Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per la modifica della convenzione in materia di sicurezza sociale del 10 luglio 1974, fatto a Roma il 21 dicembre 1991.
Accordo- art. 7
ARTICOLO 7
1) All'articolo 13 paragrafo 1) sostituisce le parole "I lavoratori" con "Le persone".
2) Dopo il paragrafo 2) dell'articolo 13 e' aggiunto il seguente paragrafo "3) Con successive intese di natura amministrativa e di durata biennale le Autorita' competenti dei due Stati contraenti, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono i casi in cui le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private convenzionate dei rispettivi Stati, sono ammesse senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo 1 lettera b), tenendo presenti le esigenze degli interessati in relazione alle particolari specializzazioni delle strutture stesse".
3) Il paragrafo 3) dell'articolo 13 diventa "paragrafo 4)"
1) All'articolo 13 paragrafo 1) sostituisce le parole "I lavoratori" con "Le persone".
2) Dopo il paragrafo 2) dell'articolo 13 e' aggiunto il seguente paragrafo "3) Con successive intese di natura amministrativa e di durata biennale le Autorita' competenti dei due Stati contraenti, secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti, stabiliscono i casi in cui le prestazioni sanitarie nelle strutture pubbliche o private convenzionate dei rispettivi Stati, sono ammesse senza la preventiva autorizzazione di cui al paragrafo 1 lettera b), tenendo presenti le esigenze degli interessati in relazione alle particolari specializzazioni delle strutture stesse".
3) Il paragrafo 3) dell'articolo 13 diventa "paragrafo 4)"