Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, recante disciplina dei pignoramenti sulle contabilita' speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 luglio 1994
SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARONI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa Gazzetta Ufficiale alla pag. 32.
Allegato
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
MAGGIO 1994, N. 313.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "dei funzionari delegati degli enti militari," sono inserite le seguenti: "degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,";
al comma 2, primo periodo, le parole: "ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari" sono sostituite dalle seguenti: "ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1" e le parole: "dell'ente militare" sono soppresse;
al comma 2, secondo periodo, la parola: "militare" e' soppressa; al comma 3, secondo periodo, le parole: "ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari" sono sostituite dalle seguenti: "ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1".
L'articolo 2 e' soppresso.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25
MAGGIO 1994, N. 313.
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "dei funzionari delegati degli enti militari," sono inserite le seguenti: "degli uffici o reparti della Polizia di Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,";
al comma 2, primo periodo, le parole: "ed a favore dei funzionari delegati degli enti militari" sono sostituite dalle seguenti: "ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1" e le parole: "dell'ente militare" sono soppresse;
al comma 2, secondo periodo, la parola: "militare" e' soppressa; al comma 3, secondo periodo, le parole: "ed in quelle a favore dei funzionari delegati degli enti militari" sono sostituite dalle seguenti: "ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1".
L'articolo 2 e' soppresso.