consultato.
Art. 3
Articolo 3
Diritti ed obblighi dei Membri
24 1. I Membri dell'Unione hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione.
25 2. I diritti dei Membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti:
26 a) ogni Membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, e' eleggibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all'elezione di funzionari dell'Unione o di membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
27 b) ogni Membro ha inoltre, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, diritto ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali, ed in tutte le assemblee di radiocomunicazioni nonche' in tutte le riunioni di commissioni di studio, e, fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di questo Consiglio. Nelle Conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto;
28 c) ogni Membro ha inoltre, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, diritto ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazioni concernenti conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto.
Diritti ed obblighi dei Membri
24 1. I Membri dell'Unione hanno i diritti e sono soggetti agli obblighi previsti nella presente Costituzione e nella Convenzione.
25 2. I diritti dei Membri per quanto concerne la loro partecipazione alle Conferenze, riunioni e consultazioni dell'Unione, sono i seguenti:
26 a) ogni Membro ha diritto di partecipare alle Conferenze, e' eleggibile in Consiglio ed ha diritto di presentare candidati all'elezione di funzionari dell'Unione o di membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
27 b) ogni Membro ha inoltre, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, diritto ad un voto in tutte le Conferenze di plenipotenziari, in tutte le conferenze mondiali, ed in tutte le assemblee di radiocomunicazioni nonche' in tutte le riunioni di commissioni di studio, e, fa parte del Consiglio, in tutte le sessioni di questo Consiglio. Nelle Conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto;
28 c) ogni Membro ha inoltre, sotto riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della presente Costituzione, diritto ad un voto in ogni consultazione effettuata per corrispondenza. Nel caso di consultazioni concernenti conferenze regionali, solo i Membri della regione interessata hanno diritto di voto.
Art. 4
Articolo 4
Strumenti dell'Unione
29 1. Gli strumenti dell'Unione sono:
- la presente Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
- la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni; e
- i Regolamenti amministrativi.
30 2. La presente Costituzione le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, e' lo strumento fondamentale dell'Unione. 31 3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati qui di seguito, che regolamentano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri:
- il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali,
- il Regolamento delle radiocomunicazioni.
32 4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione.
Strumenti dell'Unione
29 1. Gli strumenti dell'Unione sono:
- la presente Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
- la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni; e
- i Regolamenti amministrativi.
30 2. La presente Costituzione le cui disposizioni sono completate da quelle della Convenzione, e' lo strumento fondamentale dell'Unione. 31 3. Le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione sono inoltre completate da quelle dei Regolamenti amministrativi enumerati qui di seguito, che regolamentano l'utilizzazione delle telecomunicazioni e vincolano tutti i Membri:
- il Regolamento delle telecomunicazioni internazionali,
- il Regolamento delle radiocomunicazioni.
32 4. In caso di divergenza tra una disposizione della presente Costituzione ed una disposizione della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi prevale la Costituzione. In caso di divergenza tra una disposizione della Convenzione ed una disposizione dei Regolamenti amministrativi, prevale la Convenzione.
Art. 5
Articolo 5
Definizioni
33. Salvo che cio' non sia in contraddizione con il contesto:
34 a) i termini utilizzati nella presente Costituzione e definiti nel suo annesso che e' parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;
35 b) i termini - diversi da quelli definiti nell'annesso alla presente Costituzione - utilizzati nella Convenzione e definiti nell'annesso a questa Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;
36 c) gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il significato loro attribuito in questi Regolamenti.
Definizioni
33. Salvo che cio' non sia in contraddizione con il contesto:
34 a) i termini utilizzati nella presente Costituzione e definiti nel suo annesso che e' parte integrante della presente Costituzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;
35 b) i termini - diversi da quelli definiti nell'annesso alla presente Costituzione - utilizzati nella Convenzione e definiti nell'annesso a questa Convenzione, che fa parte integrante della Convenzione, hanno il significato loro attribuito in tale annesso;
36 c) gli altri termini definiti nei Regolamenti amministrativi hanno il significato loro attribuito in questi Regolamenti.
Art. 6
Articolo 6
Attuazione degli strumenti dell'Unione
37 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 48 della presente Costituzione.
38 2. I Membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a installare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri paesi.
Attuazione degli strumenti dell'Unione
37 1. I Membri sono tenuti a conformarsi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi in tutti gli Uffici ed in tutte le stazioni di telecomunicazione da essi stabiliti o utilizzati e che assicurano servizi internazionali o che possono causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazione di altri paesi, salvo per quanto concerne i servizi che sfuggono a tali obblighi in virtu' delle disposizioni dell'articolo 48 della presente Costituzione.
38 2. I Membri sono inoltre tenuti ad adottare i provvedimenti necessari per imporre il rispetto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi alle imprese da essi autorizzate a installare o ad utilizzare stazioni suscettibili di causare interferenze pregiudizievoli ai servizi di radiocomunicazioni di altri paesi.
Art. 7
Articolo 7
Struttura dell'Unione
39 L'Unione comprende:
40 a) la Conferenza di plenipotenziari; organo supremo dell'Unione; 41 b) il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di plenipotenziari;
42 c) le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali; 43 d) il Settore delle radiocomunicazioni, comprese le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
44 e) il settore della normalizzazione delle telecomunicazioni, comprese le conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni;
45 f) il settore dello sviluppo delle telecomunicazioni, comprese le conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni; 46 g) il Segretariato generale.
Struttura dell'Unione
39 L'Unione comprende:
40 a) la Conferenza di plenipotenziari; organo supremo dell'Unione; 41 b) il Consiglio, che agisce in quanto mandatario della Conferenza di plenipotenziari;
42 c) le conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali; 43 d) il Settore delle radiocomunicazioni, comprese le conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni, le assemblee delle radiocomunicazioni ed il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
44 e) il settore della normalizzazione delle telecomunicazioni, comprese le conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni;
45 f) il settore dello sviluppo delle telecomunicazioni, comprese le conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni; 46 g) il Segretariato generale.
Art. 8
Articolo 8
Conferenza di plenipotenziari
47 1. La Conferenza di plenipotenziari e' composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Essa e' convocata ogni quattro anni.
48 2. La Conferenza di plenipotenziari:
49 a) determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell'Unione enunciato all'articolo 1 della presente Costituzione;
50 b) dopo aver esaminato i rapporti preparati dal Consiglio sull'attivita' dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari, nonche' sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l'Unione, adotta ogni decisione che ritiene appropriata;
51 c) stabilisce le basi del bilancio preventivo dell'Unione e stabilisce, in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti menzionati al numero 50 di cui sopra, il tetto delle sue spese per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell'attivita' dell'Unione durante detto periodo;
52 d) formula tutte le direttive generali concernenti il personale dell'Unione e stabilisce, se del caso, i trattamenti di base, le scale salariali ed il regime di indennita' e pensioni per tutti i funzionari dell'Unione;
53 e) esamina i conti dell'Unione e se del caso li approva definitivamente;
54 f) elegge i Membri dell'Unione chiamati a formare il Consiglio;
55 g) elegge il Segretario generale, il Vice-segretario generale ed i direttori degli Uffici dei Settori nella loro qualita' di funzionari eletti dell'Unione;
56 h) elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
57 i) esamina ed adotta, se del caso, le proposte di emendamento alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita', rispettivamente, alle disposizioni dell'articolo 55 della presente Costituzione ed alle disposizioni pertinenti della Convenzione;
58 j) conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l'Unione ed altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio a nome dell'Unione con tali organizzazioni e da' loro il seguito che ritiene appropriato;
59 k) tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria.
Conferenza di plenipotenziari
47 1. La Conferenza di plenipotenziari e' composta da delegazioni che rappresentano i Membri. Essa e' convocata ogni quattro anni.
48 2. La Conferenza di plenipotenziari:
49 a) determina i principi generali atti a realizzare lo scopo dell'Unione enunciato all'articolo 1 della presente Costituzione;
50 b) dopo aver esaminato i rapporti preparati dal Consiglio sull'attivita' dell'Unione dopo l'ultima Conferenza di plenipotenziari, nonche' sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l'Unione, adotta ogni decisione che ritiene appropriata;
51 c) stabilisce le basi del bilancio preventivo dell'Unione e stabilisce, in considerazione delle decisioni adottate sulla base dei rapporti menzionati al numero 50 di cui sopra, il tetto delle sue spese per il periodo intercorrente fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti dell'attivita' dell'Unione durante detto periodo;
52 d) formula tutte le direttive generali concernenti il personale dell'Unione e stabilisce, se del caso, i trattamenti di base, le scale salariali ed il regime di indennita' e pensioni per tutti i funzionari dell'Unione;
53 e) esamina i conti dell'Unione e se del caso li approva definitivamente;
54 f) elegge i Membri dell'Unione chiamati a formare il Consiglio;
55 g) elegge il Segretario generale, il Vice-segretario generale ed i direttori degli Uffici dei Settori nella loro qualita' di funzionari eletti dell'Unione;
56 h) elegge i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
57 i) esamina ed adotta, se del caso, le proposte di emendamento alla presente Costituzione ed alla Convenzione in conformita', rispettivamente, alle disposizioni dell'articolo 55 della presente Costituzione ed alle disposizioni pertinenti della Convenzione;
58 j) conclude o rivede, se del caso, gli accordi tra l'Unione ed altre organizzazioni internazionali, esamina ogni accordo provvisorio concluso dal Consiglio a nome dell'Unione con tali organizzazioni e da' loro il seguito che ritiene appropriato;
59 k) tratta ogni altra questione di telecomunicazioni ritenuta necessaria.
Art. 9
Articolo 9
Principi relativi alle elezioni e problemi connessi
60 1. All'atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza dei plenipotenziari vigila affinche':
61 a) i Membri del Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessita' di un'equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo;
62 b) il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano tutti cittadini di Membri diversi e che all'atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un'equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; per quanto concerne i funzionari eletti, occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione;
63 c) i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale, tra i candidati proposti dai Membri dell'Unione; ciascun Membro puo' proporre un solo candidato che deve essere uno dei suoi cittadini.
64 2. Le procedure da seguire per queste elezioni sono stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative all'assunzione delle funzioni, ai posti vacanti ed alla rieleggibilita' figurano nella Convenzione.
Principi relativi alle elezioni e problemi connessi
60 1. All'atto delle elezioni di cui ai numeri 54 a 56 della presente Costituzione, la Conferenza dei plenipotenziari vigila affinche':
61 a) i Membri del Consiglio siano eletti tenendo debitamente conto della necessita' di un'equa ripartizione dei seggi del Consiglio tra tutte le regioni del mondo;
62 b) il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano tutti cittadini di Membri diversi e che all'atto della loro elezione, si tenga debitamente conto di un'equa ripartizione geografica tra le regioni del mondo; per quanto concerne i funzionari eletti, occorrerebbe inoltre tener debitamente conto dei principi enunciati al numero 154 della presente Costituzione;
63 c) i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni siano eletti a titolo individuale, tra i candidati proposti dai Membri dell'Unione; ciascun Membro puo' proporre un solo candidato che deve essere uno dei suoi cittadini.
64 2. Le procedure da seguire per queste elezioni sono stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari. Le disposizioni relative all'assunzione delle funzioni, ai posti vacanti ed alla rieleggibilita' figurano nella Convenzione.
Art. 10
Articolo 10
Il Consiglio
65 1. (1) Il Consiglio e' composto da Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente con le disposizioni dei numero 61 della presente Costituzione.
66 (2) Ciascun Membro del Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che puo' essere assistita da uno o piu' consiglieri.
67 2. Il Consiglio stabilisce il suo Regolamento interno.
68 3. Nell'intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualita' di organo direttivo dell'Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell'ambito dei poteri da quest'ultima delegati.
69 4. (1) Il Consiglio e' incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l'applicazione, da parte dei membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonche' di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari.
70 (2) Esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformita' con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinche' gli orientamenti politici e la strategia dell'Unione siano perfettamente adattate alla costante evoluzione dell'ambiente delle telecomunicazioni.
71 (3) Assicura un efficace coordinamento delle attivita' dell'Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori.
72 (4) Contribuisce, in conformita' con lo scopo dell'Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell'Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite.
Il Consiglio
65 1. (1) Il Consiglio e' composto da Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza di plenipotenziari conformemente con le disposizioni dei numero 61 della presente Costituzione.
66 (2) Ciascun Membro del Consiglio nomina a sedere in Consiglio una persona che puo' essere assistita da uno o piu' consiglieri.
67 2. Il Consiglio stabilisce il suo Regolamento interno.
68 3. Nell'intervallo intercorrente tra le Conferenze di plenipotenziari, il Consiglio, nella sua qualita' di organo direttivo dell'Unione, agisce come mandatario della Conferenza di plenipotenziari nell'ambito dei poteri da quest'ultima delegati.
69 4. (1) Il Consiglio e' incaricato di adottare ogni provvedimento atto ad agevolare l'applicazione, da parte dei membri, delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi, delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari e, se del caso, delle decisioni delle altre conferenze e riunioni dell'Unione, nonche' di espletare tutti gli altri incarichi che gli sono conferiti dalla Conferenza di plenipotenziari.
70 (2) Esamina le principali questioni di politica delle telecomunicazioni, in conformita' con le direttive generali della Conferenza di plenipotenziari affinche' gli orientamenti politici e la strategia dell'Unione siano perfettamente adattate alla costante evoluzione dell'ambiente delle telecomunicazioni.
71 (3) Assicura un efficace coordinamento delle attivita' dell'Unione ed esercita un effettivo controllo finanziario sul Segretariato generale ed i tre settori.
72 (4) Contribuisce, in conformita' con lo scopo dell'Unione, allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo con tutti i mezzi a sua disposizione, ivi compreso con la partecipazione dell'Unione ai programmi pertinenti delle Nazioni Unite.
Art. 11
Articolo 11
Segretariato generale
73 1. (1) Il Segretariato generale e' diretto da un Segretario generale assistito da un Vice-Segretario generale.
74 (2) Il Segretario generale elabora, in concorso con il Comitato di coordinamento, le politiche ed i piani strategici dell'Unione e coordina le sue attivita'.
75 (3) Il Segretario generale adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell'Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed e' responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalita' degli aspetti amministrativi e finanziari delle attivita' dell'Unione.
76 (4) Il Segretario generale agisce in qualita' di rappresentante legale dell'Unione.
77 2. Il Vice-Segretario generale e' responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest'ultimo e' assente.
Segretariato generale
73 1. (1) Il Segretariato generale e' diretto da un Segretario generale assistito da un Vice-Segretario generale.
74 (2) Il Segretario generale elabora, in concorso con il Comitato di coordinamento, le politiche ed i piani strategici dell'Unione e coordina le sue attivita'.
75 (3) Il Segretario generale adotta tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che le risorse dell'Unione siano utilizzate in base a criteri economici ed e' responsabile dinnanzi al Consiglio per la totalita' degli aspetti amministrativi e finanziari delle attivita' dell'Unione.
76 (4) Il Segretario generale agisce in qualita' di rappresentante legale dell'Unione.
77 2. Il Vice-Segretario generale e' responsabile dinnanzi al Segretario generale; egli assiste il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni e si assume i particolari incarichi affidatigli dal Segretario generale. Egli esercita le funzioni del Segretario generale quando quest'ultimo e' assente.
Art. 12
Articolo 12
Funzioni e struttura
78 1. (1) le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni consistono nel conformarsi alle finalita' dell'Unione per quanto riguarda le radiocomunicazioni, cosi' come enunciate all'articolo 1 della presente Costituzione,
- assicurando l'utilizzazione razionale, equa, efficace ed economica dello spettro delle frequenze radioelettriche da parte di tutti i servizi di radiocomunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano l'orbita dei satelliti geostazionari con riserva delle disposizioni dell'articolo 44 della presente Costituzione, e
- procedendo senza limitazioni a studi per quanto riguarda la gamma delle frequenze, e adottando raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni.
79 (2) Le specifiche competenze del Settore delle radiocomunicazioni e del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni devono essere costantemente riesaminate in stretta collaborazione per quanto concerne i problemi concernenti i due Settori, secondo le norme pertinenti della Convenzione. Uno stretto coordinamento deve essere assicurato tra il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni, e quello dello sviluppo delle telecomunicazioni.
80 2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni e' assicurato per mezzo:
81 a) di conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni;
82 b) del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
83 c) di assemblee delle radiocomunicazioni abbinate alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
84 d) di commissioni di studio;
85 e) dell'Ufficio delle radiocomunicazioni diretto da un direttore eletto.
86 3. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri:
87 a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 88 b) ogni entita' o organizzazione approvata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Funzioni e struttura
78 1. (1) le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni consistono nel conformarsi alle finalita' dell'Unione per quanto riguarda le radiocomunicazioni, cosi' come enunciate all'articolo 1 della presente Costituzione,
- assicurando l'utilizzazione razionale, equa, efficace ed economica dello spettro delle frequenze radioelettriche da parte di tutti i servizi di radiocomunicazione, ivi compresi quelli che utilizzano l'orbita dei satelliti geostazionari con riserva delle disposizioni dell'articolo 44 della presente Costituzione, e
- procedendo senza limitazioni a studi per quanto riguarda la gamma delle frequenze, e adottando raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni.
79 (2) Le specifiche competenze del Settore delle radiocomunicazioni e del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni devono essere costantemente riesaminate in stretta collaborazione per quanto concerne i problemi concernenti i due Settori, secondo le norme pertinenti della Convenzione. Uno stretto coordinamento deve essere assicurato tra il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni, e quello dello sviluppo delle telecomunicazioni.
80 2. Il funzionamento del Settore delle radiocomunicazioni e' assicurato per mezzo:
81 a) di conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni;
82 b) del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
83 c) di assemblee delle radiocomunicazioni abbinate alle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
84 d) di commissioni di studio;
85 e) dell'Ufficio delle radiocomunicazioni diretto da un direttore eletto.
86 3. Il Settore delle radiocomunicazioni ha come membri:
87 a) di diritto, le amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione; 88 b) ogni entita' o organizzazione approvata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Art. 13
Articolo 13
Conferenza delle radiocomunicazioni e assemblee delle radiocomunicazioni
89 1. Una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni puo' procedere ad una revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza e relativa al suo ordine del giorno. Le altre funzioni di questa Conferenza sono enunciate nella Convenzione.
90 2. Le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni sono convocate di regola ogni due anni; tuttavia, in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione, una tale conferenza puo' non essere convocata, oppure puo' essere convocata una conferenza addizionale. 91 3. Allo stesso modo, le assemblee delle radiocomunicazioni sono di regola convocate ogni due anni e sono abbinate per quanto riguarda il luogo e le date, alle Conferenze mondiali di radiocomunicazioni in modo da migliorare l'efficacia e la produttivita' del Settore delle radiocomunicazioni. Le assemblee delle radiocomunicazioni stabiliscono le basi tecniche necessarie per i lavori delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e danno seguito a tutte le richieste di tali Conferenze; le loro funzioni sono enunciate nella Convenzione.
92 4. Le decisioni delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, delle assemblee delle radiocomunicazioni e delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono essere, in ogni caso, conformi alle norme della presente Costituzione e della Convenzione. Le decisioni delle assemblee delle radiocomunicazioni o delle Conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono inoltre, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze debbono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili, e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni che potrebbero comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
Conferenza delle radiocomunicazioni e assemblee delle radiocomunicazioni
89 1. Una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni puo' procedere ad una revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza e relativa al suo ordine del giorno. Le altre funzioni di questa Conferenza sono enunciate nella Convenzione.
90 2. Le conferenze mondiali delle radiocomunicazioni sono convocate di regola ogni due anni; tuttavia, in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione, una tale conferenza puo' non essere convocata, oppure puo' essere convocata una conferenza addizionale. 91 3. Allo stesso modo, le assemblee delle radiocomunicazioni sono di regola convocate ogni due anni e sono abbinate per quanto riguarda il luogo e le date, alle Conferenze mondiali di radiocomunicazioni in modo da migliorare l'efficacia e la produttivita' del Settore delle radiocomunicazioni. Le assemblee delle radiocomunicazioni stabiliscono le basi tecniche necessarie per i lavori delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni e danno seguito a tutte le richieste di tali Conferenze; le loro funzioni sono enunciate nella Convenzione.
92 4. Le decisioni delle Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni, delle assemblee delle radiocomunicazioni e delle conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono essere, in ogni caso, conformi alle norme della presente Costituzione e della Convenzione. Le decisioni delle assemblee delle radiocomunicazioni o delle Conferenze regionali delle radiocomunicazioni debbono inoltre, in ogni caso, essere conformi alle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze debbono tener conto di ripercussioni finanziarie prevedibili, e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni che potrebbero comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
Art. 14
Articolo 14
Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
93 1. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni e' composto da membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un'esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione del mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell'Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale.
94 2. Le funzioni del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni consistono:
95 a) nell'approvare delle regole di procedura che comportino dei criteri tecnici, conformi al Regolamento delle radiocomunicazioni ed alle decisioni delle Conferenze delle radiocomunicazioni competenti.
Tali regole di procedura sono utilizzate dal Direttore e dall'Ufficio, ai fini dell'applicazione del Regolamento delle radiocomunicazioni, per registrare le assegnazioni di frequenza effettuate dai Membri. Tali regole possono essere oggetto di commenti da parte delle Amministrazioni e, in caso di disaccordo persistente, il problema viene sottoposto ad una successiva Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
96 b) nell'esaminare ogni altro problema che non possa essere risolto mediante l'applicazione delle summenzionate regole di procedura;
97 c) nell'eseguire tutti i compiti addizionali relativi all'assegnazione ed all'utilizzazione delle frequenze, come indicato nel numero 78 della presente Costituzione, secondo le procedure previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni prescritte da una Conferenza competente o dal Consiglio con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione in vista della preparazione di tale Conferenza o in attuazione delle sue decisioni.
98 3. (1) I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, espletando le loro funzioni in seno al Comitato non rappresentano il loro Stato Membro ne' una regione, ma sono investiti di un incarico pubblico internazionale. In particolare, ciascun membro del Comitato deve astenersi dal partecipare a decisioni che concernono direttamente la sua amministrazione.
99 (2) Nessun membro del Comitato deve, per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni al servizio dell'Unione, chiedere o ricevere istruzioni da alcun governo, o da alcun membro di un qualsiasi Governo o organizzazione o persona pubblica o privata. I membri devono astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento o di associarsi a qualunque decisione che potrebbe essere incompatibile con il loro status cosi' come definito al numero 98 di cui sopra.
100 (3) Ciascun Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei membri del Comitato ed astenersi dal cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni in seno al Comitato.
101 4. I metodi di lavoro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni sono definiti nella Convenzione.
Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
93 1. Il Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni e' composto da membri eletti perfettamente qualificati nel settore delle radiocomunicazioni e che possiedono un'esperienza pratica in materia di assegnazione e di utilizzazione delle frequenze. Ciascun membro deve essere al corrente delle condizioni geografiche, economiche e demografiche di una particolare regione del mondo. I membri esercitano le loro funzioni al servizio dell'Unione in maniera indipendente ed a tempo parziale.
94 2. Le funzioni del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni consistono:
95 a) nell'approvare delle regole di procedura che comportino dei criteri tecnici, conformi al Regolamento delle radiocomunicazioni ed alle decisioni delle Conferenze delle radiocomunicazioni competenti.
Tali regole di procedura sono utilizzate dal Direttore e dall'Ufficio, ai fini dell'applicazione del Regolamento delle radiocomunicazioni, per registrare le assegnazioni di frequenza effettuate dai Membri. Tali regole possono essere oggetto di commenti da parte delle Amministrazioni e, in caso di disaccordo persistente, il problema viene sottoposto ad una successiva Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
96 b) nell'esaminare ogni altro problema che non possa essere risolto mediante l'applicazione delle summenzionate regole di procedura;
97 c) nell'eseguire tutti i compiti addizionali relativi all'assegnazione ed all'utilizzazione delle frequenze, come indicato nel numero 78 della presente Costituzione, secondo le procedure previste dal Regolamento delle radiocomunicazioni prescritte da una Conferenza competente o dal Consiglio con il consenso della maggioranza dei Membri dell'Unione in vista della preparazione di tale Conferenza o in attuazione delle sue decisioni.
98 3. (1) I membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, espletando le loro funzioni in seno al Comitato non rappresentano il loro Stato Membro ne' una regione, ma sono investiti di un incarico pubblico internazionale. In particolare, ciascun membro del Comitato deve astenersi dal partecipare a decisioni che concernono direttamente la sua amministrazione.
99 (2) Nessun membro del Comitato deve, per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni al servizio dell'Unione, chiedere o ricevere istruzioni da alcun governo, o da alcun membro di un qualsiasi Governo o organizzazione o persona pubblica o privata. I membri devono astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento o di associarsi a qualunque decisione che potrebbe essere incompatibile con il loro status cosi' come definito al numero 98 di cui sopra.
100 (3) Ciascun Membro deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni dei membri del Comitato ed astenersi dal cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni in seno al Comitato.
101 4. I metodi di lavoro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni sono definiti nella Convenzione.
Art. 15
Articolo 15
Commissioni di studio delle radiocomunicazioni
102 Le funzioni delle Commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Commissioni di studio delle radiocomunicazioni
102 Le funzioni delle Commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 16
Articolo 16
Ufficio delle radiocomunicazioni
103 Le funzioni del Direttore dell'ufficio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Ufficio delle radiocomunicazioni
103 Le funzioni del Direttore dell'ufficio delle radiocomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 17
Articolo 17
Funzioni e struttura
104 1. (1) Le funzioni del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni consistono nel corrispondere pienamente allo scopo dell'Unione per quanto attiene alla normalizzazione delle telecomunicazioni, cosi' come enunciato all'articolo 1 della presente Costituzione, effettuando studi sui problemi tecnici di utilizzazione e di tariffazione ed adottando raccomandazioni in vista della normalizzazione delle telecomunicazioni su scala mondiale.
105 (2) Le competenze specifiche del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e del Settore delle radiocomunicazioni devono essere riesaminate in permanenza, in stretta collaborazione, per quanto attiene ai problemi che interessano i due Settori, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. Tra i Settori delle radiocomunicazioni, della normalizzazione delle telecomunicazioni e dello sviluppo delle telecomunicazioni deve essere assicurato uno stretto coordinamento.
106 2. Il funzionamento del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e' assicurato da:
107 a) conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni;
108 b) Commissioni di studio di normalizzazione delle telecomunicazioni;
109 c) Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore eletto.
110 3. Il settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e' composto:
111 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione;
112 b) da ogni entita' o organizzazione approvata in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Funzioni e struttura
104 1. (1) Le funzioni del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni consistono nel corrispondere pienamente allo scopo dell'Unione per quanto attiene alla normalizzazione delle telecomunicazioni, cosi' come enunciato all'articolo 1 della presente Costituzione, effettuando studi sui problemi tecnici di utilizzazione e di tariffazione ed adottando raccomandazioni in vista della normalizzazione delle telecomunicazioni su scala mondiale.
105 (2) Le competenze specifiche del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e del Settore delle radiocomunicazioni devono essere riesaminate in permanenza, in stretta collaborazione, per quanto attiene ai problemi che interessano i due Settori, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione. Tra i Settori delle radiocomunicazioni, della normalizzazione delle telecomunicazioni e dello sviluppo delle telecomunicazioni deve essere assicurato uno stretto coordinamento.
106 2. Il funzionamento del Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e' assicurato da:
107 a) conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni;
108 b) Commissioni di studio di normalizzazione delle telecomunicazioni;
109 c) Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni, diretto da un direttore eletto.
110 3. Il settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e' composto:
111 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione;
112 b) da ogni entita' o organizzazione approvata in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Art. 18
Articolo 18
Conferenze mondiali sulla normalizzazione delle telecomunicazioni 113 1. Il ruolo delle conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni e' definito nella Convenzione.
114 2. Le conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni sono convocate ogni quattro anni; tuttavia, una Conferenza addizionale puo' essere organizzata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
115 3. Le decisioni delle conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni debbono essere in ogni caso, conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari.
Conferenze mondiali sulla normalizzazione delle telecomunicazioni 113 1. Il ruolo delle conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni e' definito nella Convenzione.
114 2. Le conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni sono convocate ogni quattro anni; tuttavia, una Conferenza addizionale puo' essere organizzata secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
115 3. Le decisioni delle conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni debbono essere in ogni caso, conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari.
Art. 19
Articolo 19
Commissione di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni 116 Le funzioni delle commissioni di studio della normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Commissione di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni 116 Le funzioni delle commissioni di studio della normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 20
Articolo 20
Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni
117 Le funzioni del Direttore dell'Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni
117 Le funzioni del Direttore dell'Ufficio della normalizzazione delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 21
Articolo 21
Funzioni e struttura
118 1. (1) Le funzioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni consistono nel rispondere agli scopi dell'Unione, cosi' come enunciati all'articolo 1 della presente Costituzione e nell'assumere, nei limiti della sua specifica sfera di competenza, la doppia responsabilita' dell'Unione come istituzione specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed agente esecutivo per l'attuazione di progetti nel quadro del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite o di altre intese di finanziamento, al fine di agevolare e migliorare lo sviluppo delle telecomunicazioni offrendo, organizzando e coordinando attivita' di cooperazione e di assistenza tecniche.
119 (2) Le attivita' dei Settori delle radiocomunicazioni, della normalizzazione delle telecomunicazioni e dello sviluppo delle telecomunicazioni sono oggetto di una stretta cooperazione per quanto concerne le questioni relative allo sviluppo, in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Costituzione.
120 2. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni sono:
121 a) di sensibilizzare coloro che adottano le decisioni sul ruolo importante delle telecomunicazioni nei programmi nazionali di sviluppo economico e sociale e fornire informazioni e consigli sulle eventuali opzioni in materia di politica generale e di struttura;
122 b) di incoraggiare lo sviluppo, l'espansione e l'utilizzazione dei circuiti e dei servizi di telecomunicazione in particolare nei paesi in via di sviluppo, tenuto conto delle attivita' degli altri organi interessati, rafforzando i mezzi di sviluppo delle risorse umane, di pianificazione, di gestione, di mobilitazione delle risorse e di ricerca-sviluppo;
123 c) di stimolare la crescita delle telecomunicazioni mediante la cooperazione con le organizzazioni regionali di telecomunicazione e con le istituzioni mondiali e regionali di finanziamento dello sviluppo, seguendo lo stato di avanzamento dei progetti selezionati nel programma di sviluppo al fine di vigilare sulla loro corretta esecuzione;
124 d) di favorire la mobilitazione di risorse per fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni, incoraggiando la formazione di linee di credito preferenziali e favorevoli, e cooperando con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali e regionali;
124 e) di promuovere e di coordinare programmi che consentano di accelerare il trasferimento di tecnologie appropriate a favore dei paesi in via di sviluppo, tenuto conto dell'evoluzione e delle modifiche che avvengono nelle reti dei paesi piu' sviluppati;
126 f) incoraggiare la partecipazione dell'industria allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo e fornire consulenza sulla scelta ed il trasferimento delle tecnologie appropriate;
127 g) fornire consulenza, effettuare o patrocinare studi, se del caso, su problemi di tecnica, di economia, di finanze, di gestione, di regolamentazione e di politica generale, compresi studi su progetti specifici nel settore delle telecomunicazioni;
128 h) collaborare con gli altri Settori, il Segretariato generale e gli altri organi interessati per elaborare un piano globale per le reti internazionali e regionali di telecomunicazione in modo da agevolare il coordinamento del loro sviluppo in vista della prestazione di servizi di telecomunicazione;
129 i) interessarsi in maniera particolare, nell'esercizio delle summenzionate funzioni, alle esigenze dei paesi meno avanzati.
130 3. Il funzionamento del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni e' assicurato da:
131 a) conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni;
132 b) Commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni; 133 c) Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni, diretto da un direttore eletto.
134 4. Il settore dello sviluppo delle telecomunicazioni e' composto:
135 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione;
136 b) da ogni ente o organizzazione approvata in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Funzioni e struttura
118 1. (1) Le funzioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni consistono nel rispondere agli scopi dell'Unione, cosi' come enunciati all'articolo 1 della presente Costituzione e nell'assumere, nei limiti della sua specifica sfera di competenza, la doppia responsabilita' dell'Unione come istituzione specializzata dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed agente esecutivo per l'attuazione di progetti nel quadro del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite o di altre intese di finanziamento, al fine di agevolare e migliorare lo sviluppo delle telecomunicazioni offrendo, organizzando e coordinando attivita' di cooperazione e di assistenza tecniche.
119 (2) Le attivita' dei Settori delle radiocomunicazioni, della normalizzazione delle telecomunicazioni e dello sviluppo delle telecomunicazioni sono oggetto di una stretta cooperazione per quanto concerne le questioni relative allo sviluppo, in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Costituzione.
120 2. Nel summenzionato quadro, le specifiche funzioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni sono:
121 a) di sensibilizzare coloro che adottano le decisioni sul ruolo importante delle telecomunicazioni nei programmi nazionali di sviluppo economico e sociale e fornire informazioni e consigli sulle eventuali opzioni in materia di politica generale e di struttura;
122 b) di incoraggiare lo sviluppo, l'espansione e l'utilizzazione dei circuiti e dei servizi di telecomunicazione in particolare nei paesi in via di sviluppo, tenuto conto delle attivita' degli altri organi interessati, rafforzando i mezzi di sviluppo delle risorse umane, di pianificazione, di gestione, di mobilitazione delle risorse e di ricerca-sviluppo;
123 c) di stimolare la crescita delle telecomunicazioni mediante la cooperazione con le organizzazioni regionali di telecomunicazione e con le istituzioni mondiali e regionali di finanziamento dello sviluppo, seguendo lo stato di avanzamento dei progetti selezionati nel programma di sviluppo al fine di vigilare sulla loro corretta esecuzione;
124 d) di favorire la mobilitazione di risorse per fornire assistenza ai paesi in via di sviluppo nel settore delle telecomunicazioni, incoraggiando la formazione di linee di credito preferenziali e favorevoli, e cooperando con gli organismi di finanziamento e di sviluppo internazionali e regionali;
124 e) di promuovere e di coordinare programmi che consentano di accelerare il trasferimento di tecnologie appropriate a favore dei paesi in via di sviluppo, tenuto conto dell'evoluzione e delle modifiche che avvengono nelle reti dei paesi piu' sviluppati;
126 f) incoraggiare la partecipazione dell'industria allo sviluppo delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo e fornire consulenza sulla scelta ed il trasferimento delle tecnologie appropriate;
127 g) fornire consulenza, effettuare o patrocinare studi, se del caso, su problemi di tecnica, di economia, di finanze, di gestione, di regolamentazione e di politica generale, compresi studi su progetti specifici nel settore delle telecomunicazioni;
128 h) collaborare con gli altri Settori, il Segretariato generale e gli altri organi interessati per elaborare un piano globale per le reti internazionali e regionali di telecomunicazione in modo da agevolare il coordinamento del loro sviluppo in vista della prestazione di servizi di telecomunicazione;
129 i) interessarsi in maniera particolare, nell'esercizio delle summenzionate funzioni, alle esigenze dei paesi meno avanzati.
130 3. Il funzionamento del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni e' assicurato da:
131 a) conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni;
132 b) Commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni; 133 c) Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni, diretto da un direttore eletto.
134 4. Il settore dello sviluppo delle telecomunicazioni e' composto:
135 a) di diritto, dalle amministrazioni di tutti i Membri dell'Unione;
136 b) da ogni ente o organizzazione approvata in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
Art. 22
Articolo 22
Conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni
137 1. Le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni rappresentano un ambito di discussione in cui sono esaminate questioni, progetti e programmi che interessano lo sviluppo delle telecomunicazioni e in cui vengono forniti orientamenti all'Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni.
138 2. Le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni includono: 139 a) conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni;
140 b) conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni.
141 3. Tra due Conferenze di plenipotenziari vengono indette una conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni e, in base alle risorse ed alle priorita', delle conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni.
142 4. Le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni non elaborano Atti finali. Le loro conclusioni sono sotto forma di risoluzioni, di decisioni, di raccomandazioni o di rapporti. Tali conclusioni debbono, in tutti i casi, essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze debbono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
143 5. Il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' definito nella Convenzione.
Conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni
137 1. Le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni rappresentano un ambito di discussione in cui sono esaminate questioni, progetti e programmi che interessano lo sviluppo delle telecomunicazioni e in cui vengono forniti orientamenti all'Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni.
138 2. Le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni includono: 139 a) conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni;
140 b) conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni.
141 3. Tra due Conferenze di plenipotenziari vengono indette una conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni e, in base alle risorse ed alle priorita', delle conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni.
142 4. Le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni non elaborano Atti finali. Le loro conclusioni sono sotto forma di risoluzioni, di decisioni, di raccomandazioni o di rapporti. Tali conclusioni debbono, in tutti i casi, essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze debbono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni suscettibili di comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza di plenipotenziari.
143 5. Il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' definito nella Convenzione.
Art. 23
Articolo 23
Commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni
144 Le funzioni delle commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni
144 Le funzioni delle commissioni di studio dello sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 24
Articolo 24
Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni
145 Le funzioni del direttore dell'Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni
145 Le funzioni del direttore dell'Ufficio dello sviluppo delle telecomunicazioni sono enunciate nella Convenzione.
Art. 25
Articolo 25
Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali
146 1. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali puo' procedere ad una revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno.
147 2. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni tali da comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari.
Conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali
146 1. Una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali puo' procedere ad una revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle telecomunicazioni internazionali e trattare ogni altra questione a carattere mondiale di sua competenza o relativa al suo ordine del giorno.
147 2. Le decisioni delle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali debbono in ogni caso essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione. Nell'adottare risoluzioni e decisioni, le Conferenze devono tener conto delle ripercussioni finanziarie prevedibili e dovrebbero evitare di adottare risoluzioni e decisioni tali da comportare il superamento dei limiti massimi di credito stabiliti dalla Conferenza dei plenipotenziari.
Art. 26
Articolo 26
Comitato di coordinamento
148 1. Il Comitato di coordinamento e' composto dal Segretario generale, dal Vice-segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. E' presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice-Segretario generale.
149 2. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all'amministrazione, alle finanze, ai sistemi d'informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o del Segretariato generale, nonche' nei settori delle relazioni esterne dell'informazione pubblica. Nell'esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l'Unione.
Comitato di coordinamento
148 1. Il Comitato di coordinamento e' composto dal Segretario generale, dal Vice-segretario generale e dai direttori dei tre Uffici. E' presieduto dal Segretario generale, e, in sua assenza, dal Vice-Segretario generale.
149 2. Il Comitato di coordinamento svolge le funzioni di un gruppo di gestione interno che consiglia il Segretario generale e gli fornisce assistenza pratica per tutte le questioni relative all'amministrazione, alle finanze, ai sistemi d'informazione ed alla cooperazione tecnica che non sono di esclusiva competenza di un dato Settore o del Segretariato generale, nonche' nei settori delle relazioni esterne dell'informazione pubblica. Nell'esaminare queste questioni, il Comitato tiene pienamente conto delle disposizioni della presente Costituzione, della Convenzione, delle decisioni del Consiglio e degli interessi di tutta l'Unione.
Art. 27
Articolo 27
I funzionari eletti ed il personale dell'Unione
150 1. (1) Nell'adempiere alle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono ne' sollecitare ne' accettare istruzioni da alcun governo, ne' da alcuna autorita' esterna all'Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali.
151 (2) Ciascun Membro deve rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni di questi funzionari eletti e del personale dell'Unione e astenersi dal cercare di influenzarli nello svolgimento del loro compito.
152 (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti il personale dell'Unione non devono avere alcun tipo di partecipazione o interesse finanziario in alcuna impresa che si occupi di telecomunicazioni. Tuttavia, l'espressione "interessi finanziari" non deve essere interpretata nel senso di un'opposizione al proseguimento di versamenti a fini pensionistici in ragione di un impiego o di prestazioni precedenti.
153 4. (1) Al fine di garantire un funzionamento efficace dell'Unione, ogni Membro un cui cittadino e' stato eletto Segretario generale. Vice-Segretario generale, o direttore di un Ufficio deve, nella misura del possibile, astenersi dal richiamare tale cittadino tra due Conferenze di plenipotenziari.
154 2. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d'impiego del personale deve essere la necessita' di garantire all'Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualita' di efficacia, di competenza e d'integrita'. Va debitamente presa in considerazione l'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la piu' ampia possibile.
I funzionari eletti ed il personale dell'Unione
150 1. (1) Nell'adempiere alle loro funzioni, i funzionari eletti e il personale dell'Unione non devono ne' sollecitare ne' accettare istruzioni da alcun governo, ne' da alcuna autorita' esterna all'Unione. Essi devono astenersi da ogni atto incompatibile con la loro situazione di funzionari internazionali.
151 (2) Ciascun Membro deve rispettare la natura esclusivamente internazionale delle funzioni di questi funzionari eletti e del personale dell'Unione e astenersi dal cercare di influenzarli nello svolgimento del loro compito.
152 (3) Al di fuori delle loro funzioni, i funzionari eletti il personale dell'Unione non devono avere alcun tipo di partecipazione o interesse finanziario in alcuna impresa che si occupi di telecomunicazioni. Tuttavia, l'espressione "interessi finanziari" non deve essere interpretata nel senso di un'opposizione al proseguimento di versamenti a fini pensionistici in ragione di un impiego o di prestazioni precedenti.
153 4. (1) Al fine di garantire un funzionamento efficace dell'Unione, ogni Membro un cui cittadino e' stato eletto Segretario generale. Vice-Segretario generale, o direttore di un Ufficio deve, nella misura del possibile, astenersi dal richiamare tale cittadino tra due Conferenze di plenipotenziari.
154 2. Il criterio prevalente nel reclutare e stabilire le condizioni d'impiego del personale deve essere la necessita' di garantire all'Unione i servizi di persone in possesso delle massime qualita' di efficacia, di competenza e d'integrita'. Va debitamente presa in considerazione l'importanza di un reclutamento effettuato su una base geografica la piu' ampia possibile.
Art. 28
Articolo 28
Finanze dell'Unione
155 1. Le spese dell'Unione comprendono le spese inerenti:
156 a) al Consiglio;
157 b) al Segretariato generale ed ai Settori dell'Unione;
158 c) alle Conferenze di plenipotenziari ed alle Conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali.
159 2. I contributi dei paesi Membri dell'Unione e degli enti ed organizzazioni ammessi a partecipare alle attivita' dell'Unione secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione servono a far fronte alle spese dell'Unione. Tali contributi sono determinati in funzione del numero di unita' corrispondenti alla classe di contribuzione prescelta da ogni Membro ed ente o organizzazione abilitata, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
160 3. (1) I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale intendono partecipare alle spese dell'Unione.
161 (2) Questa scelta e' effettuata entro i sei mesi successivi alla fine di una Conferenza di plenipotenziari in conformita' con i parametri delle classi di contribuzione indicati nella Convenzione. 162 (3) Se una Conferenza di plenipotenziari adotta un emendamento alla Tabella delle classi di contribuzione che figura nella Convenzione, il Segretario Generale informa ciascun Membro della data di entrata in vigore di tale emendamento. Ciascun Membro informa il Segretario generale, nei sei mesi che seguono la data di questa comunicazione, della classe di contribuzione che ha scelto in conformita' con la Tabella modificata in vigore.
163 (4) La classe di contribuzione scelta da ciascun Membro secondo il numero 161 o il numero 162 di cui sopra, e' applicabile solo con decorrenza dalla data del 1 gennaio successivo al termine di un anno dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui al numero 161 e 162 di cui sopra.
164 4. I Membri che non hanno reso nota la propria decisione entro il termine specificato rispettivamente ai numeri 161 e 162 di cui sopra conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente.
165 5. La classe di contribuzione scelta da un Membro puo' essere ridotta solo in conformita' con i numeri 161, 162 e 163 di cui sopra.
Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, il Consiglio puo' autorizzare una riduzione del numero di unita' contributive se un Membro ne fa la richiesta e fornisce la prova che non e' piu' in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente.
166 6. Allo stesso modo, i Membri possono, previa approvazione del Consiglio, scegliere una classe di contribuzione inferiore a quella che hanno scelto in conformita' con il numero 161 di cui sopra, se la loro situazione contributiva, a decorrere dalla data stabilita al numero 163 di cui sopra per un nuovo periodo di contributi, e' peggiorata rispetto a quella precedente.
167 7. Le spese delle conferenze regionali di cui al numero 43 della presente Costituzione sono a carico di tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di questi ultimi e, sulla stessa base, dei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze.
168 8. I Membri e gli enti o organizzazioni di cui al numero 159 di cui sopra pagano in anticipo la loro quota contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabilito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest'ultimo.
169 9. Un Membro in ritardo nei suoi pagamenti all'Unione perde il suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione se l'ammontare dei suoi arretrati e' pari o superiore all'ammontare dei contributi che esso deve pagare per i due anni precedenti.
170 10. Figurano nella Convenzione disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari delle entita' ed organizzazioni di cui al sopra descritto numero 159 e di altre organizzazioni internazionali.
Finanze dell'Unione
155 1. Le spese dell'Unione comprendono le spese inerenti:
156 a) al Consiglio;
157 b) al Segretariato generale ed ai Settori dell'Unione;
158 c) alle Conferenze di plenipotenziari ed alle Conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali.
159 2. I contributi dei paesi Membri dell'Unione e degli enti ed organizzazioni ammessi a partecipare alle attivita' dell'Unione secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione servono a far fronte alle spese dell'Unione. Tali contributi sono determinati in funzione del numero di unita' corrispondenti alla classe di contribuzione prescelta da ogni Membro ed ente o organizzazione abilitata, secondo le disposizioni pertinenti della Convenzione.
160 3. (1) I Membri scelgono liberamente la classe di contribuzione in base alla quale intendono partecipare alle spese dell'Unione.
161 (2) Questa scelta e' effettuata entro i sei mesi successivi alla fine di una Conferenza di plenipotenziari in conformita' con i parametri delle classi di contribuzione indicati nella Convenzione. 162 (3) Se una Conferenza di plenipotenziari adotta un emendamento alla Tabella delle classi di contribuzione che figura nella Convenzione, il Segretario Generale informa ciascun Membro della data di entrata in vigore di tale emendamento. Ciascun Membro informa il Segretario generale, nei sei mesi che seguono la data di questa comunicazione, della classe di contribuzione che ha scelto in conformita' con la Tabella modificata in vigore.
163 (4) La classe di contribuzione scelta da ciascun Membro secondo il numero 161 o il numero 162 di cui sopra, e' applicabile solo con decorrenza dalla data del 1 gennaio successivo al termine di un anno dopo la scadenza del periodo di sei mesi di cui al numero 161 e 162 di cui sopra.
164 4. I Membri che non hanno reso nota la propria decisione entro il termine specificato rispettivamente ai numeri 161 e 162 di cui sopra conservano la classe di contribuzione che avevano scelto anteriormente.
165 5. La classe di contribuzione scelta da un Membro puo' essere ridotta solo in conformita' con i numeri 161, 162 e 163 di cui sopra.
Tuttavia, in circostanze eccezionali, come catastrofi naturali che necessitano il varo di programmi di assistenza internazionale, il Consiglio puo' autorizzare una riduzione del numero di unita' contributive se un Membro ne fa la richiesta e fornisce la prova che non e' piu' in grado di mantenere il suo contributo nella classe scelta inizialmente.
166 6. Allo stesso modo, i Membri possono, previa approvazione del Consiglio, scegliere una classe di contribuzione inferiore a quella che hanno scelto in conformita' con il numero 161 di cui sopra, se la loro situazione contributiva, a decorrere dalla data stabilita al numero 163 di cui sopra per un nuovo periodo di contributi, e' peggiorata rispetto a quella precedente.
167 7. Le spese delle conferenze regionali di cui al numero 43 della presente Costituzione sono a carico di tutti i Membri della regione interessata, secondo la classe di contribuzione di questi ultimi e, sulla stessa base, dei Membri di altre regioni che hanno eventualmente partecipato a tali conferenze.
168 8. I Membri e gli enti o organizzazioni di cui al numero 159 di cui sopra pagano in anticipo la loro quota contributiva annuale, calcolata in base al bilancio preventivo biennale stabilito dal Consiglio tenendo conto degli adeguamenti eventualmente apportati da quest'ultimo.
169 9. Un Membro in ritardo nei suoi pagamenti all'Unione perde il suo diritto di voto stabilito ai numeri 27 e 28 della presente Costituzione se l'ammontare dei suoi arretrati e' pari o superiore all'ammontare dei contributi che esso deve pagare per i due anni precedenti.
170 10. Figurano nella Convenzione disposizioni specifiche che regolano i contributi finanziari delle entita' ed organizzazioni di cui al sopra descritto numero 159 e di altre organizzazioni internazionali.
Art. 29
Articolo 29
Lingue
171 1. (1) L'Unione ha come lingue ufficiali e di lavoro: l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo.
172 (2) Queste lingue sono utilizzate, in conformita' con le decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari, per la redazione e la pubblicazione di documenti e di testi dell'Unione, in versioni equivalenti per forma e per tenore, nonche' per l'interpretazione reciproca durante le conferenze e le riunioni dell'Unione.
173 (3) In caso di divergenze o di contestazioni, fa fede il testo francese.
174 2. Se tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengono sulla seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiori a quello menzionato sopra.
Lingue
171 1. (1) L'Unione ha come lingue ufficiali e di lavoro: l'arabo, il cinese, il francese, l'inglese, il russo e lo spagnolo.
172 (2) Queste lingue sono utilizzate, in conformita' con le decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari, per la redazione e la pubblicazione di documenti e di testi dell'Unione, in versioni equivalenti per forma e per tenore, nonche' per l'interpretazione reciproca durante le conferenze e le riunioni dell'Unione.
173 (3) In caso di divergenze o di contestazioni, fa fede il testo francese.
174 2. Se tutti i partecipanti ad una conferenza o ad una riunione convengono sulla seguente procedura, i dibattiti potranno aver luogo in un numero di lingue inferiori a quello menzionato sopra.
Art. 30
Articolo 30
Sede dell'Unione
175. La sede dell'Unione e' a Ginevra.
Sede dell'Unione
175. La sede dell'Unione e' a Ginevra.
Art. 31
Articolo 31
Capacita' giuridica dell'Unione
176 L'Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacita' giuridica che le e' necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi.
Capacita' giuridica dell'Unione
176 L'Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacita' giuridica che le e' necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi scopi.
Art. 32
Articolo 32
Regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni
177 1. Per l'organizzazione dei loro lavori e lo svolgimento dei loro dibattiti, le conferenze e le riunioni dell'Unione applicano il Regolamento interno riportato nella Convenzione.
178 2. Le conferenze ed il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a titolo di complemento delle regole del regolamento interno. Tuttavia, tali regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione; qualora si tratti di regole complementari adottate da conferenze, esse sono pubblicate da queste ultime alla stregua di documenti.
Regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni
177 1. Per l'organizzazione dei loro lavori e lo svolgimento dei loro dibattiti, le conferenze e le riunioni dell'Unione applicano il Regolamento interno riportato nella Convenzione.
178 2. Le conferenze ed il Consiglio possono adottare le regole che ritengono indispensabili a titolo di complemento delle regole del regolamento interno. Tuttavia, tali regole complementari devono essere compatibili con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione; qualora si tratti di regole complementari adottate da conferenze, esse sono pubblicate da queste ultime alla stregua di documenti.
Art. 33
Articolo 33
Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione
179 I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono lo stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorita' o preferenza.
Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale di telecomunicazione
179 I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono lo stesse per tutti gli utenti in ciascuna categoria di corrispondenza, senza alcuna priorita' o preferenza.
Art. 34
Articolo 34
Interruzione delle telecomunicazioni
180 1. I membri si riservano il diritto di interrompere la trasmissione di qualunque telegramma privato che possa sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o in contrasto con le sue leggi, l'ordine pubblico o la moralita' pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l'ufficio d'origine dell'interruzione totale del telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato.
181 2. I Membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralita' pubblica.
Interruzione delle telecomunicazioni
180 1. I membri si riservano il diritto di interrompere la trasmissione di qualunque telegramma privato che possa sembrare pericoloso per la sicurezza dello Stato o in contrasto con le sue leggi, l'ordine pubblico o la moralita' pubblica, e si incaricano di avvisare immediatamente l'ufficio d'origine dell'interruzione totale del telegramma o di qualunque sua parte, salvo se tale notifica dovesse sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato.
181 2. I Membri si riservano inoltre il diritto di interrompere ogni altra telecomunicazione privata che possa sembrare pericolosa per la sicurezza dello Stato o contraria alle sue leggi, all'ordine pubblico o alla moralita' pubblica.
Art. 35
Articolo 35
Sospensione del servizio
182 Ciascun Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei Membri tramite il Segretario generale.
Sospensione del servizio
182 Ciascun Membro si riserva il diritto di sospendere il servizio internazionale di telecomunicazione, sia in linea generale, sia solo per alcuni collegamenti o per alcuni tipi di corrispondenze in partenza, in arrivo o in transito, e si incarica di avvisarne immediatamente ciascuno dei Membri tramite il Segretario generale.
Art. 36
Articolo 36
Responsabilita'
183 I Membri non accettano alcuna responsabilita' nei confronti degli utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento dei danni.
Responsabilita'
183 I Membri non accettano alcuna responsabilita' nei confronti degli utenti dei servizi internazionali di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne i reclami volti ad ottenere un risarcimento dei danni.
Art. 37
Articolo 37
Segreto delle telecomunicazioni
184 1. I Membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali.
185 2. Tuttavia, essi si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle autorita' competenti, al fine di garantire l'applicazione della loro legislazione nazionale o l'attuazione delle convenzioni internazionali di cui sono parti.
Segreto delle telecomunicazioni
184 1. I Membri si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni utilizzato, per assicurare il segreto delle corrispondenze internazionali.
185 2. Tuttavia, essi si riservano il diritto di comunicare tali corrispondenze alle autorita' competenti, al fine di garantire l'applicazione della loro legislazione nazionale o l'attuazione delle convenzioni internazionali di cui sono parti.
Art. 38
Articolo 38
Installazione, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione
186 1. I Membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto di telecomunicazioni internazionali.
187 2. Nella misura del possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l'esperienza pratica dell'utilizzazione ha rivelato essere migliori, essere tenuti in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti al passo con i progressi scientifici e tecnici.
188 3. I Membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione.
189 4. Salvo intese particolari che stabiliscono altre condizioni, tutti i Membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione comprese nei limiti del loro controllo.
Installazione, utilizzazione e salvaguardia dei canali e degli impianti di telecomunicazione
186 1. I Membri adottano provvedimenti utili al fine di installare, nelle migliori condizioni tecniche, i canali e gli impianti necessari per assicurare uno scambio rapido ed ininterrotto di telecomunicazioni internazionali.
187 2. Nella misura del possibile, tali canali ed impianti devono essere utilizzati secondo i metodi e le procedure che l'esperienza pratica dell'utilizzazione ha rivelato essere migliori, essere tenuti in buone condizioni di utilizzazione e mantenuti al passo con i progressi scientifici e tecnici.
188 3. I Membri assicurano la salvaguardia di questi canali ed impianti entro i limiti della loro giurisdizione.
189 4. Salvo intese particolari che stabiliscono altre condizioni, tutti i Membri debbono adottare misure atte ad assicurare la manutenzione delle parti dei circuiti internazionali di telecomunicazione comprese nei limiti del loro controllo.
Art. 39
Articolo 39
Notifica delle trasgressioni
190 Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 della presente Costituzione, i Membri s'impegnano ad informarsi reciprocamente riguardo alle trasgressioni delle norme della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi.
Notifica delle trasgressioni
190 Al fine di agevolare l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6 della presente Costituzione, i Membri s'impegnano ad informarsi reciprocamente riguardo alle trasgressioni delle norme della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi.
Art. 40
Articolo 40
Priorita' delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana
191 I servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un'assoluta priorita' a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, in terra, in aria e nello spazio extra-atmosferico, nonche' alle telecomunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
Priorita' delle telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana
191 I servizi internazionali di telecomunicazione devono concedere un'assoluta priorita' a tutte le telecomunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, in terra, in aria e nello spazio extra-atmosferico, nonche' alle telecomunicazioni epidemiologiche di eccezionale urgenza dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
Art. 41
Articolo 41
Priorita' delle telecomunicazioni di Stato
192 Con riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorita' sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile e qualora lo Stato interessato ne faccia specifica richiesta.
Priorita' delle telecomunicazioni di Stato
192 Con riserva delle disposizioni degli articoli 40 e 46 della presente Costituzione, le telecomunicazioni di Stato (vedere annesso alla presente Costituzione, numero 1014) godono di un diritto di priorita' sulle altre telecomunicazioni, nella misura del possibile e qualora lo Stato interessato ne faccia specifica richiesta.
Art. 42
Articolo 42
Intese particolari
193 I Membri riservano a se' stessi, ai gestori da essi riconosciuti e ad altri gestori debitamente autorizzati a tal fine, la facolta' di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazioni che non interessano l'insieme dei Membri. Tuttavia, queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che la loro esecuzione potrebbe causare ai servizi di radiocomunicazione degli altri Membri, ed in generale per quanto riguarda il danno tecnico che tale esecuzione potrebbe causare alla gestione di altri servizi di telecomunicazione da parte di altri Membri.
Intese particolari
193 I Membri riservano a se' stessi, ai gestori da essi riconosciuti e ad altri gestori debitamente autorizzati a tal fine, la facolta' di concludere intese particolari su questioni di telecomunicazioni che non interessano l'insieme dei Membri. Tuttavia, queste intese non devono essere in contrasto con le norme della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per quanto riguarda le interferenze pregiudizievoli che la loro esecuzione potrebbe causare ai servizi di radiocomunicazione degli altri Membri, ed in generale per quanto riguarda il danno tecnico che tale esecuzione potrebbe causare alla gestione di altri servizi di telecomunicazione da parte di altri Membri.
Art. 43
Articolo 43
Conferenze regionali, intese regionali, organizzazioni regionali
194 I Membri si riservano il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la presente Costituzione o con la Convenzione.
Conferenze regionali, intese regionali, organizzazioni regionali
194 I Membri si riservano il diritto di svolgere conferenze regionali, di concludere intese regionali e di creare organizzazioni regionali al fine di risolvere problemi di telecomunicazione che possono essere trattati a livello regionale. Le intese regionali non debbono essere in contrasto con la presente Costituzione o con la Convenzione.
Art. 44
Articolo 44
Utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell'orbita dei satelliti geostazionari
195 1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l'estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzano di applicare, il piu' rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamenti della tecnica.
196 2. Nell'utilizzare le bande di frequenza per le radiocomunicazioni, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l'orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformita' con le norme del Regolamento delle radiocomunicazioni, al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a quest'orbita ed a tali frequenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni paesi.
Utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche e dell'orbita dei satelliti geostazionari
195 1. I Membri si sforzano di limitare il numero delle frequenze e l'estensione dello spettro utilizzato al minimo indispensabile per garantire in maniera soddisfacente il funzionamento dei servizi necessari. A tal fine si sforzano di applicare, il piu' rapidamente possibile, gli ultimi perfezionamenti della tecnica.
196 2. Nell'utilizzare le bande di frequenza per le radiocomunicazioni, i Membri tengono conto del fatto che le frequenze e l'orbita dei satelliti geostazionari sono risorse naturali limitate che debbono essere utilizzate in maniera razionale, efficace ed economica, in conformita' con le norme del Regolamento delle radiocomunicazioni, al fine di consentire ai vari Paesi, o gruppi di Paesi, un equo accesso a quest'orbita ed a tali frequenze, tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo e della situazione geografica di alcuni paesi.
Art. 45
Articolo 45
Interferenze pregiudizievoli
197 1. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro scopo, devono essere installate o gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, dei gestori riconosciuti e di altri gestori debitamente autorizzati ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformita' con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.
198 2. Ciascun Membro s'impegna ad esigere, dai gestori da esso riconosciuti e dagli altri gestori debitamente autorizzati a tal fine, l'osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra. 199 3. Inoltre, i Membri riconoscono la necessita' di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparati e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197 di cui sopra.
Interferenze pregiudizievoli
197 1. Tutte le stazioni, a prescindere dal loro scopo, devono essere installate o gestite in modo da non causare interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici degli altri Membri, dei gestori riconosciuti e di altri gestori debitamente autorizzati ad assicurare un servizio di radiocomunicazione e che funzionano in conformita' con le disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni.
198 2. Ciascun Membro s'impegna ad esigere, dai gestori da esso riconosciuti e dagli altri gestori debitamente autorizzati a tal fine, l'osservazione delle prescrizioni del numero 197 di cui sopra. 199 3. Inoltre, i Membri riconoscono la necessita' di adottare tutte le misure possibili dal punto di vista pratico per impedire che il funzionamento degli apparati e degli impianti elettrici di qualunque tipo causi interferenze pregiudizievoli alle comunicazioni o ai servizi radioelettrici di cui al numero 197 di cui sopra.
Art. 46
Articolo 46
Chiamate e messaggi di soccorso
200 Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il necessario seguito.
Chiamate e messaggi di soccorso
200 Le stazioni di radiocomunicazione sono tenute ad accettare, a titolo prioritario assoluto, le chiamate ed i messaggi di soccorso a prescindere dalla loro provenienza, a rispondere allo stesso modo a questi messaggi ed a darvi immediatamente il necessario seguito.
Art. 47
Articolo 47
Segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori
201 I Membri s'impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l'immissione in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, ed a collaborare per localizzare ed identificare le stazioni che nell'ambito della loro giurisdizione che trasmettono tali segnali.
Segnali di soccorso, di urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori
201 I Membri s'impegnano ad adottare misure utili per reprimere la trasmissione o l'immissione in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, ed a collaborare per localizzare ed identificare le stazioni che nell'ambito della loro giurisdizione che trasmettono tali segnali.
Art. 48
Articolo 48
Impianti di servizi di difesa nazionale
202 1. I Membri conservano la loro intera liberta' per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari.
203 2. Tuttavia tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposizioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di emergenza ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonche' le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura del servizio che assicurano.
204 3. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.
Impianti di servizi di difesa nazionale
202 1. I Membri conservano la loro intera liberta' per quanto concerne gli impianti radioelettrici militari.
203 2. Tuttavia tali impianti devono, per quanto possibile, osservare le disposizioni regolamentari relative ai soccorsi da prestare in caso di emergenza ed alle misure da prendere per impedire interferenze pregiudizievoli, nonche' le prescrizioni dei Regolamenti amministrativi relative ai tipi di trasmissione ed alle frequenze da utilizzare, secondo la natura del servizio che assicurano.
204 3. Inoltre, quando questi impianti partecipano al servizio di corrispondenza pubblico o agli altri servizi regolati dai Regolamenti amministrativi, essi debbono conformarsi, in linea di massima, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.
Art. 49
Articolo 49
Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
205 Le relazioni tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell'Accordo stipulato tra queste due organizzazioni.
Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
205 Le relazioni tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni sono definite nell'Accordo stipulato tra queste due organizzazioni.
Art. 50
Articolo 50
Relazioni con le altre organizzazioni internazionali
206 Al fine di dare un aiuto alla realizzazione di un completo coordinamento internazionale nel settore delle telecomunicazioni, l'Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attivita' connesse.
Relazioni con le altre organizzazioni internazionali
206 Al fine di dare un aiuto alla realizzazione di un completo coordinamento internazionale nel settore delle telecomunicazioni, l'Unione collabora con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attivita' connesse.
Art. 51
Articolo 51
Relazioni con Stati non-Membri
207 Tutti i Membri riservano, a se stessi ed ai gestori riconosciute, la facolta' di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non e' Membro dell'Unione. Quando una telecomunicazione originaria da tale Stato e' accettata da un Membro, essa dovra' essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di un Membro, le saranno applicate le disposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi, nonche' le normali tasse.
Relazioni con Stati non-Membri
207 Tutti i Membri riservano, a se stessi ed ai gestori riconosciute, la facolta' di stabilire le condizioni alle quali vengono ammessi gli scambi di telecomunicazioni con uno Stato che non e' Membro dell'Unione. Quando una telecomunicazione originaria da tale Stato e' accettata da un Membro, essa dovra' essere trasmessa e, nella misura in cui utilizza i canali di telecomunicazione di un Membro, le saranno applicate le disposizioni obbligatorie della presente Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi, nonche' le normali tasse.
Art. 52
Articolo 52
Ratifica, accettazione o approvazione
208 1. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratificate, accettate o approvate da ogni Membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il prima possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa i Membri riguardo al deposito di tale strumento.
209 2. (1) Per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, ogni Membro firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione ai numeri 25 a 28 della presente Costituzione, anche se non ha depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra.
210 (2) Allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, un Membro firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra non e' piu' qualificato a votare in alcuna conferenza dell'Unione, sessione del Consiglio, o altra riunione dei Settori dell'Unione, ne' in qualunque consultazione per corrispondenza svolta in conformita' con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, fino a quanto tale strumento non sara' depositato.
I diritti di questo Membro diversi dai diritti di voto, non sono pregiudicati.
211 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione secondo l'articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale.
Ratifica, accettazione o approvazione
208 1. La presente Costituzione e la Convenzione sono contestualmente ratificate, accettate o approvate da ogni Membro firmatario, secondo le sue regole costituzionali, mediante uno strumento unico. Tale strumento deve essere depositato il prima possibile presso il Segretario generale. Il Segretario generale informa i Membri riguardo al deposito di tale strumento.
209 2. (1) Per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, ogni Membro firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione ai numeri 25 a 28 della presente Costituzione, anche se non ha depositato strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra.
210 (2) Allo scadere di un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione, un Membro firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ai sensi del numero 208 di cui sopra non e' piu' qualificato a votare in alcuna conferenza dell'Unione, sessione del Consiglio, o altra riunione dei Settori dell'Unione, ne' in qualunque consultazione per corrispondenza svolta in conformita' con le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, fino a quanto tale strumento non sara' depositato.
I diritti di questo Membro diversi dai diritti di voto, non sono pregiudicati.
211 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione secondo l'articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale.
Art. 53
Articolo 53
Adesione
212 1. Un Membro che non ha firmato la presente Costituzione e la Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, puo' aderire in qualsiasi momento alla presente Costituzione ed alla Convenzione. Quest'adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione che la Convenzione. 213 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Segretario generale, che notifica ai Membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascun strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest'ultimo.
214 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione in conformita' con l'articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente.
Adesione
212 1. Un Membro che non ha firmato la presente Costituzione e la Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 della presente Costituzione, ogni altro Stato menzionato in tale articolo, puo' aderire in qualsiasi momento alla presente Costituzione ed alla Convenzione. Quest'adesione avviene contestualmente mediante uno strumento unico che include sia la Costituzione che la Convenzione. 213 2. Lo strumento di adesione e' depositato presso il Segretario generale, che notifica ai Membri, non appena lo riceve, il deposito di ciascun strumento di adesione, e trasmette a ciascuno di essi una copia certificata di quest'ultimo.
214 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione e della Convenzione in conformita' con l'articolo 58 della presente Costituzione, lo strumento di adesione ha effetto alla data di deposito presso il Segretario generale, a meno che tale strumento non disponga diversamente.
Art. 54
Articolo 54
Regolamenti amministrativi
215 1. I Regolamenti amministrativi, cosi' come specificati all'articolo 4 della presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolati e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione.
216 2. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l'adesione a questi strumenti in conformita' con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione, implica altresi' il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s'intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di questi ultimi e nella misura in cui tale riserva e' mantenuta all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
217 3. Le revisioni dei Regolamenti amministrativi, parziali o totali, adottate dopo la data summenzionata, si applicano provvisoriamente nei confronti di tutti i Membri che hanno firmato queste revisioni, nella misura autorizzata dal loro diritto nazionale. Tale applicazione provvisoria ha effetto alla data o alle date che vi sono menzionate, fatte salve eventuali riserve formulate all'atto della firma di queste revisioni.
218 4. Tale applicazione provvisoria continua:
219 a) fino a quando il Membro non notifica al Segretario generale il suo consenso a tale revisione indicando se del caso, all'atto della firma, in che misura mantiene ogni riserva formulata riguardo a tale revisione; oppure
220 b) per sessanta giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto la notifica del Membro che lo informa che non acconsente, per quanto lo riguarda, a tale revisione.
221 5. Se il Segretario generale non ha ricevuto alcuna notifica ai sensi dei numeri 219 o 220 di cui sopra da parte di un Membro che ha firmato detta revisione, prima dello scadere di un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date che vi sono indicate per l'inizio dell'applicazione provvisoria, questo Membro e' considerato come consenziente ad essere vincolato dalla revisione, tenendo tuttavia conto di ogni riserva che potrebbe aver formulato riguardo a tale revisione all'atto della firma di quest'ultima.
222 6. Ogni Membro dell'Unione che non ha firmato la revisione parziale o totale dei Regolamenti amministrativi, adottata successivamente alla data stipulata al numero 216 di cui sopra, dovra' notificare prontamente al Segretario generale il suo consenso a tale revisione. Se nessuna notifica, proveniente da questo Membro, e' stata ricevuta dal Segretario generale prima dello scadere del termine stipulato al numero 221 di cui sopra, tale Membro sara' considerato come consenziente ad essere vincolato da tale revisione. 223 7. Il Segretario generale informa sollecitamente i Membri di ogni notifica ricevuta ai sensi del presente articolo.
Regolamenti amministrativi
215 1. I Regolamenti amministrativi, cosi' come specificati all'articolo 4 della presente Costituzione sono strumenti internazionali vincolati e devono essere conformi alle disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione.
216 2. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione della presente Costituzione e della Convenzione o l'adesione a questi strumenti in conformita' con gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione, implica altresi' il consenso ad essere vincolato dai Regolamenti amministrativi adottati dalle conferenze mondiali competenti prima della firma della presente Costituzione e della Convenzione. Tale consenso s'intende in considerazione di ogni riserva formulata al momento della firma di tali Regolamenti o di ogni revisione di questi ultimi e nella misura in cui tale riserva e' mantenuta all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
217 3. Le revisioni dei Regolamenti amministrativi, parziali o totali, adottate dopo la data summenzionata, si applicano provvisoriamente nei confronti di tutti i Membri che hanno firmato queste revisioni, nella misura autorizzata dal loro diritto nazionale. Tale applicazione provvisoria ha effetto alla data o alle date che vi sono menzionate, fatte salve eventuali riserve formulate all'atto della firma di queste revisioni.
218 4. Tale applicazione provvisoria continua:
219 a) fino a quando il Membro non notifica al Segretario generale il suo consenso a tale revisione indicando se del caso, all'atto della firma, in che misura mantiene ogni riserva formulata riguardo a tale revisione; oppure
220 b) per sessanta giorni dopo che il Segretario generale ha ricevuto la notifica del Membro che lo informa che non acconsente, per quanto lo riguarda, a tale revisione.
221 5. Se il Segretario generale non ha ricevuto alcuna notifica ai sensi dei numeri 219 o 220 di cui sopra da parte di un Membro che ha firmato detta revisione, prima dello scadere di un termine di trentasei mesi a decorrere dalla data o dalle date che vi sono indicate per l'inizio dell'applicazione provvisoria, questo Membro e' considerato come consenziente ad essere vincolato dalla revisione, tenendo tuttavia conto di ogni riserva che potrebbe aver formulato riguardo a tale revisione all'atto della firma di quest'ultima.
222 6. Ogni Membro dell'Unione che non ha firmato la revisione parziale o totale dei Regolamenti amministrativi, adottata successivamente alla data stipulata al numero 216 di cui sopra, dovra' notificare prontamente al Segretario generale il suo consenso a tale revisione. Se nessuna notifica, proveniente da questo Membro, e' stata ricevuta dal Segretario generale prima dello scadere del termine stipulato al numero 221 di cui sopra, tale Membro sara' considerato come consenziente ad essere vincolato da tale revisione. 223 7. Il Segretario generale informa sollecitamente i Membri di ogni notifica ricevuta ai sensi del presente articolo.
Art. 55
Articolo 55
Disposizioni per emendare la presente Costituzione
224 1. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre qualunque emendamento alla presente Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell'Unione ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale non oltre otto mesi prima della data di apertura fissata per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette, il prima possibile ed al massimo sei mesi prima di quest'ultima data, tale proposta a tutti i Membri dell'Unione.
225 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il numero 224 in appresso, puo', tuttavia, essere presentata in qualunque momento da un Membro dell'Unione o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipotenziari.
226 3. Il quorum richiesto ad ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costituzione o ogni modifica di tale proposta e' costituito da piu' della meta' delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.
227 4. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonche' la proposta di emendamento nella sua integralita', modificata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari e aventi diritto di voto.
228 5. Sono applicabili le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni previste nella Convenzione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo che sono prevalenti, non dispongano diversamente.
229 6. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Conferenza, nella loro totalita' e sotto forma di uno strumento unico di emendamento, tra i Membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione ed allo strumento di emendamento. E' esclusa la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione relativa ad una sola parte di tale strumento di emendamento.
230 7. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
231 8. Dopo l'entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano alla Costituzione emendata la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione.
232 9. Dopo che tale strumento di emendamento e' entrato in vigore, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento.
Disposizioni per emendare la presente Costituzione
224 1. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre qualunque emendamento alla presente Costituzione. Per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell'Unione ed essere da essi esaminata in tempo utile, la proposta deve pervenire al Segretario generale non oltre otto mesi prima della data di apertura fissata per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette, il prima possibile ed al massimo sei mesi prima di quest'ultima data, tale proposta a tutti i Membri dell'Unione.
225 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposto secondo il numero 224 in appresso, puo', tuttavia, essere presentata in qualunque momento da un Membro dell'Unione o dalla sua delegazione alla Conferenza di plenipotenziari.
226 3. Il quorum richiesto ad ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per esaminare ogni proposta mirante ad emendare la presente Costituzione o ogni modifica di tale proposta e' costituito da piu' della meta' delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.
227 4. Per poter essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonche' la proposta di emendamento nella sua integralita', modificata o meno, deve essere approvata in seduta plenaria da almeno due terzi delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari e aventi diritto di voto.
228 5. Sono applicabili le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze e di altre riunioni previste nella Convenzione, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo che sono prevalenti, non dispongano diversamente.
229 6. Tutti gli emendamenti alla presente Costituzione adottati dalla Conferenza di plenipotenziari entrano in vigore, ad una data stabilita dalla Conferenza, nella loro totalita' e sotto forma di uno strumento unico di emendamento, tra i Membri che avranno depositato prima di tale data il loro strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Costituzione ed allo strumento di emendamento. E' esclusa la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione relativa ad una sola parte di tale strumento di emendamento.
230 7. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
231 8. Dopo l'entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, si applicano alla Costituzione emendata la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, secondo gli articoli 52 e 53 della presente Costituzione.
232 9. Dopo che tale strumento di emendamento e' entrato in vigore, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, secondo le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il numero 241 della presente Costituzione si applica inoltre ad ogni strumento di emendamento.
Art. 56
Articolo 56
Soluzione delle controversie
233 1. I Membri possono risolvere le loro controversie su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo.
234 2. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia adottato, ogni Membro parte di una controversia puo' far ricorso all'arbitrato, in conformita' con la procedura definita nella Convenzione.
235 3. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi e' applicabile tra i Membri parti di questo Protocollo.
Soluzione delle controversie
233 1. I Membri possono risolvere le loro controversie su questioni relative all'interpretazione o all'applicazione della presente Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, per via negoziale, diplomatica o secondo le procedure fissate dai trattati bilaterali o multilaterali conclusi tra di loro per la soluzione delle controversie internazionali, o con ogni altro metodo che potranno decidere di comune accordo.
234 2. Qualora nessuno di questi mezzi di soluzione delle controversie sia adottato, ogni Membro parte di una controversia puo' far ricorso all'arbitrato, in conformita' con la procedura definita nella Convenzione.
235 3. Il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione, alla Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi e' applicabile tra i Membri parti di questo Protocollo.
Art. 57
Articolo 57
Denuncia della presente Costituzione e della Convenzione
236 1. Ogni Membro che ha ratificato, accettato o approvato la presente Costituzione e la Convenzione o vi ha aderito, ha diritto di denunciarle. In tal caso, la presente Costituzione e la Convenzione sono denunciate contestualmente mediante uno strumento unico e con una notifica indirizzata al Segretario generale. Non appena riceve questa notifica, il Segretario generale ne informa gli altri Membri. 237 2. Tale denuncia produce i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data nella quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.
Denuncia della presente Costituzione e della Convenzione
236 1. Ogni Membro che ha ratificato, accettato o approvato la presente Costituzione e la Convenzione o vi ha aderito, ha diritto di denunciarle. In tal caso, la presente Costituzione e la Convenzione sono denunciate contestualmente mediante uno strumento unico e con una notifica indirizzata al Segretario generale. Non appena riceve questa notifica, il Segretario generale ne informa gli altri Membri. 237 2. Tale denuncia produce i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data nella quale il Segretario generale ne ha ricevuto notifica.
Art. 58
Articolo 58
Entrata in vigore e questioni connesse
238 1. La presente Costituzione e la Convenzione entreranno in vigore il 1 luglio 1994 tra i Membri che avranno depositato prima di questa data lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
239 2. Alla data di entrata in vigore specificata al numero 238 di cui sopra, la presente Costituzione e la Convenzione abrogheranno e sostituiranno, tra le parti, la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982).
240 3. In conformita' con le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'Unione registrera' la presente Costituzione e la Convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
241 4. L'originale della presente Costituzione e della Convenzione redatto in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola rimarra' depositato negli archivi dell'Unione. Il Segretario generale inviera' nelle lingue richieste, una copia certificata conforme a ciascun Membro firmatario.
242 5. In caso di divergenze tra i testi della presente Costituzione e della Convenzione nelle diverse lingue, fa fede il testo francese.
IN FEDE di CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l'originale della presente Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'originale della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Fatto a Ginevra il 22 dicembre 1992
Entrata in vigore e questioni connesse
238 1. La presente Costituzione e la Convenzione entreranno in vigore il 1 luglio 1994 tra i Membri che avranno depositato prima di questa data lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
239 2. Alla data di entrata in vigore specificata al numero 238 di cui sopra, la presente Costituzione e la Convenzione abrogheranno e sostituiranno, tra le parti, la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Nairobi (1982).
240 3. In conformita' con le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'Unione registrera' la presente Costituzione e la Convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
241 4. L'originale della presente Costituzione e della Convenzione redatto in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola rimarra' depositato negli archivi dell'Unione. Il Segretario generale inviera' nelle lingue richieste, una copia certificata conforme a ciascun Membro firmatario.
242 5. In caso di divergenze tra i testi della presente Costituzione e della Convenzione nelle diverse lingue, fa fede il testo francese.
IN FEDE di CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato l'originale della presente Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'originale della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Fatto a Ginevra il 22 dicembre 1992
Convenzione
Art. 1
ALLEGATO Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
Articolo 1
Conferenza di plenipotenziari
1 1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce in conformita' con le disposizioni pertinenti dell'articolo 8 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (qui di seguito chiamata "la Costituzione").
2 (2) Qualora cio' sia possibile da un punto di vista pratico, il luogo preciso e le date esatte di una Conferenza di plenipotenziari sono fissate dalla precedente Conferenza di plenipotenziari; altrimenti tale luogo e date sono determinate dal Consiglio con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione.
3 (2) Il luogo preciso e le date esatte della prossima Conferenza di plenipotenziari, o solo uno dei due, possono essere modificati:
4 a) in base ad una richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, indirizzata individualmente al Segretario generale;
5 b) su proposta del Consiglio.
6 (2) Per queste modifiche, e' necessario l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione.
Articolo 1
Conferenza di plenipotenziari
1 1. (1) La Conferenza di plenipotenziari si riunisce in conformita' con le disposizioni pertinenti dell'articolo 8 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (qui di seguito chiamata "la Costituzione").
2 (2) Qualora cio' sia possibile da un punto di vista pratico, il luogo preciso e le date esatte di una Conferenza di plenipotenziari sono fissate dalla precedente Conferenza di plenipotenziari; altrimenti tale luogo e date sono determinate dal Consiglio con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione.
3 (2) Il luogo preciso e le date esatte della prossima Conferenza di plenipotenziari, o solo uno dei due, possono essere modificati:
4 a) in base ad una richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, indirizzata individualmente al Segretario generale;
5 b) su proposta del Consiglio.
6 (2) Per queste modifiche, e' necessario l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione.
Art. 2
Articolo 2
Elezioni e questioni connesse
Il Consiglio
7 1. Salvo nel caso di posti vacanti alle condizioni specificate ai numeri 10 a 12 qui di seguito, i Membri dell'Unione eletti al Consiglio svolgono il loro mandato fino alla data alla quale viene eletto un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili.
8 (2) Se, tra due Conferenze di plenipotenziari, un seggio diviene vacante in seno al Consiglio, esso spetta di diritto al Membro dell'Unione che ha ottenuto, durante l'ultimo scrutinio, il numero piu' elevato di voti tra i Membri che fanno parte della stessa regione e la cui candidatura non e' stata accettata.
9 (2) Se, per qualsiasi motivo, un seggio vacante non puo' essere ricoperto in base alla procedura indicata al numero 8 precedente, il Presidente del Consiglio invita gli altri membri della regione a presentare la loro candidatura entro il termine di un mese a decorrere dalla data d'invito a presentare la candidatura. Alla fine di questo periodo, il presidente del Consiglio invita i Membri dell'Unione ad eleggere il nuovo Membro. L'elezione ha luogo con una scheda segreta per corrispondenza. E' richiesta la stessa maggioranza di quella indicata sopra. Il nuovo Membro conserva il suo seggio fino all'elezione del nuovo Consiglio da parte della successiva Conferenza di plenipotenziari competente.
10 3. Un seggio al Consiglio e' considerato come vacante:
11 a) se un Membro del Consiglio non si e' fatto rappresentare a due sessioni ordinarie consecutive del Consiglio;
12 b) se un Membro dell'Unione si dimette dalle sue funzioni di Membro del Consiglio.
Funzionari eletti
13 1. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici assumono le loro funzioni alla data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione.
Di regola, essi rimangono in funzione fino alla data stabilita dalla seguente Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una sola volta.
14 2. Se l'incarico di Segretario generale diviene vacante, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari durante la sua riunione successiva. Quando, a queste condizioni, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico, si considera che l'incarico di Vice- Segretario generale e' divenuto vacante alla stessa data e si applicano le disposizioni del numero 15 qui di seguito.
15 3. Se l'incarico di Vice-Segretario generale diviene vacante ad una data anteriore di oltre 180 giorni a quella stabilita per l'inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio nomina un successore per la durata del rimanente periodo di mandato da svolgere.
16 4. Se gli incarichi di Segretario generale e di Vice-Segretario generale divengono vacanti contestualmente, il Direttore che e' stato piu' a lungo in carica esercita le funzioni di Segretario generale per una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio nomina un Segretario generale e, se gli incarichi sono divenuti vacanti oltre 180 giorni prima della data stabilita per l'inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, esso nomina anche un Vice-Segretario generale. Il funzionario in tal modo nominato dal Consiglio rimane in servizio per tutto il periodo ancora da compiere del mandato del suo predecessore.
17 5. Se il posto di un direttore diviene improvvisamente vacante, il Segretario generale adotta le misure necessarie affinche' le funzioni del Direttore siano assicurate in attesa che il Consiglio nomini un nuovo Direttore nella sua successiva sessione ordinaria svoltasi dopo la data alla quale l'incarico e' divenuto vacante. Il direttore in tal modo designato rimane in funzione fino alla data stabilita dalla successiva Conferenza di plenipotenziari.
18 6. Il Consiglio procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Segretario generale o di Vice-Segretario generale, con riserva delle disposizioni pertinenti enunciate all'articolo 27 della Costituzione, nella situazione di cui alle disposizioni pertinenti del presente articolo e cio' durante una delle sue sessioni ordinarie se il posto e' divenuto vacante entro i 90 giorni che precedono questa sessione oppure durante una sessione convocata dal Presidente nei periodi previsti da tali disposizioni. 19 7. Il periodo di servizio di un funzionario che e' stato nominato ad un posto di funzionario eletto in conformita' alle condizioni prescritte ai numeri 14 a 18 di cui sopra non impedisce a tale funzionario di presentare la sua candidatura per essere eletto o rieletto a questo incarico.
Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
20 1. I Membri del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni assumono le loro funzioni alle date stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione.
Essi rimangono in funzione fino alle date stabilite dalla successiva Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una volta sola.
21 2. Se, nell'intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, un membro del Comitato da' le dimissioni o e' impedito dall'esercitare le sue funzioni, il Segretario generale, previa consultazione con il Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni, invita i Membri dell'Unione che fanno parte della regione interessata a proporre dei candidati per l'elezione da parte del Consiglio di un sostituto nella sua sessione successiva.
Tuttavia, se il posto diviene vacante dopo piu' di 90 giorni prima di una sessione del Consiglio o dopo la sessione del Consiglio che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, il Membro dell'Unione interessato nomina il prima possibile ed entro 90 giorni un altro cittadino in qualita' di sostituto, che rimarra' in carica, a seconda dei casi, fino all'entrata in funzione del nuovo Membro eletto dal Consiglio o fino all'entrata in vigore dei nuovi membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza dei plenipotenziari.
Il sostituto potra' essere presentato come candidato all'elezione dal Consiglio o dalla Conferenza di plenipotenziari a seconda dei casi. 22 3. Si considera che un membro del Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni non e' piu' in grado di esercitare le sue funzioni dopo che e' stato a piu' riprese consecutive assente dalle riunioni del Comitato. Il Segretario generale, dopo aver consultato il presidente del Comitato, il membro del Comitato ed il Membro dell'Unione interessati, dichiara che vi e' un incarico vacante al Comitato ed adotta le disposizioni previste al numero 21 di cui sopra.
Elezioni e questioni connesse
Il Consiglio
7 1. Salvo nel caso di posti vacanti alle condizioni specificate ai numeri 10 a 12 qui di seguito, i Membri dell'Unione eletti al Consiglio svolgono il loro mandato fino alla data alla quale viene eletto un nuovo Consiglio. Essi sono rieleggibili.
8 (2) Se, tra due Conferenze di plenipotenziari, un seggio diviene vacante in seno al Consiglio, esso spetta di diritto al Membro dell'Unione che ha ottenuto, durante l'ultimo scrutinio, il numero piu' elevato di voti tra i Membri che fanno parte della stessa regione e la cui candidatura non e' stata accettata.
9 (2) Se, per qualsiasi motivo, un seggio vacante non puo' essere ricoperto in base alla procedura indicata al numero 8 precedente, il Presidente del Consiglio invita gli altri membri della regione a presentare la loro candidatura entro il termine di un mese a decorrere dalla data d'invito a presentare la candidatura. Alla fine di questo periodo, il presidente del Consiglio invita i Membri dell'Unione ad eleggere il nuovo Membro. L'elezione ha luogo con una scheda segreta per corrispondenza. E' richiesta la stessa maggioranza di quella indicata sopra. Il nuovo Membro conserva il suo seggio fino all'elezione del nuovo Consiglio da parte della successiva Conferenza di plenipotenziari competente.
10 3. Un seggio al Consiglio e' considerato come vacante:
11 a) se un Membro del Consiglio non si e' fatto rappresentare a due sessioni ordinarie consecutive del Consiglio;
12 b) se un Membro dell'Unione si dimette dalle sue funzioni di Membro del Consiglio.
Funzionari eletti
13 1. Il Segretario generale, il Vice-Segretario generale ed i direttori degli Uffici assumono le loro funzioni alla data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione.
Di regola, essi rimangono in funzione fino alla data stabilita dalla seguente Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una sola volta.
14 2. Se l'incarico di Segretario generale diviene vacante, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico che conserva fino alla data fissata dalla Conferenza di plenipotenziari durante la sua riunione successiva. Quando, a queste condizioni, il Vice-Segretario generale succede al Segretario generale nel suo incarico, si considera che l'incarico di Vice- Segretario generale e' divenuto vacante alla stessa data e si applicano le disposizioni del numero 15 qui di seguito.
15 3. Se l'incarico di Vice-Segretario generale diviene vacante ad una data anteriore di oltre 180 giorni a quella stabilita per l'inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, il Consiglio nomina un successore per la durata del rimanente periodo di mandato da svolgere.
16 4. Se gli incarichi di Segretario generale e di Vice-Segretario generale divengono vacanti contestualmente, il Direttore che e' stato piu' a lungo in carica esercita le funzioni di Segretario generale per una durata non superiore a 90 giorni. Il Consiglio nomina un Segretario generale e, se gli incarichi sono divenuti vacanti oltre 180 giorni prima della data stabilita per l'inizio della successiva Conferenza di plenipotenziari, esso nomina anche un Vice-Segretario generale. Il funzionario in tal modo nominato dal Consiglio rimane in servizio per tutto il periodo ancora da compiere del mandato del suo predecessore.
17 5. Se il posto di un direttore diviene improvvisamente vacante, il Segretario generale adotta le misure necessarie affinche' le funzioni del Direttore siano assicurate in attesa che il Consiglio nomini un nuovo Direttore nella sua successiva sessione ordinaria svoltasi dopo la data alla quale l'incarico e' divenuto vacante. Il direttore in tal modo designato rimane in funzione fino alla data stabilita dalla successiva Conferenza di plenipotenziari.
18 6. Il Consiglio procede alla designazione di un titolare al posto divenuto vacante di Segretario generale o di Vice-Segretario generale, con riserva delle disposizioni pertinenti enunciate all'articolo 27 della Costituzione, nella situazione di cui alle disposizioni pertinenti del presente articolo e cio' durante una delle sue sessioni ordinarie se il posto e' divenuto vacante entro i 90 giorni che precedono questa sessione oppure durante una sessione convocata dal Presidente nei periodi previsti da tali disposizioni. 19 7. Il periodo di servizio di un funzionario che e' stato nominato ad un posto di funzionario eletto in conformita' alle condizioni prescritte ai numeri 14 a 18 di cui sopra non impedisce a tale funzionario di presentare la sua candidatura per essere eletto o rieletto a questo incarico.
Membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
20 1. I Membri del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni assumono le loro funzioni alle date stabilite dalla Conferenza di plenipotenziari al momento della loro elezione.
Essi rimangono in funzione fino alle date stabilite dalla successiva Conferenza di plenipotenziari e sono rieleggibili una volta sola.
21 2. Se, nell'intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari, un membro del Comitato da' le dimissioni o e' impedito dall'esercitare le sue funzioni, il Segretario generale, previa consultazione con il Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni, invita i Membri dell'Unione che fanno parte della regione interessata a proporre dei candidati per l'elezione da parte del Consiglio di un sostituto nella sua sessione successiva.
Tuttavia, se il posto diviene vacante dopo piu' di 90 giorni prima di una sessione del Consiglio o dopo la sessione del Consiglio che precede la successiva Conferenza di plenipotenziari, il Membro dell'Unione interessato nomina il prima possibile ed entro 90 giorni un altro cittadino in qualita' di sostituto, che rimarra' in carica, a seconda dei casi, fino all'entrata in funzione del nuovo Membro eletto dal Consiglio o fino all'entrata in vigore dei nuovi membri del Comitato eletti dalla successiva Conferenza dei plenipotenziari.
Il sostituto potra' essere presentato come candidato all'elezione dal Consiglio o dalla Conferenza di plenipotenziari a seconda dei casi. 22 3. Si considera che un membro del Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni non e' piu' in grado di esercitare le sue funzioni dopo che e' stato a piu' riprese consecutive assente dalle riunioni del Comitato. Il Segretario generale, dopo aver consultato il presidente del Comitato, il membro del Comitato ed il Membro dell'Unione interessati, dichiara che vi e' un incarico vacante al Comitato ed adotta le disposizioni previste al numero 21 di cui sopra.
Art. 3
Articolo 3
Altre conferenze
23 1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze mondiali dell'Unione qui di seguito elencate sono di regola convocate nell'intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari:
24 a) due conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
25 b) una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
26 c) una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
27 d) due assemblee delle radiocomunicazioni abbinate, per luogo e date, alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
28 2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari:
29 - la seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e l'assemblea delle radiocomunicazioni che vi e' abbinata possono essere annullate, oppure una delle due puo' essere annullata anche se l'altra e' convocata;
30 - puo' essere indetta una conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni addizionale.
31 3. Questi provvedimenti sono adottati:
32 a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari;
33 b) su raccomandazione della precedente Conferenza mondiale del settore interessato, con riserva di approvazione da parte del Consiglio;
34 c) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, indirizzata individualmente al Segretario generale;
35 d) o su proposta del Consiglio.
36 4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni puo' essere convocata:
37 a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari;
38 b) su raccomandazione di una precedente conferenza mondiale o regionale delle radiocomunicazioni, con riserva dell'approvazione del Consiglio;
39 c) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al Segretario generale;
40 d) su proposta del Consiglio.
41 5. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una Conferenza mondiale o regionale o di un'assemblea delle radiocomunicazioni possono essere stabilite da una Conferenza di plenipotenziari.
42 (2) In mancanza di decisioni su questo argomento, il luogo preciso e le date esatte sono determinate dal Consiglio con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea delle radiocomunicazioni e della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale; in entrambi i casi si applicano le disposizioni del numero 47 qui di seguito.
43 6. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza o di un'assemblea possono essere modificate:
44 a) su richiesta di almeno un quarto dei membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea, o di un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale. Le richieste sono indirizzate individualmente al Segretario generale che interpella il Consiglio a fini di approvazione;
45 b) su proposta del Consiglio.
46 (2) Nei casi di cui ai numeri 44 e 45 di cui sopra, le modifiche proposte sono definitivamente adottate solo con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea, o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione in questione se si tratta di una conferenza regionale, con riserva delle disposizioni del numero 47 qui di seguito.
47 7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 e 312 della presente Convenzione, i Membri dell'Unione che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la meta' del numero dei Membri dell'Unione consultati, si procedera' ad una nuova consultazione il cui risultato e' determinante a prescindere dal numero di voti dati.
48 8. (1) Le conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali sono convocate su decisione della Conferenza dei plenipotenziari.
49 (2) Le disposizioni concernenti la convocazione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, l'adozione del suo ordine del giorno e le condizioni di partecipazione si applicano ugualmente, a seconda della convenienza, alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.
Altre conferenze
23 1. Secondo le disposizioni pertinenti della Costituzione, le conferenze mondiali dell'Unione qui di seguito elencate sono di regola convocate nell'intervallo intercorrente tra due Conferenze di plenipotenziari:
24 a) due conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
25 b) una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
26 c) una conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni;
27 d) due assemblee delle radiocomunicazioni abbinate, per luogo e date, alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
28 2. A titolo eccezionale, nel periodo compreso tra due Conferenze di plenipotenziari:
29 - la seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e l'assemblea delle radiocomunicazioni che vi e' abbinata possono essere annullate, oppure una delle due puo' essere annullata anche se l'altra e' convocata;
30 - puo' essere indetta una conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni addizionale.
31 3. Questi provvedimenti sono adottati:
32 a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari;
33 b) su raccomandazione della precedente Conferenza mondiale del settore interessato, con riserva di approvazione da parte del Consiglio;
34 c) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, indirizzata individualmente al Segretario generale;
35 d) o su proposta del Consiglio.
36 4. Una conferenza regionale delle radiocomunicazioni puo' essere convocata:
37 a) su decisione di una Conferenza di plenipotenziari;
38 b) su raccomandazione di una precedente conferenza mondiale o regionale delle radiocomunicazioni, con riserva dell'approvazione del Consiglio;
39 c) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al Segretario generale;
40 d) su proposta del Consiglio.
41 5. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una Conferenza mondiale o regionale o di un'assemblea delle radiocomunicazioni possono essere stabilite da una Conferenza di plenipotenziari.
42 (2) In mancanza di decisioni su questo argomento, il luogo preciso e le date esatte sono determinate dal Consiglio con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea delle radiocomunicazioni e della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale; in entrambi i casi si applicano le disposizioni del numero 47 qui di seguito.
43 6. (1) Il luogo preciso e le date esatte di una conferenza o di un'assemblea possono essere modificate:
44 a) su richiesta di almeno un quarto dei membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea, o di un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale. Le richieste sono indirizzate individualmente al Segretario generale che interpella il Consiglio a fini di approvazione;
45 b) su proposta del Consiglio.
46 (2) Nei casi di cui ai numeri 44 e 45 di cui sopra, le modifiche proposte sono definitivamente adottate solo con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza mondiale o di un'assemblea, o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione in questione se si tratta di una conferenza regionale, con riserva delle disposizioni del numero 47 qui di seguito.
47 7. Per quanto riguarda le consultazioni di cui ai numeri 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 e 312 della presente Convenzione, i Membri dell'Unione che non hanno risposto entro il termine stabilito dal Consiglio saranno considerati come non aventi partecipato a tali consultazioni e non saranno di conseguenza presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la meta' del numero dei Membri dell'Unione consultati, si procedera' ad una nuova consultazione il cui risultato e' determinante a prescindere dal numero di voti dati.
48 8. (1) Le conferenze mondiali di telecomunicazioni internazionali sono convocate su decisione della Conferenza dei plenipotenziari.
49 (2) Le disposizioni concernenti la convocazione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, l'adozione del suo ordine del giorno e le condizioni di partecipazione si applicano ugualmente, a seconda della convenienza, alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.
Art. 4
Articolo 4
Il Consiglio
50 1. Il Consiglio e' composto da quarantatre Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza dei plenipotenziari.
51 2. (1) Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in sessione ordinaria presso la sede dell'Unione.
52 (2) Durante tale sessione esso puo' decidere di svolgere eccezionalmente una sessione addizionale.
53 (3) Nell'intervallo tra due sessioni ordinarie, il Consiglio puo' essere convocato in linea di massima presso la sede dell'Unione dal Presidente, a richiesta della maggioranza dei suoi Membri, o per iniziativa del Presidente, alle condizioni previste al numero 18 della presente Convenzione.
54 3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando e' in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione puo' decidere che una particolare questione sia risolta per corrispondenza.
55 4. All'inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri ed in considerazione del principio di una alternanza tra le regioni, il suo Presidente ed il Vice-Presidente. Questi rimangono in funzione fino all'apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in assenza di quest'ultimo.
56 5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da un Membro di quest'ultimo, e' un funzionario dell'amministrazione delle telecomunicazioni o e' direttamente responsabile nei confronti di questa Amministrazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza di servizi di telecomunicazione.
57 6. Sono a carico dell'Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dal rappresentante di ciascun Membro del Consiglio per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio.
58 7. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio ha diritto di assistere in qualita' di osservatore a tutte le riunioni dei Settori dell'Unione.
59 8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio.
60 9. Il Segretario generale, il Vice-segretario generale ed i direttori degli Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti dei Membri.
61 10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segretario generale sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l'Unione, in conformita' con le direttive generali della Conferenza dei plenipotenziari e da' ad esso il seguito che ritiene appropriato.
62 11. Il Consiglio nell'intervallo tra le Conferenze di plenipotenziari procede ad una supervisione, sulla gestione e l'amministrazione globale dell'Unione. In particolare il Consiglio: 63 (1) approva e rivede lo Statuto del personale, il Regolamento finanziario dell'Unione e gli altri Regolamenti che ritiene necessari secondo la prassi corrente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano un regime comune per le retribuzioni, le indennita' e le pensioni;
64 (2) adegua se del caso:
65 a) i parametri retributivi di base del personale delle categorie professionali e di grado superiore, ad esclusione delle retribuzioni relative agli incarichi assegnati per elezione, al fine di adattarli alle scale retributive di base stabilite dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune;
66 b) i parametri retributivi in base delle retribuzioni del personale della categoria dei servizi generali in vista di adattarli alle retribuzioni applicate dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell'Unione;
67 c) le indennita' di sede delle categorie professionali e superiori, nonche' quelle relative agli incarichi assegnati mediante elezione, in conformita' con le decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell'Unione;
68 d) le indennita' di cui beneficia tutto il personale dell'Unione, in armonia con tutte le modifiche adottate nel regime comune delle Nazioni Unite;
69 (3) adotta le misure necessarie per assicurare una equa ripartizione geografica del personale dell'Unione e controlla l'attuazione di queste decisioni;
70 (4) decide riguardo all'adozione delle proposte di riforme importanti relative all'organizzazione del Segretariato generale e degli Uffici dei Settori dell'Unione, conformi alla Costituzione ed alla presente Convenzione, che sono presentate dal Segretario generale dopo essere state esaminate dal Comitato di coordinamento; 71 (5) esamina e stabilisce i piani pluriannuali relativi agli incarichi di lavoro ed al personale nonche' ai programmi di sviluppo delle risorse umane dell'Unione e fornisce orientamenti per quanto concerne il personale dell'Unione, sia che si tratti dei livelli o della struttura di tale personale, in considerazione delle direttive generali della Conferenza di plenipotenziari e delle disposizioni pertinenti dell'articolo 27 della Costituzione;
72 (6) adegua, se del caso, i contributi dell'Unione e del personale alla Cassa comune pensioni del personale delle Nazioni Unite in conformita' con lo Statuto ed il Regolamento di questa Cassa, nonche' le indennita' di contingenza da erogare ai beneficiari della Cassa di assicurazione del personale dell'Unione, in conformita' con la prassi di quest'ultima;
73 (7) esamina e approva il bilancio preventivo annuale dell'Unione ed esamina lo stato di previsione per il ciclo di due anni in base al bilancio preventivo, in considerazione delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari relative al numero 50 della Costituzione e dei limiti stabiliti per le spese di tale Conferenza secondo le disposizioni del numero 51 della Costituzione; effettua tutti i risparmi possibili, pur tenendo presente l'obbligo per l'Unione di ottenere risultati soddisfacenti il piu' rapidamente possibile. Cio' facendo, il Consiglio tiene conto delle opinioni del Comitato di coordinamento esposte nel rapporto del Segretario generale di cui al numero 86 e del rapporto di gestione finanziaria di cui al numero 101 della presente Convenzione;
74 (8) prende tutti i provvedimenti necessari in vista della verifica annuale dei conti dell'Unione stabiliti dal Segretario generale ed approva tali conti, se del caso, per sottoporli alla successiva Conferenza di Plenipotenziari;
75 (9) prende i provvedimenti necessari ai fini della convocazione delle conferenze dell'Unione ed impartisce al Segretariato generale ed ai Settori dell'Unione, con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una Conferenza mondiale o della maggioranza dei membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, direttive appropriate per quanto concerne l'assistenza tecnica e di altra natura alla preparazione ed all'organizzazione delle conferenze;
76 (10) adotta le decisioni necessarie per quanto concerne il numero 28 della presente Convenzione;
77 (11) delibera sull'attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze e che hanno ripercussioni finanziarie;
78 (12) entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla presente Convenzione e dai Regolamenti amministrativi, adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il buon funzionamento dell'Unione;
79 (13) adotta ogni disposizione necessaria, previo accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, per risolvere a titolo provvisorio i casi non previsti nella Costituzione, nella presente Convenzione, nei Regolamenti amministrativi e loro annessi, per risolvere i quali non e' possibile attendere la successiva conferenza competente;
80 (14) e' incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articolo 49 e 50 della Costituzione. A tal fine esso conclude a nome dell'Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 50 della Costituzione e con le Nazioni Unite in attuazione dell'accordo tra l'organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla successiva Conferenza di Plenipotenziari secondo la disposizione pertinente dell'articolo 8 della Costituzione;
81 (15) invia ai Membri dell'Unione, il prima possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, brevi resoconti dei suoi lavori, nonche' ogni documento che ritiene utile;
82 (16) sottopone alla Conferenza di Plenipotenziari un rapporto sulle attivita' dell'Unione a far data dall'ultima Conferenza di Plenipotenziari nonche' le Raccomandazioni che ritiene appropriate.
Il Consiglio
50 1. Il Consiglio e' composto da quarantatre Membri dell'Unione eletti dalla Conferenza dei plenipotenziari.
51 2. (1) Il Consiglio si riunisce una volta l'anno in sessione ordinaria presso la sede dell'Unione.
52 (2) Durante tale sessione esso puo' decidere di svolgere eccezionalmente una sessione addizionale.
53 (3) Nell'intervallo tra due sessioni ordinarie, il Consiglio puo' essere convocato in linea di massima presso la sede dell'Unione dal Presidente, a richiesta della maggioranza dei suoi Membri, o per iniziativa del Presidente, alle condizioni previste al numero 18 della presente Convenzione.
54 3. Il Consiglio adotta decisioni solo quando e' in sessione. A titolo eccezionale, il Consiglio riunito in sessione puo' decidere che una particolare questione sia risolta per corrispondenza.
55 4. All'inizio di ciascuna sessione ordinaria, il Consiglio elegge, tra i rappresentanti dei suoi Membri ed in considerazione del principio di una alternanza tra le regioni, il suo Presidente ed il Vice-Presidente. Questi rimangono in funzione fino all'apertura della successiva sessione ordinaria e non sono rieleggibili. Il Vice- Presidente sostituisce il Presidente in assenza di quest'ultimo.
56 5. Per quanto possibile, la persona designata al Consiglio da un Membro di quest'ultimo, e' un funzionario dell'amministrazione delle telecomunicazioni o e' direttamente responsabile nei confronti di questa Amministrazione o a suo nome; questa persona deve essere qualificata sulla base della sua esperienza di servizi di telecomunicazione.
57 6. Sono a carico dell'Unione unicamente le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dal rappresentante di ciascun Membro del Consiglio per svolgere le sue funzioni alle sessioni del Consiglio.
58 7. Il rappresentante di ciascuno dei Membri del Consiglio ha diritto di assistere in qualita' di osservatore a tutte le riunioni dei Settori dell'Unione.
59 8. Il Segretario generale assume le funzioni di Segretario del Consiglio.
60 9. Il Segretario generale, il Vice-segretario generale ed i direttori degli Uffici partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio, ma non partecipano alle votazioni. Tuttavia, alcune sedute del Consiglio possono essere riservate ai soli rappresentanti dei Membri.
61 10. Il Consiglio prende in esame ogni anno il rapporto stabilito dal Segretario generale sulla politica e la pianificazione strategica raccomandate per l'Unione, in conformita' con le direttive generali della Conferenza dei plenipotenziari e da' ad esso il seguito che ritiene appropriato.
62 11. Il Consiglio nell'intervallo tra le Conferenze di plenipotenziari procede ad una supervisione, sulla gestione e l'amministrazione globale dell'Unione. In particolare il Consiglio: 63 (1) approva e rivede lo Statuto del personale, il Regolamento finanziario dell'Unione e gli altri Regolamenti che ritiene necessari secondo la prassi corrente dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle istituzioni specializzate che applicano un regime comune per le retribuzioni, le indennita' e le pensioni;
64 (2) adegua se del caso:
65 a) i parametri retributivi di base del personale delle categorie professionali e di grado superiore, ad esclusione delle retribuzioni relative agli incarichi assegnati per elezione, al fine di adattarli alle scale retributive di base stabilite dalle Nazioni Unite per le categorie corrispondenti del regime comune;
66 b) i parametri retributivi in base delle retribuzioni del personale della categoria dei servizi generali in vista di adattarli alle retribuzioni applicate dalle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate alla sede dell'Unione;
67 c) le indennita' di sede delle categorie professionali e superiori, nonche' quelle relative agli incarichi assegnati mediante elezione, in conformita' con le decisioni delle Nazioni Unite valevoli per la sede dell'Unione;
68 d) le indennita' di cui beneficia tutto il personale dell'Unione, in armonia con tutte le modifiche adottate nel regime comune delle Nazioni Unite;
69 (3) adotta le misure necessarie per assicurare una equa ripartizione geografica del personale dell'Unione e controlla l'attuazione di queste decisioni;
70 (4) decide riguardo all'adozione delle proposte di riforme importanti relative all'organizzazione del Segretariato generale e degli Uffici dei Settori dell'Unione, conformi alla Costituzione ed alla presente Convenzione, che sono presentate dal Segretario generale dopo essere state esaminate dal Comitato di coordinamento; 71 (5) esamina e stabilisce i piani pluriannuali relativi agli incarichi di lavoro ed al personale nonche' ai programmi di sviluppo delle risorse umane dell'Unione e fornisce orientamenti per quanto concerne il personale dell'Unione, sia che si tratti dei livelli o della struttura di tale personale, in considerazione delle direttive generali della Conferenza di plenipotenziari e delle disposizioni pertinenti dell'articolo 27 della Costituzione;
72 (6) adegua, se del caso, i contributi dell'Unione e del personale alla Cassa comune pensioni del personale delle Nazioni Unite in conformita' con lo Statuto ed il Regolamento di questa Cassa, nonche' le indennita' di contingenza da erogare ai beneficiari della Cassa di assicurazione del personale dell'Unione, in conformita' con la prassi di quest'ultima;
73 (7) esamina e approva il bilancio preventivo annuale dell'Unione ed esamina lo stato di previsione per il ciclo di due anni in base al bilancio preventivo, in considerazione delle decisioni della Conferenza di plenipotenziari relative al numero 50 della Costituzione e dei limiti stabiliti per le spese di tale Conferenza secondo le disposizioni del numero 51 della Costituzione; effettua tutti i risparmi possibili, pur tenendo presente l'obbligo per l'Unione di ottenere risultati soddisfacenti il piu' rapidamente possibile. Cio' facendo, il Consiglio tiene conto delle opinioni del Comitato di coordinamento esposte nel rapporto del Segretario generale di cui al numero 86 e del rapporto di gestione finanziaria di cui al numero 101 della presente Convenzione;
74 (8) prende tutti i provvedimenti necessari in vista della verifica annuale dei conti dell'Unione stabiliti dal Segretario generale ed approva tali conti, se del caso, per sottoporli alla successiva Conferenza di Plenipotenziari;
75 (9) prende i provvedimenti necessari ai fini della convocazione delle conferenze dell'Unione ed impartisce al Segretariato generale ed ai Settori dell'Unione, con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una Conferenza mondiale o della maggioranza dei membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza regionale, direttive appropriate per quanto concerne l'assistenza tecnica e di altra natura alla preparazione ed all'organizzazione delle conferenze;
76 (10) adotta le decisioni necessarie per quanto concerne il numero 28 della presente Convenzione;
77 (11) delibera sull'attuazione delle decisioni adottate dalle conferenze e che hanno ripercussioni finanziarie;
78 (12) entro i limiti stabiliti dalla Costituzione, dalla presente Convenzione e dai Regolamenti amministrativi, adotta ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il buon funzionamento dell'Unione;
79 (13) adotta ogni disposizione necessaria, previo accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, per risolvere a titolo provvisorio i casi non previsti nella Costituzione, nella presente Convenzione, nei Regolamenti amministrativi e loro annessi, per risolvere i quali non e' possibile attendere la successiva conferenza competente;
80 (14) e' incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articolo 49 e 50 della Costituzione. A tal fine esso conclude a nome dell'Unione, accordi provvisori con le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 50 della Costituzione e con le Nazioni Unite in attuazione dell'accordo tra l'organizzazione delle Nazioni Unite e l'Unione internazionale delle telecomunicazioni; tali accordi provvisori devono essere sottoposti alla successiva Conferenza di Plenipotenziari secondo la disposizione pertinente dell'articolo 8 della Costituzione;
81 (15) invia ai Membri dell'Unione, il prima possibile dopo ciascuna delle sue sessioni, brevi resoconti dei suoi lavori, nonche' ogni documento che ritiene utile;
82 (16) sottopone alla Conferenza di Plenipotenziari un rapporto sulle attivita' dell'Unione a far data dall'ultima Conferenza di Plenipotenziari nonche' le Raccomandazioni che ritiene appropriate.
Art. 5
Articolo 5
Segretariato generale
83 1. Il Segretariato generale:
84 a) e' responsabile della gestione globale delle risorse dell'Unione; puo' delegare la gestione di una parte di tali risorse al Vice-Segretario generale nonche' ai direttori degli Uffici, previa consultazione, se del caso, con il Comitato di coordinamento;
85 b) coordina le attivita' del Segretariato generale e dei Settori dell'Unione tenendo conto delle opinioni del Comitato di coordinamento al fine di garantire l'utilizzazione piu' efficace ed economica possibile delle risorse dell'Unione;
86 c) dopo aver consultato il Comitato di coordinamento ed in considerazione delle opinioni di quest'ultimo, prepara e sottopone al Consiglio un rapporto annuale sull'andamento dell'ambiente delle telecomunicazioni, contenente raccomandazioni relative alle future politiche e strategie dell'Unione, come stabilito dal numero 61 della presente Convenzione, nonche' una valutazione delle loro ripercussioni finanziarie;
87 d) organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di questo Segretariato, in conformita' con le direttive impartite dalla Conferenza di plenipotenziari ed i regolamenti stabiliti dal Consiglio;
88 e) adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli Uffici dei Settori dell'Unione e nomina il personale di questi Uffici in base alle scelte ed alle proposte del direttore dell'Ufficio interessato, fermo restando che spetta al Segretario generale la decisione definitiva di nomina o di licenziamento;
89 f) sottopone al Consiglio ogni decisione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate relativa alle condizioni di servizio, di indennita' e di pensioni del regime comune;
90 g) vigila sull'applicazione di ogni regolamento adottato dal Consiglio;
91 h) fornisce pareri legali all'Unione;
92 i) effettua opera di supervisore, ai fini della gestione amministrativa, sul personale dell'Unione, per assicurare l'utilizzazione piu' efficace possibile di detto personale applicando ad esso le condizioni d'impiego stabilite dal regime comune. Il personale designato ad assistere direttamente i direttori degli Uffici e' posto sotto l'autorita' amministrativa del Segretario generale e lavora alle dirette dipendenze dei direttori interessati, ma in conformita' con le direttive amministrative generali del Consiglio;
93 j) nell'interesse generale dell'Unione ed in consultazione con i direttori degli Uffici interessati, distacca temporaneamente funzionari ad impieghi diversi da quelli per i quali sono stati designati in funzione delle fluttuazioni delle esigenze di lavoro presso la sede dell'Unione;
94 k) adotta, di comune accordo con il direttore dell'Ufficio interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle conferenze e delle riunioni di ciascun Settore;
95 l) fornisce i servizi di segretariato appropriati che precedono e seguono le conferenze dell'Unione, tenendo conto delle responsabilita' di ciascun Settore;
96 m) elabora raccomandazioni per la prima riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 della presente Convenzione, sulla base dei risultati di eventuali consultazioni regionali;
97 n) assicura, se del caso in cooperazione con il Governo invitante, il segretariato per le Conferenze dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con il direttore interessato, fornisce i servizi necessari per lo svolgimento delle riunioni dell'Unione, facendo appello, nella misura che ritiene necessaria, al personale dell'Unione, secondo il numero 93 di cui sopra. Il Segretario generale puo' anche, su richiesta ed in base ad un contratto, fornire servizi di segretariato per ogni altra riunione sulle telecomunicazioni;
98 o) adotta i provvedimenti necessari per assicurare la pubblicazione e la distribuzione in tempo utile dei documenti di servizio, dei bollettini d'informazione nonche' di altri documenti e rapporti informativi elaborati dal Segretariato generale e dai Settori, o che non sono stati inviati all'Unione, o la cui pubblicazione e' richiesta dalle conferenze o dal Consiglio. Il Consiglio aggiorna l'elenco dei documenti da pubblicare, dopo aver consultato la conferenza pertinente riguardo ai documenti di servizio ed agli altri documenti la cui pubblicazione e' richiesta dalle conferenze;
99 p) pubblica periodicamente, sulla base delle informazioni raccolte o che sono state messe a sua disposizione, comprese quelle che puo' raccogliere presso altre organizzazioni internazionali, un bollettino informativo e di documentazione generale sulle telecomunicazioni;
100 q) previa consultazione con il Comitato di coordinamento e dopo aver effettuato tutti i risparmi possibili, elabora e sottopone al Consiglio un progetto di bilancio preventivo biennale che copre le spese dell'Unione entro i limiti stabiliti dalla Conferenza di Plenipotenziari. Questo progetto di bilancio si compone di un bilancio preventivo globale che raggruppa i bilanci preventivi dei costi di ciascuno dei tre Settori, stabiliti in conformita' con le direttive di bilancio promulgate dal Segretario generale, predisposto in due versioni. Una versione corrisponde ad una crescita zero per l'unita' contributiva, l'altra ad una crescita inferiore o uguale ad ogni limite stabilito dalla Conferenza di Plenipotenziari dopo eventuali prelievi sul conto di riserva. La risoluzione concernente il bilancio preventivo, dopo approvazione da parte del Consiglio, e' trasmessa a titolo informativo a tutti i Membri dell'Unione;
101 r) con l'aiuto del Comitato di coordinamento, elabora un rapporto annuale sulla gestione finanziaria secondo le disposizioni del Regolamento finanziario e lo sottopone al Consiglio. Il rapporto di gestione finanziaria ed il conto riepilogativo sono stabiliti e sottoposti alla successiva Conferenza di Plenipotenziari per l'esame e l'approvazione definitiva;
102 s) con l'aiuto del Comitato di coordinamento, prepara un rapporto annuale sull'attivita' dell'Unione, e lo trasmette, previa approvazione del Consiglio, a tutti i Membri;
103 t) compie ogni altra funzione di segretariato dell'Unione;
104 u) compie ogni altra funzione demandata dal Consiglio.
105 2. Il Segretario generale o il Vice-Segretario generale possono assistere a titolo consultivo, alle conferenze dell'Unione; il Segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell'Unione.
Segretariato generale
83 1. Il Segretariato generale:
84 a) e' responsabile della gestione globale delle risorse dell'Unione; puo' delegare la gestione di una parte di tali risorse al Vice-Segretario generale nonche' ai direttori degli Uffici, previa consultazione, se del caso, con il Comitato di coordinamento;
85 b) coordina le attivita' del Segretariato generale e dei Settori dell'Unione tenendo conto delle opinioni del Comitato di coordinamento al fine di garantire l'utilizzazione piu' efficace ed economica possibile delle risorse dell'Unione;
86 c) dopo aver consultato il Comitato di coordinamento ed in considerazione delle opinioni di quest'ultimo, prepara e sottopone al Consiglio un rapporto annuale sull'andamento dell'ambiente delle telecomunicazioni, contenente raccomandazioni relative alle future politiche e strategie dell'Unione, come stabilito dal numero 61 della presente Convenzione, nonche' una valutazione delle loro ripercussioni finanziarie;
87 d) organizza il lavoro del Segretariato generale e nomina il personale di questo Segretariato, in conformita' con le direttive impartite dalla Conferenza di plenipotenziari ed i regolamenti stabiliti dal Consiglio;
88 e) adotta i provvedimenti amministrativi relativi agli Uffici dei Settori dell'Unione e nomina il personale di questi Uffici in base alle scelte ed alle proposte del direttore dell'Ufficio interessato, fermo restando che spetta al Segretario generale la decisione definitiva di nomina o di licenziamento;
89 f) sottopone al Consiglio ogni decisione adottata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle istituzioni specializzate relativa alle condizioni di servizio, di indennita' e di pensioni del regime comune;
90 g) vigila sull'applicazione di ogni regolamento adottato dal Consiglio;
91 h) fornisce pareri legali all'Unione;
92 i) effettua opera di supervisore, ai fini della gestione amministrativa, sul personale dell'Unione, per assicurare l'utilizzazione piu' efficace possibile di detto personale applicando ad esso le condizioni d'impiego stabilite dal regime comune. Il personale designato ad assistere direttamente i direttori degli Uffici e' posto sotto l'autorita' amministrativa del Segretario generale e lavora alle dirette dipendenze dei direttori interessati, ma in conformita' con le direttive amministrative generali del Consiglio;
93 j) nell'interesse generale dell'Unione ed in consultazione con i direttori degli Uffici interessati, distacca temporaneamente funzionari ad impieghi diversi da quelli per i quali sono stati designati in funzione delle fluttuazioni delle esigenze di lavoro presso la sede dell'Unione;
94 k) adotta, di comune accordo con il direttore dell'Ufficio interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle conferenze e delle riunioni di ciascun Settore;
95 l) fornisce i servizi di segretariato appropriati che precedono e seguono le conferenze dell'Unione, tenendo conto delle responsabilita' di ciascun Settore;
96 m) elabora raccomandazioni per la prima riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 della presente Convenzione, sulla base dei risultati di eventuali consultazioni regionali;
97 n) assicura, se del caso in cooperazione con il Governo invitante, il segretariato per le Conferenze dell'Unione e, se del caso, in collaborazione con il direttore interessato, fornisce i servizi necessari per lo svolgimento delle riunioni dell'Unione, facendo appello, nella misura che ritiene necessaria, al personale dell'Unione, secondo il numero 93 di cui sopra. Il Segretario generale puo' anche, su richiesta ed in base ad un contratto, fornire servizi di segretariato per ogni altra riunione sulle telecomunicazioni;
98 o) adotta i provvedimenti necessari per assicurare la pubblicazione e la distribuzione in tempo utile dei documenti di servizio, dei bollettini d'informazione nonche' di altri documenti e rapporti informativi elaborati dal Segretariato generale e dai Settori, o che non sono stati inviati all'Unione, o la cui pubblicazione e' richiesta dalle conferenze o dal Consiglio. Il Consiglio aggiorna l'elenco dei documenti da pubblicare, dopo aver consultato la conferenza pertinente riguardo ai documenti di servizio ed agli altri documenti la cui pubblicazione e' richiesta dalle conferenze;
99 p) pubblica periodicamente, sulla base delle informazioni raccolte o che sono state messe a sua disposizione, comprese quelle che puo' raccogliere presso altre organizzazioni internazionali, un bollettino informativo e di documentazione generale sulle telecomunicazioni;
100 q) previa consultazione con il Comitato di coordinamento e dopo aver effettuato tutti i risparmi possibili, elabora e sottopone al Consiglio un progetto di bilancio preventivo biennale che copre le spese dell'Unione entro i limiti stabiliti dalla Conferenza di Plenipotenziari. Questo progetto di bilancio si compone di un bilancio preventivo globale che raggruppa i bilanci preventivi dei costi di ciascuno dei tre Settori, stabiliti in conformita' con le direttive di bilancio promulgate dal Segretario generale, predisposto in due versioni. Una versione corrisponde ad una crescita zero per l'unita' contributiva, l'altra ad una crescita inferiore o uguale ad ogni limite stabilito dalla Conferenza di Plenipotenziari dopo eventuali prelievi sul conto di riserva. La risoluzione concernente il bilancio preventivo, dopo approvazione da parte del Consiglio, e' trasmessa a titolo informativo a tutti i Membri dell'Unione;
101 r) con l'aiuto del Comitato di coordinamento, elabora un rapporto annuale sulla gestione finanziaria secondo le disposizioni del Regolamento finanziario e lo sottopone al Consiglio. Il rapporto di gestione finanziaria ed il conto riepilogativo sono stabiliti e sottoposti alla successiva Conferenza di Plenipotenziari per l'esame e l'approvazione definitiva;
102 s) con l'aiuto del Comitato di coordinamento, prepara un rapporto annuale sull'attivita' dell'Unione, e lo trasmette, previa approvazione del Consiglio, a tutti i Membri;
103 t) compie ogni altra funzione di segretariato dell'Unione;
104 u) compie ogni altra funzione demandata dal Consiglio.
105 2. Il Segretario generale o il Vice-Segretario generale possono assistere a titolo consultivo, alle conferenze dell'Unione; il Segretario generale o il suo rappresentante possono partecipare, a titolo consultivo, a tutte le altre riunioni dell'Unione.
Art. 6
Articolo 6
Comitato di coordinamento
106 1. (1) Il Comitato di coordinamento assiste e consiglia il Segretario generale su ogni questione menzionata nelle disposizioni pertinenti dell'articolo 26 della Costituzione nonche' negli articoli pertinenti della presente Convenzione.
107 (2) Il Comitato e' incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione per quanto concerne la rappresentanza dell'Unione alle conferenze di tali organizzazioni.
108 (3) Il Comitato esamina i risultati delle attivita' dell'Unione ed assiste il Segretario generale nella elaborazione del rapporto di cui al numero 87 della presente Convenzione, che e' presentato al Consiglio.
109 2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante accordo unanime. Se non ha l'appoggio della maggioranza del Comitato, il Presidente puo', in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilita', qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per iscritto ai Membri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per iscritto degli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione.
110 3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato puo' altresi' riunirsi in caso di necessita', su richiesta di due dei suoi membri.
111 4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento viene elaborato e messo a disposizione, su richiesta, dei Membri del Consiglio.
Comitato di coordinamento
106 1. (1) Il Comitato di coordinamento assiste e consiglia il Segretario generale su ogni questione menzionata nelle disposizioni pertinenti dell'articolo 26 della Costituzione nonche' negli articoli pertinenti della presente Convenzione.
107 (2) Il Comitato e' incaricato di assicurare il coordinamento con tutte le organizzazioni internazionali di cui agli articoli 49 e 50 della Costituzione per quanto concerne la rappresentanza dell'Unione alle conferenze di tali organizzazioni.
108 (3) Il Comitato esamina i risultati delle attivita' dell'Unione ed assiste il Segretario generale nella elaborazione del rapporto di cui al numero 87 della presente Convenzione, che e' presentato al Consiglio.
109 2. Il Comitato deve sforzarsi di formulare le sue conclusioni mediante accordo unanime. Se non ha l'appoggio della maggioranza del Comitato, il Presidente puo', in circostanze eccezionali, adottare decisioni sotto la sua responsabilita', qualora ritenga che la soluzione dei problemi in oggetto sia urgente e che non si possa attendere la successiva sessione del Consiglio. In tali circostanze, egli fa rapporto sollecitamente e per iscritto ai Membri del Consiglio su tali problemi, indicando le ragioni che lo hanno indotto a prendere dette decisioni e comunicando loro, al contempo, le opinioni espresse per iscritto degli altri membri del Comitato. Se i problemi esaminati in tali circostanze non sono urgenti ma sono tuttavia importanti, essi saranno presentati al Consiglio per esame nella sua successiva sessione.
110 3. Il presidente convoca il Comitato almeno una volta al mese; il Comitato puo' altresi' riunirsi in caso di necessita', su richiesta di due dei suoi membri.
111 4. Un rapporto sui lavori del Comitato di coordinamento viene elaborato e messo a disposizione, su richiesta, dei Membri del Consiglio.
Art. 7
Articolo 7
Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni
112 1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni puo' essere convocata per esaminare particolari argomenti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tratta i punti iscritti all'ordine del giorno adottato in conformita' con le disposizioni pertinenti del presente articolo.
113 2. (1) L'ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni puo' comportare:
114 a) la revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni menzionato all'articolo 4 della Costituzione;
115 b) ogni altro argomento a carattere mondiale di competenza della conferenza;
116 c) un punto vertente sulle istruzioni da impartire al Comitato del Regolamento delle Radiocomunicazioni ed all'Ufficio delle radiocomunicazioni per quanto attiene alle loro attivita', ed all'esame di queste ultime;
117 d) la scelta degli argomenti che l'assemblea delle radiocomunicazioni deve esaminare, nonche' quelli che tale assemblea dovra' esaminare circa le future conferenze di radiocomunicazioni;
118 (2) il quadro generale di tale ordine del giorno dovrebbe essere stabilito con un anticipo di quattro anni, e l'ordine del giorno definitivo e' stabilito dal Consiglio di preferenza due anni prima della conferenza, con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
119 (3) Tale ordine del giorno comprende ogni argomento la cui inclusione e' stata decisa da una Conferenza di plenipotenziari.
120 3. (1) Tale ordine del giorno puo' essere modificato:
121 a) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, tali richieste essendo indirizzate individualmente al Segretario generale che ne informa il Consiglio per approvazione;
122 b) o su proposta del Consiglio.
123 (2) I progetti di modifica dell'ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni sono adottati in via definitiva solo con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
124 4. Inoltre la conferenza:
125 (1) esamina ed approva il rapporto del direttore dell'Ufficio sulle attivita' del settore a decorrere dall'ultima conferenza;
126 (2) indirizza al Consiglio raccomandazioni sui punti da iscrivere all'ordine del giorno delle futura conferenza, espone le sue opinioni sull'ordine del giorno delle conferenze per un ciclo di almeno quattro anni e valuta le loro ripercussioni finanziarie;
127 (3) include nelle sue decisioni istruzioni o richieste, a seconda dei casi, al Segretario generale ed ai Settori dell'Unione.
128 5 Il Presidente ed i Vice-presidenti dell'assemblea delle radiocomunicazioni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata.
Conferenze mondiali delle radiocomunicazioni
112 1. Secondo il numero 90 della Costituzione, una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni puo' essere convocata per esaminare particolari argomenti di radiocomunicazioni. La conferenza mondiale delle radiocomunicazioni tratta i punti iscritti all'ordine del giorno adottato in conformita' con le disposizioni pertinenti del presente articolo.
113 2. (1) L'ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni puo' comportare:
114 a) la revisione parziale o, a titolo eccezionale, totale del Regolamento delle radiocomunicazioni menzionato all'articolo 4 della Costituzione;
115 b) ogni altro argomento a carattere mondiale di competenza della conferenza;
116 c) un punto vertente sulle istruzioni da impartire al Comitato del Regolamento delle Radiocomunicazioni ed all'Ufficio delle radiocomunicazioni per quanto attiene alle loro attivita', ed all'esame di queste ultime;
117 d) la scelta degli argomenti che l'assemblea delle radiocomunicazioni deve esaminare, nonche' quelli che tale assemblea dovra' esaminare circa le future conferenze di radiocomunicazioni;
118 (2) il quadro generale di tale ordine del giorno dovrebbe essere stabilito con un anticipo di quattro anni, e l'ordine del giorno definitivo e' stabilito dal Consiglio di preferenza due anni prima della conferenza, con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
119 (3) Tale ordine del giorno comprende ogni argomento la cui inclusione e' stata decisa da una Conferenza di plenipotenziari.
120 3. (1) Tale ordine del giorno puo' essere modificato:
121 a) su richiesta di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, tali richieste essendo indirizzate individualmente al Segretario generale che ne informa il Consiglio per approvazione;
122 b) o su proposta del Consiglio.
123 (2) I progetti di modifica dell'ordine del giorno di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni sono adottati in via definitiva solo con l'accordo della maggioranza dei Membri dell'Unione, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
124 4. Inoltre la conferenza:
125 (1) esamina ed approva il rapporto del direttore dell'Ufficio sulle attivita' del settore a decorrere dall'ultima conferenza;
126 (2) indirizza al Consiglio raccomandazioni sui punti da iscrivere all'ordine del giorno delle futura conferenza, espone le sue opinioni sull'ordine del giorno delle conferenze per un ciclo di almeno quattro anni e valuta le loro ripercussioni finanziarie;
127 (3) include nelle sue decisioni istruzioni o richieste, a seconda dei casi, al Segretario generale ed ai Settori dell'Unione.
128 5 Il Presidente ed i Vice-presidenti dell'assemblea delle radiocomunicazioni della o delle commissione(i) di studio pertinente(i) possono partecipare alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni abbinata.
Art. 8
Articolo 8
Assemblea delle radiocomunicazioni
129 1. L'assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza dei plenipotenziari, da un'altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo.
130 2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l'assemblea delle radiocomunicazioni:
131 (1) esamina i rapporti delle commissioni di studio elaborati secondo le disposizioni del numero 157 in appresso ed approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazioni contenuti in tali rapporti;
132 (2) tenendo presente la necessita' di limitare ad un minimo gli oneri che gravano sull'Unione, approva il programma di lavoro derivante dall'esame dei problemi esistenti e di nuove questioni, valuta il grado di priorita' e d'urgenza di tali questioni nonche' l'incidenza finanziaria della procedura per esaminarle e stabilisce il termine per la relativa attuazione;
133 (3) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 132 di cui sopra, se sia il caso di mantenere o sciogliere le commissioni di studio o di crearne altre, ed assegna a ciascuna i problemi da studiare;
134 (4) raggruppa, nella misura del possibile, i problemi che interessano i paesi in via di sviluppo, in vista di agevolare la partecipazione di questi ultimi allo studio di tali problemi;
135 (5) esprime pareri sulle questioni di sua competenza, in risposta alle domande formulate da una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni.
136 (6) fa rapporto, alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni alla quale e' abbinata, sull'avanzamento dei lavori concernenti argomenti che potrebbero essere inclusi nell'ordine del giorno di future conferenze delle radiocomunicazioni.
137 3. L'assemblea delle radiocomunicazioni e' presieduta da una persona designata dal governo del paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea stessa; il presidente e' assistito dai vice-presidenti eletti all'assemblea.
Assemblea delle radiocomunicazioni
129 1. L'assemblea delle radiocomunicazioni esamina le raccomandazioni relative alle questioni che ha selezionato secondo le proprie procedure o che le sono state presentate dalla Conferenza dei plenipotenziari, da un'altra conferenza, dal Consiglio o dal Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, e, a seconda dei casi, formula raccomandazioni a tale riguardo.
130 2. Per quanto concerne il numero 129 di cui sopra, l'assemblea delle radiocomunicazioni:
131 (1) esamina i rapporti delle commissioni di studio elaborati secondo le disposizioni del numero 157 in appresso ed approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazioni contenuti in tali rapporti;
132 (2) tenendo presente la necessita' di limitare ad un minimo gli oneri che gravano sull'Unione, approva il programma di lavoro derivante dall'esame dei problemi esistenti e di nuove questioni, valuta il grado di priorita' e d'urgenza di tali questioni nonche' l'incidenza finanziaria della procedura per esaminarle e stabilisce il termine per la relativa attuazione;
133 (3) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 132 di cui sopra, se sia il caso di mantenere o sciogliere le commissioni di studio o di crearne altre, ed assegna a ciascuna i problemi da studiare;
134 (4) raggruppa, nella misura del possibile, i problemi che interessano i paesi in via di sviluppo, in vista di agevolare la partecipazione di questi ultimi allo studio di tali problemi;
135 (5) esprime pareri sulle questioni di sua competenza, in risposta alle domande formulate da una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni.
136 (6) fa rapporto, alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni alla quale e' abbinata, sull'avanzamento dei lavori concernenti argomenti che potrebbero essere inclusi nell'ordine del giorno di future conferenze delle radiocomunicazioni.
137 3. L'assemblea delle radiocomunicazioni e' presieduta da una persona designata dal governo del paese dove la riunione si svolge o, qualora tale riunione avvenga nella sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea stessa; il presidente e' assistito dai vice-presidenti eletti all'assemblea.
Art. 9
Articolo 9
Conferenze regionali delle radiocomunicazioni
138 L'ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni puo' vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all'Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attivita' concernenti la regione in questione, a condizione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118 a 123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne i Membri della regionale interessata.
Conferenze regionali delle radiocomunicazioni
138 L'ordine del giorno di una conferenza regionale delle radiocomunicazioni puo' vertere solo su particolari argomenti in materia di radiocomunicazione a carattere regionale, comprese le direttive destinate al Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni ed all'Ufficio delle radiocomunicazioni relative alle loro attivita' concernenti la regione in questione, a condizione che tali direttive non siano contrarie agli interessi di altre regioni. Possono essere dibattuti solo gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Le disposizioni dei numeri 118 a 123 della presente Convenzione si applicano alle conferenze regionali delle radiocomunicazioni, ma unicamente per quanto concerne i Membri della regionale interessata.
Art. 10
Articolo 10
Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
139 1. Il Comitato e' composto da nove membri eletti dalla Conferenza di Plenipotenziari.
140 2. Oltre alle funzioni enunciate all'articolo 14 della Costituzione, il Comitato esamina i rapporti del direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni relativo allo studio, su richiesta di una o piu' amministrazioni interessate, dei casi di interferenze pregiudizievoli, ed elabora le raccomandazioni necessarie.
141 3. I membri del Comitato hanno l'obbligo di partecipare a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni ed alle assemblee delle radiocomunicazioni. Il Presidente ed il Vice-presidente, o i loro rappresentanti designati, hanno l'obbligo di partecipare a titolo consultivo, alle Conferenze di Plenipotenziari. In tutti questi casi, i membri vincolati da tali obblighi non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale.
142 4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione sono a carico dell'Unione.
143 5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti:
144 (1) I membri del Comitato eleggono tra di loro un Presidente ed un Vice-presidente che esercitano le loro funzioni per una durata di un anno. In seguito, il Vice-presidente succede ogni anno al Presidente, ed un nuovo Vice-presidente viene eletto. In caso di assenza del Presidente e del Vice-presidente, i membri del Comitato eleggono per la circostanza, un presidente temporaneo scelto tra di loro.
145 (2) Di regola, le riunioni del Comitato sono di regola quattro all'anno; esse si svolgono di solito presso la sede dell'Unione, e devono esservi presenti almeno i due terzi dei suoi membri. Il lavoro del Comitato puo' essere svolto con l'aiuto dei moderni mezzi di comunicazione.
146 (3) Il Comitato deve sforzarsi di prendere le sue decisioni all'unanimita'. Qualora non vi riesca, una decisione e' considerata valida solo se almeno i due terzi dei membri del Comitato si pronunciano con un voto a suo favore. Ciascun membro del Comitato dispone di un voto; e' vietato il voto per procura.
147 (4) Il Comitato puo' adottare le disposizioni interne che giudica necessarie, in conformita' con le disposizioni della Costituzione, della presente Convenzione e del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tali disposizioni sono pubblicate come parte delle Regole di procedura.
Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni
139 1. Il Comitato e' composto da nove membri eletti dalla Conferenza di Plenipotenziari.
140 2. Oltre alle funzioni enunciate all'articolo 14 della Costituzione, il Comitato esamina i rapporti del direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni relativo allo studio, su richiesta di una o piu' amministrazioni interessate, dei casi di interferenze pregiudizievoli, ed elabora le raccomandazioni necessarie.
141 3. I membri del Comitato hanno l'obbligo di partecipare a titolo consultivo, alle conferenze delle radiocomunicazioni ed alle assemblee delle radiocomunicazioni. Il Presidente ed il Vice-presidente, o i loro rappresentanti designati, hanno l'obbligo di partecipare a titolo consultivo, alle Conferenze di Plenipotenziari. In tutti questi casi, i membri vincolati da tali obblighi non sono autorizzati a partecipare a tali conferenze come membri della loro delegazione nazionale.
142 4. Solo le spese di viaggio, di sussistenza e di assicurazione sostenute dai membri del Comitato nell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione sono a carico dell'Unione.
143 5. I metodi di lavoro del Comitato sono i seguenti:
144 (1) I membri del Comitato eleggono tra di loro un Presidente ed un Vice-presidente che esercitano le loro funzioni per una durata di un anno. In seguito, il Vice-presidente succede ogni anno al Presidente, ed un nuovo Vice-presidente viene eletto. In caso di assenza del Presidente e del Vice-presidente, i membri del Comitato eleggono per la circostanza, un presidente temporaneo scelto tra di loro.
145 (2) Di regola, le riunioni del Comitato sono di regola quattro all'anno; esse si svolgono di solito presso la sede dell'Unione, e devono esservi presenti almeno i due terzi dei suoi membri. Il lavoro del Comitato puo' essere svolto con l'aiuto dei moderni mezzi di comunicazione.
146 (3) Il Comitato deve sforzarsi di prendere le sue decisioni all'unanimita'. Qualora non vi riesca, una decisione e' considerata valida solo se almeno i due terzi dei membri del Comitato si pronunciano con un voto a suo favore. Ciascun membro del Comitato dispone di un voto; e' vietato il voto per procura.
147 (4) Il Comitato puo' adottare le disposizioni interne che giudica necessarie, in conformita' con le disposizioni della Costituzione, della presente Convenzione e del Regolamento delle radiocomunicazioni. Tali disposizioni sono pubblicate come parte delle Regole di procedura.
Art. 11
Articolo 11
Commissioni di studio delle radiocomunicazioni
148 1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da un'assemblea delle radiocomunicazioni.
149 2 (1) Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni studiano i problemi che sono loro presentati secondo le disposizioni dell'articolo 7 della presente Convenzione ed elaborano progetti di raccomandazioni. Tali progetti di raccomandazioni sono sottoposti per approvazione sia all'assemblea delle radiocomunicazioni sia, nell'intervalle tra due assemblee, per corrispondenza alle amministrazioni, in conformita' con le procedure adottate dall'assemblea. Le raccomandazioni approvate secondo l'una o l'altra di queste modalita' hanno lo stesso statuto.
150 (2) Con riserva delle disposizioni del numero 158 qui di seguito, lo studio dei summenzionati problemi verte essenzialmente su:
151 a) l'utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nelle radiocomunicazioni di Terra e nelle radiocomunicazioni spaziali (e quella dell'orbita dei satelliti geostazionari);
152 b) le caratteristiche e la qualita' di funzionamento dei sistemi radioelettrici;
153 c) il funzionamento delle stazioni di radiocomunicazione;
154 d) gli aspetti di "radiocomunicazione" delle questioni relative al soccorso ed alla sicurezza.
155 (3) Di regola, tali studi non riguardano questioni di natura economica, ma qualora presuppongano comparazioni tra varie soluzioni tecniche, si potra' tener conto dei fattori economici.
156 3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all'esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il programma di lavoro adottato sull'argomento da un assemblea delle radiocomunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio.
157 4. Ciascuna commissione di studio elabora, all'attenzione dell'assemblea delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l'assemblea deve esaminare.
158 5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai numeri 151 a 154 di cui sopra ed al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione dei problemi esaminati dai due Settori. I Settori lavorano in stretta collaborazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revisione e di raggiungere l'accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema puo' essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio.
159. Nell'adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono prestare attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione di raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse conducono i loro lavori tenendo debitamente conto dell'operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della necessita' per l'Unione di mantenere una posizione preminente in materia di telecomunicazioni.
160 7. Al fine di agevolare l'esame delle attivita' del Settore delle radiocomunicazioni, e' opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radiocomunicazioni, con il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni. L'assemblea delle radiocomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di applicazione di tali provvedimenti.
Commissioni di studio delle radiocomunicazioni
148 1. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni sono stabilite da un'assemblea delle radiocomunicazioni.
149 2 (1) Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni studiano i problemi che sono loro presentati secondo le disposizioni dell'articolo 7 della presente Convenzione ed elaborano progetti di raccomandazioni. Tali progetti di raccomandazioni sono sottoposti per approvazione sia all'assemblea delle radiocomunicazioni sia, nell'intervalle tra due assemblee, per corrispondenza alle amministrazioni, in conformita' con le procedure adottate dall'assemblea. Le raccomandazioni approvate secondo l'una o l'altra di queste modalita' hanno lo stesso statuto.
150 (2) Con riserva delle disposizioni del numero 158 qui di seguito, lo studio dei summenzionati problemi verte essenzialmente su:
151 a) l'utilizzazione dello spettro delle frequenze radioelettriche nelle radiocomunicazioni di Terra e nelle radiocomunicazioni spaziali (e quella dell'orbita dei satelliti geostazionari);
152 b) le caratteristiche e la qualita' di funzionamento dei sistemi radioelettrici;
153 c) il funzionamento delle stazioni di radiocomunicazione;
154 d) gli aspetti di "radiocomunicazione" delle questioni relative al soccorso ed alla sicurezza.
155 (3) Di regola, tali studi non riguardano questioni di natura economica, ma qualora presuppongano comparazioni tra varie soluzioni tecniche, si potra' tener conto dei fattori economici.
156 3. Le commissioni di studio delle radiocomunicazioni svolgono inoltre i lavori preparatori relativi alle questioni tecniche, di gestione e di procedura che saranno sottoposte all'esame delle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed elaborano rapporti a tale riguardo, secondo il programma di lavoro adottato sull'argomento da un assemblea delle radiocomunicazioni o in base alle direttive formulate dal Consiglio.
157 4. Ciascuna commissione di studio elabora, all'attenzione dell'assemblea delle radiocomunicazioni, un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei lavori, le raccomandazioni adottate secondo la procedura di consultazione prevista al numero 149 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che l'assemblea deve esaminare.
158 5. In considerazione delle disposizioni del numero 79 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni rivedono in permanenza gli argomenti enunciati ai numeri 151 a 154 di cui sopra ed al numero 193 della presente Convenzione per quanto riguarda il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, al fine di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione dei problemi esaminati dai due Settori. I Settori lavorano in stretta collaborazione, avvalendosi di procedure che consentono di effettuare tale revisione e di raggiungere l'accordo necessario in tempo utile ed in modo efficace. Se non si riesce ad addivenire ad un accordo, il problema puo' essere sottoposto per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio.
159. Nell'adempiere ai loro compiti, le commissioni di studio delle radiocomunicazioni devono prestare attenzione soprattutto allo studio dei problemi ed alla elaborazione di raccomandazioni direttamente legate alla creazione, allo sviluppo ed al miglioramento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse conducono i loro lavori tenendo debitamente conto dell'operato delle organizzazioni nazionali e regionali e delle altre organizzazioni internazionali che trattano di radiocomunicazioni e cooperano con esse, in considerazione della necessita' per l'Unione di mantenere una posizione preminente in materia di telecomunicazioni.
160 7. Al fine di agevolare l'esame delle attivita' del Settore delle radiocomunicazioni, e' opportuno adottare provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano le radiocomunicazioni, con il Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e con il Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni. L'assemblea delle radiocomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di applicazione di tali provvedimenti.
Art. 12
Articolo 12
Ufficio delle radiocomunicazioni
161 1. Il direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore delle radiocomunicazioni.
162 2. In particolare il direttore,
163 (1) trattandosi di conferenze delle radiocomunicazioni:
164 a) coordina i lavori preparatori delle commissioni di studio e dell'Ufficio, comunica ai Membri i risultati di tali lavori, raccoglie le loro osservazioni e sottopone un rapporto di sintesi alla conferenza che puo' anche includere proposte a carattere regolamentare;
165 b) partecipa di diritto ma a titolo consultivo alle deliberazioni dell'assemblea delle radiocomunicazioni e delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze di radiocomunicazioni e delle riunioni del Settore delle radiocomunicazioni e consulta il Segretario generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se del caso, gli altri Settori dell'Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all'attuazione di tale preparazione;
166 c) fornisce la sua assistenza ai paesi in via di sviluppo nei lavori preparatori delle conferenze delle radiocomunicazioni;
167 (2) trattandosi del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni:
168 a) elabora progetti di regole di procedura e li sottopone per approvazione al Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni; tali progetti e regole di procedura comportano, tra l'altro, i metodi di calcolo ed i dati necessari per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;
169 b) comunica a tutti i Membri dell'Unione le regole di procedura del Comitato e raccoglie le osservazioni presentate a tale riguardo dalle amministrazioni;
171 c) elabora le informazioni comunicate dalle amministrazioni in conformita' con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni e degli accordi regionali, e le prepara, se del caso, per la pubblicazione sotto forma appropriata;
171 d) applica le regole procedurali approvate dal Comitato, elabora e pubblica conclusioni in base a tali regole e fornisce al Comitato qualsiasi riesame di una conclusione richiesto da un'amministrazione e che non puo' essere portato a termine per via di tali regole di procedura;
172 e) procede, in conformita' con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, all'iscrizione ed alla registrazione metodica delle assegnazioni di frequenza e se del caso delle caratteristiche orbitali abbinate e aggiorna lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; rivede, di comune accordo con l'amministrazione interessata, le iscrizioni contenute in detto Schedario al fine di modificare o di eliminare, a seconda dei casi, le iscrizioni che non riflettono la reale utilizzazione dello spettro delle frequenze.
173 f) aiuta l'amministrazione o le amministrazioni interessate che ne fanno richiesta, a risolvere i casi di interferenze pregiudizievoli e se necessario, procede a studi e elabora un rapporto da sottoporre per esame al Comitato, nel quale sono formulati progetti di raccomandazioni destinati alle amministrazioni interessate;
174 g) svolge le funzioni di segretario esecutivo del Comitato;
175 (3) coordina i lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni ed e' responsabile dell'organizzazione di tali lavori;
176 (4) inoltre il direttore:
177 a) intraprende studi al fine di fornire pareri ai Membri in vista dell'utilizzazione del massimo numero possibile di canali radioelettrici nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono verificarsi interferenze pregiudizievoli, nonche' in vista di un'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari, in considerazione dei fabbisogni dei Membri che richiedono assistenza, delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e della particolare situazione geografica di alcuni paesi; 178 b) ha con i membri scambi di dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme, elabora e tiene aggiornati i documenti e le banche dati del Settore delle radiocomunicazioni ed adotta, insieme al Segretario generale ogni misura utile, come necessario, affinche' siano pubblicate nelle lingue di lavoro dell'Unione secondo il numero 172 della Costituzione;
179 c) tiene aggiornate le pratiche necessarie;
180 d) rende conto, in un rapporto presentato alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, dell'attivita' del Settore della radiocomunicazioni a decorrere dall'ultima conferenza; se non e' prevista nessuna conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, il rapporto sull'attivita' del Settore nel biennio successivo all'ultima conferenza sara' presentato al Consiglio ed ai Membri dell'Unione;
181 e) redige un bilancio preventivo dei costi che corrispondono ai fabbisogni del Settore delle radiocomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinche' sia esaminato dal Comitato di coordinamento ed incorporato nel bilancio dell'Unione.
182 3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo e' decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore.
La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.
183 4. Il direttore fornisce al Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni il sostegno tecnico necessario nell'ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.
Ufficio delle radiocomunicazioni
161 1. Il direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore delle radiocomunicazioni.
162 2. In particolare il direttore,
163 (1) trattandosi di conferenze delle radiocomunicazioni:
164 a) coordina i lavori preparatori delle commissioni di studio e dell'Ufficio, comunica ai Membri i risultati di tali lavori, raccoglie le loro osservazioni e sottopone un rapporto di sintesi alla conferenza che puo' anche includere proposte a carattere regolamentare;
165 b) partecipa di diritto ma a titolo consultivo alle deliberazioni dell'assemblea delle radiocomunicazioni e delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze di radiocomunicazioni e delle riunioni del Settore delle radiocomunicazioni e consulta il Segretario generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se del caso, gli altri Settori dell'Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all'attuazione di tale preparazione;
166 c) fornisce la sua assistenza ai paesi in via di sviluppo nei lavori preparatori delle conferenze delle radiocomunicazioni;
167 (2) trattandosi del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni:
168 a) elabora progetti di regole di procedura e li sottopone per approvazione al Comitato del regolamento delle radiocomunicazioni; tali progetti e regole di procedura comportano, tra l'altro, i metodi di calcolo ed i dati necessari per l'applicazione delle disposizioni del Regolamento delle radiocomunicazioni;
169 b) comunica a tutti i Membri dell'Unione le regole di procedura del Comitato e raccoglie le osservazioni presentate a tale riguardo dalle amministrazioni;
171 c) elabora le informazioni comunicate dalle amministrazioni in conformita' con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni e degli accordi regionali, e le prepara, se del caso, per la pubblicazione sotto forma appropriata;
171 d) applica le regole procedurali approvate dal Comitato, elabora e pubblica conclusioni in base a tali regole e fornisce al Comitato qualsiasi riesame di una conclusione richiesto da un'amministrazione e che non puo' essere portato a termine per via di tali regole di procedura;
172 e) procede, in conformita' con le disposizioni pertinenti del Regolamento delle radiocomunicazioni, all'iscrizione ed alla registrazione metodica delle assegnazioni di frequenza e se del caso delle caratteristiche orbitali abbinate e aggiorna lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze; rivede, di comune accordo con l'amministrazione interessata, le iscrizioni contenute in detto Schedario al fine di modificare o di eliminare, a seconda dei casi, le iscrizioni che non riflettono la reale utilizzazione dello spettro delle frequenze.
173 f) aiuta l'amministrazione o le amministrazioni interessate che ne fanno richiesta, a risolvere i casi di interferenze pregiudizievoli e se necessario, procede a studi e elabora un rapporto da sottoporre per esame al Comitato, nel quale sono formulati progetti di raccomandazioni destinati alle amministrazioni interessate;
174 g) svolge le funzioni di segretario esecutivo del Comitato;
175 (3) coordina i lavori delle commissioni di studio delle radiocomunicazioni ed e' responsabile dell'organizzazione di tali lavori;
176 (4) inoltre il direttore:
177 a) intraprende studi al fine di fornire pareri ai Membri in vista dell'utilizzazione del massimo numero possibile di canali radioelettrici nelle regioni dello spettro delle frequenze dove possono verificarsi interferenze pregiudizievoli, nonche' in vista di un'utilizzazione equa, efficace ed economica dell'orbita dei satelliti geostazionari, in considerazione dei fabbisogni dei Membri che richiedono assistenza, delle esigenze dei paesi in via di sviluppo e della particolare situazione geografica di alcuni paesi; 178 b) ha con i membri scambi di dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme, elabora e tiene aggiornati i documenti e le banche dati del Settore delle radiocomunicazioni ed adotta, insieme al Segretario generale ogni misura utile, come necessario, affinche' siano pubblicate nelle lingue di lavoro dell'Unione secondo il numero 172 della Costituzione;
179 c) tiene aggiornate le pratiche necessarie;
180 d) rende conto, in un rapporto presentato alla conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, dell'attivita' del Settore della radiocomunicazioni a decorrere dall'ultima conferenza; se non e' prevista nessuna conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, il rapporto sull'attivita' del Settore nel biennio successivo all'ultima conferenza sara' presentato al Consiglio ed ai Membri dell'Unione;
181 e) redige un bilancio preventivo dei costi che corrispondono ai fabbisogni del Settore delle radiocomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinche' sia esaminato dal Comitato di coordinamento ed incorporato nel bilancio dell'Unione.
182 3. Il direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di tale personale tecnico e amministrativo e' decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore.
La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.
183 4. Il direttore fornisce al Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni il sostegno tecnico necessario nell'ambito delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.
Art. 13
Articolo 13
Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni
184 1. In conformita' con il numero 104 della Costituzione, e' indetta una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare questioni specifiche nell'ambito della normalizzazione delle telecomunicazioni.
185 2. Le questioni da esaminare da parte di una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, e che sono oggetto di raccomandazioni, sono quelle che la conferenza ha selezionato in conformita' al suo regolamento interno oppure quelle che le sono sottoposte dalla Conferenza dei plenipotenziari, da un'altra conferenza o dal Consiglio.
186 3. In conformita' con le disposizioni del numero 104 della Costituzione, la conferenza:
187 a) esamina i rapporti elaborati dalle commissioni di studio in conformita' con le disposizioni del numero 194 della presente Convenzione e approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazioni che contengono tali rapporti;
188 b) tenuto conto della necessita' di mantenere al minimo le esigenze per quanto riguarda le risorse dell'Unione, approva il programma di lavoro derivante dall'esame delle questioni esistenti e delle nuove questioni, determina il loro grado di priorita' e di urgenza e valuta l'incidenza finanziaria ed il calendario necessario ai fini della loro realizzazione;
189 c) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 188 precedente, se sia il caso di mantenere o di sciogliere le commissioni di studio esistenti o di crearne altre, ed assegna a ciascuna di esse le questioni da studiare;
190 d) raggruppa, per quanto possibile, le questioni che interessano i paesi in via di sviluppo al fine di agevolare la partecipazione di questi ultimi all'esame di tali questioni;
191 e) esamina ed approva il rapporto del direttore sulle attivita' del Settore a seguito dell'ultima conferenza.
Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni
184 1. In conformita' con il numero 104 della Costituzione, e' indetta una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare questioni specifiche nell'ambito della normalizzazione delle telecomunicazioni.
185 2. Le questioni da esaminare da parte di una conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni, e che sono oggetto di raccomandazioni, sono quelle che la conferenza ha selezionato in conformita' al suo regolamento interno oppure quelle che le sono sottoposte dalla Conferenza dei plenipotenziari, da un'altra conferenza o dal Consiglio.
186 3. In conformita' con le disposizioni del numero 104 della Costituzione, la conferenza:
187 a) esamina i rapporti elaborati dalle commissioni di studio in conformita' con le disposizioni del numero 194 della presente Convenzione e approva, modifica o respinge i progetti di raccomandazioni che contengono tali rapporti;
188 b) tenuto conto della necessita' di mantenere al minimo le esigenze per quanto riguarda le risorse dell'Unione, approva il programma di lavoro derivante dall'esame delle questioni esistenti e delle nuove questioni, determina il loro grado di priorita' e di urgenza e valuta l'incidenza finanziaria ed il calendario necessario ai fini della loro realizzazione;
189 c) decide, in considerazione del programma di lavoro approvato di cui al numero 188 precedente, se sia il caso di mantenere o di sciogliere le commissioni di studio esistenti o di crearne altre, ed assegna a ciascuna di esse le questioni da studiare;
190 d) raggruppa, per quanto possibile, le questioni che interessano i paesi in via di sviluppo al fine di agevolare la partecipazione di questi ultimi all'esame di tali questioni;
191 e) esamina ed approva il rapporto del direttore sulle attivita' del Settore a seguito dell'ultima conferenza.
Art. 14
Articolo 14
Commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni 192 1. (1) Le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni studiano i problemi ed elaborano progetti di raccomandazioni sugli argomenti che sono loro sottoposti in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione. Tali progetti sono fatti pervenire per approvazione sia ad una Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni sia, nell'intervallo tra due conferenze di questo tipo tramite corriere, alle amministrazioni, secondo la procedura adottata dalla conferenza. Le raccomandazioni approvate secondo l'una o l'altra di queste modalita' hanno il medesimo statuto.
193 (2) Fatte salve le disposizioni del numero 195 qui di seguito, le commissioni di studio esaminano le questioni tecniche, di gestione e di tariffazione e redigono raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazione universale delle telecomunicazioni, in particolare delle raccomandazioni sull'interconnessione dei sistemi radioelettrici nei circuiti di telecomunicazione pubblici e sulla qualita' richiesta di tali interconnessioni. I problemi tecnici o di gestione specificatamente inerenti alle radiocomunicazioni e che sono enunciati ai numeri da 151 a 154 della presente Convenzione sono di competenza del Settore delle radiocomunicazioni.
194 (3) Ciascuna commissione di studio elabora, all'attenzione della conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei suoi lavori, le raccomandazioni adottate in conformita' con la procedura di consultazione di cui al numero 192 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che la conferenza deve esaminare.
195 2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radiocomunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri da 151 a 154 della presente Convenzione per quanto concerne il Settore delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminati da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adottano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di concludere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo, tale questione potra' essere sottoposta per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio.
196 3. Nell'adempimento dei loro compiti, le commissioni di studio della normalizzazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull'elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e cooperano con esse, in considerazione della necessita' per l'Unione di mantenere la sua posizione predominante in materia di normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni.
197 4. In vista di agevolare l'esame delle attivita' del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, e' opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni. Una conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti.
Commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni 192 1. (1) Le commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni studiano i problemi ed elaborano progetti di raccomandazioni sugli argomenti che sono loro sottoposti in conformita' con le disposizioni dell'articolo 13 della presente Convenzione. Tali progetti sono fatti pervenire per approvazione sia ad una Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni sia, nell'intervallo tra due conferenze di questo tipo tramite corriere, alle amministrazioni, secondo la procedura adottata dalla conferenza. Le raccomandazioni approvate secondo l'una o l'altra di queste modalita' hanno il medesimo statuto.
193 (2) Fatte salve le disposizioni del numero 195 qui di seguito, le commissioni di studio esaminano le questioni tecniche, di gestione e di tariffazione e redigono raccomandazioni al riguardo in vista della normalizzazione universale delle telecomunicazioni, in particolare delle raccomandazioni sull'interconnessione dei sistemi radioelettrici nei circuiti di telecomunicazione pubblici e sulla qualita' richiesta di tali interconnessioni. I problemi tecnici o di gestione specificatamente inerenti alle radiocomunicazioni e che sono enunciati ai numeri da 151 a 154 della presente Convenzione sono di competenza del Settore delle radiocomunicazioni.
194 (3) Ciascuna commissione di studio elabora, all'attenzione della conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni un rapporto che indica lo stato di avanzamento dei suoi lavori, le raccomandazioni adottate in conformita' con la procedura di consultazione di cui al numero 192 di cui sopra ed i progetti di raccomandazioni nuove o rivedute che la conferenza deve esaminare.
195 2. In considerazione delle disposizioni del numero 105 della Costituzione, il Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore delle radiocomunicazioni rivedono in permanenza i compiti enunciati al numero 193 ed ai numeri da 151 a 154 della presente Convenzione per quanto concerne il Settore delle radiocomunicazioni, in vista di decidere di comune accordo le modifiche da apportare alla ripartizione delle questioni esaminati da entrambi i Settori. Questi Settori lavorano in stretta collaborazione ed adottano procedure che consentono loro di svolgere questa revisione e di concludere tali accordi in tempo utile ed in maniera efficace. Nel caso di mancato raggiungimento di un accordo, tale questione potra' essere sottoposta per decisione alla Conferenza dei plenipotenziari tramite il Consiglio.
196 3. Nell'adempimento dei loro compiti, le commissioni di studio della normalizzazione delle telecomunicazioni devono concentrare la loro attenzione sullo studio dei problemi e sull'elaborazione di raccomandazioni direttamente connesse con la creazione, lo sviluppo ed il perfezionamento delle telecomunicazioni nei paesi in via di sviluppo, a livello regionale ed internazionale. Esse svolgono i loro lavori tenendo debitamente conto del lavoro delle organizzazioni nazionali e regionali e cooperano con esse, in considerazione della necessita' per l'Unione di mantenere la sua posizione predominante in materia di normalizzazione mondiale delle telecomunicazioni.
197 4. In vista di agevolare l'esame delle attivita' del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, e' opportuno adottare misure atte a promuovere la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che si occupano di normalizzazione, con il Settore delle radiocomunicazioni e con il Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni. Una conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni stabilisce gli obblighi specifici, le condizioni di partecipazione e le regole di attuazione di questi provvedimenti.
Art. 15
Articolo 15
Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni
198 1. Il Direttore dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni.
199 2. In particolare il direttore:
200 a) aggiorna ogni anno, di concerto con i presidenti delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, il programma di lavoro approvato dalla Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
201 b) partecipa di diritto ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle Conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni e delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, consultando il Segretariato generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, con gli altri Settori dell'Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relativo all'esecuzione di tale preparazione:
202 c) elabora le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle disposizioni pertinenti del Regolamenti delle telecomunicazioni internazionali o delle decisioni della Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, a fini di pubblicazione in forma appropriata;
203 d) scambia, con i Membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e se del caso aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, quando cio' e' necessario, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell'Unione, in conformita' con il numero 172 della Costituzione;
204 e) rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni, sull'attivita' del Settore a decorrere dall'ultima Conferenza e sottopone al Consiglio nonche' ai Membri dell'Unione, un rapporto sull'attivita' di questo settore durante il biennio successivo all'ultima conferenza, a meno che non venga convocata una seconda conferenza;
205 f) elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale per esame da parte del Comitato di coordinamento e affinche' sia incorporato nel bilancio dell'Unione.
206 3. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni nel quadro del bilancio approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale tecnico e amministrativo e' decisa dal Segretario generale, d'accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.
207 4. Il direttore fornisce il sostegno tecnico necessario al Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni nel quadro delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.
Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni
198 1. Il Direttore dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni.
199 2. In particolare il direttore:
200 a) aggiorna ogni anno, di concerto con i presidenti delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, il programma di lavoro approvato dalla Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
201 b) partecipa di diritto ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle Conferenze mondiali di normalizzazione delle telecomunicazioni e delle commissioni di studio per la normalizzazione delle telecomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni, consultando il Segretariato generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, con gli altri Settori dell'Unione, tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relativo all'esecuzione di tale preparazione:
202 c) elabora le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle disposizioni pertinenti del Regolamenti delle telecomunicazioni internazionali o delle decisioni della Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, a fini di pubblicazione in forma appropriata;
203 d) scambia, con i Membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e se del caso aggiorna i documenti e le banche dati del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, quando cio' e' necessario, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell'Unione, in conformita' con il numero 172 della Costituzione;
204 e) rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni, sull'attivita' del Settore a decorrere dall'ultima Conferenza e sottopone al Consiglio nonche' ai Membri dell'Unione, un rapporto sull'attivita' di questo settore durante il biennio successivo all'ultima conferenza, a meno che non venga convocata una seconda conferenza;
205 f) elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale per esame da parte del Comitato di coordinamento e affinche' sia incorporato nel bilancio dell'Unione.
206 3. Il direttore sceglie il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio di normalizzazione delle telecomunicazioni nel quadro del bilancio approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale tecnico e amministrativo e' decisa dal Segretario generale, d'accordo con il direttore. La decisione definitiva di nomina o di licenziamento spetta al Segretario generale.
207 4. Il direttore fornisce il sostegno tecnico necessario al Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni nel quadro delle disposizioni della Costituzione e della presente Convenzione.
Art. 16
Articolo 16
Conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni
208 1. In conformita' con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' il seguente:
209 a) le conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni elaborano programmi di lavoro e direttive in vista di definire i problemi e le priorita' relative allo sviluppo delle telecomunicazioni e forniscono orientamenti al Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni per il suo programma di lavoro. A seconda delle esigenze, esse possono costituire commissioni di studio;
210 b) le conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni possono fornire pareri all'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni sulle esigenze e le caratteristiche specifiche in materia di telecomunicazioni della regione interessata; esse possono inoltre sottoporre raccomandazioni alle conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni;
211 c) le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni dovrebbero stabilire obiettivi e strategie per lo sviluppo equilibrato delle telecomunicazioni mondiali e regionali, accordando una particolare attenzione all'espansione ed alla modernizzazione delle reti e dei servizi dei paesi in via di sviluppo nonche' alla mobilitazione delle risorse necessarie a tal fine. Esse costituiscono un quadro per l'esame di questioni di politica generale, di organizzazione, di gestione, regolamentari, tecniche, finanziarie e degli aspetti connessi, compresa la ricerca di nuove fonti di finanziamento e la loro attuazione;
212 d) le conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni, nei loro rispettivi settori di competenza, esaminano i rapporti loro sottoposti e valutano le attivita' del Settore; possono inoltre esaminare questioni di sviluppo delle telecomunicazioni relative alle attivita' degli altri Settori dell'Unione.
213 2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' elaborato dal direttore dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni; esso e' presentato dal Segretario generale all'approvazione del Consiglio con il consenso di una maggioranza dei Membri dell'Unione nel caso di una conferenza mondiale, ovvero di una maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
Conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni
208 1. In conformita' con le disposizioni del numero 118 della Costituzione, il ruolo delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' il seguente:
209 a) le conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni elaborano programmi di lavoro e direttive in vista di definire i problemi e le priorita' relative allo sviluppo delle telecomunicazioni e forniscono orientamenti al Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni per il suo programma di lavoro. A seconda delle esigenze, esse possono costituire commissioni di studio;
210 b) le conferenze regionali di sviluppo delle telecomunicazioni possono fornire pareri all'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni sulle esigenze e le caratteristiche specifiche in materia di telecomunicazioni della regione interessata; esse possono inoltre sottoporre raccomandazioni alle conferenze mondiali di sviluppo delle telecomunicazioni;
211 c) le conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni dovrebbero stabilire obiettivi e strategie per lo sviluppo equilibrato delle telecomunicazioni mondiali e regionali, accordando una particolare attenzione all'espansione ed alla modernizzazione delle reti e dei servizi dei paesi in via di sviluppo nonche' alla mobilitazione delle risorse necessarie a tal fine. Esse costituiscono un quadro per l'esame di questioni di politica generale, di organizzazione, di gestione, regolamentari, tecniche, finanziarie e degli aspetti connessi, compresa la ricerca di nuove fonti di finanziamento e la loro attuazione;
212 d) le conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni, nei loro rispettivi settori di competenza, esaminano i rapporti loro sottoposti e valutano le attivita' del Settore; possono inoltre esaminare questioni di sviluppo delle telecomunicazioni relative alle attivita' degli altri Settori dell'Unione.
213 2. Il progetto di ordine del giorno delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e' elaborato dal direttore dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni; esso e' presentato dal Segretario generale all'approvazione del Consiglio con il consenso di una maggioranza dei Membri dell'Unione nel caso di una conferenza mondiale, ovvero di una maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata nel caso di una conferenza regionale, con riserva delle disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
Art. 17
Articolo 17
Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni
214 1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studiano questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i paesi in via di sviluppo.
Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponibili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i paesi in via di sviluppo e sono mirati agli scopi da ottenere
215 2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza le questioni allo studio in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordinamento.
Questi Settori adottano procedure adatte per l'effettuazione di tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera efficace.
Commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni
214 1. Le commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni studiano questioni inerenti specificamente alle telecomunicazioni, comprese le questioni di cui al numero 211 della presente Convenzione, che interessano i paesi in via di sviluppo.
Tali commissioni di studio sono in numero ristretto e sono create per un periodo limitato in considerazione delle risorse disponibili. Esse hanno mandati specifici, trattano di questioni e di problemi che presentano un interesse prioritario per i paesi in via di sviluppo e sono mirati agli scopi da ottenere
215 2. In considerazione delle disposizioni del numero 119 della Costituzione, il Settore delle radiocomunicazioni, il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni rivedono in permanenza le questioni allo studio in vista di raggiungere un accordo sulla ripartizione del lavoro, di armonizzare gli sforzi e di migliorare il coordinamento.
Questi Settori adottano procedure adatte per l'effettuazione di tale revisione e per concludere questi accordi in tempo utile ed in maniera efficace.
Art. 18
Articolo 18
Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni e Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni
216 1. Il direttore dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni.
217 2. In particolare, il direttore:
218 a) partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni e delle commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, gli altri Settori dell'Unione, e tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all'esecuzione di tale preparazione;
219 b) tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle risoluzioni e decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari e delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, per la pubblicazione in forma appropriata;
220 c) scambia con i Membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e, se del caso, aggiorna i documenti e le banche dati del Settore per la sviluppo delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, se del caso, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell'Unione, in conformita' con il numero 172 della Costituzione;
221 d) raccoglie e prepara ai fini della pubblicazione, in collaborazione con il Segretariato generale e gli altri settori dell'Unione, le informazioni di natura tecnica o amministrativa che potrebbero essere particolarmente utili ai paesi in via di sviluppo per aiutarli a migliorare le loro reti di telecomunicazioni. Questi paesi devono inoltre tenere debitamente conto delle possibilita' offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
222 e) rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni, dell'attivita' del Settore a decorrere dall'ultima Conferenza e sottopone al Consiglio nonche' ai Membri dell'Unione, un rapporto sull'attivita' di questo settore durante il biennio successivo all'ultima conferenza;
223 f) elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinche' sia esaminato dal Comitato di coordinamento e incorporato nel bilancio preventivo dell'Unione.
224 3. Il direttore lavora in collaborazione con gli altri funzionari eletti e si adopera per rafforzare il ruolo di catalizzatore dell'Unione in vista di stimolare lo sviluppo delle telecomunicazioni; egli adotta le disposizioni necessarie, in collaborazione con il Direttore dell'Ufficio interessato, in vista di convocare riunioni d'informazione relative alle attivita' del Settore corrispondente.
225. 4 A richiesta dei Membri interessati, il Direttore, con la partecipazione dei direttori degli altri Uffici e se del caso del Segretario generale, compie degli studi e da' consigli riguardo alle questioni relative alle loro telecomunicazioni nazionali. Nel caso in cui tale studio implichi la comparazione di piu' soluzioni tecniche possibili, si potra' tener conto dei fattori economici.
226 5. Il Direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale e' decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore, La decisione definitiva, di nomina o di licenziamento, spetta al Segretario generale.
227 6. E' istituito un Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni ed i suoi membri sono nominati dal Direttore previa consultazione del Segretario generale. Il Comitato e' composto da personalita' che corrispondono ad una ripartizione ampia ed equa di interessi e di competenze in materia di sviluppo delle telecomunicazioni; esso elegge il suo presidente tra i suoi membri.
Il Comitato consiglia il direttore che partecipa alle sue riunioni, riguardo alle priorita' ed alle strategie da attuare nel quadro delle attivita' di sviluppo delle telecomunicazioni dell'Unione. In particolare, raccomanda misure volte ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano lo sviluppo delle telecomunicazioni.
Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni e Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni
216 1. Il direttore dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni organizza e coordina i lavori del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni.
217 2. In particolare, il direttore:
218 a) partecipa di diritto, ma a titolo consultivo, alle deliberazioni delle Conferenze per lo sviluppo delle telecomunicazioni e delle commissioni di studio per lo sviluppo delle telecomunicazioni. Il direttore adotta tutti i provvedimenti necessari per la preparazione delle conferenze e delle riunioni del Settore dello sviluppo delle telecomunicazioni consultando il Segretariato generale in conformita' con le disposizioni del numero 94 della presente Convenzione e, se necessario, gli altri Settori dell'Unione, e tenendo debitamente conto delle direttive del Consiglio relative all'esecuzione di tale preparazione;
219 b) tratta le informazioni comunicate dalle amministrazioni, in attuazione delle risoluzioni e decisioni pertinenti della Conferenza di plenipotenziari e delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni e le prepara, se del caso, per la pubblicazione in forma appropriata;
220 c) scambia con i Membri, dati in forma accessibile mediante lettura automatica e sotto altre forme; elabora e, se del caso, aggiorna i documenti e le banche dati del Settore per la sviluppo delle telecomunicazioni ed adotta le misure richieste, di comune accordo con il Segretario generale, se del caso, in vista della loro pubblicazione nelle lingue di lavoro dell'Unione, in conformita' con il numero 172 della Costituzione;
221 d) raccoglie e prepara ai fini della pubblicazione, in collaborazione con il Segretariato generale e gli altri settori dell'Unione, le informazioni di natura tecnica o amministrativa che potrebbero essere particolarmente utili ai paesi in via di sviluppo per aiutarli a migliorare le loro reti di telecomunicazioni. Questi paesi devono inoltre tenere debitamente conto delle possibilita' offerte dai programmi internazionali posti sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
222 e) rende conto, in un rapporto presentato alla Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni, dell'attivita' del Settore a decorrere dall'ultima Conferenza e sottopone al Consiglio nonche' ai Membri dell'Unione, un rapporto sull'attivita' di questo settore durante il biennio successivo all'ultima conferenza;
223 f) elabora un bilancio preventivo basato sui costi corrispondenti alle esigenze del Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni e lo trasmette al Segretario generale affinche' sia esaminato dal Comitato di coordinamento e incorporato nel bilancio preventivo dell'Unione.
224 3. Il direttore lavora in collaborazione con gli altri funzionari eletti e si adopera per rafforzare il ruolo di catalizzatore dell'Unione in vista di stimolare lo sviluppo delle telecomunicazioni; egli adotta le disposizioni necessarie, in collaborazione con il Direttore dell'Ufficio interessato, in vista di convocare riunioni d'informazione relative alle attivita' del Settore corrispondente.
225. 4 A richiesta dei Membri interessati, il Direttore, con la partecipazione dei direttori degli altri Uffici e se del caso del Segretario generale, compie degli studi e da' consigli riguardo alle questioni relative alle loro telecomunicazioni nazionali. Nel caso in cui tale studio implichi la comparazione di piu' soluzioni tecniche possibili, si potra' tener conto dei fattori economici.
226 5. Il Direttore seleziona il personale tecnico e amministrativo dell'Ufficio di sviluppo delle telecomunicazioni entro i limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio. La nomina di questo personale e' decisa dal Segretario generale, di comune accordo con il direttore, La decisione definitiva, di nomina o di licenziamento, spetta al Segretario generale.
227 6. E' istituito un Comitato consultivo per lo sviluppo delle telecomunicazioni ed i suoi membri sono nominati dal Direttore previa consultazione del Segretario generale. Il Comitato e' composto da personalita' che corrispondono ad una ripartizione ampia ed equa di interessi e di competenze in materia di sviluppo delle telecomunicazioni; esso elegge il suo presidente tra i suoi membri.
Il Comitato consiglia il direttore che partecipa alle sue riunioni, riguardo alle priorita' ed alle strategie da attuare nel quadro delle attivita' di sviluppo delle telecomunicazioni dell'Unione. In particolare, raccomanda misure volte ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altre organizzazioni che trattano lo sviluppo delle telecomunicazioni.
Art. 19
Articolo 19
Partecipazioni di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attivita' dell'Unione
228 1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni qui di seguito a partecipare in maniera piu' ampia alle attivita' dell'Unione:
229 a) gestioni riconosciute, organismi scientifici o industriali ed organismi di finanziamento o di sviluppo approvati dal Membro interessato;
230 b) altri enti che si occupano di questioni di telecomunicazioni approvate dal Membro in questione;
231 c) organizzazioni regionali ed altre organizzazioni internazionali di telecomunicazione, di normalizzazione, di finanziamento o di sviluppo.
232 2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammesse a partecipare ai lavori di uno o piu' Settori dell'Unione.
233 3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un organo citato al numero 229 di cui sopra in conformita' con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dal Membro interessato, e' indirizzata da questo Membro al Segretario generale.
234 4. Ogni domanda di un organo di cui al numero 230 sopra, presentata dal Membro interessato e' trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformita' di una domanda di questo tipo con detta procedura e' oggetto di un esame da parte del Consiglio.
235 5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente o organizzazione di cui al numero 231 sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 260 e 261 della presente Convenzione) e' trasmessa al Segretario generale e trattata in conformita' con le procedure istituite dal Consiglio.
236 6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un'organizzazione di cui ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione e' trasmessa al Segretario generale e l'organizzazione interessata e' iscritta sulle liste di cui al numero 237 sopra.
237 7. Il Segretario generale elabora ed aggiorna per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229 e 231 nonche' ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione che sono ammesse a partecipare ai lavori dei Settori. Esso pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sottopone a tutti i Membri ed al direttore dell'Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessate sul seguito che e' stato dato alla loro richiesta.
238 8. Gli enti ed organizzazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra sono anch'esse denominate "membri" dei Settori dell'Unione; le condizioni della loro partecipazione ai lavori dei Settori sono enunciate nel presente articolo, all'articolo 33 ed in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dell'articolo 3 della Costituzione non sono loro applicabili.
239 9. Un gestore riconosciuto puo' agire a nome del Membro che l'ha riconosciuta, a condizione che quest'ultimo informi il Direttore dell'ufficio interessato che ha debitamente autorizzato detto gestore.
240 10. Ogni ente o organizzazione ammessa a partecipare ai lavori di un Settore ha diritto di porre fine alla sua partecipazione con una notifica indirizzata al Segretario generale. Anche il Membro interessato, puo' se del caso, porre fine a tale partecipazione. La cessazione produrra' i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.
241 11. Il Segretario generale in conformita' con i criteri e le procedure definite dal Consiglio, elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli che non sono piu' autorizzati a partecipare ai lavori di un Settore.
Partecipazioni di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attivita' dell'Unione
228 1. Il Segretario generale ed i direttori degli Uffici incoraggiano gli enti e le organizzazioni qui di seguito a partecipare in maniera piu' ampia alle attivita' dell'Unione:
229 a) gestioni riconosciute, organismi scientifici o industriali ed organismi di finanziamento o di sviluppo approvati dal Membro interessato;
230 b) altri enti che si occupano di questioni di telecomunicazioni approvate dal Membro in questione;
231 c) organizzazioni regionali ed altre organizzazioni internazionali di telecomunicazione, di normalizzazione, di finanziamento o di sviluppo.
232 2. I direttori degli Uffici lavorano in stretta collaborazione con gli enti e le organizzazioni ammesse a partecipare ai lavori di uno o piu' Settori dell'Unione.
233 3. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un organo citato al numero 229 di cui sopra in conformita' con le disposizioni pertinenti della Costituzione e della presente Convenzione e approvata dal Membro interessato, e' indirizzata da questo Membro al Segretario generale.
234 4. Ogni domanda di un organo di cui al numero 230 sopra, presentata dal Membro interessato e' trattata secondo una procedura stabilita dal Consiglio. La conformita' di una domanda di questo tipo con detta procedura e' oggetto di un esame da parte del Consiglio.
235 5. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un ente o organizzazione di cui al numero 231 sopra (ad eccezione delle organizzazioni di cui ai numeri 260 e 261 della presente Convenzione) e' trasmessa al Segretario generale e trattata in conformita' con le procedure istituite dal Consiglio.
236 6. Ogni domanda di partecipazione ai lavori di un Settore formulata da un'organizzazione di cui ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione e' trasmessa al Segretario generale e l'organizzazione interessata e' iscritta sulle liste di cui al numero 237 sopra.
237 7. Il Segretario generale elabora ed aggiorna per ciascun Settore, liste di tutti gli enti ed organizzazioni di cui ai numeri 229 e 231 nonche' ai numeri 260 e 262 della presente Convenzione che sono ammesse a partecipare ai lavori dei Settori. Esso pubblica ciascuna di queste liste ad intervalli appropriati e le sottopone a tutti i Membri ed al direttore dell'Ufficio interessato. Tale direttore informa gli enti ed organizzazioni interessate sul seguito che e' stato dato alla loro richiesta.
238 8. Gli enti ed organizzazioni che figurano sulle liste di cui al numero 237 di cui sopra sono anch'esse denominate "membri" dei Settori dell'Unione; le condizioni della loro partecipazione ai lavori dei Settori sono enunciate nel presente articolo, all'articolo 33 ed in altre disposizioni pertinenti della presente Convenzione. Le disposizioni dell'articolo 3 della Costituzione non sono loro applicabili.
239 9. Un gestore riconosciuto puo' agire a nome del Membro che l'ha riconosciuta, a condizione che quest'ultimo informi il Direttore dell'ufficio interessato che ha debitamente autorizzato detto gestore.
240 10. Ogni ente o organizzazione ammessa a partecipare ai lavori di un Settore ha diritto di porre fine alla sua partecipazione con una notifica indirizzata al Segretario generale. Anche il Membro interessato, puo' se del caso, porre fine a tale partecipazione. La cessazione produrra' i suoi effetti allo scadere di un periodo di un anno a partire dal giorno in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica.
241 11. Il Segretario generale in conformita' con i criteri e le procedure definite dal Consiglio, elimina dalla lista degli enti e delle organizzazioni il nominativo di quelli che non sono piu' autorizzati a partecipare ai lavori di un Settore.
Art. 20
Articolo 20
Svolgimento dei lavori delle commissioni di studio
242 1. L'assemblea delle radiocomunicazioni, la conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni nominano un presidente per ciascuna commissione di studio ed in linea di massima un solo vice-presidente. All'atto della nomina dei presidenti e dei vice-presidenti, si terra' conto in particolare di criteri di competenza e dell'esigenza di un'equa ripartizione geografica nonche' della necessita' di favorire una partecipazione piu' efficace dei paesi in via di sviluppo.
243 2. Qualora la mole di lavoro delle commissioni di studio lo esiga, l'assemblea o la conferenza nominano i vice presidenti nella misura che ritengono necessaria, in linea di massima non piu' di due in tutto.
244 3. Se, nell'intervallo tra due assemblee o conferenze del Settore interessato, il presidente di una commissione di studio non e' in grado di esercitare le sue funzioni e e' stato nominato un solo vice-presidente, quest'ultimo sostituisce il presidente. Nel caso di una commissione di studio nella quale piu' vice-presidenti sono stati nominati, la commissione di studio, nella sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo presidente, e se, del caso, un nuovo vice-presidente tra i suoi membri. Allo stesso modo, elegge anche un nuovo vice-presidente qualora uno dei suoi vice-presidenti fosse impedito dall'esercitare le sue funzioni durante il periodo interessato.
245 4. I lavori affidati alle commissioni di studio sono nella misura del possibile, trattati per corrispondenza, grazie ai moderni mezzi di comunicazione.
246 5. Dopo aver consultato il Segretario generale e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione e nella Convenzione, il direttore dell'Ufficio di ciascun Settore, in considerazione delle decisioni della conferenza o dell'assemblea competente, stabilisce il piano generale delle riunioni delle commissioni di studio.
247 6. Le commissioni di studio possono adottare provvedimenti in vista di ottenere, da parte dei Membri, l'approvazione delle raccomandazioni elaborate tra due assemblee o conferenze. Le procedure da applicare per ottenere tale approvazione saranno quelle approvate dall'assemblea o dalla conferenza competente. Le raccomandazioni in tal modo approvate avranno lo stesso statuto di quelle approvate dalla conferenza vera e propria.
248 7. Se necessario, gruppi di lavoro misti possono essere costituiti per l'esame delle questioni che richiedono la partecipazione di esperti di piu' commissioni di studio.
249 8. Il direttore dell'Ufficio interessato invia i rapporti finali delle commissioni di studio compreso un elenco delle raccomandazioni approvate in conformita' con il numero 247 di cui sopra alle amministrazioni, organizzazioni ed enti che partecipano ai lavori del Settore. Questi rapporti sono inviati il prima possibile ed in ogni caso abbastanza rapidamente da poter pervenire ai loro destinatari almeno un mese prima della data della successiva conferenza competente.
Svolgimento dei lavori delle commissioni di studio
242 1. L'assemblea delle radiocomunicazioni, la conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni e la conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni nominano un presidente per ciascuna commissione di studio ed in linea di massima un solo vice-presidente. All'atto della nomina dei presidenti e dei vice-presidenti, si terra' conto in particolare di criteri di competenza e dell'esigenza di un'equa ripartizione geografica nonche' della necessita' di favorire una partecipazione piu' efficace dei paesi in via di sviluppo.
243 2. Qualora la mole di lavoro delle commissioni di studio lo esiga, l'assemblea o la conferenza nominano i vice presidenti nella misura che ritengono necessaria, in linea di massima non piu' di due in tutto.
244 3. Se, nell'intervallo tra due assemblee o conferenze del Settore interessato, il presidente di una commissione di studio non e' in grado di esercitare le sue funzioni e e' stato nominato un solo vice-presidente, quest'ultimo sostituisce il presidente. Nel caso di una commissione di studio nella quale piu' vice-presidenti sono stati nominati, la commissione di studio, nella sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo presidente, e se, del caso, un nuovo vice-presidente tra i suoi membri. Allo stesso modo, elegge anche un nuovo vice-presidente qualora uno dei suoi vice-presidenti fosse impedito dall'esercitare le sue funzioni durante il periodo interessato.
245 4. I lavori affidati alle commissioni di studio sono nella misura del possibile, trattati per corrispondenza, grazie ai moderni mezzi di comunicazione.
246 5. Dopo aver consultato il Segretario generale e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione e nella Convenzione, il direttore dell'Ufficio di ciascun Settore, in considerazione delle decisioni della conferenza o dell'assemblea competente, stabilisce il piano generale delle riunioni delle commissioni di studio.
247 6. Le commissioni di studio possono adottare provvedimenti in vista di ottenere, da parte dei Membri, l'approvazione delle raccomandazioni elaborate tra due assemblee o conferenze. Le procedure da applicare per ottenere tale approvazione saranno quelle approvate dall'assemblea o dalla conferenza competente. Le raccomandazioni in tal modo approvate avranno lo stesso statuto di quelle approvate dalla conferenza vera e propria.
248 7. Se necessario, gruppi di lavoro misti possono essere costituiti per l'esame delle questioni che richiedono la partecipazione di esperti di piu' commissioni di studio.
249 8. Il direttore dell'Ufficio interessato invia i rapporti finali delle commissioni di studio compreso un elenco delle raccomandazioni approvate in conformita' con il numero 247 di cui sopra alle amministrazioni, organizzazioni ed enti che partecipano ai lavori del Settore. Questi rapporti sono inviati il prima possibile ed in ogni caso abbastanza rapidamente da poter pervenire ai loro destinatari almeno un mese prima della data della successiva conferenza competente.
Art. 21
Articolo 21
Raccomandazioni indirizzate da una conferenza ad un'altra conferenza 250 1. Ogni conferenza puo' sottoporre ad un'altra conferenza dell'Unione raccomandazioni inerenti al suo settore di competenza.
251 2. Tali raccomandazioni devono essere tempestivamente inviate in tempo utile al Segretario generale in vista di essere raccolte, coordinate e comunicate alle condizioni previste al numero 230 della presente Convenzione.
Raccomandazioni indirizzate da una conferenza ad un'altra conferenza 250 1. Ogni conferenza puo' sottoporre ad un'altra conferenza dell'Unione raccomandazioni inerenti al suo settore di competenza.
251 2. Tali raccomandazioni devono essere tempestivamente inviate in tempo utile al Segretario generale in vista di essere raccolte, coordinate e comunicate alle condizioni previste al numero 230 della presente Convenzione.
Art. 22
Articolo 22
Relazioni dei Settori tra di loro e con le organizzazioni internazionali
252 1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competenti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d'interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati.
253 2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere a titolo consultivo, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri settori o i loro rappresentanti nonche' i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessita', queste conferenze o riunioni possono invitare a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non ha ritenuto necessario di farsi rappresentare.
254 3. Quando un Settore e' invitato a partecipare ad una riunione di un'organizzazione internazionale, il suo direttore e' autorizzato, il considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare disposizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo.
Relazioni dei Settori tra di loro e con le organizzazioni internazionali
252 1. I direttori degli Uffici possono decidere, dopo aver effettuato le consultazioni appropriate e previo coordinamento come stabilito nella Costituzione, nella Convenzione e nelle decisioni delle conferenze o assemblee competenti, di organizzare riunioni miste di commissioni di studio di due o tre Settori, in vista di effettuare studi e di preparare progetti di raccomandazioni su questioni d'interesse comune. Questi progetti di raccomandazioni sono sottoposti alle conferenze o assemblee competenti dei Settori interessati.
253 2. Alle conferenze o riunioni di un Settore possono assistere a titolo consultivo, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici degli altri settori o i loro rappresentanti nonche' i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni. In caso di necessita', queste conferenze o riunioni possono invitare a titolo consultivo, rappresentanti del Segretariato generale o di ogni altro Settore che non ha ritenuto necessario di farsi rappresentare.
254 3. Quando un Settore e' invitato a partecipare ad una riunione di un'organizzazione internazionale, il suo direttore e' autorizzato, il considerazione delle disposizioni del numero 107 della presente Convenzione, ad adottare disposizioni per assicurare la sua rappresentanza a titolo consultivo.
Art. 23
Articolo 23
Invito ed ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando vi e' un governo invitante
255 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabilite in conformita' con le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante.
256 (1) Un anno prima della data di apertura della Conferenza, il governo invitante invia un invito al governo di ciascun membro dell'Unione.
257 (2) Questi inviti possono essere indirizzati sia direttamente, sia tramite un Segretario generale, sia attraverso un altro governo.
258 3. Il Segretario generale invita le seguenti organizzazioni ad inviare degli osservatori:
259 a) l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
260 b) le organizzazioni regionali di telecomunicazioni menzionate all'articolo 43 della Costituzione;
261 c) le organizzazioni intergovernative che utilizzano sistemi via satellite;
262 d) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonche' l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
263 4. (1) Le risposte dei Membri devono pervenire al governo invitante almeno un mese prima dell'apertura della Conferenza; esse devono per quanto possibile, fornire ogni indicazione sulla composizione delle delegazione.
264 (2) Queste risposte possono essere indirizzate al governo invitante sia direttamente, sia tramite il Segretario generale, sia tramite un altro governo.
265 (3) Le risposte delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 di cui sopra debbono pervenire al Segretario generale un mese prima della data di apertura della Conferenza. 266 5. Il Segretario generale ed i tre Uffici dell'Unione sono rappresentanti alla Conferenza a titolo consultivo.
267 6. Sono ammesse alle Conferenze di plenipotenziari:
268 a) le delegazioni;
269 b) gli osservatori delle organizzazioni ed istituzioni invitate in conformita' con i numeri 259 a 262 di cui sopra.
Invito ed ammissione alle Conferenze di plenipotenziari quando vi e' un governo invitante
255 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabilite in conformita' con le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante.
256 (1) Un anno prima della data di apertura della Conferenza, il governo invitante invia un invito al governo di ciascun membro dell'Unione.
257 (2) Questi inviti possono essere indirizzati sia direttamente, sia tramite un Segretario generale, sia attraverso un altro governo.
258 3. Il Segretario generale invita le seguenti organizzazioni ad inviare degli osservatori:
259 a) l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
260 b) le organizzazioni regionali di telecomunicazioni menzionate all'articolo 43 della Costituzione;
261 c) le organizzazioni intergovernative che utilizzano sistemi via satellite;
262 d) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite nonche' l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.
263 4. (1) Le risposte dei Membri devono pervenire al governo invitante almeno un mese prima dell'apertura della Conferenza; esse devono per quanto possibile, fornire ogni indicazione sulla composizione delle delegazione.
264 (2) Queste risposte possono essere indirizzate al governo invitante sia direttamente, sia tramite il Segretario generale, sia tramite un altro governo.
265 (3) Le risposte delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 di cui sopra debbono pervenire al Segretario generale un mese prima della data di apertura della Conferenza. 266 5. Il Segretario generale ed i tre Uffici dell'Unione sono rappresentanti alla Conferenza a titolo consultivo.
267 6. Sono ammesse alle Conferenze di plenipotenziari:
268 a) le delegazioni;
269 b) gli osservatori delle organizzazioni ed istituzioni invitate in conformita' con i numeri 259 a 262 di cui sopra.
Art. 24
Articolo 24
Invito ed ammissione alle conferenze delle radiocomunicazioni quando vi e' un governo invitante
270 1. Il luogo preciso e le date esatte della conferenza sono fissate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 3 della presente Convenzione, previa consultazione del governo invitante. 271 2. (1) Le disposizioni dei numeri 256 a 265 della presente Convenzione sono applicabili alle conferenze delle radiocomunicazioni.
272 (2) I Membri dell'Unione devono informare i gestori riconosciuti che e' stato loro indirizzato l'invito a partecipare ad una conferenza di radiocomunicazioni
273 3 (1) Il Governo invitante, d'accordo con il Consiglio o dietro proposta di quest'ultimo, puo' indirizzare una notifica alle organizzazioni internazionali diverse da quelle di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione che potrebbero desiderare di inviare osservatori alla conferenza a titolo consultivo.
274 (2) Le organizzazioni internazionali interessate di cui al numero 273 di cui sopra, indirizzano al governo invitante una domanda d'ammissione entro due mesi a decorrere dalla data della notifica.
275 (3) Il governo invitante riunisce le domande e la decisione di ammissione e' adottata dalla conferenza stessa.
276 4. Sono ammesse alle conferenze delle radiocomunicazioni:
277 a) le delegazioni;
278 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione;
279 c) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse secondo le disposizioni dei numeri 273 a 275 di cui sopra;
280 d) gli osservatori che rappresentano le aziende riconosciute ammesse a partecipare alle commissioni di studio delle radiocomunicazioni in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione e debitamente autorizzate dal Membro interessato;
281 e) a titolo consultivo, i funzionari eletti, quando la conferenza tratta di questioni di loro competenza, ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
282 f) gli osservatori dei Membri dell'Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza regionale delle radiocomunicazioni di una regione diversa da quella cui appartengono tali Membri.
Invito ed ammissione alle conferenze delle radiocomunicazioni quando vi e' un governo invitante
270 1. Il luogo preciso e le date esatte della conferenza sono fissate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 3 della presente Convenzione, previa consultazione del governo invitante. 271 2. (1) Le disposizioni dei numeri 256 a 265 della presente Convenzione sono applicabili alle conferenze delle radiocomunicazioni.
272 (2) I Membri dell'Unione devono informare i gestori riconosciuti che e' stato loro indirizzato l'invito a partecipare ad una conferenza di radiocomunicazioni
273 3 (1) Il Governo invitante, d'accordo con il Consiglio o dietro proposta di quest'ultimo, puo' indirizzare una notifica alle organizzazioni internazionali diverse da quelle di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione che potrebbero desiderare di inviare osservatori alla conferenza a titolo consultivo.
274 (2) Le organizzazioni internazionali interessate di cui al numero 273 di cui sopra, indirizzano al governo invitante una domanda d'ammissione entro due mesi a decorrere dalla data della notifica.
275 (3) Il governo invitante riunisce le domande e la decisione di ammissione e' adottata dalla conferenza stessa.
276 4. Sono ammesse alle conferenze delle radiocomunicazioni:
277 a) le delegazioni;
278 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione;
279 c) gli osservatori delle organizzazioni internazionali ammesse secondo le disposizioni dei numeri 273 a 275 di cui sopra;
280 d) gli osservatori che rappresentano le aziende riconosciute ammesse a partecipare alle commissioni di studio delle radiocomunicazioni in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione e debitamente autorizzate dal Membro interessato;
281 e) a titolo consultivo, i funzionari eletti, quando la conferenza tratta di questioni di loro competenza, ed i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni;
282 f) gli osservatori dei Membri dell'Unione che partecipano, senza diritto di voto, alla conferenza regionale delle radiocomunicazioni di una regione diversa da quella cui appartengono tali Membri.
Art. 25
Articolo 25
Invito ed ammissione alle assemblee delle radiocomunicazioni alle conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni ed alle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni quando vi e' un governo invitante.
283 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabilite in conformita' con le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante.
284 2. Un anno prima della data di apertura dell'assemblea o della conferenza, il Segretario generale, previa consultazione del direttore dell'Ufficio interessato, fa pervenire un invito:
285 a) all'amministrazione di ciascun Membro dell'Unione;
286 b) agli enti ed organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori del Settore interessato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione;
287 c) alle organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all'articolo 43 della Costituzione;
288 d) alle organizzazioni intergovernative che gestiscono sistemi via satellite;
289 e) ad ogni altra organizzazione regionale o altra organizzazione internazionale che si occupa di questioni che interessano l'assemblea o la conferenza.
290 3. Inoltre il Segretario generale invita le organizzazioni o istituzioni qui di seguito ad inviare osservatori:
291 a) l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
292 b) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica;
293 4. Le risposte devono pervenire al Segretario generale almeno un mese prima dell'apertura dell'assemblea o della conferenza; esse debbono, per quanto possibile fornire indicazione sulla composizione della delegazione o della rappresentanza.
294 5. Il Segretariato generale ed i funzionari eletti dell'Unione sono rappresentati all'assemblea o alla conferenza a titolo consultivo.
295 6. Sono ammessi all'assemblea o alla conferenza:
296 a) le delegazioni;
297 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni invitate in conformita' con le disposizioni dei numeri 287 a 289, 291 e 292 di cui sopra;
298 c) i rappresentanti degli enti ed organizzazioni di cui al numero 286 di cui sopra.
Invito ed ammissione alle assemblee delle radiocomunicazioni alle conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni ed alle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni quando vi e' un governo invitante.
283 1. Il luogo preciso e le date esatte della Conferenza sono stabilite in conformita' con le disposizioni dell'articolo 1 della presente Convenzione, previa consultazione con il governo invitante.
284 2. Un anno prima della data di apertura dell'assemblea o della conferenza, il Segretario generale, previa consultazione del direttore dell'Ufficio interessato, fa pervenire un invito:
285 a) all'amministrazione di ciascun Membro dell'Unione;
286 b) agli enti ed organizzazioni ammessi a partecipare ai lavori del Settore interessato secondo le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione;
287 c) alle organizzazioni regionali di telecomunicazione menzionate all'articolo 43 della Costituzione;
288 d) alle organizzazioni intergovernative che gestiscono sistemi via satellite;
289 e) ad ogni altra organizzazione regionale o altra organizzazione internazionale che si occupa di questioni che interessano l'assemblea o la conferenza.
290 3. Inoltre il Segretario generale invita le organizzazioni o istituzioni qui di seguito ad inviare osservatori:
291 a) l'Organizzazione delle Nazioni Unite;
292 b) le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica;
293 4. Le risposte devono pervenire al Segretario generale almeno un mese prima dell'apertura dell'assemblea o della conferenza; esse debbono, per quanto possibile fornire indicazione sulla composizione della delegazione o della rappresentanza.
294 5. Il Segretariato generale ed i funzionari eletti dell'Unione sono rappresentati all'assemblea o alla conferenza a titolo consultivo.
295 6. Sono ammessi all'assemblea o alla conferenza:
296 a) le delegazioni;
297 b) gli osservatori delle organizzazioni e delle istituzioni invitate in conformita' con le disposizioni dei numeri 287 a 289, 291 e 292 di cui sopra;
298 c) i rappresentanti degli enti ed organizzazioni di cui al numero 286 di cui sopra.
Art. 26
Articolo 26
Procedura per la convocazione o l'annullamento di conferenze mondiali o di assemblee di radiocomunicazioni a richiesta dei
Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio
299 1. Le procedure enunciate nelle disposizioni qui di seguito si applicano alla convocazione di una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni nell'intervallo compreso tra due successive Conferenze di plenipotenziari ed alla determinazione del luogo preciso e delle date esatte di questa conferenza, o all'annullamento di una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o di una seconda assemblea delle radiocomunicazioni.
300 2. (1) I Membri dell'Unione che desiderano che sia convocata una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni sia convocata, ne informano il Segretario generale indicando il luogo e le date della conferenza.
301 (2) Il Segretario generale, avendo ricevuto richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazioni piu' appropriati, pregandoli di indicare entro sei settimane, se accettano o meno la proposta formulata.
302 (3) Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore dell'insieme della proposta, vale a dire accetta sia il luogo sia le date proposte, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati.
303 (4) Se la proposta accettata mira a riunire la conferenza in un luogo diverso dalla sede dell'Unione, il Segretario generale, in accordo con il governo invitante, adotta le disposizioni necessarie per la convocazione della Conferenza.
304 (5) Se l'insieme della proposta (luogo e date) non e' accettato dalla maggioranza dei membri determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, il Segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri dell'Unione, invitandoli a pronunciarsi in maniera definitiva, entro sei settimane dalla data di ricezione, sul punto o sui punti controversi.
305 (6) Questi punti sono considerati come adottati quando sono stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
306 3. (1) Ogni Membro dell'Unione che desidera che una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o una seconda assemblea delle radiocomunicazioni sia annullata, ne informa il Segretario generale. Il Segretario generale, nel ricevere richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati pregandoli di indicargli, entro un termine di sei settimane, se accettano o non la proposta formulata.
307 (2) Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore della proposta, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati e la conferenza o l'assemblea sono annullate.
308 4. Le procedure indicate ai numeri 301 a 307 di cui sopra, ad eccezione del numero 306 sono altresi' applicabili quando viene presentata dal Consiglio una proposta volta a convocare una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni o ad annullare una seconda assemblea delle radiocomunicazioni.
309 5. Ogni Membro dell'Unione che desidera sia convocata una seconda conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, presenta una proposta a tal fine alla Conferenza di plenipotenziari; l'ordine del giorno, il luogo preciso e le date esatte di tale conferenza sono determinate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 3 della presente Convenzione.
Procedura per la convocazione o l'annullamento di conferenze mondiali o di assemblee di radiocomunicazioni a richiesta dei
Membri dell'Unione o su proposta del Consiglio
299 1. Le procedure enunciate nelle disposizioni qui di seguito si applicano alla convocazione di una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni nell'intervallo compreso tra due successive Conferenze di plenipotenziari ed alla determinazione del luogo preciso e delle date esatte di questa conferenza, o all'annullamento di una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o di una seconda assemblea delle radiocomunicazioni.
300 2. (1) I Membri dell'Unione che desiderano che sia convocata una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni sia convocata, ne informano il Segretario generale indicando il luogo e le date della conferenza.
301 (2) Il Segretario generale, avendo ricevuto richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazioni piu' appropriati, pregandoli di indicare entro sei settimane, se accettano o meno la proposta formulata.
302 (3) Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore dell'insieme della proposta, vale a dire accetta sia il luogo sia le date proposte, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati.
303 (4) Se la proposta accettata mira a riunire la conferenza in un luogo diverso dalla sede dell'Unione, il Segretario generale, in accordo con il governo invitante, adotta le disposizioni necessarie per la convocazione della Conferenza.
304 (5) Se l'insieme della proposta (luogo e date) non e' accettato dalla maggioranza dei membri determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, il Segretario generale comunica le risposte ricevute ai Membri dell'Unione, invitandoli a pronunciarsi in maniera definitiva, entro sei settimane dalla data di ricezione, sul punto o sui punti controversi.
305 (6) Questi punti sono considerati come adottati quando sono stati approvati dalla maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione.
306 3. (1) Ogni Membro dell'Unione che desidera che una seconda conferenza mondiale delle radiocomunicazioni o una seconda assemblea delle radiocomunicazioni sia annullata, ne informa il Segretario generale. Il Segretario generale, nel ricevere richieste concordanti provenienti da almeno un quarto dei Membri, ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati pregandoli di indicargli, entro un termine di sei settimane, se accettano o non la proposta formulata.
307 (2) Se la maggioranza dei Membri, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si pronuncia a favore della proposta, il Segretario generale ne informa immediatamente tutti i Membri con i mezzi di telecomunicazione piu' appropriati e la conferenza o l'assemblea sono annullate.
308 4. Le procedure indicate ai numeri 301 a 307 di cui sopra, ad eccezione del numero 306 sono altresi' applicabili quando viene presentata dal Consiglio una proposta volta a convocare una seconda conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni o ad annullare una seconda assemblea delle radiocomunicazioni.
309 5. Ogni Membro dell'Unione che desidera sia convocata una seconda conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, presenta una proposta a tal fine alla Conferenza di plenipotenziari; l'ordine del giorno, il luogo preciso e le date esatte di tale conferenza sono determinate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 3 della presente Convenzione.
Art. 27
Articolo 27
Procedura per la convocazione di conferenze regionali a richiesta dei Membri dell'Unione o su proposta del consiglio
310 Nel caso di conferenze regionali, la procedura descritta ai numeri 300 a 305 della presente Convenzione, si applica unicamente ai Membri della regione interessata. Se la convocazione deve essere effettuata per iniziativa dei Membri della regione, e' sufficiente che il Segretario generale riceva richieste concordanti provenienti dal quarto dei Membri di detta regione. Inoltre, la procedura descritta ai numeri 301 a 305 della presente Convenzione, entra in vigore quando la proposta di convocazione di una Conferenza regionale e' presentata dal Consiglio.
Procedura per la convocazione di conferenze regionali a richiesta dei Membri dell'Unione o su proposta del consiglio
310 Nel caso di conferenze regionali, la procedura descritta ai numeri 300 a 305 della presente Convenzione, si applica unicamente ai Membri della regione interessata. Se la convocazione deve essere effettuata per iniziativa dei Membri della regione, e' sufficiente che il Segretario generale riceva richieste concordanti provenienti dal quarto dei Membri di detta regione. Inoltre, la procedura descritta ai numeri 301 a 305 della presente Convenzione, entra in vigore quando la proposta di convocazione di una Conferenza regionale e' presentata dal Consiglio.
Art. 28
Articolo 28
Disposizioni relative alle conferenze che si riuniscono senza governo invitante
311 Quando una conferenza si riunisce senza governo invitante, entrano in vigore le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 della presente Convenzione. Il Segretario generale, previa intesa con il Governo della Confederazione svizzera, adotta i provvedimenti necessari per convocare ed organizzare la conferenza presso la sede dell'Unione.
Disposizioni relative alle conferenze che si riuniscono senza governo invitante
311 Quando una conferenza si riunisce senza governo invitante, entrano in vigore le disposizioni degli articoli 23, 24 e 25 della presente Convenzione. Il Segretario generale, previa intesa con il Governo della Confederazione svizzera, adotta i provvedimenti necessari per convocare ed organizzare la conferenza presso la sede dell'Unione.
Art. 29
Articolo 29
Cambiamenti relativi al luogo o alle date di una conferenza
312 1. Le disposizioni degli articoli 26 e 27 della presente Convenzione relative alla convocazione di una Conferenza si applicano per analogia quando si tratta di modificare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza, a richiesta dei Membri dell'Unione, o su proposta del Consiglio. Tali modifiche possono tuttavia essere effettuate solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si e' pronunciata a favore. 313 2. Ogni Membro che si propone di cambiare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza e' tenuto ad ottenere il sostegno del numero prescritto di altri Membri.
314 3. Se del caso, il Segretario generale enuncia, nella comunicazione prevista al numero 301 della presente Convenzione, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento di luogo o di date, ad esempio nel caso in cui siano state intraprese spese per la preparazione della riunione della Conferenza nel luogo inizialmente previsto.
Cambiamenti relativi al luogo o alle date di una conferenza
312 1. Le disposizioni degli articoli 26 e 27 della presente Convenzione relative alla convocazione di una Conferenza si applicano per analogia quando si tratta di modificare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza, a richiesta dei Membri dell'Unione, o su proposta del Consiglio. Tali modifiche possono tuttavia essere effettuate solo se la maggioranza dei Membri interessati, determinata secondo le disposizioni del numero 47 della presente Convenzione, si e' pronunciata a favore. 313 2. Ogni Membro che si propone di cambiare il luogo preciso o le date esatte di una conferenza e' tenuto ad ottenere il sostegno del numero prescritto di altri Membri.
314 3. Se del caso, il Segretario generale enuncia, nella comunicazione prevista al numero 301 della presente Convenzione, le probabili conseguenze finanziarie derivanti dal cambiamento di luogo o di date, ad esempio nel caso in cui siano state intraprese spese per la preparazione della riunione della Conferenza nel luogo inizialmente previsto.
Art. 30
Articolo 30
Termini e modalita' di presentazione delle proposte e dei rapporti alle conferenze
315 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Conferenza di plenipotenziari, alle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.
316 2. Immediatamente dopo l'invio degli inviti, il Segretario generale chiede ai Membri di fargli pervenire, almeno quattro mesi prima della data di apertura della conferenza le loro proposte per i lavori della conferenza.
317 3. Ogni proposta la cui adozione comporta l'emendamento del testo della Costituzione o della presente Convenzione, o la revisione dei Regolamenti amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che necessitano tale emendamento o revisione. I motivi della proposta devono essere indicati per ciascun caso il piu' brevemente possibile.
318 4. Ogni proposta ricevuta da un Membro dell'Unione e' annotata dal Segretario generale e la sua origine e' indicata mediante un simbolo stabilito dall'Unione per detto Membro. Se una proposta e' presentata da piu' Membri, la proposta, nella misura del possibile, e' annotata con il simbolo di ciascun Membro.
319 5. Il Segretario generale comunica le proposte a tutti i Membri mano a mano che le riceve.
320 6. Il Segretario generale riunisce e coordina le proposte dei Membri e le fa pervenire ai Membri mano a mano che le riceve ed in ogni caso almeno due mesi prima della data di apertura della conferenza. I funzionari eletti ed i funzionari dell'Unione, nonche' gli osservatori e rappresentanti che possono assistere a conferenze secondo le disposizioni pertinenti della presente Convenzione, non sono abilitati a presentare proposte.
321 7. Il Segretario generale riunisce altresi' i rapporti ricevuti dai Membri, dal Consiglio e dai Settori dell'Unione nonche' le raccomandazioni formulate dalle conferenze e le trasmette ai Membri, con qualsiasi rapporto del Segretario generale almeno quattro mesi prima dell'apertura della conferenza.
322 8. Le proposte ricevute dopo la data limite specificata al numero 316 di cui sopra sono comunicate a tutti i Membri dal Segretario generale non appena possibile.
323 9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, senza pregiudizio delle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell'articolo 55 della Costituzione e nell'articolo 42 della presente Convenzione.
Termini e modalita' di presentazione delle proposte e dei rapporti alle conferenze
315 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Conferenza di plenipotenziari, alle conferenze mondiali e regionali delle radiocomunicazioni ed alle conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali.
316 2. Immediatamente dopo l'invio degli inviti, il Segretario generale chiede ai Membri di fargli pervenire, almeno quattro mesi prima della data di apertura della conferenza le loro proposte per i lavori della conferenza.
317 3. Ogni proposta la cui adozione comporta l'emendamento del testo della Costituzione o della presente Convenzione, o la revisione dei Regolamenti amministrativi, deve contenere riferimenti ai numeri delle parti del testo che necessitano tale emendamento o revisione. I motivi della proposta devono essere indicati per ciascun caso il piu' brevemente possibile.
318 4. Ogni proposta ricevuta da un Membro dell'Unione e' annotata dal Segretario generale e la sua origine e' indicata mediante un simbolo stabilito dall'Unione per detto Membro. Se una proposta e' presentata da piu' Membri, la proposta, nella misura del possibile, e' annotata con il simbolo di ciascun Membro.
319 5. Il Segretario generale comunica le proposte a tutti i Membri mano a mano che le riceve.
320 6. Il Segretario generale riunisce e coordina le proposte dei Membri e le fa pervenire ai Membri mano a mano che le riceve ed in ogni caso almeno due mesi prima della data di apertura della conferenza. I funzionari eletti ed i funzionari dell'Unione, nonche' gli osservatori e rappresentanti che possono assistere a conferenze secondo le disposizioni pertinenti della presente Convenzione, non sono abilitati a presentare proposte.
321 7. Il Segretario generale riunisce altresi' i rapporti ricevuti dai Membri, dal Consiglio e dai Settori dell'Unione nonche' le raccomandazioni formulate dalle conferenze e le trasmette ai Membri, con qualsiasi rapporto del Segretario generale almeno quattro mesi prima dell'apertura della conferenza.
322 8. Le proposte ricevute dopo la data limite specificata al numero 316 di cui sopra sono comunicate a tutti i Membri dal Segretario generale non appena possibile.
323 9. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, senza pregiudizio delle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell'articolo 55 della Costituzione e nell'articolo 42 della presente Convenzione.
Art. 31
ARTICOLO 31
Credenziali per le conferenze
324 1. La delegazione inviata ad una Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza delle radiocomunicazioni o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di un Membro dell'Unione deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325 a 331 qui di seguito.
325 2 (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate da atti firmati dal Capo di Stato, o dal Capo del Governo e dal Ministro degli Affari esteri.
326 (2) Le delegazioni alle altre conferenze di cui al numero 324 di cui sopra sono accreditate da atti firmati dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo o dal Ministro degli Affari esteri o dal Ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza.
327 (3) Con riserva di conferma proveniente da una delle autorita' di cui ai numeri 325 o 326 di cui sopra, e ricevuta prima della firma degli Atti finali, una delegazione puo' provvisoriamente essere accreditata dal Capo della missione diplomatica del Membro interessato presso il Governo di accoglienza, oppure, se la conferenza ha luogo nella Confederazione svizzera, dal capo della delegazione permanente del Membro interessato presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.
328 3. Le credenziali sono accettate se sono firmati da una delle autorita' competenti enumerate ai numeri 325 a 327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri:
329 - conferire i pieni poteri alla delegazione;
330 - autorizzare la delegazione a rappresentare il suo governo senza restrizioni;
331 - dare alla delegazione o ad alcuni dei suoi membri il diritto di firmare gli Atti finali.
332 4. (1) Una delegazione le cui credenziali sono riconosciuti in regola dalla seduta plenaria e' abilitata ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato, con riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della Costituzione, ed a firmare gli Atti finali.
333 (2) Una delegazione le cui credenziali non sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria non e' abilitata ad esercitare il diritto di voto ne' a firmare gli Atti finali fino a quando non sia stato posto rimedio a detta situazione.
334 5. Le credenziali devono essere depositate presso la Conferenza non appena possibile. La commissione prevista al numero 361 della presente Convenzione e' incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest'ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione e' abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato.
335 6. In linea di massima, i Membri dell'Unione devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell'Unione le loro delegazioni. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, un Membro non puo' inviare la sua delegazione, egli puo' dare alla delegazione di un altro Membro il potere di votare e di firmare a suo nome.
Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorita' citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra.
336 7. Una delegazione che ha diritto di voto puo' dare mandato ad un altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o piu' sessioni alle quali non le e' possibile di assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per iscritto.
337 8. Una delegazione non puo' fare uso di piu' di un voto per procura.
338 9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del segretariato della conferenza concernenti le credenziali.
339 10. Un Membro, o ente o organizzazione abilitata che si propone di inviare una delegazione o dei rappresentanti ad una conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni, ad una conferenza di sviluppo delle telecomunicazioni o ad un'assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell'Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti.
Credenziali per le conferenze
324 1. La delegazione inviata ad una Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza delle radiocomunicazioni o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali da parte di un Membro dell'Unione deve essere debitamente accreditata secondo le disposizioni dei numeri 325 a 331 qui di seguito.
325 2 (1) Le delegazioni alle Conferenze di plenipotenziari sono accreditate da atti firmati dal Capo di Stato, o dal Capo del Governo e dal Ministro degli Affari esteri.
326 (2) Le delegazioni alle altre conferenze di cui al numero 324 di cui sopra sono accreditate da atti firmati dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo o dal Ministro degli Affari esteri o dal Ministro competente per le questioni trattate durante la conferenza.
327 (3) Con riserva di conferma proveniente da una delle autorita' di cui ai numeri 325 o 326 di cui sopra, e ricevuta prima della firma degli Atti finali, una delegazione puo' provvisoriamente essere accreditata dal Capo della missione diplomatica del Membro interessato presso il Governo di accoglienza, oppure, se la conferenza ha luogo nella Confederazione svizzera, dal capo della delegazione permanente del Membro interessato presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.
328 3. Le credenziali sono accettate se sono firmati da una delle autorita' competenti enumerate ai numeri 325 a 327 di cui sopra e se corrispondono ad uno dei seguenti criteri:
329 - conferire i pieni poteri alla delegazione;
330 - autorizzare la delegazione a rappresentare il suo governo senza restrizioni;
331 - dare alla delegazione o ad alcuni dei suoi membri il diritto di firmare gli Atti finali.
332 4. (1) Una delegazione le cui credenziali sono riconosciuti in regola dalla seduta plenaria e' abilitata ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato, con riserva delle disposizioni dei numeri 169 e 210 della Costituzione, ed a firmare gli Atti finali.
333 (2) Una delegazione le cui credenziali non sono riconosciute in regola dalla seduta plenaria non e' abilitata ad esercitare il diritto di voto ne' a firmare gli Atti finali fino a quando non sia stato posto rimedio a detta situazione.
334 5. Le credenziali devono essere depositate presso la Conferenza non appena possibile. La commissione prevista al numero 361 della presente Convenzione e' incaricata di verificarle; essa presenta in seduta plenaria un rapporto sulle sue conclusioni entro il termine stabilito da quest'ultima. In attesa della decisione della seduta plenaria a tale riguardo, ogni delegazione e' abilitata a partecipare ai lavori e ad esercitare il diritto di voto del Membro interessato.
335 6. In linea di massima, i Membri dell'Unione devono fare ogni sforzo per inviare alle conferenze dell'Unione le loro delegazioni. Tuttavia, se, per ragioni eccezionali, un Membro non puo' inviare la sua delegazione, egli puo' dare alla delegazione di un altro Membro il potere di votare e di firmare a suo nome.
Questo trasferimento di poteri deve essere oggetto di un atto firmato da una delle autorita' citate nei numeri 325 o 326 di cui sopra.
336 7. Una delegazione che ha diritto di voto puo' dare mandato ad un altra delegazione avente diritto di voto di esercitare tale diritto durante una o piu' sessioni alle quali non le e' possibile di assistere. In tal caso essa deve informarne il presidente della conferenza in tempo utile e per iscritto.
337 8. Una delegazione non puo' fare uso di piu' di un voto per procura.
338 9. Le credenziali e le procure indirizzate inviate a mezzo di un telegramma non sono accettabili. Sono invece accettate le risposte telegrafiche alle richieste di chiarimenti del presidente o del segretariato della conferenza concernenti le credenziali.
339 10. Un Membro, o ente o organizzazione abilitata che si propone di inviare una delegazione o dei rappresentanti ad una conferenza di normalizzazione delle telecomunicazioni, ad una conferenza di sviluppo delle telecomunicazioni o ad un'assemblea delle radiocomunicazioni informa a tale riguardo il direttore dell'Ufficio del Settore interessato, indicando il nome e la funzione dei membri della delegazione o dei rappresentanti.
Art. 32
Articolo 32
Regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni
340 Il regolamento interno e' applicabile senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell'articolo 55 della Costituzione e nell'articolo 42 della presente Convenzione.
1. Ordine dei posti
341 Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Membri rappresentati.
2. Inaugurazione della conferenza
342 1. (1) La seduta inaugurale della conferenza e' preceduta da una riunione dei capi delegazione durante la quale e' stabilito l'ordine del giorno della prima seduta plenaria e sono presentate proposte concernenti l'organizzazione e la designazione dei presidenti e vice-presidenti della conferenza e delle sue commissioni, secondo un principio di rotazione, di ripartizione geografica, ed in base alla competenza necessaria secondo le disposizioni del numero 346 qui di seguito.
343 (2) Il presidente della riunione dei capi delegazione e' designato in conformita' con le disposizioni dei numeri 344 e 345 qui di seguito.
344 2. (1) La conferenza e' inaugurata da una personalita' designata dal governo che invita.
345 (2) Qualora non vi sia un governo invitante, essa e' inaugurata dal capo delegazione piu' anziano.
346 3. (1) Nella prima seduta plenaria, si procede all'elezione del presidente che e' in generale una personalita' designata dal governo invitante.
347 (2) Qualora non vi sia un governo invitante, il presidente e' selezionato in considerazione della proposta formulata dai capi delegazione durante la riunione di cui al numero 342 sopra.
348 4. La prima seduta plenaria procede inoltre:
349 a) all'elezione dei vice-presidenti della conferenza;
350 b) alla costituzione delle commissioni della conferenza ed all'elezione dei rispettivi presidenti e vice-presidenti;
351 c) alla designazione del Segretariato della Conferenza, secondo il numero 97 della presente Convenzione; il segretariato puo' essere rafforzato, se del caso, con del personale fornito dall'amministrazione del Governo invitante.
3. Prerogative del presidente della Conferenza
352 1. Oltre all'esercizio di tutte le altre prerogative che gli vengono conferite nel presente regolamento, il presidente pronuncia l'apertura e la chiusura di ciascuna seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull'applicazione del regolamento interno, da' la parola, mette le questioni ai voti e proclama le decisioni adottate.
353 2. Il presidente della Conferenza ha la direzione generale dei lavori della conferenza e vigila sul mantenimento dell'ordine durante le sedute plenarie. Delibera sulle proposte e le mozioni d'ordine, ed ha in particolare potere di proporre l'aggiornamento o la chiusura del dibattito, di togliere o di sospendere una seduta. Puo' anche decidere di rinviare la convocazione di una seduta plenaria, se lo ritiene necessario.
354 3. Il presidente della Conferenza protegge il diritto di tutte le delegazioni di esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'argomento in discussione.
355 4. Il presidente della Conferenza vigila affinche' i dibattiti siano limitati all'argomento in discussione e puo' interrompere ogni oratore che si discosti dal tema trattato, per ricordargli la necessita' di attenersi all'argomento.
4. Costituzione delle commissioni
356 1. La seduta plenaria puo' costituire commissioni per esaminare gli argomenti sottoposti alle deliberazioni della conferenza.
Queste commissioni possono costituire sotto-commissioni. Le commissioni e le sotto-commissioni possono anche costituire gruppi di lavoro.
357 2. Sono costituiti, se necessario, sotto-commissioni e gruppi di lavoro.
358 3. Con riserva delle disposizioni previste ai numeri 356 e 357 di cui sopra, saranno costituite le seguenti commissioni:
4.1. Commissione di direzione:
359 a) Questa Commissione e' di regola composta dal presidente della conferenza o della riunione, che la presiede, dai vice-presidenti della conferenza e dai presidenti e vice-presidenti delle commissioni;
360 b) La commissione di direzione coordina tutte le attivita' attinenti ad un corretto svolgimento dei lavoro e stabilisce l'ordine ed il numero delle sedute, evitando, se possibile, ogni simultaneita', data la composizione ristretta di alcune delegazioni.
4.2. Commissione delle credenziali
361 La Conferenza di plenipotenziari, la conferenza delle radiocomunicazioni o la conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, nomina una Commissione per le credenziali incaricata di verificare le credenziali delle delegazioni alle sue conferenze. Detta commissione presenta le sue conclusioni in seduta plenaria, entro le scadenze stabilite da quest'ultima.
4.3 Commissione di redazione
362 a) I testi elaborati, per quanto possibile nella loro forma definitiva dalle varie commissioni, tenendo conto dei pareri formulati, sono presentati alla commissione di redazione, la quale e' incaricata di perfezionarne la forma senza alterarne il significato e se del caso di riunirli con i testi precedenti non emendati.
363 b) Questi testi sono sottoposti dalla commissione di redazione alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, ai fini di un nuovo esame, alla commissione competente.
4.4. Commissione di controllo del bilancio
364 a) All'apertura di ogni conferenza, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio incaricata di valutare l'organizzazione ed i mezzi di azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese sostenute per tutta la durata della conferenza. Questa commissione include, oltre ai membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del Segretario generale e del Direttore dell'ufficio interessato, e se vi e' un governo invitante, un rappresentante di quest'ultimo.
365 b) Prima dell'esaurimento del bilancio approvato dal Consiglio per la conferenza, la commissione di controllo presenta alla seduta plenaria, in collaborazione con il segretariato della conferenza, in rendiconto provvisorio delle spese. La seduta plenaria ne tiene conto, al fine di decidere se i progressi compiuti giustificano un prolungamento della conferenza oltre la data alla quale si provvede l'esaurimento del bilancio approvato. 366 c) Alla fine di ciascun conferenza, la commissione di controllo del bilancio presenta alla seduta plenaria un rapporto che indica il piu' esattamente possibile, l'importo previsto delle spese della conferenza, nonche' quelle che possono eventualmente essere comportate dall'attuazione delle decisioni adottate da tale conferenza.
367 d) Dopo aver esaminato ed approvato tale rapporto, la seduta plenaria lo trasmette al Segretario generale con le sue osservazioni, affinche' lo presenti al Consiglio nella sua prossima sessione ordinaria.
5. Composizione delle commissioni
5.1 Conferenza di plenipotenziari
368 Le commissioni sono composte da delegati dei Membri e degli osservatori previsti al numero 269 della presente Convenzione, che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria.
5.2 Conferenze delle radiocomunicazioni e conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali
369 Le commissioni sono composte dai delegati dei Membri, dagli osservatori e dei rappresentanti di cui ai numeri 278, 279 e 280 della presente Convenzione che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria.
5.3 Assemblee delle radiocomunicazioni, conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni e conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni.
370 Oltre ai delegati dei Membri ed agli osservatori di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione, i rappresentanti di ogni ente o organizzazione che figurano nella lista appropriata di cui al numero 237 della presente Convenzione, possono partecipare alle assemblee delle radiocomunicazioni ed alle commissioni delle conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni e delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni.
6. Presidenti e vice-presidenti delle sotto-commissioni
371 Il presidente di ciascuna commissione propone a quest'ultima la scelta dei presidenti e dei vice-presidenti delle sotto-commissioni da essa costituite.
7. Convocazione alle sedute
372 Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, sotto-commissioni e gruppi di lavoro sono annunciate, sufficientemente in anticipo, sul luogo di riunione della conferenza.
8. Proposte presentate prima dell'inizio della conferenza
373 Le proposte presentate prima dell'inizio della conferenza sono suddivise dalla seduta plenaria tra le commissioni competenti costituite in conformita' con le disposizioni della sezione 4 del presente Regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria puo' trattare direttamente qualunque proposta.
9. Proposte o emendamenti presentati durante la conferenza
374 1. Le proposte o emendamenti presentati dopo l'inizio della Conferenza sono consegnate al presidente della conferenza, al presidente della commissione competente o al segretariato della conferenza a fini di pubblicazione e di distribuzione come documento di conferenza.
375 2. Nessuna proposta o emendamento scritto puo' essere presentato se non e' firmato dal Capo della delegazione interessata o dal suo sostituito.
376 3. Il presidente della conferenza, di una commissione, di una sotto-commissione o di un gruppo di lavoro puo' presentare in ogni tempo proposte miranti ad accelerare il corso del dibattito. 377 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare.
378 5. (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione, della sotto-commissione o del gruppo di lavoro competente decide, per ciascun caso, se una proposta o un emendamento presentato durante la seduta, deve essere oggetto di una comunicazione verbale o se deve essere depositato a fini di pubblicazione e di distribuzione alle condizioni previste al numero 374 precedente.
379 (2) In generale, il testo di ogni proposta importante che deve essere oggetto di una votazione, deve essere tempestivamente distribuito nelle lingue di lavoro della conferenza, in modo da poter essere esaminato prima della discussione.
380 (3) Inoltre, il presidente della Conferenza, che riceve le proposte o emendamenti di cui al numero 374 precedente, li trasmette, a seconda dei casi, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria.
381 6. Ogni persona autorizzata puo' leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria ogni proposta o emendamento da essa presentato durante la conferenza e puo' esporne i motivi.
10. Condizioni richieste per ogni esame, decisione o voto concernente una proposta o un emendamento
382 1. Nessuna proposta o emendamento puo' essere introdotta nel dibattito se non e' appoggiata, al momento del suo esame, da almeno un'altra delegazione.
383 2. Ogni proposta o ogni emendamento debitamente appoggiato deve essere presentato per esame e poi per decisione, se del caso a seguito di una votazione.
11. Proposte o emendamenti omessi o rinviati
348 Se una proposta o un emendamento e' stato omesso o se il suo esame e' stato differito, spetta alla delegazione che ha patrocinato tale proposta o emendamento, di accertare che si proceda in seguito al suo esame.
12. Svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria
12.1 Quorum
385 Affinche' una votazione effettuata durante una seduta plenaria sia valida, devono essere presenti o rappresentate alla seduta oltre la meta' delle delegazioni accreditate alla conferenza ed aventi diritto di voto.
12.2 Ordine della discussione
386 (1) Le persone che desiderano prendere la parola possono farlo solo dopo aver ottenuto il consenso del presidente. In linea di massima, esse debbono innanzitutto indicare a che titolo esse parlano.
12.3 Mozioni e punti d'ordine
387 (2) Ogni persona che ha la parola deve esprimersi lentamente e distintamente, separando accuratamente le parole ed scadendo i tempi di pausa necessari affinche' tutti possano comprendere bene il suo pensiero.
388 (1) Durante il dibattito, una delegazione nel momento che ritiene opportuno puo' presentare una mozione d'ordine o sollevare un punto d'ordine, che daranno immediatamente luogo ad una decisione, adottata dal presidente in conformita' con il presente Regolamento interno. Ogni delegazione puo' appellarsi contro la decisione del presidente ma quest'ultima rimane valida nella sua integralita' se la maggioranza delle delegazioni presenti e votanti non vi si oppone.
389 (2) La delegazione che presenta una mozione d'ordine non puo', nel suo intervento, trattare nel merito la questione dibattuta.
12.4 Ordine di priorita' delle mozioni e punti d'ordine
390 L'ordine di priorita' da assegnare alle mozioni ed ai punti d'ordine di cui al numero 388 precedente e' il seguente:
391 a) ogni punto d'ordine relativo all'applicazione del presente regolamento interno, comprese le procedure di voto;
392 b) sospensione della seduta;
393 c) scioglimento della seduta;
394 d) rinvio del dibattito sull'argomento in discussione
395 e) chiusura del dibattito sull'argomento in discussione
396 f) ogni altra mozione o punto d'ordine che potrebbe essere presentato e la cui priorita' relativa e' stabilita dal presidente.
12.5 Mozione di sospensione o di scioglimento della seduta.
397 Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione puo' proporre di sospendere o di togliere la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se tale proposta e' appoggiata, la parola viene data a due oratori che si esprimono contro la mozione ed unicamente su questo argomento, dopodiche' la mozione e' messa ai voti.
12.6 Mozione di rinvio del dibattito
398 Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione puo' proporre il rinvio del dibattito per un periodo determinato. Nel caso in cui la mozione sia oggetto di una discussione, vi possono prendere parte solo tre oratori oltre all'autore della mozione, uno a favore della mozione e due contro, dopodiche' la mozione e' messa ai voti.
12.7 Mozione di chiusura del dibattito
399 In qualunque momento, una delegazione puo' proporre che il dibattito sull'argomento dibattuto sia dichiarato chiuso. In tal caso, la parola sara' concessa solo a due oratori sfavorevoli alla chiusura, dopodiche' tale mozione sara' messa ai voti. Se la mozione e' adottata, il presidente chiede immediatamente che si voti sull'argomento che e' oggetto del dibattito.
12.8 Limitazione degli interventi
400 (1) La seduta plenaria puo' se del caso limitare la durata ed il numero degli interventi di una stessa delegazione su un determinato argomento.
401 (2) Per quanto riguarda la procedura, il presidente limita la durata di ciascun intervento a cinque minuti al massimo.
402 (3) Quando un oratore supera il tempo di parola che gli e' stato concesso, il presidente ne informa l'assemblea e chiede all'oratore di concludere rapidamente il suo intervento.
12.9 Chiusura della lista degli oratori
403 (1) Durante un dibattito, il presidente puo' dare lettura della lista degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che manifestano il desiderio di prendere la parola e, con il consenso dell'assemblea puo' dichiarare che la lista e' chiusa. Tuttavia, se lo ritiene opportuno, il presidente puo' concedere a titolo eccezionale il diritto di rispondere ad ogni intervento precedente, anche dopo la chiusura della lista.
404 (2) Quando la lista degli oratori e' esaurita, il presidente pronuncia la chiusura del dibattito sull'argomento in discussione.
12.10 Questioni di competenza
405 Le questioni di competenza che possono sorgere devono essere risolte prima che si voti nel merito dell'argomento in discussione.
12.11 Ritiro e nuova presentazione di una mozione
406 L'autore di una mozione puo' ritirarla prima che essa sia messa ai voti. Ogni mozione, emendata o non, che sia in tal modo ritirata, puo' essere ripresentata oppure ripresa sia dalla delegazione autrice dell'emendamento, sia da ogni altra delegazione.
13. Diritto di voto
407 1. In tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell'Unione debitamente accreditata da quest'ultimo a partecipare alla conferenza, ha diritto ad un voto in conformita' con l'articolo 3 della Costituzione.
408 2. La delegazione di un Membro dell'Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all'articolo 31 della presente Convenzione.
409 3. Se un Membro dell'Unione non e' rappresentato da un'amministrazione ad un'assemblea delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni o ad una conferenza di sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti dei gestori riconosciuti del Membro interessato hanno insieme diritto ad un solo voto, a prescindere dal loro numero, con riserva delle disposizioni del numero 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335 a 338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze.
14. Votazione
14.1 Definizione di maggioranza
410 (1) La maggioranza e' costituita da oltre la meta' delle delegazioni presenti e votanti.
411 (2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel calcolo dei voti necessari per rappresentare la maggioranza
412 (3) In caso di parita' di voti, la proposta o l'emendamento e' considerato respinto.
413 (4) Ai fini del presente regolamento si considera come "delegazione presente e votante" ogni delegazione che si pronuncia a favore o a sfavore di una proposta.
14.2 Non partecipazione al voto
414 Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare, non sono considerate assenti dal punto di vista della determinazione del quorum ai sensi del numero 385 della presente Convenzione, ne' astenute dal punto di vista dell'applicazione delle disposizioni del numero 416 qui di seguito.
14.3 Maggioranza speciale
415 Per quanto riguarda l'ammissione di nuovi Membri dell'Unione la maggioranza richiesta e' stabilita all'articolo 2 della Costituzione.
14.4 Oltre il cinquanta per cento di astensioni
416 Quando il numero delle astensioni supera la meta' del numero dei voti espressi (a favore, a sfavore, astensioni) l'esame dell'argomento in discussione e' rinviato ad una seduta successiva durante la quale non si terra' piu' conto delle astensioni.
14.5 Procedure di voto
417 (1) Le procedure di voto sono le seguenti:
418 a) a mano alzata, come regola generale, a meno che non sia richiesta una votazione per chiamata nominale secondo la procedura b) o una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c);
419 b) per chiamata nominale nell'ordine alfabetico francese dei nomi dei Membri presenti ed abilitati a votare:
420 1. se almeno due delegazioni, presenti ed abilitate a votare, lo chiedono prima dell'inizio della votazione, a meno che non sia stata richiesta una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c), oppure
421 2. Se da una votazione secondo la procedura a) non emerge chiaramente una maggioranza;
422 c) a scrutinio segreto, se almeno cinque delle delegazioni presenti ed abilitate a votare lo chiedono prima dell'inizio della votazione.
423 (2) Prima di far procedere alla votazione, il presidente esamina ogni richiesta concernente il modo con cui tale votazione sara' effettuata, poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sara' applicata e l'argomento messo ai voti. Dichiara poi che la votazione e' iniziata e quando quest'ultima e' terminata, ne proclama i risultati.
424 (3) In caso di votazione a scrutinio segreto, il Segretariato adotta immediatamente le disposizioni atte ad assicurare il segreto dello scrutinio.
425 (4) Se e' disponibile un sistema elettronico adeguato, e se la conferenza decide in tal modo, la votazione puo' essere effettuata per mezzo di un sistema elettronico.
14.6 Divieto d'interrompere una votazione quando e' iniziata
426 Quando la votazione e' iniziata, nessuna delegazione puo' interromperla, salvo se si tratta di una mozione d'ordine relativa allo svolgimento della votazione. Tale mozione d'ordine non puo' includere una proposta che comporti una modifica della votazione in corso o una modifica riguardo al merito della questione messa ai voti. La votazione ha inizio con la dichiarazione del presidente indicante che la votazione e' iniziata e termina con la dichiarazione del presidente che proclama i risultati.
14.7 Spiegazione del voto
427 Il presidente da' la parola alle delegazioni che desiderano spiegare il loro voto successivamente al voto stesso.
14.8 Voto di una proposta in parti
428 (1) Se l'autore di una proposta lo richiede, oppure se l'assemblea lo ritiene opportuno, o se il presidente, con l'approvazione dell'autore, lo propone, tale proposta e' suddivisa e le sue varie parti sono messe ai voti separatamente.
Le parti della proposta che sono state adottate sono poi messe ai voti come un tutto unico.
429 (2) Se tutte le parti di una proposta sono respinte, la proposta stessa e' considerata respinta.
14.9 Ordine di voto delle proposte relative ad una stessa questione 430 (1) Se la stessa questione e' oggetto di varie proposte, queste sono messe ai voti nell'ordine in cui sono state presentate a meno che l'assemblea non decida diversamente.
431 (2) Dopo ogni voto, l'assemblea decide se sia il caso o meno di mettere ai voti la proposta successiva.
14.10 Emendamenti
432 (1) Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che comporta unicamente una soppressione, un'aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di questa proposta.
433 (2) Ogni emendamento ad una proposta che viene accettata dalla delegazione che presenta questa proposta e' subito incorporato al testo originale della proposta.
434 (3) Nessuna proposta di modifica e' considerata come un emendamento se l'assemblea ritiene che e' incompatibile con la proposta iniziale.
14.11 Votazione sugli emendamenti
435 (1) Se una proposta e' oggetto di un emendamento, tale emendamento e' messo ai voti in primo luogo.
436 (2) Se una proposta e' oggetto di piu' emendamenti, quello che si discosta maggiormente dal testo originale e' messo ai voti in primo luogo. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei voti, viene messo ai voti l'emendamento tra i restanti emendamenti e che si discosta maggiormente dal testo originale, e cosi' via fino a quando uno degli emendamenti non abbia ottenuto la maggioranza dei voti; se tutti le proposte di emendamento sono state esaminate senza che nessuna di loro abbia ottenuto la maggioranza, la proposta originale non emendata viene messa ai voti.
437 (3) Se uno o piu' emendamenti sono adottati, la stessa proposta cosi' modificata e' successivamente messa ai voti.
14.12 Ripetizione di una votazione
438 (1) Trattandosi di commissioni, sotto-commissioni e di gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, parte di una proposta o un emendamento che sono gia' stati oggetto di una decisione a seguito di un voto in una delle commissioni o sotto-commissioni o in uno dei gruppi di lavoro, non possono essere rimessi ai voti nella stessa commissione o sotto-commissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica a prescindere dalla procedura di voto prescelta.
439 (2) Trattandosi di sedute plenarie, una proposta, parte di una proposta o un emendamento non devono essere rimesse ai voti, a meno che non siano soddisfatte le due condizioni qui di seguito: 440 a) la maggioranza dei Membri abilitati a votare ne abbia fatto richiesta;
441 b) si puo' fare domanda per ripetere la votazione almeno un giorno completo dopo la votazione.
15. Svolgimento dei dibattiti e procedure di voto in commissioni e
sotto-commissioni
422 1. I presidenti delle commissioni e sotto-commissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite ai presidenti della conferenza dalla sezione 3 del presente Regolamento interno. 443 2. Le disposizioni di cui alla sezione 12 del presente Regolamento interno per lo svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o sotto-commissioni, salvo in materia di quorum.
444 3. Le disposizioni di cui alla sezione 14 del presente Regolamento interno son applicabili alle votazioni nelle commissioni o sotto-commissioni.
16. Riserve
445 1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni, devono sforzarsi, nella misura del possibile di aderire all'opinione della maggioranza.
446 2. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione e' di natura tale da impedire al suo governo di aderire agli emendamenti alla Costituzione o alla presente Convenzione, o alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione puo' formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazione a nome di un Membro che non partecipa alla Conferenza ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformita' con le disposizioni dell'articolo 31 della presente Convenzione.
17. Processi verbali delle sedute plenarie
447 1. I Processi-verbali delle sedute plenarie sono stabiliti dal Segretariato della conferenza che provvede a distribuirli alle delegazioni il prima possibile ed in ogni caso non oltre 5 giorni lavorativi successivamente ad ogni seduta.
448 2. Dopo che i processi verbali sono stati distribuiti, le delegazioni devono depositare per iscritto presso il Segretariato della conferenza, il piu' rapidamente possibile, le correzioni che ritengono giustificate, nonche', se del caso modifiche orali durante la seduta nel corso della quale i processi verbali sono approvati.
449 3. (1) In regola generale, i processi verbali contengono solo le proposte e le conclusioni, assieme ai principali argomenti sui quali sono basati, redatte nella maniera piu' concisa possibile. 450 (2) Tuttavia, ogni delegazione ha diritto di chiedere l'inserimento analitico o in extenso di ogni dichiarazione da essa formulata durante i dibattiti. In questo caso essa deve in linea di massima annunciarlo all'inizio del suo intervento, in vista di agevolare il compito dei relatori. Deve inoltre fornire, essa stessa, il testo al Segretariato della conferenza nelle due ore che seguono la fine della seduta.
451 4. In ogni caso, la facolta' concessa al numero 450 di cui sopra per quanto riguarda l'inserimento delle dichiarazioni deve essere usata con discrezione.
18 Resoconti e rapporti delle commissioni e sotto-commissioni
452 1. (1) I dibattiti delle commissioni e sotto-commissioni sono riassunti, seduta per seduta, in resoconti stabiliti dal Segretariato della conferenza e distribuiti alle delegazioni non oltre 5 giorni lavorativi dopo ciascuna seduta. I resoconti mettono in risalto i punti essenziali del dibattito, le varie opinioni di cui conviene prendere nota, nonche' le proposte e conclusioni che emergono dall'insieme.
453 (2) Tuttavia, ogni delegazione ha anche il diritto di avvalersi della facolta' di cui al numero 450 precedente.
454 (3) In ogni caso occorre avvalersi solo con discrezione della facolta' concessa al numero 453 di cui sopra.
455 2. Le commissioni e sotto-commissioni possono elaborare i rapporti parziali che ritengono necessari, e qualora le circostanze lo giustifichino, possono, alla fine dei loro lavori, presentare un rapporto finale nel quale riepilogano in forma concisa le proposte e le conclusioni che risultano dagli studi loro affidati.
19. Approvazione dei processi-verbali, resoconti e rapporti
456 1. (1) In linea di massima, all'inizio di ciascuna seduta plenaria o di ciascuna seduta di commissione o di sotto-commissione, il presidente chiede se le delegazioni hanno osservazioni da formulare in merito al processo verbale, o, se si tratta di una commissione o sotto-commissione, al resoconto della seduta precedente. Tali processi verbali o resoconti sono considerati come approvati se nessuna correzione e' stata comunicata al Segretariato o se nessuna opposizione e' manifestata a voce. Nel caso contrario, vengono apportate al processo-verbale o al resoconto le correzioni necessarie.
457 (2) Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o sotto-commissione interessata.
458 2. (1) I processi-verbali delle ultime sessioni plenarie sono esaminati ed approvati dal presidente.
459 (2) I resoconti delle ultime sedute di una commissione o sotto-commissione sono esaminati ed approvati dal presidente di questa commissione o sotto-commissione.
20. Numerazione
460 1. I numeri dei capitoli, articoli e paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono mantenuti fino alla prima lettura in seduta plenaria. I testi aggiunti riportano provvisoriamente il numero dell'ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, cui si aggiunge "A", "B" ecc.
461 2. La numerazione definitiva dei capitoli, articoli e paragrafi e' di regola affidata alla commissione di redazione dopo la loro approvazione in prima lettura, ma puo' anche essere affidata al Segretario generale con decisione adottata in seduta plenaria.
21. Approvazione definitiva
462 I testi degli Atti finali di una Conferenza di plenipotenziari, di una conferenza delle radiocomunicazioni o di una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, sono considerati come definitivi se sono approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria.
22. Firma
463 I testi degli Atti finali approvati dalle conferenze di cui al numero 462 precedente sono sottoposto alla firma dei delegati muniti dei poteri definiti all'articolo 31 della presente Convenzione, secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei Membri in francese.
23 Rapporti con la stampa ed il pubblico.
464 1. I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa solo con l'autorizzazione del presidente della conferenza.
465 2. Nella misura in cui cio' e' possibile in pratica, la stampa ed il pubblico possono assistere alle conferenze in conformita' con le direttive approvate alla riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 di cui sopra ed alle disposizioni pratiche adottate dal Segretario generale. La presenza della stampa e del pubblico non deve in alcun caso disturbare l'ordinato svolgimento dei lavori di una seduta.
466 3. Le altre riunioni dell'Unione non sono aperte alla stampa ed al pubblico, salvo se i partecipanti alla riunione in questione decidono diversamente.
24. Franchigia
467 Durante la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i rappresentanti dei Membri del Consiglio, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, gli alti funzionari del Segretariato generale e dei Settori dell'Unione che assistono alla conferenza ed il personale del segretariato dell'Unione distaccato presso la conferenza hanno diritto alla franchigia postale, alla franchigia dei telegrammi nonche' alla franchigia telefonica e telex nella misura in cui il governo ospite ha potuto stipulare intese a tale riguardo con gli altri governi e con i gestori riconosciuti interessati.
Regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni
340 Il regolamento interno e' applicabile senza preclusioni alle disposizioni relative alla procedura di emendamento contenute nell'articolo 55 della Costituzione e nell'articolo 42 della presente Convenzione.
1. Ordine dei posti
341 Alle sedute della conferenza, le delegazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi in francese dei Membri rappresentati.
2. Inaugurazione della conferenza
342 1. (1) La seduta inaugurale della conferenza e' preceduta da una riunione dei capi delegazione durante la quale e' stabilito l'ordine del giorno della prima seduta plenaria e sono presentate proposte concernenti l'organizzazione e la designazione dei presidenti e vice-presidenti della conferenza e delle sue commissioni, secondo un principio di rotazione, di ripartizione geografica, ed in base alla competenza necessaria secondo le disposizioni del numero 346 qui di seguito.
343 (2) Il presidente della riunione dei capi delegazione e' designato in conformita' con le disposizioni dei numeri 344 e 345 qui di seguito.
344 2. (1) La conferenza e' inaugurata da una personalita' designata dal governo che invita.
345 (2) Qualora non vi sia un governo invitante, essa e' inaugurata dal capo delegazione piu' anziano.
346 3. (1) Nella prima seduta plenaria, si procede all'elezione del presidente che e' in generale una personalita' designata dal governo invitante.
347 (2) Qualora non vi sia un governo invitante, il presidente e' selezionato in considerazione della proposta formulata dai capi delegazione durante la riunione di cui al numero 342 sopra.
348 4. La prima seduta plenaria procede inoltre:
349 a) all'elezione dei vice-presidenti della conferenza;
350 b) alla costituzione delle commissioni della conferenza ed all'elezione dei rispettivi presidenti e vice-presidenti;
351 c) alla designazione del Segretariato della Conferenza, secondo il numero 97 della presente Convenzione; il segretariato puo' essere rafforzato, se del caso, con del personale fornito dall'amministrazione del Governo invitante.
3. Prerogative del presidente della Conferenza
352 1. Oltre all'esercizio di tutte le altre prerogative che gli vengono conferite nel presente regolamento, il presidente pronuncia l'apertura e la chiusura di ciascuna seduta plenaria, dirige i dibattiti, vigila sull'applicazione del regolamento interno, da' la parola, mette le questioni ai voti e proclama le decisioni adottate.
353 2. Il presidente della Conferenza ha la direzione generale dei lavori della conferenza e vigila sul mantenimento dell'ordine durante le sedute plenarie. Delibera sulle proposte e le mozioni d'ordine, ed ha in particolare potere di proporre l'aggiornamento o la chiusura del dibattito, di togliere o di sospendere una seduta. Puo' anche decidere di rinviare la convocazione di una seduta plenaria, se lo ritiene necessario.
354 3. Il presidente della Conferenza protegge il diritto di tutte le delegazioni di esprimere liberamente e pienamente il loro parere sull'argomento in discussione.
355 4. Il presidente della Conferenza vigila affinche' i dibattiti siano limitati all'argomento in discussione e puo' interrompere ogni oratore che si discosti dal tema trattato, per ricordargli la necessita' di attenersi all'argomento.
4. Costituzione delle commissioni
356 1. La seduta plenaria puo' costituire commissioni per esaminare gli argomenti sottoposti alle deliberazioni della conferenza.
Queste commissioni possono costituire sotto-commissioni. Le commissioni e le sotto-commissioni possono anche costituire gruppi di lavoro.
357 2. Sono costituiti, se necessario, sotto-commissioni e gruppi di lavoro.
358 3. Con riserva delle disposizioni previste ai numeri 356 e 357 di cui sopra, saranno costituite le seguenti commissioni:
4.1. Commissione di direzione:
359 a) Questa Commissione e' di regola composta dal presidente della conferenza o della riunione, che la presiede, dai vice-presidenti della conferenza e dai presidenti e vice-presidenti delle commissioni;
360 b) La commissione di direzione coordina tutte le attivita' attinenti ad un corretto svolgimento dei lavoro e stabilisce l'ordine ed il numero delle sedute, evitando, se possibile, ogni simultaneita', data la composizione ristretta di alcune delegazioni.
4.2. Commissione delle credenziali
361 La Conferenza di plenipotenziari, la conferenza delle radiocomunicazioni o la conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, nomina una Commissione per le credenziali incaricata di verificare le credenziali delle delegazioni alle sue conferenze. Detta commissione presenta le sue conclusioni in seduta plenaria, entro le scadenze stabilite da quest'ultima.
4.3 Commissione di redazione
362 a) I testi elaborati, per quanto possibile nella loro forma definitiva dalle varie commissioni, tenendo conto dei pareri formulati, sono presentati alla commissione di redazione, la quale e' incaricata di perfezionarne la forma senza alterarne il significato e se del caso di riunirli con i testi precedenti non emendati.
363 b) Questi testi sono sottoposti dalla commissione di redazione alla seduta plenaria, la quale li approva o li rinvia, ai fini di un nuovo esame, alla commissione competente.
4.4. Commissione di controllo del bilancio
364 a) All'apertura di ogni conferenza, la seduta plenaria nomina una commissione di controllo del bilancio incaricata di valutare l'organizzazione ed i mezzi di azione messi a disposizione dei delegati, di esaminare e di approvare i conti delle spese sostenute per tutta la durata della conferenza. Questa commissione include, oltre ai membri delle delegazioni che desiderano parteciparvi, un rappresentante del Segretario generale e del Direttore dell'ufficio interessato, e se vi e' un governo invitante, un rappresentante di quest'ultimo.
365 b) Prima dell'esaurimento del bilancio approvato dal Consiglio per la conferenza, la commissione di controllo presenta alla seduta plenaria, in collaborazione con il segretariato della conferenza, in rendiconto provvisorio delle spese. La seduta plenaria ne tiene conto, al fine di decidere se i progressi compiuti giustificano un prolungamento della conferenza oltre la data alla quale si provvede l'esaurimento del bilancio approvato. 366 c) Alla fine di ciascun conferenza, la commissione di controllo del bilancio presenta alla seduta plenaria un rapporto che indica il piu' esattamente possibile, l'importo previsto delle spese della conferenza, nonche' quelle che possono eventualmente essere comportate dall'attuazione delle decisioni adottate da tale conferenza.
367 d) Dopo aver esaminato ed approvato tale rapporto, la seduta plenaria lo trasmette al Segretario generale con le sue osservazioni, affinche' lo presenti al Consiglio nella sua prossima sessione ordinaria.
5. Composizione delle commissioni
5.1 Conferenza di plenipotenziari
368 Le commissioni sono composte da delegati dei Membri e degli osservatori previsti al numero 269 della presente Convenzione, che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria.
5.2 Conferenze delle radiocomunicazioni e conferenze mondiali delle telecomunicazioni internazionali
369 Le commissioni sono composte dai delegati dei Membri, dagli osservatori e dei rappresentanti di cui ai numeri 278, 279 e 280 della presente Convenzione che ne hanno fatto richiesta o che sono stati designati dalla seduta plenaria.
5.3 Assemblee delle radiocomunicazioni, conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni e conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni.
370 Oltre ai delegati dei Membri ed agli osservatori di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione, i rappresentanti di ogni ente o organizzazione che figurano nella lista appropriata di cui al numero 237 della presente Convenzione, possono partecipare alle assemblee delle radiocomunicazioni ed alle commissioni delle conferenze di normalizzazione delle telecomunicazioni e delle conferenze di sviluppo delle telecomunicazioni.
6. Presidenti e vice-presidenti delle sotto-commissioni
371 Il presidente di ciascuna commissione propone a quest'ultima la scelta dei presidenti e dei vice-presidenti delle sotto-commissioni da essa costituite.
7. Convocazione alle sedute
372 Le sedute plenarie e quelle delle commissioni, sotto-commissioni e gruppi di lavoro sono annunciate, sufficientemente in anticipo, sul luogo di riunione della conferenza.
8. Proposte presentate prima dell'inizio della conferenza
373 Le proposte presentate prima dell'inizio della conferenza sono suddivise dalla seduta plenaria tra le commissioni competenti costituite in conformita' con le disposizioni della sezione 4 del presente Regolamento interno. Tuttavia, la seduta plenaria puo' trattare direttamente qualunque proposta.
9. Proposte o emendamenti presentati durante la conferenza
374 1. Le proposte o emendamenti presentati dopo l'inizio della Conferenza sono consegnate al presidente della conferenza, al presidente della commissione competente o al segretariato della conferenza a fini di pubblicazione e di distribuzione come documento di conferenza.
375 2. Nessuna proposta o emendamento scritto puo' essere presentato se non e' firmato dal Capo della delegazione interessata o dal suo sostituito.
376 3. Il presidente della conferenza, di una commissione, di una sotto-commissione o di un gruppo di lavoro puo' presentare in ogni tempo proposte miranti ad accelerare il corso del dibattito. 377 4. Ogni proposta o emendamento deve contenere in termini concreti e precisi il testo da esaminare.
378 5. (1) Il presidente della conferenza o il presidente della commissione, della sotto-commissione o del gruppo di lavoro competente decide, per ciascun caso, se una proposta o un emendamento presentato durante la seduta, deve essere oggetto di una comunicazione verbale o se deve essere depositato a fini di pubblicazione e di distribuzione alle condizioni previste al numero 374 precedente.
379 (2) In generale, il testo di ogni proposta importante che deve essere oggetto di una votazione, deve essere tempestivamente distribuito nelle lingue di lavoro della conferenza, in modo da poter essere esaminato prima della discussione.
380 (3) Inoltre, il presidente della Conferenza, che riceve le proposte o emendamenti di cui al numero 374 precedente, li trasmette, a seconda dei casi, alle commissioni competenti o alla seduta plenaria.
381 6. Ogni persona autorizzata puo' leggere o domandare che sia letta in seduta plenaria ogni proposta o emendamento da essa presentato durante la conferenza e puo' esporne i motivi.
10. Condizioni richieste per ogni esame, decisione o voto concernente una proposta o un emendamento
382 1. Nessuna proposta o emendamento puo' essere introdotta nel dibattito se non e' appoggiata, al momento del suo esame, da almeno un'altra delegazione.
383 2. Ogni proposta o ogni emendamento debitamente appoggiato deve essere presentato per esame e poi per decisione, se del caso a seguito di una votazione.
11. Proposte o emendamenti omessi o rinviati
348 Se una proposta o un emendamento e' stato omesso o se il suo esame e' stato differito, spetta alla delegazione che ha patrocinato tale proposta o emendamento, di accertare che si proceda in seguito al suo esame.
12. Svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria
12.1 Quorum
385 Affinche' una votazione effettuata durante una seduta plenaria sia valida, devono essere presenti o rappresentate alla seduta oltre la meta' delle delegazioni accreditate alla conferenza ed aventi diritto di voto.
12.2 Ordine della discussione
386 (1) Le persone che desiderano prendere la parola possono farlo solo dopo aver ottenuto il consenso del presidente. In linea di massima, esse debbono innanzitutto indicare a che titolo esse parlano.
12.3 Mozioni e punti d'ordine
387 (2) Ogni persona che ha la parola deve esprimersi lentamente e distintamente, separando accuratamente le parole ed scadendo i tempi di pausa necessari affinche' tutti possano comprendere bene il suo pensiero.
388 (1) Durante il dibattito, una delegazione nel momento che ritiene opportuno puo' presentare una mozione d'ordine o sollevare un punto d'ordine, che daranno immediatamente luogo ad una decisione, adottata dal presidente in conformita' con il presente Regolamento interno. Ogni delegazione puo' appellarsi contro la decisione del presidente ma quest'ultima rimane valida nella sua integralita' se la maggioranza delle delegazioni presenti e votanti non vi si oppone.
389 (2) La delegazione che presenta una mozione d'ordine non puo', nel suo intervento, trattare nel merito la questione dibattuta.
12.4 Ordine di priorita' delle mozioni e punti d'ordine
390 L'ordine di priorita' da assegnare alle mozioni ed ai punti d'ordine di cui al numero 388 precedente e' il seguente:
391 a) ogni punto d'ordine relativo all'applicazione del presente regolamento interno, comprese le procedure di voto;
392 b) sospensione della seduta;
393 c) scioglimento della seduta;
394 d) rinvio del dibattito sull'argomento in discussione
395 e) chiusura del dibattito sull'argomento in discussione
396 f) ogni altra mozione o punto d'ordine che potrebbe essere presentato e la cui priorita' relativa e' stabilita dal presidente.
12.5 Mozione di sospensione o di scioglimento della seduta.
397 Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione puo' proporre di sospendere o di togliere la seduta, indicando i motivi della sua proposta. Se tale proposta e' appoggiata, la parola viene data a due oratori che si esprimono contro la mozione ed unicamente su questo argomento, dopodiche' la mozione e' messa ai voti.
12.6 Mozione di rinvio del dibattito
398 Durante la discussione di ogni argomento, una delegazione puo' proporre il rinvio del dibattito per un periodo determinato. Nel caso in cui la mozione sia oggetto di una discussione, vi possono prendere parte solo tre oratori oltre all'autore della mozione, uno a favore della mozione e due contro, dopodiche' la mozione e' messa ai voti.
12.7 Mozione di chiusura del dibattito
399 In qualunque momento, una delegazione puo' proporre che il dibattito sull'argomento dibattuto sia dichiarato chiuso. In tal caso, la parola sara' concessa solo a due oratori sfavorevoli alla chiusura, dopodiche' tale mozione sara' messa ai voti. Se la mozione e' adottata, il presidente chiede immediatamente che si voti sull'argomento che e' oggetto del dibattito.
12.8 Limitazione degli interventi
400 (1) La seduta plenaria puo' se del caso limitare la durata ed il numero degli interventi di una stessa delegazione su un determinato argomento.
401 (2) Per quanto riguarda la procedura, il presidente limita la durata di ciascun intervento a cinque minuti al massimo.
402 (3) Quando un oratore supera il tempo di parola che gli e' stato concesso, il presidente ne informa l'assemblea e chiede all'oratore di concludere rapidamente il suo intervento.
12.9 Chiusura della lista degli oratori
403 (1) Durante un dibattito, il presidente puo' dare lettura della lista degli oratori iscritti; egli vi aggiunge il nome delle delegazioni che manifestano il desiderio di prendere la parola e, con il consenso dell'assemblea puo' dichiarare che la lista e' chiusa. Tuttavia, se lo ritiene opportuno, il presidente puo' concedere a titolo eccezionale il diritto di rispondere ad ogni intervento precedente, anche dopo la chiusura della lista.
404 (2) Quando la lista degli oratori e' esaurita, il presidente pronuncia la chiusura del dibattito sull'argomento in discussione.
12.10 Questioni di competenza
405 Le questioni di competenza che possono sorgere devono essere risolte prima che si voti nel merito dell'argomento in discussione.
12.11 Ritiro e nuova presentazione di una mozione
406 L'autore di una mozione puo' ritirarla prima che essa sia messa ai voti. Ogni mozione, emendata o non, che sia in tal modo ritirata, puo' essere ripresentata oppure ripresa sia dalla delegazione autrice dell'emendamento, sia da ogni altra delegazione.
13. Diritto di voto
407 1. In tutte le sedute della conferenza, la delegazione di un Membro dell'Unione debitamente accreditata da quest'ultimo a partecipare alla conferenza, ha diritto ad un voto in conformita' con l'articolo 3 della Costituzione.
408 2. La delegazione di un Membro dell'Unione esercita il suo diritto di voto alle condizioni specificate all'articolo 31 della presente Convenzione.
409 3. Se un Membro dell'Unione non e' rappresentato da un'amministrazione ad un'assemblea delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni o ad una conferenza di sviluppo delle telecomunicazioni, i rappresentanti dei gestori riconosciuti del Membro interessato hanno insieme diritto ad un solo voto, a prescindere dal loro numero, con riserva delle disposizioni del numero 239 della presente Convenzione. Le disposizioni dei numeri 335 a 338 della presente Convenzione relative alle procure si applicano alle succitate conferenze.
14. Votazione
14.1 Definizione di maggioranza
410 (1) La maggioranza e' costituita da oltre la meta' delle delegazioni presenti e votanti.
411 (2) Le astensioni non sono prese in considerazione nel calcolo dei voti necessari per rappresentare la maggioranza
412 (3) In caso di parita' di voti, la proposta o l'emendamento e' considerato respinto.
413 (4) Ai fini del presente regolamento si considera come "delegazione presente e votante" ogni delegazione che si pronuncia a favore o a sfavore di una proposta.
14.2 Non partecipazione al voto
414 Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano espressamente di non volervi partecipare, non sono considerate assenti dal punto di vista della determinazione del quorum ai sensi del numero 385 della presente Convenzione, ne' astenute dal punto di vista dell'applicazione delle disposizioni del numero 416 qui di seguito.
14.3 Maggioranza speciale
415 Per quanto riguarda l'ammissione di nuovi Membri dell'Unione la maggioranza richiesta e' stabilita all'articolo 2 della Costituzione.
14.4 Oltre il cinquanta per cento di astensioni
416 Quando il numero delle astensioni supera la meta' del numero dei voti espressi (a favore, a sfavore, astensioni) l'esame dell'argomento in discussione e' rinviato ad una seduta successiva durante la quale non si terra' piu' conto delle astensioni.
14.5 Procedure di voto
417 (1) Le procedure di voto sono le seguenti:
418 a) a mano alzata, come regola generale, a meno che non sia richiesta una votazione per chiamata nominale secondo la procedura b) o una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c);
419 b) per chiamata nominale nell'ordine alfabetico francese dei nomi dei Membri presenti ed abilitati a votare:
420 1. se almeno due delegazioni, presenti ed abilitate a votare, lo chiedono prima dell'inizio della votazione, a meno che non sia stata richiesta una votazione a scrutinio segreto secondo la procedura c), oppure
421 2. Se da una votazione secondo la procedura a) non emerge chiaramente una maggioranza;
422 c) a scrutinio segreto, se almeno cinque delle delegazioni presenti ed abilitate a votare lo chiedono prima dell'inizio della votazione.
423 (2) Prima di far procedere alla votazione, il presidente esamina ogni richiesta concernente il modo con cui tale votazione sara' effettuata, poi annuncia ufficialmente la procedura di voto che sara' applicata e l'argomento messo ai voti. Dichiara poi che la votazione e' iniziata e quando quest'ultima e' terminata, ne proclama i risultati.
424 (3) In caso di votazione a scrutinio segreto, il Segretariato adotta immediatamente le disposizioni atte ad assicurare il segreto dello scrutinio.
425 (4) Se e' disponibile un sistema elettronico adeguato, e se la conferenza decide in tal modo, la votazione puo' essere effettuata per mezzo di un sistema elettronico.
14.6 Divieto d'interrompere una votazione quando e' iniziata
426 Quando la votazione e' iniziata, nessuna delegazione puo' interromperla, salvo se si tratta di una mozione d'ordine relativa allo svolgimento della votazione. Tale mozione d'ordine non puo' includere una proposta che comporti una modifica della votazione in corso o una modifica riguardo al merito della questione messa ai voti. La votazione ha inizio con la dichiarazione del presidente indicante che la votazione e' iniziata e termina con la dichiarazione del presidente che proclama i risultati.
14.7 Spiegazione del voto
427 Il presidente da' la parola alle delegazioni che desiderano spiegare il loro voto successivamente al voto stesso.
14.8 Voto di una proposta in parti
428 (1) Se l'autore di una proposta lo richiede, oppure se l'assemblea lo ritiene opportuno, o se il presidente, con l'approvazione dell'autore, lo propone, tale proposta e' suddivisa e le sue varie parti sono messe ai voti separatamente.
Le parti della proposta che sono state adottate sono poi messe ai voti come un tutto unico.
429 (2) Se tutte le parti di una proposta sono respinte, la proposta stessa e' considerata respinta.
14.9 Ordine di voto delle proposte relative ad una stessa questione 430 (1) Se la stessa questione e' oggetto di varie proposte, queste sono messe ai voti nell'ordine in cui sono state presentate a meno che l'assemblea non decida diversamente.
431 (2) Dopo ogni voto, l'assemblea decide se sia il caso o meno di mettere ai voti la proposta successiva.
14.10 Emendamenti
432 (1) Si considera come emendamento ogni proposta di modifica che comporta unicamente una soppressione, un'aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di questa proposta.
433 (2) Ogni emendamento ad una proposta che viene accettata dalla delegazione che presenta questa proposta e' subito incorporato al testo originale della proposta.
434 (3) Nessuna proposta di modifica e' considerata come un emendamento se l'assemblea ritiene che e' incompatibile con la proposta iniziale.
14.11 Votazione sugli emendamenti
435 (1) Se una proposta e' oggetto di un emendamento, tale emendamento e' messo ai voti in primo luogo.
436 (2) Se una proposta e' oggetto di piu' emendamenti, quello che si discosta maggiormente dal testo originale e' messo ai voti in primo luogo. Se questo emendamento non raccoglie la maggioranza dei voti, viene messo ai voti l'emendamento tra i restanti emendamenti e che si discosta maggiormente dal testo originale, e cosi' via fino a quando uno degli emendamenti non abbia ottenuto la maggioranza dei voti; se tutti le proposte di emendamento sono state esaminate senza che nessuna di loro abbia ottenuto la maggioranza, la proposta originale non emendata viene messa ai voti.
437 (3) Se uno o piu' emendamenti sono adottati, la stessa proposta cosi' modificata e' successivamente messa ai voti.
14.12 Ripetizione di una votazione
438 (1) Trattandosi di commissioni, sotto-commissioni e di gruppi di lavoro di una conferenza o di una riunione, una proposta, parte di una proposta o un emendamento che sono gia' stati oggetto di una decisione a seguito di un voto in una delle commissioni o sotto-commissioni o in uno dei gruppi di lavoro, non possono essere rimessi ai voti nella stessa commissione o sotto-commissione o nello stesso gruppo di lavoro. Questa disposizione si applica a prescindere dalla procedura di voto prescelta.
439 (2) Trattandosi di sedute plenarie, una proposta, parte di una proposta o un emendamento non devono essere rimesse ai voti, a meno che non siano soddisfatte le due condizioni qui di seguito: 440 a) la maggioranza dei Membri abilitati a votare ne abbia fatto richiesta;
441 b) si puo' fare domanda per ripetere la votazione almeno un giorno completo dopo la votazione.
15. Svolgimento dei dibattiti e procedure di voto in commissioni e
sotto-commissioni
422 1. I presidenti delle commissioni e sotto-commissioni hanno competenze analoghe a quelle conferite ai presidenti della conferenza dalla sezione 3 del presente Regolamento interno. 443 2. Le disposizioni di cui alla sezione 12 del presente Regolamento interno per lo svolgimento dei dibattiti in seduta plenaria sono applicabili ai dibattiti delle commissioni o sotto-commissioni, salvo in materia di quorum.
444 3. Le disposizioni di cui alla sezione 14 del presente Regolamento interno son applicabili alle votazioni nelle commissioni o sotto-commissioni.
16. Riserve
445 1. In linea di massima, le delegazioni che non riescono a far accettare il loro punto di vista alle altre delegazioni, devono sforzarsi, nella misura del possibile di aderire all'opinione della maggioranza.
446 2. Tuttavia, qualora sembri ad una delegazione che una decisione e' di natura tale da impedire al suo governo di aderire agli emendamenti alla Costituzione o alla presente Convenzione, o alla revisione dei Regolamenti amministrativi, questa delegazione puo' formulare riserve a titolo provvisorio o definitivo nei confronti di tale decisione; tali riserve possono essere formulate da una delegazione a nome di un Membro che non partecipa alla Conferenza ma che ha consegnato una procura a detta delegazione per firmare gli Atti finali in conformita' con le disposizioni dell'articolo 31 della presente Convenzione.
17. Processi verbali delle sedute plenarie
447 1. I Processi-verbali delle sedute plenarie sono stabiliti dal Segretariato della conferenza che provvede a distribuirli alle delegazioni il prima possibile ed in ogni caso non oltre 5 giorni lavorativi successivamente ad ogni seduta.
448 2. Dopo che i processi verbali sono stati distribuiti, le delegazioni devono depositare per iscritto presso il Segretariato della conferenza, il piu' rapidamente possibile, le correzioni che ritengono giustificate, nonche', se del caso modifiche orali durante la seduta nel corso della quale i processi verbali sono approvati.
449 3. (1) In regola generale, i processi verbali contengono solo le proposte e le conclusioni, assieme ai principali argomenti sui quali sono basati, redatte nella maniera piu' concisa possibile. 450 (2) Tuttavia, ogni delegazione ha diritto di chiedere l'inserimento analitico o in extenso di ogni dichiarazione da essa formulata durante i dibattiti. In questo caso essa deve in linea di massima annunciarlo all'inizio del suo intervento, in vista di agevolare il compito dei relatori. Deve inoltre fornire, essa stessa, il testo al Segretariato della conferenza nelle due ore che seguono la fine della seduta.
451 4. In ogni caso, la facolta' concessa al numero 450 di cui sopra per quanto riguarda l'inserimento delle dichiarazioni deve essere usata con discrezione.
18 Resoconti e rapporti delle commissioni e sotto-commissioni
452 1. (1) I dibattiti delle commissioni e sotto-commissioni sono riassunti, seduta per seduta, in resoconti stabiliti dal Segretariato della conferenza e distribuiti alle delegazioni non oltre 5 giorni lavorativi dopo ciascuna seduta. I resoconti mettono in risalto i punti essenziali del dibattito, le varie opinioni di cui conviene prendere nota, nonche' le proposte e conclusioni che emergono dall'insieme.
453 (2) Tuttavia, ogni delegazione ha anche il diritto di avvalersi della facolta' di cui al numero 450 precedente.
454 (3) In ogni caso occorre avvalersi solo con discrezione della facolta' concessa al numero 453 di cui sopra.
455 2. Le commissioni e sotto-commissioni possono elaborare i rapporti parziali che ritengono necessari, e qualora le circostanze lo giustifichino, possono, alla fine dei loro lavori, presentare un rapporto finale nel quale riepilogano in forma concisa le proposte e le conclusioni che risultano dagli studi loro affidati.
19. Approvazione dei processi-verbali, resoconti e rapporti
456 1. (1) In linea di massima, all'inizio di ciascuna seduta plenaria o di ciascuna seduta di commissione o di sotto-commissione, il presidente chiede se le delegazioni hanno osservazioni da formulare in merito al processo verbale, o, se si tratta di una commissione o sotto-commissione, al resoconto della seduta precedente. Tali processi verbali o resoconti sono considerati come approvati se nessuna correzione e' stata comunicata al Segretariato o se nessuna opposizione e' manifestata a voce. Nel caso contrario, vengono apportate al processo-verbale o al resoconto le correzioni necessarie.
457 (2) Ogni rapporto parziale o finale deve essere approvato dalla commissione o sotto-commissione interessata.
458 2. (1) I processi-verbali delle ultime sessioni plenarie sono esaminati ed approvati dal presidente.
459 (2) I resoconti delle ultime sedute di una commissione o sotto-commissione sono esaminati ed approvati dal presidente di questa commissione o sotto-commissione.
20. Numerazione
460 1. I numeri dei capitoli, articoli e paragrafi dei testi sottoposti a revisione sono mantenuti fino alla prima lettura in seduta plenaria. I testi aggiunti riportano provvisoriamente il numero dell'ultimo paragrafo precedente del testo primitivo, cui si aggiunge "A", "B" ecc.
461 2. La numerazione definitiva dei capitoli, articoli e paragrafi e' di regola affidata alla commissione di redazione dopo la loro approvazione in prima lettura, ma puo' anche essere affidata al Segretario generale con decisione adottata in seduta plenaria.
21. Approvazione definitiva
462 I testi degli Atti finali di una Conferenza di plenipotenziari, di una conferenza delle radiocomunicazioni o di una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali, sono considerati come definitivi se sono approvati in seconda lettura dalla seduta plenaria.
22. Firma
463 I testi degli Atti finali approvati dalle conferenze di cui al numero 462 precedente sono sottoposto alla firma dei delegati muniti dei poteri definiti all'articolo 31 della presente Convenzione, secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei Membri in francese.
23 Rapporti con la stampa ed il pubblico.
464 1. I comunicati ufficiali sui lavori della conferenza possono essere trasmessi alla stampa solo con l'autorizzazione del presidente della conferenza.
465 2. Nella misura in cui cio' e' possibile in pratica, la stampa ed il pubblico possono assistere alle conferenze in conformita' con le direttive approvate alla riunione dei capi delegazione di cui al numero 342 di cui sopra ed alle disposizioni pratiche adottate dal Segretario generale. La presenza della stampa e del pubblico non deve in alcun caso disturbare l'ordinato svolgimento dei lavori di una seduta.
466 3. Le altre riunioni dell'Unione non sono aperte alla stampa ed al pubblico, salvo se i partecipanti alla riunione in questione decidono diversamente.
24. Franchigia
467 Durante la durata della conferenza, i Membri delle delegazioni, i rappresentanti dei Membri del Consiglio, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni, gli alti funzionari del Segretariato generale e dei Settori dell'Unione che assistono alla conferenza ed il personale del segretariato dell'Unione distaccato presso la conferenza hanno diritto alla franchigia postale, alla franchigia dei telegrammi nonche' alla franchigia telefonica e telex nella misura in cui il governo ospite ha potuto stipulare intese a tale riguardo con gli altri governi e con i gestori riconosciuti interessati.
Art. 33
Articolo 33
Finanze
468 1. (1) La scala secondo la quale ciascun Membro sceglie la sua classe di contribuzione, in conformita' con le disposizioni pertinenti dell'articolo 28 della Costituzione, e' la seguente: classe di 40 unita'
classe di 35 unita'
classe di 30 unita'
classe di 28 unita'
classe di 25 unita'
classe di 23 unita'
classe di 20 unita'
classe di 18 unita'
classe di 15 unita'
classe di 13 unita'
classe di 10 unita'
classe di 8 unita'
classe di 5 unita'
classe di 4 unita'
classe di 3 unita'
classe di 2 unita'
classe di 1 1/2 unita'
classe di 1 unita'
classe di 1/2 unita'
classe di 1/4 unita'
classe di 1/8 unita'*
classe di 1/16 unita'*
(* Per i paesi meno progrediti come recensiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e da altri
Membri determinati dal Consiglio).
469 (2) Oltre alle classi di contribuzione menzionate al numero 468 di cui sopra, ogni Membro puo' scegliere un numero di unita' contributiva superiore a 40.
470 (3) Il Segretario generale notifica a tutti i Membri dell'Unione la decisione di ciascun Membro per quanto riguarda la classe di contribuzione prescelta.
471 (4) I Membri possono in ogni momento scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato in precedenza.
472 2. (1) Ogni nuovo Membro paga, per l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a decorrere dal primo giorno del mese di adesione.
473 (2) In caso di denuncia della Costituzione e della presente Convenzione da parte di un Membro, il contributo va pagato fino all'ultimo giorno del mese in cui la denuncia ha effetto.
474 3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall'inizio di ciascun anno finanziario dell'Unione. Questo interesse e' stabilito ad un tasso del 3% (tre per cento) annuo per i primi sei mesi ed al tasso del 6% (sei per cento) annuo a decorrere dall'inizio del settimo mese.
475 4. Le seguenti disposizioni si applicano ai contributi delle organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 ed agli enti ammessi a partecipare alle attivita' dell'Unione secondo le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione.
476 5. Le organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione e altre organizzazioni internazionali che partecipano ad una Conferenza di plenipotenziari, ad un Settore dell'Unione o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali contribuiscono alle spese di questa conferenza o di questo Settore secondo i numeri 479 a 481 di cui sopra, a seconda dei casi, salvo se sono stati esonerati dal Consiglio con riserva di reciprocita'.
477 6. Ogni ente o organizzazione che figura nelle liste summenzionate al numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformita' con i numeri 479 e 480 qui di seguito.
478 7. Ogni ente od organizzazione che figura nelle liste di cui al numero 237 della presente Convenzione, che partecipa ad una conferenza delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali o ad una conferenza o ad un'assemblea di un Settore di cui non e' membro, contribuisce alle spese di questa conferenza o di quest'assemblea secondo i numeri 479 e 481 qui di seguito.
479 8. I contributi menzionati ai numeri 476, 477 e 478 sono basati sulla libera scelta di una classe di contribuzione nella scala che figura al numero 468 di cui sopra, ad esclusione delle classi di 1/4, di 1/8 e di 1/16 di unita' riservate ai Membri dell'Unione (tale esclusione non si applica al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni); la classe prescelta e comunicata al Segretario generale; l'ente o l'organizzazione interessata puo' in qualunque momento scegliere una classe contributiva superiore a quella adottata in precedenza.
480 9. L'importo della contribuzione per unita' a carico di ciascun Settore interessato e' stabilito ad 1/5 dell'unita' contributiva dei Membri dell'Unione. Tali contributi sono considerati come proventi dell'Unione e maturano interessi in conformita' con le disposizioni del numero 474 di cui sopra.
481 10. L'importo del contributo per unita' alle spese di una conferenza o di un'assemblea e' stabilito dividendo l'importo totale del bilancio della conferenza o dell'assemblea in questione per il numero totale di unita' versate dai Membri a titolo del loro contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati come proventi dell'Unione. Essi maturano interessi a partire dal sessantesimo giorno che segue l'invio delle fatture, ai tassi fissati al numero 474 di cui sopra.
482 11. La riduzione del numero di unita' contributive e' possibile solo in conformita' con i principi enunciati nelle disposizioni pertinenti dell'articolo 28 della Costituzione.
483 12. In caso di denuncia della partecipazione ai lavori di un Settore, o qualora sia posto fine a tale partecipazione (vedere il numero 240 della presente Convenzione), il contributo deve essere pagato fino all'ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, o del mese in cui viene posto fine alla partecipazione.
484 13. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni e' determinato dal Segretario generale, in base alla preoccupazione di coprire, in linea di massima, le spese di stampa e di distribuzione.
485 14. L'Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale circolante tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l'importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio di bilancio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario.
486 15. (1) In accordo con il Comitato di coordinamento, il Segretario generale puo' accettare contributi volontari in contanti o in natura, con riserva che le condizioni applicabili a tali contributi siano conformi, se, del caso, all'oggetto ed ai programmi dell'Unione nonche' al Regolamento finanziario, il quale dovra' contenere disposizioni speciali relative all'accettazione ed all'impiego di tali contributi volontari. 487 (2) Il Segretario generale rende conto di tali contributi volontari al Consiglio nel rapporto di gestione finanziaria ed in un documento che indica brevemente l'origine e l'utilizzazione prevista di ciascuno di questi contributi ed il seguito che e' stato dato loro.
Finanze
468 1. (1) La scala secondo la quale ciascun Membro sceglie la sua classe di contribuzione, in conformita' con le disposizioni pertinenti dell'articolo 28 della Costituzione, e' la seguente: classe di 40 unita'
classe di 35 unita'
classe di 30 unita'
classe di 28 unita'
classe di 25 unita'
classe di 23 unita'
classe di 20 unita'
classe di 18 unita'
classe di 15 unita'
classe di 13 unita'
classe di 10 unita'
classe di 8 unita'
classe di 5 unita'
classe di 4 unita'
classe di 3 unita'
classe di 2 unita'
classe di 1 1/2 unita'
classe di 1 unita'
classe di 1/2 unita'
classe di 1/4 unita'
classe di 1/8 unita'*
classe di 1/16 unita'*
(* Per i paesi meno progrediti come recensiti
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e da altri
Membri determinati dal Consiglio).
469 (2) Oltre alle classi di contribuzione menzionate al numero 468 di cui sopra, ogni Membro puo' scegliere un numero di unita' contributiva superiore a 40.
470 (3) Il Segretario generale notifica a tutti i Membri dell'Unione la decisione di ciascun Membro per quanto riguarda la classe di contribuzione prescelta.
471 (4) I Membri possono in ogni momento scegliere una classe di contribuzione superiore a quella che avevano adottato in precedenza.
472 2. (1) Ogni nuovo Membro paga, per l'anno della sua adesione, un contributo calcolato a decorrere dal primo giorno del mese di adesione.
473 (2) In caso di denuncia della Costituzione e della presente Convenzione da parte di un Membro, il contributo va pagato fino all'ultimo giorno del mese in cui la denuncia ha effetto.
474 3. Le somme dovute maturano interessi a decorrere dall'inizio di ciascun anno finanziario dell'Unione. Questo interesse e' stabilito ad un tasso del 3% (tre per cento) annuo per i primi sei mesi ed al tasso del 6% (sei per cento) annuo a decorrere dall'inizio del settimo mese.
475 4. Le seguenti disposizioni si applicano ai contributi delle organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 ed agli enti ammessi a partecipare alle attivita' dell'Unione secondo le disposizioni dell'articolo 19 della presente Convenzione.
476 5. Le organizzazioni di cui ai numeri 259 a 262 della presente Convenzione e altre organizzazioni internazionali che partecipano ad una Conferenza di plenipotenziari, ad un Settore dell'Unione o ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali contribuiscono alle spese di questa conferenza o di questo Settore secondo i numeri 479 a 481 di cui sopra, a seconda dei casi, salvo se sono stati esonerati dal Consiglio con riserva di reciprocita'.
477 6. Ogni ente o organizzazione che figura nelle liste summenzionate al numero 237 della presente Convenzione contribuisce alle spese del Settore in conformita' con i numeri 479 e 480 qui di seguito.
478 7. Ogni ente od organizzazione che figura nelle liste di cui al numero 237 della presente Convenzione, che partecipa ad una conferenza delle radiocomunicazioni, ad una conferenza mondiale delle telecomunicazioni internazionali o ad una conferenza o ad un'assemblea di un Settore di cui non e' membro, contribuisce alle spese di questa conferenza o di quest'assemblea secondo i numeri 479 e 481 qui di seguito.
479 8. I contributi menzionati ai numeri 476, 477 e 478 sono basati sulla libera scelta di una classe di contribuzione nella scala che figura al numero 468 di cui sopra, ad esclusione delle classi di 1/4, di 1/8 e di 1/16 di unita' riservate ai Membri dell'Unione (tale esclusione non si applica al Settore di sviluppo delle telecomunicazioni); la classe prescelta e comunicata al Segretario generale; l'ente o l'organizzazione interessata puo' in qualunque momento scegliere una classe contributiva superiore a quella adottata in precedenza.
480 9. L'importo della contribuzione per unita' a carico di ciascun Settore interessato e' stabilito ad 1/5 dell'unita' contributiva dei Membri dell'Unione. Tali contributi sono considerati come proventi dell'Unione e maturano interessi in conformita' con le disposizioni del numero 474 di cui sopra.
481 10. L'importo del contributo per unita' alle spese di una conferenza o di un'assemblea e' stabilito dividendo l'importo totale del bilancio della conferenza o dell'assemblea in questione per il numero totale di unita' versate dai Membri a titolo del loro contributo alle spese dell'Unione. I contributi sono considerati come proventi dell'Unione. Essi maturano interessi a partire dal sessantesimo giorno che segue l'invio delle fatture, ai tassi fissati al numero 474 di cui sopra.
482 11. La riduzione del numero di unita' contributive e' possibile solo in conformita' con i principi enunciati nelle disposizioni pertinenti dell'articolo 28 della Costituzione.
483 12. In caso di denuncia della partecipazione ai lavori di un Settore, o qualora sia posto fine a tale partecipazione (vedere il numero 240 della presente Convenzione), il contributo deve essere pagato fino all'ultimo giorno del mese in cui la denuncia entra in vigore, o del mese in cui viene posto fine alla partecipazione.
484 13. Il prezzo di vendita delle pubblicazioni e' determinato dal Segretario generale, in base alla preoccupazione di coprire, in linea di massima, le spese di stampa e di distribuzione.
485 14. L'Unione mantiene un fondo di riserva che costituisce un capitale circolante tale da consentire di far fronte alle spese essenziali e di mantenere riserve in contanti sufficienti per evitare, nella misura del possibile, di dover ricorrere a prestiti. Il Consiglio stabilisce annualmente l'importo dei fondi di riserva in funzione delle esigenze previste. Alla fine di ciascun esercizio di bilancio biennale, tutti i crediti iscritti nel bilancio che non sono stati spesi o impegnati, sono collocati nel fondo di riserva. Gli altri dettagli relativi a questi fondi di riserva sono descritti nel Regolamento finanziario.
486 15. (1) In accordo con il Comitato di coordinamento, il Segretario generale puo' accettare contributi volontari in contanti o in natura, con riserva che le condizioni applicabili a tali contributi siano conformi, se, del caso, all'oggetto ed ai programmi dell'Unione nonche' al Regolamento finanziario, il quale dovra' contenere disposizioni speciali relative all'accettazione ed all'impiego di tali contributi volontari. 487 (2) Il Segretario generale rende conto di tali contributi volontari al Consiglio nel rapporto di gestione finanziaria ed in un documento che indica brevemente l'origine e l'utilizzazione prevista di ciascuno di questi contributi ed il seguito che e' stato dato loro.
Art. 34
ARTICOLO 34
Responsabilita' finanziarie delle conferenze
488 1. Prima di adottare proposte o prima di prendere decisioni aventi incidenze finanziarie, le conferenze dell'Unione tengono conto di tutte le disposizioni di bilancio dell'Unione in vista di assicurare che esse non comportino spese superiori ai crediti che il Consiglio e' abilitato ad autorizzare.
489 2. Non e' dato seguito ad alcuna decisione di una conferenza che abbia come conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre ai crediti che il Consiglio e' abilitato ad autorizzare.
Responsabilita' finanziarie delle conferenze
488 1. Prima di adottare proposte o prima di prendere decisioni aventi incidenze finanziarie, le conferenze dell'Unione tengono conto di tutte le disposizioni di bilancio dell'Unione in vista di assicurare che esse non comportino spese superiori ai crediti che il Consiglio e' abilitato ad autorizzare.
489 2. Non e' dato seguito ad alcuna decisione di una conferenza che abbia come conseguenza un aumento diretto o indiretto delle spese oltre ai crediti che il Consiglio e' abilitato ad autorizzare.
Art. 35
Articolo 35
Lingue
490 1. (1) Durante le conferenze e le riunioni dell'Unione, possono essere utilizzate lingue diverse da quelle indicate nelle norme pertinenti dell'articolo 29 della Costituzione:
491 a) qualora venga richiesto al Segretario generale o al direttore dell'Ufficio interessato di prevedere l'utilizzazione orale o scritta di una o piu' lingue supplementari, con riserva che le spese supplementari sostenute per via di questo fatto, siano a carico dai Membri che hanno espresso tale richiesta o che l'hanno appoggiata;
492 b) se una delegazione prende essa stessa i provvedimenti necessari per assicurare a sue spese la traduzione orale della propria lingua in una delle lingue indicate nella norma pertinente dell'articolo 29 della Costituzione.
493 (2) Nel caso previsto al numero 491 di cui sopra, il Segretario generale o il direttore dell'ufficio interessato da' seguito a tale richiesta nella misura del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati l'assicurazione che le spese sostenute saranno da essi debitamente rimborsate all'Unione.
494 (3) Nel caso previsto al numero 492 di cui sopra, la delegazione interessata puo' inoltre, se lo desidera, assicurare a sue spese la traduzione orale nella propria lingua, da una delle lingue indicate nella norma pertinente dell'articolo 29 della Costituzione.
495 2. Tutti i documenti di cui trattasi nelle norme pertinenti dell'articolo 29 della Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che i Membri che chiedono tale pubblicazione s'impegnino a prendere a carico la totalita' delle spese di traduzione e di pubblicazione sostenute.
Lingue
490 1. (1) Durante le conferenze e le riunioni dell'Unione, possono essere utilizzate lingue diverse da quelle indicate nelle norme pertinenti dell'articolo 29 della Costituzione:
491 a) qualora venga richiesto al Segretario generale o al direttore dell'Ufficio interessato di prevedere l'utilizzazione orale o scritta di una o piu' lingue supplementari, con riserva che le spese supplementari sostenute per via di questo fatto, siano a carico dai Membri che hanno espresso tale richiesta o che l'hanno appoggiata;
492 b) se una delegazione prende essa stessa i provvedimenti necessari per assicurare a sue spese la traduzione orale della propria lingua in una delle lingue indicate nella norma pertinente dell'articolo 29 della Costituzione.
493 (2) Nel caso previsto al numero 491 di cui sopra, il Segretario generale o il direttore dell'ufficio interessato da' seguito a tale richiesta nella misura del possibile, dopo aver ottenuto dai Membri interessati l'assicurazione che le spese sostenute saranno da essi debitamente rimborsate all'Unione.
494 (3) Nel caso previsto al numero 492 di cui sopra, la delegazione interessata puo' inoltre, se lo desidera, assicurare a sue spese la traduzione orale nella propria lingua, da una delle lingue indicate nella norma pertinente dell'articolo 29 della Costituzione.
495 2. Tutti i documenti di cui trattasi nelle norme pertinenti dell'articolo 29 della Costituzione possono essere pubblicati in una lingua diversa da quelle che vi sono specificate, a condizione che i Membri che chiedono tale pubblicazione s'impegnino a prendere a carico la totalita' delle spese di traduzione e di pubblicazione sostenute.
Art. 36
ARTICOLO 36
Tasse e franchigia
496 Le disposizioni relative alle tasse di telecomunicazione ed i vari casi in cui la franchigia e' concessa sono stabiliti nei Regolamenti amministrativi.
Tasse e franchigia
496 Le disposizioni relative alle tasse di telecomunicazione ed i vari casi in cui la franchigia e' concessa sono stabiliti nei Regolamenti amministrativi.
Art. 37
Articolo 37
Elaborazione e pagamento dei conti
497 1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e sono effettuati in conformita' con gli obblighi internazionali correnti dei Membri interessati, quando i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all'articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti hanno luogo in conformita' con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi.
498 2. Le amministrazioni dei Membri ed i gestori riconosciuti che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazioni devono mettersi d'accordo sull'importo dei loro debiti e crediti.
499 3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 qui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate.
Elaborazione e pagamento dei conti
497 1. I pagamenti dei conti internazionali sono considerati come transazioni correnti e sono effettuati in conformita' con gli obblighi internazionali correnti dei Membri interessati, quando i loro governi hanno stipulato intese a tale riguardo. In mancanza di intese di tal genere o di accordi particolari conclusi alle condizioni previste all'articolo 42 della Costituzione, tali pagamenti di conti hanno luogo in conformita' con le disposizioni dei Regolamenti amministrativi.
498 2. Le amministrazioni dei Membri ed i gestori riconosciuti che gestiscono servizi internazionali di telecomunicazioni devono mettersi d'accordo sull'importo dei loro debiti e crediti.
499 3. I conti inerenti ai debiti e crediti di cui al numero 498 qui sopra sono elaborati in base alle disposizioni dei Regolamenti amministrativi, a meno che intese particolari non siano state stipulate tra le parti interessate.
Art. 38
Articolo 38
Unita' monetaria
500 In mancanza di intese particolari concluse tra i Membri, l'unita' monetaria utilizzata per la composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e per l'elaborazione dei conti internazionali e':
- o l'unita' monetaria del Fondo monetario internazionale,
- o il franco-oro,
come definiti nei Regolamenti amministrativi. Le modalita' di applicazione sono stabilite nell'appendice 1 del Regolamento di telecomunicazioni internazionali.
Unita' monetaria
500 In mancanza di intese particolari concluse tra i Membri, l'unita' monetaria utilizzata per la composizione delle tasse di ripartizione per i servizi internazionali di telecomunicazione e per l'elaborazione dei conti internazionali e':
- o l'unita' monetaria del Fondo monetario internazionale,
- o il franco-oro,
come definiti nei Regolamenti amministrativi. Le modalita' di applicazione sono stabilite nell'appendice 1 del Regolamento di telecomunicazioni internazionali.
Art. 39
Articolo 39
Intercomunicazione
501 1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano.
502 2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l'utilizzazione di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi a condizione che tale inabilita' sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l'effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l'intercomunicazione.
503 3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione puo' essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalita' di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato.
Intercomunicazione
501 1. Le stazioni che assicurano le radiocomunicazioni nel servizio mobile sono tenute, entro i limiti della loro normale destinazione a scambiarsi reciprocamente le radiocomunicazioni a prescindere dal sistema radioelettrico che esse adottano.
502 2. Tuttavia, in vista di non intralciare i progressi scientifici, le disposizioni del numero 501 di cui sopra non impediscono l'utilizzazione di un sistema radioelettrico inabilitato a comunicare con altri sistemi a condizione che tale inabilita' sia dovuta alla natura specifica di tale sistema e che non sia l'effetto di dispositivi adottati per il solo fine di impedire l'intercomunicazione.
503 3. Nonostante le disposizioni del numero 501 di cui sopra, una stazione puo' essere abilitata ad un servizio internazionale ristretto di telecomunicazione, determinato dalle finalita' di detto servizio o da altre circostanze indipendenti dal sistema utilizzato.
Art. 40
Articolo 40
Linguaggio segreto
504 1. I telegrammi di Stato, nonche' i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni
505 2. Sono ammessi i telegrammi privati in linguaggio segreto tra tutti i Membri, ad eccezione di coloro che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza.
506 3. I Membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio segreto in provenienza dal loro territorio o a destinazione di esso, devono accettarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all'articolo 35 della Costituzione.
Linguaggio segreto
504 1. I telegrammi di Stato, nonche' i telegrammi di servizio, possono essere redatti in linguaggio segreto in tutte le relazioni
505 2. Sono ammessi i telegrammi privati in linguaggio segreto tra tutti i Membri, ad eccezione di coloro che abbiano preliminarmente notificato, tramite il Segretario generale, che non ammettono questo linguaggio per tale categoria di corrispondenza.
506 3. I Membri che non autorizzano i telegrammi privati in linguaggio segreto in provenienza dal loro territorio o a destinazione di esso, devono accettarli in transito, salvo nel caso di sospensione di servizio di cui all'articolo 35 della Costituzione.
Art. 41
Articolo 41
Arbitrato: procedura
(vedere l'articolo 56 della Costituzione)
507 1. La parte che desidera un arbitrato inizia la procedura trasmettendo all'altra parte una notifica di richiesta di arbitrato.
508 2. Le parti decidono di comune accordo se l'arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a governi. Se, entro un mese a decorrere dal giorno della notifica della richiesta di arbitrato, le parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto, l'arbitrato e' affidato a governi.
509 3. Se l'arbitrato e' affidato a persone, gli arbitri non devono essere ne' cittadini di uno Stato parte alla controversia, ne' avere il loro domicilio in uno di questi Stati o essere al loro servizio.
510 4. Se l'arbitrato e' affidato a governi o ad amministrazioni di questi governi, essi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella controversia, ma che sono parti dell'accordo la cui attuazione ha dato luogo alla controversia.
511 5. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro.
512 6. Se piu' di due parti sono implicate nella controversia, ciascuno dei due gruppi di parti che hanno interessi comuni nella controversia nomina un arbitro in conformita' con la procedura prevista ai numeri 510 a 511 di cui sopra.
513 7. I due arbitri in tal modo designati si mettono d'accordo per nominare un terzo arbitro che (se i due primi arbitri sono persone e non governi o amministrazioni) deve corrispondere ai requisiti stabiliti al numero 509 di cui sopra e che inoltre, deve avere una nazionalita' diversa da quella degli altri due. In mancanza di accordo tra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ciascun arbitro propone un terzo arbitro che non deve avere alcun interesse nella controversia. Il Segretario generale procede in tal caso ad un sorteggio per la nomina del terzo arbitro.
514 8. Le parti litiganti possono intendersi affinche' la loro controversia sia risolta da un arbitro unico designato di comune accordo; ciascuna di esse puo' anche nominare un arbitro e chiedere al Segretario generale di procedere ad un sorteggio per designare l'arbitro unico.
515 9. L'arbitro o gli arbitri decidono liberamente riguardo al luogo dell'arbitrato ed alle regole di procedura da applicare per tale arbitrato.
516 10. La decisione dell'arbitro unico e' definitiva e vincola le parti della controversia. Se l'arbitrato e' affidato a piu' arbitri, la decisione intervenuta a maggioranza di voti degli arbitri e' definitiva e vincola le parti.
517 11. Ciascuna parte prende a carico le spese che ha sostenuto in occasione dell'istruttoria e della presentazione dell'arbitrato.
Le spese di arbaitrato, diverse da quelle rappresentate dalle parti stesse, sono ripartite in maniera uguale tra le parti alla controversia.
518 12. L'Unione fornisce tutte le informazioni relative alla controversia di cui l'arbitro o gli arbitri possono avere bisogno. Se le parti alla controversia cosi' decidono, la decisione dell'arbitro o degli arbitri e' comunicata al Segretario generale ai fini di un futuro riferimento.
Arbitrato: procedura
(vedere l'articolo 56 della Costituzione)
507 1. La parte che desidera un arbitrato inizia la procedura trasmettendo all'altra parte una notifica di richiesta di arbitrato.
508 2. Le parti decidono di comune accordo se l'arbitrato deve essere affidato a persone, ad amministrazioni o a governi. Se, entro un mese a decorrere dal giorno della notifica della richiesta di arbitrato, le parti non hanno raggiunto un accordo su questo punto, l'arbitrato e' affidato a governi.
509 3. Se l'arbitrato e' affidato a persone, gli arbitri non devono essere ne' cittadini di uno Stato parte alla controversia, ne' avere il loro domicilio in uno di questi Stati o essere al loro servizio.
510 4. Se l'arbitrato e' affidato a governi o ad amministrazioni di questi governi, essi devono essere scelti tra i Membri che non sono implicati nella controversia, ma che sono parti dell'accordo la cui attuazione ha dato luogo alla controversia.
511 5. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro.
512 6. Se piu' di due parti sono implicate nella controversia, ciascuno dei due gruppi di parti che hanno interessi comuni nella controversia nomina un arbitro in conformita' con la procedura prevista ai numeri 510 a 511 di cui sopra.
513 7. I due arbitri in tal modo designati si mettono d'accordo per nominare un terzo arbitro che (se i due primi arbitri sono persone e non governi o amministrazioni) deve corrispondere ai requisiti stabiliti al numero 509 di cui sopra e che inoltre, deve avere una nazionalita' diversa da quella degli altri due. In mancanza di accordo tra i due arbitri sulla scelta del terzo arbitro, ciascun arbitro propone un terzo arbitro che non deve avere alcun interesse nella controversia. Il Segretario generale procede in tal caso ad un sorteggio per la nomina del terzo arbitro.
514 8. Le parti litiganti possono intendersi affinche' la loro controversia sia risolta da un arbitro unico designato di comune accordo; ciascuna di esse puo' anche nominare un arbitro e chiedere al Segretario generale di procedere ad un sorteggio per designare l'arbitro unico.
515 9. L'arbitro o gli arbitri decidono liberamente riguardo al luogo dell'arbitrato ed alle regole di procedura da applicare per tale arbitrato.
516 10. La decisione dell'arbitro unico e' definitiva e vincola le parti della controversia. Se l'arbitrato e' affidato a piu' arbitri, la decisione intervenuta a maggioranza di voti degli arbitri e' definitiva e vincola le parti.
517 11. Ciascuna parte prende a carico le spese che ha sostenuto in occasione dell'istruttoria e della presentazione dell'arbitrato.
Le spese di arbaitrato, diverse da quelle rappresentate dalle parti stesse, sono ripartite in maniera uguale tra le parti alla controversia.
518 12. L'Unione fornisce tutte le informazioni relative alla controversia di cui l'arbitro o gli arbitri possono avere bisogno. Se le parti alla controversia cosi' decidono, la decisione dell'arbitro o degli arbitri e' comunicata al Segretario generale ai fini di un futuro riferimento.
Art. 42
Articolo 42
Disposizioni per emendare la presente Convenzione
519 1. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre qualsivoglia emendamento alla presente Convenzione. La proposta, per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell'Unione ed essere esaminata da essi in tempo utile, deve pervenire al Segretario generale al piu' tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti i Membri dell'Unione, il prima possibile e al piu' tardi sei mesi prima della data di cui sopra. 520 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposta in conformita' con il numero 519 di cui sopra puo' tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da un Membro dell'Unione o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenziari.
521 3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per l'esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Convenzione o di qualunque modifica di detta proposta e' costituita da oltre la meta' delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.
522 4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonche' la proposta di emendamento nella sua integralita', modificata o non, deve essere approvata, in seduta plenaria, da piu' della meta' delle delegazioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto.
523 5. Le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni che figurano nella presente Convenzione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.
524 6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione adottati da una Conferenza di plenipotenziari, entrano in vigore ad una data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari nella loro totalita' e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra i Membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione ed allo strumento di emendamento. E' esclusa la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento.
525 7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari puo' decidere che un emendamento alla presente Convenzione e' necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l'emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell'entrata in vigore dell'emendamento alla Costituzione.
526 8. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
527 9. Dopo l'entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, in conformita' con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata.
528 10. Dopo l'entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Il numero 241 della Costituzione si applica altresi' ad ogni strumento di emendamento.
Disposizioni per emendare la presente Convenzione
519 1. Ogni Membro dell'Unione puo' proporre qualsivoglia emendamento alla presente Convenzione. La proposta, per poter essere trasmessa a tutti i Membri dell'Unione ed essere esaminata da essi in tempo utile, deve pervenire al Segretario generale al piu' tardi otto mesi prima della data di apertura stabilita per la Conferenza di plenipotenziari. Il Segretario generale trasmette tale proposta a tutti i Membri dell'Unione, il prima possibile e al piu' tardi sei mesi prima della data di cui sopra. 520 2. Ogni proposta di modifica di un emendamento proposta in conformita' con il numero 519 di cui sopra puo' tuttavia essere sottoposta in qualunque momento, da un Membro dell'Unione o dalla sua delegazione, alla Conferenza di plenipotenziari.
521 3. Il quorum necessario in ogni seduta plenaria della Conferenza di plenipotenziari per l'esame di qualunque proposta volta ad emendare detta Convenzione o di qualunque modifica di detta proposta e' costituita da oltre la meta' delle delegazioni accreditate alla Conferenza di plenipotenziari.
522 4. Per essere adottata, ogni proposta di modifica di un emendamento proposto, nonche' la proposta di emendamento nella sua integralita', modificata o non, deve essere approvata, in seduta plenaria, da piu' della meta' delle delegazioni accreditate presso la Conferenza di plenipotenziari ed aventi diritto di voto.
523 5. Le disposizioni generali concernenti le conferenze ed il regolamento interno delle conferenze ed altre riunioni che figurano nella presente Convenzione si applicano, a meno che i paragrafi precedenti del presente articolo e che sono prevalenti, non dispongano diversamente.
524 6. Tutti gli emendamenti alla presente Convenzione adottati da una Conferenza di plenipotenziari, entrano in vigore ad una data stabilita dalla Conferenza di plenipotenziari nella loro totalita' e sotto forma di uno strumento di emendamento unico, tra i Membri che hanno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione alla presente Convenzione ed allo strumento di emendamento. E' esclusa la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione ad una sola parte di questo strumento di emendamento.
525 7. Nonostante il numero 524 di cui sopra, la Conferenza di plenipotenziari puo' decidere che un emendamento alla presente Convenzione e' necessario per la corretta applicazione di un emendamento alla Costituzione. In tal caso, l'emendamento alla presente Convenzione non entra in vigore prima dell'entrata in vigore dell'emendamento alla Costituzione.
526 8. Il Segretario generale notifica a tutti i Membri il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
527 9. Dopo l'entrata in vigore di ogni strumento di emendamento, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, in conformita' con gli articoli 52 e 53 della Costituzione si applicano alla Convenzione emendata.
528 10. Dopo l'entrata in vigore dello strumento di emendamento, il Segretario generale lo registra presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Il numero 241 della Costituzione si applica altresi' ad ogni strumento di emendamento.
Protocollo
Art. 1
PROTOCOLLO FACOLTATIVO concernente la soluzione obbligatoria delle controversie relative alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ed ai
Regolamenti amministrativi
Al momento di procedere alla firma della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie.
I Membri dell'Unione, parti al presente Protocollo facoltativo,
esprimendo il desiderio di ricorrere, per quanto li concerne, all'arbitrato obbligatorio per la soluzione di ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi previsti all'articolo 4 della Costituzione,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1
A meno che non sia stata scelta di comune accordo una delle modalita' di soluzione enumerate all'articolo 56 della Costituzione, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi di cui all'articolo 4 della Costituzione sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura e' quella dell'articolo 41 della Convenzione, il cui paragrafo 5 (numero 511) e' completato come segue:
"5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro. Se, allo scadere di questo termine, una delle parti non ha nominato il suo arbitro, tale nomina e' effettuata, su richiesta dell'altra parte, dal Segretario generale che procede in conformita' con le disposizioni dei numeri 509 e 510 della Convenzione".
Regolamenti amministrativi
Al momento di procedere alla firma della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie.
I Membri dell'Unione, parti al presente Protocollo facoltativo,
esprimendo il desiderio di ricorrere, per quanto li concerne, all'arbitrato obbligatorio per la soluzione di ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi previsti all'articolo 4 della Costituzione,
hanno convenuto le seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1
A meno che non sia stata scelta di comune accordo una delle modalita' di soluzione enumerate all'articolo 56 della Costituzione, le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione della Costituzione, della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi di cui all'articolo 4 della Costituzione sono, a richiesta di una delle parti, sottoposte ad un arbitrato obbligatorio. La procedura e' quella dell'articolo 41 della Convenzione, il cui paragrafo 5 (numero 511) e' completato come segue:
"5. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due parti in causa nomina un arbitro. Se, allo scadere di questo termine, una delle parti non ha nominato il suo arbitro, tale nomina e' effettuata, su richiesta dell'altra parte, dal Segretario generale che procede in conformita' con le disposizioni dei numeri 509 e 510 della Convenzione".
Art. 2
ARTICOLO 2
Il presente Protocollo sara' aperto alla firma dei Membri nel momento in cui essi firmeranno la Costituzione e la Convenzione. Esso sara' ratificato, accettato o approvato da ogni Membro firmatario secondo le sue regole costituzionali. Sara' aperto all'adesione di tutti i Membri parti alla Costituzione ed alla Convenzione e di tutti gli Stati che diverranno Membri dell'Unione. Lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sara' depositato presso il Segretario generale.
Il presente Protocollo sara' aperto alla firma dei Membri nel momento in cui essi firmeranno la Costituzione e la Convenzione. Esso sara' ratificato, accettato o approvato da ogni Membro firmatario secondo le sue regole costituzionali. Sara' aperto all'adesione di tutti i Membri parti alla Costituzione ed alla Convenzione e di tutti gli Stati che diverranno Membri dell'Unione. Lo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sara' depositato presso il Segretario generale.
Art. 3
ARTICOLO 3
Il presente Protocollo entrera' in vigore, per le Parti che lo avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito, alla stessa data della Costituzione e della Convenzione, a condizione che almeno due strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che lo concernono siano stati depositati a questa data.
Altrimenti, entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Il presente Protocollo entrera' in vigore, per le Parti che lo avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito, alla stessa data della Costituzione e della Convenzione, a condizione che almeno due strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che lo concernono siano stati depositati a questa data.
Altrimenti, entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Art. 4
ARTICOLO 4
Il presente Protocollo puo' essere emendato dalle parti firmatarie durante una Conferenza di plenipotenziari dell'Unione.
Il presente Protocollo puo' essere emendato dalle parti firmatarie durante una Conferenza di plenipotenziari dell'Unione.
Art. 5
ARTICOLO 5
Ogni Membro parte al presente Protocollo puo' denunciarlo con una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale denuncia entrera' in vigore allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Segretario generale, di tale notifica.
Ogni Membro parte al presente Protocollo puo' denunciarlo con una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale denuncia entrera' in vigore allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data di ricevimento, da parte del Segretario generale, di tale notifica.
Art. 6
ARTICOLO 6
Il Segretario generale notifica a tutti i Membri:
a) le firme apposte al presente Protocollo ed il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
b) la data alla quale il presente Protocollo sara' entrato in vigore;
c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento;
d) la data effettiva di ogni denuncia.
In fede di cio', i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo in un esemplare, in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, il testo francese facente fede in caso di divergenze; tale esemplare rimarra' depositato presso gli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni che ne consegneranno una copia a ciascuno dei paesi firmatari.
Fatto a Ginevra, il 22 dicembre 1992.
Il Segretario generale notifica a tutti i Membri:
a) le firme apposte al presente Protocollo ed il deposito di ciascun strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
b) la data alla quale il presente Protocollo sara' entrato in vigore;
c) la data di entrata in vigore di ogni emendamento;
d) la data effettiva di ogni denuncia.
In fede di cio', i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo in un esemplare, in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, il testo francese facente fede in caso di divergenze; tale esemplare rimarra' depositato presso gli archivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni che ne consegneranno una copia a ciascuno dei paesi firmatari.
Fatto a Ginevra, il 22 dicembre 1992.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1996
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DINI
Actes Finals
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Atti finali-Annesso
ANNESSO
Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente
Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
10001 Ai fini dei summenzionati strumenti dell'Unione, i termini seguenti hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.
1002 Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile delle misure da adottare per adempiere agli obblighi della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti amministrativi.
1003 Interferenza pregiudizievole: Interferenza che ha effetti nocivi sul funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che degrada gravemente, interrompe ripetutamente ovvero impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazione utilizzato in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni.
1004 Corrispondenza pubblica: Ogni telecomunicazione che gli uffici e le stazioni devono accettare, in ragione della loro disponibilita' al pubblico, ai fini della trasmissione.
1005 Delegazione: Insieme di delegati e se del caso, di rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati da uno stesso Membro.
Ciascun Membro e' libero di comporre la sua delegazione a seconda della sua convenienza. In particolare puo' includervi tra gli altri, in qualita' di delegati, di consiglieri o di addetti, persone appartenenti ad ogni ente od organizzazione approvata, in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
1006 Delegato: Persona invitata dal Governo di un Membro dell'Unione ad una Conferenza di plenipotenziari, o persona che rappresenta il governo o l'amministrazione di un Membro dell'Unione ad una Conferenza o ad una riunione dell'Unione.
1007 Gestore: Ogni privato, societa', azienda o istituzione governativa che ha in esercizio un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio internazionale di telecomunicazione o suscettibile di causare interferenze pregiudizievoli a tale servizio.
1008 Gestore riconosciuto: Ogni gestore che corrisponde alla definizione di cui sopra, che ha in esercizio un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed al quale gli obblighi previsti all'articolo 6 della presente Costituzione sono imposti dal Membro sul di cui territorio e' installata la sede sociale di tale azienda ovvero dal Membro che ha autorizzato tale azienda ad installare ed a utilizzare un servizio di telecomunicazioni sul suo territorio.
1009 Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde
radioelettriche
1010 Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui trasmissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico. Questo servizio puo' comprendere trasmissioni audio, trasmissioni televisive o altri tipi di trasmissione.
1011 Servizio internazionale di telecomunicazione: Prestazione di telecomunicazione tra uffici o stazioni di telecomunicazione di qualunque natura, situati in paesi diversi o appartenenti a paesi diversi.
1012 Telecomunicazione: ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura mediante cavo, radioelettricita', ottica o altri sistemi elettromagnetici.
1013 Telegramma: Scritto destinato ad essere trasmesso a mezzo telegrafia in vista della sua consegna al destinatario. Questa parola indica altresi' il radiotelegramma, salvo diversa specificazione.
1014 Telecomunicazioni di Stato: Telecomunicazioni provenienti da:
- il Capo di Stato;
- il Capo del Governo o i membri di un Governo;
- il Comandante in capo delle forze militari, terrestri, navali ed aeree;
- agenti diplomatici o consolari;
- il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- i Capi degli organi principali delle Nazioni Unite;
- la Corte internazionale di Giustizia,
ovvero risposte alle telecomunicazioni di Stato sopra menzionate.
1015 Telegrammi privati: Telegrammi diversi dai telegrammi di Stato o di servizio.
1016 Telegrafia: Mezzo di telecomunicazione in cui le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all'arrivo sotto forma di un documento grafico; tali informazioni possono in alcuni casi essere presentate sotto un'altra forma o registrate in vista di una successiva utilizzazione.
1017 Telefonia: Mezzo di telecomunicazione essenzialmente destinato allo scambio di informazioni sotto forma di parole.
Nota: Per documento grafico s'intende un supporto informativo sul quale e' registrato in maniera permanente un testo scritto o stampato o un'immagine fissa e che puo' essere classificato e consultato.
Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente
Costituzione, nella Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
10001 Ai fini dei summenzionati strumenti dell'Unione, i termini seguenti hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnano.
1002 Amministrazione: Ogni servizio o dipartimento governativo responsabile delle misure da adottare per adempiere agli obblighi della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e dei Regolamenti amministrativi.
1003 Interferenza pregiudizievole: Interferenza che ha effetti nocivi sul funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che degrada gravemente, interrompe ripetutamente ovvero impedisce il funzionamento di un servizio di radiocomunicazione utilizzato in conformita' con il Regolamento delle radiocomunicazioni.
1004 Corrispondenza pubblica: Ogni telecomunicazione che gli uffici e le stazioni devono accettare, in ragione della loro disponibilita' al pubblico, ai fini della trasmissione.
1005 Delegazione: Insieme di delegati e se del caso, di rappresentanti, consiglieri, addetti o interpreti inviati da uno stesso Membro.
Ciascun Membro e' libero di comporre la sua delegazione a seconda della sua convenienza. In particolare puo' includervi tra gli altri, in qualita' di delegati, di consiglieri o di addetti, persone appartenenti ad ogni ente od organizzazione approvata, in conformita' con le disposizioni pertinenti della Convenzione.
1006 Delegato: Persona invitata dal Governo di un Membro dell'Unione ad una Conferenza di plenipotenziari, o persona che rappresenta il governo o l'amministrazione di un Membro dell'Unione ad una Conferenza o ad una riunione dell'Unione.
1007 Gestore: Ogni privato, societa', azienda o istituzione governativa che ha in esercizio un impianto di telecomunicazione destinato ad assicurare un servizio internazionale di telecomunicazione o suscettibile di causare interferenze pregiudizievoli a tale servizio.
1008 Gestore riconosciuto: Ogni gestore che corrisponde alla definizione di cui sopra, che ha in esercizio un servizio di corrispondenza pubblica o di radiodiffusione ed al quale gli obblighi previsti all'articolo 6 della presente Costituzione sono imposti dal Membro sul di cui territorio e' installata la sede sociale di tale azienda ovvero dal Membro che ha autorizzato tale azienda ad installare ed a utilizzare un servizio di telecomunicazioni sul suo territorio.
1009 Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde
radioelettriche
1010 Servizio di radiodiffusione: Servizio di radiocomunicazione le cui trasmissioni sono destinate ad essere ricevute direttamente dal pubblico. Questo servizio puo' comprendere trasmissioni audio, trasmissioni televisive o altri tipi di trasmissione.
1011 Servizio internazionale di telecomunicazione: Prestazione di telecomunicazione tra uffici o stazioni di telecomunicazione di qualunque natura, situati in paesi diversi o appartenenti a paesi diversi.
1012 Telecomunicazione: ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini, audio o informazioni di qualunque natura mediante cavo, radioelettricita', ottica o altri sistemi elettromagnetici.
1013 Telegramma: Scritto destinato ad essere trasmesso a mezzo telegrafia in vista della sua consegna al destinatario. Questa parola indica altresi' il radiotelegramma, salvo diversa specificazione.
1014 Telecomunicazioni di Stato: Telecomunicazioni provenienti da:
- il Capo di Stato;
- il Capo del Governo o i membri di un Governo;
- il Comandante in capo delle forze militari, terrestri, navali ed aeree;
- agenti diplomatici o consolari;
- il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
- i Capi degli organi principali delle Nazioni Unite;
- la Corte internazionale di Giustizia,
ovvero risposte alle telecomunicazioni di Stato sopra menzionate.
1015 Telegrammi privati: Telegrammi diversi dai telegrammi di Stato o di servizio.
1016 Telegrafia: Mezzo di telecomunicazione in cui le informazioni trasmesse sono destinate ad essere registrate all'arrivo sotto forma di un documento grafico; tali informazioni possono in alcuni casi essere presentate sotto un'altra forma o registrate in vista di una successiva utilizzazione.
1017 Telefonia: Mezzo di telecomunicazione essenzialmente destinato allo scambio di informazioni sotto forma di parole.
Nota: Per documento grafico s'intende un supporto informativo sul quale e' registrato in maniera permanente un testo scritto o stampato o un'immagine fissa e che puo' essere classificato e consultato.
Convenzione - Annesso
ANNESSO
Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente
Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
Ai fini dei summenzionati strumenti dell'Unione, i termini qui di seguito hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnato.
1001 Esperto: Persona inviata da:
a) il Governo o l'amministrazione del suo paese, oppure
b) un ente o organizzazione approvata, in conformita' alla norma dell'articolo 19 della presente Convenzione, oppure
c) un'organizzazione internazionale,
per partecipare alle mansioni dell'Unione che rientrano nell'ambito della sua competenza professionale.
1002 Osservatore: Persona inviata da:
- l'organizzazione delle Nazioni Unite, un'istituzione specializzata delle Nazioni Unite, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, un'organizzazione regionale di telecomunicazioni o un'organizzazione intergovernativa che gestisce sistemi via satellite, per partecipare a titolo consultivo alla Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza o ad una riunione di un Settore,
- un'organizzazione internazionale, per partecipare a titolo consultivo ad una conferenza o ad una riunione di un Settore, - il governo di un Membro dell'Unione, per partecipare senza diritto di voto ad una conferenza regionale;
in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione.
1003 Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri, o tra stazioni mobili.
1004 Organismo scientifico o industriale: Ogni organismo, diverso da una istituzione o agenzia governativa, che si occupa dello studio di problemi di telecomunicazione e della progettazione o della fabbricazione di attrezzature destinate a servizi di telecomunicazioni.
1005 Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.
Nota 1: Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza e' convenzionalmente inferiore a 3 000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale.
Nota 2: Ai fini delle esigenze dei numeri 149 a 154 della presente Convenzione, il termine "radiocomunicazione" include altresi' le telecomunicazioni attraverso onde elettromagnetiche la cui frequenza e' superiore a 3 000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale.
1006 Telecomunicazione di servizio: Telecomunicazione relativa alle telecomunicazioni pubbliche internazionali, effettuata tra:
- le amministrazioni,
- i gestori riconosciuti,
- il presidente del Consiglio, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni o altri rappresentanti o funzionari autorizzati dell'Unione, compresi quelli incaricati di funzioni ufficiali fuori dalla sede dell'Unione.
Definizione di alcuni termini utilizzati nella presente
Convenzione e nei Regolamenti amministrativi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
Ai fini dei summenzionati strumenti dell'Unione, i termini qui di seguito hanno il significato loro attribuito dalle definizioni che li accompagnato.
1001 Esperto: Persona inviata da:
a) il Governo o l'amministrazione del suo paese, oppure
b) un ente o organizzazione approvata, in conformita' alla norma dell'articolo 19 della presente Convenzione, oppure
c) un'organizzazione internazionale,
per partecipare alle mansioni dell'Unione che rientrano nell'ambito della sua competenza professionale.
1002 Osservatore: Persona inviata da:
- l'organizzazione delle Nazioni Unite, un'istituzione specializzata delle Nazioni Unite, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica, un'organizzazione regionale di telecomunicazioni o un'organizzazione intergovernativa che gestisce sistemi via satellite, per partecipare a titolo consultivo alla Conferenza di plenipotenziari, ad una conferenza o ad una riunione di un Settore,
- un'organizzazione internazionale, per partecipare a titolo consultivo ad una conferenza o ad una riunione di un Settore, - il governo di un Membro dell'Unione, per partecipare senza diritto di voto ad una conferenza regionale;
in conformita' con le disposizioni pertinenti della presente Convenzione.
1003 Servizio mobile: Servizio di radiocomunicazione tra stazioni mobili e stazioni terrestri, o tra stazioni mobili.
1004 Organismo scientifico o industriale: Ogni organismo, diverso da una istituzione o agenzia governativa, che si occupa dello studio di problemi di telecomunicazione e della progettazione o della fabbricazione di attrezzature destinate a servizi di telecomunicazioni.
1005 Radiocomunicazione: Telecomunicazione attraverso onde radioelettriche.
Nota 1: Le onde radioelettriche sono onde elettromagnetiche la cui frequenza e' convenzionalmente inferiore a 3 000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale.
Nota 2: Ai fini delle esigenze dei numeri 149 a 154 della presente Convenzione, il termine "radiocomunicazione" include altresi' le telecomunicazioni attraverso onde elettromagnetiche la cui frequenza e' superiore a 3 000 GHz e che si propagano nello spazio senza guida artificiale.
1006 Telecomunicazione di servizio: Telecomunicazione relativa alle telecomunicazioni pubbliche internazionali, effettuata tra:
- le amministrazioni,
- i gestori riconosciuti,
- il presidente del Consiglio, il Segretario generale, il Vice-Segretario generale, i direttori degli Uffici, i membri del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni o altri rappresentanti o funzionari autorizzati dell'Unione, compresi quelli incaricati di funzioni ufficiali fuori dalla sede dell'Unione.
Conv. - Dichiarazione
DICHIARAZIONI E RISERVE effettuate alla fine della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(Ginevra, 1992)*
Nel firmare il presente documento che fa parte degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), i sottoscritti plenipotenziari confermano di aver preso atto delle seguenti dichiarazioni e riserve effettuate alla fine della Conferenza:
1
Originale: inglese
Per la Repubblica di Slovenia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) con riserva della loro ratifica ufficiale, la Delegazione della Repubblica di Slovenia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per proteggere i suoi interessi qualora ogni altro Membro non paghi la sua quota contributiva alle spese dell'Unione o manchi in qualunque altro modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei loro annessi o protocolli che vi sono annessi, o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
* Nota del Segretariato generale: I testi delle dichiarazioni e delle riserve sono classificati secondo l'ordine cronologico del loro deposito.
Nell'Indice, questi testi sono classificati secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei Membri da cui sono presentati.
2
Originale: francese
Per la Repubblica del Gabon:
La Delegazione della Repubblica del Gabon riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare ogni provvedimento necessario per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se riserve formulate da altri Membri fossero di natura tale da compromettere il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di accettare o meno le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente derivare da queste riserve.
3
Originale: inglese
Per la Repubblica popolare democratica di Corea:
La Delegazione della Repubblica popolare democratica di Corea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che ritenga necessario per tutelare i suoi interessi qualora Membri dell'Unione non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e sugli annessi o dei protocolli che vi sono allegati o se riserve formulate da altri Membri fossero tali da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
4
Originale: inglese
Per la Repubblica di Corea:
La Delegazione della Repubblica di Corea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o non rispettino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) degli annessi, dei protocolli o dei regolamenti che vi sono allegati, o se riserve formulate da altri paesi fossero tali da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
5
Originale: inglese
Per la Repubblica dello Zambia:
La Delegazione della Repubblica dello Zambia alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per salvaguardare i suoi interessi qualora Membri dell'Unione non rispettino, in un modo o nell'altro, le disposizioni della Costituzione o della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se riserve formulate da questi Membri fossero pregiudicare direttamente o indirettamente il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o la sua sovranita'.
La Delegazione della Repubblica dello Zambia riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare altre riserve, come necessario, fino alla data, ivi compresa, della ratifica, da parte della Repubblica di Zambia, della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
6
Originale: inglese
Per lo Stato islamico dell'Afghanistan:
La Delegazione dello Stato islamico dell'Afghanistan alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora un Membro non osservi in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi e protocolli ad essa allegati, oppure se le conseguenze di ogni riserva formulata da un altro paese dovessero ledere i suoi interessi ed in particolare mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di non accettare alcuna misura finanziaria che possa comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione;
3. di formulare qualunque riserva o dichiarazione prima di ratificare la Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992);
4. di non riconoscere eventuali pretese volte ad estendere la sovranita' dello stato sulle parti dell'orbita dei satelliti geostazionari, in quanto contrarie allo statuto dello spazio extra-atmosferico in base al diritto internazionale universalmente riconosciuto.
7
Originale: inglese
Per il Malawi:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992,) la Delegazione del Malawi riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualche modo, le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, o se le riserve di altri Membri dell'Unione dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
8
Originale: francese
Per la Repubblica del Senegal:
Nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza di plenipotenziari addizionale svoltasi a Ginevra in dicembre 1992, la Delegazione della Repubblica del Senegal dichiara a nome del suo Governo che non accetta nessuna conseguenza delle riserve effettuate da altri Governi aventi come conseguenza l'aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
Peraltro la Repubblica del Senegal si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere utile per la salvaguardia dei suoi interessi, qualora taluni Membri non osservino le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, dei loro annessi o del Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie adottate dalla conferenza o qualora le riserve formulate da altri paesi tendano a compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
9
Originale: inglese
Per il Regno dello Swaziland
La Delegazione del Regno dello Swaziland riserva il diritto al suo Governo di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi nel caso in cui taluni Membri non osservino, in un modo o nell'altro, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi ed i Regolamenti che vi sono annessi, o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 10
Originale: francese
Per il Burkina Faso:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992,) la Delegazione del Burkina Faso riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere gli interessi del Burkina Faso:
1. qualora un Membro non osservi, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) ed i loro rispettivi annessi;
2. Se alcuni Membri non pagano la loro quota contributiva alle spese dell'Unione;
3. Se le riserve formulate da altri Membri sono suscettibili di mettere a repentaglio il buon funzionamento e la buona gestione tecnica e/o commerciale dei servizi di telecomunicazione in Burkina Faso.
La Delegazione del Burkina Faso riserva peraltro al suo Governo il diritto di formulare qualsivoglia dichiarazione o riserva all'atto della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
11
Originale: inglese
Per la Repubblica di Fidji
La Delegazione della Repubblica di Fidji riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che dovra' ritenere necessario per tutelare i suoi interessi qualora un Membro manchi in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi e dei protocolli che vi sono allegati, oppure se le riserve formulate da altri paesi fossero tali da mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione e comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
12
Originale: francese.
Per la Repubblica di Guinea:
La Delegazione della Repubblica di Guinea alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non dovessero osservare in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se riserve effettuate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un aumento della sua quota contribuita alle spese dell'Unione.
13
Originale: inglese
Per il Regno del Lesotho:
La Delegazione del Regno del Lesotho dichiara, a nome del suo Governo:
1. che non accetta alcuna conseguenza delle riserve formulate da qualsivoglia paese e che riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' giudicare necessaria;
2. che riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere i suoi interessi qualora altri paesi non osservino le disposizioni della Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
14
Originale: inglese
Per la Repubblica del Suriname
La Delegazione della Repubblica del Suriname riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi, qualora altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) degli annessi e dei protocolli che vi sono allegati oppure se le riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
15
Originale: inglese
Per la Repubblica islamica dell'Iran:
In nome di Dio, clemente e compassionevole,
nel firmare la presente Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle comunicazioni (Ginevra, 1992), la Delegazione delle Repubblica Islamica dell'Iran riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria o ogni misura richiesta per tutelare i suoi diritti ed i suoi interessi qualora altri Membri dell'Unione non osservino in qualunque altro modo le norme della presente Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), degli annessi, dei protocolli o dei regolamenti che vi sono allegati;
2. di tutelare i propri interessi qualora alcuni Membri dell'Unione non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica islamica d'Iran;
3. di non essere soggetti alle norme della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra 1992) ed in particolare alle norme dei numeri 222 e 229 della Costituzione e del numero 524 della Convenzione, che possono direttamente o indirettamente, pregiudicare la sua sovranita' e contravvenire alla Costituzione, ed alle leggi e regolamenti della Repubblica islamica dell'Iran;
4. di formulare altre riserve o dichiarazioni fino alla ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
16
Originale: francese
Per l'Austria, il Belgio, il Lussemburgo:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra dichiarano formalmente, per quanto riguarda l' articolo 4 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantengono le riserve effettuate a nome delle loro rispettive Amministrazioni, all'atto della firma dei Regolamenti citati nell'articolo 4.
17
Originale: francese
Per l'Austria, il Belgio il Lussemburgo:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o se riserve di altri paesi dovessero comportare un aumento delle loro quote contributive alle spese dell'Unione, o infine, se riserve di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
18
Originale: francese
Per la Repubblica della Costa d'Avorio:
La Delegazione della Repubblica di Costa d'Avorio riserva al suo Governo il diritto:
a) di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora i Membri non dovessero osservare in qualunque modo le disposizioni della presente Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992);
b) di rifiutare le conseguenze delle riserve formulate nella presente Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da parte di altri Governi e che potrebbero comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o compromettere i suoi servizi di telecomunicazione;
c) di rifiutare tutte le disposizioni di tale Costruzione e Convenzione, o di formulare le riserve che riterra' necessarie per quanto riguarda i testi contenuti nella Costituzione e nella Convenzione (Ginevra, 1992) che potrebbero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita'.
19
Originale: francese
Per la Repubblica del Burundi:
La Delegazione della Repubblica del Burundi riserva al suo Governo il diritto;
1. di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi e protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di accettare o meno ogni misura suscettibile di provocare un incremento della sua quota contributiva.
20
Originale: spagnolo
Per la Repubblica orientale dell'Uruguay:
La Delegazione della Repubblica orientale dell'Uruguay dichiara, a nome del suo Governo che quest'ultimo si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o del Protocollo facoltativo, o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
21
Originale: francese
Per la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein:
1. Le Delegazioni dei summenzionati paesi riservano il diritto dei loro Governi di adottare i provvedimenti necessari per la protezione dei loro interessi qualora riserve depositate o altri provvedimenti adottati dovessero avere come conseguenza di pregiudicare il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione o di portare ad un incremento delle loro quote contributive alle spese dell'Unione.
2. Per quanto concerne gli articoli 4 e 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), le Delegazioni dei summenzionati paesi dichiarano formalmente di mantenere le riserve che hanno formulato a nome delle loro Amministrazioni all'atto della firma dei Regolamenti menzionati in tali articoli.
22
Originale: spagnolo
Per il Cile:
La Delegazione del Cile, alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), all'atto della firma della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dichiara che riserva al suo Governo il diritto sovrano di formulare le riserve che riterra' necessarie o utili per proteggere e salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora Stati Membri dell'Unione non si conformino in qualunque modo, alle disposizioni della presente Costituzione e Convenzione, degli annessi, protocolli e regolamenti inerenti, tale mancanza pregiudicando direttamente o indirettamente il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o mettendo a repentaglio la sua sovranita'.
Essa riserva al suo Governo anche il diritto di proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate da altre parti contraenti dovessero comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
23
Originale: inglese
Per il Brunei Darussalam:
La Delegazione del Brunei Darussalam riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi se un paese dovesse mancare, in qualunque modo, agli obblighi derivanti dalla Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dagli annessi o protocolli allegati, o qualora le riserve effettuate da altri Paesi dovessero pregiudicare gli interessi del Brunei Darussalam o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
La Delegazione del Brunei Darussalam riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare le riserve supplementari che potra' ritenere necessarie fino al giorno, ivi compreso, della ratifica da parte del Brunei Darussalam della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
24
Originale: inglese
Per la Tailandia:
La Delegazione della Tailandia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Paese Membro non osservi in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei loro annessi e dei protocolli che vi sono allegati o qualora le riserve formulate da qualunque paese Membro dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o provocare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
25
Originale: inglese
Per la Repubblica federale della Nigeria:
La Delegazione della Repubblica federale della Nigeria alla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) dichiara che il suo governo si riserva il diritto:
1. di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri dell'Unione non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere in qualunque maniera il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica federale della Nigeria;
2. di effettuare ogni dichiarazione o riserva fino al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o se riserve di altri paesi dovessero comportare un aumento delle loro quote contributive alle spese dell'Unione, o infine, se riserve di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
26
Originale: inglese
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
La Delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che potra' ritenere necessarie per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi allegati a tali strumenti, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero ledere i suoi interessi.
27
Originale: inglese
Per la Repubblica socialista del Viet Nam:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica socialista del Viet Nam dichiara, a nome del suo Governo, che mantiene le riserve formulate alla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) ed alla Conferenza di plenipotenziari di Nizza (1989) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
28
Originale: inglese
Per la Repubblica di Singapore:
La Delegazione della Repubblica di Singapore riserva al suo governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora Membri dell'Unione non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o gli annessi o i protocolli di tali strumenti o se riserve di un Membro dell'Unione dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, pregiudicare la sua sovranita' o comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
La delegazione della Repubblica di Singapore riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare tutte le riserve supplementari che riterra' necessarie fino al momento, ivi compreso, della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da parte della Repubblica di Singapore.
29
Originale: inglese
Per la Nuova-Zelanda:
La Delegazione della Nuova Zelanda riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o non osservino in qualunque altro modo le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o gli annessi o protocolli tale Convenzione o nel caso in cui altri Membri non osservino in qualunque altro modo le disposizioni degli strumenti dell'Unione contenuti nella Costituzione (Ginevra, 1992) o ancora nei casi in cui le riserve formulate da altri paesi pregiudichino il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione di Nuova Zelanda.
Inoltre la Nuova Zelanda si riserva il diritto di formulare riserve e dichiarazioni precise pertinenti prima della ratifica della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992).
30
Originale: inglese
Per la Malesia:
Nel firmare la presente Costituzione e la presente Convenzione, la Delegazione della Malesia:
1. riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati, oppure se le riserve di altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Malesia;
2. dichiara che la firma della Costituzione e della Convenzione summenzionate e la loro eventuale ratifica da parte del Governo della Malesia non hanno alcun valore per quanto concerne il Membro che figura sotto il nome d'Israele e non implicano in alcun modo il riconoscimento di tale Membro da parte del Governo della Malesia.
31
Originale: inglese
Per la Repubblica di Cipro:
La Delegazione di Cipro riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri dell'Unione non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Membri comportino un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o compromettano il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, oppure se le altre misure che una persona fisica o morale adottasse o considerasse di adottare, fossero tali da pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita'.
La Delegazione di Cipro riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare ogni altra dichiarazione o riserva fino al momento in cui la Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) saranno ratificate dalla Repubblica di Cipro.
32
Originale: spagnolo
Per la Spagna:
La delegazione della Spagna dichiara a nome del suo Governo che ogni riferimento alla parola "paese" nella Costituzione e nella Convenzione (Ginevra, 1992) in quanto titolare di diritti e di obblighi e' inteso, secondo tale Delegazione, solo se tale paese rappresenta uno Stato sovrano.
33
Originale: spagnolo
Per la Spagna:
La delegazione della Spagna dichiara a nome del suo Governo che non accetta alcuna delle riserve formulate da altri governi suscettibili di comportare un incremento dei suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Unione.
34
Originale: inglese
Per la Repubblica di Ungheria:
La Delegazione della Repubblica di Ungheria riserva al suo governo il diritto di non accettare alcuna misura finanziaria suscettibile di comportare incrementi non giustificati del suo contributo alle spese dell'Unione e di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere opportuni al fine di proteggere i suoi interessi qualora paesi Membri non osservino le disposizioni della Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti, o pregiudichino il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, nonche' il diritto di formulare riserve e dichiarazioni specifiche prima della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
35
Originale: inglese
Per la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka:
La Delegazione della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora qualunque Membro non osservi in qualunque maniera, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
36
Originale: inglese
Per la Repubblica dello Yemen:
La Delegazione della Repubblica dello Yemen riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), oppure se le riserve formulate da questo Membro dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
37
Originale: russo
Per la Repubblica della Bielorussia, la Federazione di Russia e l'Ucraina:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di effettuare ogni dichiarazione o riserva al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e di adottare tutti i provvedimenti che riterranno necessari per proteggere i loro interessi, qualora qualunque Membro dell'Unione non osservi, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, o se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione o comportare un aumento del loro contributo annuale alle spese dell'Unione.
38
Originale: spagnolo
Per la Repubblica del Venezuela:
La Delegazione della Repubblica del Venezuela riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora altri Membri, attuali o futuri, manchino di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati, oppure se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
Essa inoltre formula riserve riguardo agli articoli della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) relativi all'arbitrato come mezzo per la soluzione delle controversie, in conformita' con la politica internazionale del Governo del Venezuela in materia.
39
Originale: inglese
Per Papuasia-Nuova Guinea:
La Delegazione di Papuasia Nuova-Guinea riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi se alcuni Membri non pagano la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o se mancano in qualunque altra maniera di conformarsi agli obblighi che derivano dalla Costituzione e dalla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o dagli annessi e dai protocolli che vi sono allegati, oppure se riserve formulate da altri paesi mettono a repentaglio il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione di Papuasia-Nuova Guinea.
40
Originale: francese
Per la Repubblica del Niger:
La Delegazione del Niger alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, dicembre 1992) riserva al suo governo il diritto:
1. di adottare i provvedimenti che riterra' necessari qualora taluni Membri manchino in qualunque modo, di conformarsi agli strumenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni cosi' come adottati a Ginevra (dicembre 1992) o se le riserve formulate dai Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di non accettare alcuna conseguenza derivante da riserve suscettibili di comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
41
Originale: francese
Per la Repubblica del Cameroun:
La Delegazione del Cameroun alla conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) firma gli Atti finali della presente Conferenza riservando al suo Governo il diritto:
- di adottare tutti i provvedimenti appropriati per salvaguardare i suoi interessi legittimi qualora questi ultimi fossero lesi per via della non-osservanza, da parte di qualunque Membro, di alcune disposizioni della Costituzione/Convenzione o degli annessi e protocolli che vi sono allegati;
- di formulare riserve relative alle disposizioni della Costituzione o della Convenzione in contrasto con la sua legge fondamentale.
42
Originale: inglese
Per la Repubblica federale di Germania:
1. La Delegazione della Repubblica federale di Germania riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora alcuni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o in qualunque altro modo non rispettino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati o qualora riserve formulate da altri paesi siano tali da accrescere il suo contributo alle spese dell'Unione o a pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
2. La Delegazione della Repubblica federale di Germania dichiara, a proposito dell' articolo 4 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantiene le riserve formulate a nome della Repubblica Federale di Germania all'atto della firma dei Regolamenti di cui all'articolo 4.
3. La Repubblica federale di Germania dichiara che essa applichera' solo gli emendamenti adottati in conformita' con l' articolo 55 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e con l'articolo 42 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) quando saranno soddisfatti i requisiti della Costituzione della Repubblica Federale di Germania richiesti per la loro applicazione.
43
Originale: inglese
Per la Repubblica di Bulgaria:
La Delegazione della Repubblica di Bulgaria alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro dell'Unione manchi in qualche modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se le conseguenze di ogni riserva formulata da un altro paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Bulgaria;
2. di non accettare alcuna misura finanziaria che possa comportare un aumento ingiustificato della sua quota contributiva alle spese dell'Unione;
3. di formulare ogni dichiarazione o riserva all'atto della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
44
Originale: inglese
Per la Repubblica delle Filippine:
La Delegazione della Repubblica delle Filippine riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari e sufficenti per proteggere i suoi interessi qualora riserve formulate da rappresentanti di altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o pregiudicare i suoi diritti in quanto paese sovrano.
La Delegazione filippina riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva prima del deposito dello strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
45
Originale: inglese
Pr la Repubblica del Sudan:
La Delegazione della Repubblica del Sudan riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro non osservi in qualunque modo, le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica del Sudan o causare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
46
Originale: inglese
Per il Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia e la Svezia:
All'atto della firma degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari di Ginevra:
1. Per quanto concerne l' articolo 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), le Delegazioni di paesi summenzionati dichiarano formalmente di mantenere le riserve che hanno formulato a nome delle loro Amministrazioni all'atto della firma dei Regolamenti di cui all'articolo 54;
2. le delegazioni dei suddetti paesi dichiarano a nome dei loro rispettivi governi, che non accettano alcuna conseguenza risultante dalle riserve, che comporti un incremento della loro quota contributiva alle spese dell'Unione;
3. Le delegazioni dei paesi summenzionati riservano ai loro Governi il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri dell'Unione non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione.
47
Originale: inglese
Per la Repubblica d'Indonesia:
A nome della Repubblica d'Indonesia, la Delegazione della Repubblica d'Indonesia alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992):
1. riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le disposizioni e le misure di protezione che riterra' necessarie per proteggere i suoi interessi nazionali qualora qualunque disposizione della Costituzione, della Convenzione e delle Risoluzioni nonche' ogni decisione della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) pregiudichi direttamente o indirettamente la sovranita', o sia in contrasto con la Costituzione, la legislazione e la regolamentazione della Repubblica d'Indonesia, nonche' con i diritti di cui gode la Repubblica d'Indonesia in quanto parte ad altri trattati e convenzioni e che derivano ad essa da ogni principio di diritto internazionale;
2. riserva inoltre al suo Governo il diritto di adottare ogni disposizione e misura di protezione che riterra' necessaria per proteggere i suoi interessi nazionali se un Membro non osserva in qualunque maniera, le norme della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se le conseguenze delle riserve formulate da un Membro qualunque dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o causare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
48
Originale: spagnolo
Per la Repubblica di Colombia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) la Delegazione della Repubblica di Colombia:
1. dichiara che riserva al suo Governo il diritto:
a) di adottare ogni misura che riterra' necessaria, secondo la sua legislazione nazionale ed il diritto internazionale, per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora altri Membri manchino di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei protocolli e degli annessi che vi sono allegati, di altri documenti degli Atti finali di detta Unione e dei Regolamenti, e qualora le riserve formulate dai rappresentanti di altri Stati dovessero compromettere i servizi di telecomunicazione della Repubblica di Colombia o il pieno esercizio dei suoi diritti sovrani;
b) di accettare o di respingere, in totalita' o in parte, gli emendamenti apportati alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992) o agli altri strumenti internazionali dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
c) di formulare riserve, in conformita' con la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, riguardo agli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra 1992) in ogni momento che riterra' opportuno tra la data della firma e l'eventuale data di ratifica degli strumenti internazionali che costituiscono tali Atti finali. Di conseguenza, essa non si ritiene legata dalle regole che limitano il diritto sovrano di formulare riserve al momento della firma degli Atti finali delle conferenze e di altre riunioni dell'Unione;
2. ratifica, per quanto riguarda il merito, le riserve Nn. 40 e 79 formulate nella Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) per quanto riguarda in particolare le nuove disposizioni che figurano nella Costituzione e nella Convenzione (Ginevra, 1992) e negli altri documenti degli Atti finali;
3. dichiara che la Repubblica di Colombia considerera' come vincolanti gli strumenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, vale a dire la Costituzione, la Convenzione, i protocolli, i Regolamenti amministrativi e gli emendamenti o le modifiche inerenti, solo nella misura in cui essa avra' debitamente ed espressamente manifestato il suo consenso ad essere vincolata da ciascuno di questi strumenti internazionali e con riserva del rispetto delle procedure costituzionali corrispondenti. Di conseguenza essa non accetta di manifestare il suo consenso presupposto o tacito ad essere vincolata;
4. dichiara che, in conformita' con il diritto costituzionale, il suo Governo non puo' applicare provvisoriamente gli strumenti internazionali che costituiscono gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) e gli altri strumenti dell'Unione, a causa del loro contenuto e della loro natura.
49
Originale: spagnolo
Per la Repubblica argentina:
Nel firmare le presenti Costituzione e Convenzione, la Delegazione della Repubblica argentina dichiara a nome del suo Governo:
1. che ribadisce i suoi diritti sovrani sulle isole Malvine, le isole della Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud, che fanno parte integrante del territorio nazionale;
2. che si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei suoi annessi, e qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
50
Originale francese
Per la Grecia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), la Delegazione della Grecia dichiara:
1. che essa riserva al suo Governo il diritto:
a) di adottare ogni provvedimento conforme al suo diritto interno ed al diritto internazionale che potra' ritenere o stimare necessario per tutelare e salvaguardare i suoi diritti sovrani ed inalienabili ed i suoi interessi legittimi, qualora Stati Membri dell'UIT mancassero in qualunque maniera di rispettare o di applicare le disposizioni dei presenti Atti finali e dei suoi annessi, nonche' i Regolamenti amministrativi che li completano, o se atti di altri enti o parti terze dovessero influire sulla sua sovranita' nazionale o pregiudicarla;
b) di formulare, in virtu' della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969, riserve a tali Atti finali in qualunque momento che riterra' opportuno tra la data della loro firma e la data della loro ratifica, nonche' in ogni altro strumento emanante da altre conferenze pertinenti dell'UIT e non ancora ratificate, e si riserva altresi' il diritto di non essere vincolato da qualunque disposizione di tali strumenti che limiti il suo diritto sovrano di formulare riserve;
c) di non accettare alcuna conseguenza di qualunque riserva formulata da altre parti contraenti che, tra le altre cose, potrebbe comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o altre incidenze finanziarie, oppure se tali riserve dovessero compromettere il funzionamento corretto ed efficace dei servizi di telecomunicazione della Repubblica di Grecia.
2. che si stabilisce che il termine "paese" utilizzato nelle disposizioni dei presenti Atti finali nonche' di ogni altro strumento o atto dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, in relazione ai suoi Membri ed ai loro diritti ed obblighi e' considerato ad ogni riguardo sinonimo del termine "Stato sovrano" giuridicamente costituito e riconosciuto a livello internazionale.
51
Originale: inglese
Per la Mongolia:
La Delegazione della Mongolia riserva al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
52
Originale: inglese
Per l'Unione di Myanmar:
La Delegazione dell'Unione di Myanmar riserva al suo Governo il diritto:
1. di proteggere i suoi interessi qualora altri Membri dovessero formulare riserve suscettibili di comportare l'incremento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione;
2. di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi servizi di telecomunicazioni qualora altri Membri mancassero di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi che vi sono allegati;
3. di formulare ogni riserva che riterra' appropriata riguardo ad ogni testo della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi che vi sono allegati, che possa pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita' o i suoi interessi.
53
Originale: inglese
Per la Repubblica del Kenya:
La Delegazione della Repubblica del Kenya riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potrebbe ritenere necessario e/o appropriato per salvaguardare e tutelare i suoi interessi qualora un Membro manchi in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), e/o di ogni altro strumento connesso. Inoltre la Delegazione afferma che il Governo della Repubblica del Kenya non accetta nessuna responsabilita' per le conseguenze che potrebbero derivare da ogni riserva formulata da altri Membri dell'Unione.
II
La Delegazione della Repubblica del Kenya, richiamando la riserva numero 90, alla Convenzione di Nairobi (1982), ribadisce, a nome del suo Governo, la lettera e lo spirito di tale riserva.
54
Originale: inglese
Per la Turchia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica di Turchia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per tutelare i suoi interessi qualora un Membro manchi, in qualunque modo, di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei loro annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione e comportare un incremento del suo contributo alle spese dell'Unione.
55
Originale: spagnolo
Per il Messico:
Il Governo del Messico, preoccupato da alcuni risultati della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) si riserva il diritto:
- di adottare ogni provvedimento che riterra' pertinente qualora l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione abbia un'effetto sfavorevole sui mezzi necessari all'utilizzazione delle risorse dell'orbita dei satelliti geostazionari e dello spettro delle frequenze radioelettriche che utilizza o dovra' utilizzare per i suoi servizi di telecomunicazioni, ovvero se le procedure di notifica, di coordinamento o di registrazione fossero compromesse o ritardate;
- di non accettare alcuna conseguenza finanziaria derivante da modifiche di funzionamento e di struttura adottate dalla presente Conferenza;
- di applicare i provvedimenti che riterra' necessari qualora altri Membri manchino di conformarsi, in qualunque modo, alle disposizioni della Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi e dei protocolli o annessi che vi sono allegati sino dalla loro entrata in vigore.
56
Originale: francese
Per la Francia:
La Delegazione francese dichiara espressamente per quanto riguarda l' articolo 4 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantiene le riserve formulate a nome della sua Amministrazione all'atto della firma dei Regolamenti citati nell'articolo 4.
57
Originale: francese
Per la Francia:
La Delegazione francese riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o manchino in qualunque altro modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), nonche' dei Regolamenti amministrativi che le completano oppure se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
58
Originale: inglese
Per l'Etiopia:
Nel firmare la Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) la Delegazione del Governo provvisorio dell'Etiopia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri manchino di conformarsi alle disposizioni di questi strumenti o se le loro riserve dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
59
Originale: francese
Per la Repubblica del Benin:
La Delegazione della Repubblica del Benin alla Conferenza di plenipotenziari addizionale della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), oppure se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento del suo contributo alle spese dell'Unione.
60
Originale: spagnolo
Per Cuba:
Nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica di Cuba:
- si dichiara preoccupata dal lavoro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni durante il periodo di transizione fino alla Conferenza di Kyoto del 1994, durante la quale la nostra Amministrazione affrontera' tale questione, in considerazione della fretta dimostrata dalla Conferenza nell'adottare decisioni importanti sul carattere non permanente del Comitato.
- riserva al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva che si avverasse necessaria, fino a quando procedera' alla ratifica degli strumenti fondamentali dell'UIT. - dichiara di non accettare il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione e Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi;
- riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare la sua sovranita', i suoi diritti ed i suoi interessi nazionali qualora Stati Membri dell'Unione non dovessero rispettare in qualunque modo, o non osservare le disposizioni delle presenti Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei Regolamenti amministrativi, oppure se le riserve formulate da alcuni Membri o amministrazioni dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione di Cuba, a livello tecnico, operativo o economico.
61
Originale: spagnolo
Per la Repubblica del Panama:
La Delegazione della Repubblica del Panama alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) dichiara che riserva al suo Governo il diritto di formulare le riserve che riterra' necessarie per proteggere e salvaguardare i suoi diritti ed interessi nazionali qualora Stati Membri dell'Unione manchino in qualunque modo di rispettare le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, degli annessi, protocolli e regolamenti inerenti, e che incidano, direttamente o indirettamente, sul funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o che pregiudichino la sua sovranita'.
Essa si riserva inoltre il diritto di proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate dalle altre Parti contraenti dovessero compromettere il buon funzionamento delle sue riunioni di telecomunicazione.
62
Originale: inglese
Per la Repubblica dell'India:
1. Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica dell'India non accetta per il suo Governo alcuna conseguenza finanziaria derivante da riserve che potrebbero essere formulate da un Membro riguardo alle finanze dell'Unione.
2. Peraltro, la Delegazione della Repubblica dell'India riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare e proteggere i suoi interessi qualora un Membro non osservasse in qualunque modo, una o piu' disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei Regolamenti amministrativi.
63
Originale: inglese
Per lo Stato islamico dell'Afghanistan, la Repubblica algerina democratica e popolare, il Regno di Arabia Saudita, lo Stato di Bahrein, gli Emirati arabi uniti, la Repubblica islamica d'Iran, il Regno hashemita di Giordania, lo Stato del Kuweit, il Libano, il Regno del Marocco, la Repubblica islamica di Mauritania, il Sultanato di Oman, la Repubblica islamica del Pakistan, lo Stato del Qatar, la Repubblica del Sudan, la Tunisia, la Repubblica dello Yemen:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra alla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra 1992) dichiarano che la loro firma e l'eventuale ratifica da parte dei loro rispettivi Governi, della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) non sono valide nei confronti dell'entita' sionista che figura nella presente Convenzione sotto la pretesa appellazione di Israele e non implicano in alcun modo il suo riconoscimento.
64
Originale: inglese
Per il Regno di Arabia Saudita, lo Stato di Barhein, gli Emirati arabi uniti, lo Stato del Kuweit, il Sultanato dell'Oman e lo Stato del Qatar:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra alla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) dichiarano che i loro Governi si riservano il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi, protocolli o risoluzioni che vi sono allegati, o qualora le riserve effettuate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione.
65
Originale: inglese
Per il Ghana:
La Delegazione del Ghana alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora l'inosservanza delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o le riserve formulate da altri Membri dell'Unione dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
66
Originale: inglese
Per l'Australia:
La Delegazione dell'Australia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro manchi in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere i suoi interessi.
67
Originale: inglese
Per il Regno dei Paesi Bassi:
I
La Delegazione dei Paesi Bassi riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per salvaguardare i suoi interessi se taluni Membri non partecipano alle spese dell'Unione o non osservano, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei loro annessi o dei protocolli facoltativi che vi sono allegati, o qualora riserve formulate da altri Paesi possano compromettere un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o, infine, se riserve formulate da altri paesi dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
II
La Delegazione dei Paesi Bassi dichiara formalmente per quanto concerne l' articolo 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), che essa mantiene le riserve effettuate a nome del suo Governo all'atto della firma dei regolamenti amministrativi menzionati all'articolo 4.
68
Originale: inglese
Per gli Stati Uniti d'America:
Gli Stati Uniti d'America ribadiscono e si richiamano implicitamente a tutte le riserve e dichiarazioni formulate nel corso delle Conferenze amministrative mondiali.
Gli Stati Uniti d'America non possono consentire, mediante la firma o ogni successiva ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) ad essere vincolati dai Regolamenti amministrativi adottati prima della data della firma dei presenti Atti finali. Gli Stati Uniti d'America non saranno considerati come consenzienti ad essere vincolati dalle revisioni parziali o totali dei Regolamenti amministrativi, adottate dopo la data di firma dei presenti Atti finali, qualora non abbiano espressamente informato l'Unione internazionale delle telecomunicazioni riguardo al loro consenso.
Infine, gli Stati Uniti d'America fanno riferimento alla Sezione 16 dell'articolo 32 della Convenzione e fanno notare che, quando esamineranno la Costituzione e la Convenzione, potrebbero forse essere indotti a formulare riserve addizionali. Di conseguenza, gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di formulare riserve specifiche addizionali al momento del deposito del loro strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione.
69
Originale: inglese
Per Malta:
Nel firmare il presente documento, la Delegazione di Malta riserva al suo governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), degli annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi fossero di natura tale da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
70
Originale: francese
Per il Portogallo:
La Delegazione portoghese dichiara, a nome del suo Governo, che non accetta alcuna conseguenza derivante da riserve formulate da altri Governi che comportino un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
Essa dichiara inoltre che riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per tutelare i suoi interessi qualora alcuni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o manchino, in qualunque maniera di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei loro annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
71
Originale: inglese
Per l'Irlanda:
Avendo preso nota delle riserve formulate da alcuni Membri nel Documento 195 della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) la Delegazione dell'Irlanda riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere i suoi interessi qualora alcuni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), e dei Regolamenti amministrativi che vi sono allegati, oppure se le riserve formulate da altro paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
Inoltre, la Delegazione d'Irlanda riserva al suo Governo il diritto di formulare riserve e dichiarazioni appropriate prima della ratifica della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992).
72
Originale: francese
Per la Repubblica islamica di Mauritania:
Nel prendere atto del Documento 195 relativo alle dichiarazioni ed alle riserve e nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica islamica di Mauritania dichiara che il suo Governo si riserva il diritto:
1. di adottare ogni provvedimento necessario per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino in qualunque modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se riserve di altri Membri fossero di natura tale da compromettere il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di accettare o meno le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente derivare da Atti finali o da riserve formulate da Membri dell'Unione.
La Delegazione dichiara inoltre che la Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) sono soggette a ratifica da parte delle istituzioni nazionali competenti.
73
Originale: inglese
Per l'Australia, l'Austria, il Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, il Giappone, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, Malta, Monaco, il Regno dei Paesi Bassi, la Norvegia, la Nuova Zelanda, il Portogallo, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la Romania, gli Stati Uniti d'America, la Svezia, la Svizzera, la Turchia:
La Delegazione dei summenzionati paesi, facendo riferimento alle dichiarazioni formulate dalla Colombia (N. 48) e dalla Repubblica del Kenya (N. 53) ritengono, nella misura in cui tali dichiarazioni si riferiscono alla Dichiarazione di Bogota' firmata il 3 dicembre 1976 dai paesi equatoriali ed alla rivendicazione di questi paesi di esercitare diritti sovrani su parti dell'orbita dei satelliti geostazionari nonche' ad ogni dichiarazione analoga, che tale rivendicazione non puo' essere ammessa dalla presente Conferenza. Inoltre le Delegazioni dei summenzionati paesi auspicano confermare o rinnovare le dichiarazioni formulate al riguardo a nome di alcune delle summenzionate Amministrazioni, all'atto della firma degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) e della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e sulla pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano tale orbita (Prima e seconda sessione, Ginevra, 1985 e 1988) della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nizza, 1989) e del protocollo finale della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) come se tali dichiarazioni fossero qui riprodotte in extenso.
Le summenzionate delegazioni desiderano inoltre affermare che il riferimento alla "situazione geografica di taluni paesi" all' articolo 44 della Costituzione non significa che si ammette la rivendicazione di qualunque diritto preferenziale sull'orbita dei satelliti geostazionari.
74
Originale: spagnolo
Per il Messico:
Il Governo del Messico, in considerazione di talune riserve presentate da altri paesi, ratifica le riserve formulate negli Atti finali delle conferenze amministrative mondiali di radiocomunicazioni e della Conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica.
75
Originale: inglese
Per lo Stato d'Israele:
1. Essendo le dichiarazioni formulate da alcune Delegazioni nel N. 63 delle dichiarazioni e riserve in contrasto flagrante con i principi e gli obiettivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e, di conseguenza, prive di qualunque rilevanza, il Governo d'Israele tiene a far sapere ufficialmente che respinge in toto queste dichiarazioni e considera che esse non possono avere alcun valore per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati Membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Inoltre poiche' Israele e gli Stati arabi hanno intrapreso negoziati volti a pervenire ad una soluzione pacifica del conflitto israele-arabo, la Delegazione dello Stato d'Israele considera che tali dichiarazioni sono nefaste e nocive alla causa della pace in Medio oriente.
Il Governo dello Stato d'Israele adottera', per quanto concerne il merito della questione, un'atteggiamento di totale reciprocita' nei confronti dei Membri le cui delegazioni hanno formulato la summenzionata dichiarazione.
Inoltre la Delegazione d'Israele nota che la dichiarazione N. 63 non si riferisce alla denominazione intera e corretta dello Stato d'Israele. Cio' e' totalmente inammissibile e deve essere respinto come violazione delle regole accettate delle prassi internazionali.
2. Peraltro, dopo aver preso nota di varie altre dichiarazioni gia' depositate, la Delegazione dello Stato d'Israele riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi e salvaguardare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione nel caso in cui fossero pregiudicati dalle decisioni della presente Conferenza o da riserve effettuate da altre delegazioni.
76
Originale: inglese
Per Malta:
La Delegazione di Malta, avendo preso nota delle dichiarazioni formulate da alcune Delegazioni, riserva al suo Governo il diritto di formulare riserve tra la data della firma e la data di ratifica degli Atti finali (Ginevra, 1992), nonche' di ogni altro strumento delle altre conferenze competenti dell'Unione che non sia ancora stato ratificato e riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare riserve addizionali fino alla data di ratifica, da parte del Governo di Malta della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
77
Originale: inglese
Per la Repubblica popolare di Cina:
Dopo aver esaminato le Dichiarazioni contenute nel Documento 195, la Delegazione della Repubblica popolare di Cina:
1. Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra 1992), dichiara a nome del suo Governo che rinnova le Dichiarazioni formulate alla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) ed alla Conferenza di plenipotenziari di Nizza (1989) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
2. riserva al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva prima del deposito dello strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
78
Originale: inglese
Per la Romania:
Dopo aver esaminato le dichiarazioni e le riserve contenute nel Documento 195 della Conferenza, la Delegazione della Romania, nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate da un altro Paese dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
79
Originale: inglese
Per il Giappone:
Dopo aver esaminato le dichiarazioni contenute nel Documento 195, la Delegazione del Giappone riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora un Membro non si conformi alle disposizioni della Costituzione o della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o dei suoi Annessi, oppure se le riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere i suoi interessi.
80
Originale: inglese
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per quanto concerna la dichiarazione n. 49 della Delegazione della Repubblica argentina relativa alle Isole Falkland, alle Isole della Georgia del Sud ed alle Isole Sandwich del Sud, la Delegazione del Regno Unito tiene a precisare che il Governo di Sua Maesta' nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non dubita in alcun modo del diritto di sovranita' del Regno Unito sulle Isole Falkland, sulle Isole della Georgia del Sud e sulle Isole Sandwich del Sud.
81
Originale: francese
Per l'Italia:
Avendo preso conoscenza delle dichiarazioni contenute nel Documento 195, la Delegazione dell'Italia riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora taluni Membri non partecipino alle spese dell'Unione o non osservino in ogni altro modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o dei loro annessi, o dei protocolli facoltativi che vi sono allegati, oppure se riserve formulate da altri paesi rischiassero di comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o infine se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
La Delegazione dell'Italia dichiara formalmente per quanto riguarda l' articolo 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantiene le riserve effettuate a nome del suo Governo all'atto della firma dei Regolamenti amministrativi di cui all'articolo 4. 82
Originale: inglese
Per gli Stati Uniti d'America:
Gli Stati Uniti d'America si riferiscono alle dichiarazioni effettuate da vari Membri che si riservano il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterranno necessari per salvaguardare i loro interessi in risposta a riserve formulate da altri paesi e che mettono a repentaglio i loro interessi, all'applicazione delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992) che pregiudicano i loro interessi, e ad altri Membri che non partecipano alla copertura delle spese dell'Unione. Gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di adottare ogni disposizione che riterranno necessaria per salvaguardare gli interessi degli Stati Uniti d'America in risposta a queste azioni.
Seguono le stesse firme che per la Costituzione e la Convenzione.
(Ginevra, 1992)*
Nel firmare il presente documento che fa parte degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), i sottoscritti plenipotenziari confermano di aver preso atto delle seguenti dichiarazioni e riserve effettuate alla fine della Conferenza:
1
Originale: inglese
Per la Repubblica di Slovenia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) con riserva della loro ratifica ufficiale, la Delegazione della Repubblica di Slovenia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per proteggere i suoi interessi qualora ogni altro Membro non paghi la sua quota contributiva alle spese dell'Unione o manchi in qualunque altro modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei loro annessi o protocolli che vi sono annessi, o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
* Nota del Segretariato generale: I testi delle dichiarazioni e delle riserve sono classificati secondo l'ordine cronologico del loro deposito.
Nell'Indice, questi testi sono classificati secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei Membri da cui sono presentati.
2
Originale: francese
Per la Repubblica del Gabon:
La Delegazione della Repubblica del Gabon riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare ogni provvedimento necessario per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se riserve formulate da altri Membri fossero di natura tale da compromettere il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di accettare o meno le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente derivare da queste riserve.
3
Originale: inglese
Per la Repubblica popolare democratica di Corea:
La Delegazione della Repubblica popolare democratica di Corea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che ritenga necessario per tutelare i suoi interessi qualora Membri dell'Unione non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e sugli annessi o dei protocolli che vi sono allegati o se riserve formulate da altri Membri fossero tali da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
4
Originale: inglese
Per la Repubblica di Corea:
La Delegazione della Repubblica di Corea riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o non rispettino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) degli annessi, dei protocolli o dei regolamenti che vi sono allegati, o se riserve formulate da altri paesi fossero tali da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
5
Originale: inglese
Per la Repubblica dello Zambia:
La Delegazione della Repubblica dello Zambia alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che riterra' necessaria per salvaguardare i suoi interessi qualora Membri dell'Unione non rispettino, in un modo o nell'altro, le disposizioni della Costituzione o della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se riserve formulate da questi Membri fossero pregiudicare direttamente o indirettamente il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o la sua sovranita'.
La Delegazione della Repubblica dello Zambia riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare altre riserve, come necessario, fino alla data, ivi compresa, della ratifica, da parte della Repubblica di Zambia, della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
6
Originale: inglese
Per lo Stato islamico dell'Afghanistan:
La Delegazione dello Stato islamico dell'Afghanistan alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora un Membro non osservi in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi e protocolli ad essa allegati, oppure se le conseguenze di ogni riserva formulata da un altro paese dovessero ledere i suoi interessi ed in particolare mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di non accettare alcuna misura finanziaria che possa comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione;
3. di formulare qualunque riserva o dichiarazione prima di ratificare la Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992);
4. di non riconoscere eventuali pretese volte ad estendere la sovranita' dello stato sulle parti dell'orbita dei satelliti geostazionari, in quanto contrarie allo statuto dello spazio extra-atmosferico in base al diritto internazionale universalmente riconosciuto.
7
Originale: inglese
Per il Malawi:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992,) la Delegazione del Malawi riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualche modo, le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, o se le riserve di altri Membri dell'Unione dovessero pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
8
Originale: francese
Per la Repubblica del Senegal:
Nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza di plenipotenziari addizionale svoltasi a Ginevra in dicembre 1992, la Delegazione della Repubblica del Senegal dichiara a nome del suo Governo che non accetta nessuna conseguenza delle riserve effettuate da altri Governi aventi come conseguenza l'aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
Peraltro la Repubblica del Senegal si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere utile per la salvaguardia dei suoi interessi, qualora taluni Membri non osservino le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, dei loro annessi o del Protocollo facoltativo concernente la soluzione obbligatoria delle controversie adottate dalla conferenza o qualora le riserve formulate da altri paesi tendano a compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
9
Originale: inglese
Per il Regno dello Swaziland
La Delegazione del Regno dello Swaziland riserva il diritto al suo Governo di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per salvaguardare i suoi interessi nel caso in cui taluni Membri non osservino, in un modo o nell'altro, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi ed i Regolamenti che vi sono annessi, o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione. 10
Originale: francese
Per il Burkina Faso:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992,) la Delegazione del Burkina Faso riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere gli interessi del Burkina Faso:
1. qualora un Membro non osservi, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) ed i loro rispettivi annessi;
2. Se alcuni Membri non pagano la loro quota contributiva alle spese dell'Unione;
3. Se le riserve formulate da altri Membri sono suscettibili di mettere a repentaglio il buon funzionamento e la buona gestione tecnica e/o commerciale dei servizi di telecomunicazione in Burkina Faso.
La Delegazione del Burkina Faso riserva peraltro al suo Governo il diritto di formulare qualsivoglia dichiarazione o riserva all'atto della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
11
Originale: inglese
Per la Repubblica di Fidji
La Delegazione della Repubblica di Fidji riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che dovra' ritenere necessario per tutelare i suoi interessi qualora un Membro manchi in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi e dei protocolli che vi sono allegati, oppure se le riserve formulate da altri paesi fossero tali da mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione e comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
12
Originale: francese.
Per la Repubblica di Guinea:
La Delegazione della Repubblica di Guinea alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non dovessero osservare in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se riserve effettuate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un aumento della sua quota contribuita alle spese dell'Unione.
13
Originale: inglese
Per il Regno del Lesotho:
La Delegazione del Regno del Lesotho dichiara, a nome del suo Governo:
1. che non accetta alcuna conseguenza delle riserve formulate da qualsivoglia paese e che riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni misura che potra' giudicare necessaria;
2. che riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere i suoi interessi qualora altri paesi non osservino le disposizioni della Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
14
Originale: inglese
Per la Repubblica del Suriname
La Delegazione della Repubblica del Suriname riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi, qualora altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) degli annessi e dei protocolli che vi sono allegati oppure se le riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
15
Originale: inglese
Per la Repubblica islamica dell'Iran:
In nome di Dio, clemente e compassionevole,
nel firmare la presente Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle comunicazioni (Ginevra, 1992), la Delegazione delle Repubblica Islamica dell'Iran riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare ogni misura che potra' ritenere necessaria o ogni misura richiesta per tutelare i suoi diritti ed i suoi interessi qualora altri Membri dell'Unione non osservino in qualunque altro modo le norme della presente Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), degli annessi, dei protocolli o dei regolamenti che vi sono allegati;
2. di tutelare i propri interessi qualora alcuni Membri dell'Unione non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica islamica d'Iran;
3. di non essere soggetti alle norme della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra 1992) ed in particolare alle norme dei numeri 222 e 229 della Costituzione e del numero 524 della Convenzione, che possono direttamente o indirettamente, pregiudicare la sua sovranita' e contravvenire alla Costituzione, ed alle leggi e regolamenti della Repubblica islamica dell'Iran;
4. di formulare altre riserve o dichiarazioni fino alla ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
16
Originale: francese
Per l'Austria, il Belgio, il Lussemburgo:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra dichiarano formalmente, per quanto riguarda l' articolo 4 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantengono le riserve effettuate a nome delle loro rispettive Amministrazioni, all'atto della firma dei Regolamenti citati nell'articolo 4.
17
Originale: francese
Per l'Austria, il Belgio il Lussemburgo:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o se riserve di altri paesi dovessero comportare un aumento delle loro quote contributive alle spese dell'Unione, o infine, se riserve di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
18
Originale: francese
Per la Repubblica della Costa d'Avorio:
La Delegazione della Repubblica di Costa d'Avorio riserva al suo Governo il diritto:
a) di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora i Membri non dovessero osservare in qualunque modo le disposizioni della presente Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992);
b) di rifiutare le conseguenze delle riserve formulate nella presente Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da parte di altri Governi e che potrebbero comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o compromettere i suoi servizi di telecomunicazione;
c) di rifiutare tutte le disposizioni di tale Costruzione e Convenzione, o di formulare le riserve che riterra' necessarie per quanto riguarda i testi contenuti nella Costituzione e nella Convenzione (Ginevra, 1992) che potrebbero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita'.
19
Originale: francese
Per la Repubblica del Burundi:
La Delegazione della Repubblica del Burundi riserva al suo Governo il diritto;
1. di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi e protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di accettare o meno ogni misura suscettibile di provocare un incremento della sua quota contributiva.
20
Originale: spagnolo
Per la Repubblica orientale dell'Uruguay:
La Delegazione della Repubblica orientale dell'Uruguay dichiara, a nome del suo Governo che quest'ultimo si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o del Protocollo facoltativo, o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
21
Originale: francese
Per la Confederazione svizzera ed il Principato del Liechtenstein:
1. Le Delegazioni dei summenzionati paesi riservano il diritto dei loro Governi di adottare i provvedimenti necessari per la protezione dei loro interessi qualora riserve depositate o altri provvedimenti adottati dovessero avere come conseguenza di pregiudicare il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione o di portare ad un incremento delle loro quote contributive alle spese dell'Unione.
2. Per quanto concerne gli articoli 4 e 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), le Delegazioni dei summenzionati paesi dichiarano formalmente di mantenere le riserve che hanno formulato a nome delle loro Amministrazioni all'atto della firma dei Regolamenti menzionati in tali articoli.
22
Originale: spagnolo
Per il Cile:
La Delegazione del Cile, alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), all'atto della firma della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dichiara che riserva al suo Governo il diritto sovrano di formulare le riserve che riterra' necessarie o utili per proteggere e salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora Stati Membri dell'Unione non si conformino in qualunque modo, alle disposizioni della presente Costituzione e Convenzione, degli annessi, protocolli e regolamenti inerenti, tale mancanza pregiudicando direttamente o indirettamente il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o mettendo a repentaglio la sua sovranita'.
Essa riserva al suo Governo anche il diritto di proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate da altre parti contraenti dovessero comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
23
Originale: inglese
Per il Brunei Darussalam:
La Delegazione del Brunei Darussalam riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi se un paese dovesse mancare, in qualunque modo, agli obblighi derivanti dalla Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dagli annessi o protocolli allegati, o qualora le riserve effettuate da altri Paesi dovessero pregiudicare gli interessi del Brunei Darussalam o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
La Delegazione del Brunei Darussalam riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare le riserve supplementari che potra' ritenere necessarie fino al giorno, ivi compreso, della ratifica da parte del Brunei Darussalam della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
24
Originale: inglese
Per la Tailandia:
La Delegazione della Tailandia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Paese Membro non osservi in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei loro annessi e dei protocolli che vi sono allegati o qualora le riserve formulate da qualunque paese Membro dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o provocare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
25
Originale: inglese
Per la Repubblica federale della Nigeria:
La Delegazione della Repubblica federale della Nigeria alla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) dichiara che il suo governo si riserva il diritto:
1. di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri dell'Unione non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere in qualunque maniera il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica federale della Nigeria;
2. di effettuare ogni dichiarazione o riserva fino al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o se riserve di altri paesi dovessero comportare un aumento delle loro quote contributive alle spese dell'Unione, o infine, se riserve di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
26
Originale: inglese
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
La Delegazione del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che potra' ritenere necessarie per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi allegati a tali strumenti, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero ledere i suoi interessi.
27
Originale: inglese
Per la Repubblica socialista del Viet Nam:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica socialista del Viet Nam dichiara, a nome del suo Governo, che mantiene le riserve formulate alla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) ed alla Conferenza di plenipotenziari di Nizza (1989) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
28
Originale: inglese
Per la Repubblica di Singapore:
La Delegazione della Repubblica di Singapore riserva al suo governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora Membri dell'Unione non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o gli annessi o i protocolli di tali strumenti o se riserve di un Membro dell'Unione dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, pregiudicare la sua sovranita' o comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
La delegazione della Repubblica di Singapore riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare tutte le riserve supplementari che riterra' necessarie fino al momento, ivi compreso, della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da parte della Repubblica di Singapore.
29
Originale: inglese
Per la Nuova-Zelanda:
La Delegazione della Nuova Zelanda riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o non osservino in qualunque altro modo le disposizioni della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) o gli annessi o protocolli tale Convenzione o nel caso in cui altri Membri non osservino in qualunque altro modo le disposizioni degli strumenti dell'Unione contenuti nella Costituzione (Ginevra, 1992) o ancora nei casi in cui le riserve formulate da altri paesi pregiudichino il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione di Nuova Zelanda.
Inoltre la Nuova Zelanda si riserva il diritto di formulare riserve e dichiarazioni precise pertinenti prima della ratifica della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992).
30
Originale: inglese
Per la Malesia:
Nel firmare la presente Costituzione e la presente Convenzione, la Delegazione della Malesia:
1. riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati, oppure se le riserve di altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Malesia;
2. dichiara che la firma della Costituzione e della Convenzione summenzionate e la loro eventuale ratifica da parte del Governo della Malesia non hanno alcun valore per quanto concerne il Membro che figura sotto il nome d'Israele e non implicano in alcun modo il riconoscimento di tale Membro da parte del Governo della Malesia.
31
Originale: inglese
Per la Repubblica di Cipro:
La Delegazione di Cipro riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le misure che riterra' necessarie per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri dell'Unione non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Membri comportino un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o compromettano il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, oppure se le altre misure che una persona fisica o morale adottasse o considerasse di adottare, fossero tali da pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita'.
La Delegazione di Cipro riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare ogni altra dichiarazione o riserva fino al momento in cui la Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) saranno ratificate dalla Repubblica di Cipro.
32
Originale: spagnolo
Per la Spagna:
La delegazione della Spagna dichiara a nome del suo Governo che ogni riferimento alla parola "paese" nella Costituzione e nella Convenzione (Ginevra, 1992) in quanto titolare di diritti e di obblighi e' inteso, secondo tale Delegazione, solo se tale paese rappresenta uno Stato sovrano.
33
Originale: spagnolo
Per la Spagna:
La delegazione della Spagna dichiara a nome del suo Governo che non accetta alcuna delle riserve formulate da altri governi suscettibili di comportare un incremento dei suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Unione.
34
Originale: inglese
Per la Repubblica di Ungheria:
La Delegazione della Repubblica di Ungheria riserva al suo governo il diritto di non accettare alcuna misura finanziaria suscettibile di comportare incrementi non giustificati del suo contributo alle spese dell'Unione e di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere opportuni al fine di proteggere i suoi interessi qualora paesi Membri non osservino le disposizioni della Costituzione, della Convenzione e dei Regolamenti, o pregiudichino il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione, nonche' il diritto di formulare riserve e dichiarazioni specifiche prima della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
35
Originale: inglese
Per la Repubblica socialista democratica di Sri Lanka:
La Delegazione della Repubblica socialista democratica dello Sri Lanka riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora qualunque Membro non osservi in qualunque maniera, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
36
Originale: inglese
Per la Repubblica dello Yemen:
La Delegazione della Repubblica dello Yemen riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro non osservi le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), oppure se le riserve formulate da questo Membro dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un aumento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
37
Originale: russo
Per la Repubblica della Bielorussia, la Federazione di Russia e l'Ucraina:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra riservano ai loro rispettivi Governi il diritto di effettuare ogni dichiarazione o riserva al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e di adottare tutti i provvedimenti che riterranno necessari per proteggere i loro interessi, qualora qualunque Membro dell'Unione non osservi, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, o se le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione o comportare un aumento del loro contributo annuale alle spese dell'Unione.
38
Originale: spagnolo
Per la Repubblica del Venezuela:
La Delegazione della Repubblica del Venezuela riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora altri Membri, attuali o futuri, manchino di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati, oppure se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
Essa inoltre formula riserve riguardo agli articoli della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) relativi all'arbitrato come mezzo per la soluzione delle controversie, in conformita' con la politica internazionale del Governo del Venezuela in materia.
39
Originale: inglese
Per Papuasia-Nuova Guinea:
La Delegazione di Papuasia Nuova-Guinea riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi se alcuni Membri non pagano la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o se mancano in qualunque altra maniera di conformarsi agli obblighi che derivano dalla Costituzione e dalla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o dagli annessi e dai protocolli che vi sono allegati, oppure se riserve formulate da altri paesi mettono a repentaglio il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione di Papuasia-Nuova Guinea.
40
Originale: francese
Per la Repubblica del Niger:
La Delegazione del Niger alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, dicembre 1992) riserva al suo governo il diritto:
1. di adottare i provvedimenti che riterra' necessari qualora taluni Membri manchino in qualunque modo, di conformarsi agli strumenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni cosi' come adottati a Ginevra (dicembre 1992) o se le riserve formulate dai Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di non accettare alcuna conseguenza derivante da riserve suscettibili di comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
41
Originale: francese
Per la Repubblica del Cameroun:
La Delegazione del Cameroun alla conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) firma gli Atti finali della presente Conferenza riservando al suo Governo il diritto:
- di adottare tutti i provvedimenti appropriati per salvaguardare i suoi interessi legittimi qualora questi ultimi fossero lesi per via della non-osservanza, da parte di qualunque Membro, di alcune disposizioni della Costituzione/Convenzione o degli annessi e protocolli che vi sono allegati;
- di formulare riserve relative alle disposizioni della Costituzione o della Convenzione in contrasto con la sua legge fondamentale.
42
Originale: inglese
Per la Repubblica federale di Germania:
1. La Delegazione della Repubblica federale di Germania riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora alcuni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o in qualunque altro modo non rispettino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei suoi annessi o dei protocolli che vi sono allegati o qualora riserve formulate da altri paesi siano tali da accrescere il suo contributo alle spese dell'Unione o a pregiudicare il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
2. La Delegazione della Repubblica federale di Germania dichiara, a proposito dell' articolo 4 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantiene le riserve formulate a nome della Repubblica Federale di Germania all'atto della firma dei Regolamenti di cui all'articolo 4.
3. La Repubblica federale di Germania dichiara che essa applichera' solo gli emendamenti adottati in conformita' con l' articolo 55 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e con l'articolo 42 della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) quando saranno soddisfatti i requisiti della Costituzione della Repubblica Federale di Germania richiesti per la loro applicazione.
43
Originale: inglese
Per la Repubblica di Bulgaria:
La Delegazione della Repubblica di Bulgaria alla Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), riserva al suo Governo il diritto:
1. di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro dell'Unione manchi in qualche modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o se le conseguenze di ogni riserva formulata da un altro paese dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Bulgaria;
2. di non accettare alcuna misura finanziaria che possa comportare un aumento ingiustificato della sua quota contributiva alle spese dell'Unione;
3. di formulare ogni dichiarazione o riserva all'atto della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
44
Originale: inglese
Per la Repubblica delle Filippine:
La Delegazione della Repubblica delle Filippine riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari e sufficenti per proteggere i suoi interessi qualora riserve formulate da rappresentanti di altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o pregiudicare i suoi diritti in quanto paese sovrano.
La Delegazione filippina riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva prima del deposito dello strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
45
Originale: inglese
Pr la Repubblica del Sudan:
La Delegazione della Repubblica del Sudan riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro non osservi in qualunque modo, le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione della Repubblica del Sudan o causare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
46
Originale: inglese
Per il Danimarca, l'Estonia, la Finlandia, l'Islanda, la Lettonia, la Lituania, la Norvegia e la Svezia:
All'atto della firma degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari di Ginevra:
1. Per quanto concerne l' articolo 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), le Delegazioni di paesi summenzionati dichiarano formalmente di mantenere le riserve che hanno formulato a nome delle loro Amministrazioni all'atto della firma dei Regolamenti di cui all'articolo 54;
2. le delegazioni dei suddetti paesi dichiarano a nome dei loro rispettivi governi, che non accettano alcuna conseguenza risultante dalle riserve, che comporti un incremento della loro quota contributiva alle spese dell'Unione;
3. Le delegazioni dei paesi summenzionati riservano ai loro Governi il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri dell'Unione non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve di altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione.
47
Originale: inglese
Per la Repubblica d'Indonesia:
A nome della Repubblica d'Indonesia, la Delegazione della Repubblica d'Indonesia alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992):
1. riserva al suo Governo il diritto di adottare tutte le disposizioni e le misure di protezione che riterra' necessarie per proteggere i suoi interessi nazionali qualora qualunque disposizione della Costituzione, della Convenzione e delle Risoluzioni nonche' ogni decisione della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) pregiudichi direttamente o indirettamente la sovranita', o sia in contrasto con la Costituzione, la legislazione e la regolamentazione della Repubblica d'Indonesia, nonche' con i diritti di cui gode la Repubblica d'Indonesia in quanto parte ad altri trattati e convenzioni e che derivano ad essa da ogni principio di diritto internazionale;
2. riserva inoltre al suo Governo il diritto di adottare ogni disposizione e misura di protezione che riterra' necessaria per proteggere i suoi interessi nazionali se un Membro non osserva in qualunque maniera, le norme della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se le conseguenze delle riserve formulate da un Membro qualunque dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o causare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
48
Originale: spagnolo
Per la Repubblica di Colombia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) la Delegazione della Repubblica di Colombia:
1. dichiara che riserva al suo Governo il diritto:
a) di adottare ogni misura che riterra' necessaria, secondo la sua legislazione nazionale ed il diritto internazionale, per salvaguardare i suoi interessi nazionali qualora altri Membri manchino di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei protocolli e degli annessi che vi sono allegati, di altri documenti degli Atti finali di detta Unione e dei Regolamenti, e qualora le riserve formulate dai rappresentanti di altri Stati dovessero compromettere i servizi di telecomunicazione della Repubblica di Colombia o il pieno esercizio dei suoi diritti sovrani;
b) di accettare o di respingere, in totalita' o in parte, gli emendamenti apportati alla Costituzione ed alla Convenzione (Ginevra, 1992) o agli altri strumenti internazionali dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni;
c) di formulare riserve, in conformita' con la Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969, riguardo agli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra 1992) in ogni momento che riterra' opportuno tra la data della firma e l'eventuale data di ratifica degli strumenti internazionali che costituiscono tali Atti finali. Di conseguenza, essa non si ritiene legata dalle regole che limitano il diritto sovrano di formulare riserve al momento della firma degli Atti finali delle conferenze e di altre riunioni dell'Unione;
2. ratifica, per quanto riguarda il merito, le riserve Nn. 40 e 79 formulate nella Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) per quanto riguarda in particolare le nuove disposizioni che figurano nella Costituzione e nella Convenzione (Ginevra, 1992) e negli altri documenti degli Atti finali;
3. dichiara che la Repubblica di Colombia considerera' come vincolanti gli strumenti dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, vale a dire la Costituzione, la Convenzione, i protocolli, i Regolamenti amministrativi e gli emendamenti o le modifiche inerenti, solo nella misura in cui essa avra' debitamente ed espressamente manifestato il suo consenso ad essere vincolata da ciascuno di questi strumenti internazionali e con riserva del rispetto delle procedure costituzionali corrispondenti. Di conseguenza essa non accetta di manifestare il suo consenso presupposto o tacito ad essere vincolata;
4. dichiara che, in conformita' con il diritto costituzionale, il suo Governo non puo' applicare provvisoriamente gli strumenti internazionali che costituiscono gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) e gli altri strumenti dell'Unione, a causa del loro contenuto e della loro natura.
49
Originale: spagnolo
Per la Repubblica argentina:
Nel firmare le presenti Costituzione e Convenzione, la Delegazione della Repubblica argentina dichiara a nome del suo Governo:
1. che ribadisce i suoi diritti sovrani sulle isole Malvine, le isole della Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud, che fanno parte integrante del territorio nazionale;
2. che si riserva il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei suoi annessi, e qualora le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
50
Originale francese
Per la Grecia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), la Delegazione della Grecia dichiara:
1. che essa riserva al suo Governo il diritto:
a) di adottare ogni provvedimento conforme al suo diritto interno ed al diritto internazionale che potra' ritenere o stimare necessario per tutelare e salvaguardare i suoi diritti sovrani ed inalienabili ed i suoi interessi legittimi, qualora Stati Membri dell'UIT mancassero in qualunque maniera di rispettare o di applicare le disposizioni dei presenti Atti finali e dei suoi annessi, nonche' i Regolamenti amministrativi che li completano, o se atti di altri enti o parti terze dovessero influire sulla sua sovranita' nazionale o pregiudicarla;
b) di formulare, in virtu' della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969, riserve a tali Atti finali in qualunque momento che riterra' opportuno tra la data della loro firma e la data della loro ratifica, nonche' in ogni altro strumento emanante da altre conferenze pertinenti dell'UIT e non ancora ratificate, e si riserva altresi' il diritto di non essere vincolato da qualunque disposizione di tali strumenti che limiti il suo diritto sovrano di formulare riserve;
c) di non accettare alcuna conseguenza di qualunque riserva formulata da altre parti contraenti che, tra le altre cose, potrebbe comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o altre incidenze finanziarie, oppure se tali riserve dovessero compromettere il funzionamento corretto ed efficace dei servizi di telecomunicazione della Repubblica di Grecia.
2. che si stabilisce che il termine "paese" utilizzato nelle disposizioni dei presenti Atti finali nonche' di ogni altro strumento o atto dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, in relazione ai suoi Membri ed ai loro diritti ed obblighi e' considerato ad ogni riguardo sinonimo del termine "Stato sovrano" giuridicamente costituito e riconosciuto a livello internazionale.
51
Originale: inglese
Per la Mongolia:
La Delegazione della Mongolia riserva al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva al momento della ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
52
Originale: inglese
Per l'Unione di Myanmar:
La Delegazione dell'Unione di Myanmar riserva al suo Governo il diritto:
1. di proteggere i suoi interessi qualora altri Membri dovessero formulare riserve suscettibili di comportare l'incremento della sua parte contributiva alle spese dell'Unione;
2. di adottare i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare i suoi servizi di telecomunicazioni qualora altri Membri mancassero di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi che vi sono allegati;
3. di formulare ogni riserva che riterra' appropriata riguardo ad ogni testo della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o degli annessi che vi sono allegati, che possa pregiudicare direttamente o indirettamente la sua sovranita' o i suoi interessi.
53
Originale: inglese
Per la Repubblica del Kenya:
La Delegazione della Repubblica del Kenya riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potrebbe ritenere necessario e/o appropriato per salvaguardare e tutelare i suoi interessi qualora un Membro manchi in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), e/o di ogni altro strumento connesso. Inoltre la Delegazione afferma che il Governo della Repubblica del Kenya non accetta nessuna responsabilita' per le conseguenze che potrebbero derivare da ogni riserva formulata da altri Membri dell'Unione.
II
La Delegazione della Repubblica del Kenya, richiamando la riserva numero 90, alla Convenzione di Nairobi (1982), ribadisce, a nome del suo Governo, la lettera e lo spirito di tale riserva.
54
Originale: inglese
Per la Turchia:
Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica di Turchia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per tutelare i suoi interessi qualora un Membro manchi, in qualunque modo, di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei loro annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o se riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione e comportare un incremento del suo contributo alle spese dell'Unione.
55
Originale: spagnolo
Per il Messico:
Il Governo del Messico, preoccupato da alcuni risultati della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) si riserva il diritto:
- di adottare ogni provvedimento che riterra' pertinente qualora l'applicazione delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione abbia un'effetto sfavorevole sui mezzi necessari all'utilizzazione delle risorse dell'orbita dei satelliti geostazionari e dello spettro delle frequenze radioelettriche che utilizza o dovra' utilizzare per i suoi servizi di telecomunicazioni, ovvero se le procedure di notifica, di coordinamento o di registrazione fossero compromesse o ritardate;
- di non accettare alcuna conseguenza finanziaria derivante da modifiche di funzionamento e di struttura adottate dalla presente Conferenza;
- di applicare i provvedimenti che riterra' necessari qualora altri Membri manchino di conformarsi, in qualunque modo, alle disposizioni della Costituzione, della Convenzione, dei Regolamenti amministrativi e dei protocolli o annessi che vi sono allegati sino dalla loro entrata in vigore.
56
Originale: francese
Per la Francia:
La Delegazione francese dichiara espressamente per quanto riguarda l' articolo 4 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantiene le riserve formulate a nome della sua Amministrazione all'atto della firma dei Regolamenti citati nell'articolo 4.
57
Originale: francese
Per la Francia:
La Delegazione francese riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o manchino in qualunque altro modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), nonche' dei Regolamenti amministrativi che le completano oppure se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
58
Originale: inglese
Per l'Etiopia:
Nel firmare la Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) la Delegazione del Governo provvisorio dell'Etiopia riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per tutelare i suoi interessi qualora altri Membri manchino di conformarsi alle disposizioni di questi strumenti o se le loro riserve dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
59
Originale: francese
Per la Repubblica del Benin:
La Delegazione della Repubblica del Benin alla Conferenza di plenipotenziari addizionale della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), oppure se le riserve formulate da altri Membri dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento del suo contributo alle spese dell'Unione.
60
Originale: spagnolo
Per Cuba:
Nel firmare gli Atti finali della presente Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica di Cuba:
- si dichiara preoccupata dal lavoro del Comitato del Regolamento delle radiocomunicazioni durante il periodo di transizione fino alla Conferenza di Kyoto del 1994, durante la quale la nostra Amministrazione affrontera' tale questione, in considerazione della fretta dimostrata dalla Conferenza nell'adottare decisioni importanti sul carattere non permanente del Comitato.
- riserva al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva che si avverasse necessaria, fino a quando procedera' alla ratifica degli strumenti fondamentali dell'UIT. - dichiara di non accettare il Protocollo facoltativo relativo alla soluzione obbligatoria delle controversie relative alla presente Costituzione e Convenzione ed ai Regolamenti amministrativi;
- riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per tutelare la sua sovranita', i suoi diritti ed i suoi interessi nazionali qualora Stati Membri dell'Unione non dovessero rispettare in qualunque modo, o non osservare le disposizioni delle presenti Costituzione e Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) e dei Regolamenti amministrativi, oppure se le riserve formulate da alcuni Membri o amministrazioni dovessero compromettere il buon funzionamento dei servizi di telecomunicazione di Cuba, a livello tecnico, operativo o economico.
61
Originale: spagnolo
Per la Repubblica del Panama:
La Delegazione della Repubblica del Panama alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) dichiara che riserva al suo Governo il diritto di formulare le riserve che riterra' necessarie per proteggere e salvaguardare i suoi diritti ed interessi nazionali qualora Stati Membri dell'Unione manchino in qualunque modo di rispettare le disposizioni della presente Costituzione e della Convenzione, degli annessi, protocolli e regolamenti inerenti, e che incidano, direttamente o indirettamente, sul funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o che pregiudichino la sua sovranita'.
Essa si riserva inoltre il diritto di proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate dalle altre Parti contraenti dovessero compromettere il buon funzionamento delle sue riunioni di telecomunicazione.
62
Originale: inglese
Per la Repubblica dell'India:
1. Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica dell'India non accetta per il suo Governo alcuna conseguenza finanziaria derivante da riserve che potrebbero essere formulate da un Membro riguardo alle finanze dell'Unione.
2. Peraltro, la Delegazione della Repubblica dell'India riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare e proteggere i suoi interessi qualora un Membro non osservasse in qualunque modo, una o piu' disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei Regolamenti amministrativi.
63
Originale: inglese
Per lo Stato islamico dell'Afghanistan, la Repubblica algerina democratica e popolare, il Regno di Arabia Saudita, lo Stato di Bahrein, gli Emirati arabi uniti, la Repubblica islamica d'Iran, il Regno hashemita di Giordania, lo Stato del Kuweit, il Libano, il Regno del Marocco, la Repubblica islamica di Mauritania, il Sultanato di Oman, la Repubblica islamica del Pakistan, lo Stato del Qatar, la Repubblica del Sudan, la Tunisia, la Repubblica dello Yemen:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra alla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra 1992) dichiarano che la loro firma e l'eventuale ratifica da parte dei loro rispettivi Governi, della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) non sono valide nei confronti dell'entita' sionista che figura nella presente Convenzione sotto la pretesa appellazione di Israele e non implicano in alcun modo il suo riconoscimento.
64
Originale: inglese
Per il Regno di Arabia Saudita, lo Stato di Barhein, gli Emirati arabi uniti, lo Stato del Kuweit, il Sultanato dell'Oman e lo Stato del Qatar:
Le Delegazioni dei paesi di cui sopra alla Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) dichiarano che i loro Governi si riservano il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potrebbero ritenere necessari per proteggere i loro interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi, protocolli o risoluzioni che vi sono allegati, o qualora le riserve effettuate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei loro servizi di telecomunicazione.
65
Originale: inglese
Per il Ghana:
La Delegazione del Ghana alla Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora l'inosservanza delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi o protocolli che vi sono allegati, o le riserve formulate da altri Membri dell'Unione dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
66
Originale: inglese
Per l'Australia:
La Delegazione dell'Australia riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per proteggere i suoi interessi qualora un Membro manchi in qualunque modo di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o degli annessi che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere i suoi interessi.
67
Originale: inglese
Per il Regno dei Paesi Bassi:
I
La Delegazione dei Paesi Bassi riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per salvaguardare i suoi interessi se taluni Membri non partecipano alle spese dell'Unione o non osservano, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), o dei loro annessi o dei protocolli facoltativi che vi sono allegati, o qualora riserve formulate da altri Paesi possano compromettere un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o, infine, se riserve formulate da altri paesi dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
II
La Delegazione dei Paesi Bassi dichiara formalmente per quanto concerne l' articolo 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), che essa mantiene le riserve effettuate a nome del suo Governo all'atto della firma dei regolamenti amministrativi menzionati all'articolo 4.
68
Originale: inglese
Per gli Stati Uniti d'America:
Gli Stati Uniti d'America ribadiscono e si richiamano implicitamente a tutte le riserve e dichiarazioni formulate nel corso delle Conferenze amministrative mondiali.
Gli Stati Uniti d'America non possono consentire, mediante la firma o ogni successiva ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) ad essere vincolati dai Regolamenti amministrativi adottati prima della data della firma dei presenti Atti finali. Gli Stati Uniti d'America non saranno considerati come consenzienti ad essere vincolati dalle revisioni parziali o totali dei Regolamenti amministrativi, adottate dopo la data di firma dei presenti Atti finali, qualora non abbiano espressamente informato l'Unione internazionale delle telecomunicazioni riguardo al loro consenso.
Infine, gli Stati Uniti d'America fanno riferimento alla Sezione 16 dell'articolo 32 della Convenzione e fanno notare che, quando esamineranno la Costituzione e la Convenzione, potrebbero forse essere indotti a formulare riserve addizionali. Di conseguenza, gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di formulare riserve specifiche addizionali al momento del deposito del loro strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione.
69
Originale: inglese
Per Malta:
Nel firmare il presente documento, la Delegazione di Malta riserva al suo governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora taluni Membri non paghino la loro quota contributiva alle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), degli annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora le riserve formulate da altri Paesi fossero di natura tale da compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
70
Originale: francese
Per il Portogallo:
La Delegazione portoghese dichiara, a nome del suo Governo, che non accetta alcuna conseguenza derivante da riserve formulate da altri Governi che comportino un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
Essa dichiara inoltre che riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che potra' ritenere necessari per tutelare i suoi interessi qualora alcuni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o manchino, in qualunque maniera di conformarsi alle disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), dei loro annessi o dei protocolli che vi sono allegati, o qualora riserve formulate da altri Paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
71
Originale: inglese
Per l'Irlanda:
Avendo preso nota delle riserve formulate da alcuni Membri nel Documento 195 della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) la Delegazione dell'Irlanda riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per proteggere i suoi interessi qualora alcuni Membri non paghino la loro quota delle spese dell'Unione o non osservino, in qualunque altro modo, le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992), e dei Regolamenti amministrativi che vi sono allegati, oppure se le riserve formulate da altro paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
Inoltre, la Delegazione d'Irlanda riserva al suo Governo il diritto di formulare riserve e dichiarazioni appropriate prima della ratifica della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992).
72
Originale: francese
Per la Repubblica islamica di Mauritania:
Nel prendere atto del Documento 195 relativo alle dichiarazioni ed alle riserve e nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992), la Delegazione della Repubblica islamica di Mauritania dichiara che il suo Governo si riserva il diritto:
1. di adottare ogni provvedimento necessario per tutelare i suoi interessi qualora taluni Membri non osservino in qualunque modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o se riserve di altri Membri fossero di natura tale da compromettere il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione;
2. di accettare o meno le conseguenze finanziarie che potrebbero eventualmente derivare da Atti finali o da riserve formulate da Membri dell'Unione.
La Delegazione dichiara inoltre che la Costituzione e la Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) sono soggette a ratifica da parte delle istituzioni nazionali competenti.
73
Originale: inglese
Per l'Australia, l'Austria, il Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Canada, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, il Giappone, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, Malta, Monaco, il Regno dei Paesi Bassi, la Norvegia, la Nuova Zelanda, il Portogallo, il Principato del Liechtenstein, la Repubblica federale di Germania, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord la Romania, gli Stati Uniti d'America, la Svezia, la Svizzera, la Turchia:
La Delegazione dei summenzionati paesi, facendo riferimento alle dichiarazioni formulate dalla Colombia (N. 48) e dalla Repubblica del Kenya (N. 53) ritengono, nella misura in cui tali dichiarazioni si riferiscono alla Dichiarazione di Bogota' firmata il 3 dicembre 1976 dai paesi equatoriali ed alla rivendicazione di questi paesi di esercitare diritti sovrani su parti dell'orbita dei satelliti geostazionari nonche' ad ogni dichiarazione analoga, che tale rivendicazione non puo' essere ammessa dalla presente Conferenza. Inoltre le Delegazioni dei summenzionati paesi auspicano confermare o rinnovare le dichiarazioni formulate al riguardo a nome di alcune delle summenzionate Amministrazioni, all'atto della firma degli Atti finali della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1979) e della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni sull'utilizzazione dell'orbita dei satelliti geostazionari e sulla pianificazione dei servizi spaziali che utilizzano tale orbita (Prima e seconda sessione, Ginevra, 1985 e 1988) della Conferenza di plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nizza, 1989) e del protocollo finale della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982) come se tali dichiarazioni fossero qui riprodotte in extenso.
Le summenzionate delegazioni desiderano inoltre affermare che il riferimento alla "situazione geografica di taluni paesi" all' articolo 44 della Costituzione non significa che si ammette la rivendicazione di qualunque diritto preferenziale sull'orbita dei satelliti geostazionari.
74
Originale: spagnolo
Per il Messico:
Il Governo del Messico, in considerazione di talune riserve presentate da altri paesi, ratifica le riserve formulate negli Atti finali delle conferenze amministrative mondiali di radiocomunicazioni e della Conferenza amministrativa mondiale telegrafica e telefonica.
75
Originale: inglese
Per lo Stato d'Israele:
1. Essendo le dichiarazioni formulate da alcune Delegazioni nel N. 63 delle dichiarazioni e riserve in contrasto flagrante con i principi e gli obiettivi dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni e, di conseguenza, prive di qualunque rilevanza, il Governo d'Israele tiene a far sapere ufficialmente che respinge in toto queste dichiarazioni e considera che esse non possono avere alcun valore per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati Membri dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
Inoltre poiche' Israele e gli Stati arabi hanno intrapreso negoziati volti a pervenire ad una soluzione pacifica del conflitto israele-arabo, la Delegazione dello Stato d'Israele considera che tali dichiarazioni sono nefaste e nocive alla causa della pace in Medio oriente.
Il Governo dello Stato d'Israele adottera', per quanto concerne il merito della questione, un'atteggiamento di totale reciprocita' nei confronti dei Membri le cui delegazioni hanno formulato la summenzionata dichiarazione.
Inoltre la Delegazione d'Israele nota che la dichiarazione N. 63 non si riferisce alla denominazione intera e corretta dello Stato d'Israele. Cio' e' totalmente inammissibile e deve essere respinto come violazione delle regole accettate delle prassi internazionali.
2. Peraltro, dopo aver preso nota di varie altre dichiarazioni gia' depositate, la Delegazione dello Stato d'Israele riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per proteggere i suoi interessi e salvaguardare il funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione nel caso in cui fossero pregiudicati dalle decisioni della presente Conferenza o da riserve effettuate da altre delegazioni.
76
Originale: inglese
Per Malta:
La Delegazione di Malta, avendo preso nota delle dichiarazioni formulate da alcune Delegazioni, riserva al suo Governo il diritto di formulare riserve tra la data della firma e la data di ratifica degli Atti finali (Ginevra, 1992), nonche' di ogni altro strumento delle altre conferenze competenti dell'Unione che non sia ancora stato ratificato e riserva inoltre al suo Governo il diritto di formulare riserve addizionali fino alla data di ratifica, da parte del Governo di Malta della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
77
Originale: inglese
Per la Repubblica popolare di Cina:
Dopo aver esaminato le Dichiarazioni contenute nel Documento 195, la Delegazione della Repubblica popolare di Cina:
1. Nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra 1992), dichiara a nome del suo Governo che rinnova le Dichiarazioni formulate alla Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982) ed alla Conferenza di plenipotenziari di Nizza (1989) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni.
2. riserva al suo Governo il diritto di formulare ogni dichiarazione o riserva prima del deposito dello strumento di ratifica della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992).
78
Originale: inglese
Per la Romania:
Dopo aver esaminato le dichiarazioni e le riserve contenute nel Documento 195 della Conferenza, la Delegazione della Romania, nel firmare gli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992) riserva al suo Governo il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per proteggere i suoi interessi qualora le riserve formulate da un altro Paese dovessero mettere a repentaglio il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione o comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione.
79
Originale: inglese
Per il Giappone:
Dopo aver esaminato le dichiarazioni contenute nel Documento 195, la Delegazione del Giappone riserva al suo Governo il diritto di adottare ogni provvedimento che riterra' necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora un Membro non si conformi alle disposizioni della Costituzione o della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o dei suoi Annessi, oppure se le riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere i suoi interessi.
80
Originale: inglese
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord:
Per quanto concerna la dichiarazione n. 49 della Delegazione della Repubblica argentina relativa alle Isole Falkland, alle Isole della Georgia del Sud ed alle Isole Sandwich del Sud, la Delegazione del Regno Unito tiene a precisare che il Governo di Sua Maesta' nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non dubita in alcun modo del diritto di sovranita' del Regno Unito sulle Isole Falkland, sulle Isole della Georgia del Sud e sulle Isole Sandwich del Sud.
81
Originale: francese
Per l'Italia:
Avendo preso conoscenza delle dichiarazioni contenute nel Documento 195, la Delegazione dell'Italia riserva al suo Governo il diritto di prendere ogni provvedimento che potra' ritenere necessario per salvaguardare i suoi interessi qualora taluni Membri non partecipino alle spese dell'Unione o non osservino in ogni altro modo le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) o dei loro annessi, o dei protocolli facoltativi che vi sono allegati, oppure se riserve formulate da altri paesi rischiassero di comportare un incremento della sua quota contributiva alle spese dell'Unione o infine se riserve formulate da altri paesi dovessero compromettere il buon funzionamento dei suoi servizi di telecomunicazione.
La Delegazione dell'Italia dichiara formalmente per quanto riguarda l' articolo 54 della Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) che mantiene le riserve effettuate a nome del suo Governo all'atto della firma dei Regolamenti amministrativi di cui all'articolo 4. 82
Originale: inglese
Per gli Stati Uniti d'America:
Gli Stati Uniti d'America si riferiscono alle dichiarazioni effettuate da vari Membri che si riservano il diritto di adottare tutti i provvedimenti che riterranno necessari per salvaguardare i loro interessi in risposta a riserve formulate da altri paesi e che mettono a repentaglio i loro interessi, all'applicazione delle disposizioni della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992) che pregiudicano i loro interessi, e ad altri Membri che non partecipano alla copertura delle spese dell'Unione. Gli Stati Uniti d'America si riservano il diritto di adottare ogni disposizione che riterranno necessaria per salvaguardare gli interessi degli Stati Uniti d'America in risposta a queste azioni.
Seguono le stesse firme che per la Costituzione e la Convenzione.
Protocollo - Nota
Nota del Segretariato generale:
Questo Protocollo facoltativo e' stato firmato dalle seguenti delegazioni:
Stato islamico dell'Afghanistan, Repubblica di Albania, Regno di Arabia Saudita, Australia, Austria, Commonwealth delle Bahamas, Stato di Bahrein, Barbados, Repubblica di Bielorussia, Belgio, Repubblica di Benin, Regno del Bhutan, Repubblica del Botswana, Repubblica federativa del Brasile, Brunei Darussalam, Repubblica di Bulgaria, Burkina Faso, Repubblica del Burundi, Repubblica del Cameroun, Canada, Repubblica di Capo Verde, Repubblica federale ceca e slovacca, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Ciad, Cile, Repubblica di Cipro, Repubblica di Colombia, Repubblica federale islamica delle Comore, Repubblica di Corea, Repubblica di Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Repubblica di Djibouti, Repubblica araba d'Egitto, Emirati arabi Uniti, Repubblica d'Estonia, Etiopia, Repubblica delle Filippine, Repubblica di Fiji, Finlandia, Repubblica del Gabon, Repubblica di Gambia, Giamaica, Giappone, Regno hashemita di Giordania, Ghana, Grecia, Granada, Repubblica di Guinea, Repubblica dell'Honduras, Repubblica dell'India, Repubblica d'Indonesia, Repubblica islamica d'Iran, Irlanda, Islanda, Stato d'Israele, Italia, Repubblica del Kenya, Stato del Kuwait, Regno del Lesotho, Repubblica di Lettonia, Libano, Repubblica della Liberia, Principato di Liechtenstein, Repubblica di Lituania, Lussemburgo, Repubblica democratica di Madagascar, Malawi, Repubblica del Mali, Malta, Repubblica islamica di Mauritania, Messico, Monaco, Nepal, Repubblica del Niger, Repubblica federale della Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Sultanato dell'Oman, Repubblica islamica del Pakistan, Repubblica di Panama, Papuasia-Nuova Guinea, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Portogallo, Stato del Qatar, Repubblica popolare democratica di Corea, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Repubblica di San Marino, Repubblica del Senegal, Repubblica di Singapore, Repubblica di Slovenia, Repubblica del Sudan, Repubblica socialista democratica di Sri Lanka, Svezia, Confederazione Svizzera, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica Unita di Tanzania, Tailandia, Tunisia, Turchia, Repubblica di Ungheria, Repubblica orientale dell'Uruguay, Repubblica socialista del Vietnam, Repubblica dello Yemen, Repubblica dello Zambia, Repubblica dello Zimbabwe.
Questo Protocollo facoltativo e' stato firmato dalle seguenti delegazioni:
Stato islamico dell'Afghanistan, Repubblica di Albania, Regno di Arabia Saudita, Australia, Austria, Commonwealth delle Bahamas, Stato di Bahrein, Barbados, Repubblica di Bielorussia, Belgio, Repubblica di Benin, Regno del Bhutan, Repubblica del Botswana, Repubblica federativa del Brasile, Brunei Darussalam, Repubblica di Bulgaria, Burkina Faso, Repubblica del Burundi, Repubblica del Cameroun, Canada, Repubblica di Capo Verde, Repubblica federale ceca e slovacca, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Ciad, Cile, Repubblica di Cipro, Repubblica di Colombia, Repubblica federale islamica delle Comore, Repubblica di Corea, Repubblica di Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Repubblica di Djibouti, Repubblica araba d'Egitto, Emirati arabi Uniti, Repubblica d'Estonia, Etiopia, Repubblica delle Filippine, Repubblica di Fiji, Finlandia, Repubblica del Gabon, Repubblica di Gambia, Giamaica, Giappone, Regno hashemita di Giordania, Ghana, Grecia, Granada, Repubblica di Guinea, Repubblica dell'Honduras, Repubblica dell'India, Repubblica d'Indonesia, Repubblica islamica d'Iran, Irlanda, Islanda, Stato d'Israele, Italia, Repubblica del Kenya, Stato del Kuwait, Regno del Lesotho, Repubblica di Lettonia, Libano, Repubblica della Liberia, Principato di Liechtenstein, Repubblica di Lituania, Lussemburgo, Repubblica democratica di Madagascar, Malawi, Repubblica del Mali, Malta, Repubblica islamica di Mauritania, Messico, Monaco, Nepal, Repubblica del Niger, Repubblica federale della Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Sultanato dell'Oman, Repubblica islamica del Pakistan, Repubblica di Panama, Papuasia-Nuova Guinea, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Portogallo, Stato del Qatar, Repubblica popolare democratica di Corea, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Repubblica di San Marino, Repubblica del Senegal, Repubblica di Singapore, Repubblica di Slovenia, Repubblica del Sudan, Repubblica socialista democratica di Sri Lanka, Svezia, Confederazione Svizzera, Repubblica del Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica Unita di Tanzania, Tailandia, Tunisia, Turchia, Repubblica di Ungheria, Repubblica orientale dell'Uruguay, Repubblica socialista del Vietnam, Repubblica dello Yemen, Repubblica dello Zambia, Repubblica dello Zimbabwe.
Risoluzioni
RISOLUZIONI
RISOLUZIONE I
Applicazione provvisoria di alcune parti della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
avendo esaminato
a) il rapporto "L'UIT di domani; le sfide del cambiamento" redatto dalla Commissione di Alto Livello (CHN) incaricata di esaminare la struttura ed il funzionamento dell'Unione, e di formulare proposte volte a migliorare l'efficacia e la flessibilita' di tutte le attivita' dell'Unione;
b) i testi della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da essa adottati dopo aver esaminato tale Rapporto.
sottolineando
che e' necessario mantenere la predominanza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni nel mondo delle telecomunicazioni, adattando il prima possibile la sua struttura organizzativa alle sfide che derivano dalla costante evoluzione dell'ambiente mondiale delle telecomunicazioni,
notando
a) che la Costituzione e la Convenzione (Ginevra, 1992) entreranno in vigore il 1 luglio 1994 tra le Parti a tali strumenti;
b) che la presente Conferenza ha previsto per l'Unione la realizzazione di una nuova struttura e di metodi di lavoro piu' efficaci la cui attuazione, il prima possibile, e' indispensabile ed in linea con le modifiche adottate,
riconoscendo
che le competenze tecniche ed i servizi dei Direttori del CCIR e del CCITT e dei Membri dell'IFRB rimangono preziosi per l'Unione,
decide
1. che le disposizioni della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992) relative alla nuova struttura ed ai nuovi metodi di lavoro dell'Unione si applicheranno a titolo provvisorio a decorrere dal 1 marzo 1993;
2. che il Direttore del BDT eletto dalla presente Conferenza assumera' le sue funzioni non oltre il 1 febbraio 1993;
3. che, fino alla data che sara' precisata dalla prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) per l'entrata in funzione del Direttore dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, il Direttore del CCITT esercitera' le funzioni di Direttore dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
4. che, fino alla data che sara' precisata dalla prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) per l'entrata in funzione del Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni, il Direttore del CCITT esercitera' le sue funzioni di Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni;
5. che il Direttore dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni coopereranno per garantire il passaggio armonioso alla nuova struttura;
6. che, fino alla data che sara' precisata dalla prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) per l'entrata in funzione di nove membri eletti da tale Conferenza, i membri del Comitato internazionale per la registrazione delle frequenze eserciteranno anche le funzioni del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni. Qualora un incarico divenisse vacante nel Comitato attuale, esso non potra' essere ricoperto prima di elezioni tenute a tal fine dalla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994);
7. che tutte le altre condizioni d'impiego dei funzionari eletti di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 di cui sopra rimarranno immutate;
8. che l'attuale personale dei Segretariati specializzati del CCITT, del CCIR e dell'IFRB sara' assegnato ai nuovi Uffici, il prima possibile, dal Segretario generale, in consultazione con i Direttori di tali Uffici;
9. che, trattandosi dell'attuazione del numero 13 della Convenzione:
a) per quanto riguarda il Direttore del BDT l'elezione da parte della presente Conferenza non sara' considerata come la prima elezione a tale incarico;
b) per quanto riguarda i Direttori del CCITT e del CCIR la loro elezione da parte della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) sara' considerata come prima elezione agli incarichi di Direttori rispettivamente dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni e dell'Ufficio delle radiocomunicazioni,
incarica i membri dell'attuale Comitato internazionale di registrazione delle frequenze
a) di fornire la loro assistenza ai lavori in corso sulla semplificazione del Regolamento delle radiocomunicazioni e di effettuare ogni compito speciale che potrebbe essere loro affidato dal Segretario generale;
b) di render conto alla prossima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni di ogni difficolta' che potrebbe essere causata dall'attuazione degli Atti finali delle conferenze amministrative mondiali e regionali,
incarica il Segretario generale
1. di adottare tutti i provvedimenti necessari per realizzare la nuova struttura ed i nuovi metodi di lavoro, in conformita' con le disposizioni modificate pertinenti della Costituzione e della Convenzione adottate dalla presente Conferenza secondo le clausole e le condizioni della presente Risoluzione;
2. di presentare un rapporto di attivita' al Consiglio nelle sue due prossime sessioni ordinarie (1993 e 1994);
3. di comunicare tali rapporti, nonche' le osservazioni e le conclusioni del Consiglio, a tutti i Membri dell'Unione,
incarica il Consiglio
di esaminare i rapporti di attivita' del Segretario generale e di adottare tutte le decisioni necessarie per dare pienamente effetto alla presente Risoluzione.
RISOLUZIONE 2
Ripartizione dei compiti tra il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) la necessita' per la presente Conferenza di plenipotenziari addizionale di fornire direttive ed orientamenti generali appropriati ai Settori;
b) gli obiettivi generali stabiliti per i lavori dei Settori di cui negli articoli 12 e 17 della Costituzione che specificano le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni e del Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, nonche' negli articoli 11 e 14 della Convenzione che descrivono dettagliatamente la base della ripartizione dei compiti e del futuro coordinamento tra i due Settori;
c) la ripartizione iniziale dei compiti tra i Settori delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni cosi' come auspicata dalla Commissione di Alto livello sulla struttura ed il funzionamento dell'Unione nella sua raccomandazione 37 e nella raccomandazione 38 che
propone un regolare riesame della ripartizione dei compiti
tra i due Settori;
d) le raccomandazioni 49 e 51 della Commissione ad Alto Livello volte ad aiutare i paesi in via di sviluppo a partecipare ai lavori del Settore delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni, individuando e raggruppando a tal fine i temi che sono oggetto di studi approfonditi e che potrebbero in particolare interessare tali paesi e favorire la loro partecipazione;
e) la necessita' di accrescere l'efficacia e la sensibilita' dei Settore delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni, pur mantenendo una certa flessibilita' nella ripartizione dei compiti mediante un esame continuato della ripartizione delle attivita' tra le commissioni di studio di questi due Settori al fine di tener conto dell'evoluzione delle circostanze;
f) che saranno costituiti gruppi consultivi nei Settore delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare le priorita', le strategie e l'avanzamento dei lavori di ciascun Settore e di favorire la cooperazione ed il coordinamento tra questi settori e gli organismi regionali di normalizzazione;
prendendo nota
a) dei lavori effettuati dai Direttori del CCIR e del CCITT che hanno elaborato una lista indicativa iniziale di questioni in base alla raccomandazione 37 della Commissione ad Alto Livello e del rapporto dei Direttori alla Conferenza di plenipotenziari addizionale;
b) dei lavori effettuati dai gruppi ad hoc costituiti in virtu' della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT ed in particolare dei principi approvati alla riunione del gruppo ad hoc del CCIR nel giugno del 1992 concernenti la ripartizione dettagliata dei compiti e la gestione permanente delle relazioni tra i due Settori dell'Unione;
c) delle proposte formulate dai Direttori del CCIR e del CCITT in vista dello svolgimento in gennaio 1993 di una riunione comune dei gruppi creati in virtu' della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT,
decide
di adottare le raccomandazioni 37, 38, 49 e 51 della Commissione ad Alto Livello per quanto concerne il mandato generale del Settore delle radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni, nonche' la promozione della partecipazione dei paesi in via di sviluppo ai lavori del Settore,
incarica
i Direttori dell'Ufficio delle radiocomunicazioni e dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, di lavorare insieme sull'elaborazione di proposte relative alla ripartizione iniziale dei compiti tra i Settori in modo da assicurare:
- che vi siano le minime perturbazioni possibili nei lavori permanenti dei Settori;
- che il raggruppamento dei lavori offra agli esperti di tutti i paesi le migliori possibilita' per una partecipazione efficace;
- che si evitino, nella misura del possibile, duplicazioni di lavoro tra le rispettive commissioni di studio dei Settori,
e di rendere conto della ripartizione iniziale proposta nella prima Assemblea mondiale delle telecomunicazioni nonche' nella prima Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni,
decide inoltre
1. che l'Assemblea delle radiocomunicazioni e la Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni confermeranno la ripartizione dettagliata dei compiti;
2. che avranno luogo riunioni ordinarie di gruppi consultivi dei Settori delle radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni per proseguire l'esame dei compiti nuovi o esistenti e la loro ripartizione tra questi settori, sotto riserva di conferma da parte dei Membri;
3. che, con l'aiuto dei Direttori e dei gruppi consultivi competenti, l'Assemblea mondiale delle radiocomunicazioni e la Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni stabiliranno procedure per l'esame continuato e la riassegnazione dei compiti, a seconda delle convenienze, al fine di raggiungere l'efficacia ricercata dall'Unione, in considerazione del fatto che si tratta nella fattispecie, in conformita' con lo spirito del rapporto della Commissione ad Alto Livello, di:
- ridurre al minimo la duplicazione delle attivita' dei Settori;
- raggruppare le attivita' di normalizzazione in modo da incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento dei lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni con gli organismi regionali di normalizzazione;
4. che i Direttori degli Uffici delle radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni renderanno conto dei principali risultati di questo processo di esame e di ripartizione dei compiti nella Conferenza di plenipotenziari di Kyoto (1994);
invita i Membri dell'Unione
a) a fare in modo che questo esame sia obiettivo e che tenga pienamente conto della rapida evoluzione delle esigenze della comunicazione internazionale, assicurando la partecipazione ai gruppi consultivi di rappresentanti competenti, ad alto livello e provenienti da orizzonti diversi;
b) a studiare le procedure per un esame continuativo e per la riassegnazione dei compiti, ed a presentare rapporti su tali argomenti alla riunione ordinaria dei gruppi ad hoc istituiti in virtu' della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT che si svolgera' nel gennaio del 1993;
c) a tener conto, nella preparazione dell'Assemblea delle radiocomunicazioni e della Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni, del rapporto dei Direttori sulla ripartizione dei compiti tra i due Settori, in vista di formulare una raccomandazione comune per l'attuazione iniziale da parte di queste Conferenze,
incarica il Segretario generale
di attirare l'attenzione del Consiglio sul rapporto dei Direttori relativo all'applicazione della presente Risoluzione.
RISOLUZIONE 3
Creazione di gruppi consultivi per il Settore delle radiocomunicazioni e per il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) che e' necessario adottare provvedimenti al fine di esaminare le priorita' e le strategie da attuare nell'ambito delle attivita' dell'Unione relative alle radiocomunicazioni ed alla normalizzazione delle telecomunicazioni ed impartire avvisi di Direttori degli Uffici delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni;
b) che e' auspicabile che tali provvedimenti siano attuati il prima possibile;
c) le disposizioni pertinenti della Convenzione che entreranno in vigore il 1 luglio 1994,
riconoscendo
a) che il settore delle telecomunicazioni e' in costante evoluzione;
b) che le attivita' dei Settori dovranno essere riesaminate in permanenza;
c) l'importanza dei lavori gia' intrapresi in vista di migliorare i metodi di lavoro del CCIR e del CCITT, da parte dei gruppi ad hoc creati ai sensi della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT e l'interesse di proseguire questi lavori;
decide
che conviene creare nel Settore delle radiocomunicazioni e nel Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, gruppi consultivi incaricati:
- di studiare le priorita' e le strategie delle attivita' di questi rispettivi Settori;
- di esaminare i progressi compiuti nell'esecuzione dei rispettivi programmi di lavoro dei Settori;
- di fornire direttive relative ai lavori delle commissioni di studio;
- di raccomandare provvedimenti miranti in particolar modo ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altri organi di normalizzazione, con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni, nei due Settori e tra questi Settori, come pure con l'Unita' di pianificazione strategica del Segretariato generale,
incarica
1. i Direttori degli Uffici delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni di organizzare i gruppi consultivi corrispondenti che comprenderanno rappresentanti delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni approvate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 della Convenzione, e rappresentanti delle commissioni di studio;
2. La Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni (Helsinki, 1993) e l'Assemblea delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1993):
2.1 di esaminare le priorita', le strategie e l'avanzamento dei lavori, di stabilire per ciascun gruppo un mandato e procedure di lavoro appropriate e di impartire direttive riguardo ai lavori di ciascun settore ed alla cooperazione con altri enti;
2.2. di assicurarsi che i gruppi consultivi perseguano i lavori gia' intrapresi dai gruppi ad hoc creati dal CCIR e dal CCITT ai sensi della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT,
incarica inoltre
I Direttori degli Uffici delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni di fare rapporto ogni anno ai membri del loro Settore ed al Consiglio sui risultati dei lavori svolti dai gruppi consultivi.
RISOLUZIONE 4
Partecipazioni di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attivita' dell'Unione
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
le raccomandazioni 2, 3, 5, 6, 15, 23, 48, 54, 58, 68 e 69 della Commissione ad Alto Livello volta ad allargare la partecipazione alle attivita' dell'Unione e i vincoli esistenti fra l'Unione e le altre organizzazioni,
riconoscendo
a) che solo i Membri rappresentano i loro diritti sovrani in seno all'Unione nella maniera che ritengono utile, ed esercitano detti diritti tramite un'Amministrazione da essi designata;
b) che e' importante incoraggiare un maggior numero di partecipanti a contribuire alla riuscita dell'Unione, conferendo loro diritti ed obblighi appropriati;
notando
a) che esistono gia' criteri e procedure applicabili alla partecipazione alle attivita' dell'Unione dei gestori riconosciuti, degli organismi scientifici o industriali e di altre organizzazioni menzionate nella Convenzione;
b) che e' necessario in particolar modo stabilire criteri e procedure per dar seguito alle richieste provenienti dagli enti menzionati ai numeri 230 e 231 della Convenzione che desiderano partecipare alle attivita' dell'Unione;
c) che possono essere previste varie categorie di partecipanti in tutta la gamma delle possibilita' di partecipazione identificate all'articolo 19 della Convenzione;
d) che le procedure e le condizioni relative alla partecipazione nonche' i diritti e gli obblighi dei partecipanti possono differire da una categoria all'altra,
decide
che le disposizioni dell'articolo 19 della Convenzione devono essere attuate a titolo provvisorio il piu' rapidamente possibile dal Segretario generale e dai Direttori degli Uffici,
incarica il Consiglio
1. di studiare, di elaborare e di raccomandare il prima possibile i criteri e le procedure applicabili alla partecipazione degli enti e delle organizzazioni di cui ai numeri 230 e 231 della Convenzione alle attivita' dell'Unione;
2. di sottoporre le sue raccomandazioni ai Membri per osservazioni;
3. di presentare le sue raccomandazioni finali alla Conferenza dei plenipotenziari di Kyoto (1994);
incarica il Segretario generale
di aiutare il Consiglio a compiere questo studio, preparando un rapporto sugli argomenti pertinenti, accompagnato da raccomandazioni e da ogni altra informazione che il Consiglio potra' domandare.
RISOLUZIONE 5
Gestione dell'Unione
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) le raccomandazioni 8, 16, 17 e 18 della Commissione ad Alto Livello relative alla pianificazione strategica ed al funzionamento del Consiglio;
b) la necessita' per il Consiglio di concentrare maggiormente la sua attenzione sui grandi temi politici, di affrontarli da un punto di vista strategico, e di rendere conto ai Membri dei risultati previsti dei lavori dell'Unione,
notando
le responsabilita' affidate alla Conferenza di plenipotenziari, al Consiglio, al Segretario generale ed al Comitato di coordinamento per la pianificazione e la gestione strategica delle attivita' dell'Unione negli articoli 8 , 10 e 11 della Costituzione e negli articoli 4, 5 e 6 della Convenzione,
incarica il Segretario generale
a) di elaborare e di proporre al Consiglio politiche e piani strategici per l'Unione;
b) di elaborare un bilancio biennale in vista del suo esame da parte del Consiglio, in conformita' con i piani quadriennali dell'Unione stabiliti nella Conferenza di plenipotenziari,
incarica il Segretario generale ed il Consiglio
di applicare le modalita' di gestione migliorata raccomandate dalla Commissione ad Alto Livello, in particolare quelle concernenti la trasparenza della ripartizione dei costi ed i controlli del bilancio preventivo,
incarica il Consiglio
1. di stabilire un bilancio preventivo biennale nel quadro di una pianificazione strategica globale, in vista:
i) di individuare e di sostenere gli obiettivi fissati ed i risultati delle attivita' dell'Unione
ii) di determinare le risorse necessarie per svolgere queste attivita';
2. di presentare alla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) un progetto di piano strategico che includa gli obiettivi ed i programmi di lavoro elaborati dai Settori;
3. di prevedere la creazione di commissioni eventualmente necessarie per aiutarlo ad adempiere alle sue funzioni di controllo e ad esaminare altri aspetti della gestione dell'Unione,
decide
che il Consiglio deve esaminare i progetti di bilancio preventivo presentati dal Segretario generale apportandovi, se del caso, modifiche appropriate in vista di distribuire le risorse in conformita' con i piani strategici e gli obiettivi dell'Unione, nonche' con le attivita' ed i programmi di lavoro specifici dei tre Settori.
RISOLUZIONE 6
Compiti prioritari dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni (BDT)
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
consapevole del fatto
che le telecomunicazioni costituiscono uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dei paesi
considerando
a) che ha adottato una nuova struttura dell'Unione che comporta un Settore di sviluppo delle telecomunicazioni in modo da attenuare, tra l'altro, lo squilibrio esistente tra Nord e Sud nel Settore delle telecomunicazioni;
b) che ha ridefinito le funzioni delle conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni nelle disposizioni pertinenti della Costituzione e della Convenzione;
c) che tali decisioni traducono la volonta' della comunita' internazionale di dotare l'Unione di uno strumento indispensabile per il rafforzamento della cooperazione e del partenariato a favore dei paesi in via di sviluppo;
d) che l'adozione dell'ordine del giorno di una conferenza di sviluppo dovrebbe essere oggetto di un'ampia consultazione tra i Membri dell'Unione,
incarica il Consiglio
1. di convocare la prima Conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni al piu' presto prima della Conferenza di plenipotenziari prevista a Kyoto nel 1994;
2. di adottare nella sua sessione del 1993 l'ordine del giorno di detta Conferenza sulla base di un rapporto del Direttore dell'Ufficio di sviluppo per le telecomunicazioni e delle osservazioni dei Membri dell'Unione, secondo il numero 213 della Convenzione,
incarica il Segretario generale
di procedere ad un'ampia consultazione dei Membri sui punti che devono essere trattati dalla Conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni indicando loro, tra l'altro, i seguenti aspetti:
- sostegno ai paesi in via di sviluppo per incrementare la loro efficace partecipazione alle attivita' dei vari settori dell'Unione;
- formazione delle risorse umane nel settore della pianificazione, della gestione delle reti, della gestione finanziaria e della commercializzazione dei prodotti e dei servizi;
- mezzi che consentano di promuovere una politica di industrializzazione nel settore delle telecomunicazioni per i paesi in via di sviluppo in relazione con gli organismi bilaterali e multilaterali interessati;
- promozione di una mobilitazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle attivita' summenzionate, in particolare il finanziamento dei progetti contenuti nei piani di sviluppo;
- rafforzamento della presenza regionale dell'Unione, delegando i mezzi conformi con i programmi regionali ed armonizzando le attivita' di sede con quelle delle strutture decentralizzate a livello sia regionale che zonale;
- sostegno ai paesi meno progrediti in modo da favorire lo sviluppo delle loro reti di telecomunicazione.
RISOLUZIONE 7
Disposizioni da adottare immediatamente da parte dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni (BDT)
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
avendo adottato
una nuova struttura per l'Unione fondata sul rapporto della Commissione ad Alto Livello e composta dal Settore delle radiocomunicazioni, dal Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e dal Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni,
considerando
a) che l'avvenire dell'Unione dipendera' dall'efficacia con la quale questi tre Settori adempiono ai compiti loro affidati e che la partecipazione attiva del maggior numero possibile di Membri alle attivita' di questi Settori ne condiziona la riuscita;
b) che la partecipazione attiva dei paesi in via di sviluppo ai lavori del Settore delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni esige risorse umane e finanziarie sproporzionate rispetto alle possibilita' di questi paesi;
c) che si e' cercato a piu' riprese, ma con scarso successo, di accrescere la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle attivita' del CCIR e del CCITT;
d) che il numero 224 della Convenzione, il quale e' stato adottato, incarica il Direttore del BDT di organizzare, con l'assistenza di altri due Settori, riunioni d'informazione destinate ad aggiornare i paesi in via di sviluppo riguardo alle attivita' di questi Settori;
e) che le attivita' dei GAS devono essere trasferite dal CCIR e dal CCITT al BDT secondo la raccomandazione 50 della Commissione ad Alto Livello;
f) che i paesi in via di sviluppo possono partecipare alle attivita' dei Settori delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni e trarne profitto, nella misura in cui gli Uffici dei tre Settori collaborano strettamente all'organizzazione di riunioni d'informazione periodiche ed al perseguimento delle attivita' dei GAS,
considerando inoltre
che il programma di lavoro del BDT dovra' essere adottato dalla prossima Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni e che questa Conferenza non sara' probabilmente convocata prima del 1994,
decide di incaricare
1. il Direttore del BDT:
1.1 di istituire il prima possibile, nel quadro del suo Ufficio, un organo incaricato di intraprendere, mediante consultazione con gli altri due Uffici, lo studio delle modalita' dettagliate di pianificazione e di organizzazione delle riunioni d'informazione specificate al numero 224 della Convenzione;
1.2. di ricercare, con l'assistenza dei Direttori degli Uffici dei Settori di radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni, meccanismi appropriati che consentano di agevolare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle attivita' di questi Settori;
1.3 di elaborare, un programma globale delle attivita' ai sensi dei punti 1.1 e 1.2 di cui sopra da sottoporre all'esame della prossima Conferenza mondiale per lo sviluppo,;
1.4 di intraprendere, con i Direttori degli altri due Uffici e con il primo Presidente incaricato di coordinare le attivita' dei GAS (nominato dalla IX Assemblea plenaria del CCITT, Melbourne, 1988) lo studio delle modalita' secondo le quali le attivita' dei GAS saranno perseguite in seno al BDT, e preparare un rapporto su questo argomento che sara' sottoposto alla prossima Conferenza mondiale di sviluppo.
2. I Direttori degli Uffici di radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni, in conformita' con i numeri 183 e 207 della Convenzione, di collaborare con il Direttore dell'Ufficio del BDT al fine di fornire il sostegno necessario per l'attuazione del punto 1 della presente Risoluzione.
RISOLUZIONE 8
Gruppo volontario di esperti incaricati di studiare l'assegnazione e l'utilizzazione migliorata dello spettro delle frequenze radioelettriche e la semplificazione del Regolamento delle radiocomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
ricordando
a) che, nella sua Risoluzione 8, la Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha deciso di creare un Gruppo volontario di esperti (GVE) in particolare per semplificare il Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) che, in questa stessa Risoluzione, e' stato deciso di chiedere al GVE di sottoporre i suoi rapporti e le sue raccomandazioni al Consiglio alla sessione del 1993;
c) che il Consiglio e' stato invitato ad esaminare i rapporti e le raccomandazioni del GVE ed a farli pervenire, accompagnati dalle sue conclusioni, alle amministrazioni prima del 1 gennaio 1994,
avendo deciso
a) di raggruppare le attivita' dell'Unione relative alle radiocomunicazioni in un unico Settore;
b) di sostituire il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze composto da membri permanenti con un Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni rappresentato a tempo parziale;
c) di optare per un ciclo biennale di conferenze mondiali delle radiocomunicazioni,
riconoscendo
a) che i rapporti sottoposti alla presente Conferenza hanno sottolineato l'importanza di semplificare il prima possibile l'attuale Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) che il GVE prosegue i suoi lavori in maniera soddisfacente ma che, data la complessita' del suo compito, esso avra' bisogno di un periodo di tempo supplementare per elaborare il suo rapporto finale e le sue raccomandazioni;
c) che il rapporto finale e le raccomandazioni del GVE non saranno disponibili prima dell'inizio del 1994;
d) che le amministrazioni avranno bisogno di tempo sufficiente per poter esaminare questo rapporto e prepararsi ad una Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, l'unica abilitata ad esaminare tale rapporto ed a pronunciarsi sul seguito da darle;
e) che l'esame del rapporto e delle raccomandazioni del GVE e la successiva adozione del Regolamento delle radiocomunicazioni modificato rappresenterebbe un compito gravoso per una conferenza competente,
sottolineando
l'urgenza e l'importanza di semplificare l'attuale Regolamento delle radiocomunicazioni ai fini della gestione futura, a livello internazionale, delle limitate risorse naturali costituite dallo spettro delle frequenze radioelettriche e dall'orbita dei satelliti geostazionari (OSG),
decide di incaricare il Consiglio
1. di fornire al GVE l'appoggio necessario in maniera che esso possa completare i suoi lavori non oltre il primo trimestre del 1994;
2. di organizzare, nel 1994, riunioni d'informazione in varie regioni del mondo per far meglio conoscere le raccomandazioni del GVE;
3. di prevedere una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni durante il secondo semestre del 1995 e di iscrivere, all'ordine del giorno di detta Conferenza, l'esame del rapporto finale e delle raccomandazioni del GVE,
chiede
alla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) di adottare i provvedimenti necessari per la convocazione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni durante il secondo semestre del 1995.
RISOLUZIONE 9
Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1993
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
notando
a) che e' previsto lo svolgimento di una conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni ad Helsinki nel 1993;
b) che tutte le attivita' del Settore delle radiocomunicazioni debbono essere dirette dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e dall'Assemblea delle radiocomunicazioni; c) che il Consiglio di Amministrazione ha previsto, nel bilancio preventivo dell'Unione e nel calendario delle riunioni, lo svolgimento nel 1993 della prima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
d) che l' articolo 13 della Costituzione e gli articoli 7 e 11 della Convenzione (Ginevra, 1992) contengono le disposizioni pertinenti applicabili alla convocazione delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni,
considerando
a) le raccomandazioni 57, 58 e 59 della Commissione ad Alto livello relative alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
b) che la Costituzione e la Convenzione (Ginevra, 1992) entreranno in vigore il 1 luglio 1994;
c) che e' auspicabile assicurare una transizione armoniosa ed iniziare senza indugio i lavori nel Settore delle radiocomunicazioni;
d) che si dispone di poco tempo per preparare una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni nel 1993;
e) la Risoluzione 523 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992 (CAMR-92),
decide
che una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni sara' convocata a Ginevra nel 1993 al fine:
a) di presentare raccomandazioni al Consiglio sull'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1995, compresa la revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni in base al rapporto del Gruppo volontario di esperti, nonche' direttive sui provvedimenti atti ad agevolare l'utilizzazione delle bande di frequenze attribuite al Servizio mobile via satellite, raccomandando di iscrivere tali argomenti all'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1995;
b) di presentare raccomandazioni sull'ordine del giorno preliminare della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1997,
chiede all'Assemblea delle radiocomunicazioni associata alla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1993
a) di esaminare le raccomandazioni dei gruppi consultivi istituiti ai sensi delle Risoluzioni 106 e 107 del CCIR sull'esame strategico e sulla ristrutturazione delle commissioni di studio;
b) di stabilire il programma di lavoro e le commissioni di studio del nuovo Settore delle radiocomunicazioni compreso il programma dei lavori futuri relativi alla radiodiffusione ad onde decametriche tenendo conto di ogni rapporto presentato dall'IFRB sull'applicazione della Risoluzione 523 della CAMR-92;
c) di esaminare i rapporti ed ogni progetto di raccomandazioni risultante dai lavori delle commissioni di studio del CCIR che non sia stato possibile adottare per corrispondenza;
d) di prendere in considerazione la revisione della Risoluzione 97 del CCIR secondo la Risoluzione 12 della presente Conferenza,
incarica il Consiglio
di adottare disposizioni per la convocazione di tale Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e di iscrivere all'ordine del giorno i punti menzionati nel "decide" della presente Risoluzione,
incarica il Segretario Generale ed il Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni
di fornirgli l'appoggio necessario per i lavori della Conferenza e per i lavori che saranno ulteriormente intrapresi dalle Commissioni di studio del Settore delle radiocomunicazioni.
RISOLUZIONE 10
Approvazione delle raccomandazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
in considerazione
a) del fatto che si prevede di tenere una Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni ad Helsinki nel 1993;
b) del fatto che il Consiglio d'amministrazione ha previsto, nel bilancio preventivo e nel calendario delle riunioni dell'Unione, lo svolgimento nel 1993 di una prima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e di un'Assemblea delle radiocomunicazioni associata,
notando
a) che l'Unione adottera' misure a livello internazionale per dare un posto piu' importante alle telecomunicazioni nell'economia e nella societa' mondiale;
b) che converrebbe che i paesi Membri partecipino maggiormente alla funzione di normalizzazione affinche' l'adozione delle raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni ed alla normalizzazione sia un processo debitamente legittimato da una maggioranza qualificata,
considerando
a) l'analisi della Commissione ad Alto Livello secondo la quale "e' d'importanza primaria che la funzione di normalizzazione sia adattata in maniera piu' adeguata agli interessi dei paesi in via di sviluppo"; "il coordinamento multilaterale dell'utilizzazione delle radiocomunicazioni deve essere trasparente e consentire un accesso giusto ed equo alle risorse dell'orbita e dello spettro" e "i paesi in via di sviluppo devono svolgere un ruolo piu' significativo, per non aggravare ulteriormente il divario tecnologico";
b) che essendo il processo di elaborazione e di adozione delle norme essenziale per lo sviluppo delle telecomunicazioni, conviene associarvi piu' strettamente i paesi in via di sviluppo;
c) che e' indispensabile risolvere i problemi pratici per associare piu' strettamente i paesi in via di sviluppo al processo di elaborazione e di approvazione delle raccomandazioni sulla normalizzazione e le radiocomunicazioni, con riserva di valutare i risultati delle raccomandazioni 49, 50, 51, 52 e 53 della Commissione ad Alto Livello,
decide
1. che la prima Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni (Helsinki, 1993) e la prima Assemblea delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1993) rivedranno rispettivamente la Risoluzione 2 del CCITT e la Risoluzione 97 del CCIR in vista di modificare i regolamenti interni al fine:
1.1. di approvare con una maggioranza determinata di risposte favorevoli, le raccomandazioni da adottare per corrispondenza;
1.2 di definire il mezzo con il quale un Membro per il quale l'applicazione di una raccomandazione puo' essere pregiudizievole, puo' far conoscere i suoi problemi al Direttore dell'Ufficio competente in vista di una soluzione rapida;
2. che ciascun Direttore rendera' conto nella successiva conferenza competente di tutti i problemi portati a sua conoscenza,
incarica il Direttore del BDT
di esaminare tutte le possibilita' offerte dalle raccomandazioni 50, 51, 52 e 53 della Commissione ad Alto Livello per incoraggiare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo all'elaborazione ed all'approvazione delle raccomandazioni sulla normalizzazione e le radiocomunicazioni.
RISOLUZIONE 11
Durata delle conferenze di plenipotenziari dell'Unione
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
notando
a) che la raccomandazione 14 della Commissione ad Alto Livello auspica che le Conferenze di plenipotenziari dell'Unione si svolgano ad intervalli fissi di quattro anni e che cio' consentirebbe di ridurre la loro durata e di concentrarsi su questioni di politica generale a piu' lungo termine, b) che esigenze crescenti gravano sulle risorse dell'Unione nonche' sulle Amministrazioni e sui delegati che partecipano alle conferenze internazionali che trattano di telecomunicazioni, decide
1. che le Conferenze di plenipotenziari che seguiranno la Conferenza di plenipotenziari che avra' luogo a Kyoto nel 1994 saranno, salvo casi di necessita' urgente, limitate ad una durata massima di quattro settimane;
2. che il Segretario generale adottera' le misure richieste affinche' durante queste Conferenze, il tempo sia utilizzato nella maniera piu' efficace;
3. che le Conferenza di plenipotenziari dovrebbero concentrarsi su questioni di politica generale piu' a lungo termine ed in tal senso esaminare e adottare decisioni riguardo al progetto di Piano strategico presentato dal Consiglio, il quale precisa gli obiettivi, i programmi di lavoro ed i risultati previsti dal Segretariato generale e dai tre Settori dell'Unione fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari.
RISOLUZIONE 12
Regolamento interno delle conferenze e delle riunioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
ricordando
la Risoluzione 41 della Conferenza di plenipotenziari di Malaga - Torremolinos (1973) e la Risoluzione 62 della Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982)
considerando
che e' gia' stato raggiunto l'obiettivo perseguito dalla Conferenza di plenipotenziari di Nizza (1989) per quanto riguarda la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), cioe' di raggruppare le disposizioni a carattere fondamentale in una Costituzione e le altre disposizioni in una Convenzione,
notando
che esistono nella Convenzione disposizioni di natura pratica relative a conferenze e riunioni, suscettibili di essere modificate piu' di frequente delle altre disposizioni di detta Convenzione,
riconoscendo
che occorre evitare di modificare di frequente la Convenzione, e che sarebbe opportune a tal fine, trasferite determinate norme in un'altra raccolta ad uso interno per le conferenze e le riunioni dell'Unione, che si presterebbe piu' facilmente ad una revisione,
consapevole della
difficolta' per la presente Conferenza di pronunciarsi, data la necessita' di procedere a studi per conoscere le prassi in vigore nelle istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in altre organizzazioni intergovernative,
incarica il Consiglio
1. di esaminare questa questione e di creare, se necessario, nella sua 48 sessione, tenendo debitamente conto del principio di un'equa ripartizione geografica, un gruppo di esperti che designeranno su base volontaria i Membri dell'Unione per aiutarla ad attuare la presente Risoluzione, con il seguente mandato:
1.1 di elaborare i progetti di Regolamento interno per le conferenze e le riunioni dell'Unione, adottando come base le regole esistenti in materia nella Convenzione, senza escludere la possibilita' di aggiungere disposizioni considerate come necessarie o utili;
1.2 di elaborare progetti di modifiche da apportare eventualmente alla Convenzione e se necessario alla Costituzione;
1.3 di sottoporre alla 49 sessione del Consiglio un rapporto provvisorio nonche' ogni documento eventualmente elaborato;
2. di sottoporre su questa questione, un rapporto alla successiva Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) ai fini del suo esame e per ottenete ogni istruzione o direttiva concernente il proseguimento dei lavori;
3. di assicurarsi che le spese che dovranno essere sostenute dall'Unione siano unicamente quelle derivanti dall'elaborazione, dalla traduzione, dalla pubblicazione e dalla divulgazione dei documenti, nonche' dall'interpretazione durante le riunioni che saranno eventualmente svolte dal gruppo menzionato al paragrafo 1 precedente. Rimane inteso che per ridurre al minimo tutte le spese, il gruppo dovrebbe lavorare per quanto possibile per corrispondenza.
incarica il Segretario generale
di aiutare il Consiglio ed il gruppo di esperti ad applicare la presente Risoluzione.
RISOLUZIONE 13
Miglioramento dell'utilizzazione dei mezzi tecnici e dei mezzi di immagazzinaggio e di divulgazione dei dati dell'Ufficio delle radiocomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra 1992)
considerando
a) la grande diversita' delle attivita' dell'Ufficio delle radiocomunicazioni connesse con l'esame tecnico e l'elaborazione delle schede di notifica delle assegnazioni di frequenza, nonche' con l'imagazzinaggio e la divulgazione di questi dati;
b) il fatto che lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze contiene oltre cinque milioni di voci, il che rappresenta oltre un milione di assegnazioni di frequenza;
c) che l'Ufficio elabora oltre 70 000 iscrizioni ogni anno, alcune delle quali debbono essere oggetto di un esame tecnico e di un'elaborazione approfondita;
d) che l'Unione con la partecipazione dei suoi vari servizi e' tenuta ad elaborare, convalidare, immagazzinare e divulgare le iscrizioni ed i risultati dei lavori dell'Ufficio.
tenendo conto
a) degli sforzi sostenuti che sono stati spiegati in questi ultimi anni per migliorare la gestione delle funzioni corrispondenti alle attivita' dell'Ufficio;
b) del pesante onere di lavoro cui l'Ufficio deve far fronte in permanenza;
c) degli svariati sforzi richiesti all'Ufficio per trattare le numerose iscrizioni oltre alle risorse necessarie per svolgere le varie attivita' connesse con l'esame tecnico di queste iscrizioni,
decide
che uno studio venga iniziato sulle spese inerenti all'esame tecnico delle notifiche di assegnazioni di frequenza, per le varie classi di stazioni di radiocomunicazione, le reti satellitari e altre, comprese le spese inerenti all'immagazzinaggio elettronico di dati,
incarica il Segretario generale
di intraprendere e di presentare un rapporto sui risultati di detto studio, comprese le possibilita' di riduzione delle spese
invita la Conferenza di plenipotenziari di Kyoto, 1994
ad esaminare la questione, tenendo conto del summenzionato rapporto del Segretario generale.
RISOLUZIONE 14
Accesso elettronico ai documenti ed alle pubblicazioni dell'Unione La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) la raccomandazione 46 della Commissione ad Alto Livello ("L'Unione internazionale delle telecomunicazioni di domani: le sfide del cambiamento, Ginevra, aprile 1991")
b) la necessita' di agevolare lo scambio e la divulgazione della documentazione e delle pubblicazioni dell'Unione;
c) l'evoluzione dell'elaborazione elettronica dell'informazione;
d) l'opportunita' di cooperare con gli organismi che lavorano sull'elaborazione delle norme pertinenti;
e) le disposizioni relative di diritti di autore di cui beneficia l'Unione per quanto concerne le sue pubblicazioni;
f) la necessita' di mantenere i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni;
g) la necessita' di attuare un processo rapido ed efficace di normalizzazione a livello mondiale,
decide
1. che tutti i documenti dell'Unione disponibili sotto forma elettronica destinati ad agevolare la rapida elaborazione di raccomandazioni dell'Unione saranno resi accessibili ad ogni Membro o membro di un Settore, mediante mezzi elettronici;
2. che tutte le pubblicazioni ufficiali registrate nelle banche dati dell'Unione per divulgazione elettronica, comprese le raccomandazioni dell'Unione presentate sotto forma di pubblicazioni dal Settore delle radiocomunicazioni o dal Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, siano rese accessibili mediante mezzi elettronici, dietro un appropriato pagamento all'Unione per ogni pubblicazione richiesta. Nel richiedere una pubblicazione, l'acquirente s'impegna a non riprodurla in vista della sua divulgazione ne' a venderla all'esterno della sua Organizzazione. Tali pubblicazioni possono essere utilizzate nell'Organizzazione che le riceve, in caso di necessita', per completare i lavori dell'Unione o di ogni organismo di normalizzazione che elabora norme connesse, per fornire direttive concernenti la messa a punto e la realizzazione di attrezzature e di o di servizi, o per completare la documentazione relativa ad una attrezzatura o ad un servizio;
3. che nulla di quanto sopra puo' pregiudicare i diritti d'autore detenuti dall'Unione, cosicche' ogni ente che desideri riprodurre le pubblicazioni dell'Unione in vista della loro successiva vendita, dovra' ottenere un accordo in tal senso; incarica il Segretario generale
1. di adottare le misure necessarie per agevolare l'attuazione delle disposizioni previste ai sensi della presente Risoluzione;
2. di vigilare affinche' le pubblicazioni cartacee siano messe a disposizione il piu' rapidamente possibile in modo da non precludere ai Membri che non dispongono di mezzi elettronici dell'accesso alle pubblicazioni dell'Unione.
RISOLUZIONE 15
Esame della necessita' di creare un forum per il dibattito di strategie e di orientamenti politici data la situazione evolutiva dell'ambiente delle telecomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
considerando
che, come stabilito dalla Costituzione e dalla Convenzione (Ginevra, 1992) l'Unione ha come oggetto di promuovere un approccio piu' generale a livello internazionale delle questioni di telecomunicazioni sollevate dalla mondializzazione dell'economia e della societa' dell'informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali,
riconoscendo
a) che il Segretario generale deve elaborare, con la partecipazione del Comitato di coordinamento, la politica ed i piani strategici dell'Unione e coordinare le sue attivita', vale a dire che deve preparare e sottoporre al Consiglio un rapporto annuale che prenda atto dell'evoluzione dell'ambiente delle telecomunicazioni e contenga raccomandazioni relative alle politiche ed alle strategie future dell'Unione;
b) che il Consiglio deve esaminare le principali tematiche della politica delle telecomunicazioni e vigilare affinche' gli orientamenti politici e la strategia dell'Unione siano perfettamente adattati all'evoluzione costante dell'ambiente delle telecomunicazioni, vale a dire che deve esaminare ogni anno il rapporto preparato dal Segretario generale sulle politiche e la pianificazione strategica raccomandate dall'Unione ed adottare i provvedimenti appropriati;
c) che le amministrazioni, consapevoli della necessita' di riesaminare in permanenza le loro politiche e la loro legislazione in materia di telecomunicazioni e coordinarle a livello internazionale con quelle degli altri Membri in un ambiente di telecomunicazioni in rapida evoluzione, dovrebbero poter dibattere in permanenza ed in maniera approfondita le loro strategie e le loro politiche nonche' quelle dell'Unione;
d) che e' necessario che l'Unione, organizzazione internazionale di primissimo piano nel campo delle telecomunicazioni, istituisca un forum in seno al quale sara' assicurato il coordinamento delle politiche dei Membri e sara' elaborata la strategia dell'Unione,
decide
1. che, sulla base di un rapporto del Segretario generale, il Consiglio esaminera' nella sua sessione ordinaria del 1994, la necessita' di creare un forum nel quale le amministrazioni potranno discutere le loro strategie e le loro politiche in materia di telecomunicazioni. Il Consiglio sottoporra' alla successiva Conferenza di plenipotenziari appropriate raccomandazione in base a questo esame;
2. che la prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) adottera' disposizioni al riguardo.
RISOLUZIONE 16
Rafforzamento delle relazioni con le organizzazioni regionali di telecomunicazione
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) che e' necessario, data l'importanza recentemente assunta dalle organizzazioni regionali che si occupano di questioni essenziali in materia di telecomunicazioni, che l'Unione cooperi strettamente con queste organizzazioni;
b) che le attivita' regionali dell'Unione e di queste organizzazioni regionali mirano ad alcuni obiettivi comuni e che dunque l'attuazione congiunta di progetti regionali favorira' lo sviluppo delle telecomunicazioni regionali,
incarica il Segretario generale
1. di consultare le organizzazioni regionali di telecomunicazione sulle possibilita' di cooperazione;
2. di sottoporre all'esame del Consiglio un rapporto sui risultati di questa consultazione,
incarica il Consiglio
1. di esaminare il rapporto presentato dal Segretario generale e di prendere le misure appropriate;
2. di comunicare alla prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) i risultati ottenuti.
RISOLUZIONE I
Applicazione provvisoria di alcune parti della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
avendo esaminato
a) il rapporto "L'UIT di domani; le sfide del cambiamento" redatto dalla Commissione di Alto Livello (CHN) incaricata di esaminare la struttura ed il funzionamento dell'Unione, e di formulare proposte volte a migliorare l'efficacia e la flessibilita' di tutte le attivita' dell'Unione;
b) i testi della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) da essa adottati dopo aver esaminato tale Rapporto.
sottolineando
che e' necessario mantenere la predominanza dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni nel mondo delle telecomunicazioni, adattando il prima possibile la sua struttura organizzativa alle sfide che derivano dalla costante evoluzione dell'ambiente mondiale delle telecomunicazioni,
notando
a) che la Costituzione e la Convenzione (Ginevra, 1992) entreranno in vigore il 1 luglio 1994 tra le Parti a tali strumenti;
b) che la presente Conferenza ha previsto per l'Unione la realizzazione di una nuova struttura e di metodi di lavoro piu' efficaci la cui attuazione, il prima possibile, e' indispensabile ed in linea con le modifiche adottate,
riconoscendo
che le competenze tecniche ed i servizi dei Direttori del CCIR e del CCITT e dei Membri dell'IFRB rimangono preziosi per l'Unione,
decide
1. che le disposizioni della Costituzione e della Convenzione (Ginevra, 1992) relative alla nuova struttura ed ai nuovi metodi di lavoro dell'Unione si applicheranno a titolo provvisorio a decorrere dal 1 marzo 1993;
2. che il Direttore del BDT eletto dalla presente Conferenza assumera' le sue funzioni non oltre il 1 febbraio 1993;
3. che, fino alla data che sara' precisata dalla prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) per l'entrata in funzione del Direttore dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, il Direttore del CCITT esercitera' le funzioni di Direttore dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni;
4. che, fino alla data che sara' precisata dalla prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) per l'entrata in funzione del Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni, il Direttore del CCITT esercitera' le sue funzioni di Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni;
5. che il Direttore dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni ed il Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni coopereranno per garantire il passaggio armonioso alla nuova struttura;
6. che, fino alla data che sara' precisata dalla prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) per l'entrata in funzione di nove membri eletti da tale Conferenza, i membri del Comitato internazionale per la registrazione delle frequenze eserciteranno anche le funzioni del Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni. Qualora un incarico divenisse vacante nel Comitato attuale, esso non potra' essere ricoperto prima di elezioni tenute a tal fine dalla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994);
7. che tutte le altre condizioni d'impiego dei funzionari eletti di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 di cui sopra rimarranno immutate;
8. che l'attuale personale dei Segretariati specializzati del CCITT, del CCIR e dell'IFRB sara' assegnato ai nuovi Uffici, il prima possibile, dal Segretario generale, in consultazione con i Direttori di tali Uffici;
9. che, trattandosi dell'attuazione del numero 13 della Convenzione:
a) per quanto riguarda il Direttore del BDT l'elezione da parte della presente Conferenza non sara' considerata come la prima elezione a tale incarico;
b) per quanto riguarda i Direttori del CCITT e del CCIR la loro elezione da parte della Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) sara' considerata come prima elezione agli incarichi di Direttori rispettivamente dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni e dell'Ufficio delle radiocomunicazioni,
incarica i membri dell'attuale Comitato internazionale di registrazione delle frequenze
a) di fornire la loro assistenza ai lavori in corso sulla semplificazione del Regolamento delle radiocomunicazioni e di effettuare ogni compito speciale che potrebbe essere loro affidato dal Segretario generale;
b) di render conto alla prossima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni di ogni difficolta' che potrebbe essere causata dall'attuazione degli Atti finali delle conferenze amministrative mondiali e regionali,
incarica il Segretario generale
1. di adottare tutti i provvedimenti necessari per realizzare la nuova struttura ed i nuovi metodi di lavoro, in conformita' con le disposizioni modificate pertinenti della Costituzione e della Convenzione adottate dalla presente Conferenza secondo le clausole e le condizioni della presente Risoluzione;
2. di presentare un rapporto di attivita' al Consiglio nelle sue due prossime sessioni ordinarie (1993 e 1994);
3. di comunicare tali rapporti, nonche' le osservazioni e le conclusioni del Consiglio, a tutti i Membri dell'Unione,
incarica il Consiglio
di esaminare i rapporti di attivita' del Segretario generale e di adottare tutte le decisioni necessarie per dare pienamente effetto alla presente Risoluzione.
RISOLUZIONE 2
Ripartizione dei compiti tra il Settore delle radiocomunicazioni ed il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) la necessita' per la presente Conferenza di plenipotenziari addizionale di fornire direttive ed orientamenti generali appropriati ai Settori;
b) gli obiettivi generali stabiliti per i lavori dei Settori di cui negli articoli 12 e 17 della Costituzione che specificano le funzioni del Settore delle radiocomunicazioni e del Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, nonche' negli articoli 11 e 14 della Convenzione che descrivono dettagliatamente la base della ripartizione dei compiti e del futuro coordinamento tra i due Settori;
c) la ripartizione iniziale dei compiti tra i Settori delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni cosi' come auspicata dalla Commissione di Alto livello sulla struttura ed il funzionamento dell'Unione nella sua raccomandazione 37 e nella raccomandazione 38 che
propone un regolare riesame della ripartizione dei compiti
tra i due Settori;
d) le raccomandazioni 49 e 51 della Commissione ad Alto Livello volte ad aiutare i paesi in via di sviluppo a partecipare ai lavori del Settore delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni, individuando e raggruppando a tal fine i temi che sono oggetto di studi approfonditi e che potrebbero in particolare interessare tali paesi e favorire la loro partecipazione;
e) la necessita' di accrescere l'efficacia e la sensibilita' dei Settore delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni, pur mantenendo una certa flessibilita' nella ripartizione dei compiti mediante un esame continuato della ripartizione delle attivita' tra le commissioni di studio di questi due Settori al fine di tener conto dell'evoluzione delle circostanze;
f) che saranno costituiti gruppi consultivi nei Settore delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni in vista di esaminare le priorita', le strategie e l'avanzamento dei lavori di ciascun Settore e di favorire la cooperazione ed il coordinamento tra questi settori e gli organismi regionali di normalizzazione;
prendendo nota
a) dei lavori effettuati dai Direttori del CCIR e del CCITT che hanno elaborato una lista indicativa iniziale di questioni in base alla raccomandazione 37 della Commissione ad Alto Livello e del rapporto dei Direttori alla Conferenza di plenipotenziari addizionale;
b) dei lavori effettuati dai gruppi ad hoc costituiti in virtu' della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT ed in particolare dei principi approvati alla riunione del gruppo ad hoc del CCIR nel giugno del 1992 concernenti la ripartizione dettagliata dei compiti e la gestione permanente delle relazioni tra i due Settori dell'Unione;
c) delle proposte formulate dai Direttori del CCIR e del CCITT in vista dello svolgimento in gennaio 1993 di una riunione comune dei gruppi creati in virtu' della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT,
decide
di adottare le raccomandazioni 37, 38, 49 e 51 della Commissione ad Alto Livello per quanto concerne il mandato generale del Settore delle radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni, nonche' la promozione della partecipazione dei paesi in via di sviluppo ai lavori del Settore,
incarica
i Direttori dell'Ufficio delle radiocomunicazioni e dell'Ufficio per la normalizzazione delle telecomunicazioni, di lavorare insieme sull'elaborazione di proposte relative alla ripartizione iniziale dei compiti tra i Settori in modo da assicurare:
- che vi siano le minime perturbazioni possibili nei lavori permanenti dei Settori;
- che il raggruppamento dei lavori offra agli esperti di tutti i paesi le migliori possibilita' per una partecipazione efficace;
- che si evitino, nella misura del possibile, duplicazioni di lavoro tra le rispettive commissioni di studio dei Settori,
e di rendere conto della ripartizione iniziale proposta nella prima Assemblea mondiale delle telecomunicazioni nonche' nella prima Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni,
decide inoltre
1. che l'Assemblea delle radiocomunicazioni e la Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni confermeranno la ripartizione dettagliata dei compiti;
2. che avranno luogo riunioni ordinarie di gruppi consultivi dei Settori delle radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni per proseguire l'esame dei compiti nuovi o esistenti e la loro ripartizione tra questi settori, sotto riserva di conferma da parte dei Membri;
3. che, con l'aiuto dei Direttori e dei gruppi consultivi competenti, l'Assemblea mondiale delle radiocomunicazioni e la Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni stabiliranno procedure per l'esame continuato e la riassegnazione dei compiti, a seconda delle convenienze, al fine di raggiungere l'efficacia ricercata dall'Unione, in considerazione del fatto che si tratta nella fattispecie, in conformita' con lo spirito del rapporto della Commissione ad Alto Livello, di:
- ridurre al minimo la duplicazione delle attivita' dei Settori;
- raggruppare le attivita' di normalizzazione in modo da incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento dei lavori del Settore di normalizzazione delle telecomunicazioni con gli organismi regionali di normalizzazione;
4. che i Direttori degli Uffici delle radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni renderanno conto dei principali risultati di questo processo di esame e di ripartizione dei compiti nella Conferenza di plenipotenziari di Kyoto (1994);
invita i Membri dell'Unione
a) a fare in modo che questo esame sia obiettivo e che tenga pienamente conto della rapida evoluzione delle esigenze della comunicazione internazionale, assicurando la partecipazione ai gruppi consultivi di rappresentanti competenti, ad alto livello e provenienti da orizzonti diversi;
b) a studiare le procedure per un esame continuativo e per la riassegnazione dei compiti, ed a presentare rapporti su tali argomenti alla riunione ordinaria dei gruppi ad hoc istituiti in virtu' della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT che si svolgera' nel gennaio del 1993;
c) a tener conto, nella preparazione dell'Assemblea delle radiocomunicazioni e della Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni, del rapporto dei Direttori sulla ripartizione dei compiti tra i due Settori, in vista di formulare una raccomandazione comune per l'attuazione iniziale da parte di queste Conferenze,
incarica il Segretario generale
di attirare l'attenzione del Consiglio sul rapporto dei Direttori relativo all'applicazione della presente Risoluzione.
RISOLUZIONE 3
Creazione di gruppi consultivi per il Settore delle radiocomunicazioni e per il Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) che e' necessario adottare provvedimenti al fine di esaminare le priorita' e le strategie da attuare nell'ambito delle attivita' dell'Unione relative alle radiocomunicazioni ed alla normalizzazione delle telecomunicazioni ed impartire avvisi di Direttori degli Uffici delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni;
b) che e' auspicabile che tali provvedimenti siano attuati il prima possibile;
c) le disposizioni pertinenti della Convenzione che entreranno in vigore il 1 luglio 1994,
riconoscendo
a) che il settore delle telecomunicazioni e' in costante evoluzione;
b) che le attivita' dei Settori dovranno essere riesaminate in permanenza;
c) l'importanza dei lavori gia' intrapresi in vista di migliorare i metodi di lavoro del CCIR e del CCITT, da parte dei gruppi ad hoc creati ai sensi della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT e l'interesse di proseguire questi lavori;
decide
che conviene creare nel Settore delle radiocomunicazioni e nel Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, gruppi consultivi incaricati:
- di studiare le priorita' e le strategie delle attivita' di questi rispettivi Settori;
- di esaminare i progressi compiuti nell'esecuzione dei rispettivi programmi di lavoro dei Settori;
- di fornire direttive relative ai lavori delle commissioni di studio;
- di raccomandare provvedimenti miranti in particolar modo ad incoraggiare la cooperazione ed il coordinamento con altri organi di normalizzazione, con il Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni, nei due Settori e tra questi Settori, come pure con l'Unita' di pianificazione strategica del Segretariato generale,
incarica
1. i Direttori degli Uffici delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni di organizzare i gruppi consultivi corrispondenti che comprenderanno rappresentanti delle amministrazioni, degli enti e delle organizzazioni approvate in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19 della Convenzione, e rappresentanti delle commissioni di studio;
2. La Conferenza mondiale per la normalizzazione delle telecomunicazioni (Helsinki, 1993) e l'Assemblea delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1993):
2.1 di esaminare le priorita', le strategie e l'avanzamento dei lavori, di stabilire per ciascun gruppo un mandato e procedure di lavoro appropriate e di impartire direttive riguardo ai lavori di ciascun settore ed alla cooperazione con altri enti;
2.2. di assicurarsi che i gruppi consultivi perseguano i lavori gia' intrapresi dai gruppi ad hoc creati dal CCIR e dal CCITT ai sensi della Risoluzione 106 del CCIR e della Risoluzione 18 del CCITT,
incarica inoltre
I Direttori degli Uffici delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni di fare rapporto ogni anno ai membri del loro Settore ed al Consiglio sui risultati dei lavori svolti dai gruppi consultivi.
RISOLUZIONE 4
Partecipazioni di enti e di organizzazioni diverse dalle amministrazioni alle attivita' dell'Unione
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
le raccomandazioni 2, 3, 5, 6, 15, 23, 48, 54, 58, 68 e 69 della Commissione ad Alto Livello volta ad allargare la partecipazione alle attivita' dell'Unione e i vincoli esistenti fra l'Unione e le altre organizzazioni,
riconoscendo
a) che solo i Membri rappresentano i loro diritti sovrani in seno all'Unione nella maniera che ritengono utile, ed esercitano detti diritti tramite un'Amministrazione da essi designata;
b) che e' importante incoraggiare un maggior numero di partecipanti a contribuire alla riuscita dell'Unione, conferendo loro diritti ed obblighi appropriati;
notando
a) che esistono gia' criteri e procedure applicabili alla partecipazione alle attivita' dell'Unione dei gestori riconosciuti, degli organismi scientifici o industriali e di altre organizzazioni menzionate nella Convenzione;
b) che e' necessario in particolar modo stabilire criteri e procedure per dar seguito alle richieste provenienti dagli enti menzionati ai numeri 230 e 231 della Convenzione che desiderano partecipare alle attivita' dell'Unione;
c) che possono essere previste varie categorie di partecipanti in tutta la gamma delle possibilita' di partecipazione identificate all'articolo 19 della Convenzione;
d) che le procedure e le condizioni relative alla partecipazione nonche' i diritti e gli obblighi dei partecipanti possono differire da una categoria all'altra,
decide
che le disposizioni dell'articolo 19 della Convenzione devono essere attuate a titolo provvisorio il piu' rapidamente possibile dal Segretario generale e dai Direttori degli Uffici,
incarica il Consiglio
1. di studiare, di elaborare e di raccomandare il prima possibile i criteri e le procedure applicabili alla partecipazione degli enti e delle organizzazioni di cui ai numeri 230 e 231 della Convenzione alle attivita' dell'Unione;
2. di sottoporre le sue raccomandazioni ai Membri per osservazioni;
3. di presentare le sue raccomandazioni finali alla Conferenza dei plenipotenziari di Kyoto (1994);
incarica il Segretario generale
di aiutare il Consiglio a compiere questo studio, preparando un rapporto sugli argomenti pertinenti, accompagnato da raccomandazioni e da ogni altra informazione che il Consiglio potra' domandare.
RISOLUZIONE 5
Gestione dell'Unione
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) le raccomandazioni 8, 16, 17 e 18 della Commissione ad Alto Livello relative alla pianificazione strategica ed al funzionamento del Consiglio;
b) la necessita' per il Consiglio di concentrare maggiormente la sua attenzione sui grandi temi politici, di affrontarli da un punto di vista strategico, e di rendere conto ai Membri dei risultati previsti dei lavori dell'Unione,
notando
le responsabilita' affidate alla Conferenza di plenipotenziari, al Consiglio, al Segretario generale ed al Comitato di coordinamento per la pianificazione e la gestione strategica delle attivita' dell'Unione negli articoli 8 , 10 e 11 della Costituzione e negli articoli 4, 5 e 6 della Convenzione,
incarica il Segretario generale
a) di elaborare e di proporre al Consiglio politiche e piani strategici per l'Unione;
b) di elaborare un bilancio biennale in vista del suo esame da parte del Consiglio, in conformita' con i piani quadriennali dell'Unione stabiliti nella Conferenza di plenipotenziari,
incarica il Segretario generale ed il Consiglio
di applicare le modalita' di gestione migliorata raccomandate dalla Commissione ad Alto Livello, in particolare quelle concernenti la trasparenza della ripartizione dei costi ed i controlli del bilancio preventivo,
incarica il Consiglio
1. di stabilire un bilancio preventivo biennale nel quadro di una pianificazione strategica globale, in vista:
i) di individuare e di sostenere gli obiettivi fissati ed i risultati delle attivita' dell'Unione
ii) di determinare le risorse necessarie per svolgere queste attivita';
2. di presentare alla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) un progetto di piano strategico che includa gli obiettivi ed i programmi di lavoro elaborati dai Settori;
3. di prevedere la creazione di commissioni eventualmente necessarie per aiutarlo ad adempiere alle sue funzioni di controllo e ad esaminare altri aspetti della gestione dell'Unione,
decide
che il Consiglio deve esaminare i progetti di bilancio preventivo presentati dal Segretario generale apportandovi, se del caso, modifiche appropriate in vista di distribuire le risorse in conformita' con i piani strategici e gli obiettivi dell'Unione, nonche' con le attivita' ed i programmi di lavoro specifici dei tre Settori.
RISOLUZIONE 6
Compiti prioritari dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni (BDT)
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
consapevole del fatto
che le telecomunicazioni costituiscono uno strumento fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dei paesi
considerando
a) che ha adottato una nuova struttura dell'Unione che comporta un Settore di sviluppo delle telecomunicazioni in modo da attenuare, tra l'altro, lo squilibrio esistente tra Nord e Sud nel Settore delle telecomunicazioni;
b) che ha ridefinito le funzioni delle conferenze mondiali e regionali di sviluppo delle telecomunicazioni nelle disposizioni pertinenti della Costituzione e della Convenzione;
c) che tali decisioni traducono la volonta' della comunita' internazionale di dotare l'Unione di uno strumento indispensabile per il rafforzamento della cooperazione e del partenariato a favore dei paesi in via di sviluppo;
d) che l'adozione dell'ordine del giorno di una conferenza di sviluppo dovrebbe essere oggetto di un'ampia consultazione tra i Membri dell'Unione,
incarica il Consiglio
1. di convocare la prima Conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni al piu' presto prima della Conferenza di plenipotenziari prevista a Kyoto nel 1994;
2. di adottare nella sua sessione del 1993 l'ordine del giorno di detta Conferenza sulla base di un rapporto del Direttore dell'Ufficio di sviluppo per le telecomunicazioni e delle osservazioni dei Membri dell'Unione, secondo il numero 213 della Convenzione,
incarica il Segretario generale
di procedere ad un'ampia consultazione dei Membri sui punti che devono essere trattati dalla Conferenza mondiale di sviluppo delle telecomunicazioni indicando loro, tra l'altro, i seguenti aspetti:
- sostegno ai paesi in via di sviluppo per incrementare la loro efficace partecipazione alle attivita' dei vari settori dell'Unione;
- formazione delle risorse umane nel settore della pianificazione, della gestione delle reti, della gestione finanziaria e della commercializzazione dei prodotti e dei servizi;
- mezzi che consentano di promuovere una politica di industrializzazione nel settore delle telecomunicazioni per i paesi in via di sviluppo in relazione con gli organismi bilaterali e multilaterali interessati;
- promozione di una mobilitazione delle risorse necessarie per l'attuazione delle attivita' summenzionate, in particolare il finanziamento dei progetti contenuti nei piani di sviluppo;
- rafforzamento della presenza regionale dell'Unione, delegando i mezzi conformi con i programmi regionali ed armonizzando le attivita' di sede con quelle delle strutture decentralizzate a livello sia regionale che zonale;
- sostegno ai paesi meno progrediti in modo da favorire lo sviluppo delle loro reti di telecomunicazione.
RISOLUZIONE 7
Disposizioni da adottare immediatamente da parte dell'Ufficio per lo sviluppo delle telecomunicazioni (BDT)
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
avendo adottato
una nuova struttura per l'Unione fondata sul rapporto della Commissione ad Alto Livello e composta dal Settore delle radiocomunicazioni, dal Settore della normalizzazione delle telecomunicazioni e dal Settore per lo sviluppo delle telecomunicazioni,
considerando
a) che l'avvenire dell'Unione dipendera' dall'efficacia con la quale questi tre Settori adempiono ai compiti loro affidati e che la partecipazione attiva del maggior numero possibile di Membri alle attivita' di questi Settori ne condiziona la riuscita;
b) che la partecipazione attiva dei paesi in via di sviluppo ai lavori del Settore delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni esige risorse umane e finanziarie sproporzionate rispetto alle possibilita' di questi paesi;
c) che si e' cercato a piu' riprese, ma con scarso successo, di accrescere la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle attivita' del CCIR e del CCITT;
d) che il numero 224 della Convenzione, il quale e' stato adottato, incarica il Direttore del BDT di organizzare, con l'assistenza di altri due Settori, riunioni d'informazione destinate ad aggiornare i paesi in via di sviluppo riguardo alle attivita' di questi Settori;
e) che le attivita' dei GAS devono essere trasferite dal CCIR e dal CCITT al BDT secondo la raccomandazione 50 della Commissione ad Alto Livello;
f) che i paesi in via di sviluppo possono partecipare alle attivita' dei Settori delle radiocomunicazioni e della normalizzazione delle telecomunicazioni e trarne profitto, nella misura in cui gli Uffici dei tre Settori collaborano strettamente all'organizzazione di riunioni d'informazione periodiche ed al perseguimento delle attivita' dei GAS,
considerando inoltre
che il programma di lavoro del BDT dovra' essere adottato dalla prossima Conferenza mondiale per lo sviluppo delle telecomunicazioni e che questa Conferenza non sara' probabilmente convocata prima del 1994,
decide di incaricare
1. il Direttore del BDT:
1.1 di istituire il prima possibile, nel quadro del suo Ufficio, un organo incaricato di intraprendere, mediante consultazione con gli altri due Uffici, lo studio delle modalita' dettagliate di pianificazione e di organizzazione delle riunioni d'informazione specificate al numero 224 della Convenzione;
1.2. di ricercare, con l'assistenza dei Direttori degli Uffici dei Settori di radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni, meccanismi appropriati che consentano di agevolare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo alle attivita' di questi Settori;
1.3 di elaborare, un programma globale delle attivita' ai sensi dei punti 1.1 e 1.2 di cui sopra da sottoporre all'esame della prossima Conferenza mondiale per lo sviluppo,;
1.4 di intraprendere, con i Direttori degli altri due Uffici e con il primo Presidente incaricato di coordinare le attivita' dei GAS (nominato dalla IX Assemblea plenaria del CCITT, Melbourne, 1988) lo studio delle modalita' secondo le quali le attivita' dei GAS saranno perseguite in seno al BDT, e preparare un rapporto su questo argomento che sara' sottoposto alla prossima Conferenza mondiale di sviluppo.
2. I Direttori degli Uffici di radiocomunicazioni e di normalizzazione delle telecomunicazioni, in conformita' con i numeri 183 e 207 della Convenzione, di collaborare con il Direttore dell'Ufficio del BDT al fine di fornire il sostegno necessario per l'attuazione del punto 1 della presente Risoluzione.
RISOLUZIONE 8
Gruppo volontario di esperti incaricati di studiare l'assegnazione e l'utilizzazione migliorata dello spettro delle frequenze radioelettriche e la semplificazione del Regolamento delle radiocomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
ricordando
a) che, nella sua Risoluzione 8, la Conferenza di plenipotenziari (Nizza, 1989) ha deciso di creare un Gruppo volontario di esperti (GVE) in particolare per semplificare il Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) che, in questa stessa Risoluzione, e' stato deciso di chiedere al GVE di sottoporre i suoi rapporti e le sue raccomandazioni al Consiglio alla sessione del 1993;
c) che il Consiglio e' stato invitato ad esaminare i rapporti e le raccomandazioni del GVE ed a farli pervenire, accompagnati dalle sue conclusioni, alle amministrazioni prima del 1 gennaio 1994,
avendo deciso
a) di raggruppare le attivita' dell'Unione relative alle radiocomunicazioni in un unico Settore;
b) di sostituire il Comitato internazionale di registrazione delle frequenze composto da membri permanenti con un Comitato per il Regolamento delle radiocomunicazioni rappresentato a tempo parziale;
c) di optare per un ciclo biennale di conferenze mondiali delle radiocomunicazioni,
riconoscendo
a) che i rapporti sottoposti alla presente Conferenza hanno sottolineato l'importanza di semplificare il prima possibile l'attuale Regolamento delle radiocomunicazioni;
b) che il GVE prosegue i suoi lavori in maniera soddisfacente ma che, data la complessita' del suo compito, esso avra' bisogno di un periodo di tempo supplementare per elaborare il suo rapporto finale e le sue raccomandazioni;
c) che il rapporto finale e le raccomandazioni del GVE non saranno disponibili prima dell'inizio del 1994;
d) che le amministrazioni avranno bisogno di tempo sufficiente per poter esaminare questo rapporto e prepararsi ad una Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni, l'unica abilitata ad esaminare tale rapporto ed a pronunciarsi sul seguito da darle;
e) che l'esame del rapporto e delle raccomandazioni del GVE e la successiva adozione del Regolamento delle radiocomunicazioni modificato rappresenterebbe un compito gravoso per una conferenza competente,
sottolineando
l'urgenza e l'importanza di semplificare l'attuale Regolamento delle radiocomunicazioni ai fini della gestione futura, a livello internazionale, delle limitate risorse naturali costituite dallo spettro delle frequenze radioelettriche e dall'orbita dei satelliti geostazionari (OSG),
decide di incaricare il Consiglio
1. di fornire al GVE l'appoggio necessario in maniera che esso possa completare i suoi lavori non oltre il primo trimestre del 1994;
2. di organizzare, nel 1994, riunioni d'informazione in varie regioni del mondo per far meglio conoscere le raccomandazioni del GVE;
3. di prevedere una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni durante il secondo semestre del 1995 e di iscrivere, all'ordine del giorno di detta Conferenza, l'esame del rapporto finale e delle raccomandazioni del GVE,
chiede
alla Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) di adottare i provvedimenti necessari per la convocazione di una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni durante il secondo semestre del 1995.
RISOLUZIONE 9
Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1993
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
notando
a) che e' previsto lo svolgimento di una conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni ad Helsinki nel 1993;
b) che tutte le attivita' del Settore delle radiocomunicazioni debbono essere dirette dalla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e dall'Assemblea delle radiocomunicazioni; c) che il Consiglio di Amministrazione ha previsto, nel bilancio preventivo dell'Unione e nel calendario delle riunioni, lo svolgimento nel 1993 della prima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni;
d) che l' articolo 13 della Costituzione e gli articoli 7 e 11 della Convenzione (Ginevra, 1992) contengono le disposizioni pertinenti applicabili alla convocazione delle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni,
considerando
a) le raccomandazioni 57, 58 e 59 della Commissione ad Alto livello relative alle conferenze mondiali delle radiocomunicazioni;
b) che la Costituzione e la Convenzione (Ginevra, 1992) entreranno in vigore il 1 luglio 1994;
c) che e' auspicabile assicurare una transizione armoniosa ed iniziare senza indugio i lavori nel Settore delle radiocomunicazioni;
d) che si dispone di poco tempo per preparare una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni nel 1993;
e) la Risoluzione 523 della Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni del 1992 (CAMR-92),
decide
che una conferenza mondiale delle radiocomunicazioni sara' convocata a Ginevra nel 1993 al fine:
a) di presentare raccomandazioni al Consiglio sull'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1995, compresa la revisione del Regolamento delle radiocomunicazioni in base al rapporto del Gruppo volontario di esperti, nonche' direttive sui provvedimenti atti ad agevolare l'utilizzazione delle bande di frequenze attribuite al Servizio mobile via satellite, raccomandando di iscrivere tali argomenti all'ordine del giorno della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1995;
b) di presentare raccomandazioni sull'ordine del giorno preliminare della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1997,
chiede all'Assemblea delle radiocomunicazioni associata alla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 1993
a) di esaminare le raccomandazioni dei gruppi consultivi istituiti ai sensi delle Risoluzioni 106 e 107 del CCIR sull'esame strategico e sulla ristrutturazione delle commissioni di studio;
b) di stabilire il programma di lavoro e le commissioni di studio del nuovo Settore delle radiocomunicazioni compreso il programma dei lavori futuri relativi alla radiodiffusione ad onde decametriche tenendo conto di ogni rapporto presentato dall'IFRB sull'applicazione della Risoluzione 523 della CAMR-92;
c) di esaminare i rapporti ed ogni progetto di raccomandazioni risultante dai lavori delle commissioni di studio del CCIR che non sia stato possibile adottare per corrispondenza;
d) di prendere in considerazione la revisione della Risoluzione 97 del CCIR secondo la Risoluzione 12 della presente Conferenza,
incarica il Consiglio
di adottare disposizioni per la convocazione di tale Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e di iscrivere all'ordine del giorno i punti menzionati nel "decide" della presente Risoluzione,
incarica il Segretario Generale ed il Direttore dell'Ufficio delle radiocomunicazioni
di fornirgli l'appoggio necessario per i lavori della Conferenza e per i lavori che saranno ulteriormente intrapresi dalle Commissioni di studio del Settore delle radiocomunicazioni.
RISOLUZIONE 10
Approvazione delle raccomandazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
in considerazione
a) del fatto che si prevede di tenere una Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni ad Helsinki nel 1993;
b) del fatto che il Consiglio d'amministrazione ha previsto, nel bilancio preventivo e nel calendario delle riunioni dell'Unione, lo svolgimento nel 1993 di una prima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni e di un'Assemblea delle radiocomunicazioni associata,
notando
a) che l'Unione adottera' misure a livello internazionale per dare un posto piu' importante alle telecomunicazioni nell'economia e nella societa' mondiale;
b) che converrebbe che i paesi Membri partecipino maggiormente alla funzione di normalizzazione affinche' l'adozione delle raccomandazioni relative alle radiocomunicazioni ed alla normalizzazione sia un processo debitamente legittimato da una maggioranza qualificata,
considerando
a) l'analisi della Commissione ad Alto Livello secondo la quale "e' d'importanza primaria che la funzione di normalizzazione sia adattata in maniera piu' adeguata agli interessi dei paesi in via di sviluppo"; "il coordinamento multilaterale dell'utilizzazione delle radiocomunicazioni deve essere trasparente e consentire un accesso giusto ed equo alle risorse dell'orbita e dello spettro" e "i paesi in via di sviluppo devono svolgere un ruolo piu' significativo, per non aggravare ulteriormente il divario tecnologico";
b) che essendo il processo di elaborazione e di adozione delle norme essenziale per lo sviluppo delle telecomunicazioni, conviene associarvi piu' strettamente i paesi in via di sviluppo;
c) che e' indispensabile risolvere i problemi pratici per associare piu' strettamente i paesi in via di sviluppo al processo di elaborazione e di approvazione delle raccomandazioni sulla normalizzazione e le radiocomunicazioni, con riserva di valutare i risultati delle raccomandazioni 49, 50, 51, 52 e 53 della Commissione ad Alto Livello,
decide
1. che la prima Conferenza mondiale di normalizzazione delle telecomunicazioni (Helsinki, 1993) e la prima Assemblea delle radiocomunicazioni (Ginevra, 1993) rivedranno rispettivamente la Risoluzione 2 del CCITT e la Risoluzione 97 del CCIR in vista di modificare i regolamenti interni al fine:
1.1. di approvare con una maggioranza determinata di risposte favorevoli, le raccomandazioni da adottare per corrispondenza;
1.2 di definire il mezzo con il quale un Membro per il quale l'applicazione di una raccomandazione puo' essere pregiudizievole, puo' far conoscere i suoi problemi al Direttore dell'Ufficio competente in vista di una soluzione rapida;
2. che ciascun Direttore rendera' conto nella successiva conferenza competente di tutti i problemi portati a sua conoscenza,
incarica il Direttore del BDT
di esaminare tutte le possibilita' offerte dalle raccomandazioni 50, 51, 52 e 53 della Commissione ad Alto Livello per incoraggiare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via di sviluppo all'elaborazione ed all'approvazione delle raccomandazioni sulla normalizzazione e le radiocomunicazioni.
RISOLUZIONE 11
Durata delle conferenze di plenipotenziari dell'Unione
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
notando
a) che la raccomandazione 14 della Commissione ad Alto Livello auspica che le Conferenze di plenipotenziari dell'Unione si svolgano ad intervalli fissi di quattro anni e che cio' consentirebbe di ridurre la loro durata e di concentrarsi su questioni di politica generale a piu' lungo termine, b) che esigenze crescenti gravano sulle risorse dell'Unione nonche' sulle Amministrazioni e sui delegati che partecipano alle conferenze internazionali che trattano di telecomunicazioni, decide
1. che le Conferenze di plenipotenziari che seguiranno la Conferenza di plenipotenziari che avra' luogo a Kyoto nel 1994 saranno, salvo casi di necessita' urgente, limitate ad una durata massima di quattro settimane;
2. che il Segretario generale adottera' le misure richieste affinche' durante queste Conferenze, il tempo sia utilizzato nella maniera piu' efficace;
3. che le Conferenza di plenipotenziari dovrebbero concentrarsi su questioni di politica generale piu' a lungo termine ed in tal senso esaminare e adottare decisioni riguardo al progetto di Piano strategico presentato dal Consiglio, il quale precisa gli obiettivi, i programmi di lavoro ed i risultati previsti dal Segretariato generale e dai tre Settori dell'Unione fino alla successiva Conferenza di plenipotenziari.
RISOLUZIONE 12
Regolamento interno delle conferenze e delle riunioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
ricordando
la Risoluzione 41 della Conferenza di plenipotenziari di Malaga - Torremolinos (1973) e la Risoluzione 62 della Conferenza di plenipotenziari di Nairobi (1982)
considerando
che e' gia' stato raggiunto l'obiettivo perseguito dalla Conferenza di plenipotenziari di Nizza (1989) per quanto riguarda la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni (Nairobi, 1982), cioe' di raggruppare le disposizioni a carattere fondamentale in una Costituzione e le altre disposizioni in una Convenzione,
notando
che esistono nella Convenzione disposizioni di natura pratica relative a conferenze e riunioni, suscettibili di essere modificate piu' di frequente delle altre disposizioni di detta Convenzione,
riconoscendo
che occorre evitare di modificare di frequente la Convenzione, e che sarebbe opportune a tal fine, trasferite determinate norme in un'altra raccolta ad uso interno per le conferenze e le riunioni dell'Unione, che si presterebbe piu' facilmente ad una revisione,
consapevole della
difficolta' per la presente Conferenza di pronunciarsi, data la necessita' di procedere a studi per conoscere le prassi in vigore nelle istituzioni specializzate dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ed in altre organizzazioni intergovernative,
incarica il Consiglio
1. di esaminare questa questione e di creare, se necessario, nella sua 48 sessione, tenendo debitamente conto del principio di un'equa ripartizione geografica, un gruppo di esperti che designeranno su base volontaria i Membri dell'Unione per aiutarla ad attuare la presente Risoluzione, con il seguente mandato:
1.1 di elaborare i progetti di Regolamento interno per le conferenze e le riunioni dell'Unione, adottando come base le regole esistenti in materia nella Convenzione, senza escludere la possibilita' di aggiungere disposizioni considerate come necessarie o utili;
1.2 di elaborare progetti di modifiche da apportare eventualmente alla Convenzione e se necessario alla Costituzione;
1.3 di sottoporre alla 49 sessione del Consiglio un rapporto provvisorio nonche' ogni documento eventualmente elaborato;
2. di sottoporre su questa questione, un rapporto alla successiva Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) ai fini del suo esame e per ottenete ogni istruzione o direttiva concernente il proseguimento dei lavori;
3. di assicurarsi che le spese che dovranno essere sostenute dall'Unione siano unicamente quelle derivanti dall'elaborazione, dalla traduzione, dalla pubblicazione e dalla divulgazione dei documenti, nonche' dall'interpretazione durante le riunioni che saranno eventualmente svolte dal gruppo menzionato al paragrafo 1 precedente. Rimane inteso che per ridurre al minimo tutte le spese, il gruppo dovrebbe lavorare per quanto possibile per corrispondenza.
incarica il Segretario generale
di aiutare il Consiglio ed il gruppo di esperti ad applicare la presente Risoluzione.
RISOLUZIONE 13
Miglioramento dell'utilizzazione dei mezzi tecnici e dei mezzi di immagazzinaggio e di divulgazione dei dati dell'Ufficio delle radiocomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra 1992)
considerando
a) la grande diversita' delle attivita' dell'Ufficio delle radiocomunicazioni connesse con l'esame tecnico e l'elaborazione delle schede di notifica delle assegnazioni di frequenza, nonche' con l'imagazzinaggio e la divulgazione di questi dati;
b) il fatto che lo Schedario di riferimento internazionale delle frequenze contiene oltre cinque milioni di voci, il che rappresenta oltre un milione di assegnazioni di frequenza;
c) che l'Ufficio elabora oltre 70 000 iscrizioni ogni anno, alcune delle quali debbono essere oggetto di un esame tecnico e di un'elaborazione approfondita;
d) che l'Unione con la partecipazione dei suoi vari servizi e' tenuta ad elaborare, convalidare, immagazzinare e divulgare le iscrizioni ed i risultati dei lavori dell'Ufficio.
tenendo conto
a) degli sforzi sostenuti che sono stati spiegati in questi ultimi anni per migliorare la gestione delle funzioni corrispondenti alle attivita' dell'Ufficio;
b) del pesante onere di lavoro cui l'Ufficio deve far fronte in permanenza;
c) degli svariati sforzi richiesti all'Ufficio per trattare le numerose iscrizioni oltre alle risorse necessarie per svolgere le varie attivita' connesse con l'esame tecnico di queste iscrizioni,
decide
che uno studio venga iniziato sulle spese inerenti all'esame tecnico delle notifiche di assegnazioni di frequenza, per le varie classi di stazioni di radiocomunicazione, le reti satellitari e altre, comprese le spese inerenti all'immagazzinaggio elettronico di dati,
incarica il Segretario generale
di intraprendere e di presentare un rapporto sui risultati di detto studio, comprese le possibilita' di riduzione delle spese
invita la Conferenza di plenipotenziari di Kyoto, 1994
ad esaminare la questione, tenendo conto del summenzionato rapporto del Segretario generale.
RISOLUZIONE 14
Accesso elettronico ai documenti ed alle pubblicazioni dell'Unione La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) la raccomandazione 46 della Commissione ad Alto Livello ("L'Unione internazionale delle telecomunicazioni di domani: le sfide del cambiamento, Ginevra, aprile 1991")
b) la necessita' di agevolare lo scambio e la divulgazione della documentazione e delle pubblicazioni dell'Unione;
c) l'evoluzione dell'elaborazione elettronica dell'informazione;
d) l'opportunita' di cooperare con gli organismi che lavorano sull'elaborazione delle norme pertinenti;
e) le disposizioni relative di diritti di autore di cui beneficia l'Unione per quanto concerne le sue pubblicazioni;
f) la necessita' di mantenere i proventi derivanti dalla vendita delle pubblicazioni;
g) la necessita' di attuare un processo rapido ed efficace di normalizzazione a livello mondiale,
decide
1. che tutti i documenti dell'Unione disponibili sotto forma elettronica destinati ad agevolare la rapida elaborazione di raccomandazioni dell'Unione saranno resi accessibili ad ogni Membro o membro di un Settore, mediante mezzi elettronici;
2. che tutte le pubblicazioni ufficiali registrate nelle banche dati dell'Unione per divulgazione elettronica, comprese le raccomandazioni dell'Unione presentate sotto forma di pubblicazioni dal Settore delle radiocomunicazioni o dal Settore per la normalizzazione delle telecomunicazioni, siano rese accessibili mediante mezzi elettronici, dietro un appropriato pagamento all'Unione per ogni pubblicazione richiesta. Nel richiedere una pubblicazione, l'acquirente s'impegna a non riprodurla in vista della sua divulgazione ne' a venderla all'esterno della sua Organizzazione. Tali pubblicazioni possono essere utilizzate nell'Organizzazione che le riceve, in caso di necessita', per completare i lavori dell'Unione o di ogni organismo di normalizzazione che elabora norme connesse, per fornire direttive concernenti la messa a punto e la realizzazione di attrezzature e di o di servizi, o per completare la documentazione relativa ad una attrezzatura o ad un servizio;
3. che nulla di quanto sopra puo' pregiudicare i diritti d'autore detenuti dall'Unione, cosicche' ogni ente che desideri riprodurre le pubblicazioni dell'Unione in vista della loro successiva vendita, dovra' ottenere un accordo in tal senso; incarica il Segretario generale
1. di adottare le misure necessarie per agevolare l'attuazione delle disposizioni previste ai sensi della presente Risoluzione;
2. di vigilare affinche' le pubblicazioni cartacee siano messe a disposizione il piu' rapidamente possibile in modo da non precludere ai Membri che non dispongono di mezzi elettronici dell'accesso alle pubblicazioni dell'Unione.
RISOLUZIONE 15
Esame della necessita' di creare un forum per il dibattito di strategie e di orientamenti politici data la situazione evolutiva dell'ambiente delle telecomunicazioni
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
considerando
che, come stabilito dalla Costituzione e dalla Convenzione (Ginevra, 1992) l'Unione ha come oggetto di promuovere un approccio piu' generale a livello internazionale delle questioni di telecomunicazioni sollevate dalla mondializzazione dell'economia e della societa' dell'informazione, collaborando con altre organizzazioni intergovernative regionali ed internazionali,
riconoscendo
a) che il Segretario generale deve elaborare, con la partecipazione del Comitato di coordinamento, la politica ed i piani strategici dell'Unione e coordinare le sue attivita', vale a dire che deve preparare e sottoporre al Consiglio un rapporto annuale che prenda atto dell'evoluzione dell'ambiente delle telecomunicazioni e contenga raccomandazioni relative alle politiche ed alle strategie future dell'Unione;
b) che il Consiglio deve esaminare le principali tematiche della politica delle telecomunicazioni e vigilare affinche' gli orientamenti politici e la strategia dell'Unione siano perfettamente adattati all'evoluzione costante dell'ambiente delle telecomunicazioni, vale a dire che deve esaminare ogni anno il rapporto preparato dal Segretario generale sulle politiche e la pianificazione strategica raccomandate dall'Unione ed adottare i provvedimenti appropriati;
c) che le amministrazioni, consapevoli della necessita' di riesaminare in permanenza le loro politiche e la loro legislazione in materia di telecomunicazioni e coordinarle a livello internazionale con quelle degli altri Membri in un ambiente di telecomunicazioni in rapida evoluzione, dovrebbero poter dibattere in permanenza ed in maniera approfondita le loro strategie e le loro politiche nonche' quelle dell'Unione;
d) che e' necessario che l'Unione, organizzazione internazionale di primissimo piano nel campo delle telecomunicazioni, istituisca un forum in seno al quale sara' assicurato il coordinamento delle politiche dei Membri e sara' elaborata la strategia dell'Unione,
decide
1. che, sulla base di un rapporto del Segretario generale, il Consiglio esaminera' nella sua sessione ordinaria del 1994, la necessita' di creare un forum nel quale le amministrazioni potranno discutere le loro strategie e le loro politiche in materia di telecomunicazioni. Il Consiglio sottoporra' alla successiva Conferenza di plenipotenziari appropriate raccomandazione in base a questo esame;
2. che la prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) adottera' disposizioni al riguardo.
RISOLUZIONE 16
Rafforzamento delle relazioni con le organizzazioni regionali di telecomunicazione
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992),
considerando
a) che e' necessario, data l'importanza recentemente assunta dalle organizzazioni regionali che si occupano di questioni essenziali in materia di telecomunicazioni, che l'Unione cooperi strettamente con queste organizzazioni;
b) che le attivita' regionali dell'Unione e di queste organizzazioni regionali mirano ad alcuni obiettivi comuni e che dunque l'attuazione congiunta di progetti regionali favorira' lo sviluppo delle telecomunicazioni regionali,
incarica il Segretario generale
1. di consultare le organizzazioni regionali di telecomunicazione sulle possibilita' di cooperazione;
2. di sottoporre all'esame del Consiglio un rapporto sui risultati di questa consultazione,
incarica il Consiglio
1. di esaminare il rapporto presentato dal Segretario generale e di prendere le misure appropriate;
2. di comunicare alla prossima Conferenza di plenipotenziari (Kyoto, 1994) i risultati ottenuti.
Raccomandazione 1
RACCOMANDAZIONE 1
Deposito degli strumenti ed entrata in vigore della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
tenendo conto
del desiderio espresso nel Rapporto della Commissione ad Alto Livello di dare all'Unione i mezzi per adattarsi rapidamente alla situazione evolutiva dell'ambiente delle telecomunicazioni, considerando
la norma dell' articolo 58 della Costituzione che prevede che i summenzionati strumenti dell'Unione entreranno in vigore il 1 luglio 1994 tra i Membri che avranno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
considerando inoltre
che e' nell'interesse dell'Unione che la Costituzione e la Convenzione entrino in vigore il 1 luglio 1994 tra il maggior numero possibile di Membri,
notando
che non e' necessario per i Membri dell'Unione intraprendere la loro procedura nazionale di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativa alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nizza, 1989) che non sono sinora entrate in vigore,
invita
tutti i Membri dell'Unione ad accelerare la loro procedura nazionale di ratifica, di accettazione o di approvazione (vedere l' articolo 52 della Costituzione ) o di adesione (vedere l' articolo 53 della Costituzione ) alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) ed a depositare il loro strumento unico presso il Segretario generale il piu' rapidamente possibile di preferenza prima del 1 luglio 1994, incarica il Segretario generale
di comunicare immediatamente la presente raccomandazione a tutti i Membri dell'Unione tramite lettera circolare e di rammentarne periodicamente il contenuto, quando lo riterra' opportuno, ai Membri dell'Unione che non avessero in quel momento ancora depositato il loro strumento.
Deposito degli strumenti ed entrata in vigore della Costituzione e della Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
La Conferenza di plenipotenziari addizionale dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992)
tenendo conto
del desiderio espresso nel Rapporto della Commissione ad Alto Livello di dare all'Unione i mezzi per adattarsi rapidamente alla situazione evolutiva dell'ambiente delle telecomunicazioni, considerando
la norma dell' articolo 58 della Costituzione che prevede che i summenzionati strumenti dell'Unione entreranno in vigore il 1 luglio 1994 tra i Membri che avranno depositato prima di questa data il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione,
considerando inoltre
che e' nell'interesse dell'Unione che la Costituzione e la Convenzione entrino in vigore il 1 luglio 1994 tra il maggior numero possibile di Membri,
notando
che non e' necessario per i Membri dell'Unione intraprendere la loro procedura nazionale di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativa alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Nizza, 1989) che non sono sinora entrate in vigore,
invita
tutti i Membri dell'Unione ad accelerare la loro procedura nazionale di ratifica, di accettazione o di approvazione (vedere l' articolo 52 della Costituzione ) o di adesione (vedere l' articolo 53 della Costituzione ) alla Costituzione ed alla Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Ginevra, 1992) ed a depositare il loro strumento unico presso il Segretario generale il piu' rapidamente possibile di preferenza prima del 1 luglio 1994, incarica il Segretario generale
di comunicare immediatamente la presente raccomandazione a tutti i Membri dell'Unione tramite lettera circolare e di rammentarne periodicamente il contenuto, quando lo riterra' opportuno, ai Membri dell'Unione che non avessero in quel momento ancora depositato il loro strumento.
Indice Analitico
INDICE ANALITICO degli Atti finali della Conferenza di plenipotenziari addizionale (Ginevra, 1992)
Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
Protocollo facoltativo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie relative alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, alla convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ed ai Regolamenti amministrativi
Risoluzioni
Raccomandazione
TA-A
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
A
Abrogazione e sostituzione
della precedente Convenzione 239
Accettazione (ved. Ratifica,
accettazione, approvazione)
Accordi, intese
di finanziamento 118
tra l'Unione e le Nazioni 205
Unite
tra l'Unione ed altre 58
organizzazioni internazionali
particolari relativi
alle telecomunicazioni 193
provvisori con altre
organizzazioni internazionali 58
regionali 194
Accreditamenti (ved. Credenziali)
Adesione
Costituzione, Convenzione,
strumento unico 22, 212
strumento di emendamento 229 524
Protocollo facoltativo PF
Regolamenti amministrativi 216
Agenzia internazionale per
l'energia atomica (AIEA) 262, 292
(vedere anche Osservatore) A1002
Amministrazione A1002
Ammissione (Ved. Membri)
*) Se un termine utilizzato e' contrassegnato da piu' numeri
consecutivi, e' indicato in linea di massima solo il primo
numero. I numeri sono quelli che figurano in margine ai testi,
e non quelli degli articoli o dei paragrafi.
***************
Nota - Protocollo facoltativo (PF), Risoluzione (Ris);
Raccomandazione (Rac.).
TA-A
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Annessi 34, Annesso Annesso
Applicazione provvisoria di
alcune parti della Costituzione
e della Convenzione Ris 1 Approvazione (Ved. Ratifica,
accettazione, approvazione;
ved. anche Raccomandazioni e
Regolamenti amministrativi)
Arbitrato (ved. anche Soluzione
delle controversie) 234 507
Arretrati 169
Assemblea delle 83 129
radiocomunicazioni
- annullamento della seconda
assemblea delle
radiocomunicazioni 29, 299
- convocazione 91 27
- funzioni 129
- invito e ammissione 284, 295
- presidenza 137
Assistenza tecnica (V. Cooperazione
e assistenza tecnica)
Astensioni (V. Credenziali)
Atti finali
- approvazione definitiva 462
- numerazione 460
- firma 463
Nota - Protocollo facoltativo (PF), Risoluzione (Ris);
Raccomandazione (Rac.).
TA-B
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
B
Bilancio preventivo
(ved. anche Finanze
dell'Unione) 51 dell'Unione)
Bollettino d'informazione e di
documentazione generale sulle
telecomunicazioni 99
C
Canali di telecomunicazioni,
istituzione, gestione e
salvaguardia 186
Capacita' giuridica
dell'Unione 176
Chiamate e messaggi di
soccorso 200
Classe contributiva
(ved. Contributi)
Comitato consultivo per
lo sviluppo delle
telecomunicazioni 227
Comitato di coordinamento 74 106
- composizione 148
- funzioni 149 106
Comitato del Regolamento
delle radiocomunicazioni 43, 82 ...139
- composizione 93 139
- elezione e questioni
connesse 56, 62, 63 20
- funzioni 94 140
- metodi di lavoro 101 143
- partecipazione:
- Conferenza di
plenipotenziari 141
- conferenze delle
radiocomunicazioni e assemblee
delle radiocomunicazioni 141, 281
- posti vacanti 21
- segretario esecutivo 174
- spese di viaggio, diarie
e assicurazioni 142
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Commissioni
- composizione 368
- resoconti e rapporti 452
- svolgimento dei dibattiti e
- procedure di voto 442
- costituzione 350, 356
- di controllo di bilancio 364
- di direzione 359
- delle credenziali 334, 361
- di redazione 362
- presidenza e vice-presidenza 371
sotto-commissioni e gruppi di
lavoro 356
Commissioni di studio
- della normalizzazione
delle telecomunicazioni 108, 116
- funzioni 116 192
delle radiocomunicazioni 84, 102 148
- funzioni 102 149
dello sviluppo delle
telecomunicazioni 132, 144 214
- funzioni 144 214
- riunioni miste 252
- svolgimento dei lavori 242
Compiti prioritari dell'Ufficio
di sviluppo delle
telecomunicazioni Ris 6
Composizione dell'Unione
(Ved. anche membri) 20
Comunicati stampa 464
Conferenze
- Atti finali (V. Atti finali)
- Capi delegazione, riunioni 96, 342
- commissioni (V. anche
Commissioni) 350, 356
- competenza, questioni di 405
- Credenziali
(V. anche Credenziali)
- svolgimento dei
dibattiti in seduta plenaria 385
- conferenza di plenipotenziari
(V. Conferenza di plenipotenziari)
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
- conferenza di
radiocomunicazioni
(V. Conferenza delle
radiocomunicazioni)
- convocazione 75
- convocazione alle sedute 372
- data e luogo, cambiamento 299, 312
- disposizioni amministrative 94
e finanziarie
- credenziali 324
- diritto dei membri di 26
partecipare
- diritto di voto (V. anche 27 407
Voto)
- firma dei testi definitivi
(V. anche Atti finali) 463
- franchigia 467
- inaugurazione 342
- lingue (V. anche lingue) 172 490
- limitazione degli interventi 400
- lista degli oratori, chiusura 403
- mozioni d'ordine
(V. anche Mozioni e punti
d'ordine) 388
Ordine
- dei dibattiti 386
- dei posti 341
- organizzazione dei lavori 177
- punti d'ordine (V. anche
Mozioni e punti d'ordine)
- presidente e vice-presidenti 388
- elezione 346
- prerogative 352
- processi-verbali, resoconti
e rapporti 447, 452
- approvazione 456
- procura (V. Voto)
- proposte (V. Proposte)
- quorum 385
- Regolamento interno,
regole di procedura
(V. anche Regolamento) 340 a 467
- responsabilita' finanziaria 488
- riunione senza governo
invitante 311
- ripercussioni finanziarie 92, 115, 142
147
- riserve (V. Riserve)
- segretariato
- delle conferenze 95, 97
- di ogni riunione relativa
alle telecomunicazioni 97
- voto (V. Voto) 463
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Conferenze mondiali e
regionali per lo sviluppo
delle telecomunicazioni 45, 131, 137
- conclusioni 142
- convocazione 26, 75
- ordine del giorno 213
ruolo 137 208
Conferenza di
plenipotenziari 40, 47 1
- ammissione 267
- commissioni (V. Commissioni)
- convocazione 47 75
- date e luogo 2
- durata Ris 11 - finanziamento 158
- invito 256
Conferenze di
radiocomunicazioni 43, 81, 89
- annullamento della seconda
conferenza 29, 299
- Conferenza mondiale del 1993 Ris 9 - convocazione 90 24
- decisioni 92
- funzioni 89 112, 138
- invito e ammissione 271, 276
- ordine del giorno 113
- regionali 43 138
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Conferenze mondiali di
normalizzazione delle
telecomunicazioni 107, 113
addizionale 114 30, 299
convocazione 114 25, 75
decisioni 115
ruolo 113 184
Conferenze mondiali delle
telecomunicazioni
internazionali 42, 146
convocazione 48
decisioni 147
ordine del giorno,
partecipazione 49
ruolo 146
Conferenze regionali 194
-- Conti (V. Finanze dell'Unione)
Consiglio 41
accordi provvisori 80
competenze 69 61
casi non previsti dalla
Costituzione, dalla
Convenzione e dai Regolamenti 79
amministrativi
composizione, Membri 65 50
- assessori 66
- elezione 54, 61 7
- eleggibilita' rieleggibilita' 7
- posti vacanti 8
- qualifiche 56
- ripartizione equa dei seggi 61
- spese di viaggio, diarie e
assicurazioni 57
controllo finanziario del
Segretariato generale e dei
Settori 71
convocazione delle conferenze 75
coordinamento con le
organizzazioni internazionali 80
corrispondenza, soluzione di
una questione per
esame delle decisioni adottate
dal Segretario generale senza
l'appoggio del Comitato di
coordinamento 109
finanziario 156
presidente e vice-presidente 55
regolamento interno 67
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
resoconti di lavori 81
segretario 59
sessione
- addizionale 52
- ordinaria 51
Conti internazionali,
istituzione e regolamento dei
Costituzione, Convenzione
abrogazione della
precedente Convenzione 238
adesione (V. anche Adesione) 22
annessi 34, Annesso Annesso
applicazione provvisoria
di alcune parti Ris 1 casi non previsti dalla 79
contravvenzioni 109
copie certificate conformi,
originali 241
- definizioni 33
denuncia (V. anche Denuncia) 236
disposizioni finali 208
divergenze tra testi di
strumenti 32, 242
divergenze linguistiche 173, 242
emendamenti (V. anche
Emendamenti) 224 519
entrata in vigore 238 Rac 1 esecuzione degli strumenti 37, 69
ratifica, accettazione,
approvazione (V. Ratifica,
accettazione, approvazione)
registrazione 240
regolamenti amministrativi
(V. Regolamenti amministrativi)
Consultazioni 28
ammissione di nuovi Membri 23
casi non previsti dalla
Costituzione e dalla
Convenzione 79
conferenze, luogo e data,
ordine del giorno 28 42, 46, 118
123, 138, 302
304, 305, 307
312
TA-D
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Contravvenzioni, notifica 190
Contributi 159
applicabilita' 163
- nuovi Membri dell'Unione 472
arretrati 169
aumento, scelta di una
classe superiore 471
- emendamento 162
enti ed organizzazioni 159, 168, 170 475
paesi meno progrediti 468
riduzione del livello
contributivo 165
- enti ed organizzazioni 482
Membri 165
scelta della classe 160
scala delle classi 468
spese delle conferenze 479, 468, 481
unita' contributive 468
volontari 486
Controversie (V. Soluzione delle
controversie)
Convenzione (V. Costituzione,
Convenzione)
Cooperazione e assistenza
tecnica (V. anche Paesi
in via di sviluppo)
oggetto dell'Unione 3, 4, 14, 19
Settore dello sviluppo
delle telecomunicazioni 118 208
Cooperazione internazionale
nel settore delle
telecomunicazioni 3
Corrispondenza pubblica A1004
Credenziali, poteri 324
commissione di verifica 334, 361
procura 335
rappresentanti di enti ed
organizzazioni 339
passaggio di 335
Crediti, linee di credito
preferenziali 19
D
Data di entrata in vigore
degli strumenti dell'Unione
(V. Entrata in vigore)
Difesa nazionale,
installazione dei
servizi di 202
Definizioni 33, Annesso Annesso
Delegazione 47, A1005 268, 277, 296, 324
ordine dei posti 341
credenziali (V. anche poteri) 324
TA-D
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Delegato A1006
Denuncia
conseguenze finanziarie 473, 483
della Costituzione e della
Convenzione dai Membri 236
della partecipazione ai
lavori dei Settori dai
"membri" dei Settori 240
Direttori
elezione 55, 62 13
entrata in funzione e durata 13
partecipazione:
- assemblee delle radio
comunicazioni 294
- conferenze di sviluppo 294
- conferenze di normalizzazione 294
- Conferenze di plenipotenziari 266
- conferenze delle radio
comunicazioni 281
- delibere del Consiglio 60
- lavori di altri Settori 253
posti vacanti 64
rieleggibilita' 13
ripartizione geografica equa 62
Ufficio di sviluppo delle
telecomunicazioni 133
- funzioni 145 216
Ufficio di normalizzazione
delle telecomunicazioni 109
funzioni 117 198
Ufficio delle
radiocomunicazioni 85
- funzioni 103 161
Disposizioni di base 2
Documenti e pubblicazioni
accesso elettronico Ris 14 lingue 172 495
prezzo di vendita 484
pubblicazioni del
Segretariato generale 98
Diritto del pubblico ad
utilizzare il servizio
internazionale delle
telecomunicazioni 179
Diritti ed obblighi dei Membri
(V. anche Membri) 24
Diritto di voto (V. Voto)
TA-E
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
E
Elezioni
principi e questioni
connesse 60 7
Enti ed organizzazioni
contributi finanziari 59, 168, 1 475
lista dei "Membri" 237
partecipazione ai lavori
dei Settori 228
Emendamento 224 519
adozione, maggioranza
richiesta 227 522
condizioni per esame,
decisione oppure voto 382
definizione 432
termine e modalita' di
presentazione delle
proposte 224 519
esame ed adozione 57
omessi o differiti 384
presentati durante la
Conferenza 374
quorum 226 521
strumento di emendamento
unico 229 524
- entrata in vigore 229 524
- ratifica, accettazione,
approvazione o adesione 229 524
- registrazione 232 528
voto 435
Entrata in vigore (V. anche
applicazione provvisoria di
alcune parti della Costituzione
e della Convenzione)
Costituzione, Convenzione 238
Protocollo facoltativo PF
Strumenti di emendamento
(V. Emendamento)
Esperto A1001
TA-F
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
F
Finanze dell'Unione 155 468
arretrati 169
bilancio preventivo 51
- base, limite di spesa 51
- biennale 168 73, 100
- preventivo dei Settori 168 181, 205, 223,
100
- preparazione da parte del
- Segretario Generale 100
- di previsione 73
conti
- approvazione da parte
della Conferenza di
plenipotenziari 53 74
- verifica annuale e
approvazione dal Consiglio
contributi (AV. anche
Contributi) 159
denuncia (V. Denuncia)
fondi di riserva 485
interessi delle somme dovute 474
responsabilita' finanziaria
delle conferenze 488
spese 155
- conferenze 158 476
- regionali 167
- Consiglio 156
- limite di spesa 51
- ripercussioni finanziarie 92, 115, 142
delle decisioni adottare 147
dalle conferenze
- Segretariato generale e
Settori 157
Verifica dei conto 74
Firma dei testi definitivi delle
conferenze (V. Atti finali)
TA-G
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Fondo monetario internazionale 500
Franchigia 467
Frequenze dello spettro
radioelettrico 11, 95 177
assegnazione, ripartizione,
registrazione delle
assegnazioni
e iscrizione
Gruppo volontario di esperti 172
incaricato di studiare
l'assegnazione e
l'utilizzazione migliorata
dello spettro di frequenze
radioelettriche e la
semplificazione del
Regolamento delle
radiocomunicazioni Ris 8 Schedario di riferimento
internazionale delle
frequenze 172
Funzionari eletti 55, 150
direttore (V. Direttori)
diritto dei Membri a
presentare dei candidati 26
divieto di presentare
elezione 55 13
proposte 320
ripartizione geografica equa 62, 154
Segretario generale,
Vice-Segretario generale
(V. Segretario generale,
Vice Segretario generale)
statuto, conduzione 150
G
Gestione dell'Unione 84 Ris 5
Gestione, gestore A1007 229
riconosciuta A1008
Giornale d'informazione e
di documentazione generale
sulle telecomunicazioni 99
Gruppi consultivi per il Settore
delle radiocomunicazioni ed il
Settore della normalizzazione
delle telecomunicazioni Ris 3
Gruppo volontario di esperti
(V. Frequenze dello spettro
radioelettrico)
I
Intercomunicazione 501
Interferenze pregiudizievoli 197, A1003
eliminazione 12
esame del Comitato 140
esecuzione ed osservanza
di disposizioni e strumenti 37
prevenzione 11, 193, 197 177
rapporto del Direttore
dell'Ufficio delle
radiocomunicazioni 173
Interpretazione reciproca
(Vedere Lingue)
Intese (V. Accordi, Intese)
Interruzione delle
telecomunicazioni 180
Istituzione, gestione e
salvaguardia di canali ed
impianti di telecomunicazione 186
TA-L
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
L
Linguaggio segreto 504
Lingue 171
diverse dalle lingue
ufficiali e di lavoro
documenti e testi dell'Unione 172
francese facente fede 173
interpretazione reciproca 172
limiti all'uso delle lingue 174
ufficiali e di lavoro 171
originale degli strumenti 241
M
Maggioranza
ammissione di nuovi Membri,
maggioranza speciale 23 415
voto nelle conferenze,
definizione 410
Membri
Membri dell'Unione 20
- ammissione di nuovi Membri 23 415
- maggioranza speciale 415
- composizione dell'Unione 20
- diritti ed obblighi 24, 209
- responsabilita' nei confronti
degli utenti 183
"membri" dei Settori
(V. anche Settori) 86, 110, 134 238
TA-M
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Mozioni e punti d'ordine 388
aggiornamento del dibattito 398
chiusura dell'elenco degli
oratori 403
chiusura del dibattito 399
limitazione degli interventi 400
ordine di priorita' 390
questioni di competenza 405
ritiro e ripresentazione 406
sospensione o scioglimento
di seduta 397
TA-N
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
N
Nazioni Unite
Accordo con l'Unione 205
adesione dei Membri delle
Nazioni Unite alla
Costituzione ed alla
Convenzione 22
- invito ed ammissione
alle conferenze dell'Unione 259, 278, 291
- programmi internazionali 14,72 221
- regime comune 63, 89, 92
- registrazione degli
strumenti presso il
Segretario generale 232, 240 528
- relazioni con l'Unione 205
Normalizzazione delle
telecomunicazioni
(V. anche telecomunicazioni) 13
Notifica delle contravvenzioni 190
O
Oggetto dell'Unione 2, 49, 78, 104
118
Obblighi dei Membri 24
Osservatore A1002
assemblee delle radio
comunicazioni,
conferenze di normalizzazione
e conferenze di sviluppo 290, 297
Conferenze di plenipotenziari 258, 269
conferenze delle radio
comunicazioni 273, 278, 282
Orbita dei satelliti
geostazionari 11, 196 177
Organizzazioni internazionali
accordi stipulati con
il Consiglio 80
contributi alle spese
(V. Contributi)
partecipazione ai settori 228
relazioni con l'Unione 206
Organizzazioni regionali 194
Organizzazioni regionali di
telecomunicazioni 123
rafforzamento delle relazioni
con l'Unione Ris16
Organismi di finanziamento e di
sviluppo internazionali 19, 23 229
Organismo scientifico o
industriale 229, AI004
TA-P
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
P
Partecipazione
alle conferenze 267, 276, 295 Ris 4 alle finanze (V. Contributi)
di enti ed organizzazioni
alle attivita' dell'Unione 228 Ris 4 Paesi in via di sviluppo (V. anche Cooperazione ed
assistenza tecnica)
assistenza tecnica 4
sviluppo di impianti e
circuiti di telecomunicazioni 14
paesi meno progrediti (V.
Contributi)
Ufficio di sviluppo delle
telecomunicazioni (V.
Settore per lo sviluppo
delle telecomunicazioni)
Pareri giuridici 91
Pensioni 52 72, 89
Cassa comune pensioni 72
Personale dell'Unione 150
assegnazione temporanea
carattere internazionale
funzioni 151
cassa assicurazione personale
UIT 72
condizioni di servizio 89
membri del personale 52
funzionari eletti (V.
Funzionari eletti)
indennita' 52 67, 72, 89
interessi finanziari 152
pensioni (V. anche pensioni) 52
personale tecnico e
amministrativo degli Uffici 182, 206, 226
piani pluriannuali 71
qualifiche 154 69
regime comune 63, 89, 92
ripartizione geografica equa 154 69
Statuto del personale 63
supervisione amministrativa
del personale 92
retribuzioni, scale di base 52 65
Pianificazione strategica, e 50 61, 86, 108 Ris15
politica
Posti vacanti (V. Elezioni)
Punti d'ordine (V. Mozioni e
punti d'ordine)
Priorita' delle telecomunicazioni
chiamate e messaggi di
soccorso 200
epidemiologiche dell'OMS 191
di Stato 192
relative alla sicurezza
della vita umana 191
TA-P
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Procura (Vedi credenziali
e Voto)
Progetti sociali 19
Proposte
condizioni per esame,
decisioni o voto 382
o voto di emendamento
(V. Emendamento)
omesse o differite 384
ordine di voto di una
proposta relativa ad
una stessa questione 430
presentate durante
la conferenza 374
presentate prima
dell'apertura della
conferenza 373
termini e modalita'
di presentazione 315
voto per parti 428
Protocollo facoltativo relativo
alla Soluzione obbligatoria
di controversie relative
alla Costituzione, alla
Convenzione ed ai Regolamenti
amministrativi 235 PF
Pubblico, diritto ad utilizzare
il servizio internazionale
delle telecomunicazioni 5, 179
Pubblico, stampa 464
Pubblicazioni
accesso elettronico Ris14 banche dati dei Settori 178, 203, 320
documenti di servizio,
bollettini d'informazione 98
giornale d'informazione e
di documentazione generale
sulle telecomunicazioni 99
Q
Quorum (V. anche Emendamento) 385
R
Radiocomunicazioni A1009 A1005
disposizioni speciali
relative ai Regolamenti 195
delle radiocomunicazioni
(V. Regolamento delle
radiocomunicazioni)
Settore delle
radiocomunicazioni (V.
Settore delle
radiocomunicazioni)
TA-R
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
interferenze pregiudizie
voli (V. anche Interferenze
pregiudizievoli) 197, A1003
Rapporti
attivita' dell'Unione,
politica e pianificazione
strategica 50 61, 82, 86, 102
attivita' dei Settori,
rapporti dei 125, 180, 204,
direttori degli Uffici 222
Assemblea delle
radiocomunicazioni 136
Conferenze mondiali e regionali
di sviluppo 212
evoluzione dell'ambiente
delle telecomunicazioni 86, 108
finali delle commissioni
di studio 131, 157, 194, 249
gestione finanziaria 73, 101, 487
lavori del Comitato di
coordinamento 111
termini e modalita' di
presentazione alle Conferenze 321
Ratifica, accettazione,
approvazione
Costituzione, Convenzione,
strumento unico 208, 231
Protocollo facoltativo PF
Regolamenti amministrativi 216
strumento di emendamento 229
Raccomandazioni
di una conferenza ad una
altra conferenza 250
sulla normalizzazione
delle telecomunicazioni 104
- approvazione 192, 247, 249 Ris10 sulle radiocomunicazioni 78
- approvazione 149, 247, 249 Ris10
Regime comune delle
Nazioni Unite 63, 89, 92
Registrazione della
Costituzione e della
Convenzione 240
Regolamento(i)
amministrativi (V. Regolamenti
amministrativi)
adottati dal Consiglio 90
finanziario 63, 101, 485
interno, regole di procedura
TA-R
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
- Comitato del Regolamento
delle telecomunicazioni 147
- conferenze ed altre
riunioni 177 340 a 467 Ris12
- Consiglio 67
- regole complementari 178
Regolamenti amministrativi 29, 215
casi non previsti 79
consenso ad essere vincolati 216
contravvenzioni 190
definizione dei termini 36
esecuzione 37, 69
revisioni
- applicazione provvisoria 217
- parziali o totali 89, 146 114
- termini e modalita' di
presentazione delle
proposte alle conferenze 317
Regolamenti di conti
internazionali 497
Regolamento delle
radiocomunicazioni
(V. anche Regolamenti
amministrativi) 31
Regolamento delle
telecomunicazioni
internazionali
(V. anche Regolamenti
amministrativi) 31
Relazioni esterne 149
Ripartizione geografica equa 62, 154 69
Riserve
atti finali 445
Regolamenti amministrativi 216
Responsabilita' dei Membri
riguardo agli utenti 183
Responsabilita' finanziaria
(V. Conferenze)
Retribuzioni e indennita'
(V. Personale)
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Riunioni (V. Commissioni
di studi, Conferenze,
Settori, Settore sviluppo
telecomunicazioni, Settore
normalizzazione telecomunicazioni,
Settore radiocomunicazioni)
S
Satelliti (V. Orbita
satelliti geostazionari)
Segreto delle telecomunicazioni 184
Segretario generale, Vice
Segretario generale (V. anche
Funzionari eletti) 73 83
depositario 208, 211, 213
216, 229,
elezione 55, 62 13
entrata in funzione 13
funzioni
- del Segretario generale 74 59, 83
- del Vice Segretario generale 77 59, 83
partecipazione
- assemblee delle radio
comunicazioni 294
- conferenze di sviluppo 294
- conferenze di normalizzazione 294
- conferenze di plenipotenziari 266
- conferenze di
radiocomunicazioni 281
- conferenze e riunioni di
un Settore 105, 253
- delibere del Consiglio 60
posti vacanti 64 14
rappresentante legale
dell'Unione 76
responsabilita' 75
rieleggibilita' 64 13
ripartizione geografica
equa 62
Segretariato
altra riunione relativa alle
telecomunicazioni 97
conferenze e riunioni dell'Unione 95, 97
Segretario generale (V. anche
Segretario generale,
Vice-Segretario generale) 46, 73 83
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Soluzione delle controversie 233
arbitrato 234 507
negoziazione, canali
diplomatici 233
notifica delle
contravvenzioni 190
obbligatorio 235
Protocollo facoltativo 235 PF
Ufficio di sviluppo (V.
anche Ufficio di sviluppo
delle telecomunicazioni) 133 216
commissioni di studio
(V. anche Commissioni di
studi) 132, 144 214
conferenze mondiali e
regionali di sviluppo
(V. anche conferenze
mondiali e regionali di
sviluppo delle
telecomunicazioni) 131 208
direttore dell'Ufficio
(V. anche Direttori) 133
funzioni e struttura 118
funzionamento 130
"membri" 134
Settore della normalizzazione
delle telecomunicazioni 44, 104 184
bilancio preventivo 205
Ufficio della normalizzazione
(vedere anche Ufficio della
normalizzazione delle
telecomunicazioni) 109 198
commissioni di studio della
normalizzazione (V. anche
Commissioni di studi) 108, 116 192
(V. anche Conferenze
mondiali di
normalizzazione) 107, 113 184
direttore dell'Ufficio
(V. anche Direttori) 109
funzioni e struttura 104
funzionamento 106
gruppi consultivi Ris 3 "membri" 110
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Settori
cooperazione,
coordinamento tra i 79, 105, 119 158, 160, 195
197, 215
disposizioni comuni ai
tre Settori "membri" 86, 110, 134 238
- denuncia 240, 483
- enti/organi che si
occupano di questioni
di telecomunicazioni 230 Ris 4
- ammissione 234 Ris 4 - ER, OSI, organismi di
finanziamento o di sviluppo 229 Ris 4
- ammissione 233 Ris 4 - istituzioni specializzate
delle Nazioni Unite e
Agenzia internazionale
dell'energia atomica 236, 262
- Liste di "membri" 237
- organizzazioni regionali
ed altre organizzazioni
internazionali di
telecomunicazioni, di
normalizzazione, di
finanziamento o di sviluppo 231 Ris 4
- ammissione 235 Ris 4 - organizzazioni regionali
di telecomunicazioni 236, 260 Ris 4
- organizzazioni
intergovernative che
gestiscono sistemi
satellitari 236, 261 Ris 4
partecipazione del
rappresentante di un
Membro del Consiglio
alle riunioni dei Settori 58
relazioni dei Settori tra
di loro e con le
organizzazioni internazionali 252, 254
ripartizione dei compiti
tra i Settori,
revisione 75, 105, 119 158, 195, 215 Ris 2 spese 157 477, 480
Settore dello sviluppo
delle telecomunicazioni 45, 118 208
appoggio tecnico dei
direttori degli altri
Uffici 183, 207
Bilancio preventivo 223
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Settore delle radiocomunicazioni 43, 78 112
assemblea delle
radiocomunicazioni (V.
anche Assemblea delle
radiocomunicazioni) 83
bilancio di valutazione 181
Comitato del Regolamento delle
radiocomunicazioni (V. anche
Comitato del Regolamento delle
radiocomunicazioni) 81 112, 138
commissioni di studi (V. anche
Commissioni di studi) 84, 102 148
Conferenze mondiali e
regionali (V. anche
Conferenze delle
radiocomunicazioni) 81 112, 138
direttore dell'Ufficio
(V. anche Direttori) 85
funzioni e struttura 78
funzionamento 80
gruppi consultivi Ris 3 "membri" 86
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Ufficio (V. anche Ufficio
delle radiocomunicazioni) 85, 103 161
Servizio internazionale di
telecomunicazione A1011
diritto del pubblico a
utilizzare 179
sospensione 182
Servizio di radiodiffusione A1010
Servizio mobile A1003
Sede dell'Unione 175
Segnali di soccorso, di
urgenza di sicurezza o
d'identificazione falsi o
ingannatori 201
Soccorso
chiamate e messaggi 200
segnali falsi e ingannatori 201
Somme dovute, interessi 474
Sovranita' 1
Spettro delle frequenze
radioelettriche (V.
Frequenze dello spettro
radioelettrico)
Stato
composizione dell'Unione 20
relazioni con Stati non
membri 207
telecomunicazioni 192, A1014
Stampa, pubblico 464
Statuto del personale 63
Strumento fondamentale
dell'Unione 1, 30
Strumenti dell'Unione 29
esecuzione 37, 69
Struttura dell'Unione 39
Sospensione del Servizio delle
telecomunicazioni 182
T
Tasse, tariffe 16, 104 193, 496
Telecomunicazioni A1012
conti internazionali 497
di Stato, priorita' 192, A1014
di servizio A1006
disposizioni generali
relative alle
telecomunicazioni 179
informazioni 18
intercomunicazione 501
Interruzione,
sospensione 180, 182
normalizzazione mondiale 13, 104
TA-T
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Regolamento delle
telecomunicazioni
(V. Regolamento delle
telecomunicazioni
internazionali)
regolamentazione 18
risoluzioni, decisioni,
raccomandazioni, auspici 18, 42 185, 192
responsabilita' dei Membri 183
segreto 184
sicurezza vita umana 191
stazioni di 37
tariffazione 16, 104 193, 496
canali ed impianti,
istituzione, gestione
e salvaguardia 186
Telegrammi A1013
privati A1015
Telegrafia A1016
Telefonia A1017
Termini, definizioni 34, Annesso Annesso
U
Unita' contributiva (V.
Contributi)
Unita' monetaria 500
Universita' 20
TA-V
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
V
Verifica dei conti (V.
Finanze dell'Unione)
Vice-Segretario generale
(V. anche Segretario generale,
Vice-Segretario generale) 73, 77
Votazioni 411, 416
astensioni 435
commissioni e sottocommissioni 444
condizioni richieste per
la votazione 382
diritto di voto 27 407
- gestione riconosciuta 409
- perdita 169, 210
di una proposta per parti 428
emendamenti, votazione 435
interruzione 426
maggioranza 410
non-partecipazione 414
per procura 335
procedure 417
proposte relative ad una
stessa questione,
ordine delle 430
quorum, seduta plenaria 385
ripetizione 438
spiegazioni della votazione 427
Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
Convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni
Protocollo facoltativo concernente il regolamento obbligatorio delle controversie relative alla Costituzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, alla convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni ed ai Regolamenti amministrativi
Risoluzioni
Raccomandazione
TA-A
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
A
Abrogazione e sostituzione
della precedente Convenzione 239
Accettazione (ved. Ratifica,
accettazione, approvazione)
Accordi, intese
di finanziamento 118
tra l'Unione e le Nazioni 205
Unite
tra l'Unione ed altre 58
organizzazioni internazionali
particolari relativi
alle telecomunicazioni 193
provvisori con altre
organizzazioni internazionali 58
regionali 194
Accreditamenti (ved. Credenziali)
Adesione
Costituzione, Convenzione,
strumento unico 22, 212
strumento di emendamento 229 524
Protocollo facoltativo PF
Regolamenti amministrativi 216
Agenzia internazionale per
l'energia atomica (AIEA) 262, 292
(vedere anche Osservatore) A1002
Amministrazione A1002
Ammissione (Ved. Membri)
*) Se un termine utilizzato e' contrassegnato da piu' numeri
consecutivi, e' indicato in linea di massima solo il primo
numero. I numeri sono quelli che figurano in margine ai testi,
e non quelli degli articoli o dei paragrafi.
***************
Nota - Protocollo facoltativo (PF), Risoluzione (Ris);
Raccomandazione (Rac.).
TA-A
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Annessi 34, Annesso Annesso
Applicazione provvisoria di
alcune parti della Costituzione
e della Convenzione Ris 1 Approvazione (Ved. Ratifica,
accettazione, approvazione;
ved. anche Raccomandazioni e
Regolamenti amministrativi)
Arbitrato (ved. anche Soluzione
delle controversie) 234 507
Arretrati 169
Assemblea delle 83 129
radiocomunicazioni
- annullamento della seconda
assemblea delle
radiocomunicazioni 29, 299
- convocazione 91 27
- funzioni 129
- invito e ammissione 284, 295
- presidenza 137
Assistenza tecnica (V. Cooperazione
e assistenza tecnica)
Astensioni (V. Credenziali)
Atti finali
- approvazione definitiva 462
- numerazione 460
- firma 463
Nota - Protocollo facoltativo (PF), Risoluzione (Ris);
Raccomandazione (Rac.).
TA-B
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
B
Bilancio preventivo
(ved. anche Finanze
dell'Unione) 51 dell'Unione)
Bollettino d'informazione e di
documentazione generale sulle
telecomunicazioni 99
C
Canali di telecomunicazioni,
istituzione, gestione e
salvaguardia 186
Capacita' giuridica
dell'Unione 176
Chiamate e messaggi di
soccorso 200
Classe contributiva
(ved. Contributi)
Comitato consultivo per
lo sviluppo delle
telecomunicazioni 227
Comitato di coordinamento 74 106
- composizione 148
- funzioni 149 106
Comitato del Regolamento
delle radiocomunicazioni 43, 82 ...139
- composizione 93 139
- elezione e questioni
connesse 56, 62, 63 20
- funzioni 94 140
- metodi di lavoro 101 143
- partecipazione:
- Conferenza di
plenipotenziari 141
- conferenze delle
radiocomunicazioni e assemblee
delle radiocomunicazioni 141, 281
- posti vacanti 21
- segretario esecutivo 174
- spese di viaggio, diarie
e assicurazioni 142
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Commissioni
- composizione 368
- resoconti e rapporti 452
- svolgimento dei dibattiti e
- procedure di voto 442
- costituzione 350, 356
- di controllo di bilancio 364
- di direzione 359
- delle credenziali 334, 361
- di redazione 362
- presidenza e vice-presidenza 371
sotto-commissioni e gruppi di
lavoro 356
Commissioni di studio
- della normalizzazione
delle telecomunicazioni 108, 116
- funzioni 116 192
delle radiocomunicazioni 84, 102 148
- funzioni 102 149
dello sviluppo delle
telecomunicazioni 132, 144 214
- funzioni 144 214
- riunioni miste 252
- svolgimento dei lavori 242
Compiti prioritari dell'Ufficio
di sviluppo delle
telecomunicazioni Ris 6
Composizione dell'Unione
(Ved. anche membri) 20
Comunicati stampa 464
Conferenze
- Atti finali (V. Atti finali)
- Capi delegazione, riunioni 96, 342
- commissioni (V. anche
Commissioni) 350, 356
- competenza, questioni di 405
- Credenziali
(V. anche Credenziali)
- svolgimento dei
dibattiti in seduta plenaria 385
- conferenza di plenipotenziari
(V. Conferenza di plenipotenziari)
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
- conferenza di
radiocomunicazioni
(V. Conferenza delle
radiocomunicazioni)
- convocazione 75
- convocazione alle sedute 372
- data e luogo, cambiamento 299, 312
- disposizioni amministrative 94
e finanziarie
- credenziali 324
- diritto dei membri di 26
partecipare
- diritto di voto (V. anche 27 407
Voto)
- firma dei testi definitivi
(V. anche Atti finali) 463
- franchigia 467
- inaugurazione 342
- lingue (V. anche lingue) 172 490
- limitazione degli interventi 400
- lista degli oratori, chiusura 403
- mozioni d'ordine
(V. anche Mozioni e punti
d'ordine) 388
Ordine
- dei dibattiti 386
- dei posti 341
- organizzazione dei lavori 177
- punti d'ordine (V. anche
Mozioni e punti d'ordine)
- presidente e vice-presidenti 388
- elezione 346
- prerogative 352
- processi-verbali, resoconti
e rapporti 447, 452
- approvazione 456
- procura (V. Voto)
- proposte (V. Proposte)
- quorum 385
- Regolamento interno,
regole di procedura
(V. anche Regolamento) 340 a 467
- responsabilita' finanziaria 488
- riunione senza governo
invitante 311
- ripercussioni finanziarie 92, 115, 142
147
- riserve (V. Riserve)
- segretariato
- delle conferenze 95, 97
- di ogni riunione relativa
alle telecomunicazioni 97
- voto (V. Voto) 463
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Conferenze mondiali e
regionali per lo sviluppo
delle telecomunicazioni 45, 131, 137
- conclusioni 142
- convocazione 26, 75
- ordine del giorno 213
ruolo 137 208
Conferenza di
plenipotenziari 40, 47 1
- ammissione 267
- commissioni (V. Commissioni)
- convocazione 47 75
- date e luogo 2
- durata Ris 11 - finanziamento 158
- invito 256
Conferenze di
radiocomunicazioni 43, 81, 89
- annullamento della seconda
conferenza 29, 299
- Conferenza mondiale del 1993 Ris 9 - convocazione 90 24
- decisioni 92
- funzioni 89 112, 138
- invito e ammissione 271, 276
- ordine del giorno 113
- regionali 43 138
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Conferenze mondiali di
normalizzazione delle
telecomunicazioni 107, 113
addizionale 114 30, 299
convocazione 114 25, 75
decisioni 115
ruolo 113 184
Conferenze mondiali delle
telecomunicazioni
internazionali 42, 146
convocazione 48
decisioni 147
ordine del giorno,
partecipazione 49
ruolo 146
Conferenze regionali 194
-- Conti (V. Finanze dell'Unione)
Consiglio 41
accordi provvisori 80
competenze 69 61
casi non previsti dalla
Costituzione, dalla
Convenzione e dai Regolamenti 79
amministrativi
composizione, Membri 65 50
- assessori 66
- elezione 54, 61 7
- eleggibilita' rieleggibilita' 7
- posti vacanti 8
- qualifiche 56
- ripartizione equa dei seggi 61
- spese di viaggio, diarie e
assicurazioni 57
controllo finanziario del
Segretariato generale e dei
Settori 71
convocazione delle conferenze 75
coordinamento con le
organizzazioni internazionali 80
corrispondenza, soluzione di
una questione per
esame delle decisioni adottate
dal Segretario generale senza
l'appoggio del Comitato di
coordinamento 109
finanziario 156
presidente e vice-presidente 55
regolamento interno 67
TA-C
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
resoconti di lavori 81
segretario 59
sessione
- addizionale 52
- ordinaria 51
Conti internazionali,
istituzione e regolamento dei
Costituzione, Convenzione
abrogazione della
precedente Convenzione 238
adesione (V. anche Adesione) 22
annessi 34, Annesso Annesso
applicazione provvisoria
di alcune parti Ris 1 casi non previsti dalla 79
contravvenzioni 109
copie certificate conformi,
originali 241
- definizioni 33
denuncia (V. anche Denuncia) 236
disposizioni finali 208
divergenze tra testi di
strumenti 32, 242
divergenze linguistiche 173, 242
emendamenti (V. anche
Emendamenti) 224 519
entrata in vigore 238 Rac 1 esecuzione degli strumenti 37, 69
ratifica, accettazione,
approvazione (V. Ratifica,
accettazione, approvazione)
registrazione 240
regolamenti amministrativi
(V. Regolamenti amministrativi)
Consultazioni 28
ammissione di nuovi Membri 23
casi non previsti dalla
Costituzione e dalla
Convenzione 79
conferenze, luogo e data,
ordine del giorno 28 42, 46, 118
123, 138, 302
304, 305, 307
312
TA-D
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Contravvenzioni, notifica 190
Contributi 159
applicabilita' 163
- nuovi Membri dell'Unione 472
arretrati 169
aumento, scelta di una
classe superiore 471
- emendamento 162
enti ed organizzazioni 159, 168, 170 475
paesi meno progrediti 468
riduzione del livello
contributivo 165
- enti ed organizzazioni 482
Membri 165
scelta della classe 160
scala delle classi 468
spese delle conferenze 479, 468, 481
unita' contributive 468
volontari 486
Controversie (V. Soluzione delle
controversie)
Convenzione (V. Costituzione,
Convenzione)
Cooperazione e assistenza
tecnica (V. anche Paesi
in via di sviluppo)
oggetto dell'Unione 3, 4, 14, 19
Settore dello sviluppo
delle telecomunicazioni 118 208
Cooperazione internazionale
nel settore delle
telecomunicazioni 3
Corrispondenza pubblica A1004
Credenziali, poteri 324
commissione di verifica 334, 361
procura 335
rappresentanti di enti ed
organizzazioni 339
passaggio di 335
Crediti, linee di credito
preferenziali 19
D
Data di entrata in vigore
degli strumenti dell'Unione
(V. Entrata in vigore)
Difesa nazionale,
installazione dei
servizi di 202
Definizioni 33, Annesso Annesso
Delegazione 47, A1005 268, 277, 296, 324
ordine dei posti 341
credenziali (V. anche poteri) 324
TA-D
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Delegato A1006
Denuncia
conseguenze finanziarie 473, 483
della Costituzione e della
Convenzione dai Membri 236
della partecipazione ai
lavori dei Settori dai
"membri" dei Settori 240
Direttori
elezione 55, 62 13
entrata in funzione e durata 13
partecipazione:
- assemblee delle radio
comunicazioni 294
- conferenze di sviluppo 294
- conferenze di normalizzazione 294
- Conferenze di plenipotenziari 266
- conferenze delle radio
comunicazioni 281
- delibere del Consiglio 60
- lavori di altri Settori 253
posti vacanti 64
rieleggibilita' 13
ripartizione geografica equa 62
Ufficio di sviluppo delle
telecomunicazioni 133
- funzioni 145 216
Ufficio di normalizzazione
delle telecomunicazioni 109
funzioni 117 198
Ufficio delle
radiocomunicazioni 85
- funzioni 103 161
Disposizioni di base 2
Documenti e pubblicazioni
accesso elettronico Ris 14 lingue 172 495
prezzo di vendita 484
pubblicazioni del
Segretariato generale 98
Diritto del pubblico ad
utilizzare il servizio
internazionale delle
telecomunicazioni 179
Diritti ed obblighi dei Membri
(V. anche Membri) 24
Diritto di voto (V. Voto)
TA-E
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
E
Elezioni
principi e questioni
connesse 60 7
Enti ed organizzazioni
contributi finanziari 59, 168, 1 475
lista dei "Membri" 237
partecipazione ai lavori
dei Settori 228
Emendamento 224 519
adozione, maggioranza
richiesta 227 522
condizioni per esame,
decisione oppure voto 382
definizione 432
termine e modalita' di
presentazione delle
proposte 224 519
esame ed adozione 57
omessi o differiti 384
presentati durante la
Conferenza 374
quorum 226 521
strumento di emendamento
unico 229 524
- entrata in vigore 229 524
- ratifica, accettazione,
approvazione o adesione 229 524
- registrazione 232 528
voto 435
Entrata in vigore (V. anche
applicazione provvisoria di
alcune parti della Costituzione
e della Convenzione)
Costituzione, Convenzione 238
Protocollo facoltativo PF
Strumenti di emendamento
(V. Emendamento)
Esperto A1001
TA-F
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
F
Finanze dell'Unione 155 468
arretrati 169
bilancio preventivo 51
- base, limite di spesa 51
- biennale 168 73, 100
- preventivo dei Settori 168 181, 205, 223,
100
- preparazione da parte del
- Segretario Generale 100
- di previsione 73
conti
- approvazione da parte
della Conferenza di
plenipotenziari 53 74
- verifica annuale e
approvazione dal Consiglio
contributi (AV. anche
Contributi) 159
denuncia (V. Denuncia)
fondi di riserva 485
interessi delle somme dovute 474
responsabilita' finanziaria
delle conferenze 488
spese 155
- conferenze 158 476
- regionali 167
- Consiglio 156
- limite di spesa 51
- ripercussioni finanziarie 92, 115, 142
delle decisioni adottare 147
dalle conferenze
- Segretariato generale e
Settori 157
Verifica dei conto 74
Firma dei testi definitivi delle
conferenze (V. Atti finali)
TA-G
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Fondo monetario internazionale 500
Franchigia 467
Frequenze dello spettro
radioelettrico 11, 95 177
assegnazione, ripartizione,
registrazione delle
assegnazioni
e iscrizione
Gruppo volontario di esperti 172
incaricato di studiare
l'assegnazione e
l'utilizzazione migliorata
dello spettro di frequenze
radioelettriche e la
semplificazione del
Regolamento delle
radiocomunicazioni Ris 8 Schedario di riferimento
internazionale delle
frequenze 172
Funzionari eletti 55, 150
direttore (V. Direttori)
diritto dei Membri a
presentare dei candidati 26
divieto di presentare
elezione 55 13
proposte 320
ripartizione geografica equa 62, 154
Segretario generale,
Vice-Segretario generale
(V. Segretario generale,
Vice Segretario generale)
statuto, conduzione 150
G
Gestione dell'Unione 84 Ris 5
Gestione, gestore A1007 229
riconosciuta A1008
Giornale d'informazione e
di documentazione generale
sulle telecomunicazioni 99
Gruppi consultivi per il Settore
delle radiocomunicazioni ed il
Settore della normalizzazione
delle telecomunicazioni Ris 3
Gruppo volontario di esperti
(V. Frequenze dello spettro
radioelettrico)
I
Intercomunicazione 501
Interferenze pregiudizievoli 197, A1003
eliminazione 12
esame del Comitato 140
esecuzione ed osservanza
di disposizioni e strumenti 37
prevenzione 11, 193, 197 177
rapporto del Direttore
dell'Ufficio delle
radiocomunicazioni 173
Interpretazione reciproca
(Vedere Lingue)
Intese (V. Accordi, Intese)
Interruzione delle
telecomunicazioni 180
Istituzione, gestione e
salvaguardia di canali ed
impianti di telecomunicazione 186
TA-L
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
L
Linguaggio segreto 504
Lingue 171
diverse dalle lingue
ufficiali e di lavoro
documenti e testi dell'Unione 172
francese facente fede 173
interpretazione reciproca 172
limiti all'uso delle lingue 174
ufficiali e di lavoro 171
originale degli strumenti 241
M
Maggioranza
ammissione di nuovi Membri,
maggioranza speciale 23 415
voto nelle conferenze,
definizione 410
Membri
Membri dell'Unione 20
- ammissione di nuovi Membri 23 415
- maggioranza speciale 415
- composizione dell'Unione 20
- diritti ed obblighi 24, 209
- responsabilita' nei confronti
degli utenti 183
"membri" dei Settori
(V. anche Settori) 86, 110, 134 238
TA-M
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Mozioni e punti d'ordine 388
aggiornamento del dibattito 398
chiusura dell'elenco degli
oratori 403
chiusura del dibattito 399
limitazione degli interventi 400
ordine di priorita' 390
questioni di competenza 405
ritiro e ripresentazione 406
sospensione o scioglimento
di seduta 397
TA-N
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
N
Nazioni Unite
Accordo con l'Unione 205
adesione dei Membri delle
Nazioni Unite alla
Costituzione ed alla
Convenzione 22
- invito ed ammissione
alle conferenze dell'Unione 259, 278, 291
- programmi internazionali 14,72 221
- regime comune 63, 89, 92
- registrazione degli
strumenti presso il
Segretario generale 232, 240 528
- relazioni con l'Unione 205
Normalizzazione delle
telecomunicazioni
(V. anche telecomunicazioni) 13
Notifica delle contravvenzioni 190
O
Oggetto dell'Unione 2, 49, 78, 104
118
Obblighi dei Membri 24
Osservatore A1002
assemblee delle radio
comunicazioni,
conferenze di normalizzazione
e conferenze di sviluppo 290, 297
Conferenze di plenipotenziari 258, 269
conferenze delle radio
comunicazioni 273, 278, 282
Orbita dei satelliti
geostazionari 11, 196 177
Organizzazioni internazionali
accordi stipulati con
il Consiglio 80
contributi alle spese
(V. Contributi)
partecipazione ai settori 228
relazioni con l'Unione 206
Organizzazioni regionali 194
Organizzazioni regionali di
telecomunicazioni 123
rafforzamento delle relazioni
con l'Unione Ris16
Organismi di finanziamento e di
sviluppo internazionali 19, 23 229
Organismo scientifico o
industriale 229, AI004
TA-P
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
P
Partecipazione
alle conferenze 267, 276, 295 Ris 4 alle finanze (V. Contributi)
di enti ed organizzazioni
alle attivita' dell'Unione 228 Ris 4 Paesi in via di sviluppo (V. anche Cooperazione ed
assistenza tecnica)
assistenza tecnica 4
sviluppo di impianti e
circuiti di telecomunicazioni 14
paesi meno progrediti (V.
Contributi)
Ufficio di sviluppo delle
telecomunicazioni (V.
Settore per lo sviluppo
delle telecomunicazioni)
Pareri giuridici 91
Pensioni 52 72, 89
Cassa comune pensioni 72
Personale dell'Unione 150
assegnazione temporanea
carattere internazionale
funzioni 151
cassa assicurazione personale
UIT 72
condizioni di servizio 89
membri del personale 52
funzionari eletti (V.
Funzionari eletti)
indennita' 52 67, 72, 89
interessi finanziari 152
pensioni (V. anche pensioni) 52
personale tecnico e
amministrativo degli Uffici 182, 206, 226
piani pluriannuali 71
qualifiche 154 69
regime comune 63, 89, 92
ripartizione geografica equa 154 69
Statuto del personale 63
supervisione amministrativa
del personale 92
retribuzioni, scale di base 52 65
Pianificazione strategica, e 50 61, 86, 108 Ris15
politica
Posti vacanti (V. Elezioni)
Punti d'ordine (V. Mozioni e
punti d'ordine)
Priorita' delle telecomunicazioni
chiamate e messaggi di
soccorso 200
epidemiologiche dell'OMS 191
di Stato 192
relative alla sicurezza
della vita umana 191
TA-P
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Procura (Vedi credenziali
e Voto)
Progetti sociali 19
Proposte
condizioni per esame,
decisioni o voto 382
o voto di emendamento
(V. Emendamento)
omesse o differite 384
ordine di voto di una
proposta relativa ad
una stessa questione 430
presentate durante
la conferenza 374
presentate prima
dell'apertura della
conferenza 373
termini e modalita'
di presentazione 315
voto per parti 428
Protocollo facoltativo relativo
alla Soluzione obbligatoria
di controversie relative
alla Costituzione, alla
Convenzione ed ai Regolamenti
amministrativi 235 PF
Pubblico, diritto ad utilizzare
il servizio internazionale
delle telecomunicazioni 5, 179
Pubblico, stampa 464
Pubblicazioni
accesso elettronico Ris14 banche dati dei Settori 178, 203, 320
documenti di servizio,
bollettini d'informazione 98
giornale d'informazione e
di documentazione generale
sulle telecomunicazioni 99
Q
Quorum (V. anche Emendamento) 385
R
Radiocomunicazioni A1009 A1005
disposizioni speciali
relative ai Regolamenti 195
delle radiocomunicazioni
(V. Regolamento delle
radiocomunicazioni)
Settore delle
radiocomunicazioni (V.
Settore delle
radiocomunicazioni)
TA-R
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
interferenze pregiudizie
voli (V. anche Interferenze
pregiudizievoli) 197, A1003
Rapporti
attivita' dell'Unione,
politica e pianificazione
strategica 50 61, 82, 86, 102
attivita' dei Settori,
rapporti dei 125, 180, 204,
direttori degli Uffici 222
Assemblea delle
radiocomunicazioni 136
Conferenze mondiali e regionali
di sviluppo 212
evoluzione dell'ambiente
delle telecomunicazioni 86, 108
finali delle commissioni
di studio 131, 157, 194, 249
gestione finanziaria 73, 101, 487
lavori del Comitato di
coordinamento 111
termini e modalita' di
presentazione alle Conferenze 321
Ratifica, accettazione,
approvazione
Costituzione, Convenzione,
strumento unico 208, 231
Protocollo facoltativo PF
Regolamenti amministrativi 216
strumento di emendamento 229
Raccomandazioni
di una conferenza ad una
altra conferenza 250
sulla normalizzazione
delle telecomunicazioni 104
- approvazione 192, 247, 249 Ris10 sulle radiocomunicazioni 78
- approvazione 149, 247, 249 Ris10
Regime comune delle
Nazioni Unite 63, 89, 92
Registrazione della
Costituzione e della
Convenzione 240
Regolamento(i)
amministrativi (V. Regolamenti
amministrativi)
adottati dal Consiglio 90
finanziario 63, 101, 485
interno, regole di procedura
TA-R
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
- Comitato del Regolamento
delle telecomunicazioni 147
- conferenze ed altre
riunioni 177 340 a 467 Ris12
- Consiglio 67
- regole complementari 178
Regolamenti amministrativi 29, 215
casi non previsti 79
consenso ad essere vincolati 216
contravvenzioni 190
definizione dei termini 36
esecuzione 37, 69
revisioni
- applicazione provvisoria 217
- parziali o totali 89, 146 114
- termini e modalita' di
presentazione delle
proposte alle conferenze 317
Regolamenti di conti
internazionali 497
Regolamento delle
radiocomunicazioni
(V. anche Regolamenti
amministrativi) 31
Regolamento delle
telecomunicazioni
internazionali
(V. anche Regolamenti
amministrativi) 31
Relazioni esterne 149
Ripartizione geografica equa 62, 154 69
Riserve
atti finali 445
Regolamenti amministrativi 216
Responsabilita' dei Membri
riguardo agli utenti 183
Responsabilita' finanziaria
(V. Conferenze)
Retribuzioni e indennita'
(V. Personale)
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Riunioni (V. Commissioni
di studi, Conferenze,
Settori, Settore sviluppo
telecomunicazioni, Settore
normalizzazione telecomunicazioni,
Settore radiocomunicazioni)
S
Satelliti (V. Orbita
satelliti geostazionari)
Segreto delle telecomunicazioni 184
Segretario generale, Vice
Segretario generale (V. anche
Funzionari eletti) 73 83
depositario 208, 211, 213
216, 229,
elezione 55, 62 13
entrata in funzione 13
funzioni
- del Segretario generale 74 59, 83
- del Vice Segretario generale 77 59, 83
partecipazione
- assemblee delle radio
comunicazioni 294
- conferenze di sviluppo 294
- conferenze di normalizzazione 294
- conferenze di plenipotenziari 266
- conferenze di
radiocomunicazioni 281
- conferenze e riunioni di
un Settore 105, 253
- delibere del Consiglio 60
posti vacanti 64 14
rappresentante legale
dell'Unione 76
responsabilita' 75
rieleggibilita' 64 13
ripartizione geografica
equa 62
Segretariato
altra riunione relativa alle
telecomunicazioni 97
conferenze e riunioni dell'Unione 95, 97
Segretario generale (V. anche
Segretario generale,
Vice-Segretario generale) 46, 73 83
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Soluzione delle controversie 233
arbitrato 234 507
negoziazione, canali
diplomatici 233
notifica delle
contravvenzioni 190
obbligatorio 235
Protocollo facoltativo 235 PF
Ufficio di sviluppo (V.
anche Ufficio di sviluppo
delle telecomunicazioni) 133 216
commissioni di studio
(V. anche Commissioni di
studi) 132, 144 214
conferenze mondiali e
regionali di sviluppo
(V. anche conferenze
mondiali e regionali di
sviluppo delle
telecomunicazioni) 131 208
direttore dell'Ufficio
(V. anche Direttori) 133
funzioni e struttura 118
funzionamento 130
"membri" 134
Settore della normalizzazione
delle telecomunicazioni 44, 104 184
bilancio preventivo 205
Ufficio della normalizzazione
(vedere anche Ufficio della
normalizzazione delle
telecomunicazioni) 109 198
commissioni di studio della
normalizzazione (V. anche
Commissioni di studi) 108, 116 192
(V. anche Conferenze
mondiali di
normalizzazione) 107, 113 184
direttore dell'Ufficio
(V. anche Direttori) 109
funzioni e struttura 104
funzionamento 106
gruppi consultivi Ris 3 "membri" 110
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Settori
cooperazione,
coordinamento tra i 79, 105, 119 158, 160, 195
197, 215
disposizioni comuni ai
tre Settori "membri" 86, 110, 134 238
- denuncia 240, 483
- enti/organi che si
occupano di questioni
di telecomunicazioni 230 Ris 4
- ammissione 234 Ris 4 - ER, OSI, organismi di
finanziamento o di sviluppo 229 Ris 4
- ammissione 233 Ris 4 - istituzioni specializzate
delle Nazioni Unite e
Agenzia internazionale
dell'energia atomica 236, 262
- Liste di "membri" 237
- organizzazioni regionali
ed altre organizzazioni
internazionali di
telecomunicazioni, di
normalizzazione, di
finanziamento o di sviluppo 231 Ris 4
- ammissione 235 Ris 4 - organizzazioni regionali
di telecomunicazioni 236, 260 Ris 4
- organizzazioni
intergovernative che
gestiscono sistemi
satellitari 236, 261 Ris 4
partecipazione del
rappresentante di un
Membro del Consiglio
alle riunioni dei Settori 58
relazioni dei Settori tra
di loro e con le
organizzazioni internazionali 252, 254
ripartizione dei compiti
tra i Settori,
revisione 75, 105, 119 158, 195, 215 Ris 2 spese 157 477, 480
Settore dello sviluppo
delle telecomunicazioni 45, 118 208
appoggio tecnico dei
direttori degli altri
Uffici 183, 207
Bilancio preventivo 223
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Settore delle radiocomunicazioni 43, 78 112
assemblea delle
radiocomunicazioni (V.
anche Assemblea delle
radiocomunicazioni) 83
bilancio di valutazione 181
Comitato del Regolamento delle
radiocomunicazioni (V. anche
Comitato del Regolamento delle
radiocomunicazioni) 81 112, 138
commissioni di studi (V. anche
Commissioni di studi) 84, 102 148
Conferenze mondiali e
regionali (V. anche
Conferenze delle
radiocomunicazioni) 81 112, 138
direttore dell'Ufficio
(V. anche Direttori) 85
funzioni e struttura 78
funzionamento 80
gruppi consultivi Ris 3 "membri" 86
TA-S
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Ufficio (V. anche Ufficio
delle radiocomunicazioni) 85, 103 161
Servizio internazionale di
telecomunicazione A1011
diritto del pubblico a
utilizzare 179
sospensione 182
Servizio di radiodiffusione A1010
Servizio mobile A1003
Sede dell'Unione 175
Segnali di soccorso, di
urgenza di sicurezza o
d'identificazione falsi o
ingannatori 201
Soccorso
chiamate e messaggi 200
segnali falsi e ingannatori 201
Somme dovute, interessi 474
Sovranita' 1
Spettro delle frequenze
radioelettriche (V.
Frequenze dello spettro
radioelettrico)
Stato
composizione dell'Unione 20
relazioni con Stati non
membri 207
telecomunicazioni 192, A1014
Stampa, pubblico 464
Statuto del personale 63
Strumento fondamentale
dell'Unione 1, 30
Strumenti dell'Unione 29
esecuzione 37, 69
Struttura dell'Unione 39
Sospensione del Servizio delle
telecomunicazioni 182
T
Tasse, tariffe 16, 104 193, 496
Telecomunicazioni A1012
conti internazionali 497
di Stato, priorita' 192, A1014
di servizio A1006
disposizioni generali
relative alle
telecomunicazioni 179
informazioni 18
intercomunicazione 501
Interruzione,
sospensione 180, 182
normalizzazione mondiale 13, 104
TA-T
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
Regolamento delle
telecomunicazioni
(V. Regolamento delle
telecomunicazioni
internazionali)
regolamentazione 18
risoluzioni, decisioni,
raccomandazioni, auspici 18, 42 185, 192
responsabilita' dei Membri 183
segreto 184
sicurezza vita umana 191
stazioni di 37
tariffazione 16, 104 193, 496
canali ed impianti,
istituzione, gestione
e salvaguardia 186
Telegrammi A1013
privati A1015
Telegrafia A1016
Telefonia A1017
Termini, definizioni 34, Annesso Annesso
U
Unita' contributiva (V.
Contributi)
Unita' monetaria 500
Universita' 20
TA-V
Termini Costituzione Convenzione V.
utilizzati(*) + suo Annesso + suo Annesso Nota
(A) (A)
V
Verifica dei conti (V.
Finanze dell'Unione)
Vice-Segretario generale
(V. anche Segretario generale,
Vice-Segretario generale) 73, 77
Votazioni 411, 416
astensioni 435
commissioni e sottocommissioni 444
condizioni richieste per
la votazione 382
diritto di voto 27 407
- gestione riconosciuta 409
- perdita 169, 210
di una proposta per parti 428
emendamenti, votazione 435
interruzione 426
maggioranza 410
non-partecipazione 414
per procura 335
procedure 417
proposte relative ad una
stessa questione,
ordine delle 430
quorum, seduta plenaria 385
ripetizione 438
spiegazioni della votazione 427