Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione per prevedere, prevenire e mitigare le catastrofi naturali e tecnologiche tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta, fatto a Palermo l'11 marzo 1994.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7
Il presente Accordo e' di una durata illimitata.
Ogni Parte Contraente puo', in ogni momento, ritirarsi dall'Accordo e tale revoca avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.
Il presente Accordo e' di una durata illimitata.
Ogni Parte Contraente puo', in ogni momento, ritirarsi dall'Accordo e tale revoca avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte Contraente.