N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'emendamento al protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono la fascia d'ozono, adottato dalle Nazioni Unite nella quarta riunione tenutasi a Copenaghen il 23-25 novembre 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento al protocollo di Montreal di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'emendamento stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1994
SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Annexe III

Annexe III
AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE


Parte di provvedimento in formato grafico

Annesso III

TRADUZIONE NON UFFICIALE
ANNESSO III
Emendamento al Protocollo di Montreal relativo a sostanze che impoveriscono l'ozonosfera
ARTICOLO PRIMO: EMENDAMENTO
A. Articolo primo paragrafo 4
Al paragrafo 4 dell'articolo primo del Protocollo, sostituisce le parole:
o all'annesso B
con le parole
all'annesso B, all'annesso C o all'annesso E
B. Articolo primo, paragrafo 9
Sopprimere il paragrafo 9 dell'articolo primo del Protocollo.
C. Articolo 2, paragrafo 5
Al paragrafo 5 dell'articolo 2 del protocollo, dopo le parole:
Articolo 2A a 2E
aggiungere:
e articolo 2H
D. Articolo 2, paragrafo 5 bis
Dopo il paragrafo 5 dell'articolo 2 del Protocollo, aggiungere il seguente paragrafo:
5bis. Ogni Parte che non e' oggetto del paragrafo 1 dell'articolo 5 puo', per uno qualunque o piu' dei periodi di regolamentazione, trasferire ad un'altra Parte una parte del suo livello calcolato di consumo indicato all'articolo 2F, a condizione che il livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate che figurano nel Gruppo I dell'annesso A della Parte che trasferisce una parte del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 chilogrammi per abitante nel 1989 e che il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle Parti in causa non ecceda i limiti di consumo fissati all'articolo 2F. In caso di trasferimento di consumo di questo tipo, ciascuna delle Parti interessate deve notificare al Segretariato le condizioni di trasferimento ed il periodo nel quale avverra'.
E. Articolo 2, paragrafi 8 a) e 11
Nei paragrafi 8 a) e 11 dell'articolo 2 del Protocollo, sostituire, ogni qualvolta compaiono le parole:
articoli 2A a 2E
con:
articoli 2A a 2H
F. Articolo 2, paragrafo 9 a) i)
Al paragrafo 9 a) i) dell'articolo 2 del Protocollo, sostituire le parole:
"e/o all'annesso B"
con le seguenti parole:
"all'annesso B, all'annesso C e/o all'annesso E
G. Articolo 2F: Idroclorofluorocarboni
L'articolo di seguito sara' inserito dopo l'articolo 2E del Protocollo:
Articolo 2F: Idroclorofluorocarboni
1. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 1996 e successivamente durante ciascun periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti contraenti, si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annualmente la somma di:
a) tre virgola uno per cento del suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso A nel 1989; e b) il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C nel 1989.
2. Durante il periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2004 e successivamente in ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annualmente il sessanta cinque per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2010 e successivamente in ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annualmente il trentacinque per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e successivamente, in ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annualmente il dieci per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
5. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2020 e successivamente, in ogni periodo di dodici mesi ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non ecceda annualmente lo zero virgola cinque per cento della somma di cui al paragrafo I del presente articolo.
6. Nel periodo di dodici mesi avente inizio il 1 gennaio 2030 e successivamente durante ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C sia ridotto a zero.
7. A decorrere dal 1 gennaio 1996, ciascuna delle Parti si accerta in tutta la misura del possibile che:
a) l'uso di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C sia limitato agli usi per i quali non esiste nessun altra sostanza o tecnologia meglio adattata all'ambiente;
b) l'uso di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C non avvenga fuori dai settori in cui sono utilizzate le sostanze regolamentate degli annessi A, B e C salvo in quei rari casi in cui si tratta di proteggere la vita o la salute dell'essere umano;
c) le sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C siano scelte per essere utilizzate in maniera da ridurre al minimo l'impoverimento dell'ozonosfera, oltre agli altri requisiti cui devono soddisfare in materia di ambiente, di sicurezza e di economia.
H. Articolo 2G: Idrobromofluorocarboni
Dopo l'articolo 2F del Protocollo, aggiungere l'articolo seguente:
Articolo 2G: Idrobromofluorocarboni
1. Nel periodo di dodici mesi a decorrere dal 1 gennaio 1996 e successivamente in ogni periodo di dodici mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata del Gruppo II dell'annesso C sia ridotto a zero.
Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta che negli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione della sostanza sia ridotto a zero. Il presente paragrafo si applichera' salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per far fronte ai loro fabbisogni per utilizzazioni che convengono essenziali.
I. Articolo 2H: Bromuro di metile
Inserire l'articolo in appresso dopo l'articolo 2G del Protocollo:
Articolo 2H: Bromuro di metile
Durante il periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 1995, e successivamente per ogni periodo di 12 mesi, ciascuna Parte si accerta che il suo livello calcolato di consumo della sostanza regolamentata dell'annesso E non ecceda annualmente il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce questa sostanza si accerta che negli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione di tale sostanza non ecceda annualmente il suo livello calcolato di produzione per il 1991. Tuttavia, per far fronte ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di ogni Parte puo' eccedere questo limite per un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991. I livelli di consumo e di produzione calcolati a titolo del presente articolo non tengono conto dei quantitativi utilizzati dalla Parte considerata a fini sanitari e prima del trasporto.
J. Articolo 3
All'articolo 3 del Protocollo sostituire le parole:
2A a 2E
con le parole:
2A a 2H
e sostituire le parole:
o all'annesso B
con le parole:
Annesso B, Annesso C o Annesso E
ogni qulvolta i termini ricorrano.
K. Articolo 4, paragrafo 1 ter
Inserire il paragrafo di seguito dopo il paragrafo 1bis dell'articolo 4 del Protocollo:
1 ter Nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna delle parti vieta l'importazione delle sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.
L. Articolo 4, paragrafo 2 ter
Inserire il paragrafo in appresso dopo il paragrafo 2 bis dell'articolo 4 del protocollo:
2 ter A partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione di una qualunque delle sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C verso uno Stato non Parte al presente Protocollo.
M. Articolo 4 paragrafo 3 ter
Inserire il paragrafo in appresso a seguito del paragrafo 3 bis dell'articolo 4 del Protocollo:
3 ter Entro un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, una lista dei prodotti contenenti sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C, in conformita' con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non si vi sono opposte in conformita' con queste procedure vietano, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti provenienti da ogni Stato non Parte al presente Protocollo.
N. Articolo 4, paragrafo 4 ter
Inserire il paragrafo in appresso dopo il paragrafo 4 bis dell'articolo 4 del Protocollo:
4 ter Entro un termine di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti decidono riguardo alla possibilita' di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da ogni Stato non parte al presente Protocollo, di prodotti fabbricati mediante sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C, ma che non contengono dette sostanze. Se tale possibilita' e' ammessa, le Parti stabiliscono, sotto forma di annesso, un elenco di detti prodotti, in conformita' con le procedure specificate all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti che non vi si sono opposte in conformita' con queste procedure, vietano o limitano, nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'annesso, l'importazione di questi prodotti in provenienza da ogni Stato non parte al presente Protocollo.
O. Articolo 4, paragrafi 5, 6 e 7
Ai paragrafi 5, 6 e 7 dell'articolo 4 del Protocollo, sostituire le parole:
sostanze regolamentate
con:
sostante regolamentate che figurano negli annessi A e B e nel Gruppo II dell'annesso C. P. Articolo 4, paragrafo 8
Al paragrafo 8 dell' articolo 4 del Protocollo, sostituire la parte di frase di seguito:
menzionate ai paragrafi 1, 1bis, 3, 3bis, 4 e 4bis, nonche' le esportazioni menzionate ai paragrafi 2 e 2bis.
con le parole:
e le esportazioni menzionate ai paragrafi 1 a 4 ter del presente
articolo
e dopo le parole:
articoli 2A e 2E
aggiungere:
articolo 2G
O. Articolo 4, paragrafo 10
Il paragrafo in appresso e' inserito dopo il paragrafo 9 dell'articolo 4 del Protocollo:
10. Al piu' tardi entro il 1 gennaio 1996, le Parti dovranno aver deciso se convenga modificare il presente Protocollo al fine di estendere le misure previste dal presente articolo, agli scambi di sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C e dell'annesso E con Stati che non sono Parti al Protocollo.
R. Articolo 5, paragrafo 1
Al fine del paragrafo 1 dell'articolo 5 del Protocollo, aggiungere la parte di frase in appresso:
"fermo restando che ogni ulteriore emendamento alle modifiche, o ogni altro emendamento adottato nella seconda riunione delle Parti a Londra il 29 giugno 1990 si applichera' alle Parti di cui al presente paragrafo, dopo che sia stato effettuato l'esame previsto al paragrafo 8 del presente articolo e che siano state prese in considerazione le conclusioni di tale esame".
S. Articolo 5, paragrafo 1 bis
Il paragrafo in appresso e' aggiunto dopo il paragrafo 1 dell'articolo 5 del Protocollo:
1 bis In considerazione dell'esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo, delle valutazioni effettuate in applicazione dell'articolo 6 e di ogni altra informazione pertinente, le Parti decidono al piu' tardi il 1 gennaio 1996 secondo la procedura enunciata al paragrafo 9 dell'articolo 2:
a) relativamente ai paragrafi da 1 a 4 delll'articolo 2F, l'anno di riferimento, i livelli iniziali, gli scadenzari di regolamentazione e la data di eliminazione corrispondente al consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo I dell'annesso C applicabile alle parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
b) Per quanto concerne l'articolo 2G, la data corrispondente alla produzione ed al consumo delle sostanze regolamentate del Gruppo II dell'annesso C applicabile alle Parti di cui al presente paragrafo 1 del presente articolo;
c) Per quanto concerne l'articolo 2H, l'anno di riferimento, i livelli iniziali e gli scadenzari di regolamentazione del consumo e della produzione delle sostanze regolamentate dell'annesso E che sono applicabili alle Parti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
T. Articolo 5, paragrafo 4
Al paragrafo 4 dell'articolo 5 del Protocollo, sostituire la parte di frase:
Articoli 2A a 2E
con:
Articoli 2A a 2H
U. Articolo 5, paragrafo 5
Al paragrafo 5 dell'articolo 5 del Protocollo, dopo le parole:
di cui agli articoli 2A a 2E
aggiungere:
ed ogni misura di regolamentazione prevista agli articoli 2F e 2H decisa in attuazione del paragrafo 1 bis del presente articolo.
V. Articolo 5, paragrafo 6
Al paragrafo 6 dell'articolo 5 del Protocollo dopo le parole:
obblighi previsti agli articoli 2A a 2E
aggiungere:
oppure ogni obbligo previsto agli articoli 2F a 2H deciso in attuazione del paragrafo 1 bis del presente articolo.
W. Articolo 6
E' soppressa la seguente parte di frase dell'articolo 6 del Protocollo:
agli articoli 2A a 2E nonche' la situazione attinente alla produzione, alle importazioni ed esportazioni delle sostanze di
transizione del Gruppo I dell'annesso C
ed e' sostituito da:
agli articoli 2A a 2H.
X. Articolo 7, paragrafi 2 e 3
Sostituire i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 7 del Protocollo con::
2. Ciascuna Parte comunica al Segretario dati statistici sulla sua produzione, le sue importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze regolamentate che figurano:
- agli annessi B e C, per l'anno 1989;
- all'annesso E, per l'anno 1991
ovvero le migliori stime possibile qualora manchino dati veri e propri entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel Protocollo per tali sostanze sono entrate in vigore nei confronti di questa Parte relativamente alle sostanze di cui agli annessi B, C ed E rispettivamente.
3. Ciascuna delle parti comunica al Segretariato dati statistici sulla sua produzione annuale (cosi' come definita al paragrafo 5 dell'articolo 1) di ciascuna delle sostanze regolamentate enumerate agli annessi A, B, C ed E e, per ciascuna sostanza, separatamente,
- i quantitativi utilizzati come materie prime,
- i quantitativi distrutti mediante tecnologie che saranno approvate dalle Parti,
- le importazioni e le esportazioni a destinazione rispettivamente di Parti e di non Parti,
per l'anno durante il quale le disposizioni concernenti le sostanze degli annessi A, B, C ed E rispettivamente sono entrate in vigore nei confronti della Parte in esame e per ciascuno degli anni seguenti.
Questi dati sono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dopo la fine dell'anno cui si riferiscono.
Y. Articolo 7, paragrafo 3 bis
Il paragrafo in appresso e' inserito dopo il paragrafo 3 dell'articolo 7 del Protocollo:
3 bis. Ciascuna delle Parti fornisce al Segretariato dati statistici distinti sulle sue importazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze regolamentate del Gruppo II dell'Annesso A e del Gruppo I dell'annesso C, e che sono state riciclate.
Z. Articolo 7, paragrafo 4
Nel paragrafo 4 dell'articolo 7 del Protocollo, sostituire le parole:
ai paragrafi 1, 2 e 3
con:
i paragrafi 1, 2, 3 e 3 bis
AA. Articolo 9, paragrafo 1, capoverso a)
e' soppressa la seguente parte di frase del paragrafo 1, capoverso a) dell'articolo 9 del Protocollo:
e delle sostanze di transizione
BB. Articolo 10, paragrafo 1
Al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Protocollo, dopo le parole:
articoli 2A a 2E
aggiungere:
ed ogni misura di regolamentazione prevista agli articoli 2F a 2H decisa secondo il paragrafo 1 bis dell'articolo 5.
CC. Articolo 11 paragrafo 4 g)
Al paragrafo 4 g) dell'articolo 11 del Protocollo, sopprimere:
e la situazione per quanto concerne le sostanze di transizione.
DD. Articolo 17
all'articolo 17 del Protocollo, sostituire:
articoli 2A a 2E
con:
articoli 2A a 2H

EE. Annessi
Annesso C
L'annesso di seguito sostituira' l'annesso C del Protocollo:
Sostanze regolamentate
1. Gruppo
2. Sostanze
3. Numero d'isomeri
4. Potenziale d'impoverimento dell'ozonosfera*
1. Gruppo I
2.
3.
4.
1. CHFCl2
2. (HCFC-21)**
3. 1
4. 0.04
1. CHF2Cl
2. (HCFC-22)**
3. 1
4. 0.055
1. CH2FCl
2. (HCFC-31)
3. 1
4. 0.02
1. C2HFCl4
2. (HCFC-121)
3. 2
4. 0.01 - 0.04
1. C2HF2Cl3
2. (HCFC-122)
3. 3
4. 0.02 - 0.08
1. C2HF3Cl2
2. (HCFC-123)
3. 3
4. 0.02 - 0.06
1. CHCl2CF3
2. (HCFC-123)**
3. -
4. 0.02
1. C2HF4Cl
2. (HCFC-124)
3. 2
4. 0.02 - 0.04
1. CHFClCF3
2. (HCFC-124)**
3. -
4. 0.022
1. C2H2FCl3
2. (HCFC-131)
3. 3
4. 0.007 - 0.05
1. C2H1F2Cl2
2. (HCFC-132)
3. 4
4. 0.008 - 0.05
1. C2H2F3Cl
2. (HCFC-133)**
3. 3
4. 0.02 - 0.06
1. C2H3FCl2
2. (HCFC-141)
3. 3
4. 0.005 - 0.07
1. CH3CFCl2
2. (HCFC-141b)**
3. -
4. 0.11
1. C2H2F2 Cl
2. (HCFC-142)**
3. 3
4. 0.008 - 0.07
1. CH3CF2Cl
2. (HCFC-142b)**
3. -
4. 0.065
1. C2H4FCl
2. (HCFC-151)
3. 2
4. 0.003 - 0.005
1. C3HFCl6
2. (HCFC-221)
3. 5
4. 0.015 - 0.07
1. C3HF2Cl5
2. (HCFC-222)
3. 9
4. 0.01 - 0.09
1. C3HF3Cl4
2. (HCFC-223)
3. 19
4. 0.01 - 0.08
1. C3HF4Cl3
2. (HCFC-224)
3. 12
4. 0.01 - 0.09
1. C3HF5Cl2
2. (HCFC-225)
3. 9
4. 0.02 - 0.07
1. CF3CF2CHCl2
2. (HCFC-225ca)**
3. -
4. 0.025
1. CF2ClCF2CHlF
2. (HCFC-225cb)**
3. -
4. 0.03
1. C3HF6Cl
2. (HCFC-226)
3. 5
4. 0.02 - 0.10
1. C3H2FCl5
2. (HCFC-231)
3. 9
4. 0.05 - 0.09
1. C3H2F2Cl4
2. (HCFC-232)
3. 16
4. 0.008 - 0.10
1. C3H2F3Cl3
2. (HCFC-233)
3. 18
4. 0.007 - 0.23
1. C3H2F4Cl2
2. (HCFC-234)
3. 16
4. 0.01 - 0.28
1. C3H2F5Cl
2. (HCFC-235)
3. 9
4. 0.03 - 0.52
1. C3H3FCl4
2. (HCFC-241)
3. 12
4. 0.004 - 0.09
1. C3H3F2Cl3
2. (HCFC-242)
3. 18
4. 0.005 - 0.13
1. C3H3F3Cl2
2. (HCFC-243)
3. 18
4. 0.007 - 0.12
1. C3H3F4Cl
2. (HCFC-244)
3. 12
4. 0.009 - 0.14
1. C3H4FCl3
2. (HCFC-251)
3. 12
4. 0.001 - 0.01
1. C3H4F2Cl2
2. (HCFC-252)
3. 16
4. 0.005 - 0.04
1. C3H4F3Cl
2. (HCFC-253)
3. 12
4. 0.003 - 0.03
1. C3H5FCl2
2. (HCFC-261)
3. 9
4. 0.002 - 0.02
1. C3H5F2Cl
2. (HCFC-262)
3. 9
4. 0.002 - 0.02
1. C3H6FCl
2. (HCFC-271)
3. 5
4. 0.001 - 0.03

---------------
* Quando e' indicato uno scarto tra i valori estremi del potenziale di riduzione dell'ozono, si utilizzera', ai fini del Protocollo, il valore piu' alto. Se una sola cifra e' indicata come valore del potenziale di distruzione dell'ozono, essa deve essere determinata in base a calcoli fondati su misure di laboratorio. I valori indicati per lo scarto sono basati su stime e sono dunque meno certi. Lo scarto tra i due valori estremi fa riferimento ad un gruppo d'isomeri. Il valore superiore corrisponde alla valutazione del potenziale dell'isomero al potenziale piu' elevato, ed il valore
inferiore corrisponde alla valutazione del potenziale dell'isomero al potenziale piu' debole.
** Indica le sostanze piu' durature commercialmente i cui valori indicati per il potenziale di distruzione dell'ozono devono essere utilizzati ai fini del Protocollo.
1. Gruppo
2. Sostanze
3. Numero di isomeri
4. Potenziale d'impoverimento dello strato di ozono*
1. Gruppo II
2.
3.
4.
1. CHFBr2
2.
3. 1
4. 1.00
1. CHF2Br
2. (HBFC-22B1)
3. 1
4. 0.74
1. CH2FBr
2.
3. 1
4. 0.73
1.
2.
3.
4.
1. C2HFBr4
2.
3. 2
4. 0.3 - 0.8
1. C2HF2Br3
2.
3. 3
4. 0.5 - 1.8
1. C2HF3Br2
2.
3. 3
4. 0.4 - 1.6
1. C2HF4Br
2.
3. 2
4. 0.7 - 1.2
1. C2H2FBr2
2.
3. 3
4. 0.1 - 1.1
1. C2H2F2Br2
2.
3. 4
4. 0.2 - 1.5
1. C2H2F3Br
2.
3. 3
4. 0.7 - 1.6
1. C2H3FBr2
2.
3. 3
4. 0.1 - 1.7
1. C2H3F2Br
2.
3. 3
4. 0.2 - 1.1
1. C2H4FBr
2.
3. 2
4. 0.07 - 0.1
1.
2.
3.
4.
1. C3HFBr6
2.
3. 5
4. 0.3 - 1.5
1. C3HF2Br5
2.
3. 9
4. 0.2 - 1.9
1. C3HF3Br4
2.
3. 12
4. 0.3 - 1.8
1. C3HF6Br3
2.
3. 12
4. 0.5 - 2.2
1. C3HF5Br2
2.
3. 9
4. 0.9 - 2.0
1. C3HF6Br
2.
3. 5
4. 0.7 - 3.3
1.
2.
3.
4.
1. C3H2FBr5
2.
3. 9
4. 0.1 - 1.9
1. C3H2F2Br4
2.
3. 16
4. 0.2 - 2.1
1. C3H2F3Br3
2.
3. 18
4. 0.2 - 5.6
1. C3H2F4Br2
2.
3. 16
4. 0.3 - 7.5
1. C3H2F5Br
2.
3. 8
4. 0.9 - 14
1.
2.
3.
4.
1. C3H3FBr4
2.
3. 12
4. 0.08 - 1.9
1. C3H3F2Br3
2.
3. 18
4. 0.1 - 3.1
1. C3H3F3Br2
2.
3. 18
4. 0.1 - 2.5
1. C3H3F4Br
2.
3. 12
4. 0.3 - 4.4
1.
2.
3.
4.
1. C3H4FBr2
2.
3. 12
4. 0.03 - 0.3
1. C3H4FBr2
2.
3. 16
4. 0.1 - 1.0
1. C3H4F3Br
2.
3. 12
4. 0.07 - 0.8
1.
2.
3.
4.
1. C3H5FBr2
2.
3. 9
4. 0.04 - 0.4
1. C3H5F2Br
2.
3. 9
4. 0.07 - 0.8
1.
2.
3.
4.
1. C3H6FBr
2.
3. 5
4. 0.02 - 0.7
---------------
* Quando e' indicata una forbice per i valori del potenziale di riduzione dell'ozono, sara' utilizzato il valore piu' elevato di questa forbice ai fini del Protocollo. Qualora si indichi una sola cifra come valore del potenziale di distruzione dell'ozono, questa e' determinata sulla base di calcoli basati su misure di laboratorio. I valori indicati per la forbice si basano su valutazioni preventive e sono dunque meno certi. La forbice e' riferita ad un gruppo di isomeri. Il valore superiore corrisponde alla valutazione del potenziale dell'isomero in base al potenziale piu' elevato ed il valore inferiore, alla valutazione del potenziale dell'isomero in base al potenziale piu' debole.
Annesso E
E' aggiunto al Protocollo l'annesso seguente:
Annesso E
Sostanze regolamentate
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Gruppo Sostanza Potenziale d'impoverimento
dell'ozono
--------------------------------------------------------------------
Gruppo I
CH3Br metil-bromide 0,7
--------------------------------------------------------------------



ARTICOLO 2: RAPPORTO CON L'EMENDAMENTO DEL 1990
Nessuno Stato ne' organizzazione regionale d'integrazione economica puo' depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Emendamento, di adesione al presente Emendamento se non ha, in precedenza o contestualmente, depositato tale strumento relativo all'Emendamento adottato dalle Parti nella loro seconda riunione svoltasi a Londra il 29 giugno 1990.
ARTICOLO 3: ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Emendamento entra in vigore il 1 gennaio 1994, sotto riserva del deposito in tale data di almeno venti strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione dell'Emendamento da parte di Stati o di organizzazioni regionali d'integrazione economica che sono Parti al Protocollo di Montreal relativo alle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono. Se, in questa data, questa condizione non e' soddisfatta, il presente Emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta condizione e' soddisfatta.
2. Ai fini del paragrafo 1, nessuno degli strumenti depositato da un'organizzazione regionale d'integrazione economica puo' essere considerato come uno strumento addizionale agli strumenti gia' depositati dagli Stati Membri di detta organizzazione.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente Emendamento, come previsto al paragrafo 1 del presente articolo, tale Emendamento entra in vigore per ogni altra Parte al Protocollo il novantesimo giorno a decorrere dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.