Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 738 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.