N NORME. red.it

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive). - 1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, e' attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo e' ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione e' facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo e' erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.
2. A tal fine e' istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione. Tale indice e' soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legisaltivi qui trascritti. Note al titolo: - La , reca: "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica". - Il , reca: "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati". - Il , reca: "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica". Nota all' vedi la nota al titolo.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994.
Nota all' vedi la nota al titolo.

Art. 3.

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni".
2. All'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 86 del citato , come sostituito dall' , e come ulteriormente modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'art. 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri. 1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni. 2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi. 3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilita' previste dall'art. 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive. 4. Il seggio attribuito ai sensi dell'art. 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista. 5. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'art. 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo". - Il testo dell'art. 19 del citato , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: " , , art. 1, commi 2 e 3, e art. 3). - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalita' di cui all'art. 15. 2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. 3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vancanza dichiarata dalla giunta delle elezioni. 3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga per non oltre trenta giorni. 4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato. 5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilita' previste dall'art. 7 del testo unico approvato con , non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni. 6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale".

Art. 4.

1. Le previsioni di cui all'articolo 3 si applicano anche alla elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1, indetta con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995.
Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995, reca: "Indizione dei comizi elettorali per la elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della circoscrizione Campania 1".

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 luglio 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO ------------