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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509, recante disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 aprile 1995, n. 100, 2 giugno 1995, n. 219, 3 agosto 1995, n. 320, e 2 ottobre 1995, n. 409.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1996
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri GUZZANTI, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: DINI ------------

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1
DICEMBRE 1995, N. 509.
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 8.500 milioni per il 1996, di lire 8.500 milioni per il 1997 e di lire 5.000 milioni per il 1998";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quanto a lire 3.425 milioni per il 1995, a lire 3.500 milioni per il 1996 e 3.500 milioni per il 1997, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'; quanto a lire 5.000 milioni per il 1996, 5.000 milioni per il 1997 e 5.000 milioni per il 1998 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'".
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis (Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale). - 1. Per le finalita' di cui alla legge 12 ottobre 1993, n. 413 , e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998.
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".