Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, recante norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
((1))
((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1995, n. 520 (in G.U. 03/01/1996 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino".
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1995, n. 520 (in G.U. 03/01/1996 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1995
SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri LUCHETTI, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 727.
All'articolo 1:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da ripartire secondo il disposto dell' articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 ";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La somma di cui al comma 1 e' assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all' articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 , e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10".
All'articolo 2:
al comma 1, all'alinea, le parole: ", limitatamente alla quota B, delle quantita'" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B";
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilita' sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita";
al comma 1, lettera a), dopo la parola: "riduzione" sono inserite le seguenti: "della quota B";
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche' nelle isole";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468 , l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.
2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.
2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1 dicembre 1994".
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali e' consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
2. Ai fini degli adempimenti di cui all' articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 , gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1995, n. 520 (in G.U. 03/01/1996 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino".
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1994, N. 727.
All'articolo 1:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: ", da ripartire secondo il disposto dell' articolo 2, comma 10, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 ";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La somma di cui al comma 1 e' assegnata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il Comitato di cui all' articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491 , e nei limiti di cui al medesimo articolo 2, comma 10".
All'articolo 2:
al comma 1, all'alinea, le parole: ", limitatamente alla quota B, delle quantita'" sono sostituite dalle seguenti: "prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B";
al comma 1, alla lettera a) e' premessa la seguente:
"0.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilita' sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita";
al comma 1, lettera a), dopo la parola: "riduzione" sono inserite le seguenti: "della quota B";
al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
" b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonche' nelle isole";
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468 , l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.
2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.
2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1 dicembre 1994".
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - 1. In ogni caso di contenzioso e nelle more dell'accertamento definitivo delle posizioni individuali e' consentito autocertificare le produzioni ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
2. Ai fini degli adempimenti di cui all' articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 , gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati di cui al comma 1 del presente articolo".
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1995, n. 520 (in G.U. 03/01/1996 n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46 (Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura e per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria), che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727 , nella parte in cui non prevede il parere delle Regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino".