Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, in considerazione delle finalita' istituzionali e delle attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati, sono erogati contributi alle associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella misura ivi indicata, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.
Nota all'art. 1:
- Il testo vigente dell' , recante attuazione della delega di cui all' , in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, e' il seguente:
"Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti di cui all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale, che abbiano una struttura associativa, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalita' giuridica di diritto privato con il decreto del presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo, precedente e ad essi individualmente relativo. Essi conservano la titolarita' dei beni necessari allo svolgimento delle attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da atti di liberalita' o contributi degli associati.
Alla individuazione dei beni di cui sopra si provvede con il decreto di cui al precedente art. 113.
Il decreto di cui al presente articolo dispone l'erogazione sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per il sostegno dell'attivita' associativa delle persone giuridiche private costituite ai sensi del presente articolo; tale contributo, per l'anno 1979, non potra' comunque superare il 50 per cento di quello erogato dallo Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto per l'ANMIL nell' , come modificato dalla legge di conversione.
In ogni caso a fare tempo dal 31 dicembre 1979 sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, pensioni, rendite, prestazioni previdenziali in genere, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.
A partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e all'ultimo comma hanno diritto di percepire mediante ritenuta sulle pensioni assegni e rendite erogati dallo Stato o da enti pubblici previdenziali, i contributi associativi che i titolari delle suddette prestazioni intendono loro versare mediante delega in forma libera.
Entro il 30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti pubblici interessati stabiliscono mediante apposite convenzioni, da stipularsi con gli enti associativi di cui al primo e ultimo comma, le modalita' della riscossione delle ritenute di cui al presente comma.
Dal 1 gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati, con apposite leggi potra' assegnare contributi alle associazioni nazionali che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti".
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Presidenza del Consiglio dei Ministri".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 gennaio 1994
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Tabella A
TABELLA A CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE
Milioni Denominazione di lire - -
Associazione italiana ciechi di guerra .. .. .. .. ... . . . . 90
Associazione italiana combattenti interalleati .. ... . . . . 60
Associazione nazionale combattenti della guerra
di liberazione inquadrati nei reparti regolari
delle forze armate .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... . .100
Associazione nazionale combattenti e reduci .. .. .... . . . 500
Associazione nazionale combattenti volontari
antifascisti in Spagna .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 50
Associazione nazionale ex deportati politici
nei campi nazisti . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 80
Associazione nazionale ex internati .. .. .. .. .. ... . . 200
Associazione nazionale famiglie caduti e
dispersi in guerra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... 950
Associazione nazionale famiglie italiane dei
martiri caduti per la liberta' della patria .. .. .. 200
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra 1.490
Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) .... 600
Associazione nazionale perseguitati politici
italiani antifascisti (ANPPIA) .. .. .. .. .. .. ... 90
Associazione nazionale reduci garibaldini .. .. .. ... 50
Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
dall'internamento e dalla guerra di liberazione .... 160
Associazione nazionale vittime civili di guerra .. .. .. .... 600
Federazione italiana delle associazioni partigiane ... 160
Federazione italiana volontari della liberta' .. .. .. 400
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia 70
Istituto del nastro azzurro .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150
(( Associazione nazionale partigiani cristiani (ANPC) ))