Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero".
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Norme di interpretazione autentica
1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del tesoro e' autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del tesoro entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attivita' industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l'indennizzo relativo all'avviamento delle attivita' di cui erano titolari nei Paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande gia' presentate in merito.
Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potra', ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda.
Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione, la commissione competente potra', ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per i beni materiali dell'azienda.
2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, debbono intendersi applicabili agli indennizzi dovuti per perdite subite sia in beni materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed in valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni societarie. Per le societa' le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il valore di esse verra' determinato in base al patrimonio netto dell'azienda.
3. Il requisito della cittadinanza italiana richiesto per poter fruire dei benefici di cui alla presente legge ed alle precedenti leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento al momento del verificarsi delle perdite dei beni, diritti ed interessi. I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, che non possano produrre gli atti dimostrativi della proprieta', per mancata corrispondenza da parte delle autorita' dello Stato nel cui territorio le proprieta' stesse erano situate, sono autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata che attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo, per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi che hanno impedito all'avente diritto il possesso della citata documentazione ed ogni altro elemento utile a dimostrare detta appartenenza. Tale dichiarazione deve essere resa al pretore o ad un notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza dei fatti. La stessa facolta' e' concessa ai cittadini e ditte italiani, gia' titolari o possessori di valori mobiliari andati smarriti. In presenza degli atti di acquisto, ovvero di altra documentazione comprovante il possesso utile dell'immobile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile, non e' richiesta la certificazione dell'avvenuta intavolazione, anche ove questa fosse stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in cui era situato l'immobile. La dichiarazione giurata degli interessati di cui al presente comma, resa in presenza di elementi precisi e concordanti, deve essere asseverata da conformi attestazioni di congruita' da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione dello Stato.
4. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.
5. Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da pagarsi per mutui per la durata di quindici anni, previsto dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 135, relativo al reimpiego degli indennizzi in attivita' produttive marittime, industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili, deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti a norma della presente legge nonche' delle predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985.
6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui al comma 5 deve essere presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto ministeriale di liquidazione, ovvero da quella di comunicazione dell'autorizzazione ministeriale di riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui al comma 5.
7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data di entrata in vigore della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' (Disposizioni concernenti la corresponsione degli indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero), come modificato dall' , e' il seguente:
"Art. 1. - I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni, diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla , o all'estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare di venti milioni interamente in contanti; per gli indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara' corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il restante 50 per cento in titoli di credito.
La presente legge non si applica ai cittadini, enti e societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi forma l'indennizzo totale dei beni perduti".
- La reca: "Disposizioni sulla corresponsione in indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all'estero".
- Il testo dell'art. 11 della citata e' il seguente:
"Art. 11. - Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta".
- Il testo dell'art. 2 della citata , come sostituito dal primo comma dell'art. 2 della citata , e' il seguente:
"Art. 2. - A coloro che intendano reimpiegare in attivita' produttive industriali, agricole, commerciali e artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a domanda, un concorso statale dell'8 per cento costante quindicennale sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti, istituti e aziende di credito fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato".
Art. 2.
Norme procedurali e di attuazione
1. Le riliquidazioni degli indennizzi gia' concessi a norma di leggi precedenti sono effettuate d'ufficio dai competenti organi del Ministero del tesoro, limitatamente alle parti di esse per le quali non siano state richieste revisioni di stime. Resta fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, possono chiedere al Ministero del tesoro la revisione della stima gia' effettuata ai sensi delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia.
3. Le procedure tecniche saranno autorizzate dalla competente commissione interministeriale qualora la documentazione esibita dalla parte, ovvero le argomentazioni addotte, assicurino l'acquisizione di elementi nuovi, atti al raggiungimento di una valutazione del bene diversa od integrativa di quella effettuata a suo tempo.
4. La competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all'attuazione della presente legge, nonche' delle leggi precedenti in materia, e' devoluta al giudice ordinario; l'amministrazione statale resta estranea ad ogni eventuale controversia che possa insorgere in ordine alla titolarita' del diritto all'indennizzo.
5. Le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme:
a) il diritto agli indennizzi previsti dalle leggi 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalita' previste dalle stesse, ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorita' tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonche' ai cittadini, agli enti e alle societa' italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in Zaire;
b) alle liquidazioni, eseguite o meno, di indennizzi per beni perduti nei territori ceduti alla Francia, a termini del trattato di pace, si applica il coefficiente previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985, n. 135.
6. L'articolo 9 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia e' concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
c) data del verificarsi delle perdite;
d) gravi infermita' o menomazioni;
e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo.
2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro".
"Art. 9. - 1. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge e dalle precedenti leggi in materia e' concessa in base ai seguenti criteri e nell'ordine:
a) reimpiego degli indennizzi;
b) mancata effettuazione di qualsiasi pagamento ai sensi delle leggi sopra indicate;
c) data del verificarsi delle perdite;
d) gravi infermita' o menomazioni;
e) priorita' inversa rispetto all'entita' dell'indennizzo.
2. Al fine di far valere il diritto alla precedenza di cui al comma 1, gli interessati presentano apposita domanda, corredata della specifica documentazione, al Ministero del tesoro".
7. Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta da parte della pubblica amministrazione di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle domande a suo tempo presentate, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data nella quale tali richieste siano state comunicate all'ultimo domicilio denunciato.
8. Trascorso il termine di cui al comma 7, la mancata trasmissione dei documenti richiesti, ovvero l'assenza di risposta al riguardo, determinera' l'automatica archiviazione della domanda e la conseguente decadenza dai relativi benefici.
9. La pubblica amministrazione resta autorizzata a provvedere alla liquidazione frazionata delle istanze presentate da piu' soggetti ove solo alcuni degli interessati abbiano corrisposto alle richieste.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, e sino all'espletamento di tutte le istanze relative agli indennizzi di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione nella quale si indica, per ogni singolo Paese:
a) il numero delle istanze liquidate;
b) l'importo complessivo erogato;
c) il numero delle istanze ancora da liquidare;
d) le iniziative assunte o da assumere perche' la materia regolata dalla presente legge e dalle precedenti possa essere portata a compimento entro il piu' breve termine possibile.
11. L'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, cosi' come sostituito dall'articolo 7 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Il testo del terzo comma dell'art. 8 della citata e' il seguente: "La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni e' dovoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, in- tegrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli indennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalita' previste dalla ".
- Per il testo del primo comma dell'art. 1 della citata , come sostituito dall'art. 1 della citata , si veda in nota all'art. 1.
- Gli articoli 3 e 4 della citata sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 4 e 5 della citata , dei quali qui si trascrive il testo:
"Art. 4. - Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla .
Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone,
comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della , e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla .
Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'art. 3 della presente legge".
"Art. 5. - Il valore dei beni, diritti ed interessi ai fini della presente legge sara' determinato, sentito il parere della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, dalle commissioni previste dal successivo art. 10.
Le valutazioni effettuate in via definitiva possono essere revisionate a domanda solo in presenza di documentazione probatoria.
Le valutazioni saranno fatte, per le perdite avvenute anteriormente al 1 gennaio 1950, esclusi i titolari di beni di cui alla , sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti all'anno 1938 e moltiplicati per 100 volte.
Per le perdite avvenute posteriormente al 1 gennaio 1950, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio, correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate e nel momento in cui furono adottati dalle autorita' straniere i primi provvedimenti limitativi o impeditivi della proprieta' o comunque nel momento in cui si e' di fatto verificato lo spossessamento, moltiplicati per un coefficiente di rivalutazione 1,90.
Per gli aventi diritto di cui al precedente art. 3, la conversione in lire italiane dell'ammontare delle valutazioni sara' effettuata secondo un tasso di cambio, stabilito con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari a quello corrente alla data in cui si e' verificato l'evento che ha causato il danno da indennizzare.
Per le perdite subite in Tunisia nel periodo 1944-47, le valutazioni saranno fatte sulla base dei prezzi di comune commercio in quello Stato al 1938 e al cambio del franco francese di quella data moltiplicato per il coefficiente 200.
Gli interessati che presentino la domanda per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge possono, nella domanda stessa, chiedere una revisione della stima dei beni gia' effettuata con carattere di dichiarata provvisorieta' sulla base delle precedenti disposizioni di legge che regolano la materia".
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della citata :
"Art. 8. - Ai titolari di beni di cui alla , verra' corrisposto, a saldo definitivo di ogni ulteriore pretesa e diritto, un indennizzo determinato mediante valutazioni con riferimento ai prezzi di comune commercio correnti al 1938 nei territori in cui erano situati i beni stessi, moltiplicati per il coefficiente unico 200, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Ai medesimi titolari si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2.
La competenza per la liquidazione e le riliquidazioni e' devoluta alle commissioni previste dalle leggi precedenti in materia, integrate dai rappresentanti delle categorie, mentre gli idennizzi saranno corrisposti in contanti ed in titoli di credito in base ai criteri ed alle modalita' previste dalla .
Dall'importo risultante dalla maggiorazione degli indennizzi, previsti dal precedente primo comma, saranno detratte le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo agli aventi diritto.
L'indennizzo, relativo alle domande che fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge non hanno potuto essere liquidate per insufficiente documentazione in ordine alla quantificazione del danno, sara' liquidato dalle commissioni interministeriali competenti per materia con i criteri stabiliti dall' previa presentazione da parte dell'avente diritto di una dichiarazione giurata ai sensi dell' .
Per gli immobili tale dichiarazione giurata deve venir resa, oltre che dall'avente diritto, anche da quattro cittadini italiani profughi gia' residenti nello stesso comune del richiedente.
Sono valide le domande gia' presentate ai sensi dei precedenti provvedimenti in materia. Nuove domande o integrazioni di quelle gia' prodotte potranno venire presentate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dalla presente legge.
Sono altresi' valide ai fini della concessione dell'indennizzo le domande presentate per ottenere la libera disponibilita' ai sensi dell'accordo italo-jugoslavo del 3 luglio 1965, ratificato con del trattato di Osimo, ratificato con , e che, anche in parte, non siano state accolte".
- La , appartiene alla legislazione della Repubblica tunisina.
- L'art. 11 della citata , come sostituito dall' , abrogato dalla legge qui pubblicata, era cosi' formulato:
"Art. 11. - Alla regolamentazione interna delle commissioni, alla nomina dei componenti effettivi e supplenti, alle sostituzioni degli stessi e alla nomina di esperti previsti dalle norme istitutive delle singole commissioni, stabilendo anche le scadenze degli incarichi, provvede il Ministro del tesoro, al quale compete altresi' stabilire i compensi da erogarsi ai componenti delle commissioni ed agli esperti nonche' curare ogni altro adempimento occorrente per l'applicazione della presente legge".
Art. 3.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 114 ))
((2))
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che le Commissioni interministeriali di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, sono soppresse.
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 1)
che le Commissioni interministeriali di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo, sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le Commissioni interministeriali di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono soppresse.