Adesione del Governo della Repubblica italiana al protocollo annesso al trattato concernente la neutralita' permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire al protocollo annesso al trattato concernente la neutralita' permanente ed il funzionamento del Canale di Panama, firmato a Washington il 7 settembre 1977.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo III del protocollo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 gennaio 1995
SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Protocol
PROTOCOL
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo - art. I
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO ANNESSO AL TRATTATO RELATIVO ALLA NEUTRALITA'
PERMANENTE, ED AL FUNZIONAMENTO DEL CANALE DI PANAMA.
Considerando che il mantenimento della neutralita' del Canale di Panama e' importante non solo per il commercio e la sicurezza degli USA e della Repubblica di Panama, ma anche per la pace e la sicurezza dell'Emisfero Occidentale, e per l'interesse del commercio mondiale;
Considerando che il regime di neutralita' che gli USA e la Repubblica di Panama hanno concordato di mantenere assicurera' l'accesso permanente al Canale da parte delle navi di tutte le Nazioni sulla base di completa uguaglianza;
Considerando che detto regime di effettiva neutralita' costituira' la migliore protezione per il Canale ed assicurera' l'assenza di qualsiasi atto ostile contro di esso;
Le Parti Contraenti e questo Protocollo hanno concordato quanto segue:
Articolo I.
Le Parti Contraenti riconoscono con il presente atto il regime di neutralita' permanente per il Canale stabilito nel Trattato relativo alla neutralita' permanente ed al funzionamento del Canale di Panama, e si associano ai suoi obiettivi.
PROTOCOLLO ANNESSO AL TRATTATO RELATIVO ALLA NEUTRALITA'
PERMANENTE, ED AL FUNZIONAMENTO DEL CANALE DI PANAMA.
Considerando che il mantenimento della neutralita' del Canale di Panama e' importante non solo per il commercio e la sicurezza degli USA e della Repubblica di Panama, ma anche per la pace e la sicurezza dell'Emisfero Occidentale, e per l'interesse del commercio mondiale;
Considerando che il regime di neutralita' che gli USA e la Repubblica di Panama hanno concordato di mantenere assicurera' l'accesso permanente al Canale da parte delle navi di tutte le Nazioni sulla base di completa uguaglianza;
Considerando che detto regime di effettiva neutralita' costituira' la migliore protezione per il Canale ed assicurera' l'assenza di qualsiasi atto ostile contro di esso;
Le Parti Contraenti e questo Protocollo hanno concordato quanto segue:
Articolo I.
Le Parti Contraenti riconoscono con il presente atto il regime di neutralita' permanente per il Canale stabilito nel Trattato relativo alla neutralita' permanente ed al funzionamento del Canale di Panama, e si associano ai suoi obiettivi.
Protocollo - art. II
Articolo II.
Le Parti Contraenti concordano di osservare e rispettare il regime di neutralita' permanente del Canale sia in tempo di guerra che in tempo di pace, e di assicurare che le navi immatricolate nei loro registri osservino rigorosamente le norme applicabili.
Le Parti Contraenti concordano di osservare e rispettare il regime di neutralita' permanente del Canale sia in tempo di guerra che in tempo di pace, e di assicurare che le navi immatricolate nei loro registri osservino rigorosamente le norme applicabili.
Protocollo - art. III
Articolo III.
Questo Protocollo sara' aperto all'adesione di tutti gli Stati del mondo, ed entrera' in vigore per ogni Stato al momento del deposito del suo strumento di adesione presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione degli Stati americani.
Fatto a Washington il 7 settembre 1977, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica di Panama Per gli USA
Questo Protocollo sara' aperto all'adesione di tutti gli Stati del mondo, ed entrera' in vigore per ogni Stato al momento del deposito del suo strumento di adesione presso il Segretariato Generale dell'Organizzazione degli Stati americani.
Fatto a Washington il 7 settembre 1977, in duplice esemplare, nelle lingue inglese e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per la Repubblica di Panama Per gli USA