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Ratifica ed esecuzione del protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo di adesione del Regno dei Paesi Bassi alla convenzione del 16 dicembre 1988 per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone, con addendum e allegato, fatto a Parigi il 9 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO DI ADESIONE DEL REGNO DEI PAESI BASSI
ALLA CONVENZIONE DEL 16 DICEMBRE 1988 RELATIVA ALLA COSTRUZIONE E ALLA GESTIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE I Governi:
del Regno del Belgio,
del Regno della Danimarca,
della Repubblica di Finlandia,
della Repubblica Francese,
della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica Italiana,
del Regno di Norvegia,
del Regno di Spagna,
del Regno di Svezia,
della Confederazione Elvetica,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
Firmatari della Convenzione relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone (di seguito sempre indicata come "Convenzione") fatta a Parigi il 16
dicembre 1988, da una parte, e
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, dall'altra,
di seguito indicati come "Parti Contraenti",
Considerato che, in seguito alla dichiarazione ufficiale fatta dal Governo del Regno del Belgio il 16 dicembre 1988, in occasione della firma della Convenzione, i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi conclusero, a Bruxelles il 12 novembre 1990, un accordo relativo alla loro congiunta partecipazione alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone (ESRF), intendendo che il Governo del Regno del Belgio e il Governo del Regno dei Paesi Bassi agiranno come un'unica parte contraente;
Considerato che, a questo scopo e nel contesto del sopra citato accordo, il Regno del Belgio e il Regno dei Paesi Passi, hanno formato un consorzio BENESYNC;
Considerato l'unanime accordo espresso dai firmatari della Convenzione in occasione della riunione del Consiglio ESRF tenutasi a Grenoble il 20 dicembre 1988, relativamente sia all'art. 12 della Convenzione concernente le condizioni di accesso, sia all'art. 20 degli Statuti della Societa', in merito alle clausole per l'ammissione di nuovi Membri;
hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Il Regno dei Paesi Bassi aderisce alla Convenzione come Parte Contraente.

Protocollo - art. 2

Articolo 2
2.1 I Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi hanno costituito un consorzio, agendo congiuntamente come un'unica Parte Contraente.
2.2 Questo consorzio denominato BENESYNC e' considerato un Membro della Societa' fin dalla costituzione della medesima.

Protocollo - art. 3

Articolo 3
La Convenzione e' emendata come segue:
3.1 Il preambolo e' emendato e sostituito dal seguente nuovo preambolo:
"Il Governo del Regno del Belgio,
Il Governo del Regno della Danimarca,
Il Governo della Repubblica di Finlandia,
Il Governo della Repubblica Francese,
Il Governo della Repubblica Federale di Germania,
Il Governo della Repubblica Italiana,
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,
Il Governo del Regno di Norvegia,
Il Governo del Regno di Spagna,
Il Governo del Regno di Svezia,
Il Governo della Confederazione Elvetica,
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, qui di seguito denominati "Parti Contraenti",
Essendo inteso che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno congiuntamente come un'unica Parte Contraente;
Essendo inteso che i Governi del Regno di Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno congiuntamente come un'unica Parte Contraente;
Desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di la' dei confini nazionali e disciplinari;
Riconoscendo che la radiazione di sincrotrone acquistera' in futuro una grande importanza in molti campi diversi e per applicazioni industriali;
Nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attivita' che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione;
Basandosi sulla positiva cooperazione degli scienzati europei nel quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspici ed in base al Protocollo d'Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985 e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987;
Avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio Europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di Raggi X ad alte prestazioni ad uso delle loro comunita' scientifiche;
Hanno convenuto quanto segue:"
3.2 L'Articolo 6 viene emendato e sostituito dal seguente nuovo articolo 6:
"(1) La Parte Contraente francese mettera' a disposizione della Societa', gratuitamente e pronto per la costruzione, il sito Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4.
(2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di
IVA, nelle seguenti proporzioni:
33% per i Membri della Repubblica Francese (comprensivo del
premio di localizzazione pari al 10%),
23% per i Membri della Repubblica Federale di Germania,
14% per i Membri della Repubblica Italiana,
12% per i Membri del Regno Unito,
6% in totale per i Membri del Regno di Belgio e del Regno dei
Paesi Bassi,
4% per i Membri del Regno di Spagna,
4% in totale per i Membri del Regno di Danimarca, Repubblica di Finlandia, Regno di Norvegia e Regno di Svezia,
4% per i Membri della Confederazione Elvetica.
Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art. 12, andranno a ridurre il contributo dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da cio' escludendo il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione.
(3) I Membri contribuiranno ai costi di gestione, al netto di IVA, secondo le seguenti proporzioni:
27.5% per i Membri della Repubblica Francese (comprensivo del
premio di localizzazione pari al 2%),
25.5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania,
15% per i Membri della Repubblica Italiana,
14% per i Membri del Regno Unito,
6% in totale per i Membri del Regno di Belgio e del Regno dei
Paesi Bassi,
4% per i Membri del Regno di Spagna,
4% in totale per i Membri del Regno di Danimarca, Repubblica
di Finlandia, Regno di Norvegia e Regno di Svezia,
4% per i Membri della Confederazione Elvetica.
Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art. 12, andranno a ridurre equamente i contributi dei Membri Francesi fino al 26% e dei Membri Tedeschi fino al 25%, dopodiche' si ridurra' il contributo dei Membri di ciascuna Parte Contraente proporzionalmente a quello attuale, a condizione che i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente non si riducano mai al di sotto del 4%.
(4) Qualora il Consiglio si renda conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del Laboratorio ad opera della Comunita' Scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio puo' prendere misure adeguate per limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti non si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3."

Protocollo - art. 4

Articolo 4
L'allegato 1 alla Convenzione (Statuto della Societa' Civile "Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone") viene emendato di conseguenza ed annesso al presente Protocollo.

Protocollo - art. 5

Articolo 5
Il presente Protocollo entrera' in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari della Convenzione e il Governo del Regno dei Paesi Bassi avranno depositato presso il Governo della Repubblica Francese uno strumento di ratifica, approvazione o accettazione di questo accordo.
Fatto a Parigi il 9 dicembre 1991 nelle lingue francese, inglese, italiana, olandese, spagnola e tedesca, essendo tutti i testi ugualmente identici, in un singolo originale, che verra' depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, che, trasmettera' una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti e notifichera' loro successivamente qualsiasi emendamento.

Addendum

Addendum all'Atto Finale della Conferenza dei Plenipotenziari
per la creazione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone firmato a Parigi il 16 dicembre 1988
Considerando la firma a Parigi in data 9 dicembre 1991 di un Protocollo di accesso del Regno dei Paesi Bassi alla Convenzione del 16 dicembre 1988 relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone.
I Governi
del Regno del Belgio,
del Regno della Danimarca,
della Repubblica di Finlandia,
della Repubblica Francese,
della Repubblica Federale di Germania,
della Repubblica Italiana,
del Regno di Norvegia,
del Regno di Spagna,
del Regno di Svezia,
della Confederazione Elvetica,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
prendono atto dell'adesione del Governo dei Paesi Bassi alle condizioni stabilite nell'atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la creazione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, sottoscritta a Parigi il 16 dicembre 1988.

Allegato 1

ALLEGATO 1 al Protocollo
STATUTO del
LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE
(Societa' Civile)
1. Il preambolo e' emendato e sostituito dal seguente nuovo preambolo:
"I sottoscritti
Centre National de la Recherche Scientifique
15 quai Anatole France, F-75700 PARIS
rappresentato dal Direttore Generale
Commissariat a' l'Energie Atomique
31-33 rue de la Federation, F-75752 PARIS Cedex 15
rappresentato dall'Amministratore Generale
Forschungszentrum Julich GmbH
Postfach 1913, D-5170 JULICH
rappresentato dal Consiglio dei Direttori
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro 7, I-00185 ROMA
rappresentato dal Presidente
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Casella Postale 56, I-00044 FRASCATI
rappresentato dal Presidente
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della
Materia
Via Dodecaneso 33, I-16146 GENOVA
rappresentato dal Direttore
Il Consorzio BENESYNC formato da
Services de Programmation de la Politique Scientifique
8 rue de la Science, B-1040 BRUXELLES
rappresentato dal Segretario Generale
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Postbus 93138, NL-2509 AC DEN HAAG
rappresentato dal Presidente
Consorzio NORDSYNC formato da
Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad
H.C. Andersens Boulevard 40 DK 1553 KOBENHAVN
rappresentato dal Presidente
Suomen Akatemia PL 57,
SF-00551 HELSINKI
rappresentato dal Presidente
Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad
Sandakerveien 99, N-0483 OSLO
rappresentato dal Direttore
Naturvetenskapliga Forskningsradet
Box 6711, S-11385 STOCKHOLM
rappresentato dal Segretario Generale
Regno di Spagna rappresentato dal Presidente
della Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia
Rosario Pino 14-16, E-28020 MADRID
Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore
dell'Ufficio Federale dell'Educazione e della Scienza
PO Box 2732, CH-3001 BERNE
Science and Engineering Research Council
Polaris House, UK - SWINDON SN2 IET
rappresentato dal Presidente
d'ora in poi denominati "Membri",
Tenendo presente che l'organizzazione belga e l'organizzazione olandese hanno costituito un consorzio "BENESYNC" e le quattro organizzazioni nordiche hanno formato un consorzio "NORDSYNC", per la loro partecipazione alla Societa' e, benche' tutti abbiano sottoscritto il presente Statuto, solo il consorzio "BENESYNC", rappresentato dal Servizio Programmazione della Politica Scientifica, e il consorzio, "NORDSYNC", rappresentato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, sono Membri della Societa';
Tenendo conto della Convenzione, d'ora in poi denominata "la Convenzione", relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, firmata a Parigi il giorno 16 dicembre 1988, tra le Parti Contraenti, d'ora in poi denom- inate "Parti Contraenti", cosi' come definito nel preambolo della Convenzione stessa.
CONVENGONO di istituire una Societe' Civile, ai sensi degli Artt. da 1832 a 1873 del Code Civil francese, d'ora in poi denominata "La Societa'", disciplinata dalla Convenzione e dal presente Statuto".
2. L'Art. 18 e' emendato e sostituito dal seguente nuovo articolo 18:
"1. Il capitale sociale sara' composto da un minimo di centomila Franchi francesi (100.000 FF) divisi in diecimila (10.000) quote del valore di dieci Franchi ciascuna (10 FF). I Membri sottoscriveranno il seguente numero di quote proporzionali ai loro contributi per i costi di gestione:
BENESYNG rappresentato da
Services de Programmation de la Politique Scientifique 600
Centre National de la Recherche Scientifique 1375
Commissariat a l'Energie Atomique 1375
Fonschungszentrum Julich GmbH 2550
Consiglio Nazionale delle Ricerche 500
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 500
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica
della Materia 500
NORDYNC rappresentato da
Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad 400
Il Regno di Spagna rappresentato dal Presidente della
Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia 400
La Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore
dell'Ufficio Federale dell'Educazione e della Scienza 400
Science and Engineering Research Council 1400" 3. Questi emendamenti entreranno in vigore all'atto della firma da parte di tutti i Membri".
Fatto a Parigi il 9 dicembre 1991 in cinque originali in lingua francese, e in un singolo originale nelle lingue olandese, inglese, tedesca, italiana e spagnola. In caso di contenzioso, fara' testo la versione francese.

Protocole

PROTOCOLE


Parte di provvedimento in formato grafico