Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.
Art. 1.
1. All'articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, le parole: "residenti negli stessi comuni" sono sostituite dalle seguenti: "residenti in comuni montani".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell' (Nuove disposizioni per le zone montane), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU".