Riconoscimento di periodi contributivi in favore degli iscritti al Fondo pensioni del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresi' riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo".
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo del (Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni), quale risulta a seguito della modifica apportata dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 5 (Norme previdenziali). - 1. Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia di cui alla , e successive modificazioni, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, in deroga alla , delle societa' di cui all'art. 5 della predetta , di quelle di cui all' , nonche' il personale transitato alla Societa' o alle concessionarie ai sensi del comma 4 dell'art. 4. Le predette societa' hanno l'obbligo di garantire, a tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un'unica posizione assicurativa dell'intera situazione previdenziale singolarmente maturata, e a tal fine sono tenute a versare al Fondo le somme necessarie alla costituzione della riserva matematica, determinata ai sensi dell' , e sulla base delle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, al netto del trasferimento al Fondo, da parte della gestione o delle gestioni interessate, dell'ammontare dei contributi relativi ai periodi precedenti di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,5 per cento. Alle stesse condizioni, a richiesta dell'iscritto sono altresi' riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo".
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