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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unita' sanitarie locali, nonche' norme per le attestazioni da parte delle unita' sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, 26 ottobre 1992, n. 418, 30 dicembre 1992, n. 510, 2 marzo 1993, n. 45, 28 aprile 1993, n. 128, e 28 giugno 1993, n. 209.
AVVERTENZA: Il , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 28 agosto 1993. A norma dell' (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 22.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 ottobre 1993
SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri GARAVAGLIA, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: CONSO

Allegato

ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27
AGOSTO 1993, N. 324.
All'articolo 1:
al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La carica di amministratore straordinario e' incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attivita' lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilita' previste dalla legislazione vigente";
al comma 3, lettera a), dopo le parole: "al sindaco del comune" sono inserite le seguenti: "o ad un suo delegato";
al comma 3, lettera b), dopo le parole: "alla conferenza dei sindaci" sono inserite le seguenti: "o loro delegati";
al comma 4, dopo le parole: "La conferenza di cui al comma 3, lettera b), e' presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti" sono inserite le seguenti: "o da un suo delegato";
al comma 5, dopo la parola: "esaminano" sono inserite le seguenti: "ed approvano";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La responsabilita' degli amministratori e dei dipendenti delle unita' sanitarie locali, delle regioni, delle province e dei comuni e' personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa, nei limiti in cui gli stessi eredi ne abbiano beneficiato patrimonialmente.";
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Ai responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni e degli enti ospedalieri disciolti sono estese le disposizioni di cui all' articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dalla data di entrata in vigore della predetta legge. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei responsabili delle unita' sanitarie locali, delle regioni, degli enti ospedalieri disciolti e dei soggetti di cui al medesimo articolo 58, comma 4, della citata legge n. 142 del 1990 , anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alle giurisdizioni contabile ed amministrativa.";
al comma 8, terzo periodo, le parole: "al doppio della predetta somma." sono sostituite dalle seguenti: "al doppio della predetta somma, fatti salvi i provvedimenti adottati."; il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: "All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione. Per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni e per gli spostamenti connessi allo svolgimento delle proprie funzioni all'amministratore straordinario spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle misure previste per i dipendenti dello Stato."; e al quinto periodo, le parole: "Per i pubblici dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "Per i dipendenti pubblici e privati";
il comma 12 e' soppresso.
All'articolo 2:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: "uno psicologo" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unita' sanitaria locale di residenza dell'alunno.";
al comma 3, le parole: ", e comunque per non piu' di un anno" sono soppresse;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3- bis. La commissione medica di cui all' articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
3- ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , le parole 'hanno diritto a tre giorni di permesso mensile' devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri".