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Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7
Il presente Accordo e' di una durata illimitata.
Ogni Parte Contraente puo', in ogni momento, ritirarsi dall'Accordo e tale revoca avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.