Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515
1. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, dopo l'articolo 20, e' aggiunto il seguente:
"Art. 20-bis (Regolamenti di attuazione). - 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge".
"Art. 20-bis (Regolamenti di attuazione). - 1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge".
2. I regolamenti di attuazione di cui al comma 1 sono approvati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' reca: "Disciplina delle campagne elettorali alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".
Art. 2.
Norma transitoria
1. In sede di prima applicazione, il termine per la presentazione dei consuntivi da parte dei rappresentanti di partiti, movimenti e liste nonche' dei rappresentanti dei gruppi di candidati, presenti rispettivamente nell'elezione per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e' differito al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei piani di ripartizione dei fondi di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della medesima legge n. 515 del 1993.
Note all'art. 2:
- Il testo del comma 1 dell'art. 12 della citata e' il seguente: "1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.".
- Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 9 della citata e' il seguente:
"2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica e' ripartito su base regionale. A tal fine il fondo e' suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione e' ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale.
Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale.
Partecipano altresi' alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.
3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e' ripartito, in proporzione ai voti conseguiti per la attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale, tra i partiti e movimenti che abbiano superato la soglia del 4 per cento dei voti validamente espressi ovvero abbiano ottenuto almeno un eletto a loro collegato nei collegi uninominali e abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non e' necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma.".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1994
SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: BIONDI ------------