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Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonche' della convenzione in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 5 ottobre 1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L'Aja il 28 maggio 1970.

Art. 20

Art. 20.
1. La presente Convenzione non pregiudica gli impegni che uno Stato contraente puo' avere nei confronti di uno Stato non contraente in virtu' di uno strumento internazionale avente per oggetto materie regolate dalla presente Convenzione.
2. Quando due o piu' Stati contraenti hanno posto in essere, od intendono farlo, una legislazione uniforme nel campo dell'affidamento dei minori od un sistema particolare di riconoscimento o di esecuzione dei provvedimenti in questo campo, essi avranno la facolta' di applicare tra loro tale legislazione o tale sistema in luogo della presente Convenzione o di parte di essa. Per avvalersi di questa disposizione detti Stati dovranno notificare la loro decisione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Ogni modifica o revoca di detta decisione deve anch'essa essere notificata.