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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, il traffico illecito internazionale di stupefacenti e la criminalita' organizzata, fatto a Roma il 6 ottobre 1992.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2
Le Parti si daranno reciprocamente assistenza nella prevenzione e repressione dell'abuso e del traffico illecito degli stupefacenti e sostanze psicotrope e collaboreranno nella lotta al terrorismo e alla criminalita' organizzata internazionale.
La cooperazione che sara' attuata in conformita' col presente Accordo potra' includere, da parte di entrambi i Governi:
assistenza tecnica e logistica per programmi concreti di lotta alla droga nei rispettivi Paesi; assistenza nel campo tecnico - scientifico; scambi di informazioni.
Le Parti collaboreranno in particolare in quei casi in cui gli atti delittuosi o i tentativi delittuosi abbiano luogo nel territorio di ciascuna delle Parti, o quando avendo luogo nel territorio di uno Stato terzo, siano destinati a consumarsi nel territorio di ciascuna di esse ed in tutti quei casi in cui i dati relativi alla criminalita' organizzata li interessino in qualsiasi modo.