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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli eggetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 settembre 1993, n. 390.
AVVERTENZA: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 283 del 2 dicembre 1993. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 43.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 gennaio 1994
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO __________________

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1993, N.487
All'articolo 2, comma 2, le parole: " regolanti i rapporti " sono sostituite dalle seguenti: " aventi efficacia ".
All'articolo 4:
al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Esso determina gli scopi istituzionali dell'ente, disciplina le competenze degli organi del medesimo, indica gli atti da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante o di altri Ministeri e reca principi generali in ordine alla organizzazione e al funzionamento dell'ente ";
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
" 3-bis. Il consiglio di amministrazione dell'ente adotta anche i regolamenti tecnici concernenti lo svolgimento delle attivita' del medesimo, che sono approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ".
All'articolo 6:
al comma 2, alinea, dopo le parole: " funzione pubblica ", sono inserite le seguenti: ", sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ";
al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Tuttavia, il suddetto personale; su esplicita richiesta da formularsi entro il 30 giugno 1994, sara' definitivamcnte trasferito, nei limiti delle disponibilita' di organico, alle amministrazioni medesime ".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
" ART. 11. - (Attribuzioni del Ministero) - 1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sovrintende ai servizi postali, di bancoposta, di telecomunicazioni; esercita direttamente le funzioni di regolamentazione nonche' i poteri di indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo previsti dalla legge; rappresenta il Governo nelle sedi comunitarie e internazionali; analizza e studia, anche con appositi piani di ricerca, sul piano nazionale ed internazionale, le prospettive di evoluzione economica, tecnica e giuridica dei settori delle poste e delle telecomunicazioni; adotta e pubblica le norme tecniche per la omologazione e la utilizzazione degli apparati terminali suscettibili di essere collegati direttamente o indirettamente alle reti di telecomunicazione e rilascia i relativi certificati; omologa le apparecchiature di telecomunicazioni; rilascia le concessioni, le autorizzazioni e le licenze, approvando le relative convenzioni e vigila sul rispetto degli obblighi in esse previsti; definisce le norme tecniche e, in considerazione degli interessi degli utenti, i livelli di qualita' dei servizi; predispone i piani di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze e vigila sulla loro applicazione, prestando assistenza tecnica al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ".
All'articolo 12:
al comma 1, alinea, dopo le parole: " su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ", sono inserite le seguenti: " previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative";
al comma 1, lettera b), dopo le parole: " compiti di studio e ricerca scientifica, ", sono inserite le seguenti: " anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, ";
al comma 1, dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente:
" e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella A, purche' senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze ";
al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: " telecomunicazioni ", sono inserite le seguenti: " previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ".
All'articolo 14, il comma 2 e' soppresso.