Ratifica ed esecuzione dell'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica araba d'Egitto e la Repubblica italiana, con protocollo, firmato a Il Cairo il 2 marzo 1989.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Accordo
Art. 1
A C C O R D O
A PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
E
LA REPUBBLICA ITALIANA
Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come Parte Contraente o come Stato contraente).
Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.
Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli Accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale ed aumenteranno la prosperita' in entrambi gli Stati contraenti.
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
(1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo. Senza limitare il carattere generale di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende:
(a) beni mobili ed immobili nonche' ogni altro tipo di diritti in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi;
(b) azioni, titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali societa', e titoli dello Stato;
(c) diritti sul denaro o su qualsiasi attivita' avente valore economico legata ad un investimento;
(d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know-how, diritti legali commerciali e avviamento di imprese;
(e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e concessione in conformita' con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, di estrarre e di sfruttare le risorse naturali.
(2) Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio o nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.
(3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.
(4) Per "persona giuridica" si intende in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti qualsiasi entita' stabilita e riconosciuta come persona giuridica secondo la legge dello Stato: quali enti pubblici, societa, fondazioni, societa' private, industrie, istituzioni ed organizzazioni a prescindere dal fatto se le loro responsabilita' sono limitate o di altro genere.
(5) Per "proventi" s'intendono le somme ricavate tramite un investimento ed in particolare, anche se non in via esclusiva, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, royal- ties o compensi.
(6) Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranita', i diritti sovrani e/o la giurisdizione.
A PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO
E
LA REPUBBLICA ITALIANA
Il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definiti congiuntamente come gli Stati Contraenti e singolarmente come Parte Contraente o come Stato contraente).
Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra di loro ed in particolare per gli investimenti effettuati dagli investitori di uno Stato contraente nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.
Riconoscendo che l'incoraggiamento e la reciproca protezione secondo gli Accordi internazionali di tali investimenti contribuiranno a stimolare l'iniziativa imprenditoriale ed aumenteranno la prosperita' in entrambi gli Stati contraenti.
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
(1) il termine "investimento" comprende ogni tipo di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato contraente, nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultimo. Senza limitare il carattere generale di quanto sopra menzionato, il termine "investimento" comprende:
(a) beni mobili ed immobili nonche' ogni altro tipo di diritti in rem quali ipoteche, diritti di garanzia, pegni, usufrutto e diritti analoghi;
(b) azioni, titoli ed obbligazioni societarie o altri diritti o interessi in tali societa', e titoli dello Stato;
(c) diritti sul denaro o su qualsiasi attivita' avente valore economico legata ad un investimento;
(d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progetti industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know-how, diritti legali commerciali e avviamento di imprese;
(e) qualsiasi diritto conferito per legge o per contratto, e qualsiasi licenza e concessione in conformita' con la legge, ivi compreso il diritto di cercare, di estrarre e di sfruttare le risorse naturali.
(2) Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, incluso il Governo di uno Stato Contraente che investe nel territorio o nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente.
(3) Per "persona fisica" si intende, in riferimento ad entrambi gli Stati Contraenti, una persona fisica in possesso della cittadinanza di quello Stato secondo le sue leggi.
(4) Per "persona giuridica" si intende in relazione ad entrambi gli Stati Contraenti qualsiasi entita' stabilita e riconosciuta come persona giuridica secondo la legge dello Stato: quali enti pubblici, societa, fondazioni, societa' private, industrie, istituzioni ed organizzazioni a prescindere dal fatto se le loro responsabilita' sono limitate o di altro genere.
(5) Per "proventi" s'intendono le somme ricavate tramite un investimento ed in particolare, anche se non in via esclusiva, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi da azioni, royal- ties o compensi.
(6) Per "zone marittime" si intendono le aree marine e sottomarine su cui gli Stati contraenti esercitano, secondo il diritto internazionale, la sovranita', i diritti sovrani e/o la giurisdizione.
Art. 2
Articolo 2
Promozione e protezione degli Investimenti
(1) Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire sul suo territorio e zone marittime, e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti.
(2) Ciascuno Stato contraente assicurera' sempre un giusto ed equo trattamento agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurera' che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da misure irragionevoli o discriminatorie.
(3) Se necessario, gli Stati Contraenti si consulteranno periodicamente tra di loro in relazione alla possibilita' di investimento all'interno dei loro territori e zone marittime di entrambi nei vari settori dell'economia per determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere piu' proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.
Promozione e protezione degli Investimenti
(1) Ciascuno Stato Contraente incoraggera' gli investitori dell'altro Stato Contraente ad investire sul suo territorio e zone marittime, e, nell'esercizio dei poteri conferiti dalle sue leggi, autorizzera' tali investimenti.
(2) Ciascuno Stato contraente assicurera' sempre un giusto ed equo trattamento agli investimenti degli investitori dell'altro Stato Contraente. Ciascuno Stato Contraente assicurera' che la gestione, la conservazione, l'uso, il godimento o la destinazione degli investimenti sul suo territorio e zone marittime degli investitori dell'altro Stato Contraente non siano in alcun modo sottoposti e/o pregiudicati da misure irragionevoli o discriminatorie.
(3) Se necessario, gli Stati Contraenti si consulteranno periodicamente tra di loro in relazione alla possibilita' di investimento all'interno dei loro territori e zone marittime di entrambi nei vari settori dell'economia per determinare dove gli investimenti di uno Stato Contraente nell'altro possano essere piu' proficui nell'interesse di entrambi gli Stati Contraenti.
Art. 3
Articolo 3
Disposizioni della Nazione piu' favorita
(1) Nessuna Parte Contraente sottoporra' nel suo territorio gli investimenti appartenenti interamente a cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente ad un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri cittadini o societa' o agli investimenti dei cittadini o delle societa' di un qualsiasi Paese terzo.
(2) Nessuna Parte Contraente sottoporra' nel suo territorio i cittadini o le societa' dell'altra Parte Contraente, in relazione alla loro attivita' relativa agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o societa', o ai cittadini o societa' di un qualsiasi Paese terzo.
(3) Il trattamento summenzionato non dovra' essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero scambio. Accordo Regionale o sub-regionale. Accordo economico internazionale multilaterale, o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed uno Stato terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.
Disposizioni della Nazione piu' favorita
(1) Nessuna Parte Contraente sottoporra' nel suo territorio gli investimenti appartenenti interamente a cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente ad un trattamento meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri cittadini o societa' o agli investimenti dei cittadini o delle societa' di un qualsiasi Paese terzo.
(2) Nessuna Parte Contraente sottoporra' nel suo territorio i cittadini o le societa' dell'altra Parte Contraente, in relazione alla loro attivita' relativa agli investimenti, ad un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o societa', o ai cittadini o societa' di un qualsiasi Paese terzo.
(3) Il trattamento summenzionato non dovra' essere applicato a qualsiasi vantaggio concesso agli investitori di un Paese terzo da entrambi gli Stati Contraenti sulla base dell'appartenenza di quello Stato Contraente ad una Unione Doganale, Mercato Comune, Zona di libero scambio. Accordo Regionale o sub-regionale. Accordo economico internazionale multilaterale, o in base ad un Accordo concluso tra quello Stato Contraente ed uno Stato terzo per evitare la doppia tassazione o per facilitare il commercio frontaliero.
Art. 4
Articolo 4
Indennizzo per danni o perdite
(1) Gli investimenti dei cittadini o delle Societa' di ciascuna parte Contraente godranno di una piena protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.
(2) I cittadini o le societa' di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a seguito di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti considerati come tali dal diritto internazionale, riceveranno da tale Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultima ai propri cittadini o societa' per quanto concerne l'indennizzo o il risarcimento.
(3) I cittadini o le societa' di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda le questioni previste dal presente Articolo.
Indennizzo per danni o perdite
(1) Gli investimenti dei cittadini o delle Societa' di ciascuna parte Contraente godranno di una piena protezione nel territorio dell'altra Parte Contraente.
(2) I cittadini o le societa' di ciascuna Parte Contraente i cui investimenti subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte contraente a seguito di guerra, altro conflitto armato, o altri incidenti considerati come tali dal diritto internazionale, riceveranno da tale Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato da quest'ultima ai propri cittadini o societa' per quanto concerne l'indennizzo o il risarcimento.
(3) I cittadini o le societa' di ciascuna Parte Contraente godranno del trattamento della nazione piu' favorita nel territorio dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda le questioni previste dal presente Articolo.
Art. 5
Articolo 5
Nazionalizzazione o espropriazione
(1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea, che limiti il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salve le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un Tribunale competente.
(ii) Gli investimenti dell'uno o dell'altro Stato Contraente o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, nel territorio e nelle zone marittime dell'uno o dell'altro Stato Contraente, se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale dello Stato controparte e contro un adeguato ed equo indennizzo in conformita' alle procedure legali ed alla condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria e in conformita' con le ordinarie procedure di legge.
(iii) Tale indennizzo sara' calcolato in conformita' con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo e' sorto sulla base del valore di mercato dell'investimento al momento in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione e' stata annunciata o e' divenuta di pubblico dominio.
Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sara' determinato sulla base di principi di equita' tenendo conto inter alia del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e di altri fattori pertinenti.
L'indennizzo includera' un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, dalla data della nazionalizzazione o dell'espropriazione fino alla data del pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e lo Stato ospite, il calcolo dell'indennizzo avverra' con riferimento alle procedure di soluzione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato, l'indennizzo sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio.
(iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo territorio e nelle zone marittime ed in cui l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga titoli, azioni, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso assicurera' - in base alle procedure legali - che un indennizzo adeguato ed equo sia ricevuto e che possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sara' determinato in conformita' con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo sorge sulla base del valore di mercato applicabile all'investimento al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia stata annunciata o sia divenuta di dominio pubblico. L'indennizzo dovra' includere un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso a partire dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.
2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo si applicheranno anche al profitto corrente da un investimento cosi' come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
Nazionalizzazione o espropriazione
(1) (i) Gli investimenti di entrambi gli Stati contraenti o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno soggetti ad alcuna misura permanente o temporanea, che limiti il diritto di proprieta', possesso, controllo o godimento di detti investimenti, salve le disposizioni specifiche delle leggi in vigore e l'ordinanza emessa da un Tribunale competente.
(ii) Gli investimenti dell'uno o dell'altro Stato Contraente o di una loro qualsiasi persona fisica o giuridica non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione, nel territorio e nelle zone marittime dell'uno o dell'altro Stato Contraente, se non per un fine pubblico nell'interesse nazionale dello Stato controparte e contro un adeguato ed equo indennizzo in conformita' alle procedure legali ed alla condizione che tali misure siano attuate su base non-discriminatoria e in conformita' con le ordinarie procedure di legge.
(iii) Tale indennizzo sara' calcolato in conformita' con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo e' sorto sulla base del valore di mercato dell'investimento al momento in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione e' stata annunciata o e' divenuta di pubblico dominio.
Nel caso in cui il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo sara' determinato sulla base di principi di equita' tenendo conto inter alia del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e di altri fattori pertinenti.
L'indennizzo includera' un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso, dalla data della nazionalizzazione o dell'espropriazione fino alla data del pagamento. In mancanza di un accordo tra gli investitori e lo Stato ospite, il calcolo dell'indennizzo avverra' con riferimento alle procedure di soluzione di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato, l'indennizzo sara' prontamente pagato e ne sara' autorizzato il rimpatrio.
(iv) Nel caso in cui uno Stato Contraente nazionalizza o espropria l'investimento di una persona giuridica che sia insediata o autorizzata, secondo la legge vigente, nel suo territorio e nelle zone marittime ed in cui l'altro Stato Contraente o una qualsiasi sua persona fisica o giuridica detenga titoli, azioni, obbligazioni o altri diritti o interessi, esso assicurera' - in base alle procedure legali - che un indennizzo adeguato ed equo sia ricevuto e che possa essere rimpatriato. Tale indennizzo sara' determinato in conformita' con le procedure di legge in vigore nello Stato Contraente nel quale il diritto all'indennizzo sorge sulla base del valore di mercato applicabile all'investimento al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di espropriazione sia stata annunciata o sia divenuta di dominio pubblico. L'indennizzo dovra' includere un interesse pari al tasso d'interesse LIBOR dei sei mesi in corso a partire dalla data di nazionalizzazione o di espropriazione fino alla data del pagamento.
2) Le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo si applicheranno anche al profitto corrente da un investimento cosi' come, nel caso di liquidazione, ai proventi derivanti da quest'ultima.
Art. 6
Articolo 6
Rimpatrio del capitale e del profitto.
(1) Ciascuno Stato contraente garantira', senza indebiti ritardi e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in valuta convertibile di:
(a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interesse ed altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente;
(b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente;
(c) fondi per il rimborso di prestiti;
(d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestato in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti nazionali.
2) Senza voler limitare la natura generale dell'Articolo (3) del presente Accordo , gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di un qualsiasi terzo Stato.
Rimpatrio del capitale e del profitto.
(1) Ciascuno Stato contraente garantira', senza indebiti ritardi e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento in valuta convertibile di:
(a) profitti netti, dividendi, royalties, spese per assistenza e servizi tecnici, interesse ed altro tipo di profitto corrente, derivanti da ogni investimento da parte di un investitore dell'altro Stato Contraente;
(b) proventi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di ogni investimento effettuato da un investitore dello Stato Contraente;
(c) fondi per il rimborso di prestiti;
(d) i guadagni dei cittadini dell'altro Stato contraente derivanti dal loro lavoro e servizio prestato in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio e zone marittime, in conformita' alle sue leggi ed ai suoi regolamenti nazionali.
2) Senza voler limitare la natura generale dell'Articolo (3) del presente Accordo , gli Stati Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti menzionati al paragrafo (1) del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quello accordato ai trasferimenti derivanti dagli investimenti effettuati da investitori di un qualsiasi terzo Stato.
Art. 7
Articolo 7
Surrogazione
Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed abbia effettuato un pagamento a tale investitore per effetto di detta garanzia, quest'ultimo Stato Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore al primo Stato, la cui surrogazione non eccedera' i diritti originari di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare ad uno Stato Contraente in virtu' di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli Articoli (4), (5) e (6).
Surrogazione
Nel caso in cui uno Stato contraente abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali in relazione ad un investimento effettuato da un suo investitore nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente ed abbia effettuato un pagamento a tale investitore per effetto di detta garanzia, quest'ultimo Stato Contraente riconoscera' il trasferimento dei diritti di tale investitore al primo Stato, la cui surrogazione non eccedera' i diritti originari di tale investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare ad uno Stato Contraente in virtu' di tale surroga si applicheranno rispettivamente gli Articoli (4), (5) e (6).
Art. 8
Articolo 8
Tassi di cambio
Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati in conformita' con il tasso prevalente esistente in ciascuno Stato Contraente alla data nella quale il trasferimento e' effettuato.
Tassi di cambio
Ai fini del presente Accordo, i tassi di cambio saranno determinati in conformita' con il tasso prevalente esistente in ciascuno Stato Contraente alla data nella quale il trasferimento e' effettuato.
Art. 9
Articolo 9
Composizione delle controversie sugli investimenti
(1) Tutti i tipi di controversie o di divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato contraente ed un investitore dell'altro Stato Contraente, concernenti un investimento di questo investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato saranno, se possibile, composte amichevolmente.
(2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potra':
(a) sottoporre la disputa alla Corte competente dello Stato contraente per una decisione;
(b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato in conformita' con le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, e degli annessi Regolamenti aggiuntivi di esecuzione. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuera' in conformita' alle disposizioni di arbitrato in materia della Commissione delle Nazioni Unite (UNCITRAL) sul diritto commerciale internazionale.
(3) Nessuno Stato Contraente perseguira' tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato fintantoche' le procedure non siano state concluse ed uno stato Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale arbitrale.
Composizione delle controversie sugli investimenti
(1) Tutti i tipi di controversie o di divergenze, incluse le controversie relative all'ammontare dell'indennizzo da corrispondere in caso di espropriazione, nazionalizzazione o misure analoghe, tra uno Stato contraente ed un investitore dell'altro Stato Contraente, concernenti un investimento di questo investitore nel territorio e nelle zone marittime del primo Stato saranno, se possibile, composte amichevolmente.
(2) Qualora tali controversie o divergenze non possano essere composte secondo le disposizioni del paragrafo (1) del presente Articolo entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata richiesta di composizione, l'investitore interessato potra':
(a) sottoporre la disputa alla Corte competente dello Stato contraente per una decisione;
(b) iniziare procedure conciliative o di arbitrato in conformita' con le disposizioni della Convenzione sulla composizione delle controversie sugli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965, e degli annessi Regolamenti aggiuntivi di esecuzione. Nel caso in cui nessuna di queste procedure sia applicabile, l'arbitrato si effettuera' in conformita' alle disposizioni di arbitrato in materia della Commissione delle Nazioni Unite (UNCITRAL) sul diritto commerciale internazionale.
(3) Nessuno Stato Contraente perseguira' tramite canali diplomatici una qualsiasi questione concernente l'arbitrato fintantoche' le procedure non siano state concluse ed uno stato Contraente non si sia attenuto o non abbia ottemperato alla decisione presa dal Tribunale arbitrale.
Art. 10
Articolo 10
Composizione delle controversie tra Stati Contraenti
(1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso i canali diplomatici.
(2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti ne abbia informato per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta dell'uno o dell'altro degli Stati Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
(3) Il Tribunale Arbitrale sara' costituito nel modo seguente:
Entro due mesi dalla ricevimento della richiesta di Arbitrato, ogni Stato Contraente dovra' designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovra' agire in qualita' di Presidente(qui di seguito denominato Presidente).Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
(4) Se, entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente Articolo, una delle due Parti non avra' ancora designato il suo arbitro, o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, potra' essere formulata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse cittadino di uno degli Stati contraenti, o se gli e' impossibile esercitare tale funzione, il Vice Presidente sara' invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il Vice- Presidente sia un cittadino di uno degli Stati Contraenti, o non gli sia comunque possibile esercitare detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino dei due Stati Contraenti sara' invitato ad effettuare la nomina.
(5) Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sara' vincolante. Ogni Stato Contraente sosterra' i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrali: il costo del Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale Arbitrale determinera' la propria procedura.
Composizione delle controversie tra Stati Contraenti
(1) Le controversie tra Stati Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, saranno composte, per quanto possibile, tramite consultazioni amichevoli da parte di entrambi gli Stati attraverso i canali diplomatici.
(2) Se tali controversie non potranno essere composte entro tre mesi dalla data in cui uno dei due Stati Contraenti ne abbia informato per iscritto l'altro Stato, esse saranno, su richiesta dell'uno o dell'altro degli Stati Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo.
(3) Il Tribunale Arbitrale sara' costituito nel modo seguente:
Entro due mesi dalla ricevimento della richiesta di Arbitrato, ogni Stato Contraente dovra' designare un membro del Tribunale. I due membri dovranno quindi scegliere un cittadino di uno Stato terzo che dovra' agire in qualita' di Presidente(qui di seguito denominato Presidente).Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri.
(4) Se, entro i termini di tempo specificati nel paragrafo (3) del presente Articolo, una delle due Parti non avra' ancora designato il suo arbitro, o i due arbitri non avranno raggiunto un accordo sul Presidente, potra' essere formulata una richiesta al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia per procedere alla nomina. Se per caso egli fosse cittadino di uno degli Stati contraenti, o se gli e' impossibile esercitare tale funzione, il Vice Presidente sara' invitato a procedere alla nomina. Nel caso in cui anche il Vice- Presidente sia un cittadino di uno degli Stati Contraenti, o non gli sia comunque possibile esercitare detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue per ordine di anzianita' e che non sia cittadino dei due Stati Contraenti sara' invitato ad effettuare la nomina.
(5) Il Tribunale Arbitrale prendera' la sua decisione a maggioranza dei voti. Tale decisione sara' vincolante. Ogni Stato Contraente sosterra' i costi del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti arbitrali: il costo del Presidente ed i restanti oneri saranno sostenuti in parti uguali da entrambi gli Stati Contraenti. Il Tribunale Arbitrale determinera' la propria procedura.
Art. 11
Articolo 11
Relazioni tra gli stati Contraenti
Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.
Relazioni tra gli stati Contraenti
Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra gli Stati Contraenti.
Art. 12
Articolo 12
Applicazione di altre norme
(1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui entrambi gli Stati Contraenti siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente Accordo impedira' a ciascuno dei due Stati Contraenti, o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli al proprio caso.
(2) Qualora il trattamento da riservare da parte di uno Stato Contraente ad investitori dell'altro Stato Contraente, secondo le proprie leggi ed i propri regolamenti, o altre specifiche disposizioni o contratti, sia piu' favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.
Applicazione di altre norme
(1) Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale di cui entrambi gli Stati Contraenti siano parti, oppure dal diritto internazionale generale, nulla nel presente Accordo impedira' a ciascuno dei due Stati Contraenti, o ad una qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche che abbiano effettuato investimenti nel territorio e nelle zone marittime dell'altro Stato Contraente, di trarre beneficio dalle norme che siano piu' favorevoli al proprio caso.
(2) Qualora il trattamento da riservare da parte di uno Stato Contraente ad investitori dell'altro Stato Contraente, secondo le proprie leggi ed i propri regolamenti, o altre specifiche disposizioni o contratti, sia piu' favorevole di quello concesso dal presente Accordo, verra' accordato il trattamento piu' favorevole.
Art. 13
Articolo 13
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore all'ultima data in cui ognuno degli Stati Contraenti avra' notificato all'altro che i propri adempimenti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati espletati.
Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore all'ultima data in cui ognuno degli Stati Contraenti avra' notificato all'altro che i propri adempimenti costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono stati espletati.
Art. 14
Articolo 14
Durata e scadenza
(1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per uno periodo di venti anni e continuera' a restare in vigore per altri corrispondenti periodo o periodi di tempo, a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza.
(2) In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da (1) a (12) continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di quindici anni dalla data di scadenza del presente Accordo.
Questo Accordo sostituisce il precedente avente lo stesso oggetto, firmato al Cairo il 29 Aprile 1975.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 nelle lingue
italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede
In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO REPUBBLICA ITALIANA
Parte di provvedimento in formato grafico
Durata e scadenza
(1) Il presente Accordo rimarra' in vigore per uno periodo di venti anni e continuera' a restare in vigore per altri corrispondenti periodo o periodi di tempo, a meno che non venga denunciato per iscritto da uno dei due Stati Contraenti un anno prima della sua scadenza.
(2) In relazione agli investimenti effettuati precedentemente alla data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli Articoli da (1) a (12) continueranno ad avere effetto per un ulteriore periodo di quindici anni dalla data di scadenza del presente Accordo.
Questo Accordo sostituisce il precedente avente lo stesso oggetto, firmato al Cairo il 29 Aprile 1975.
In fede di cio' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 nelle lingue
italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede
In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO REPUBBLICA ITALIANA
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1994
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Accordo-Protocollo
PROTOCOLLO
Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla promozione ed alla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni, che debbono essere considerate come parte integrante del detto accordo.
Per specifici casi non considerati dal presente Accordo, entrambe le parti concordano sulla possibilita' di consultazioni bilaterali, qualora essenziali interessi di investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunita' di fare ricorso ai principi o alle disposizioni del presente Accordo.
1. In relazione all'Articolo (3).
(a) A tutte le attivita' implicanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili e beni strumentali ed ogni operazione connessa sara' garantito un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attivita' connesse ad investimenti effettuati da cittadini dello Stato ospitante o dagli investitori di paesi terzi, qualunque sia quello piu' favorevole. Non ci sara' alcun impedimento al normale esercizio di tali attivita', purche' esse siano svolte in conformita' delle leggi e dei regolamenti del paese ospitante ed in osservanza delle disposizioni del presente Accordo.
(b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti saranno assicurate adeguate condizioni per lo svolgimento delle loro attivita' professionali.
(c) Gli Stati Contraenti faciliteranno, nel contesto dei loro ordinamenti giuridici nazionali, il rilascio dei visti d'ingresso e delle autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente e connessi con un investimento nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente.
2. In relazione all'Articolo 5:
Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni provvedimento di esproprio, di nazionalizzazione o altre analoghe misure, come il congelamento di disponibilita' finanziarie relative ad investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente.
3. In relazione agli Articoli 4, 5 e 6:
(a) il termine "senza indebito ritardo" quale richiamato dal disposto degli articoli 4, 5 e 6 deve intendersi rispettato se il rimpatrio ha luogo entro i periodi di tempo normalmente richiesti dalle consuetudini finanziarie internazionali e, in ogni caso, non oltre tre mesi.
(b) I redditi dei capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario.
4. In relazione all'Articolo 9:
Per quanto riguarda l'arbitrato di cui al paragrafo (2) dell'Articolo 9 da doversi effettuare in conformita' alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue:
(a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ogni Parte scegliera' un arbitro. Questi due arbitri designeranno, di comune accordo, un presidente che sara' cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti.
Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti nella vertenza abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all'arbitrato.
Se le nomine non saranno state effettuate entro il periodo di tempo sopramenzionato, ognuna delle due parti nella controversia potra' invitare il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare entro due mesi le nomine richieste.
(b) Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti. La sua decisione sara' definitiva e vincolante per entrambe le parti coinvolte nella controversia e verra' da queste ultime eseguita in conformita' con i rispettivi ordinamenti interni.
(c) Il lodo arbitrale verra' emesso in conformita' con gli ordinamenti nazionali, ivi incluse le norme relative ai conflitti di leggi dello Stato Contraente che accetta gli investimenti ed in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, nonche' con i principi generali di diritto internazionale riconosciuti ed osservati da entrambi gli Stati Contraenti.
(d) Ogni parte nella controversia sosterra' le spese relative al proprio arbitro ed al proprio legale nei procedimenti arbitrali.
L'onere relativo al Presidente ed i rimanenti costi del tribunale arbitrale saranno sostenuti in parte uguale dalle due parti nella controversia.
Redatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO REPUBBLICA ITALIANA
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Araba d'Egitto ed il Governo della Repubblica Italiana relativo alla promozione ed alla protezione degli investimenti, i sottoscritti Plenipotenziari hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni, che debbono essere considerate come parte integrante del detto accordo.
Per specifici casi non considerati dal presente Accordo, entrambe le parti concordano sulla possibilita' di consultazioni bilaterali, qualora essenziali interessi di investitori di uno degli Stati Contraenti suggeriscano l'opportunita' di fare ricorso ai principi o alle disposizioni del presente Accordo.
1. In relazione all'Articolo (3).
(a) A tutte le attivita' implicanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili e beni strumentali ed ogni operazione connessa sara' garantito un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attivita' connesse ad investimenti effettuati da cittadini dello Stato ospitante o dagli investitori di paesi terzi, qualunque sia quello piu' favorevole. Non ci sara' alcun impedimento al normale esercizio di tali attivita', purche' esse siano svolte in conformita' delle leggi e dei regolamenti del paese ospitante ed in osservanza delle disposizioni del presente Accordo.
(b) Ai cittadini autorizzati a lavorare nel territorio e nelle zone marittime di uno degli Stati Contraenti saranno assicurate adeguate condizioni per lo svolgimento delle loro attivita' professionali.
(c) Gli Stati Contraenti faciliteranno, nel contesto dei loro ordinamenti giuridici nazionali, il rilascio dei visti d'ingresso e delle autorizzazioni relative al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti dei cittadini di uno Stato Contraente e connessi con un investimento nel territorio e zone marittime dell'altro Stato Contraente.
2. In relazione all'Articolo 5:
Le disposizioni del presente Articolo si applicheranno ad ogni provvedimento di esproprio, di nazionalizzazione o altre analoghe misure, come il congelamento di disponibilita' finanziarie relative ad investimenti effettuati da investitori dell'altro Stato Contraente.
3. In relazione agli Articoli 4, 5 e 6:
(a) il termine "senza indebito ritardo" quale richiamato dal disposto degli articoli 4, 5 e 6 deve intendersi rispettato se il rimpatrio ha luogo entro i periodi di tempo normalmente richiesti dalle consuetudini finanziarie internazionali e, in ogni caso, non oltre tre mesi.
(b) I redditi dei capitali investiti godranno delle stesse facilitazioni e della stessa protezione di cui gode l'investimento originario.
4. In relazione all'Articolo 9:
Per quanto riguarda l'arbitrato di cui al paragrafo (2) dell'Articolo 9 da doversi effettuare in conformita' alle norme sull'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), il Tribunale Arbitrale sara' composto come segue:
(a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto da tre arbitri. Ogni Parte scegliera' un arbitro. Questi due arbitri designeranno, di comune accordo, un presidente che sara' cittadino di uno Stato terzo che abbia relazioni diplomatiche con entrambi gli Stati Contraenti.
Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data in cui una delle due parti nella vertenza abbia informato l'altra parte circa la sua intenzione di sottoporre la vertenza all'arbitrato.
Se le nomine non saranno state effettuate entro il periodo di tempo sopramenzionato, ognuna delle due parti nella controversia potra' invitare il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma ad effettuare entro due mesi le nomine richieste.
(b) Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza di voti. La sua decisione sara' definitiva e vincolante per entrambe le parti coinvolte nella controversia e verra' da queste ultime eseguita in conformita' con i rispettivi ordinamenti interni.
(c) Il lodo arbitrale verra' emesso in conformita' con gli ordinamenti nazionali, ivi incluse le norme relative ai conflitti di leggi dello Stato Contraente che accetta gli investimenti ed in conformita' con le disposizioni del presente Accordo, nonche' con i principi generali di diritto internazionale riconosciuti ed osservati da entrambi gli Stati Contraenti.
(d) Ogni parte nella controversia sosterra' le spese relative al proprio arbitro ed al proprio legale nei procedimenti arbitrali.
L'onere relativo al Presidente ed i rimanenti costi del tribunale arbitrale saranno sostenuti in parte uguale dalle due parti nella controversia.
Redatto in duplice copia al Cairo il 2 marzo 1989 in lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenza, prevarra' il testo inglese.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA D'EGITTO REPUBBLICA ITALIANA
Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico