Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonche' per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Modello unico di dichiarazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanita' e il Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a:
a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico di dichiarazione, le disposizioni di legge e le relative norme di attuazione che stabiliscono obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica;
b) fissare un termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni altro diverso termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione di cui alla lettera a).
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri adotta con proprio decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di
cui al comma 1, il modello
unico di dichiarazione.
cui al comma 1, il modello
unico di dichiarazione.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all' :
- Il (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2.
Presentazione del modello unico di dichiarazione
1. Il modello unico di dichiarazione e' presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, entro il termine stabilito dal decreto di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro trenta giorni dal ricevimento provvede a trasmettere il modello unico di dichiarazione alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, e all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere).
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina i diritti di segreteria da corrispondere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, comprensivi degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4.
4. Il modello unico di dichiarazione sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
5. Sui dati contenuti nel modello unico di dichiarazione in possesso delle pubbliche amministrazioni e' esercitato il diritto di accesso ai sensi del capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Nota all' reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; in particolare il capo V concerne: "Accesso ai documenti amministrativi".
Art. 3.
Raccolta statistica
1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta e' articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio.
2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4.
3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.
Art. 4.
Controlli
1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nonche' dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.
3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonche' dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
Art. 5.
Sistema di ecogestione e di audit ambientale
1. L'organismo individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto- legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, svolge altresi' i compiti previsti dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993.
2. Le somme derivanti dai diritti di utilizzazione delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera c), del presente articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto- legge n. 216 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 294 del 1993.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) le modalita' di rilascio delle dichiarazioni di partecipazione al sistema di ecogestione e di audit ambientale;
b) l'obbligo per i soggetti richiedenti il rilascio delle dichiarazioni di presentare apposita domanda allegando la documentazione richiesta certificata ai sensi della legislazione vigente;
c) le condizioni di uso delle dichiarazioni e gli importi dei diritti di utilizzazione delle dichiarazioni stesse, tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti;
d) le modalita' ed i criteri per dare comunicazione al pubblico e pubblicizzare le dichiarazioni e per la pubblicazione dell'elenco dei soggetti cui le stesse sono state rilasciate;
e) le modalita' per l'effettuazione dei controlli, anche a campione, avvalendosi degli organi delle amministrazioni dello Stato e di enti pubblici. Il controllo e' avviato anche ad istanza delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative;
f) l'applicazione a titolo sperimentale ai settori del commercio e dei servizi del sistema di ecogestione e di audit ambientale.
4. Gli organismi di certificazione svolgono altresi' le funzioni e i compiti dei verificatori ambientali previsti dal citato regolamento (CEE) n. 1836/93.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la conclusione di un accordo di programma con le organizzazioni di categoria interessate, per l'applicazione del citato regolamento (CEE) n. 1836/93 presso le piccole e medie imprese, prevedendo a tal fine anche semplificazioni procedurali e agevolazioni finanziarie nell'ambito di quelle gia' stabilite dalla legislazione vigente.
Note all'art. 5:
- Il testo dell' (Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualita' ecologica - Ecolabel) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Le somme derivanti dai diritti di concessione d'uso del marchio CEE di qualita' ecologica, di cui al regolamento n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali dell'organismo competente da istituire ai sensi del medesimo regolamento, ivi compresi i compensi spettanti ai componenti.
2. Per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali dell'organismo di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme non utilizzate in ciascuno dei due anni possono esserlo nell'anno successivo.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compreso l'utilizzo delle somme di cui ai commi 1 e 2.
4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui".
- Il testo dell'art. 18 del regolamento CEE n. 1836/93 (Adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit) e' il seguente:
"Art. 18 (Organismi competenti). - 1. Ogni Stato membro designa, entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, l'organismo competente cui spetta l'esecuzione dei compiti pevisti dal presente regolamento, in particolare degli articoli 8 e 9, e ne informa la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono affinche' la composizione degli organismi competenti sia tale da garantire che detti organismi siano indipendenti e imparziali e applichino in modo coerente le disposizioni del presente regolamento. Gli organismi competenti dispongono in particolare di procedure per prendere in considerazione le osservazioni delle parti interessate, relative ai siti registrati".
Art. 6.
Disposizioni transitorie
1. In attesa dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 1, il modello unico di dichiarazione, in sede di prima applicazione della presente legge, e' adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione, in caso di obblighi periodici, e' fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i termini previsti in caso di obblighi che abbiano carattere non periodico. (1) (2) (3)(5)((6))
2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello e' fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 3 luglio 1997, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1997, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1996, al 31 luglio 1997."
La L. 3 luglio 1997, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 73 alla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1997, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1996, al 31 luglio 1997."
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 6, comma 14) che "Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999."
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 6, comma 14) che "Al fine di agevolare l'assolvimento, da parte degli enti e delle imprese, degli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti e di imballaggi, il termine del 30 aprile 1999 per la presentazione, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999, e' prorogato, per le dichiarazioni da presentare con riferimento all'anno 1998, al 30 giugno 1999."
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 2010, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010."
Il D.L. 20 maggio 2010, n. 72, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 2010, n. 111, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le dichiarazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, per le quali i soggetti tenuti, con riferimento all'anno 2009, si avvalgano del modello unico di dichiarazione ambientale aggiornato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della medesima legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2010, possono essere presentate fino al 30 giugno 2010."
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-sexies) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' prorogato al 31 dicembre 2017".
Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-sexies) che "Fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, per i soggetti di cui al medesimo comma obbligati alla presentazione del modello unico di dichiarazione ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017, il termine previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e' prorogato al 31 dicembre 2017".
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 113, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;".
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 113, comma 1, lettera a)) che "Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1994
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Tabella A
TABELLA A
( Articoli 4, comma 1 , e 6, comma 1) Legge 10 maggio 1976, n. 319 .
Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 .
Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 .
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 .
( Articoli 4, comma 1 , e 6, comma 1) Legge 10 maggio 1976, n. 319 .
Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 .
Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 .
Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 .
Decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 .