Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 marzo 1995, n. 92, 30 maggio 1995, n. 205, 28 luglio 1995, n. 311, e 26 settembre 1995, n. 402.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 gennaio 1996
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARAVALE, Ministro dei trasporti e della navigazione TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: DINI
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
NOVEMBRE 1995, N. 501.
All'articolo 2:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell' articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 , dopo le parole: 'L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata' sono inserite le seguenti: 'direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero'";
al comma 4, le parole: "fermi restando i termini per i relativi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
NOVEMBRE 1995, N. 501.
All'articolo 2:
dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. Al comma 4, primo periodo, dell' articolo 1 della legge 4 gennaio 1994, n. 11 , dopo le parole: 'L'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata' sono inserite le seguenti: 'direttamente dall'Automobile Club d'Italia ovvero'";
al comma 4, le parole: "fermi restando i termini per i relativi versamenti" sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando che il certificato di abilitazione professionale deve essere rinnovato contestualmente alla scadenza della patente di guida dei veicoli".