Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993.