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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, recante disposizioni tributarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 553, e 28 febbraio 1994, n. 138.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1994
SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREMONTI, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: BIONDI AVVERTENZA: Il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 30 aprile 1994. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 27. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 20 luglio 1994. ------------

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29
APRILE 1994, N. 260.
All'articolo 6, al comma 1, le lettere b), c) e g) sono soppresse.
All'articolo 8, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. L' articolo 45 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , e' abrogato".
L'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. La distribuzione primaria dei valori bollati, riservata, a norma dell' articolo 13, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , all'Ente poste italiane, ha inizio dal 1 gennaio 1995. Agli oneri conseguenti al differimento del termine, pari a lire 32,5 miliardi, si provvede utilizzando parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 . Fino al 31 marzo 1995 il prelievo di valori bollati da parte dei rivenditori secondari puo' essere effettuato anche presso le banche gia' incaricate della distribuzione di detti valori".
All'articolo 14, al comma 4, la parola: "stabilite" e' sostituita dalla seguente: "stabiliti".
All'articolo 15:
al comma 1, le parole: "di lire quarantacinque milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura lorda di lire venti milioni onnicomprensivi, ivi inclusi gli oneri a carico dello Stato";
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. La data unica di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, prevista dall' articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , differita al 1 ottobre 1994 dall' articolo 69, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 , e' ulteriormente differita al 1 ottobre 1995";
al comma 2, la parola: "centotrentacinque" e' sostituita dalla seguente: "sessanta".