Modifiche e integrazioni alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' sostituito dal seguente:
" 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
" 5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente.
"Art. 2 (Copertura finanziaria). - 1. Per gli anni 1992, 1993 e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti dall' , il contributo dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: 'Rifinanziamento dell' '.
2. I fondi a valere sull' , convertito, con modificazioni, dalla , al netto delle somme impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con provvedimento regionale anche provvisorio di concessione del contributo per la realizzazione dei programmi di edilizia agevolata finanziati ai sensi della , e successive modificazioni, ed al netto di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri quantificati per ciascuna regione con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, presidente del Comitato per l'edilizia residenziale (CER), sono destinati prioritariamente, e fino al limite del 30 per cento delle disponibilita', ai programmi di cui all'art. 16.
3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2 si applicano altresi' le disposizioni di cui all' , convertito, con modificazioni, dalla .
4. La riserva di cui all' , si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.
5. Per la concessione di contributi ai sensi dell' , convertito, con modificazioni, dalla , a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra gli appartenenti alle Forze armate, compreso il personale che ha cessato il servizio, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
- Si riporta il testo dell'intero , recante provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti le esportazioni, l'edilizia e le opere pubbliche:
"Art. 7 (Cooperative edilizie). - Al fine di consentire la concessione di contributi integrativi alle cooperative edilizie finanziate ai sensi della , e successive modificazioni ed integrazioni, che non abbiano ottenuto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il provvedimento di concessione del mutuo, e' autorizzato il limite di impegno di lire 2 miliardi per l'anno finanziario 1975.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma e' determinata dal Ministro per i lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo determinato ai sensi del successivo art. 8; in ogni caso non potra' gravare sugli assegnatari degli alloggi un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati di cui alla legge 1 novembre 1965, n. 1179.
E' autorizzato, altresi', il limite di impegno di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi, ai sensi della , e successive modificazioni ed integrazioni, a cooperative edilizie a proprieta' indivisa, costituite esclusivamente fra appartenenti alle forze armate e di polizia, che abbiano i requisiti statutari previsti dall' , e successive modificazioni.
Le annualita' relative ai contributi di cui ai precedenti commi sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici".
Art. 2.
1. All'articolo 18, comma 2, lettera b), della legge 17 febbraio 1992, n. 179, le parole da: "sia deliberata" fino a: "dei soci iscritti" sono sostituite dalle seguenti: "sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti".
2. Le regioni hanno la facolta' di differire, entro e non oltre il 31 dicembre 1994, il termine per la presentazione del piano di cessione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera g), della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 18 (Autorizzazione alla cessione in proprieta' del patrimonio realizzato da cooperative a proprieta' indivisa). - 1. Le cooperative a proprieta' indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse prima della data di entrata in vigore della presente legge per la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere al CER o alla regione, in deroga al divieto statutario previsto dal , e successive modificazioni, l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano gia' ottenuto l'assegnazione in uso e godimento.
2. La regione puo' concedere l'autorizzazione a cedere gli alloggi a condizione che:
a) siano modificati lo statuto e l'atto costitutivo della societa', qualora non prevedano la possibilita' di realizzare alloggi da assegnare anche in proprieta' individuale;
b) la richiesta di autorizzazione alla cessione in proprieta' individuale, di cui al comma 1, riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi facenti parte dell'insegnamento oggetto della richiesta di autorizzazione ed essa sia deliberata a maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Qualora la richiesta di autorizzazione non riguardi la totalita' degli alloggi la cooperativa deve assumere contestualmente l'impegno a provvedere alla diretta gestione degli alloggi che non verranno ceduti in proprieta' individuale ovvero deve indicare alla regione la cooperativa o l'ente che si sono dichiarati disponibili ad acquistare gli stessi alloggi alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 19, documentando tale disponibilita';
c) sia modificata la convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda l'assegnazione in proprieta' individuale delle abitazioni realizzate, ovvero, ove non esista, sia stipulata specifica convenzione comunale, per la determinazione del prezzo di cessione delle abitazioni, di cui alla , e successive modificazioni. I comuni nell'ambito di tale convenzione provvedono a determinare il prezzo di cessione ai soci sulla base dei seguenti criteri:
1) qualora l'autorizzazione alla cessione di cui al comma 1 riguardi l'intero patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione ai soci gia' assegnatari in godimento e' costituito dal valore delle singole unita' immobiliari risultante dall'ultimo bilancio approvato;
2) qualora l'autorizzazione di cui al numero 1) della presente lettera riguardi solo una quota del patrimonio immobiliare della cooperativa, il prezzo di cessione e' determinato, per la parte di valore del bilancio finanziata con risorse della medesima cooperativa, mediante l'applicazione dei criteri di cui all'art. 19, comma 2, e per la parte restante in misura pari al valore stesso; le fonti di finanziamento dell'intervento devono risultare dal programma finanziario approvato dal consiglio di amministrazione della cooperativa;
d) siano approvati da parte degli enti erogatori, per i mutui in corso di ammortamento, l'entita' del contributo, nonche' il piano di riparto del mutuo e del contributo per il conseguente accollo individuale;
e) la stessa regione e gli altri enti locali, erogatori di eventuali provvidenze integrative alle agevolazioni di cui al comma 1, si esprimano sul mantenimento o meno o sulla riduzione di dette provvidenze ovvero sul rimborso di quelle gia' erogate;
f) sia acquisita l'adesione degli istituti mutuanti alla eventuale riduzione del capitale mutuato in relazione al maggior importo ammesso originariamente al finanziamento sulla base della previsione legislativa per la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative a proprieta' indivisa;
g) per le cooperative a proprieta' indivisa con patrimonio superiore a centocinquanta alloggi, sia presentato alla regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano di cessione in proprieta' in base alle richieste dei propri soci, e la cessione sia relativa ad alloggi per i quali siano trascorsi almeno cinque anni dall'entrata in ammortamento del mutuo.
3. Per gli alloggi ceduti in proprieta' individuale il tasso agevolato viene commisurato a quello previsto dalla legge di finanziamento per gli alloggi realizzati da coop- erative a proprieta' individuale, riferito all'epoca della concessione del medesimo. Gli assegnatari che ottengano delle cessioni in proprieta' sono tenuti a rimborsare agli enti erogatori la differenza fra i contributi erogati fino alla data dell'assegnazione in proprieta' e quelli previsti, fino alla stessa data, per le cooperative a proprieta' individuale. La somma risultante deve essere restituita in un'unica soluzione, al momento dell'atto di assegnazione in proprieta', nella misura del 50 per cento del suo importo. In alternativa, l'ente erogatore, su richiesta dei soci interessati, puo' autorizzare il pagamento dell'intera somma risultante in dieci annualita' di uguale importo. Gli assegnatari che ottengano la cessione in proprieta' dell'alloggio sono altresi' tenuti a corrispondere le spese conseguenti alla modifica della convenzione comunale ed alla modifica del mutuo di cui alle lettere c) e d) del comma 2.
4. Le somme introitate ai sensi del presente articolo sono versate alla Cassa depositi e prestiti ai sensi e per gli effetti di cui alla , e succes- sive modificazioni.
5. Nella trasformazione dell'assegnazione in uso e godimento in assegnazione in proprieta' individuale, di cui al presente articolo, i requisiti soggettivi dei soci sono quelli stabiliti dalle leggi vigenti alla data di assegnazione in uso e godimento degli alloggi".
Art. 3.
1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' sostituito dal seguente:
" 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati".
" 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati".
Nota all'art. 3:
- Il testo dell' , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 20 (Autorizzazione alla vendita e alla locazione da parte dell'assegnatario o dell'acquirente di alloggi). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di edilizia agevolata possono essere alienati o locati, nei primi cinque anni decorrenti dall'assegnazione o dall'acquisto e previa autorizzazione della regione, quando sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi. Decorso tale termine, gli alloggi stessi possono essere alienati o locati.
2. In tutti i casi di subentro il contributo e' mantenuto a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento del subentro stesso".
Art. 4.
1. Il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e' sostituito dal seguente:
" 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti".
" 1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell' (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia) come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 9 (Nuovi contributi in materia edilizia). - 1. I fondi di cui alla , e succes- sive modificazioni, possono essere destinati a parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni, dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti.
2. Gli alloggi realizzati sono concessi in locazione per un periodo non inferiore a otto anni e sono soggetti alle disposizioni di cui ai .
3. Il CER definisce modalita' e criteri generali per la determinazione dell'ammontare dei contributi, per la loro concessione e per il loro eventuale rimborso, nonche' per l'individuazione dei locatari".
La , recante liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori, prevede, con l'art. 10, per il finanziamento del programma decennale di costruzione di detti alloggi, contributi a carico dello Stato (fino al 31 marzo 1970; termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1977 dall' ), dei dipendenti e dei datori di lavoro (fino al 31 marzo 1970; termine prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1995 dall' ).
Il testo dei , piu' volte citata, e' il seguente:
"3. Nel vigore della , e successive modificazioni, il corrispettivo di godimento da porsi a carico del socio assegnatario di alloggio di cooperativa edilizia ovvero il canone di locazione e' determinato, ai sensi dell'art. 26 della medesima legge, in base al piano finanziario relativo ai costi dell'intervento costruttivo da realizzarsi sull'area concessa dal comune o stabiliti nella convenzione.
4. Il conduttore, non puo' sublocare neppure parzialmente l'immobile ottenuto, pena la risoluzione di diritto del contratto.
5. Alla scadenza dell'ottavo anno il contratto, qualunque sia la durata intercorsa anche in deroga alla normativa vigente, e' risolto di diritto. A seguito di comunicazione del locatore, l'immobile deve essere lasciato libero dal conduttore.
6. Le abitazioni realizzate, ai sensi del presente articolo, possono essere cedute anche prima del termine di cui al comma 1, e purche' la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari, con esclusione delle vendite frazionate.
7. Nel caso di vendita, ai sensi del comma 6, al conduttore e' comunque garantita la prosecuzione della locazione per l'intera durata determinata ai sensi del comma 1.
8. Trascorso il termine di cui al comma 1, gli immobili possono essere ceduti anche per singole unita' immobiliari con prelazione a favore dei conduttori".
- Per la si veda nella nota precedente.
Art. 5.
1. Le economie sui fondi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, ripartiti dal comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale (CER) con delibera 16 gennaio 1987, in favore dei comuni individuati nella tabella allegata alla delibera suddetta, a qualunque titolo giacenti, all'entrata in vigore della presente legge, presso le tesorerie provinciali o comunali, possono essere utilizzate dagli stessi comuni, previa autorizzazione del comitato esecutivo del CER, per le finalita' previste dall'articolo 3, primo comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali maggiori oneri derivanti dai programmi gia' finanziati ai sensi dello stesso articolo 3, primo comma, lettera q).
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo del recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative:
"1. Per far fronte alla situazione di particolare tensione abitativa che si registra nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, secondo le risultanze del censimento del 25 ottobre 1981, il comitato esecutivo del Comitato per l'edilizia residenziale - CER - ripartisce fra tali comuni la somma di lire 800 miliardi per provvedere:
a) quanto a lire 600 miliardi, all'acquisto di immobili abitabili alla data dell'acquisto stesso; una quota non superiore al 20 per cento della somma assegnata a ciascun comune puo' essere utilizzata per il recupero di immobili di loro proprieta' destinati ad uso abitativo;
b) quanto a lire 200 miliardi, alla corresponsione, direttamente da parte dei comuni, dei contributi in conto capitale di cui al , convertito, con modificazioni, dalla ".
- Il testo dell'intero (Norme per l'edilizia residenziale) e' il seguente:
"Art. 3 (Competenze del Comitato per l'edilizia residenziale). - Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:
a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;
b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;
d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalita' di erogazione dei flussi finanziari;
e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;
f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruenti del contributo dello Stato;
i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
l) determina le modalita' per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, lettera f);
m) determina le modalita' per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualita' e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;
n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 e del secondo comma dell'art. 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonche' la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'art. 16;
p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell' , sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;
q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze piu' urgenti, anche in relazione a pubbliche calamita';
r) propone al Comitato interministeriale per il credito e risparmio i criteri e le direttive cui gli istituti di credito fondiario e la Cassa depositi e prestiti dovranno attenersi nella concessione dei finanziamenti da destinare ai programmi di cui alla lettera c) dell'art. 2;
r-bis) dispone una riserva di finanziamenti complessivi per la concessione di contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooper- ative o loro consorzi per la realizzazione con tipologia idonea o per l'adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata alle esigenze di assegnatari o acquirenti handicappati ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano persone handicappate in situazione di gravita' o con ridotte o impedite capacita' motorie (2/c).
Il Comitato per l'edilizia residenziale determina i criteri e le modalita' di impiego, anche in deroga alle vigenti norme sulla contabilita' generale dello Stato e sulle opere di conto dello Stato, dei finanziamenti previsti dalla lettera f) del precedente art. 2 e di quelli destinati ad interventi straordinari di cui al punto q) del presente articolo.
Le deliberazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, ad eccezione di quelle relative all'esercizio di funzioni consultive, sono rese esecutive con provvedimento del suo presidente".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 gennaio 1994
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO