Ratifica ed esecuzione della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con annessi, relativo atto finale e risoluzioni, fatta a Basilea il 22 marzo 1989.
Art. 20
Articolo 20
Soluzione delle controversie
1. Se una controversia sorge tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione o all'osservanza della presente Convenzione o di ogni Protocollo relativo, tali Parti si sforzano di risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.
2. Se le Parti in causa non possono risolvere la controversia con i mezzi di cui al paragrafo precedente, tale controversia qualora le Parti convengano in tal senso, sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato secondo le condizioni de- terminate nell'Annesso VI relativo all'arbitrato. Tuttavia, se le Parti non riescono ad intendersi in vista di sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato esse non saranno sollevate dalla loro responsabilita' di continuare di sforzarsi di risolverla con i mezzi menzionati nel paragrafo 1.
3. Nel ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la presente Convenzione o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, ogni Stato od ogni organizzazione d'integrazione politica o economica possono dichiarare che riconoscono come obbligatoria ipso facto e senza accordo particolare, per ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, la presentazione della controversia:
a) alla Corte Internazionale di Giustizia e/o
b) ad arbitrato in conformita' con le procedure stabilite all'Annesso VI. Tale dichiarazione deve essere notificata per iscritto al Segretariato che la comunichera' alle Parti.
Soluzione delle controversie
1. Se una controversia sorge tra le Parti in merito all'interpretazione, all'applicazione o all'osservanza della presente Convenzione o di ogni Protocollo relativo, tali Parti si sforzano di risolverla per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta.
2. Se le Parti in causa non possono risolvere la controversia con i mezzi di cui al paragrafo precedente, tale controversia qualora le Parti convengano in tal senso, sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato secondo le condizioni de- terminate nell'Annesso VI relativo all'arbitrato. Tuttavia, se le Parti non riescono ad intendersi in vista di sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia o ad arbitrato esse non saranno sollevate dalla loro responsabilita' di continuare di sforzarsi di risolverla con i mezzi menzionati nel paragrafo 1.
3. Nel ratificare, accettare, approvare o confermare formalmente la presente Convenzione o aderirvi, o in ogni altro momento successivo, ogni Stato od ogni organizzazione d'integrazione politica o economica possono dichiarare che riconoscono come obbligatoria ipso facto e senza accordo particolare, per ogni Parte che accetta lo stesso obbligo, la presentazione della controversia:
a) alla Corte Internazionale di Giustizia e/o
b) ad arbitrato in conformita' con le procedure stabilite all'Annesso VI. Tale dichiarazione deve essere notificata per iscritto al Segretariato che la comunichera' alle Parti.