Adeguamento del contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita".
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 il contributo annuo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza di cui alla legge 22 dicembre 1981, n. 776, e' elevato a lire 5.000 milioni, anche per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4 della presente legge.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Nota all' reca "Adeguamento del contributo dello Stato a favore della Biblioteca italiana per i ciechi 'Regina Margherita' di Monza".
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Art. 2.
1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il piu' ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, attraverso l'uso di sistemi tecnologici multimediali in favore dei non vedenti residenti in Italia o nei Paesi membri della Comunita' europea, nonche' nei Paesi con i quali esistano appositi accordi, puo' accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonche' ai fondi della Comunita' economica europea, secondo le modalita' previste dalle leggi in vigore.
Art. 3.
1. Per la realizzazione dei suoi programmi e per gli scopi di cui all'articolo 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", ove ne ravvisi l'esigenza e l'utilita', puo' istituire in ambito regionale, provinciale o nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti propri centri di distribuzione o di produzione; puo' altresi' stipulare apposite convenzioni con biblioteche e idonei centri di produzione specializzati, localmente esistenti, per assicurare sull'intero territorio nazionale un piu' adeguato, tempestivo e omogeneo servizio ((nonche' per potenziare la rete dei centri di consulenza tiflodidattica allo scopo di garantire la copertura dell'intero territorio nazionale)).
2. Le amministrazioni locali e le altre istituzioni competenti per legge a garantire il diritto allo studio agli alunni non vedenti delle scuole di ogni ordine e grado, o agli studenti non vedenti iscritti a corsi universitari o di formazione professionale, possono stipulare apposite convenzioni con la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", per la fornitura di sussidi didattici speciali ((fruibili dagli alunni minorati della vista anche in forma di supporto digitale)), il cui elenco dettagliato deve essere trasmesso entro il 15 giugno di ogni anno, per ciascun alunno non vedente frequentante le scuole elementari e medie di primo e secondo grado, ed entro i quindici giorni successivi alla comunicazione da parte dei responsabili d'istituto, per gli studenti non vedenti frequentanti corsi universitari o corsi di formazione professionale.
((2-bis. Per le finalita' di cui al comma 2, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" puo' stipulare convenzioni con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private per il potenziamento della propria rete di centri di produzione impegnati nell'editoria scolastica))
3. Per gli adempimenti di cui al comma 2 i direttori dei circoli didattici e i presidi delle scuole medie di primo e secondo grado hanno l'obbligo di effettuare, entro il 31 maggio di ogni anno, le necessarie comunicazioni relative alla frequenza da parte di alunni non vedenti alle amministrazioni di cui al citato comma 2; alla medesima comunicazione sono tenuti i responsabili degli istituti universitari, o degli istituti nei quali si svolgono corsi di formazione professionale, frequentati da studenti non vedenti, entro i quindici giorni successivi alla formazione dei piani di studio e all'adozione o indicazione dei relativi testi.
Art. 4.
1. La Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" istituisce in Roma un centro di documentazione mediante la raccolta di opere, di riviste specializzate e di quant'altro possa costituire valido strumento scientifico per studiosi, ricercatori ed operatori scolastici e sociali per il superamento di tutte le barriere culturali e per promuovere lo studio e la divulgazione della scienza tiflologica.
2. Per la realizzazione e l'attivazione del centro di documentazione di cui al comma 1, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" puo' avvalersi di altre istituzioni pubbliche o private, di comprovata esperienza e competenza; puo' in particolare avvalersi del concorso e dei contributi dei Ministeri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali, nonche' del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 gennaio 1994
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: CONSO